Sentenza n. 32 del 1960
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SENTENZA N. 32

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 giugno 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 23 giugno 1959 ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1959, avverso la legge riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 29 maggio 1959, concernente: "Uso delle lingue da parte degli organi ed uffici provinciali";

2) ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 1 ottobre 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 ottobre 1959 ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1959, avverso l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca.

Viste le costituzioni in giudizio del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, gli avvocati Karl Tinzl e Giorgio Balladore Pallieri, per la Provincia di Bolzano, e l'avvocato Karl Tinzl, per la Regione Trentino-Aldo Adige.

 

Ritenuto in fatto

 

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nella Provincia di Bolzano.

Il Presidente della Giunta regionale, con ricorso in data 30 settembre 1959, notificato il 1 ottobre 1959 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 successivo, ha impugnato tale decreto, denunziando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto stesso per i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 10 della Costituzione;

b) violazione degli artt. 2, 4, 84, 85 dello Statuto e degli articoli 3 e 6 della Costituzione.

Primo motivo: l'art. 10 della Costituzione dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e l'art. 4 dello Statuto alto - atesino prescrive, per la legislazione autonoma, il rispetto degli obblighi internazionali. Fra tali impegni figura l'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, il quale, nello stabilire che gli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano godranno di completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, specifica che sarà concesso l'uso, "su di una base di parità, della lingua tedesca e di quella italiana nelle pubbliche amministrazioni e nei documenti ufficiali". Ciò, secondo la Regione, significa che si può usare liberamente tanto l'una che l'altra lingua, ma non che si é costretti ad usarle tutte e due congiuntamente, come, invece, dispone il primo comma dell'art. 1 del decreto impugnato.

Secondo motivo: la norma impugnata viola oltre che gli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto, anche gli artt. 3 e 6 della Costituzione, nel senso che la parità dell'uso della lingua tedesca deve essere attuata anche con il rispetto delle minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 6 della Costituzione. La norma di attuazione di cui all'impugnato decreto presidenziale viola, invece, il principio della "parità" nel punto in cui dispone che nella redazione degli atti e provvedimenti relativi ai territori della Provincia di Bolzano si deve usare "congiuntamente" le due lingue, perché ciò creerebbe un trattamento differenziato a danno della popolazione della Provincia di Bolzano di fronte a quella di tutte le altre Province della Repubblica. Con conseguenze non soltanto d'ordine teorico ma anche pratico, in quanto renderebbe più complessa, gravosa e dispendiosa tutta l'amministrazione della Provincia.

Infine, la disposizione impugnata viola anche l'art. 85 dello Statuto regionale, nel senso che con essa si arriva ad un'applicazione di detto articolo, che non corrisponde né alla lettera né allo spirito dello stesso, in quanto tale disposizione dà diritto al cittadino di avere una risposta alle sue lettere, anche se questa ha carattere di un atto o provvedimento, semplicemente nella sua lingua.

Si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nelle deduzioni depositate il 16 ottobre 1959 e nella successiva memoria depositata il 2 marzo 1960, nella quale ultima si tratta congiuntamente anche della materia oggetto del ricorso iscritto al n. 13 Registro ricorsi 1959, rileva, per quanto concerne il giudizio relativo al decreto 8 agosto 1959, quanto segue:

1) Il ricorso é in gran parte inammissibile, in quanto gli artt. 127 della Costituzione e 31 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, attribuiscono al Governo il potere di promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale o provinciale senza alcuna limitazione, mentre gli artt. 2, primo e secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 31 e 32 della legge del 1953, limitano il potere delle Regioni di impugnare in via principale le leggi dello Stato o di altra Regione ai soli motivi di incompetenza e sempre é che la legge da impugnare abbia, in concreto, invaso la sfera di competenza attribuita alla Regione dalla Costituzione o da altre norme costituzionali. Ed una tale invasione si può verificare solo quando sia stata violata una norma relativa alla ripartizione di competenza tra lo Stato e la Regione. Gli artt. 82 e 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige confermano tale sistema.

Per l'Avvocatura, é, del resto, evidente che le Regioni hanno un interesse a ricorrere solo quando sia stata in concreto attuata una invasione della loro sfera di competenza. Il che, nella specie, non sussiste, in quanto l'art. 84 dello Statuto regionale, riferendosi alle "leggi speciali della Repubblica", attribuisce allo Stato la competenza a legiferare in materia di uso della lingua tedesca nella Provincia di Bolzano.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene che il primo motivo del ricorso é infondato.

Osserva che l'art. 4 dello Statuto fissa i limiti dell'attività legislativa della Regione e delle due Province, ma non si riferisce all'attività legislativa dello Stato, che trova il suo solo limite nella Costituzione e non nelle altre norme del suo ordinamento alle quali può sempre derogare.

Né sussiste alcuna violazione dell'art. 10 della Costituzione, il quale prescrive l'adeguamento "automatico" del nostro ordinamento giuridico alle sole norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, e non anche agli impegni assunti dallo Stato in forza di accordi particolari, qual'é appunto l'accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

D'altra parte, l'obbligo giuridico di rispettare i trattati e di adeguare il proprio ordinamento alle clausole di essi, é un obbligo di diritto internazionale, che può essere fatto valere soltanto dall'altra   Alta Parte Contraente, nelle forme previste dall'accordo, e la cui violazione non comporta un vizio di legittimità costituzionale.

Comunque, le norme impugnate non violano, ma sono conformi alla lettera ed allo spirito della clausola contenuta nel n. 1, lett. b), dell'accordo De Gasperi - Gruber, riaffermando il principio di cui all'art. 84 dello Statuto regionale che nella Regione la lingua ufficiale é l'italiano.

