Giurisprudenza EUROUNITARIA
ISTITUZIONI DEGLI STATI MEMBRI
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza del 4
settembre 2025 Þ C‑225/22 «R»
S.A. c. AW
«T» sp. z o.o. |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei
settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Normativa e giurisprudenza
nazionali che vietano agli organi giurisdizionali nazionali di mettere in
discussione la legittimazione degli organi giurisdizionali e degli organi
costituzionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici
appartenenti a tali organi – Verifica, da parte di un organo giurisdizionale
di grado inferiore, del rispetto, da parte di un organo giurisdizionale di
grado superiore, dei requisiti relativi alla garanzia di un giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge – Izba Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle
questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) –
Organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale,
precostituito per legge – Primato del diritto dell’Unione – Possibilità di
considerare inesistente una decisione giurisdizionale *** 1) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il principio del
primato del diritto dell’Unione devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano
alla normativa di uno Stato membro nonché alla giurisprudenza della Corte
costituzionale di quest’ultimo che implicano che un giudice nazionale sia
tenuto a conformarsi a una decisione emessa da un collegio giudicante di un
organo giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una
decisione della Corte, tale giudice nazionale accerti che uno o più giudici
facenti parte di detto collegio giudicante non soddisfano i requisiti di
indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale
disposizione, e che, inoltre, gli sia impedito, in forza del diritto
nazionale, di verificare la regolarità della composizione di detto collegio
giudicante sulla base degli stessi elementi che erano stati presi in
considerazione in tale decisione della Corte. 2) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: in una
situazione in cui, sulla base di una decisione della Corte, sia accertato che
un organo giurisdizionale di ultima istanza non soddisfa i requisiti di
indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale
disposizione, una decisione emessa da un siffatto organo, con la quale la
causa di cui si tratta è rinviata per riesame dinanzi a un organo
giurisdizionale di grado inferiore, deve essere considerata inesistente,
qualora tale conseguenza sia indispensabile, alla luce della situazione
procedurale in causa, per garantire il primato del diritto dell’Unione. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza del 1°
agosto 2025 Þ C‑600/23 Royal
Football Club Seraing SA c. Fédération
internationale de football association (FIFA), Union
des associations européennes de football (UEFA), Union
royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) con
l’intervento di: Doyen
Sports Investment Ltd |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Obbligo degli Stati membri
di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione
– Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Diritto a un ricorso effettivo – Possibilità di ricorrere all’arbitrato –
Arbitrato tra privati – Arbitrato imposto – Decisione di un organo di una
federazione sportiva internazionale che infligge una sanzione – Lodo del
Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da una decisione di un
giudice di uno Stato terzo – Rimedio giurisdizionale contro il lodo arbitrale
– Normativa nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale autorità di cosa
giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dei terzi – Poteri e
obblighi dei giudici nazionali dinanzi ai quali viene invocato il suddetto
lodo arbitrale – Controllo effettivo della conformità di tale lodo arbitrale
ai principi e alle disposizioni di ordine pubblico dell’Unione *** L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo
267 TFUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che: – l’autorità
di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale arbitrale dello sport
(TAS) nel territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della
controversia nell’ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in
cui tale controversia sia connessa all’esercizio di uno sport in quanto
attività economica nel territorio dell’Unione europea e la conformità di
detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico
dell’Unione non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un
giudice di tale Stato membro, legittimato ad adire la Corte in via
pregiudiziale; – a
un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale
autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso Stato membro, nei
rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza del 3
luglio 2025 Þ C‑643/23 procedimenti
penali a carico di P.B. (C‑646/23), R.S. (C‑661/23) con
l’intervento di: Prokuratura
Rejonowa w Lublinie (C‑646/23), Prokuratura
Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie (C‑661/23) |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario
– Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principio
di inamovibilità dei giudici – Giudice militare riconosciuto inidoneo al
servizio militare professionale – Normativa nazionale che impone il
collocamento a riposo anticipato di tale giudice *** 1) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere
interpretato nel senso che: esso osta a
una normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo anticipato
d’ufficio, a decorrere dall’entrata in vigore di tale normativa, di un
giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale in
circostanze in cui, anzitutto, detta normativa non spiega le ragioni che
giustificano l’introduzione delle sue disposizioni né menziona nessun
interesse pubblico al quale queste ultime risponderebbero; inoltre, la stessa
normativa non si applica ai pubblici ministeri militari dichiarati inidonei
al servizio militare professionale, laddove queste due categorie di
magistrati erano in precedenza soggette alle stesse norme, e incide di fatto
su un solo giudice, rientrando nel contempo in una serie di misure, adottate
nei confronti di tale giudice, aventi carattere sanzionatorio; e, infine,
detto giudice non dispone di nessun mezzo di impugnazione per contestare il
provvedimento di collocamento a riposo anticipato d’ufficio di cui è in tal
modo oggetto. 2) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto
dell’Unione devono essere
interpretati nel senso che: essi
impongono a un giudice nazionale e a qualsiasi altra autorità dello Stato
membro interessato di disapplicare una normativa nazionale, che imponga il
collocamento a riposo anticipato di un giudice, quando tale normativa sia
stata adottata in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE, il che implica che il giudice collocato a riposo in applicazione di
detta normativa dev’essere reintegrato nelle sue funzioni. Gli organi
giudiziari competenti in materia di determinazione e modifica della
composizione dei collegi giudicanti sono tenuti a garantire tale
reintegrazione. 3) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere
interpretato nel senso che: un organo
giurisdizionale nazionale, che decide di sospendere il procedimento e di
sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, è legittimato a sospendere
provvisoriamente l’applicazione di una normativa nazionale che prevede il
collocamento a riposo anticipato d’ufficio del giudice unico che lo compone,
e ciò fino alla pronuncia della sua decisione adottata a seguito della
risposta della Corte, anche qualora, in forza del diritto nazionale, esso non
abbia il potere di disporre una siffatta sospensione. Detta sospensione
provvisoria implica che il giudice oggetto del provvedimento di collocamento
a riposo d’ufficio deve poter proseguire l’esame delle altre cause di cui era
investito alla data di entrata in vigore del provvedimento in questione. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza del 5
giugno 2025 Þ C‑762/23 RL
e a. c.
