SENTENZA N. 103
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANALA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - INAM), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 aprile 1976 dalla Corte di Cassazione - Sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente tra l'INAM e la Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche - FAST, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1976.
2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1979 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra il Sindacato Ligure Dirigenti Aziende Industriali - SLDAI e l'INAM, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 147 del 1979.
Visto l'atto di costituzione dell'INAM;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Michele Giorgianni per l'INAM.
Ritenuto in fatto
1. - Provvedendo sul ricorso proposto dall'INAM il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto 26 ottobre 1966, ingiunse alla Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST), persona giuridica privata, di pagare all'Istituto ricorrente la somma di lire 6.984.419 per contributi relativi al periodo 1 gennaio 1961 - 31 dicembre 1964, di cui la Federazione era debitrice a seguito di iscrizione dei propri dipendenti.
Avverso il decreto, notificatole il 7 novembre 1966, la FAST spiegò, con atto di citazione notificato il 25 novembre 1966, opposizione che l'adito Tribunale di Milano, nel contraddittorio dell'INAM, accolse con sentenza 21 ottobre 1970 - 8 marzo 1971, in cui dichiarò non dovute le somme pretese dall'INAM. Dispositivo, confermato dalla Corte d'appello di Milano, adita dall'Istituto, con sentenza 24 novembre 1972.
Sul ricorso proposto dall'INAM, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, alle quali la cognizione ne era stata rimessa per contrasto interpretativo tra sezione II civile e sezione lavoro, con ordinanza 29 aprile 1976, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 17 novembre 1976, e iscritta al n. 627 registro ordinanze 1976, hanno ritenuto rilevante e giudicato non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, comma primo e 38, comma secondo della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'INAM. Poste di fronte al dubbio interpretativo sul se detta norma sia applicabile oppure no a tutte le categorie di lavoratori, le Sezioni unite hanno optato per la seconda alternativa, convalidata vuoi dalla lettera dei commi primo e secondo dell'art. 4 vuoi dalla legislazione successiva (leggi 35/1952, 25/1954 e 264/1967), ma hanno ritenuto che l'art. 4, in tal guisa inteso, contrasti con l'art. 38, secondo comma della Costituzione, che concepisce come oggetto di diritto del lavoratore il trattamento assistenziale in caso di malattia, e con il principio di uguaglianza, ancor più gravemente leso a seguito degli ampliamenti delle categorie di lavoratori protetti e, persino, dei lavoratori pensionati, statuiti con la legislazione successiva alla legge istitutiva dell'INAM.
Avanti la Corte si è costituito il solo INAM, rappresentato e assistito, giusta procura per notar Franci 13 settembre 1976 rep. n. 209826, dagli avv. Salvatore Di Pasquale e Michele Giorgianni, che, nelle deduzioni 4 dicembre 1976, depositate il successivo 9, a) ha precisato che aa) l'art. 4, nel collegare l'assistenza malattie alla iscrizione alle associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni dell'epoca, non teneva conto di categorie di lavoratori subordinati, tra cui i dipendenti da associazioni culturali, sportive e ricreative come la FAST, e ab) tale collegamento più non poteva operare a seguito della caduta dell'ordinamento corporativo, e b), in aggiunta alla legislazione successiva ricordata nell'ordinanza di rimessione, ha fatto menzione ba) della legge 25/1954 della Regione Trentino - Alto Adige, che devolve i compiti dell'INAM alle Casse Mutue di Trento e Bolzano, cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori subordinati, e, bb) della legge statale 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, che, con riguardo a tutte le lavoratrici, contrappone la generalità di tale previsione nel campo del trattamento della maternità alla struttura ancora categoriale del servizio relativo alle malattie in genere. Nella memoria 18 febbraio 1981, depositata il successivo 19, l'Istituto ha richiamato la legge 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, la quale, peraltro, non rende irrilevante la questione per i rapporti pregressi, ha sottolineato il carattere di "involontario residuato storico" ormai proprio della norma impugnata ed ha richiamato la sentenza 108/1977, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo unico, comma primo, della legge 392/1956, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia, e per la tubercolosi, di cui al r.d. 1827/1935 e successive modificazioni e integrazioni, i religiosi e le religiose che prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.
Avanti la Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Alla pubblica udienza del 4 marzo 1981, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Giorgianni nell'interesse dell'INAM ha insistito nelle già espresse argomentazioni e conclusioni.
2. - Provvedendo sul ricorso depositato il 28 luglio 1978, inteso dal Sindacato Ligure Dirigenti Aziende Industriali (SLDAI) alla declaratoria che esso Sindacato non è tenuto ad assicurare i propri dipendenti in forma obbligatoria e non è, quindi, obbligato a versare i relativi contributi nella misura prevista per tale forma e le differenze contributive richieste dall'INAM, e che è valida, anche per i periodi successivi al 1 gennaio 1975, la convenzione stipulata tra esso Sindacato e l'Istituto in ordine alla assicurazione in regime facoltativo dei suoi dipendenti, il Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza 19 gennaio 1979, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1979, e iscritta al n. 253 registro ordinanze 1979, ha d'ufficio sollevato e, richiamando l'ordinanza 29 aprile 1976 della Cassazione, giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 nella parte in cui esclude dall'obbligo di assicurazione contro le malattie alcune categorie di lavoratori in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38 della Costituzione.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
All'udienza del 4 marzo 1981 il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto
I due incidenti, che identità di norma di diritto impugnata e di parametri accomunano, vanno riuniti e sono fondati.
La Cassazione, dirimendo a sezioni unite il conflitto insorto tra le sezioni semplici sulla possibilità di sancire sul piano interpretativo l'obbligo per le Federazioni di provvedere all'assicurazione malattie di lavoratori federati tramite l'INAM e il corrispondente diritto dell'Ente a percepire dalle Federazioni i contributi necessari per praticare l'assistenza, ha negato tale possibilità e, facendo buon viso alla seconda alternativa dall'Ente prospettata, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo comma Cost., dell'art. 4 legge 11 gennaio 1943, n. 138 per il quale "sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende di credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e artisti. Possono anche essere iscritti, mediante regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentanti delle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma".
Se si muove dalla qualificazione, affermata e ribadita da questa Corte (sent. 67/1975 e, soprattutto, 91/1976), della posizione del lavoratore malato come di diritto al trattamento assicurativo insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive, suona offesa all'art. 38, secondo comma, Cost., che tale qualificazione sancisce, subordinare la pertinenza di tale diritto alle previsioni delineate nell'art. 4.
Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta alla Corte di assoggettare ad esame normative che disciplinano meccanismi giuridico - finanziari intesi ad assicurare il trattamento di malattia, nei quali non sia impegnato l'INAM, e di discettare sulle conseguenze che la legislazione sopravvenuta potrà produrre sulla pronuncia d'incostituzionalità che si va ad adottare, così come di scrutinare sul se la eliminazione degli impedimenti soggettivi, di cui all'art. 4, sia sufficiente a garantire agli associati di Federazioni, per le quali non ricorrevano i requisiti elencati nell'art. 4, il diritto al trattamento di malattia. Gli associati invero non sono intervenuti né sono stati chiamati nelle cause di merito, e oggetto di queste è la pretesa dell'INAM a conseguire dalle Federazioni i contributi assicurativi.
Essendo l'art. 38 sufficiente a giustificare la declaratoria di fondatezza della proposta questione, è superfluo indagare sul se sussista contrasto tra l'art. 3, primo comma, e la norma di diritto impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui limita alle categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1981.