SENTENZA N. 68
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1960, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 15 novembre 1960, n. 51, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da più di cinque anni", promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 14 dicembre 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1960.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1961 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per la Regione.
Ritenuto in fatto
Con deliberazione 24 novembre 1960, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 48, n. 7, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - deliberazione ratificata dal Consiglio -, la Giunta provinciale di Bolzano decideva di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1960, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 15 novembre 1960, n. 51, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da più di cinque anni".
Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano - rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Sand e Giuseppe Guarino, con elezione di domicilio in Roma presso quest'ultimo - ha prodotto ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente il 13 e il 14 dicembre 1960, e depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1960, ricorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 7 gennaio 1961, n. 6.
Nel ricorso la difesa della Giunta provinciale osserva che nella Provincia di Bolzano esistono tredici farmacie, tutte gestite in base ad autorizzazione provvisoria, e che undici di esse, le quali si trovano in altrettanti Comuni con popolazione prevalentemente di lingua tedesca, sono rette da titolari provvisori appartenenti al gruppo etnico italiano.
Con la citata legge n. 27 del 1960, le attuali assegnazioni provvisorie verrebbero ad essere trasformate, senza concorso, in definitive, con assegnazione di farmacie a cittadini di lingua italiana nei Comuni con prevalenza di popolazione di lingua tedesca.
Ciò premesso, la difesa della Giunta provinciale denuncia la illegittimità costituzionale della legge impugnata per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 4 dello Statuto Trentino-Alto Adige in relazione all'art. 97, ultimo comma, della Costituzione e all'art. 105 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Al riguardo osserva che la potestà legislativa della Regione deve esercitarsi in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e che in materia di farmacie costituisce principio fondamentale che le stesse siano assegnate in modo definitivo solo a mezzo di concorso. Ciò risulta sia dall'art. 105 del T.U. delle leggi sanitarie, sia dall'art. 97 della Costituzione, il quale é applicabile ogni volta che all'esercizio di funzioni pubbliche o di rilevanza pubblica si accede solo in numero limitato di posti, previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti.
La legge impugnata viola tale principio in quanto assegna le farmacie in via definitiva, senza concorso, agli attuali titolari provvisori;
2) violazione degli artt. 2, 4, 82, 84 e 85 dello Statuto e degli artt. 3, 6 e 10 della Costituzione in relazione all'accordo De Gasperi - Gruber, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, e agli artt. 69 - 71 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto.
La difesa della Giunta provinciale deduce che l'accordo De Gasperi - Gruber stabilisce che le norme legislative debbono con sentire nei Comuni bilingui l'uso della lingua tedesca su base di parità: questa norma deve essere osservata sia perché fatta propria dall'ordinamento italiano, sia perché l'art. 10 della Costituzione obbliga al rispetto degli impegni internazionali.
Le altre norme della Costituzione e dello Statuto sopra indicate - prosegue la difesa - sono dettate a tutela delle minoranze linguistiche, consacrano il principio della eguaglianza dei cittadini indipendentemente dalla loro lingua, disciplinano la rappresentanza proporzionale dei gruppi negli organi degli enti locali, sanciscono la parità dei gruppi linguistici, assicurano l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica dei cittadini.
La legge impugnata é in contrasto con tali norme, sia perché contempla l'assegnazione definitiva di farmacie in Comuni bilingui a cittadini italiani, sia perché impedisce a farmacisti di lingua tedesca di poter aspirare alla titolarità di farmacie disponibili in condizioni di parità da accertarsi mediante concorso;
3) violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto la legge, con norma retroattiva, assegna in via definitiva le farmacie a soggetti sostanzialmente già noti al legislatore in base alle loro condizioni personali, senza alcuna ragione obiettiva o di pubblico interesse, idonea a giustificate il diverso trattamento rispetto a tutti gli altri farmacisti.
La difesa della Giunta provinciale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27.
Il Presidente della Giunta della Regione, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, si é costituito in giudizio con deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 9 gennaio 1961.