Il rispetto di questa norma non poteva essere assicurato se non imponendo l'uso congiunto delle due lingue nella redazione degli atti e dei provvedimenti, mentre l'uso alternativo dell'una o dell'altra lingua danneggerebbe uno dei due gruppi linguistici con violazione del principio di parità di cui all'art. 82 dello Statuto speciale.

2) In ordine al secondo motivo di impugnazione, il criterio dell'uso congiunto, anziché alternativo, delle due lingue nella redazione degli atti pubblici, pur se richiede una certa attrezzatura da parte dei pubblici uffici, non costituisce, tuttavia, un aggravio giuridicamente apprezzabile. D'altra parte, al fine di snellire, fin dove é possibile, l'azione amministrativa, sono stati previsti, sia nello Statuto regionale, sia nel decreto presidenziale 30 giugno 1951, n. 574, casi in cui é prescritto o consentito l'uso alternativo delle due lingue. Il criterio dell'uso congiunto di entrambe, in alcuni casi, risponde all'esigenza di emanare atti destinati ad una popolazione mistilingue e, al tempo stesso, rispetta il principio dell'ufficialità della lingua italiana.

Né, infine, si riscontra alcuna violazione dell'art. 85, terzo comma, dello Statuto, perché tale norma si riferisce soltanto alla corrispondenza ed ai rapporti orali di organi ed uffici locali con cittadini appartenenti al gruppo etnico minoritario, mentre la norma impugnata concerne soltanto la redazione degli atti e dei provvedimenti ufficiali.

Per queste considerazioni, l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia dichiarato inammissibile o, quanto meno, respinto nel merito, il ricorso proposto dalla Regione.

Nella memoria depositata il 14 marzo 1960, la Regione confuta la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il ricorso della Regione sarebbe inammissibile, essendo l'impugnazione della Regione limitata al motivo dell'incompetenza dello Stato, a sensi dell'art. 83 dello Statuto.

L'eccezione é infondata, perché l'art. 83 dello Statuto regionale dispone che la Regione può impugnare le leggi della Repubblica per violazione dello Statuto. Ora, anzitutto é pacifico che, in base all'art. 116 della Costituzione, gli statuti regionali, approvati con legge costituzionale, hanno la prevalenza sulle altre norme, in generale, concernenti le Regioni. Inoltre lo Statuto per il Trentino - Alto Adige é stato approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed essendo posteriore alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, deroga a quest'ultima.

Né vale il richiamo all'art. 32 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, perché questa é legge ordinaria e non potrebbe derogare ad una legge costituzionale, quale lo Statuto per il Trentino - Alto Adige.

Il ricorso é perciò senz'altro ammissibile perché con esso si denunzia la violazione degli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto. Ma anche ammesso che la Regione non fosse legittimata a far valere la violazione delle norme della Costituzione - nella specie, degli artt. 3, 6 e 10 - é evidente che basta la violazione delle disposizioni dello Statuto per dichiarare illegittima la norma impugnata.

In secondo luogo, la difesa regionale rileva che gli artt. 2, 84 e 85 dello Statuto per il Trentino - Alto Adige non sono altro che l'applicazione concreta e speciale, anche se non completa, delle norme generali contenute nei citati articoli della Costituzione e perciò, dato questo intimo legame, non si possono violare delle norme dello Statuto senza violare contemporaneamente le corrispondenti norme della Costituzione.

Infine, il ricorso in esame involge anche la questione se ed in quali limiti lo Stato sia competente a legiferare in materia di uso della lingua tedesca e pertanto, anche sotto questo aspetto, il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Nel merito, la difesa della Regione sostiene che le norme di attuazione degli statuti regionali non possano derogare agli obblighi internazionali liberamente assunti dallo Stato italiano, perché ciò significherebbe che i trattati internazionali regolarmente stipulati e ratificati - come l'accordo di Parigi del 1946, che fa parte integrante del trattato di Pace e che é stato regolarmente ratificato e reso esecutivo in Italia - non sarebbero affatto vincolanti per lo Stato italiano.

E non v'é dubbio che la violazione di tali obblighi, sia che venga commessa con una legge vera e propria sia che venga posta in essere con una disposizione di attuazione dello Statuto regionale, rappresenta un vizio di legittimità costituzionale, perché in contrasto con l'art. 4 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale stabilisce che la Regione ha la potestà di emanare norme legislative con il rispetto degli obblighi internazionali.

Nella specie, l'accordo di Parigi é stato violato dalle impugnate norme di attuazione nel punto in cui esso stabilisce che ai cittadini di lingua tedesca sarà concesso "l'uso su di una base di parità della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni"; disposizione, questa, che sta a significare che tale uso é consentito anche "entro", e cioè all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ora, mentre alcune disposizioni, peraltro mai impugnate, consentono in alcuni casi l'uso della sola lingua tedesca, le norme di attuazione di cui al decreto presidenziale del 1959, n. 688, nella parte non impugnata, e la legge provinciale di Bolzano - pure in discussione davanti alla Corte - contengono eccezioni e clausole atte a garantire l'uso congiunto delle due lingue in tutti i casi in cui ciò é necessario o anche solamente opportuno. Ma disporre - come fa l'art. 1, primo comma, del decreto ora impugnato - che l'Amministrazione in ogni suo atto O provvedimento, anche ove non ricorra alcuna situazione particolare, debba curare la redazione congiunta nei due testi, é onere così gravoso, che la violazione della parità dell'uso delle due lingue é evidente.

