Giurisprudenza EUROUNITARIA

ISTITUZIONI DEGLI STATI MEMBRI

 

Le ultime decisioni pubblicate

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 15 ottobre 2024

Þ C‑144/23

 

KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o.

c.

Republika Slovenija

 

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Istanza presentata dalla parte che chiede l’autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale in forza della quale il ricorso per revisione (revizija) è autorizzato quando solleva una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo – Obbligo per l’organo giurisdizionale supremo nazionale di esaminare, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se occorra procedere ad un rinvio pregiudiziale – Motivazione della decisione di rigetto dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija)

***

1)      L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nell’ambito di un procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) il cui esito dipende dall’importanza della questione di diritto sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione senza aver valutato se essa fosse tenuta a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno di tale istanza.

2)      L’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella decisione con la quale respinge un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) contenente una richiesta di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione, i motivi per i quali essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, o che l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C-727/22

 

Friends of the Irish Environment CLG

c.

Government of Ireland,

Minister for Housing, Planning and Local Government,

Ireland,

Attorney General

Reference for a preliminary ruling – Environment – Directive 2001/42/EC – Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environmentArticle 2(a) – Concept of ‘plans and programmeswhich are required by legislative, regulatory or administrative provisions’ – Measure adopted by the government of a Member State solely on the basis of a provision of the Constitution of that Member State providing that the executive power of the State is to be exercised by or on the authority of that government

***

Article 2(a) of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment

must be interpreted as meaning that a measure adopted by the government of a Member State solely on the basis of a provision of the Constitution of that Member State providing that the executive power of the State is to be exercised by or on the authority of that government does not meet the condition of beingrequired by legislative, regulatory or administrative provisions’ and, consequently, cannot constitute a ‘plan’ or a ‘programme’ for the purposes of that Article 2(a).

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza dell’11 luglio 2024

Þ C‑554/21 e altre

 

Financijska agencija

c.

HANN-INVEST d.o.o. (C‑554/21),

MINERAL-SEKULINE d.o.o. (C‑622/21),

e

UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB (C‑727/21)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche” vincolanti, anche per le cause già definite

***

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale in virtù del quale:

        la decisione giudiziaria adottata dal collegio giudicante investito di un procedimento può essere spedita alle parti ai fini della conclusione di quest’ultimo solo se il suo contenuto è stato approvato da un giudice della registrazione non appartenente a tale collegio giudicante;

        una riunione di dipartimento di tale organo giurisdizionale ha il potere di obbligare, con l’emissione di una «posizione giuridica», il collegio giudicante investito di un procedimento a modificare il contenuto della decisione giudiziaria che esso ha precedentemente adottato, ancorché tale riunione di dipartimento comprenda anche giudici diversi da quelli appartenenti a tale collegio giudicante e, se del caso, soggetti estranei all’organo giurisdizionale in questione, dinanzi ai quali le parti non hanno la possibilità di presentare i loro argomenti.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 4 luglio 2024

Þ C‑288/24

 

M.R.

con l’intervento di:

Staatsanwaltschaft Berlin

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Procedimento penale – Custodia cautelare dell’imputato – Impatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sul procedimento principale – Rifiuto del giudice del rinvio di proseguire il procedimento di merito prima di aver ricevuto la risposta della Corte – Imperativo di celerità nei procedimenti penali e in particolare nei casi di detenzione – Istanza di ricusazione del giudice adito per legittimo sospetto di parzialità

***

1)      L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di un procedimento penale soggetto ad un imperativo di celerità in ragione della carcerazione dell’imputato, un giudice nazionale che ha sollevato una domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua il procedimento principale, nell’attesa della risposta della Corte a tale domanda, compiendo atti procedurali che abbiano una correlazione con le questioni pregiudiziali sollevate.