L'Avvocatura dello Stato osserva, in via preliminare, che la legge impugnata fa parte di un gruppo di provvedimenti con i quali la Regione ha inteso sistemare in maniera definitiva, venendo incontro alle legittime aspettative degli interessati, talune situazioni sorte come provvisorie e poi protrattesi nel tempo per i noti eventi bellici e post-bellici.
Nel settore sanitario, sia i posti vacanti di medici condotti, di veterinari e di ostetriche, sia quelli delle farmacie erano stati assegnati a titolo provvisorio in attesa di poter bandire regolari concorsi. Per soddisfare le aspettative di detti elementi provvisori, che da molti anni ormai compivano il loro servizio con generale soddisfazione, la Regione ha emanato due distinte leggi: l'una del 19 settembre 1960, n. 16, concernente il passaggio in pianta stabile, senza concorso, dei sanitari condotti in servizio interino da oltre un quinquennio; l'altra del 9 novembre 1960, n. 27, ora impugnata dinanzi a questa Corte.
La prima legge, che é informata alla stessa ratio ed ha la stessa struttura della seconda, non é stata impugnata.
Ciò premesso, l'Avvocatura osserva:
1) non é a parlarsi di violazione di un principio dell'ordinamento giuridico dello Stato per il quale le farmacie debbono essere assegnate per pubblico concorso.
Dubbia, anzitutto, é l'esistenza stessa di un siffatto principio; comunque, é agevole rilevare che nella materia di cui trattasi (assistenza sanitaria) la Regione ha potestà legislativa primaria (art. 4, n. 12, dello Statuto).
Né vale richiamare l'art. 97 della Costituzione, perché esso si riferisce manifestamente agli uffici della pubblica Amministrazione e fa salva alla legge ordinaria la potestà di disporre - come spesso é avvenuto - deroghe al sistema del pubblico concorso;
2) in ordine al secondo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 2, 4, 82, 84 e 85 dello Statuto in relazione all'accordo De Gasperi - Gruber, in quanto la legge impugnata, in contrasto con tali norme, verrebbe ad assegnare farmacie a cittadini di lingua italiana senza prova della conoscenza della lingua tedesca, l'Avvocatura dello Stato osserva che i principi contenuti in dette norme disciplinano la organizzazione della pubblica Amministrazione e non sono applicabili alle farmacie.
Parimenti infondata é, ad avviso dell'Avvocatura, la doglianza in ordine alla violazione delle norme che dispongono la ripartizione dei pubblici impieghi in proporzione alla consistenza dei gruppi etnici, perché essa muove dall'erroneo convincimento che la titolarità di una farmacia costituisca un pubblico impiego;
3) per quanto, poi, attiene all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che risponde proprio ad una esigenza di equità la sistemazione di posizioni di fatto lungamente protrattesi nel tempo con generale soddisfazione; questi stessi motivi hanno spesso indotto il legislatore a disporre inquadramenti, creazioni di ruoli transitori e simili provvedimenti.
La censura in esame esulerebbe, peraltro, dalla sfera di competenza della Provincia, che difetta al riguardo di legittimazione.
La difesa della Regione conclude chiedendo che piaccia alla Corte respingere il ricorso perché manifestamente infondato sotto ogni profilo.
La difesa della Provincia ha depositato in cancelleria in data 11 ottobre 1961 una memoria, nella quale replica alle argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato e ulteriormente svolge le considerazioni enunciate nel ricorso.
In particolare, la difesa si sofferma su quanto si riferisce all'uso della lingua, osservando che la legge impugnata pone i cittadini di lingua tedesca in condizioni di inferiorità rispetto a quelli di lingua italiana nei rapporti con i farmacisti per la richiesta sia di medicinali sia di consigli in materia.
La difesa osserva, poi, che una legge regionale, a norma dell'art. 82 dello Statuto, può essere impugnata dalle Province anche per violazione della Costituzione e per violazione del principio di parità tra gruppi linguistici; norma quest'ultima che ha non solo natura procedurale, ma anche sostanziale.
