Sentenza n.11 del 1969
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SENTENZA N. 11

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 marzo 1968, n. 375, recante "Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori", promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna, notificato l'11 maggio 1968, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1968.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Pietro Gasparri, per il ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

La Regione sarda, con ricorso notificato il giorno 11 maggio 1968, ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge statale 28 marzo 1968, n. 375, con la quale é stata disciplinata la concessione di un contributo finanziario dello Stato alle imprese titolari di concessioni di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

Nel ricorso si afferma che la legge, in quanto si riferisce alle imprese titolari di concessioni governative, e quindi esclude dal contributo le imprese titolari di concessione regionale, concreta una discriminazione a carico di queste ultime con violazione del principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, visto in connessione con l'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna. La competenza regionale in materia di "trasporti su linee automobilistiche" infatti, secondo la ricorrente, non neutralizzerebbe il principio costituzionale suddetto; anzi, una deroga a detto principio operata riguardo a soggetti dell'ordinamento regionale comporterebbe una scelta legislativa specifica nei confronti di detti soggetti, e sarebbe perciò invasiva della competenza regionale.

Nell'atto di intervento e deduzioni depositato il 29 maggio 1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva che proprio la invocata autonomia legislativa ed amministrativa della Regione in materia di trasporti automobilistici e tramviari, giusta l'art. 3, lett. g) dello Statuto, induce a ravvisare la perfetta ortodossia costituzionale della legge in esame, la quale ha limitato il suo ambito di applicazione alle sole concessioni di trasporto a livello statale. Tanto netta é la separazione delle due competenze in materia di trasporti (a parte la delimitazione fisica costituita dalla conformazione isolana della Regione, che non consente, neanche in via di ipotesi, accavallamenti o interferenze di percorsi) che l'art. 20 delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, ha posto, funzionalmente, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

La difesa dello Stato conclude osservando che l'attribuzione alla potestà legislativa ed amministrativa regionale della soggetta materia non ha creato alcun obbligo dello Stato di concorrere al funzionamento delle attività che traggono origine da atti di competenza regionale e che pertanto la legge impugnata, lungi dall'avere interferito nella competenza regionale, si pone rispetto a questa in una situazione di differenza: chiede pertanto che la questione sia dichiarata non fondata.

Tali conclusioni sono state ulteriormente svolte dall'Avvocatura generale dello Stato in una memoria depositata il 24 ottobre 1968 nella quale si fa rilevare che, secondo quanto risulta da tutte le norme di attuazione degli statuti speciali in materia di trasporti in concessione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta per cui tali norme non sono state emanate), la competenza delle Regioni non si estende ai servizi di trasporto che implicano interventi finanziari dello Stato per la loro gestione (Sicilia, art. 4 D. P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113; Trentino-Alto Adige, art. 32 D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574; Friuli-Venezia Giulia, art. 1 D. P. R. 9 agosto 1966, n. 833), e che le norme di attuazione fissate per la Sardegna col D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327 hanno applicato i medesimi principi. Difatti l'art. 20 precisa che, fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, l'Ispettorato (ora Direzione) Compartimentale M.C.T.C. per la Sardegna svolgerà le sue funzioni in materia di autoservizi di linea e di tramvie "secondo le direttive dell'Amministrazione regionale", pur conservando organicamente la posizione di ufficio periferico del Ministero dei trasporti, e svolgendo pertanto in sede locale le funzioni rimaste alla competenza della predetta Amministrazione centrale. Questa separazione di funzioni quindi trova corrispondenza proprio nella separazione delle competenze tra Stato e Regione in materia di trasporti in concessione, per cui laddove esiste la competenza regionale non é consentito l'intervento dello Stato, neanche sotto il profilo finanziario.

Riprova di ciò sarebbe offerta dall'iter del provvedimento legislativo, sfociato poi nella legge regionale 27 ottobre 1956, n. 28, la quale nel disciplinare il regime transitorio delle concessioni definitive, prevedeva l'ingerenza regionale anche sui servizi sovvenzionati dallo Stato. Relativamente a tale norma, il provvedimento fu rinviato dal Governo al Consiglio regionale, trattandosi di materia sottratta alla competenza regionale, ed il Consiglio regionale, aderendo al rilievo, soppresse la disposizione censurata.

Non pertinente sarebbe poi il richiamo al principio costituzionale di eguaglianza, essendo infatti connaturata all'ordinamento regionale una disparità di trattamento fra i soggetti appartenenti a Regioni diverse, sempre che tale disparità sia giustificata da particolari esigenze da valutare nelle competenti sedi.