Curtea
de Apel Bucureşti |
Rinvio
pregiudiziale – Versamento di un’indennità di pensionamento ai giudici e ai
pubblici ministeri – Sospensione e soppressione di tale versamento per motivi
connessi a vincoli di eliminazione del disavanzo di bilancio – Articolo
2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di
indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo
degli Stati membri a ridurre la retribuzione dei giudici – Presupposti *** L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2
TUE, deve essere
interpretato nel senso che: il principio
di indipendenza dei giudici non osta a che sia abrogata, dopo essere stata
sospesa in modo continuativo per un lungo periodo, per motivi connessi, in
particolare, ai vincoli per l’eliminazione di un disavanzo eccessivo di
bilancio dello Stato membro di cui trattasi, la normativa di tale Stato ai
sensi della quale i magistrati con anzianità di servizio in magistratura di
20 anni continuativi percepivano, al momento del loro pensionamento o della
cessazione dalle loro funzioni per altri motivi ad essi non imputabili,
un’indennità di pensionamento. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza del 30
aprile 2025 Þ C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 Inspektorat
kam Visshia sadeben savet |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei
settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Organo giudiziario competente
a proporre l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati
ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari – Mantenimento delle
funzioni dei membri dell’organo giudiziario dopo la fine del loro mandato – Protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Sicurezza dei dati – Accesso di un organo
giudiziario ai dati relativi ai conti bancari dei magistrati e dei loro
familiari – Autorizzazione giudiziaria per la revoca del segreto bancario –
Giudice che autorizza la revoca del segreto bancario – Articolo 4, punto 7 –
Nozione di “titolare del trattamento” – Articolo 51 – Nozione di “autorità di
controllo” *** 1) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: il principio
di indipendenza dei giudici osta alla prassi di uno Stato membro secondo la
quale i membri di un organo giudiziario di tale Stato membro, eletti dal
parlamento di quest’ultimo per mandati di durata determinata e che sono
competenti a controllare l’attività dei magistrati nell’esercizio delle loro
funzioni, la loro integrità e l’assenza di conflitti di interessi in capo a
questi ultimi nonché a proporre a un altro organo giudiziario l’avvio di un
procedimento disciplinare ai fini dell’imposizione di sanzioni disciplinari
nei loro confronti, continuano ad esercitare le loro funzioni oltre la durata
legale del loro mandato, fissata dalla Costituzione di detto Stato membro,
fino a quando tale parlamento non elegga nuovi membri, senza che la proroga
dei mandati scaduti si fondi su una base giuridica esplicita nel diritto
nazionale contenente norme chiare e precise tali da disciplinare l’esercizio
delle suddette funzioni e senza che sia garantito che tale proroga sia, in
pratica, limitata nel tempo. 2) L’articolo
2 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), deve essere
interpretato nel senso che: la
divulgazione a un organo giudiziario di dati personali protetti dal segreto
bancario e che riguardano magistrati nonché i loro familiari, ai fini della
verifica delle dichiarazioni di tali magistrati – oggetto di
pubblicazione – relative al loro patrimonio nonché a quello dei loro
familiari, costituisce un trattamento di dati personali rientrante
nell’ambito di applicazione materiale di tale regolamento. 3) L’articolo
4, punto 7, del regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: un giudice
competente ad autorizzare, su richiesta di un altro organo giudiziario, la
divulgazione da parte di una banca a tale organo di dati relativi ai conti
bancari dei magistrati e dei loro familiari non può essere qualificato come
titolare di tale trattamento ai sensi della suddetta disposizione. 4) L’articolo
51 del regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: un giudice
competente ad autorizzare la divulgazione di dati personali a un altro organo
giudiziario non costituisce un’autorità di controllo, ai sensi di tale
articolo, nel caso in cui tale giudice non sia incaricato dallo Stato membro
cui appartiene di controllare l’applicazione di tale regolamento al fine di
tutelare, in particolare, le libertà e i diritti fondamentali delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. 5) L’articolo
79, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letto alla luce dell’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: un giudice
competente ad autorizzare la divulgazione di dati personali a un altro organo
giudiziario non è tenuto, qualora non sia investito di un ricorso ai sensi di
tale disposizione, a garantire d’ufficio la protezione delle persone i cui
dati sono oggetto di attenzione per quanto riguarda il rispetto delle
disposizioni di tale regolamento relative alla sicurezza dei dati personali,
anche qualora sia noto che tale organo ha commesso, in passato, una
violazione di queste ultime disposizioni. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza 6 marzo
2025 D.K. (C‑647/21), M.C., M.F. (C‑648/21) con
l’intervento di: Prokuratura
Rejonowa w Bytowie, Prokuratura
Okręgowa w Łomży |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE – Principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici – Delibera del
collegio di un organo giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice
di tutti i procedimenti a lui attribuiti – Assenza di criteri oggettivi per
adottare una decisione di revoca dell’assegnazione – Assenza di obbligo di
motivazione di una simile decisione – Primato del diritto dell’Unione –
Obbligo di disapplicare una simile decisione di revoca dell’assegnazione *** 1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE dev’essere
interpretato nel senso che: esso osta a
una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale
nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un
giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a
lui attribuiti, senza che detta normativa preveda i criteri che devono
guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di
motivare la suddetta decisione. 2) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere
interpretati nel senso che: essi
impongono a un tribunale nazionale di disapplicare una delibera del collegio
di tale tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di detto tribunale
dei procedimenti a lui attribuiti nonché altri atti successivi, come le
decisioni relative alla riassegnazione dei summenzionati procedimenti,
qualora tale delibera sia stata adottata in violazione del citato articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Le autorità giudiziarie competenti a
designare e modificare la composizione della formazione giudicante devono
disapplicare una tale delibera. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza del 27
febbraio 2025 Þ C-16/24 YR
e a. con
l’intervento di: Sofyiska
gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela
giurisdizionale effettiva – Norme nazionali relative alle modalità di
assegnazione delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale –
Assegnazione delle cause da parte del dirigente amministrativo di un organo
giurisdizionale – Potere del giudice designato di verificare la regolarità
dell’assegnazione *** L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: qualora uno
Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause
all’interno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della
selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e
soggetto all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo
giurisdizionale, esso non osta a che, se un giudice al quale sia stata
assegnata una causa dubita della regolarità dell’assegnazione, al giudice in
parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente,
di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo
giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe dovuto essergli assegnata,
dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al
dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché
verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale della causa di cui
trattasi e proceda eventualmente alla sua riassegnazione. La regolarità
dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di
un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 19
novembre 2024 Þ C‑814/21 Commissione
c. Polonia sostenuta
da: Repubblica
ceca |
Inadempimento
di uno Stato – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Articolo
21 TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri – Articolo 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro
di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato – Cittadini
dell’Unione residenti in uno Stato membro senza averne la cittadinanza – Assenza
del diritto di divenire membro di un partito politico – Articoli 2 e 10
TUE – Principio di democrazia – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Rispetto
dell’identità nazionale degli Stati membri – Articolo 12 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Ruolo dei partiti politici
nell’espressione della volontà dei cittadini dell’Unione *** 1) La
Repubblica di Polonia, negando ai cittadini dell’Unione che non hanno la
cittadinanza polacca, ma che risiedono in Polonia, il diritto di divenire
membri di un partito politico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza dell’articolo 22 TFUE. […] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 19
novembre 2024 Þ C‑808/21 Commissione
c. Repubblica
ceca sostenuta
da: Repubblica
di Polonia |
Inadempimento
di uno Stato – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione –
Articolo 21 TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri – Articolo 22 TFUE – Diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato – Cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro senza
averne la cittadinanza – Assenza del diritto di divenire membro di un
partito politico – Articoli 2 e 10 TUE – Principio di democrazia –
Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Rispetto dell’identità nazionale degli Stati
membri – Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Ruolo dei partiti politici nell’espressione della volontà dei
cittadini dell’Unione *** 1) La
Repubblica ceca, negando ai cittadini dell’Unione che non hanno la
cittadinanza ceca, ma che risiedono nella Repubblica ceca, il diritto di
divenire membri di un partito politico o di un movimento politico, è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 22 TFUE. […] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 14
novembre 2024 Þ C‑197/23 S.