2)      L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una ricusazione possa essere ottenuta nei confronti di un giudice per il solo motivo che quest’ultimo attende la decisione della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale da esso sollevata qualora il procedimento principale riguardi una persona in stato di detenzione.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza dell’8 maggio 2024

Þ C‑53/23

 

Asociația «Forumul Judecătorilor din România»,

Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor»

c.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Meccanismo di cooperazione e verifica – Parametri di riferimento sottoscritti dalla Romania – Lotta contro la corruzione – Indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario – Ricorso avverso la nomina di procuratori competenti a condurre tali inchieste – Legittimazione ad agire in capo alle associazioni professionali di magistrati

***

L’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, subordinando all’esistenza di un legittimo interesse privato la ricevibilità di un ricorso di annullamento avverso la nomina di procuratori competenti ad esercitare l’azione penale nei confronti dei magistrati, esclude, in pratica, che un tale ricorso possa essere proposto da associazioni professionali di magistrati al fine di tutelare il principio dell’indipendenza dei giudici

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 7 maggio 2024

Þ C‑115/22

 

SO

in presenza di:

Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA),

Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV),

World Anti-Doping Agency (WADA)

Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Commissione arbitrale nazionale competente in materia di lotta contro il doping nel settore dello sport – Criteri – Indipendenza dell’organismo di rinvio – Principio della tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza dell’11 aprile 2024

Þ C‑114/23 e altre

 

KB (C‑114/23),

RZ (C‑115/23),

AN (C‑132/23),

CG (C‑160/23)

 

con l’intervento di:

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota (C‑114/23 e C‑160/23),

Prokuratura Okręgowa w Warszawie (C‑115/23 e C‑132/23)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni di nomina dei giudici ordinari – Possibilità di contestare una sentenza definitiva di condanna penale nella fase del procedimento di esecuzione di tale sentenza – Irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 9 aprile 2024

Þ C‑582/21

 

FY

c.

Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Principio di interpretazione conforme del diritto nazionale – Normativa nazionale che prevede un mezzo di ricorso straordinario che consente la riapertura di un procedimento civile concluso con una sentenza definitiva – Motivi – Decisione successiva di una Corte costituzionale che dichiara l’incompatibilità con la Costituzione di una disposizione di diritto nazionale sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata – Privazione, per effetto di una violazione del diritto, della possibilità di agire – Applicazione estensiva di tale mezzo di ricorso – Asserita violazione del diritto dell’Unione risultante da una sentenza successiva della Corte che statuisce sull’interpretazione di tale diritto ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Sentenza contumaciale – Assenza di verifica d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali

***

1)      L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di equivalenza

devono essere interpretati nel senso che:

qualora un mezzo di ricorso straordinario istituito da una disposizione processuale nazionale consenta a un singolo di chiedere la riapertura di un procedimento conclusosi con sentenza definitiva invocando una decisione successiva della Corte costituzionale dello Stato membro interessato che ha dichiarato la non conformità alla Costituzione o a un’altra norma di rango superiore di una disposizione di diritto nazionale, o di una certa interpretazione di una siffatta disposizione, sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata, essi non impongono che tale mezzo di ricorso sia esperibile anche nel caso in cui sia invocata una decisione della Corte emessa in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sempre che le conseguenze concrete di una siffatta decisione di tale Corte costituzionale per quanto riguarda la disposizione di diritto nazionale, o l’interpretazione di una siffatta disposizione, sulla quale detta sentenza definitiva si fonda, discendano direttamente da tale decisione.

2)      Il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale

deve essere interpretato nel senso che:

spetta al giudice nazionale valutare se una disposizione di diritto nazionale che istituisce un mezzo di ricorso straordinario con il quale una parte può chiedere la riapertura di un procedimento concluso con sentenza definitiva qualora, per effetto di una violazione del diritto, essa sia stata privata della possibilità di agire, possa essere oggetto di un’interpretazione estensiva in modo da includere nel suo ambito di applicazione la situazione in cui il giudice che ha accolto la domanda di un professionista fondata su un contratto stipulato con un consumatore, con sentenza definitiva resa in contumacia, abbia omesso di esaminare d’ufficio tale contratto sotto il profilo dell’eventuale presenza di clausole abusive, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in cui risulti che le modalità procedurali dell’esercizio da parte di tale consumatore del suo diritto di proporre opposizione a detta sentenza contumaciale sono tali da generare un rischio non trascurabile che detto consumatore vi rinunci e non consentono, di conseguenza, di garantire il rispetto dei diritti che quest’ultimo trae da tale direttiva. Qualora una siffatta interpretazione estensiva non sia prospettabile a causa dei limiti costituiti dai principi generali del diritto e dall’impossibilità di procedere a un’interpretazione contra legem, il principio di effettività impone che il rispetto di tali diritti sia garantito nell’ambito di un procedimento di esecuzione di detta sentenza contumaciale o di un distinto procedimento successivo.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 16 gennaio 2024

Þ C‑33/22

 

Österreichische Datenschutzbehörde

c.