Né vale addurre che l'uso alternativo delle due lingue - invece dell'uso congiunto - verrebbe a scalfire il principio enunciato nell'art. 84 dello Statuto concernente l'"ufficialità" della lingua italiana nella Regione, anzitutto perché "lingua ufficiale" non é affatto equivalente a "lingua d'ufficio", ed in secondo luogo perché l'art. 84 contiene soltanto l'affermazione di un principio di massima e non una regolamentazione concreta. E si potrebbe anche aggiungere che l'espressione "vita pubblica" non equivale a quella di "amministrazione pubblica", riferendosi la prima ad una forma di attività rivolta al pubblico, laddove la seconda si riferisce all'uso della lingua tedesca nell'interno delle amministrazioni.

Infine, osserva la Regione, si potrebbe anche mettere in luce che l'accordo di Parigi, diventato legge italiana, é certamente da considerarsi - ai sensi dell'art. 84 dello Statuto regionale - una di quelle "leggi speciali", che possono regolamentare l'uso delle due lingue.

La difesa regionale aggiunge che tra le "leggi speciali" di cui al citato art. 84 dello Statuto rientrano, oltre il D.L.C.P.S. 28 settembre 1947, che rese esecutivo in Italia l'accordo De Gasperi - Gruber, anche il D.L.L. 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua tedesca in Provincia di Bolzano, il quale all'art. 1, secondo comma, dispone che "nei Comuni della predetta Provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative". La quale disposizione non deve intendersi abrogata dallo Statuto, ma anzi richiamata dall'art. 84 del medesimo.

Ora, il decreto presidenziale impugnato non poteva modificare la citata disposizione e disporre, come ha fatto, in modo contrario. Vero é che tale decreto é un atto avente forza di legge, ma é pur sempre un decreto legislativo, il quale deve restare nei limiti della delega di cui all'art. 95 dello Statuto, e tali limiti sono impliciti nel concetto stesso di "norme di attuazione". Il primo comma dell'art. 1 del decreto presidenziale n. 688 del 1959 ha superato tale limite e, pertanto, é da considerarsi costituzionalmente illegittimo.

Con ricorso del 16 giugno 1959, notificato il 18 dello stesso mese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 2 luglio 1959, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato un disegno di legge del Consiglio provinciale di Bolzano, riapprovato nella seduta del 29 maggio 1959, concernente l'uso delle lingue da parte degli organi ed uffici provinciali, sostenendo l'incompetenza della Provincia a legiferare su di una questione che lo stesso Statuto riserva espressamente allo Stato e la violazione dell'art. 84 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige.

Nel ricorso e nella successiva memoria depositata il 2 marzo 1960, si rileva che la competenza dello Stato in materia risulta chiaramente dal citato art. 84 dello Statuto, il quale dichiara che, fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale é l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica "viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nello Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica"; dove la espressione "leggi speciali della Repubblica" é usata proprio in contrapposto alle leggi delle Regioni e delle Province. Contrapposizione, questa, che si riscontrerebbe non solo in numerose disposizioni della Costituzione e, specialmente, in quelle relative all'ordinamento delle Regioni, ma anche in alcune norme degli Statuti regionali speciali, quali, ad esempio, gli artt. 5 e 54 dello Statuto siciliano, 3 dello Statuto Valdostano e 82 e 83 dello Statuto alto - atesino.

Ma anche se l'art. 84 dello Statuto regionale non contenesse la menzionata riserva di legge statale, l'incompetenza della Provincia in materia sarebbe ugualmente evidente, in quanto la competenza degli enti minori, essendo "speciale" rispetto a quella, generale, dello Stato, deve risultare espressamente da una norma costituzionale che gliela attribuisca.

D'altra parte, lo Statuto regionale già regola, sia pure in sintesi, la materia, attraverso il disposto degli artt. 15, 25, 27, 43, 54, 84, 85, 86 e 87, per cui non vi é posto se non per le sole norme di attuazione, e queste, ai sensi dell'art. 95 dello stesso Statuto, sono riservate allo Stato. Il che, del resto, risponde anche ad un criterio logico, in quanto la Provincia di Bolzano non é costituita soltanto da cittadini di lingua tedesca, ma anche di lingua italiana e ladina: essa personifica gli interessi di tutta la popolazione e non soltanto di quella di lingua tedesca, per cui é perfettamente conforme ai principi che lo Stato riservi a sé il potere ed il dovere di garantire, in quella Provincia, la tutela delle minoranze linguistiche.

Né, infine, appare accettabile la tesi della Provincia, secondo la quale la materia relativa all'uso della lingua sarebbe connessa con la materia dell'ordinamento degli uffici provinciali, e poiché questa ultima rientrerebbe nella competenza provinciale, a norma dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale, la Provincia di Bolzano sarebbe competente a legiferare anche in tema di uso della lingua tedesca. E ciò perché non solo l'uso della lingua non é affatto connesso con l'ordinamento degli uffici, il quale concerne, invece, più propriamente l'istituzione, la composizione e le attribuzioni dei singoli uffici, ma anche perché, pur se si ammettesse tale connessione, non ne deriverebbe, per questo, la competenza della Provincia a legiferare sulla materia connessa.

Sta di fatto, comunque, che la legge impugnata non si limita a disciplinare l'uso della lingua tedesca nell'interno degli uffici provinciali, ma estende la sua disciplina ai rapporti con i cittadini, esorbitando, sotto questo profilo, anche dalla materia indicata nell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale.

