SENTENZA N. 48
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, ultimo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 agosto 1967 dal pretore di Chiavari nel procedimento penale a carico di Podestà Antonio, iscritta al n. 263 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con decreto penale del 28 febbraio 1967, il pretore di Chiavari condannava Menta Mario e Podestà Antonio alla pena di L. 100.000 ciascuno, per aver posto in vendita un quantitativo di confetti sfusi, sprovvisto di ogni indicazione di ingredienti, in violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
A seguito di rituale opposizione proposta soltanto dal Menta, questi veniva assolto dal reato ascrittogli per insufficienza di prove sul fatto relativo alla mancanza della suddetta indicazione.
In sede di esecuzione del decreto penale contro il Podestà, il pretore, nell'ordinanza del 5 agosto 1967, osservava non potersi disporre nei confronti di questi la revoca del decreto, che é bensì ammessa per il coimputato non opponente - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 510 del Codice di procedura penale - ma soltanto se "la sentenza che decide sull'opposizione riconosce che il fatto non sussiste o non costituisce reato", e, quindi, con esclusione dell'ipotesi di che trattasi, che é di assoluzione con formula dubitativa dell'opponente. Da ciò traeva argomento il pretore per ritenere non manifestamente infondata - oltre che rilevante - la questione di legittimità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini, dappoiché "nella fattispecie - per lo stesso fatto - e trovandosi entrambi nella stessa condizione (salvo la condizione formale di opponente al decreto penale), uno dovrebbe subire una sanzione penale e l'altro no". Denunziava, pertanto, a questa Corte il ridetto ultimo comma dell'art. 510 che "limita la revoca del decreto penale di condanna nei confronti del coimputato non opponente ai soli casi nei quali la sentenza conseguente all'opposizione riconosce che il fatto non sussiste o non costituisce reato, e non la estende al caso di assoluzione per insufficienza di prove sul fatto".
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio 1968.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si é costituita la parte privata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto con atto depositato in data 15 febbraio 1968, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Deduce l'Avvocatura che la diversità del trattamento normativo riguarda situazioni diverse, conseguenti al diverso uso che gli interessati, nella sfera dell'autonomia ad essi riservata, hanno ritenuto di fare degli strumenti loro imparzialmente offerti dalla legge, e non riguarda invece tali strumenti. Nell'ipotesi di assoluzione per insufficienza di prove sul fatto, la posizione dell'opponente e del non opponente sarebbe, poi, simmetrica a quella derivante dal potere attribuito al giudice di infliggere, con la sentenza, al solo opponente una pena maggiore e anche diversa da quella portata nel decreto di condanna, nonché di revocare i benefici di legge e di applicare misure di sicurezza.
Dopo avere così argomentato circa la disparità tra opponente e non opponente nel caso di assoluzione con formula dubitativa sul fatto, l'Avvocatura generale si prende cura di esaminare il profilo - che assume non espressamente prospettato nell'ordinanza - della diversa posizione che la norma denunciata attribuisce al non opponente, a seconda che il giudizio proposto dall'opponente siasi concluso con formula piena ovvero con formula dubitativa sul fatto. L'effetto estensivo della sentenza al non opponente, nella prima ipotesi, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe dettato da particolari ragioni di opportunità, in deroga al principio generale, per cui la sentenza fa stato solo nei confronti delle parti presenti nel procedimento in cui viene pronunciata. Data la differenza oggettiva fra le due situazioni e le due formule assolutorie, sarebbe immune da irragionevolezza la norma con la quale il legislatore ordinario, nell'ambito della discrezionalità ad esso riservata, ha ritenuto di regolare diversamente, per casi diversi, gli effetti della sentenza di assoluzione dell'opponente.
Considerato in diritto
1. - La soluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte prescinde dall'indagine sulla natura giuridica dell'opposizione a decreto penale di condanna.
Devesi, per altro, tener fermo che l'impugnazione in genere e l'opposizione a decreto penale sono ispirate a criteri informatori diversi.
Nell'impugnazione, sia la dichiarazione sia i motivi si estendono ai compartecipi, purché non siano esclusivamente personali a chi ha impugnato (art. 203 del Cod. proc. pen.); mentre il decreto penale, quando é pronunciato a carico di più persone concorrenti nello stesso reato (art. 110 e segg. del Cod. pen.), diviene, di regola, esecutivo contro quelle tra esse che non hanno proposto opposizione (art. 508, primo comma, del Cod. proc. pen.), salvo che la sentenza che decide sull'opposizione riconosca che il fatto non sussiste o non costituisce reato (art. 510, ultimo cpv., del Codice procedura penale).
In sostanza, il legislatore ha regolato in modo diverso due situazioni radicalmente diverse: per l'impugnazione in genere, ha scelto la strada dell'estensività, che trova la sua integrazione nella garanzia offerta anche all'impugnante dal principio della non reformatio in peius; per l'opposizione a decreto penale, ha, invece, reso arbitro il compartecipe di accettare la condanna inflitta, con la sola eccezione a lui favorevole prevista, per ragioni di equità, dall'ultimo capoverso dell'articolo 510.
Alla stregua, quindi, della costante giurisprudenza, secondo cui il principio di eguaglianza deve assicurare ad ognuno parità di trattamento solo allorché eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono (sentenze n. 3 del 1957; n. 64 del 1961; n. 68 del 1961; n. 7 del 1965; n. 11 del 1968; n. 11 del 1969; n. 17 del 1969), é da escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Mette conto, altresì, ricordare che questa Corte si é più volte pronunciata nel senso che la valutazione della diversità di situazioni giustificatrici di una differenza di trattamento giuridico non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario (sentenze n. 3 del 1957; n. 28 del 1957; n. 118 del 1957; n. 53 del 1958; n. 6 del 1960; n. 1 del 1962; n. 7 del 1962; n. 8 del 1962; n. 44 del 1965; n. 45 del 1967), salva, beninteso, l'osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione (sentenza n. 28 del 1957; n. 118 del 1957; n. 16 del 1960; n. 38 del 1965).
Non può prospettarsi una irragionevolezza della disciplina, per ciò che riguarda il cosiddetto processo monitorio, dappoiché le conseguenze giuridiche (sostanziali e processuali) dell'opposizione, non essendo presidiate dalla non reformatio in peius, possono essere assai gravose e pregiudizievoli per chi la propone, sia per l'onere delle spese, sia anche perché il giudice, se pronuncia sentenza di condanna, é tenuto, per la irrogazione concreta della pena, solo a rispettare i limiti edittali (e cioè può infliggere una pena pecuniaria superiore o anche una pena detentiva, quando questa sia alternativamente prevista); può negare la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale, che siano state concesse con il decreto; può applicare misure di sicurezza (art. 510, secondo comma, del Cod. proc. pen.) e, non essendo vincolato dal decreto penale (che é revocato se l'opponente si presenta all'udienza: art. 510, primo inciso del secondo comma), può anche dare una diversa e più severa qualificazione al fatto.
L'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma denunziata, nella parte in cui limita l'estensione della sentenza assolutoria alle persone che abbiano concorso nel reato, offrirebbe al non opponente solo i vantaggi dell'altrui iniziativa, senza fargli correre alcun rischio né sopportare alcun onere.
2. - É ben vero che l'attuale disciplina può dare adito ad un accertamento contraddittorio del fatto materiale che ha formato oggetto del giudizio penale; si tratta però di un inconveniente, per quanto vistoso, che, attenendo alle discrasie tra la giustizia formale e la giustizia sostanziale e non presentando profili di illegittimità costituzionale, può essere eliminato non da questa Corte, bensì dal legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, ultimo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1969.