WK

 

con l’intervento di:

Präsident des Nationalrates

Rinvio pregiudiziale Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Articolo 16 TFUE – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Ambito di applicazione – Esclusioni – Attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Attività riguardanti la sicurezza nazionale – Commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro – Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e h), articoli 51 e 55 del regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo incaricata della protezione dei dati – Articolo 77 – Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Effetto diretto

***

1)      L’articolo 16, paragrafo 2, prima frase, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che:

un’attività non può essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, pertanto, esulante dall’ambito di applicazione di tale regolamento per la sola ragione che essa venga esercitata da una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo.

2)      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2016/679, letto alla luce del considerando 16 di tale regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

non possono essere considerate, in quanto tali, attività riguardanti la sicurezza nazionale escluse dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ai sensi di detta disposizione, le attività di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, aventi l’obiettivo di indagare sulle attività di un’autorità di polizia di protezione dello Stato a causa di un sospetto di influenza politica su tale autorità.

3)      L’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

devono essere interpretati nel senso che:

qualora uno Stato membro abbia scelto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento, di istituire un’unica autorità di controllo, senza tuttavia attribuirle la competenza a sorvegliare l’applicazione del suddetto regolamento da parte di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di tale Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, tali disposizioni conferiscono direttamente a detta autorità la competenza a conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali effettuati dalla suddetta commissione di inchiesta.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza dell’11 gennaio 2024

Þ C‑252/22

 

Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD

c.

Consiliul Judeţean Suceava,

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău,

Consiliul Local al Comunei Pojorâta

 

con l’intervento di:

QP

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi da 3 a 5 – Accesso alla giustizia – Società civile professionale di avvocati – Ricorso diretto a contestare atti amministrativi – Ricevibilità – Requisiti previsti dal diritto nazionale – Assenza di violazioni di diritti e di interessi legittimi – Non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali – Ripartizione delle spese – Criteri

***

1)      L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale.

2)      L’articolo 9, paragrafi 4 a 5, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

al fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresi l’interesse di tale parte e l’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Ordinanza del 9 gennaio 2024

Þ C‑131/23

 

C.A.A.,

C.V.

 

con l’intervento di:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieDirecţia Naţională AnticorupţieServiciul Teritorial Braşov,

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Acte éclairé – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Natura ed effetti giuridici – Obbligatorietà per la Romania – Effetto diretto dei parametri di riferimento – Obbligo di lottare contro la corruzione in generale e, in particolare, la corruzione ad alto livello – Obbligo di prevedere sanzioni penali dissuasive ed effettive – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio della certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione

***

La decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione,

deve essere interpretata nel senso che:

gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di corruzione.

Per contro, tale decisione deve essere interpretata nel senso che:

gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di rimettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 9 gennaio 2024

Þ C‑181/21 e C‑269/21

 

G.

c.

M.S. (C‑181/21),

nei confronti di:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Prokuratura Okręgowa w Katowicach

 

e

 

BC,

DC

c.

X (C‑269/21),

nei confronti di:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Possibilità per il giudice del rinvio di prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale della Corte – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni di nomina dei giudici ordinari – Possibilità di contestare un’ordinanza recante la decisione definitiva su una domanda di misure cautelari – Possibilità di escludere un giudice da un collegio giudicante – Irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 21 dicembre 2023

Þ C‑718/21

 

L. G.

c.

Krajowa Rada Sądownictwa

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di “organo giurisdizionale” - Criteri - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Camera per la vigilanza straordinaria e gli affari pubblici) del Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da un organo giurisdizionale che non ha lo status di organo giurisdizionale indipendente e imparziale precedentemente istituito dalla legge - Irricevibilità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 28 novembre 2023

Þ C‑148/22

 

OP

c.