S.A. c. C.
sp. z o.o., con
l’intervento di: Prokurator
Prokuratury Regionalnej w Warszawie |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Rimedi
giurisdizionali – Tutela giurisdizionale effettiva – Giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge – Norme nazionali che disciplinano
l’assegnazione casuale delle cause ai giudici di un organo giurisdizionale e
la modifica dei collegi giudicanti – Disposizione che vieta di dedurre le
violazioni di tali norme nell’ambito di un procedimento di appello [Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] *** L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE
e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: esso osta a
una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice d’appello di
verificare se la riassegnazione di una causa al collegio giudicante che ha
statuito su quest’ultima in primo grado non sia avvenuta in violazione delle
norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause nell’ambito degli
organi giurisdizionali. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 7
novembre 2024 Þ C‑326/23 C.W.
e a. c.
Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Giudice
della sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) –
Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una
risoluzione della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della
magistratura, Polonia) nella sua nuova composizione – Rinvio pregiudiziale
proveniente da una formazione giudicante che non ha la qualità di giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 15
ottobre 2024 Þ C‑144/23 KUBERA,
trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. c. Republika
Slovenija |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio
pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Procedimento di
autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) dinanzi all’organo
giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Istanza presentata dalla parte
che chiede l’autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) di
sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto
dell’Unione – Normativa nazionale in forza della quale il ricorso per
revisione (revizija) è autorizzato quando solleva una questione di diritto
importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del
diritto o lo sviluppo di quest’ultimo – Obbligo per l’organo giurisdizionale
supremo nazionale di esaminare, nell’ambito del procedimento di
autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se occorra procedere
ad un rinvio pregiudiziale – Motivazione della decisione di rigetto
dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) *** 1) L’articolo
267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che
una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nell’ambito di un
procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per
revisione (revizija) il cui esito dipende dall’importanza della questione di
diritto sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del
diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di
quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione senza aver
valutato se essa fosse tenuta a sottoporre alla Corte una questione
pregiudiziale relativa all’interpretazione o alla validità di una
disposizione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno di tale istanza. 2) L’articolo
267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella
decisione con la quale respinge un’istanza di autorizzazione di un ricorso
per revisione (revizija) contenente una richiesta di sottoporre in via
pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla
validità di una disposizione del diritto dell’Unione, i motivi per i quali
essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione non è
rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che la disposizione
del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di
interpretazione da parte della Corte, o che l’interpretazione corretta del
diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a
ragionevoli dubbi. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C-727/22 Friends
of the Irish Environment CLG c. Government
of Ireland, Minister
for Housing, Planning and Local Government, Ireland, Attorney
General |
Reference for
a preliminary ruling – Environment – Directive 2001/42/EC – Assessment of the
effects of certain plans and programmes on the environment – Article 2(a) –
Concept of ‘plans and programmes … which are required by legislative,
regulatory or administrative provisions’ – Measure adopted by the government
of a Member State solely on the basis of a provision of the Constitution of
that Member State providing that the executive power of the State is to be
exercised by or on the authority of that government *** Article 2(a)
of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27
June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on
the environment must be
interpreted as meaning that a measure adopted by the government of a Member
State solely on the basis of a provision of the Constitution of that Member
State providing that the executive power of the State is to be exercised by
or on the authority of that government does not meet the condition of being
‘required by legislative, regulatory or administrative provisions’ and,
consequently, cannot constitute a ‘plan’ or a ‘programme’ for the purposes of
that Article 2(a). |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza dell’11
luglio 2024 Financijska
agencija c. HANN-INVEST
d.o.o. (C‑554/21), MINERAL-SEKULINE
d.o.o. (C‑622/21), e UDRUGA KHL
MEDVEŠČAK ZAGREB (C‑727/21) |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione –
Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge –
Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni
giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un
giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo
grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una
sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la
convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai
sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di
un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche”
vincolanti, anche per le cause già definite *** L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere
interpretato nel senso che: esso osta a
che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo
giurisdizionale nazionale in virtù del quale: – la decisione giudiziaria adottata dal
collegio giudicante investito di un procedimento può essere spedita alle
parti ai fini della conclusione di quest’ultimo solo se il suo contenuto è
stato approvato da un giudice della registrazione non appartenente a tale
collegio giudicante; – una riunione di dipartimento di tale
organo giurisdizionale ha il potere di obbligare, con l’emissione di una
«posizione giuridica», il collegio giudicante investito di un procedimento a
modificare il contenuto della decisione giudiziaria che esso ha
precedentemente adottato, ancorché tale riunione di dipartimento comprenda
anche giudici diversi da quelli appartenenti a tale collegio giudicante e, se
del caso, soggetti estranei all’organo giurisdizionale in questione, dinanzi
ai quali le parti non hanno la possibilità di presentare i loro argomenti. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 4
luglio 2024 Þ C‑288/24 M.R. con
l’intervento di: Staatsanwaltschaft
Berlin |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Procedimento penale –
Custodia cautelare dell’imputato – Impatto di una domanda di pronuncia
pregiudiziale sul procedimento principale – Rifiuto del giudice del
rinvio di proseguire il procedimento di merito prima di aver ricevuto la
risposta della Corte – Imperativo di celerità nei procedimenti penali e
in particolare nei casi di detenzione – Istanza di ricusazione del
giudice adito per legittimo sospetto di parzialità *** 1) L’articolo 267 TFUE deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di un procedimento
penale soggetto ad un imperativo di celerità in ragione della carcerazione
dell’imputato, un giudice nazionale che ha sollevato una domanda di pronuncia
pregiudiziale prosegua il procedimento principale, nell’attesa della risposta
della Corte a tale domanda, compiendo atti procedurali che abbiano una
correlazione con le questioni pregiudiziali sollevate. 2) L’articolo 267 TFUE deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che una ricusazione possa essere