Pertanto, l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia dichiarata la illegittimità costituzionale del disegno di legge provinciale in questione.

Nel presente giudizio si é costituita la Provincia di Bolzano, la quale nelle deduzioni del 2 luglio 1959 e nella successiva memoria depositata in cancelleria il 16 marzo 1960, contesta quanto affermato dall'Avvocatura dello Stato e cioè che la Provincia di Bolzano non abbia competenza a legiferare in materia di uso della lingua tedesca nella vita pubblica di quella Provincia.

La difesa provinciale, premesso che il ricorso si esaurisce nell'affermazione della incompetenza della Provincia a legiferare nella materia, perché ciò sarebbe in contrasto con l'art. 84 dello Statuto, ribadisce in primo luogo l'argomento addotto nella relazione della Commissione legislativa del Consiglio provinciale nel senso che tra le leggi speciali della Repubblica, indicate nel detto art. 84, siano comprese anche le leggi regionali e provinciali. Osserva in proposito la difesa della Provincia che, anche se talvolta le parole "leggi della Repubblica" vengono usate nel senso dileggi dello Stato in contrapposto alle leggi regionali e provinciali, non é detto - e l'Avvocatura dello Stato non ha provato - che nel citato art. 84 la parola "Repubblica" equivalga alla parola "Stato".

La difesa provinciale sostiene, inoltre, che la legge impugnata disciplina l'uso delle lingue da parte degli organi e degli uffici provinciali e ciò rientra completamente nella materia dell'art. 11, n. 1, dello Statuto, in quanto nell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto debbono per necessità essere comprese anche disposizioni sulla lingua da usare in queste attività tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, perché senza le medesime l'ordinamento sarebbe incompleto.

Né l'art. 84 dello Statuto esclude questa competenza della Provincia, giacché "garantire" non significa affatto "regolare", di modo che da un obbligo dello Stato di garantire l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica non si potrebbe far derivare una competenza esclusiva dello Stato a regolare questa materia. Se la legge provinciale violasse le garanzie attuate con leggi statali, si potrebbe sollevare la questione di costituzionalità. Si potrebbe anche discutere se la legge provinciale possa intervenire solo dopo l'emanazione delle leggi statali di garanzia. Ma siffatte questioni non possono costituire oggetto nel presente giudizio giacché esse non sono state prospettate con il ricorso.

Ancora a proposito dell'art. 84, la difesa della Provincia osserva che la "vita pubblica", alla quale si riferisce questa norma, non é equivalente ad "amministrazione pubblica", e non può riferirsi ai rapporti interni della medesima.

La stessa difesa aggiunge che l'art. 84 parla dileggi speciali; il che significa che la legge speciale presuppone una legge generale, della quale la legge speciale costituisce o una eccezione o un completamento. Queste leggi speciali dello Stato potrebbero essere perciò soltanto leggi che modificano o completano leggi generali dello Stato ma non possono riferirsi a leggi degli organi legislativi autonomi. Tali leggi speciali non possono perciò stabilire una nuova competenza legislativa dello Stato in deroga alla legislazione autonoma, ma, al contrario, possono avere la loro efficacia soltanto entro i limiti della competenza legislativa dello Stato già esistenti, perché soltanto entro questi limiti possono esistere leggi generali validamente emanate.

In conclusione, l'art. 84, anche se si volesse accettare l'interpretazione delle parole "leggi speciali della Repubblica", propugnata dall'Avvocatura dello Stato, lascerebbe inalterata la delimitazione della competenza legislativa tra lo Stato e la Provincia, in quanto se la competenza é dello Stato, come per esempio in materia giudiziaria, solo lo Stato potrebbe dettare una legge speciale per l'uso della lingua, mentre se si tratta di regolare l'uso della lingua negli affari interni degli uffici della Provincia, non occorre una legge speciale della Repubblica per regolare tale uso, anzi il potere di adottare una tale norma esulerebbe dalla sfera di competenza dello Stato.

Nella memoria, la difesa provinciale sostiene non essere esatto che l'espressione "leggi della Repubblica" si riferisca esclusivamente alle leggi dello Stato perché, in pratica, se talvolta l'espressione "leggi della Repubblica" é usata nel senso di "leggi dello Stato", in contrapposizione alle leggi autonome, talaltra é adoperata in un senso più ampio e generico, come comprensivo di tutte le attività legislative degli organi supremi della Repubblica, e cioè non soltanto dello Stato come tale, ma anche delle Regioni e, nella specie che ne occupa, delle Province. Di fronte a tale incertezza, ci si deve riferire al significato del termine "Repubblica" usato dalla Costituzione; e dall'esame degli atti dell'Assemblea costituente risulta che tale espressione fu adoperata come comprensiva sia dello Stato come delle Regioni e delle Province. L'aggiunta, poi, nell'art. 84 dello Statuto dell'aggettivo "speciali" sarebbe un'ulteriore conferma che con l'espressione "leggi speciali della Repubblica", l'art. 84 ha inteso riferirsi anche ad eventuali leggi della Regioni alto - atesina e delle due Province in essa comprese. Di qui la competenza della Provincia di Bolzano a legiferare in materia di uso della lingua tedesca nella vita pubblica di quella Provincia.

A sostegno di tale tesi la Provincia si richiama anche al disposto dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale per dedurne che se la Provincia ha potestà legislativa in tema di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto", le si deve riconoscere competenza a legiferare anche in materia di uso della lingua tedesca da parte degli stessi uffici, essendo la lingua un elemento ed un mezzo essenziale per lo svolgimento dell'attività degli uffici e degli organi della Provincia. La competenza provinciale in materia di uso della lingua sarebbe perciò compresa in una sfera di competenza più estesa e troverebbe il suo fondamento su una disposizione statutaria.