Commune d’An

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 9 novembre 2023

Þ C‑819/21

 

Staatsanwaltschaft Aachen

 

in presenza di:

M.D.

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 – Rifiuto di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione – Esame in due fasi – Revoca della sospensione dell’esecuzione che accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato membro – Esecuzione di tale pena da parte di un altro Stato membro

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 7 settembre 2023

Þ C‑216-21

 

Asociația «Forumul Judecătorilor din România»,

YN

c.

Consiliul Superior al Magistraturii

Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che modifica il regime di promozione dei giudici

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 24 luglio 2023

Þ C‑107/23 PPU

 

C.I.,

C.O.,

K.A.,

L.N.,

S.P.

 

con l’intervento di:

Statul român

Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione “TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Frode grave all’IVA – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Tutela dei diritti fondamentali – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio di certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali sentenze – Principio del primato del diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 13 luglio 2023

Þ C‑363-21 e C-364/21

 

Ferrovienord SpA

c.

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (C‑363/21)

nei confronti di:

Procura generale della Corte dei conti,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

e

 

Federazione Italiana Triathlon

c.

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT,

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑364/21)

nei confronti di:

Procura generale della Corte dei conti

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Politica economica – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC) – Direttiva 2011/85/UE – Requisiti applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri – Normativa nazionale che limita la competenza del giudice contabile – Principi di effettività e di equivalenza – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 13 luglio 2023

Þ C‑615-20 e C-671/21

 

YP e a. (C‑615/20),

M. M. (C‑671/20)

con l’intervento di:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie,

Komisja Nadzoru Finansowego e a. (C‑615/20)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Primato del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Revoca dell’immunità penale e sospensione dalle funzioni di un giudice disposte dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Mancanza di indipendenza e imparzialità di tale sezione – Modifica della composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa precedentemente assegnata a tale giudice – Divieti per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità di un organo giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di quest’ultimo o di valutare la legalità o l’efficacia della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari – Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di disapplicare le misure di revoca dell’immunità e di sospensione del giudice interessato – Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le medesime autorità di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono detti divieti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 15 giugno 2023

Þ  C‑132/22

 

BM,

NP

c.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ostacolo – Parità di trattamento – Procedura per la costituzione di graduatorie utili all’attribuzione di incarichi in talune istituzioni statali nazionali – Requisito di ammissione relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso tali istituzioni – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri – Giustificazione – Obiettivo di contrasto al precariato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Sentenza del 17 maggio 2023

Þ C‑176/22

 

BK,

ZhP

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 23, primo comma – Sospensione del procedimento principale da parte di un giudice nazionale che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Possibilità di sospensione parziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza dell’11 maggio 2023

Þ C‑817/21

 

R.I.

c.

Inspecţia Judiciară,

N.L.

Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Decisione 2006/928/CE – Indipendenza dei giudici – Procedimento disciplinare – Ispettorato giudiziario – Ispettore capo esercente poteri di regolamentazione, di selezione, di valutazione, di nomina e di indagine disciplinare

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 4 maggio 2023

Þ C‑40/21

 

T.A.C.

c.

Agenția Națională de Integritate (ANI)

Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 47 – Articolo 49, paragrafo 3 – Cariche pubbliche elettive – Conflitto di interessi – Normativa nazionale che prevede il divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo prestabilito – Sanzione complementare alla cessazione del mandato – Principio di proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Vicepresidente della Corte)

 

Ordinanza del 21 aprile 2023

Þ C‑204/21 R-RAP

 

Repubblica di Polonia

c.

Commissione europea

Procedimento sommario – Articolo 163 del regolamento di procedura della Corte – Domanda di revoca o di modifica di un’ordinanza vertente su provvedimenti provvisori – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Mancata esecuzione – Mutamento di circostanze – Penalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 26 gennaio 2023

Þ C-403/21

 

SC NV Construct SRL

c.