ottenuta nei confronti di un giudice per il solo motivo che quest’ultimo
attende la decisione della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale da
esso sollevata qualora il procedimento principale riguardi una persona in
stato di detenzione. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza dell’8
maggio 2024 Þ C‑53/23 Asociația
«Forumul Judecătorilor din România», Asociația
«Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor» c. Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Procurorul General al României |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici –
Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Meccanismo di cooperazione e
verifica – Parametri di riferimento sottoscritti dalla Romania –
Lotta contro la corruzione – Indagini sui reati commessi all’interno del
sistema giudiziario – Ricorso avverso la nomina di procuratori
competenti a condurre tali inchieste – Legittimazione ad agire in capo
alle associazioni professionali di magistrati *** L’articolo 2
e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 12
e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che,
subordinando all’esistenza di un legittimo interesse privato la ricevibilità
di un ricorso di annullamento avverso la nomina di procuratori competenti ad
esercitare l’azione penale nei confronti dei magistrati, esclude, in pratica,
che un tale ricorso possa essere proposto da associazioni professionali di
magistrati al fine di tutelare il principio dell’indipendenza dei giudici |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 7
maggio 2024 Þ C‑115/22 SO in
presenza di: Nationale
Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), Österreichischer
Leichtathletikverband (ÖLV), World
Anti-Doping Agency (WADA) |
Rinvio
pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE –
Nozione di “giurisdizione” – Commissione arbitrale nazionale competente
in materia di lotta contro il doping nel settore dello sport –
Criteri – Indipendenza dell’organismo di rinvio – Principio della
tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità della domanda di
pronuncia pregiudiziale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza dell’11
aprile 2024 KB
(C‑114/23), RZ
(C‑115/23), AN
(C‑132/23), CG
(C‑160/23) con
l’intervento di: Prokuratura
Rejonowa Warszawa Ochota (C‑114/23 e C‑160/23), Prokuratura
Okręgowa w Warszawie (C‑115/23 e C‑132/23) |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità
dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa
pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni
di nomina dei giudici ordinari – Possibilità di contestare una sentenza
definitiva di condanna penale nella fase del procedimento di esecuzione di
tale sentenza – Irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 9
aprile 2024 Þ C‑582/21 FY c. Profi
Credit Polska S.A. w Bielsku Białej |
Rinvio
pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Articolo 4,
paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Autonomia
procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Principio
di interpretazione conforme del diritto nazionale – Normativa nazionale
che prevede un mezzo di ricorso straordinario che consente la riapertura di
un procedimento civile concluso con una sentenza definitiva –
Motivi – Decisione successiva di una Corte costituzionale che dichiara
l’incompatibilità con la Costituzione di una disposizione di diritto
nazionale sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata –
Privazione, per effetto di una violazione del diritto, della possibilità di
agire – Applicazione estensiva di tale mezzo di ricorso – Asserita
violazione del diritto dell’Unione risultante da una sentenza successiva
della Corte che statuisce sull’interpretazione di tale diritto ai sensi
dell’articolo 267 TFUE – Direttiva 93/13/CEE – Clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Sentenza contumaciale –
Assenza di verifica d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle
clausole contrattuali *** 1) L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il
principio di equivalenza devono essere
interpretati nel senso che: qualora un
mezzo di ricorso straordinario istituito da una disposizione processuale
nazionale consenta a un singolo di chiedere la riapertura di un procedimento
conclusosi con sentenza definitiva invocando una decisione successiva della
Corte costituzionale dello Stato membro interessato che ha dichiarato la non
conformità alla Costituzione o a un’altra norma di rango superiore di una
disposizione di diritto nazionale, o di una certa interpretazione di una
siffatta disposizione, sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata,
essi non impongono che tale mezzo di ricorso sia esperibile anche nel caso in
cui sia invocata una decisione della Corte emessa in via pregiudiziale
sull’interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267
TFUE, sempre che le conseguenze concrete di una siffatta decisione di tale
Corte costituzionale per quanto riguarda la disposizione di diritto
nazionale, o l’interpretazione di una siffatta disposizione, sulla quale
detta sentenza definitiva si fonda, discendano direttamente da tale
decisione. 2) Il principio di interpretazione
conforme del diritto nazionale deve essere
interpretato nel senso che: spetta al
giudice nazionale valutare se una disposizione di diritto nazionale che
istituisce un mezzo di ricorso straordinario con il quale una parte può
chiedere la riapertura di un procedimento concluso con sentenza definitiva
qualora, per effetto di una violazione del diritto, essa sia stata privata
della possibilità di agire, possa essere oggetto di un’interpretazione
estensiva in modo da includere nel suo ambito di applicazione la situazione
in cui il giudice che ha accolto la domanda di un professionista fondata su
un contratto stipulato con un consumatore, con sentenza definitiva resa in
contumacia, abbia omesso di esaminare d’ufficio tale contratto sotto il
profilo dell’eventuale presenza di clausole abusive, in violazione degli
obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 93/13/CEE del Consiglio,
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, e in cui risulti che le modalità procedurali
dell’esercizio da parte di tale consumatore del suo diritto di proporre
opposizione a detta sentenza contumaciale sono tali da generare un rischio
non trascurabile che detto consumatore vi rinunci e non consentono, di
conseguenza, di garantire il rispetto dei diritti che quest’ultimo trae da
tale direttiva. Qualora una siffatta interpretazione estensiva non sia
prospettabile a causa dei limiti costituiti dai principi generali del diritto
e dall’impossibilità di procedere a un’interpretazione contra legem, il
principio di effettività impone che il rispetto di tali diritti sia garantito
nell’ambito di un procedimento di esecuzione di detta sentenza contumaciale o
di un distinto procedimento successivo. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 16
gennaio 2024 Þ C‑33/22 Österreichische
Datenschutzbehörde c. WK con
l’intervento di: Präsident
des Nationalrates |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Articolo 16 TFUE –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) –
Ambito di applicazione – Esclusioni – Attività che non rientrano
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Articolo 4,
paragrafo 2, TUE – Attività riguardanti la sicurezza nazionale –
Commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro –
Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e h), articoli 51 e 55 del regolamento
(UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo incaricata della
protezione dei dati – Articolo 77 – Diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo – Effetto diretto *** 1) L’articolo 16, paragrafo 2, prima
frase, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere
interpretati nel senso che: un’attività
non può essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione e, pertanto, esulante dall’ambito di applicazione di tale
regolamento per la sola ragione che essa venga esercitata da una commissione
di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del
suo potere di controllo del potere esecutivo. 2) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
del regolamento 2016/679, letto alla luce del considerando 16 di tale
regolamento, deve essere
interpretato nel senso che: non possono
essere considerate, in quanto tali, attività riguardanti la sicurezza
nazionale escluse dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ai