La disposizione dell'art. 84 dello Statuto non deve essere interpretata nel senso di riservare alla competenza statale la regolamentazione dell'uso della lingua tedesca rispetto a quella italiana per costituire esso uno di quegli "interessi nazionali" che legittimano la competenza statale in luogo di quella regionale. E nemmeno deve interpretarsi nel senso che abbia voluto porre, in questa materia, una riserva di legge: nell'una e nell'altra ipotesi l'art. 84 sarebbe superfluo e mal formulato. La portata dell'art. 84 si coglie, invece, assai meglio se ad esso si riconosce il compito di troncare ogni possibile dubbio d'interpretazione circa la vigenza o meno delle varie norme concernenti l'uso della lingua tedesca, che erano in vigore al momento dell'emanazione dello Statuto regionale. Il vero significato dell'art. 84 sarebbe, dunque, quello di escludere che esso abbia abrogato ogni precedente disposizione che non sia con esso direttamente in contrasto e di non impedire un'eventuale, nuova, futura legislazione sulla materia, non essendo stata, questa, compiutamente ed interamente disciplinata dalle disposizioni statutarie. Il riferimento, poi, alle "leggi speciali della Repubblica", contenuto nello stesso art. 84, sarebbe una conferma di tale interpretazione.

Ma anche ammesso che si volesse negare alla Provincia la competenza a legiferare sulla materia in questione, tale diniego si dovrebbe riferire solo alla legislazione intesa nel senso più ristretto della parola, e cioè alla produzione di norme giuridiche nuove, che importino modifiche o aggiunte alla legislazione statale vigente. Il diniego non varrebbe, invece, per quella forma di attività legislativa che contenga delle mere norme di esecuzione. Norme di tal genere, peraltro mai impugnate, sono contenute, tra l'altro, nella legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione; nella legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per il servizio antincendio; nella legge della Provincia di Bolzano 3 luglio 1956, n. 6, sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano; ed in particolare nel regolamento interno del Consiglio regionale del 19 febbraio 1953 e nel regolamento interno del Consiglio provinciale di Bolzano del 18 dicembre 1954, i quali hanno fatto proprie ed inserito nei citati testi le disposizioni dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia di traduzione, nella lingua richiesta, degli interventi nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia e degli altri enti locali. E questi casi, in cui la legge locale nulla ha aggiunto a quella statale o si é limitata a riprodurre la norma statale, sono stati riconosciuti costituzionalmente legittimi, qualunque sia la materia cui la legge locale si riferisce, purché emanata nell'ambito della Regione, in relazione ad altra materia di competenza regionale.

La stessa ipotesi si verificherebbe, ora, nella specie, perché la legge impugnata dispone in una materia, quale quella degli organi ed uffici provinciali, di sicura competenza provinciale e si presenta in armonia sia con gli artt. 2 e 84 dello Statuto regionale sia con lo spirito dell'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946.

Può darsi, osserva ancora la Provincia, che il contenuto della legge impugnata non corrisponda alle premesse e che essa si sia ispirata troppo liberamente alle disposizioni della legge italiana, ma ciò dovrebbe rilevarsi solo da un esame dettagliato, articolo per articolo, della legge stessa. Senonché tale esame é precluso alla Corte perché il ricorso dello Stato non indica specificatamente le norme che si assumono costituzionalmente illegittime. Che se poi il ricorso si riferisce alla legge come tale, per la materia che essa disciplina, il ricorso é infondato perché condurrebbe a conseguenze eccessive, in quanto non farebbe salva nemmeno quella parte della legge che si sia contenuta nei limiti di una mera trascrizione o esecuzione di norme statali.

Per queste considerazioni la Provincia chiede che il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri sia rigettato.

All'udienza i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive deduzioni e conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Stante la loro manifesta connessione, le due cause, congiuntamente discusse, possono essere decise con unica sentenza.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che nel ricorso della Regione avverso il decreto presidenziale 8 agosto 1959, n. 688, la maggior parte dei motivi sarebbe inammissibile, in quanto si tratterebbe di motivi non attinenti ad una invasione della sfera di competenza della Regione (o della Provincia).

La Corte osserva che, in linea di principio, la tesi della difesa dello Stato é esatta. A norma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Governo della Repubblica ha il potere di promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale (o provinciale) per qualunque motivo di incostituzionalità. Le Regioni, invece, possono impugnare le leggi dello Stato o di altre Regioni solo quando esse ritengano che da tale legge sia stata lesa la propria sfera di competenza. Questa differenza di posizione tra lo Stato e le Regioni, oltre che risultare sicuramente dal testo dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dal testo degli artt. 32 e 33 della citata Legge 11 marzo 1953, é fondata sulla diversità dei piani sui quali si esplicano le attribuzioni dello Stato e delle Regioni. Avendo una sfera ben determinata di poteri, le Regioni possono agire, anche nei giudizi presso questa Corte, nei limiti segnati dalla tutela dei propri interessi. Lo Stato, invece, può e deve vegliare alla tutela dell'ordinamento giuridico generale e di tutti i pubblici interessi, onde, di fronte a qualunque esorbitanza della legge regionale, gli organi statali competenti sono legittimati a provocare il giudizio di questa Corte: in realtà quelle esorbitanze incidono sempre ed in ogni caso sulla sfera di competenza dello Stato.

