Giurisprudenza
EUROUNITARIA
ISTITUZIONI DEGLI STATI MEMBRI
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 27 febbraio 2025 Ă C-16/24 YR e a. con lâintervento di: Sofyiska gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Tutela
giurisdizionale effettiva â Norme nazionali relative alle modalitĂ di
assegnazione delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale â
Assegnazione delle cause da parte del dirigente amministrativo di un organo
giurisdizionale â Potere del giudice designato di verificare la regolaritĂ
dellâassegnazione *** Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dellâarticolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: qualora
uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause
allâinterno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della
selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e
soggetto allâintervento del dirigente amministrativo di ciascun organo
giurisdizionale, esso non osta a che, se un giudice al quale sia stata
assegnata una causa dubita della regolaritĂ dellâassegnazione, al giudice in
parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente,
di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo
giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe dovuto essergli assegnata,
dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al
dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché
verifichi la regolaritĂ dellâassegnazione iniziale della causa di cui
trattasi e proceda eventualmente alla sua riassegnazione. La regolaritĂ
dellâassegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di
un controllo giurisdizionale in conformitĂ delle norme del diritto nazionale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 19 novembre 2024 Ă C‑814/21 Commissione c. Polonia sostenuta
da: Repubblica
ceca |
Inadempimento
di uno Stato â Articolo 20 TFUE â Cittadinanza dellâUnione â Articolo
21 TFUE â Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri â Articolo 22 TFUE â Diritto di voto e di eleggibilitĂ alle
elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro
di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato â Cittadini
dellâUnione residenti in uno Stato membro senza averne la cittadinanza â Assenza
del diritto di divenire membro di un partito politico â Articoli 2 e 10
TUE â Principio di democrazia â Articolo 4, paragrafo 2, TUE â Rispetto
dellâidentitĂ nazionale degli Stati membri â Articolo 12 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Ruolo dei partiti politici
nellâespressione della volontĂ dei cittadini dellâUnione *** 1) La
Repubblica di Polonia, negando ai cittadini dellâUnione che non hanno la
cittadinanza polacca, ma che risiedono in Polonia, il diritto di divenire
membri di un partito politico, Ăš venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza dellâarticolo 22 TFUE. [âŠ] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 19 novembre 2024 Ă C‑808/21 Commissione c. Repubblica ceca sostenuta
da: Repubblica
di Polonia |
Inadempimento
di uno Stato â Articolo 20 TFUE â Cittadinanza dellâUnione â
Articolo 21 TFUE â Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri â Articolo 22 TFUE â Diritto di voto e di
eleggibilitĂ alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato â Cittadini dellâUnione residenti in uno Stato membro senza
averne la cittadinanza â Assenza del diritto di divenire membro di un
partito politico â Articoli 2 e 10 TUE â Principio di democrazia â
Articolo 4, paragrafo 2, TUE â Rispetto dellâidentitĂ nazionale degli Stati
membri â Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Ruolo dei partiti politici nellâespressione della volontĂ dei
cittadini dellâUnione *** 1) La
Repubblica ceca, negando ai cittadini dellâUnione che non hanno la
cittadinanza ceca, ma che risiedono nella Repubblica ceca, il diritto di
divenire membri di un partito politico o di un movimento politico, Ăš venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dellâarticolo 22 TFUE. [âŠ] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 14 novembre 2024 Ă C‑197/23 S. S.A. c. C. sp. z o.o., con
lâintervento di: Prokurator Prokuratury
Regionalnej w Warszawie |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Rimedi
giurisdizionali â Tutela giurisdizionale effettiva â Giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge â Norme nazionali che disciplinano
lâassegnazione casuale delle cause ai giudici di un organo giurisdizionale e
la modifica dei collegi giudicanti â Disposizione che vieta di dedurre le
violazioni di tali norme nellâambito di un procedimento di appello [Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea] *** Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dellâarticolo 2 TUE
e dellâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta a una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice
dâappello di verificare se la riassegnazione di una causa al collegio
giudicante che ha statuito su questâultima in primo grado non sia avvenuta in
violazione delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause
nellâambito degli organi giurisdizionali. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 7 novembre 2024 Ă C‑326/23 C.W. e a. c. Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i KonsumentĂłw |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â Nozione di âgiurisdizioneâ â Giudice
della sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) â Giudice
nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una
risoluzione della Krajowa Rada Sądownictwa
(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) nella sua nuova
composizione â Rinvio pregiudiziale proveniente da una formazione giudicante
che non ha la qualitĂ di giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge â IrricevibilitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 15 ottobre 2024 Ă C‑144/23 KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. c. Republika Slovenija |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â Portata dellâobbligo di rinvio
pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza â Procedimento di
autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija)
dinanzi allâorgano giurisdizionale supremo di uno Stato membro â Istanza
presentata dalla parte che chiede lâautorizzazione di un ricorso per
revisione (revizija) di sottoporre alla Corte una
questione relativa allâinterpretazione del diritto dellâUnione â Normativa
nazionale in forza della quale il ricorso per revisione (revizija)
Ăš autorizzato quando solleva una questione di diritto importante per
garantire la certezza del diritto, lâapplicazione uniforme del diritto o lo
sviluppo di questâultimo â Obbligo per lâorgano giurisdizionale supremo
nazionale di esaminare, nellâambito del procedimento di autorizzazione di un
ricorso per revisione (revizija), se occorra
procedere ad un rinvio pregiudiziale â Motivazione della decisione di rigetto
dellâistanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) *** 1) Lâarticolo
267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che
una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nellâambito di un
procedimento di esame di unâistanza di autorizzazione di un ricorso per
revisione (revizija) il cui esito dipende
dallâimportanza della questione di diritto sollevata da una delle parti della
controversia per la certezza del diritto, per lâapplicazione uniforme del
diritto o per lo sviluppo di questâultimo, di respingere una siffatta istanza
di autorizzazione senza aver valutato se essa fosse tenuta a sottoporre alla
Corte una questione pregiudiziale relativa allâinterpretazione o alla
validitĂ di una disposizione di diritto dellâUnione dedotta a sostegno di
tale istanza. 2) Lâarticolo
267 TFUE, letto alla luce dellâarticolo 47, secondo comma, della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve essere interpretato nel
senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella
decisione con la quale respinge unâistanza di autorizzazione di un ricorso
per revisione (revizija) contenente una richiesta
di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa allâinterpretazione
o alla validitĂ di una disposizione del diritto dellâUnione, i motivi per i
quali essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione
non Ăš rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che la
disposizione del diritto dellâUnione di cui trattasi Ăš giĂ stata oggetto di
interpretazione da parte della Corte, o che lâinterpretazione corretta del
diritto dellâUnione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a
ragionevoli dubbi. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C-727/22 Friends of
the Irish Environment CLG c. Government
of Ireland, Minister for
Housing, Planning and Local Government, Ireland, Attorney General |
Reference for a preliminary ruling â Environment â
Directive 2001/42/EC â Assessment of the effects of certain plans and
programmes on the environment â Article 2(a) â Concept of âplans and
programmes ⊠which are required by legislative, regulatory or administrative
provisionsâ â Measure adopted by the government of a Member State solely on
the basis of a provision of the Constitution of that Member State providing
that the executive power of the State is to be exercised by or on the
authority of that government *** Article 2(a) of Directive 2001/42/EC of the European
Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the
effects of certain plans and programmes on the environment must be interpreted as meaning that a
measure adopted by the government of a Member State solely on the basis of a
provision of the Constitution of that Member State providing that the
executive power of the State is to be exercised by or on the authority of
that government does not meet the condition of being ârequired by
legislative, regulatory or administrative provisionsâ and, consequently,
cannot constitute a âplanâ or a âprogrammeâ for the purposes of that Article
2(a). |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
dellâ11 luglio 2024 Financijska agencija c. HANN-INVEST
d.o.o. (C‑554/21), MINERAL-SEKULINE
d.o.o. (C‑622/21), e UDRUGA
KHL MEDVEĆ ČAK ZAGREB (C‑727/21) |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dellâUnione â
Indipendenza dei giudici â Giudice precostituito per legge â
Processo equo â Servizio di registrazione delle decisioni