Judeţul Timiş,

 

con l’intervento di:

SC ProiectConstruct Regiunea Transilvania SRL

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Criteri – Indipendenza e obbligatorietà della giurisdizione dell’organo nazionale interessato – Stabilità dei membri di tale organo – Direttiva 2014/24/UE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 58 – Criteri di selezione – Possibilità d’includere, in tali criteri, obblighi derivanti da normative speciali applicabili alle attività connesse all’appalto di cui trattasi e non previste quale criterio di selezione nei documenti di gara – Articolo 63, paragrafo 1 – Offerente che si affida alle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Impossibilità d’imporre il ricorso al subappalto

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 12 gennaio 2023

Þ C-702/20 e C-17/21

 

«DOBELES HES» SIA (C‑702/20)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C‑17/21)

con l’intervento di:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,

Ekonomikas ministrija,

Finanšu ministrija,

«GM» SIA,

Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’operatore pubblico di rifornirsi presso i produttori di energie rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato – Mancato versamento di una parte dell’aiuto in questione – Domanda di compensazione presentata da detti produttori dinanzi ad un’autorità pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta, in base alla citata normativa nazionale, a versare l’aiuto in parola, e il bilancio della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento – Aiuto nuovo – Obbligo di notifica – Aiuto de minimis – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 5, paragrafo 2 – Cumulo – Presa in considerazione degli importi di aiuto già percepiti durante il periodo di riferimento sulla base della suddetta normativa nazionale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 dicembre 2022

Þ C-61/21

 

JP

c.

Ministre de la Transition écologique,

Premier ministre

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Valori limite per le particelle in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) – Superamento – Piani per la qualità dell’aria – Danni asseritamente causati ad un singolo dal deterioramento dell’aria risultante da un superamento di tali valori limite – Responsabilità dello Stato membro interessato – Condizioni per il sorgere di tale responsabilità – Requisito che la norma del diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi – Insussistenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 7 settembre 2022

Þ C-391/20

 

Boriss Cilevičs et a.

Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Restrizione – Giustificazione – Organizzazione del sistema di istruzione – Istituti di istruzione superiore – Obbligo di impartire i programmi di studi nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Identità nazionale di uno Stato membro – Difesa e promozione della lingua ufficiale di uno Stato membro – Principio di proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Sentenza del 7 luglio 2022

Þ C-261/21

 

Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH

c.

L.B. (C‑257/21),

R.G. (C‑258/21)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Obbligo del giudice del rinvio di dare piena efficacia all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte – Asserita non conformità di tale sentenza con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Normativa nazionale che impedisce l’introduzione di un ricorso per revocazione avverso tale sentenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 28 giugno 2022

Þ C‑278/20

 

Commissione europea

c.

Regno di Spagna

Inadempimento di uno Stato – Responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione – Violazione del diritto dell’Unione imputabile al legislatore nazionale – Violazione della Costituzione di uno Stato membro imputabile al legislatore nazionale – Principi di equivalenza e di effettività

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 7 aprile 2022

Þ C‑236/20

 

PG

c.

Ministero della Giustizia,

CSM – Consiglio Superiore della Magistratura,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

con l’intervento di:

Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa),

TR,

PV,

Associazione Nazionale Giudici di Pace – ANGDP,

RF,

GA,

GOT Non Possiamo Più Tacere,

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari – UNIMO

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Giudici di pace e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite ‒ [Articoli 20, 21, 31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 5 aprile 2022

Þ C‑140/20

 

G.D.

c.

Commissioner of An Garda Síochána,

Minister for Communications, Energy and Natural Resources,

Attorney General

 

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Forniture di servizi di comunicazione elettronica – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione – Accesso ai dati conservati – Controllo giurisdizionale a posteriori – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione – Esclusione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 29 marzo 2022

Þ C‑132/20

 

BN,

DM,

EN

c.

Getin Noble Bank S.A.,

con l’intervento di:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non democratico – Modalità di funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla quale tale Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare l’organo giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 24 marzo 2022

Þ C‑245/20

 

X,

Z

c.

Autoriteit persoonsgegevens

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo – Articolo 55, paragrafo 3 – Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali – Nozione – Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un giornalista, contenenti dati personali

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 marzo 2022

Þ C‑117/20

 

bpost SA

c.

