Sentenza n. 17 del 1969
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SENTENZA N. 17

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFICIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648, secondo comma, del Codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 aprile 1967 dal giudice istruttore del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra le Officine meccaniche di Cogoleto e la società Lavorazione metalli di Cisterna di Latina, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;

Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Il presente giudizio trae origine da due ordinanze emesse dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova e dal pretore di Empoli rispettivamente in data 4 aprile 1967 e 29 settembre stesso anno.

La prima ordinanza risulta pronunciata nel corso di un giudizio civile davanti al tribunale di Genova tra le Officine meccaniche di Cogoleto e la società Lavorazione metalli di Cisterna di Latina, sorto a seguito di opposizione della prima al decreto ingiuntivo ottenuto dalla seconda per il pagamento di una somma relativa al saldo di una fornitura di merce.

Il giudice istruttore, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta della società creditrice intesa ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo previa cauzione, ai sensi dell'art. 648, secondo comma, del Codice di procedura civile, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata dall'opponente, di incostituzionalità della citata norma in riferimento all'art. 24 della Costituzione e ritenendo inoltre che la questione dovesse essere integrata di ufficio e proposta con riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, ha rimesso gli atti a questa Corte.

Osserva in merito l'ordinanza che, per effetto della disposizione impugnata, la parte che si assume essere debitrice viene a trovarsi eccezionalmente soggetta ad una esecuzione forzata anticipata in forza di un provvedimento la cui emanazione obbligatoria non dipende dalla ricorrenza di determinate condizioni di legge o dall'apprezzamento del giudice, ma soltanto dalla richiesta dall'altra parte, la quale si avvale per raggiungere tal fine non di mezzi giuridici derivanti dal suo buon diritto, bensì unicamente delle sue possibilità economiche.

Soggiunge l'ordinanza che seri dubbi sulla conformità ai principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa discendono anche dal fatto che l'imposizione della cauzione, per quanto questa possa essere elevata, nel mentre non assicura alla parte assoggettata all'esecuzione l'integrale risarcimento del grave e irreparabile danno che ad essa può, in ipotesi, derivare dall'esecuzione stessa, non impedisce alla parte che ne ha la disponibilità economica di avvalersi della norma in questione per scopi vessatori od emulativi.

Con la seconda ordinanza, emessa dal pretore di Empoli in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Olivieri Antonio contro Ferrari Ardicini Giulio Cesare ed altri, viene invece sollevata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile solo in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Afferma il pretore che la diversità di trattamento previsto nel caso che si possa o non versare adeguata cauzione sembra violare apertamente la eguaglianza dei cittadini sotto il profilo delle diverse condizioni sociali. La norma cioé porrebbe a base della sua differente disciplina una distinzione di censo o di condizione sociale che é contraria al precetto costituzionale invocato.

Le due ordinanze, ritualmente comunicate e notificate, sono state pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967 e n. 321 del 23 dicembre 1967.

Nel presente giudizio nessuna delle parti si é costituita; né il Presidente del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento.

 

Considerato in diritto

 

1. - I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe possono essere riuniti e decisi con unica sentenza avendo ad oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale.

2. - L'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile é stato già esaminato dalla Corte sotto il profilo della asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione. Con la sentenza n. 62 del 1966 é stato, infatti, affermato che il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa del debitore ingiunto non sono pregiudicati dalla citata disposizione del Codice di rito dato che l'esecuzione provvisoria che il giudice é tenuto ad accordare se il creditore richiedente offre cauzione viene concessa "in pendenza di opposizione", quando cioè si é già instaurato un normale giudizio di cognizione del quale il debitore può formalmente e sostanzialmente esercitare il suo diritto di difesa.

Il giudice istruttore del tribunale di Genova nella sua ordinanza prospetta il dubbio che la cauzione possa dimostrarsi inidonea ad assicurare alla parte assoggettata alla anticipata esecuzione del decreto ingiuntivo l'integrale risarcimento del danno che in ipotesi può derivare dall'esecuzione stessa ed esprime inoltre il timore che il creditore possa avvalersi della norma denunciata per scopi vessatori ed emulativi. La risposta a tali rilievi é implicita nella motivazione della richiamata sentenza nella quale é stato posto in luce che la determinazione dell'importo della cauzione e del modo nel quale deve essere prestata é affidata al prudente apprezzamento del giudice. Se la valutazione delle ragioni di entrambe le parti sarà eseguita in modo giusto e scrupoloso, secondo le finalità della disposizione, la cauzione ben potrà assolvere allo scopo di garanzia assegnatole dal legislatore per l'ammontare di eventuali restituzioni, spese e danni e richiamare altresì il creditore alla responsabilità di fare un corretto uso della norma in esame e non di servirsene per fini vessatori ed emulativi che determinerebbero in ogni caso la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 del codice di rito.

3. - Del pari infondata é la eccezione di incostituzionalità prospettata sotto il nuovo profilo della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Nel rapporto creditore-debitore si é già visto che la norma non comporta il disconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale del debitore e quindi diseguaglianza di trattamento sotto questo aspetto, dato che la cauzione, posta a carico della parte che, sia pure in una fase sommaria del giudizio, ha già sottoposto al vaglio del giudice la consistenza delle ragioni poste a base della sua pretesa, ha proprio la funzione di garantire il debitore dai danni eventualmente derivantigli dalla anticipata esecuzione del decreto.

É altresì da escludere che la disposizione censurata abbia inteso fare un trattamento diverso a cittadini trovantisi in identica situazione, in relazione alla diversità delle loro condizioni economico-sociali, assicurando solo ai creditori abbienti l'utilizzazione di un particolare strumento processuale. Vero é per contro che, nella disciplina di tale strumento, il legislatore ha soprattutto preso in considerazione la particolare posizione processuale nella quale viene a trovarsi il debitore per effetto della richiesta di immediata esecuzione del decreto ed ha opportunamente condizionato l'accoglimento di tale richiesta alla prestazione di una cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

La previsione di quest'onere processuale per il creditore non viola perciò il principio di eguaglianza essendo fondata su presupposti evidentemente logici ed obbiettivi che ne giustificano l'adozione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile proposta con le ordinanze 4 aprile 1967 del giudice istruttore presso il tribunale di Genova e 29 settembre 1967 del pretore di Empoli.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1969.