Nella memoria in esame si prospetta, inoltre, che la legge impugnata in quanto disciplina rapporti già tutti verificatisi (esercizio provvisorio delle farmacie per cinque anni) e ad essi attribuisce nuovi effetti per il futuro (assegnazioni definitive delle farmacie), avrebbe violato altro principio, quello della irretroattività delle leggi regionali. Il principio dell'irretroattività delle leggi, affermato dalla Costituzione solo per la materia penale, data la formulazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, si presenta come un principio generale dell'ordinamento giuridico, che la legge impugnata avrebbe dovuto rispettare ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.
La difesa della Giunta provinciale conclude insistendo, in via principale, per l'accoglimento del ricorso. In via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, e 8 agosto 1959, n. 688, "qualora da essi si facesse discendere la normativa regionale"; in quanto, dettando norme di attuazione rispettivamente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e di uso della lingua, tali decreti non avrebbero garantito la parità linguistica nel pubblico esercizio delle farmacie.
Alla pubblica udienza l'avvocato Guarino, per il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, e il sostituto avvocato generale dello Stato Simi hanno svolto le deduzioni e confermato le conclusioni di cui agli scritti difensivi.
Considerato in diritto
1. - L'Avvocatura dello Stato, nelle sue deduzioni, ha accennato ad una pregiudiziale di inammissibilità del ricorso limitatamente al motivo riferito all'art. 3 della Costituzione, in quanto la Provincia non sarebbe legittimata a sollevare siffatta questione. L'eccezione deve essere senz'altro disattesa, perché la Corte ha in altre analoghe occasioni affermato che, data la particolare struttura dell'ordinamento della Regione Trentino - Alto Adige e nel quadro delle peculiari esigenze che ne derivano, ciascuna Provincia nei riguardi della Regione o dell'altra Provincia può e deve vegliare a che le rispettive leggi non violino anche la Costituzione (sentenza n. 40 del 1960).
Nella discussione orale l'Avvocatura ha adombrato una più larga portata dell'eccezione di inammissibilità, deducendo mancanza di interesse da parte della Provincia nel proporre il ricorso; ma per le considerazioni or ora enunciate l'eccezione anche in tale formulazione deve essere respinta.
2. - Come primo motivo del ricorso, la Provincia deduce che la legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da più di cinque anni", sarebbe in contrasto con l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige in relazione all'art. 105 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per il quale l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli giudicato da apposita commissione, ed all'art. 97, ultimo comma, della Costituzione, il quale dispone che agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante con corso salvo i casi stabiliti dalla legge.
Secondo la difesa della Provincia, in materia di farmacie la regola del concorso per la loro definitiva assegnazione assurgerebbe a principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, onde la legge impugnata, violando tale principio, avrebbe valicato i limiti stabiliti per la legislazione regionale dall'art. 4 dello Statuto.
La Corte non ritiene fondate le deduzioni della Provincia. L'art. 105 del T.U. delle leggi sanitarie - cui si uniforma l'art. 2, n. 3, delle norme di attuazione dello Statuto in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, emanate con D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 - fissa un principio che riguarda il settore sanitario e precisamente quello farmaceutico.
I principi dell'ordinamento giuridico sono stati già delineati da questa Corte con sentenza n. 6 del 1956 proprio ai fini degli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige e alla detta sentenza può qui farsi riferimento.
I principi dell'ordinamento giuridico non si identificano con i principi fissati dalle leggi dello Stato per singoli settori e per singole materie. A conferma di ciò vale osservare che nel sistema adottato negli Statuti speciali per il Trentino - Alto Adige e per la Sardegna i principi dell'ordinamento giuridico si differenziano da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato: i primi costituiscono limiti alla potestà legislativa primaria (artt. 4 e 11 St. T.-A.A. ; art. 3 St. Sa.); i secondi, invece, rappresentano limiti alla potestà legislativa secondaria (artt. 5 e 12 St. T.-A.A. ; art. 4 St. Sa.).