Non sussiste alcuna antinomia fra le norme sopra richiamate e l'art. 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, essendo ovvio che la violazione di detto Statuto importa di per sé una lesione della sfera di competenza della Regione (o delle Province), a tutela della cui autonomia le norme statutarie sono state dettate.

I motivi del ricorso della Regione possono essere, dunque, esaminati solo in quanto si riferiscono alla lamentata violazione di disposizioni dello Statuto ed anche in quanto si riferiscono ad altre norme costituzionali, sempre che la dedotta violazione di queste ultime si presenti come una lesione della sfera di competenza della Regione (o, in questo caso, della Provincia di Bolzano).

3. - Con il primo motivo del ricorso la Regione si duole della violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale e dell'art. 10 della Costituzione: la norma impugnata violerebbe l'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, in quanto non rispetterebbe la parità della lingua tedesca e di quella italiana nelle pubbliche amministrazioni e nei documenti ufficiali.

Per quel che attiene all'art. 10 della Costituzione, é da osservare che esso si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato: ciò risulta chiaramente dal testo dell'art. 10 ed emerge dai lavori preparatori. Ora, le Regioni non hanno veste per invocare nei confronti dello Stato l'applicazione dell'art. 10, dato che l'osservanza delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientra nella sfera dei rapporti tra lo Stato e gli altri soggetti di diritto internazionale, sfera nella quale le Regioni non hanno ingerenza.

Comunque, nel caso attuale il problema non si pone, giacché l'accordo di Parigi non contiene norme che possano farsi rientrare fra quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute. E, pertanto, la Regione non può invocare l'art. 10 della Costituzione sia perché non ha veste per invocarlo, sia perché, in ogni caso, non ne avrebbe un fondato motivo.

Né può giovare alla Regione il richiamo all'art. 4 dello Statuto. Il rispetto degli obblighi internazionali costituisce un limite alla potestà legislativa delle Regioni nei confronti dello Stato e non viceversa: allo stesso modo come costituisce un limite per la sola Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 4, il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato nonché delle norme fondamentali delle riforme economico - sociali della Repubblica. Da ciò deriva che, mentre le Regioni non possono mai compiere atti che pongano in essere o dai quali possa comunque derivare una violazione degli obblighi internazionali dello Stato, le Regioni non possono pretendere dallo Stato l'osservanza dei suoi impegni internazionali.

Essendo stato l'accordo di Parigi reso esecutivo in Italia, le norme interne da esso derivanti hanno lo stesso valore delle leggi ordinarie; come tali, potrebbero essere modificate con legge ordinaria o con norme di attuazione, le quali, come é pacifico, non hanno un valore inferiore a quello delle leggi ordinarie. Né la Regione Trentino-Alto Adige potrebbe dolersi di tale modificazione, in quanto, a parte ogni questione sulla legittimazione, la violazione di una legge ordinaria non può essere causa di illegittimità costituzionale di una legge statale.

Naturalmente tutto ciò non significa che lo Stato sia libero di non osservare gli impegni nascenti dall'accordo di Parigi, ma significa soltanto che l'obbligo dell'osservanza di tali impegni non ha rilevanza costituzionale tra lo Stato e la predetta Regione (o la Provincia di Bolzano). Occorre precisare subito che se quell'obbligo non ha rilevanza costituzionale, non é detto che non abbia alcuna rilevanza anche nei rapporti con la Regione e con la Provincia. Intanto, dall'accordo deriva un limite al potere legislativo regionale e provinciale, e ciò in virtù del più volte citato art. 4 dello Statuto. Dall'accordo stesso scaturiscono altre conseguenze, fra le quali quella che interessa nella presente controversia é la seguente: all'accordo non può negarsi una influenza notevole sulla interpretazione di alcune fondamentali disposizioni dello Statuto, che certamente furono dettate anche ai fini dell'attuazione dell'accordo stesso.

In sostanza, anche se l'osservanza dell'accordo De Gasperi - Gruber non può costituire, in via diretta, materia di controversia tra lo Stato e la Regione (e la Provincia di Bolzano), l'indagine relativa può e deve essere compiuta - e sarà compiuta tra poco - in relazione alla lamentata violazione di quelle norme dello Statuto, che al detto accordo sono conformi.

Questo aspetto dell'indagine conduce all'esame del secondo motivo del ricorso della Regione, con cui é stata dedotta la violazione degli artt. 2, 84 e 85 dello Statuto.

4. - Con l'art. 2 dello Statuto si riconosce parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e si dispone la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali; con l'art. 84 si garantisce l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica e con l'art. 85 si dettano disposizioni relative a tale uso.

L'accordo De Gasperi - Gruber (accordo riportato nell'allegato IV del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, a cui é stata data esecuzione con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430) stabilisce, nel secondo comma dell'art. 1, che, in conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, sarà specialmente concesso l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali (come pure nella nomenclatura topografica bilingue).

Trattasi di vedere se viola codesta parità la disposizione dell'art. 1, primo comma, del decreto presidenziale impugnato, a norma della quale disposizione gli organi ed uffici delle amministrazioni dello Stato nonché quelli della Regione, della Provincia di Bolzano, dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti in detta Provincia devono usare "congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della Provincia di Bolzano, salvo quanto é disposto nel comma successivo" (comma che non é stato impugnato).

Secondo la tesi della Regione, le norme statutarie sopra menzionate e l'accordo De Gasperi - Gruber sarebbero stati violati, giacché l'obbligo di usare congiuntamente le due lingue contrasterebbe con la facoltà di usare liberamente l'una o l'altra di esse.

