Sentenza n. 7 del 1965
 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 7

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1964 dal Giudice istruttore del Tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Bruno Raffaele, iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale a carico di Bruno Raffaele, imputato del reato di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 del Codice penale, il Giudice istruttore del Tribunale di Foggia sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale del detto articolo in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Risulta dalla stessa ordinanza che il Bruno, nominato custode giudiziario in un procedimento di espropriazione mobiliare, si era presentato alla casa della debitrice, assumendo di voler portare via i mobili pignorati. Il marito della debitrice, tale Antonio Lo Surdo, poté evitate l'asporto di essi versando quindicimila lire in acconto di un debito di trentamila lire, contratto, a sua insaputa, dalla moglie;

denunciò, quindi, il fatto al Pretore di Foggia. Eseguite le indagini, gli atti erano rimessi al Procuratore della Repubblica, il quale chiedeva all'Ufficio istruzione del Tribunale il prosieguo dell'istruttoria con il rito formale.

Espletate le incombenze conseguenti, il Pubblico Ministero chiedeva di contestare al Bruno il reato di cui al predetto art. 323 del Codice penale.

Il Giudice istruttore, con l'ordinanza sopra indicata, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale articolo, ritenendo che esso sia in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Codice penale, in quanto rimetterebbe alla discrezionalità del magistrato la configurabilità del reato, quando viene commesso un qualsiasi fatto non specificamente previsto dalla legge come tale.

Subordinatamente l'ordinanza osserva che l'art. 323 del Codice penale può essere ritenuto costituzionalmente illegittimo anche in relazione al principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, in quanto la norma penale riguarda soltanto il pubblico ufficiale e non anche l'incaricato di pubblico servizio, il quale, come si esprime l'ordinanza, può parimenti compiere azioni non prettamente lineari.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 giugno 1964.

La causa é stata decisa in camera di consiglio non essendosi costituita alcuna delle parti, in conformità agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

La questione é infondata.

L'art. 323 del Codice penale non é in contrasto col secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, giacché la fattispecie ivi prevista é determinata in modo da non lasciare alla discrezionalità dell'interprete la configurazione del reato, come si assume nell'ordinanza.

Ed invero, secondo la norma impugnata il fatto punibile consiste nella trasgressione, da parte del pubblico ufficiale, di un dovere inerente all'ufficio, quando essa si concreti in un atto o, comunque, in un comportamento illegittimo, posto in essere con dolo.

In base a questa individuazione degli elementi del reato, si deve riconoscere che il precetto penale in esame, mentre corrisponde all'intento di reprimere quei comportamenti dei pubblici ufficiali, che, pur essendo illegittimi, non rientrerebbero in un titolo specifico di reato, dà nello stesso tempo sufficiente garanzia che il pubblico ufficiale sia al coperto dalla possibilità di arbitrarie applicazioni della legge penale, il timore delle quali nuocerebbe anch'esso al buon andamento della pubblica Amministrazione e al sollecito perseguimento dei suoi fini.

Né vale in contrario il rilievo che per determinare, in concreto, la sussistenza del reato si rende necessario prendere in esame l'eventuale violazione di norme non contenute nelle leggi penali, quali, nel caso di specie, le norme del Codice di procedura civile su gli obblighi del custode giudiziario. A parte che la possibilità di considerare come illecito penale la violazione di norme inerenti all'esercizio di una pubblica funzione, ovunque siano contenute, non dà luogo a dubbi di costituzionalità; nel caso dell'art. 323 del Codice penale elemento essenziale per la sussistenza del reato é il dolo specifico; vale a dire, l'intenzione di recare ad altri un danno o procurargli un vantaggio.

La proposta questione non ha fondamento neanche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

É giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di eguaglianza enunciato in tale articolo consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obbiettivamente diverse, e che il giudizio sulla parità o diversità delle situazioni spetta insindacabilmente allo stesso legislatore nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali (sentenza n. 81 del 1963). Ora, non può ritenersi che contrasti col criterio della ragionevolezza o con principi costituzionali l'aver collegato la responsabilità penale con la qualità di pubblico ufficiale, senza estenderla alla diversa situazione giuridica dell'incaricato di pubblico servizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del Codice penale, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Foggia con ordinanza del 27 aprile 1964, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 1965.