Autorité belge de la concurrence

 

con l’intervento di:

Publimail SA,

Commissione europea

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Servizi postali – Sistema di tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Cumulo di procedimenti e di sanzioni – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 marzo 2022

Þ C‑508/19

 

M.F.

c.

J.M.

con l’intervento di:

Prokurator Generalny,

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Nozione – Procedimento disciplinare avviato nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario – Designazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di tale procedimento da parte del presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra il presidente di tale Sezione disciplinare e la Corte suprema – Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validità della nomina di un giudice della Corte suprema e irricevibilità di una siffatta azione in base al diritto nazionale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 10 marzo 2022

Þ C‑177/20

 

«Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

c.

Vas Megyei Kormányhivatal

Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Primato – Effetto diretto – Leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 63 TFUE – Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale – Interpretazione, da parte della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto dell’Unione – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione – Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte – Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di un ricorso giurisdizionale – Principi di equivalenza e di effettività – Responsabilità dello Stato membro

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 21 dicembre 2021

Þ C‑497/20

 

Randstad Italia SpA

c.

Umana SpA,

Azienda USL Valle d’Aosta,

IN. VA SpA,

Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in violazione della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso di un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico – Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro – Principi di effettività e di equivalenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 23 novembre 2021

Þ C‑564/19 et al.

 

Procedimento penale a carico di IS

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ricevibilità – Impugnazione nell’interesse della legge contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 16 novembre 2021

Þ C‑748/19 et al.

 

Procedimenti penali a carico di WB e altri

 

con l’intervento di:

Prokuratura Krajowa

Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 6 ottobre 2021

Þ C‑561/19

 

Consorzio Italian Management,

Catania Multiservizi SpA

c.

Rete Ferroviaria Italiana SpA

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona sezione)

 

Ordinanza del 4 ottobre 2021

Þ C‑161/21

 

[ domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, nel ]

procedimento

Comune di Camerota

Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2011/85/UE – Direttiva 2011/7/UE – Politica economica e monetaria – Ente locale in difficoltà finanziaria – Piano di riequilibrio finanziario – Normativa nazionale che sospende i poteri istruttori della Corte dei conti in ragione dell’emergenza sanitaria comportata dalla pandemia di COVID-19 – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Assenza di controversia dinanzi all’istanza remittente – Irricevibilità manifesta

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 15 luglio 2021

Þ C‑791/19

 

Commissione europea

c.

Repubblica di Polonia

Inadempimento di uno Stato membro - Regime disciplinare applicabile ai giudici - Stato di diritto - Indipendenza dei giudici - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Infrazioni disciplinari derivanti dal contenuto delle decisioni giudiziarie – Corti o tribunali disciplinari indipendenti istituiti dalla legge - Rispetto di un termine ragionevole e dei diritti della difesa nei procedimenti disciplinari - Articolo 267 TFUE - Limitazione del diritto o dell'obbligo dei giudici nazionali di sottoporre alla Corte di giustizia domande di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 3 giugno 2021

Þ C-650/18

 

Ungheria, rappresentata inizialmente da M.Z. Fehér, G. Tornyai e Zs. Wagner, successivamente da M.Z. Fehér, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente, interveniente,

c.

Parlamento europeo, rappresentato da F. Drexler, N. Görlitz e T. Lukácsi, in qualità di agenti, convenuto,

 

Ricorso di annullamento – Articolo 7, paragrafo 1, TUE – Risoluzione del Parlamento europeo su una proposta recante l’invito al Consiglio dell’Unione europea a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l’Unione – Articoli 263 e 269 TFUE – Competenza della Corte – Ricevibilità del ricorso – Atto impugnabile – Articolo 354 TFUE – Norme relative al calcolo dei voti in Parlamento – Regolamento interno del Parlamento – Articolo 178, paragrafo 3 – Nozione di “voti espressi” – Astensioni – Principi di certezza del diritto, di parità di trattamento, di democrazia e di leale cooperazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 18 maggio 2021

Þ C-83/19 et al.

 

Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România »

c.

Inspecţia Judiciară (C‑83/19),

 

Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România »,

Asociaţia « Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor »

c.