La Corte osserva che la libertà nei riguardi dell'uso della lingua tedesca può riferirsi agli uffici nei rapporti tra loro e nel - l'interno di ciascuno e può riferirsi ai cittadini nei rapporti con gli uffici. Ora, per quanto attiene agli uffici non sembra concepibile che le norme statutarie e l'accordo internazionale abbiano inteso lasciare liberi gli uffici di usare la lingua preferita. Né può sostenersi che norme statutarie ed accordo abbiano sancito il diritto di poter usare esclusivamente la lingua tedesca. Varie disposizioni dello Statuto, contenute negli artt. 84 e 85, e varie disposizioni contenute in tutta la restante parte non impugnata del decreto in esame stabiliscono in quali casi - e non sono pochi - può usarsi soltanto una delle due lingue. L'obbligo dell'uso congiunto posto nel primo comma dell'art. 1 non viola dunque il diritto di parità, sia perché uso congiunto é, per essenza, espressione di parità, sia perché, nel caso attuale, tale uso non potrebbe mai costituire un mezzo di coercizione ai danni di uno dei due gruppi linguistici, dato che le norme dello Statuto e quelle, non impugnate, del decreto in esame lasciano largo campo all'uso esclusivo della propria lingua da parte di ciascun gruppo.

In sostanza, la ricorrente non si lagna di una violazione della parità, ma si lagna del fatto che, in certi casi, non é possibile l'uso esclusivo della lingua tedesca. E solo sotto questo aspetto possono diventare comprensibili le distinzioni fatte tra "lingua d'ufficio" e "lingua ufficiale" e tra relazioni interne e relazioni esterne e così via. Ma un uso esclusivo della lingua tedesca nella estensione totale sostenuta dalla ricorrente non é assicurato né dall'accordo di Parigi né dallo Statuto speciale, i quali hanno garantito l'uso di quella lingua su una base di parità con l'italiano, ma non hanno vietato l'uso della lingua italiana.

A proposito dello Statuto, occorre aggiungere che la norma impugnata non viola la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 85, in quanto il diritto del cittadino di lingua tedesca di vedere usata la propria lingua nei suoi rapporti con gli uffici non può dirsi violato se quel cittadino, in certi atti, vedrà un testo in lingua italiana a fianco del testo tedesco, che per lui farà unicamente stato.

In conclusione, la Corte ritiene che l'aver disposto che per certi atti sia obbligatorio l'uso congiunto delle due lingue non importi violazione del principio della parità di esse, sancito dallo Statuto anche in applicazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

5. - L'accordo De Gasperi - Gruber viene ancora in esame sotto un altro aspetto.

Nello stesso accordo si fa cenno delle leggi emanate ed emanande, così pure nell'art. 84 dello Statuto ci si riferisce anche alle leggi speciali della Repubblica. Ora, si sostiene che una norma d'attuazione non potrebbe violare l'accordo predetto, che é anch'esso una "legge della Repubblica", né potrebbe violare le altre leggi anteriori allo Statuto speciale inerenti alla stessa materia. In altri termini, se si vuol dare un significato a questa tesi, lo Statuto avrebbe attribuito una impronta costituzionale a tutte le leggi emanate in materia di uso della lingua anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto (e quindi anche alle norme relative a quella materia contenute nell'accordo di Parigi).

Ma questa tesi non é accettabile. Né la lettera dell'art. 84 né i precedenti di esso sono nel senso di una "costituzionalizzazione" di norme precedenti relative all'uso della lingua. Intanto, un'attribuzione del genere sarebbe stata contraria al sistema seguito dalla Costituzione e da tutti gli statuti speciali. Né risulta in alcun modo una volontà in tal senso da parte del costituente. E non é neppure concepibile che nel 1946, quando fu stipulato l'accordo di Parigi, e nel periodo precedente al 1948, anno in cui fu emanato lo Statuto speciale, si potessero considerare come definitive ed intangibili disposizioni che avevano, nel tempo e nelle circostanze in cui venivano emanate, un carattere non definitivo per quanto si riferiva ai particolari.

Se, dunque, non può accettarsi l'idea che le norme anteriori allo Statuto abbiano un carattere costituzionale o comunque un carattere superiore a quello delle leggi ordinarie, non si vede come si possa sostenere che una legge ordinaria successiva allo Statuto non possa modificare legittimamente - sempre che, ben s'intende, non contrasti con lo Statuto stesso - altre leggi ordinarie precedenti allo Statuto. E non può dirsi diversamente delle modificazioni apportate con norme di attuazione.

La difesa della Regione sostiene che con tali norme, dovendo queste essere tenute nei limiti della delega contenuta nell'art. 95 dello Statuto speciale, non si potrebbero apportare modificazioni alle leggi speciali, precedenti allo Statuto, in materia di uso della lingua. Ma questa tesi non ha alcun fondamento, giacché quelle leggi, che non hanno un carattere diverso dalle leggi ordinarie, non hanno affatto un contenuto vincolante, essendo del tutto arbitrario sostenere che in quelle leggi si trovino i principi e le direttive per l'esercizio della delega legislativa a norma dell'art. 95.

Il dire che le norme di attuazione potrebbero legittimamente modificare le norme di legge ordinaria anteriori allo Statuto non significa, però, ammettere che la norma impugnata abbia apportato tali modificazioni. Una indagine del genere non é rilevante ai fini del presente giudizio; deve, anzi, essere tenuta fuori del giudizio stesso.