Poiché la Regione ha la competenza legislativa primaria per emanare un proprio provvedimento che, valutate le particolari proprie esigenze, statuisca a favore delle imprese sarde, titolari di concessioni regionali, provvidenze analoghe a quelle di cui alla legge nazionale in questione, la dedotta disparità di trattamento - ove pur potesse in ipotesi ravvisarsi sussistente - sarebbe ascrivibile alla Regione stessa, che avrebbe omesso di provvedere nei sensi predetti.

 

Considerato in diritto

 

La Corte ha costantemente statuito che le Regioni, in quanto soggetti di autonomia e titolari di poteri circoscritti alla disciplina delle sole materie tassativamente enumerate, sono legittimate a sollevare questioni di costituzionalità solo per la tutela dell'interesse all'esercizio dei poteri stessi, quali risultano dagli Statuti o da norme della Costituzione, e pertanto esclusivamente contro quelle leggi dello Stato che appaiono lesive delle proprie sfere di competenza (sent. n. 32 del 1960, e n. 1 del 1961).

Di tale giurisprudenza ha evidentemente avuto riguardo la Regione sarda quando nel suo ricorso ha denunciato la legge nazionale n. 375 del 1968 "in quanto invasiva della competenza regionale". Senonché, a contrastare la fondatezza di siffatta censura, basterà ricordare che la competenza della Sardegna a disciplinare la materia degli autoservizi di linea in concessione, attribuitale in via esclusiva dall'art. 3, lett. g, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, é stata effettivamente esercitata dal legislatore sardo con la legge 27 ottobre 1956, n. 28, la quale, nella temporanea carenza di un autonomo corpo di disposizioni regionali organiche in materia, ha richiamato, facendole proprie, quelle della legge statale 28 settembre 1939, n. 1822, cui venivano apportate, con gli artt. 1 e 2 alcune modifiche attinenti al procedimento di concessione, con la sostituzione delle competenze del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore ai trasporti a quelle che questa ultima legge assegnava al Capo dello Stato ed al Ministro per le comunicazioni.

Con l'emanazione di tali norme veniva completato, anche per la parte affidata alla legge, l'attuazione del precetto statutario, che già aveva avuto inizio con il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente la disciplina delle modalità relative al trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di sua spettanza. Infatti tale decreto, all'art. 20, ebbe a disporre che per i trasporti di cui si parla l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Sardegna dovesse svolgere la propria attività sotto le direttive dell'Amministrazione regionale ed altresì funzionare da organo di consulenza tecnica della medesima.

Essendosi così, in integrale adempimento del precetto costituzionale, venuta ad effettuare in concreto la ripartizione delle due sfere di competenza, ciascuna resa autonoma rispetto all'altra (sia pure con la differente forza, corrispondente alla diversità della posizione rivestita dai due enti, di sovranità e rispettivamente di autonomia) non si sa intendere come la legge dello Stato (la quale, con riferimento alle concessioni di autoservizi di linea per viaggiatori da esso effettuato, consente che per l'anno 1967 sia accordato alle imprese titolari delle medesime, in quanto non sussidiate dallo Stato stesso ed a determinate condizioni, un contributo a carico del proprio bilancio) possa comunque interferire nella competenza della Regione riferentesi alle linee da questa concesse con propri provvedimenti ed alla stregua delle proprie norme. Ciò si sarebbe potuto verificare solamente nel caso che si fosse o precluso o anche, al contrario, imposto alla Regione di effettuare analoga concessione, mentre é chiaro che ogni deliberazione in materia (e com'é ovvio a carico del proprio bilancio) rimane aperta alla Sardegna, analogamente a quanto si rende possibile alle altre Regioni, alle quali pure i relativi statuti assegnano analoghe competenze in ordine i trasporti (art. 17, lett. a, Statuto siciliano; art. 4, n. 14, Statuto T.-A. A.; art. 4, n. 11, Statuto Friuli-Venezia Giulia).

Quest'ultimo richiamo alla situazione delle altre Regioni a statuto speciale, cui la legge statale, non diversamente che per la Sardegna, non apporta alcuna limitazione di competenza, é sufficiente a dimostrare anche l'estraneità alla fattispecie dell'art. 3 della Costituzione, di cui il ricorso lamenta la violazione. Infatti, se pure si potesse ritenere che la violazione del principio di eguaglianza a danno di una Regione possa essere configurata quale lesione della sua sfera di competenza, ciò si potrebbe verificare solo quando a parità di situazione, si attribuisse ad una o più Regioni un beneficio dal quale le altre fossero escluse.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione sarda nei confronti della legge statale 28 marzo 1968, n. 375, recante "Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori", in relazione all'art. 3, lett. g, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1969.