Consiliul Superior al Magistraturii (C‑127/19),

 

PJ c. QK (C‑195/19),

 

SO c. TP et a. (C‑291/19),

 

Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România »,

Asociaţia « Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor »,

OL

c.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României (C‑355/19),

 

et AX c. Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice (C‑397/19)

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania - Artt. 37 e 38 - Misure appropriate - Meccanismo di cooperazione e di verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare determinati parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione - Decisione 2006/928/CE - Natura ed effetti giuridici del meccanismo di cooperazione e di verifica nonché delle relazioni elaborate dalla Commissione sulla sua base - Stato di diritto - Indipendenza del potere giudiziario - Art. 19, n. 1, lett. b), del Trattato di adesione Stato di diritto - Articolo 19, Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Leggi d'urgenza e ordinanze governative adottate in Romania nel 2018 e nel 2019 relative all'organizzazione del sistema giudiziario e alla responsabilità dei giudici - Nomina ad interim ai posti di alto livello dell'Ispettorato giudiziario - Istituzione presso la Procura di una sezione incaricata di indagare sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario - Responsabilità patrimoniale dello Stato e responsabilità personale dei giudici per gli errori giudiziari

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 20 aprile 2021

Þ C-896/19

 

Repubblika

c.

Il-Prim Ministru

 

con l’intervento di:

WY

Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non regressione del livello di tutela dei valori dell’Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 2 marzo 2021

Þ C-824/18

 

A.B,

C.D.,

E.F,

G.H,

I.J.

c.

Krajowa Rada Sądownictwa

 

con l’intervento di:

Prokurator Generalny,

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Procedura di nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Nomina da parte del presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della magistratura – Mancanza d’indipendenza di tale Consiglio – Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile delibera – Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio – Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause – Articolo 267 TFUE – Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Primato del diritto dell’Unione – Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

 

Ordinanza del vicepresidente del 20 dicembre 2009

Þ C-646/19 P(R)

 

Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres

c.

Parlement

Impugnazione – Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membri del Parlamento europeo – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto – Articolo 12 – Verifica dei poteri – Decisione del Parlamento di prendere atto dell’elenco degli eletti notificato dalle autorità nazionali e che esclude i ricorrenti a causa dell’inadempimento da parte di questi ultimi di una formalità prevista dal diritto nazionale – Ricorso di annullamento – Fumus boni iuris

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 19 novembre 2019

Þ C-585/18, C-624/18 e C-625/18

 

A.K.

c.

Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18),

e CP (C-624/18), DO (C-625/18)

c.

Sąd Najwyższy

 

con l’intervento di:

Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento e lavoro - Non discriminazione in base all'età - Abbassamento dell'età della pensione dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) - articolo 9, paragrafo 1 - Diritto di ricorso - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - Protezione giudiziaria effettiva - Principio di indipendenza dei giudici - Creazione di una nuova camera all'interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente, in particolare per quanto riguarda i casi riguardanti la pensione dei giudici di tale giurisdizione - Sezione composta da giudici di nuova nomina da parte del Presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura - Indipendenza di detto consiglio - Potere di non applicazione del diritto nazionale non conforme al diritto dell’Unione - primato del diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 5 novembre 2019

Þ C-192/18

 

Commissione

c.

Polonia

Inadempimento di uno Stato - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di diritto - Protezione giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto dell'Unione - Principi di inamovibilità e indipendenza dei giudici - Riduzione dell’età pensionabile dei giudici dei tribunali ordinari polacchi - Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice oltre l'età di nuova costituzione con l'autorizzazione del Ministro della giustizia - Articolo 157 TFUE - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f) - Divieto di discriminazione fondata sul sesso in relazione a retribuzione, lavoro e occupazione - Introduzione di diverse età pensionabili per donne e uomini giudici dei tribunali ordinari e pubblici ministeri polacchi

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 24 giugno 2019

Þ C-391/16,_C-77/17 e_C 78/17

 

Commissione europea,

c.

Repubblica di Polonia

 

sostenuta da:

Ungheria

Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema – Applicazione ai giudici in carica – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al conseguimento di un’autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale del presidente della Repubblica