Il principio del concorso nel settore farmaceutico non costituisce, quindi, limite invalicabile per la legislazione primaria regionale ex art. 4 dello Statuto Trentino-Alto Adige; onde é consentito alla Regione, alla quale é attribuita legislazione primaria in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 4, n. 12, dello Statuto), di emanare in quel settore disposizioni in ordine a particolari sue situazioni ed esigenze.
La difesa della Provincia ha invocato, a rincalzo delle deduzioni riferite all'art. 4 dello Statuto, le norme dell'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione; ma reputa la Corte che il principio stabilito in detto comma - il quale, peraltro, testualmente ammette deroghe in casi stabiliti dalla legge - non possa essere invocato a proposito della assegnazione di farmacie, perché, comunque si voglia qualificare l'assegnazione delle farmacie, devesi riconoscere che essa non costituisce conferimento di impiego nella pubblica Amministrazione.
Le farmacie, infatti, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli.
Nel ricorso é stata adombrata altra censura alla legge regionale (censura sulla quale la difesa é ritornata nella sua memoria), secondo la quale la legge impugnata sarebbe retroattiva e come tale illegittima. La Corte ritiene che questioni relative a leggi retroattive qui non si pongano, perché la legge di cui si discute non ha tale carattere, essa, infatti, stabilisce presupposti e condizioni per la sua futura applicazione.
3. - Con altro motivo del ricorso si prospetta la violazione dell'art. 10 della Costituzione, in rapporto all'accordo De Gasperi-Gruber. Si rileva, in proposito, che con la sentenza n. 32 del 1960 la Corte ha affermato che il richiamato articolo si riferisce non a singoli impegni assunti dallo Stato in campo internazionale, ma solo alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Vero é che l'art. 4 dello Statuto impone alla Regione l'obbligo di non compiere atti dai quali possa, comunque, derivare una violazione degli obblighi internazionali dello Stato e tale é l'accordo De Gasperi-Gruber reso esecutivo in Italia. Occorre, quindi, esaminare se la legge impugnata abbia determinato una violazione dell'accordo di Parigi; ma anche sotto questo profilo non si ravvisa alcuna violazione. Il ricordato accordo stabilisce il principio dell'uso su base di parità delle lingue italiana e tedesca, con riferimento testuale alle pubbliche Amministrazioni, ai documenti ufficiali e alla nomenclatura topografica, nonché il principio di eguaglianza di diritto per l'ammissione ai pubblici uffici; ma tali principi non debbono essere necessariamente intesi come estensibili a settori e rapporti diversi da quelli indicati.
Nella specie trattasi di attività farmaceutica, la quale, come si é detto, ha natura di attività privata anche se sottoposta a rigorosa disciplina.
4. - La precedente indagine conduce all'esame di altro motivo del ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione e degli artt. 2 e 82 dello Statuto speciale in rapporto al principio dell'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di lingua, alla tutela delle minoranze linguistiche, alla parità di diritti dei cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengano, e al principio di parità tra i gruppi linguistici.
Ora la legge impugnata non prende in considerazione i gruppi linguistici come tali, nei singoli interessati in rapporto alla lingua da essi parlata.
La legge si riferisce a situazioni obbiettive determinate da ragioni contingenti e particolari. Come leggesi nella relazione al disegno presentata al Consiglio regionale e acquisita agli atti, le disposizioni contenute nella legge, movendo dal presupposto di fatto che per vari anni nella Provincia di Bolzano a causa di varie circostanze non é stato possibile bandire concorsi farmaceutici, tendono ad assicurare una definitiva sistemazione - previo accertamento delle condizioni richieste, da compiersi dall'apposita commissione - a farmacisti che, indipendentemente da qualsiasi riferimento ai gruppi linguistici di appartenenza, hanno svolto, in base ad assegnazione provvisoria, l'opera loro per lungo periodo di tempo.