sensi di detta disposizione, le attività di una commissione di inchiesta
istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di
controllo del potere esecutivo, aventi l’obiettivo di indagare sulle attività
di un’autorità di polizia di protezione dello Stato a causa di un sospetto di
influenza politica su tale autorità. 3) L’articolo 77, paragrafo 1, e
l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere
interpretati nel senso che: qualora uno
Stato membro abbia scelto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di
tale regolamento, di istituire un’unica autorità di controllo, senza tuttavia
attribuirle la competenza a sorvegliare l’applicazione del suddetto
regolamento da parte di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento
di tale Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere
esecutivo, tali disposizioni conferiscono direttamente a detta autorità la
competenza a conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali
effettuati dalla suddetta commissione di inchiesta. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza dell’11
gennaio 2024 Þ C‑252/22 Societatea
Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD c. Consiliul
Judeţean Suceava, Preşedintele
Consiliului Judeţean Suceava, Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bacău, Consiliul
Local al Comunei Pojorâta con
l’intervento di: QP |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Articolo 9,
paragrafi da 3 a 5 – Accesso alla giustizia – Società civile
professionale di avvocati – Ricorso diretto a contestare atti
amministrativi – Ricevibilità – Requisiti previsti dal diritto
nazionale – Assenza di violazioni di diritti e di interessi
legittimi – Non eccessiva onerosità dei procedimenti
giurisdizionali – Ripartizione delle spese – Criteri *** 1) L’articolo 9, paragrafo 3, della
convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,
firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea
con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico
diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente è
riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui
non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse
legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica
direttamente connessa al suo oggetto sociale. 2) L’articolo 9, paragrafi 4 a 5, della
convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,
firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea
con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: al fine di
garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei
procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla
condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia
ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi
compresi l’interesse di tale parte e l’interesse generale connesso alla
tutela dell’ambiente. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Ordinanza del 9
gennaio 2024 Þ C‑131/23 C.A.A., C.V. con
l’intervento di: Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial
Braşov, Unitatea
Administrativ Teritorială Judeţul Braşov |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte – Acte éclairé – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di
cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i
parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro
la corruzione – Natura ed effetti giuridici – Obbligatorietà per la
Romania – Effetto diretto dei parametri di riferimento – Obbligo di
lottare contro la corruzione in generale e, in particolare, la corruzione ad
alto livello – Obbligo di prevedere sanzioni penali dissuasive ed
effettive – Termine di prescrizione della responsabilità penale –
Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione
nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine –
Rischio sistemico d’impunità – Principio di legalità dei reati e delle
pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge
penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più
favorevole (lex mitior) – Principio della certezza del diritto –
Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i
giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte
costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro
in caso di non conformità al diritto dell’Unione *** La decisione
2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un
meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania
per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e
di lotta contro la corruzione, deve essere
interpretata nel senso che: gli organi
giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le
sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la
disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di
interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione
del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto
nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di
determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza
di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale,
di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti
relativi a reati di corruzione. Per contro,
tale decisione deve essere interpretata nel senso che: gli organi
giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard
nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della
legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di rimettere in
discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive,
l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in
simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale
constatazione di invalidità. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 9
gennaio 2024 G. c. M.S. (C‑181/21), nei confronti di: Rzecznik
Praw Obywatelskich, Prokuratura
Okręgowa w Katowicach e BC, DC c. X (C‑269/21), nei
confronti di: Rzecznik
Praw Obywatelskich, Prokuratura
Okręgowa w Krakowie |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Possibilità per il giudice del rinvio di
prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale della Corte – Necessità
dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa
pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni di nomina
dei giudici ordinari – Possibilità di contestare un’ordinanza recante la
decisione definitiva su una domanda di misure cautelari – Possibilità di
escludere un giudice da un collegio giudicante – Irricevibilità delle domande
di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 21
dicembre 2023 Þ C‑718/21 L. G. c. Krajowa
Rada Sądownictwa |
Domanda di
pronuncia pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di “organo
giurisdizionale” - Criteri - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
(Camera per la vigilanza straordinaria e gli affari pubblici) del Sąd
Najwyższy (Corte Suprema, Polonia) - Domanda di pronuncia pregiudiziale
proveniente da un organo giurisdizionale che non ha lo status di organo
giurisdizionale indipendente e imparziale precedentemente istituito dalla
legge - Irricevibilità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 28
novembre 2023 Þ C‑148/22 OP c. Commune
d’An |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE –
Creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni
fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico –
Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di
indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo
di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei
contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 9
novembre 2023 Þ C‑819/21 Staatsanwaltschaft
Aachen in
presenza di: M.D. |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento
delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione
quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 – Rifiuto di
esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi ad
un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Carenze
sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione – Esame in due
fasi – Revoca della sospensione dell’esecuzione che accompagnava una pena
detentiva irrogata da uno Stato membro – Esecuzione di tale pena da parte di
un altro Stato membro |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 7
settembre 2023 Þ C‑216-21 Asociația
«Forumul Judecătorilor din România», YN c. Consiliul
Superior al Magistraturii |
Rinvio
pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione
e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i
parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro
la corruzione – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE – Stato di diritto – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Indipendenza
dei giudici – Normativa nazionale che modifica il regime di
promozione dei giudici |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 24
luglio 2023 C.I., C.O., K.A., L.N., S.P. con
l’intervento di: Statul
român |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione
“TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure
dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Imposta sul
valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Frode grave
all’IVA – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza
di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che
disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico
d’impunità – Tutela dei diritti fondamentali – Articolo 49,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di
prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio
dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex
mitior) – Principio di certezza del diritto – Standard nazionale di
tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato
membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo
giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al
diritto dell’Unione – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di
inosservanza di tali sentenze – Principio del primato del diritto
dell’Unione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 13
luglio 2023 Ferrovienord
SpA c. Istituto
Nazionale di Statistica – ISTAT (C‑363/21) nei
confronti di: Procura
generale della Corte dei conti, Ministero
dell’Economia e delle Finanze e Federazione
Italiana Triathlon c. Istituto
Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero
dell’Economia e delle Finanze (C‑364/21) nei
confronti di: Procura
generale della Corte dei conti |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo
degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari per
garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dell’Unione – Politica economica – Regolamento (UE)
n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nell’Unione europea (SEC) – Direttiva 2011/85/UE – Requisiti
applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri – Normativa
nazionale che limita la competenza del giudice contabile – Principi di
effettività e di equivalenza – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 13
luglio 2023 YP
e a. (C‑615/20), M. M. (C‑671/20) con
l’intervento di: Prokuratura
Okręgowa w Warszawie, Komisja
Nadzoru Finansowego e a. (C‑615/20) |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato
di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori
disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei
giudici – Primato del diritto dell’Unione – Articolo 4,
paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Revoca
dell’immunità penale e sospensione dalle funzioni di un giudice disposte
dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy
(Corte suprema, Polonia) – Mancanza di indipendenza e
imparzialità di tale sezione – Modifica della composizione del collegio
giudicante chiamato a conoscere di una causa precedentemente assegnata a tale
giudice – Divieti per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in
discussione la legittimità di un organo giurisdizionale, di compromettere il
funzionamento di quest’ultimo o di valutare la legalità o l’efficacia della
nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi a pena di
sanzioni disciplinari – Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui
trattasi e per le autorità competenti a designare e modificare la
composizione dei collegi giudicanti di disapplicare le misure di revoca
dell’immunità e di sospensione del giudice interessato – Obbligo per i
medesimi organi giurisdizionali e le medesime autorità di disapplicare le
disposizioni nazionali che prevedono detti divieti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 15
giugno 2023 Þ C‑132/22 BM, NP c. Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR |
Rinvio
pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo
45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 3,
paragrafo 1 – Ostacolo – Parità di trattamento – Procedura
per la costituzione di graduatorie utili all’attribuzione di incarichi in
talune istituzioni statali nazionali – Requisito di ammissione
relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso tali
istituzioni – Normativa nazionale che non consente di prendere in
considerazione l’esperienza professionale maturata in altri Stati
membri – Giustificazione – Obiettivo di contrasto al precariato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Sentenza del 17
maggio 2023 Þ C‑176/22 BK, ZhP con
l’intervento di: Spetsializirana
prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Statuto della Corte di giustizia dell’Unione
europea – Articolo 23, primo comma – Sospensione del
procedimento principale da parte di un giudice nazionale che sottopone alla
Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo
267 TFUE – Possibilità di sospensione parziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza dell’11
maggio 2023 Þ C‑817/21 R.I. c. Inspecţia
Judiciară, N.L. |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere
giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE –
Decisione 2006/928/CE – Indipendenza dei giudici – Procedimento
disciplinare – Ispettorato giudiziario – Ispettore capo esercente
poteri di regolamentazione, di selezione, di valutazione, di nomina e di
indagine disciplinare |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 4
maggio 2023 Þ C‑40/21 T.A.C. c. Agenția
Națională de Integritate (ANI) |
Rinvio
pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e
verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di
riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15, paragrafo
1 – Articolo 47 – Articolo 49, paragrafo 3 – Cariche pubbliche elettive –
Conflitto di interessi – Normativa nazionale che prevede il divieto di
ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo prestabilito –
Sanzione complementare alla cessazione del mandato – Principio di
proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Vicepresidente
della Corte) Ordinanza
del 21 aprile 2023 Repubblica
di Polonia c. Commissione
europea |
Procedimento
sommario – Articolo 163 del regolamento di procedura della
Corte – Domanda di revoca o di modifica di un’ordinanza vertente su
provvedimenti provvisori – Articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva –
Indipendenza dei giudici – Mancata esecuzione – Mutamento di
circostanze – Penalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 26
gennaio 2023 Þ C-403/21 SC
NV Construct SRL c. Judeţul
Timiş, con
l’intervento di: SC
Proiect – Construct Regiunea Transilvania SRL |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” –
Criteri – Indipendenza e obbligatorietà della giurisdizione dell’organo
nazionale interessato – Stabilità dei membri di tale organo – Direttiva
2014/24/UE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 58
– Criteri di selezione – Possibilità d’includere, in tali criteri, obblighi
derivanti da normative speciali applicabili alle attività connesse
all’appalto di cui trattasi e non previste quale criterio di selezione nei
documenti di gara – Articolo 63, paragrafo 1 – Offerente che si affida alle
capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione
aggiudicatrice – Impossibilità d’imporre il ricorso al subappalto |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 12
gennaio 2023 «DOBELES
HES» SIA (C‑702/20) Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija (C‑17/21) con
l’intervento di: Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas
ministrija, Finanšu
ministrija, «GM»
SIA, |
Rinvio
pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Normativa
nazionale che prevede l’obbligo per l’operatore pubblico di rifornirsi presso
i produttori di energie rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di
mercato – Mancato versamento di una parte dell’aiuto in questione – Domanda
di compensazione presentata da detti produttori dinanzi ad un’autorità
pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta, in base
alla citata normativa nazionale, a versare l’aiuto in parola, e il bilancio
della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento – Aiuto
nuovo – Obbligo di notifica – Aiuto de minimis – Regolamento (UE) n.