La Corte, nell'esame di un'altra argomentazione, ha già detto che la norma impugnata non é in contrasto con l'accordo di Parigi; ma non può a questo punto seguire la difesa delle parti nello stabilire se e quali disposizioni anteriori a quella della cui legittimità costituzionale qui si discute siano in contrasto con la norma impugnata. Ancora meno la Corte può proporsi una indagine per giudicare se e quali delle norme emanate, dall'immediato dopoguerra in poi, in materia di uso delle lingue nel Trentino-Alto Adige siano ancora in vigore. L'unico e ben delimitato oggetto della presente controversia é quello di accertare se la norma impugnata sia o non sia costituzionalmente legittima, ma non é quello di definire quali norme nella materia in esame siano vigenti.

6. - Poche parole basteranno per l'esame della doglianza relativa alla violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione.

La doglianza é ammissibile in relazione a quanto si é premesso la principio circa l'ammissibilità del ricorso; ma é infondata.

Se agli uffici della Provincia di Bolzano la norma che prescrive in certi casi l'uso congiunto delle due lingue apporta un certo aggravio, questo aggravio é imposto dalla particolare situazione linguistica di quella zona. Non potrebbe, quindi, parlarsi di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale.

Si é già detto diffusamente come la norma impugnata non violi la tutela del gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano: con ciò si é dimostrato che non sussiste alcuna violazione dell'art. 6 della Costituzione.

In definitiva, essendo infondati tutti i motivi dedotti, il ricorso della Regione tendente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, primo comma, del decreto presidenziale 8 agosto 1959, n. 688, non può essere accolto.

7. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Provincia di Bolzano concernente l'uso delle lingue da parte degli organi e degli uffici provinciali, adducendo come unico motivo l'incompetenza della Provincia a legiferare nella detta materia.

Contro siffatta tesi, secondo cui spetta al solo legislatore nazionale ogni attribuzione in materia, la Provincia oppone, in primo luogo, che l'uso della lingua tedesca da parte degli organi degli uffici provinciali può essere regolato con leggi provinciali, in quanto ciò rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici provinciali, per cui la potestà legislativa spetta alla Provincia stessa a norma dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale.

L'assunto non é fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che per identificare le materie sulle quali le Regioni hanno competenza, deve essere seguito un criterio obbiettivo tratto dal contenuto della norma e non dai fini che la norma stessa intende perseguire. Ora, la disciplina dell'uso delle lingue non rientra nella sfera dell'ordinamento degli uffici, come, ad esempio, non vi rientra lo stato degli impiegati riguardati come persone e come cittadini e non vi rientra il regime dei contratti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici e dello svolgimento dei servizi, quantunque queste e molte altre materie connesse potrebbero costituire un terreno utile ed anche necessario per la concreta attuazione di un buon ordinamento e di un buon funzionamento degli uffici.

Comunque, la competenza della Provincia resta in ogni caso esclusa, perché la potestà legislativa in materia di uso delle lingue incontra il limite posto nella prima parte dell'art. 4 dello Statuto. L'uso della lingua costituisce una delle più delicate materie nelle quali esigenze di unità e di eguaglianza impongono l'esclusiva potestà del legislatore statale, al quale, nel quadro dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica e nel rispetto dei diritti di eguaglianza di tutti i cittadini, spetta unicamente di dettare norme sull'uso della lingua e sulla tutela delle minoranze linguistiche.

8. - L'altro argomento addotto dalla Provincia per dimostrare la legittimità della propria legge é tratto dall'art. 84 dello Statuto. Sostiene la Provincia che, nell'accennare alle leggi speciali della Repubblica, l'art. 84 si riferisce anche alle leggi provinciali.

Non é da contestare che in alcuni articoli della Costituzione (non in tutti), quando si parla dileggi della Repubblica, in luogo dileggi dello Stato, ci si riferisce anche alle leggi delle Regioni e delle Province; ed é noto che in tal senso esistono elementi univoci nei lavori preparatori. Ma la espressione "leggi della Repubblica" usata negli statuti speciali non può affatto essere intesa come la identica espressione contenuta nella Costituzione. Negli statuti speciali le due espressioni "legge dello Stato" e "legge della Repubblica" sono di significato assolutamente identico, giacché sono usate in contrapposto a "leggi della Regione" (o della Provincia). Per esempio, é fuori dubbio come nell'ultimo comma dell'art. 13 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige la "legge ordinaria della Repubblica" non possa essere che quella statale; così pure nel senso dileggi statali si parla di "leggi della Repubblica" nell'art. 51, e non può che essere una legge statale quella a cui rinvia l'art. 78.

Del resto, le ragioni testé esposte, tratte dai principi fondamentali della Costituzione, non possono che confermare questa interpretazione anche nei riguardi dell'art. 84, nel senso che la materia di queste leggi é esclusivamente di pertinenza statale.

Il fatto che esista qualche disposizione, non impugnata dallo Stato, emanata dalla Regione o dalla Provincia, in materia di uso delle lingue, non costituisce un argomento. Né é il caso di esaminare tali disposizioni, la cui esistenza e la cui validità non sono in causa ai fini della presente controversia e non possono influire sulla sua decisione.

Affermata l'esclusiva competenza dello Stato, appare manifesta la illegittimità della legge provinciale impugnata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunite le due cause indicate in epigrafe:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca, in riferimento agli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli artt. 3, 6 e 10 della Costituzione, ed in conseguenza respinge il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige;

b) in accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge della Provincia di Bolzano riapprovato il 29 maggio 1959, concernente l'uso delle lingue da parte degli organi ed uffici provinciali.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.                   

 

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 1960.