Il legislatore regionale così provvedendo non ha inteso dettare norme di privilegio nei riguardi di determinati soggetti, ma ha preso in considerazione, con apprezzamento discrezionale per altro non censurabile in questa sede, circostanze e situazioni particolari valutate nei riguardi non dei singoli farmacisti, ma di tutti gli appartenenti alla categoria di tali professionisti esercenti da tempo nella Provincia di Bolzano (sentenze n. 118 del 1957 e n. 70 del 1960). Situazione, a quanto si desume dalla relazione sopra citata, non diversa da quella determinatasi nei riguardi dei sanitari interini (medici, veterinari e ostetriche); anche per queste ultime categorie il Consiglio regionale ha deliberato la legge 19 settembre 1960, n. 16, informata agli stessi criteri e non impugnata davanti a questa Corte.
La difesa della Provincia ha dedotto, nei motivi del ricorso, che la legge n. 27 del 1960 viola il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione, in quanto preclude ad altri farmacisti la possibilità di aspirare all'assegnazione delle farmacie in parola. Ma la giurisprudenza di questa Corte é costante nell'affermare che il principio di eguaglianza non deve essere inteso in senso meccanico e livellatore; esso non esclude che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse.
Nel caso in esame il legislatore, nel suo potere discrezionale, ha appunto ritenuto che per la categoria dei farmacisti con assegnazione provvisoria nella Provincia di Bolzano fosse rispondente a necessità e ad equità dettare norme particolari, onde non può dirsi che esse contrastino con il principio di eguaglianza.
5. - Con altra doglianza mossa dalla difesa della Provincia si denuncia la violazione degli artt. 54, 84 e 85 dello Statuto, nonché degli artt. 69 - 71 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige.
Reputa la Corte che nessuna di tali norme sia violata dalla legge impugnata. Invero, le disposizioni dei citati articoli riguardano materie del tutto estranee all'attività farmaceutica. L'art. 54 stabilisce un principio di rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici in ordine alla costituzione degli organi degli enti pubblici locali; gli artt. 84 e 85 garantiscono l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica e nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica Amministrazione. Parimenti gli artt. 69 - 71 del D.P.R. n. 574 del 1951 dettano disposizioni di attuazione inerenti all'uso della lingua tedesca nella corrispondenza scritta e nei rapporti orali da parte di organi e pubblici uffici.
Orbene, tutte le disposizioni sopra richiamate riguardano l'organizzazione della pubblica Amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini e non sono, quindi, riferibili alle farmacie, le quali, sebbene sottoposte a varie forme di disciplina e di vigilanza, conservano pur sempre il carattere di privata attività.
6. - La difesa della Provincia nella sua memoria ha, infine, sollevato, in via subordinata, questione di incostituzionalità delle norme di attuazione emanate con i decreti del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, e 8 agosto 1959, n. 688, in materia di uso della lingua tedesca, per non aver esse dettato precetti atti a garantire la parità linguistica nell'esercizio delle farmacie.
La questione di incostituzionalità potrebbe trovare ingresso nel presente giudizio solo nel caso in cui essa presentasse carattere di incidentalità rispetto alla questione principale di legittimità proposta con il ricorso.
Questa Corte, con ordinanza n. 22 del 1960 e con sentenza n. 73 del 1960, ha stabilito che anche nei giudizi davanti ad essa possono essere sollevate in via incidentale questioni relative alla legittimità costituzionale delle leggi da applicare, purché tali questioni abbiano carattere strumentale nel senso che la loro soluzione sia indispensabile per la decisione della questione principale.
Ora, nel caso di specie, non ricorrono le precisate condizioni per giustificare l'esame delle norme di attuazione sopra richiamate; siffatto esame non si porrebbe con carattere strumentale per risolvere la questione principale di legittimità costituzionale e, pertanto, l'eccezione deve essere dichiarata infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, proposta dalla difesa della Provincia di Bolzano, dei decreti del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, e 8 agosto 1959, n. 688, contenenti norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige rispettivamente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e in materia di uso della lingua tedesca;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da più di cinque anni", in riferimento agli artt. 2, 4, 54, 82, 84 e 85 dello Statuto speciale per la Regione e agli artt. 3, 6 e 10 della Costituzione;
respinge, in conseguenza, il ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1961.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1961.