1407/2013 – Articolo 5, paragrafo 2 – Cumulo – Presa in considerazione degli
importi di aiuto già percepiti durante il periodo di riferimento sulla base
della suddetta normativa nazionale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
dicembre 2022 Þ C-61/21 JP c. Ministre
de la Transition écologique, Premier
ministre |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE,
1999/30/CE e 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Valori limite per le particelle
in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) – Superamento – Piani
per la qualità dell’aria – Danni asseritamente causati ad un singolo dal
deterioramento dell’aria risultante da un superamento di tali valori limite –
Responsabilità dello Stato membro interessato – Condizioni per il sorgere di
tale responsabilità – Requisito che la norma del diritto dell’Unione
violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi – Insussistenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 7
settembre 2022 Þ C-391/20 Boriss
Cilevičs et a. |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Restrizione –
Giustificazione – Organizzazione del sistema di istruzione – Istituti di
istruzione superiore – Obbligo di impartire i programmi di studi nella lingua
ufficiale dello Stato membro interessato – Articolo 4, paragrafo 2, TUE –
Identità nazionale di uno Stato membro – Difesa e promozione della lingua
ufficiale di uno Stato membro – Principio di proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Sentenza del 7
luglio 2022 Þ C-261/21 Coca-Cola
European Partners Deutschland GmbH c. L.B. (C‑257/21), R.G. (C‑258/21) |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo
degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Obbligo del giudice del rinvio
di dare piena efficacia all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita
dalla Corte – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 47 – Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito
per legge – Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado
dopo una decisione pregiudiziale della Corte – Asserita non conformità di
tale sentenza con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla
Corte – Normativa nazionale che impedisce l’introduzione di un ricorso per
revocazione avverso tale sentenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 28
giugno 2022 Þ C‑278/20 Commissione
europea c. Regno
di Spagna |
Inadempimento
di uno Stato – Responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai
singoli da violazioni del diritto dell’Unione – Violazione del diritto
dell’Unione imputabile al legislatore nazionale – Violazione della
Costituzione di uno Stato membro imputabile al legislatore nazionale –
Principi di equivalenza e di effettività |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 7
aprile 2022 Þ C‑236/20 PG c. Ministero
della Giustizia, CSM –
Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con
l’intervento di: Unione
Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), TR, PV, Associazione
Nazionale Giudici di Pace – ANGDP, RF, GA, GOT
Non Possiamo Più Tacere, Unione
Nazionale Italiana Magistrati Onorari – UNIMO |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 –
Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Giudici di pace e magistrati
ordinari – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso
abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE –
Articolo 7 – Ferie annuali retribuite ‒ [Articoli 20, 21, 31, 33,
34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 5
aprile 2022 Þ C‑140/20 G.D. c. Commissioner
of An Garda Síochána, Minister
for Communications, Energy and Natural Resources, Attorney
General |
Rinvio
pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Forniture di
servizi di comunicazione elettronica – Conservazione generalizzata e
indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi
all’ubicazione – Accesso ai dati conservati – Controllo giurisdizionale a
posteriori – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo
1 – Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo
di una declaratoria di invalidità di una normativa nazionale incompatibile
con il diritto dell’Unione – Esclusione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 29
marzo 2022 Þ C‑132/20 BN, DM, EN c. Getin
Noble Bank S.A., con
l’intervento di: Rzecznik
Praw Obywatelskich |
Rinvio
pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE –
Nozione di “giurisdizione” – Articolo 19, paragrafo 1, TUE –
Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato
di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio
dell’indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per
legge – Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per
la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere
esecutivo di un regime non democratico – Modalità di funzionamento
della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura,
Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla quale tale
Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare l’organo
giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e
indipendente ai sensi del diritto dell’Unione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 24
marzo 2022 Þ C‑245/20 X, Z c. Autoriteit
persoonsgegevens |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Competenza
dell’autorità di controllo – Articolo 55, paragrafo 3 –
Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali
nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali – Nozione –
Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un
giornalista, contenenti dati personali |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
marzo 2022 Þ C‑117/20 bpost
SA c. Autorité
belge de la concurrence con
l’intervento di: Publimail
SA, Commissione
europea |
Rinvio
pregiudiziale – Concorrenza – Servizi postali – Sistema di
tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale – Ammenda
inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione del settore
postale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della
concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem –
Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 –
Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Cumulo di procedimenti
e di sanzioni – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo
d’interesse generale – Proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
marzo 2022 Þ C‑508/19 M.F. c. J.M. con
l’intervento di: Prokurator
Generalny, Rzecznik
Praw Obywatelskich |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità
dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa
pronunciare la sua sentenza – Nozione – Procedimento disciplinare
avviato nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale
ordinario – Designazione dell’organo giurisdizionale disciplinare
competente a conoscere di tale procedimento da parte del presidente della
Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema,
Polonia) – Azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto
di servizio tra il presidente di tale Sezione disciplinare e la Corte
suprema – Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validità
della nomina di un giudice della Corte suprema e irricevibilità di una
siffatta azione in base al diritto nazionale – Irricevibilità della
domanda di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 10
marzo 2022 Þ C‑177/20 «Grossmania»
Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. c. Vas
Megyei Kormányhivatal |
Rinvio
pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Primato –
Effetto diretto – Leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3,
TUE – Articolo 63 TFUE – Obblighi di uno Stato membro
derivanti da una sentenza pregiudiziale – Interpretazione, da parte
della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto
dell’Unione – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto
dell’Unione – Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare
una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione come interpretato
dalla Corte – Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di
un ricorso giurisdizionale – Principi di equivalenza e di
effettività – Responsabilità dello Stato membro |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 21
dicembre 2021 Þ C‑497/20 Randstad
Italia SpA c. Umana
SpA, Azienda
USL Valle d’Aosta, IN.
VA SpA, Synergie
Italia agenzia per il lavoro SpA |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo
degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dell’Unione – Appalti pubblici – Direttiva
89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza del supremo
organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in violazione
della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso di un
offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico – Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza
dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro –
Principi di effettività e di equivalenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 23
novembre 2021 Procedimento penale a carico di IS |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e
della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione
nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6,
paragrafo 1 – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto
all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto
a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE – Ricevibilità – Impugnazione nell’interesse della legge
contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale –
Procedimento disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di
dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 16
novembre 2021 Procedimenti penali a carico di WB e
altri con l’intervento di: Prokuratura Krajowa |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere
giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE –
Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della
Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado
superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi
giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della
Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 6
ottobre 2021 Þ C‑561/19 Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA c. Rete Ferroviaria Italiana SpA |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei
giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri
– Questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata
dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una
sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni
riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle
questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia
pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
sezione) Ordinanza del 4
ottobre 2021 Þ C‑161/21 [ domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la
Campania, nel ] procedimento Comune di Camerota |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura
della Corte – Direttiva 2011/85/UE – Direttiva 2011/7/UE –
Politica economica e monetaria – Ente locale in difficoltà
finanziaria – Piano di riequilibrio finanziario – Normativa
nazionale che sospende i poteri istruttori della Corte dei conti in ragione
dell’emergenza sanitaria comportata dalla pandemia di COVID-19 –
Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” –
Assenza di controversia dinanzi all’istanza remittente – Irricevibilità
manifesta |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 15
luglio 2021 Þ C‑791/19 Commissione europea c. Repubblica di Polonia |
Inadempimento
di uno Stato membro - Regime disciplinare applicabile ai giudici -
Stato di diritto - Indipendenza dei giudici - Tutela giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione - Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea - Infrazioni disciplinari derivanti dal
contenuto delle decisioni giudiziarie – Corti o tribunali disciplinari
indipendenti istituiti dalla legge - Rispetto di un termine ragionevole e dei
diritti della difesa nei procedimenti disciplinari - Articolo 267 TFUE -
Limitazione del diritto o dell'obbligo dei giudici nazionali di sottoporre
alla Corte di giustizia domande di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 3
giugno 2021 Þ C-650/18 Ungheria, rappresentata
inizialmente da M.Z. Fehér, G. Tornyai e Zs. Wagner,
successivamente da M.Z. Fehér, in qualità di agenti, ricorrente, sostenuta da: Repubblica di Polonia,
rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente, interveniente, c. Parlamento europeo,
rappresentato da F. Drexler, N. Görlitz e T. Lukácsi, in
qualità di agenti, convenuto, |
Ricorso di
annullamento – Articolo 7, paragrafo 1, TUE – Risoluzione del
Parlamento europeo su una proposta recante l’invito al Consiglio dell’Unione
europea a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave
dei valori su cui si fonda l’Unione – Articoli 263 e
269 TFUE – Competenza della Corte – Ricevibilità del
ricorso – Atto impugnabile – Articolo 354 TFUE – Norme
relative al calcolo dei voti in Parlamento – Regolamento interno del
Parlamento – Articolo 178, paragrafo 3 – Nozione di “voti
espressi” – Astensioni – Principi di certezza del diritto, di
parità di trattamento, di democrazia e di leale cooperazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 18
maggio 2021 Asociaţia « Forumul
Judecătorilor din România » c. Inspecţia
Judiciară (C‑83/19), Asociaţia « Forumul
Judecătorilor din România », Asociaţia
« Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor » c. Consiliul Superior al
Magistraturii (C‑127/19), PJ c. QK (C‑195/19), SO c. TP et a. (C‑291/19), Asociaţia « Forumul
Judecătorilor din România », Asociaţia
« Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor », OL c. Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General
al României (C‑355/19), et AX c. Statul Român –
Ministerul Finanţelor Publice (C‑397/19) |
Domanda di
pronuncia pregiudiziale - Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania all'Unione europea - Atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania - Artt. 37 e 38 - Misure
appropriate - Meccanismo di cooperazione e di verifica dei progressi
compiuti dalla Romania per rispettare determinati parametri di riferimento in
materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione -
Decisione 2006/928/CE - Natura ed effetti giuridici del meccanismo di
cooperazione e di verifica nonché delle relazioni elaborate dalla Commissione
sulla sua base - Stato di diritto - Indipendenza del potere giudiziario
- Art. 19, n. 1, lett. b), del Trattato di adesione Stato di diritto -
Articolo 19, Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea - Leggi d'urgenza e ordinanze governative adottate in Romania nel
2018 e nel 2019 relative all'organizzazione del sistema giudiziario e alla
responsabilità dei giudici - Nomina ad interim ai posti di alto livello
dell'Ispettorato giudiziario - Istituzione presso la Procura di una sezione
incaricata di indagare sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario
- Responsabilità patrimoniale dello Stato e responsabilità personale dei
giudici per gli errori giudiziari |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 20
aprile 2021 Þ C-896/19 Repubblika c. Il-Prim Ministru con l’intervento di: WY |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione
europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE –
Adesione all’Unione – Non regressione del livello di tutela dei valori
dell’Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo
19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Ambito di applicazione – Indipendenza dei giudici di
uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo
Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in
magistratura |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 2 marzo
2021 Þ C-824/18 A.B, C.D., E.F, G.H, I.J. c. Krajowa Rada Sądownictwa con l’intervento di: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato
di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio
dell’indipendenza dei giudici – Procedura di nomina a un posto di giudice
al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Nomina da parte del
presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal
Consiglio nazionale della magistratura – Mancanza d’indipendenza di tale
Consiglio – Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso
una simile delibera – Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte
costituzionale, Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la
competenza del giudice del rinvio – Adozione di una normativa che dispone un
non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il
futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause – Articolo 267 TFUE
– Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere a un rinvio
pregiudiziale e di mantenerlo – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di
leale cooperazione – Primato del diritto dell’Unione – Potere di disapplicare
le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’Unione |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea Ordinanza
del vicepresidente del 20 dicembre 2009 Puigdemont
i Casamajó et Comín i Oliveres c. Parlement |
Impugnazione
– Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membri del
Parlamento europeo – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento
europeo a suffragio universale diretto – Articolo 12 – Verifica dei poteri
– Decisione del Parlamento di prendere atto dell’elenco degli eletti
notificato dalle autorità nazionali e che esclude i ricorrenti a causa
dell’inadempimento da parte di questi ultimi di una formalità prevista dal
diritto nazionale – Ricorso di annullamento – Fumus boni iuris |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 19 novembre 2019 Þ C-585/18,
C-624/18 e C-625/18 A.K.
c. Krajowa
Rada Sądownictwa (C-585/18), e
CP (C-624/18), DO (C-625/18) c. Sąd
Najwyższy con
l’intervento di: Prokurator
Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa |
Domanda di
pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento e
lavoro - Non discriminazione in base all'età - Abbassamento dell'età della
pensione dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) - articolo
9, paragrafo 1 - Diritto di ricorso - Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea - Protezione giudiziaria
effettiva - Principio di indipendenza dei giudici - Creazione di una
nuova camera all'interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema),
competente, in particolare per quanto riguarda i casi riguardanti la pensione
dei giudici di tale giurisdizione - Sezione composta da giudici di nuova
nomina da parte del Presidente della Repubblica di Polonia su proposta
del Consiglio nazionale della magistratura - Indipendenza di detto consiglio
- Potere di non applicazione del diritto nazionale non conforme al diritto
dell’Unione - primato del diritto dell’Unione |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 5 novembre 2019 Þ C-192/18 Commissione
c. Polonia |
Inadempimento
di uno Stato - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di
diritto - Protezione giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal
diritto dell'Unione - Principi di inamovibilità e indipendenza dei giudici
- Riduzione dell’età pensionabile dei giudici dei tribunali ordinari polacchi
- Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice oltre l'età
di nuova costituzione con l'autorizzazione del Ministro della giustizia -
Articolo 157 TFUE - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 5, lettera a), e articolo
9, paragrafo 1, lettera f) - Divieto di discriminazione fondata sul sesso in
relazione a retribuzione, lavoro e occupazione - Introduzione di diverse età
pensionabili per donne e uomini giudici dei tribunali ordinari e pubblici ministeri
polacchi |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 24 giugno 2019 Commissione
europea, c. Repubblica
di Polonia sostenuta
da: Ungheria |
Inadempimento
di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di
diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici –
Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della
Corte suprema – Applicazione ai giudici in carica – Possibilità di continuare
a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al
conseguimento di un’autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale
del presidente della Repubblica |