giudiziarie â Normativa nazionale che prevede lâistituzione di un
giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo
grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una
sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la
convocazione di una riunione di dipartimento â Normativa nazionale ai
sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di
un organo giurisdizionale, possono essere adottate âposizioni giuridicheâ
vincolanti, anche per le cause giĂ definite *** Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta a che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo
giurisdizionale nazionale in virtĂč del quale: â       la decisione giudiziaria adottata dal
collegio giudicante investito di un procedimento puĂČ essere spedita alle
parti ai fini della conclusione di questâultimo solo se il suo contenuto Ăš
stato approvato da un giudice della registrazione non appartenente a tale
collegio giudicante; â       una riunione di dipartimento di tale
organo giurisdizionale ha il potere di obbligare, con lâemissione di una
«posizione giuridica», il collegio giudicante investito di un procedimento a
modificare il contenuto della decisione giudiziaria che esso ha
precedentemente adottato, ancorché tale riunione di dipartimento comprenda
anche giudici diversi da quelli appartenenti a tale collegio giudicante e, se
del caso, soggetti estranei allâorgano giurisdizionale in questione, dinanzi
ai quali le parti non hanno la possibilitĂ di presentare i loro argomenti. |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 4 luglio 2024 Ă C‑288/24 M.R. con
lâintervento di: Staatsanwaltschaft Berlin |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â Procedimento penale â
Custodia cautelare dellâimputato â Impatto di una domanda di pronuncia
pregiudiziale sul procedimento principale â Rifiuto del giudice del
rinvio di proseguire il procedimento di merito prima di aver ricevuto la
risposta della Corte â Imperativo di celeritĂ nei procedimenti penali e
in particolare nei casi di detenzione â Istanza di ricusazione del
giudice adito per legittimo sospetto di parzialitĂ *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 267 TFUE deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che, nellâambito di un procedimento
penale soggetto ad un imperativo di celeritĂ in ragione della carcerazione
dellâimputato, un giudice nazionale che ha sollevato una domanda di pronuncia
pregiudiziale prosegua il procedimento principale, nellâattesa della risposta
della Corte a tale domanda, compiendo atti procedurali che abbiano una
correlazione con le questioni pregiudiziali sollevate. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 267 TFUE deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che una ricusazione possa essere
ottenuta nei confronti di un giudice per il solo motivo che questâultimo
attende la decisione della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale da esso
sollevata qualora il procedimento principale riguardi una persona in stato di
detenzione. |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
dellâ8 maggio 2024 Ă C‑53/23 Asociația
«Forumul Judecătorilor din RomĂąnia», Asociația «Mișcarea
pentru Apărarea Statutului Procurorilor» c. Parchetul de pe lĂąngă
Ănalta Curte de Casaţie şi Justiţie â Procurorul
General al RomĂąniei |
Rinvio
pregiudiziale â Stato di diritto â Indipendenza dei giudici â
Articolo 19, paragrafo 1, TUE â Meccanismo di cooperazione e
verifica â Parametri di riferimento sottoscritti dalla Romania â
Lotta contro la corruzione â Indagini sui reati commessi allâinterno del
sistema giudiziario â Ricorso avverso la nomina di procuratori
competenti a condurre tali inchieste â Legittimazione ad agire in capo
alle associazioni professionali di magistrati *** Lâarticolo
2 e lâarticolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli
12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale
che, subordinando allâesistenza di un legittimo interesse privato la
ricevibilitĂ di un ricorso di annullamento avverso la nomina di procuratori
competenti ad esercitare lâazione penale nei confronti dei magistrati,
esclude, in pratica, che un tale ricorso possa essere proposto da
associazioni professionali di magistrati al fine di tutelare il principio
dellâindipendenza dei giudici |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 7 maggio 2024 Ă C‑115/22 SO in
presenza di: Nationale Anti-Doping Agentur
Austria GmbH (NADA), Ăsterreichischer Leichtathletikverband (ĂLV), World
Anti-Doping Agency (WADA) |
Rinvio
pregiudiziale â RicevibilitĂ â Articolo 267 TFUE â
Nozione di âgiurisdizioneâ â Commissione arbitrale nazionale competente
in materia di lotta contro il doping nel settore dello sport â
Criteri â Indipendenza dellâorganismo di rinvio â Principio della
tutela giurisdizionale effettiva â IrricevibilitĂ della domanda di
pronuncia pregiudiziale |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
dellâ11 aprile 2024 KB (C‑114/23), RZ (C‑115/23), AN (C‑132/23), CG (C‑160/23) con
lâintervento di: Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota (C‑114/23
e C‑160/23), Prokuratura Okręgowa
w Warszawie (C‑115/23 e C‑132/23) |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â NecessitĂ dellâinterpretazione
richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua
sentenza â Indipendenza dei giudici â Condizioni di nomina dei
giudici ordinari â PossibilitĂ di contestare una sentenza definitiva di
condanna penale nella fase del procedimento di esecuzione di tale
sentenza â IrricevibilitĂ delle domande di pronuncia pregiudiziale |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 9 aprile 2024 Ă C‑582/21 FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej |
Rinvio
pregiudiziale â Principi del diritto dellâUnione â Articolo 4,
paragrafo 3, TUE â Principio di leale cooperazione â Autonomia
procedurale â Principi di equivalenza e di effettivitĂ â Principio
di interpretazione conforme del diritto nazionale â Normativa nazionale
che prevede un mezzo di ricorso straordinario che consente la riapertura di
un procedimento civile concluso con una sentenza definitiva â
Motivi â Decisione successiva di una Corte costituzionale che dichiara
lâincompatibilitĂ con la Costituzione di una disposizione di diritto
nazionale sul cui fondamento tale sentenza Ăš stata pronunciata â
Privazione, per effetto di una violazione del diritto, della possibilitĂ di
agire â Applicazione estensiva di tale mezzo di ricorso â Asserita
violazione del diritto dellâUnione risultante da una sentenza successiva
della Corte che statuisce sullâinterpretazione di tale diritto ai sensi
dellâarticolo 267 TFUE â Direttiva 93/13/CEE â Clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori â Sentenza contumaciale â
Assenza di verifica dâufficio del carattere eventualmente abusivo delle
clausole contrattuali *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 4, paragrafo 3, TUE e il
principio di equivalenza devono
essere interpretati nel senso che: qualora
un mezzo di ricorso straordinario istituito da una disposizione processuale
nazionale consenta a un singolo di chiedere la riapertura di un procedimento
conclusosi con sentenza definitiva invocando una decisione successiva della
Corte costituzionale dello Stato membro interessato che ha dichiarato la non
conformitĂ alla Costituzione o a unâaltra norma di rango superiore di una
disposizione di diritto nazionale, o di una certa interpretazione di una
siffatta disposizione, sul cui fondamento tale sentenza Ăš stata pronunciata,
essi non impongono che tale mezzo di ricorso sia esperibile anche nel caso in
cui sia invocata una decisione della Corte emessa in via pregiudiziale
sullâinterpretazione del diritto dellâUnione, ai sensi dellâarticolo 267
TFUE, sempre che le conseguenze concrete di una siffatta decisione di tale
Corte costituzionale per quanto riguarda la disposizione di diritto
nazionale, o lâinterpretazione di una siffatta disposizione, sulla quale
detta sentenza definitiva si fonda, discendano direttamente da tale
decisione. 2)Â Â Â Â Â Il principio di interpretazione
conforme del diritto nazionale deve
essere interpretato nel senso che: spetta
al giudice nazionale valutare se una disposizione di diritto nazionale che
istituisce un mezzo di ricorso straordinario con il quale una parte puĂČ
chiedere la riapertura di un procedimento concluso con sentenza definitiva
qualora, per effetto di una violazione del diritto, essa sia stata privata
della possibilitĂ di agire, possa essere oggetto di unâinterpretazione
estensiva in modo da includere nel suo ambito di applicazione la situazione
in cui il giudice che ha accolto la domanda di un professionista fondata su
un contratto stipulato con un consumatore, con sentenza definitiva resa in
contumacia, abbia omesso di esaminare dâufficio tale contratto sotto il
profilo dellâeventuale presenza di clausole abusive, in violazione degli
obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 93/13/CEE del Consiglio,
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, e in cui risulti che le modalitĂ procedurali
dellâesercizio da parte di tale consumatore del suo diritto di proporre
opposizione a detta sentenza contumaciale sono tali da generare un rischio
non trascurabile che detto consumatore vi rinunci e non consentono, di
conseguenza, di garantire il rispetto dei diritti che questâultimo trae da
tale direttiva. Qualora una siffatta interpretazione estensiva non sia
prospettabile a causa dei limiti costituiti dai principi generali del diritto
e dallâimpossibilitĂ di procedere a unâinterpretazione contra legem, il principio di effettivitĂ impone che il rispetto
di tali diritti sia garantito nellâambito di un procedimento di esecuzione di
detta sentenza contumaciale o di un distinto procedimento successivo. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2024 Ă C‑33/22 Ăsterreichische Datenschutzbehörde c. WK con
lâintervento di: PrĂ€sident des Nationalrates |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Articolo 16 TFUE â
Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) â
Ambito di applicazione â Esclusioni â AttivitĂ che non rientrano
nellâambito di applicazione del diritto dellâUnione â Articolo 4,
paragrafo 2, TUE â AttivitĂ riguardanti la sicurezza nazionale â
Commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro â
Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e h), articoli 51 e 55 del regolamento
(UE) 2016/679 â Competenza dellâautoritĂ di controllo incaricata della
protezione dei dati â Articolo 77 â Diritto di proporre reclamo
allâautoritĂ di controllo â Effetto diretto *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 16, paragrafo 2, prima frase,
TFUE e lâarticolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono
essere interpretati nel senso che: unâattivitĂ
non puĂČ essere considerata esclusa dallâambito di applicazione del diritto
dellâUnione e, pertanto, esulante dallâambito di applicazione di tale
regolamento per la sola ragione che essa venga esercitata da una commissione
di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nellâesercizio del
suo potere di controllo del potere esecutivo. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 2, paragrafo 2, lettera a),
del regolamento 2016/679, letto alla luce del considerando 16 di tale
regolamento, deve
essere interpretato nel senso che: non
possono essere considerate, in quanto tali, attivitĂ riguardanti la sicurezza
nazionale escluse dallâambito di applicazione del diritto dellâUnione, ai
sensi di detta disposizione, le attivitĂ di una commissione di inchiesta
istituita dal Parlamento di uno Stato membro nellâesercizio del suo potere di
controllo del potere esecutivo, aventi lâobiettivo di indagare sulle attivitĂ
di unâautoritĂ di polizia di protezione dello Stato a causa di un sospetto di
influenza politica su tale autoritĂ . 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 77, paragrafo 1, e
lâarticolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono
essere interpretati nel senso che: qualora
uno Stato membro abbia scelto, conformemente allâarticolo 51, paragrafo 1, di
tale regolamento, di istituire unâunica autoritĂ di controllo, senza tuttavia
attribuirle la competenza a sorvegliare lâapplicazione del suddetto
regolamento da parte di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento
di tale Stato membro nellâesercizio del suo potere di controllo del potere
esecutivo, tali disposizioni conferiscono direttamente a detta autoritĂ la
competenza a conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali
effettuati dalla suddetta commissione di inchiesta. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
dellâ11 gennaio 2024 Ă C‑252/22 Societatea Civilă
Profesională de Avocaţi
AB & CD c. Consiliul Judeţean
Suceava, Preşedintele Consiliului
Judeţean Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Consiliul Local al Comunei
PojorĂąta con
lâintervento di: QP |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Convenzione di Aarhus â Articolo 9,
paragrafi da 3 a 5 â Accesso alla giustizia â SocietĂ civile
professionale di avvocati â Ricorso diretto a contestare atti
amministrativi â RicevibilitĂ â Requisiti previsti dal diritto
nazionale â Assenza di violazioni di diritti e di interessi
legittimi â Non eccessiva onerositĂ dei procedimenti
giurisdizionali â Ripartizione delle spese â Criteri *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 9, paragrafo 3, della
convenzione sullâaccesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e lâaccesso alla giustizia in materia ambientale,
firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della ComunitĂ europea
con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto
giuridico diverso da unâorganizzazione non governativa per la tutela
dellâambiente Ăš riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto
amministrativo di cui non Ăš destinatario solo qualora faccia valere la
violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una
situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 9, paragrafi 4 a 5, della
convenzione sullâaccesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e lâaccesso alla giustizia in materia ambientale,
firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della ComunitĂ europea
con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con lâarticolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: al
fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerositĂ dei
procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla
condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia
ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi
compresi lâinteresse di tale parte e lâinteresse generale connesso alla
tutela dellâambiente. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Ordinanza
del 9 gennaio 2024 Ă C‑131/23 C.A.A., C.V. con
lâintervento di: Parchetul de pe lĂąngă
Ănalta Curte de Casaţie şi Justiţie â Direcţia Naţională Anticorupţie
â Serviciul Teritorial Braşov, Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul
Braşov |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte â Acte Ă©clairĂ© â
Decisione 2006/928/CE â Meccanismo di cooperazione e verifica dei
progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in
materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione â Natura
ed effetti giuridici â ObbligatorietĂ per la Romania â Effetto
diretto dei parametri di riferimento â Obbligo di lottare contro la
corruzione in generale e, in particolare, la corruzione ad alto livello â
Obbligo di prevedere sanzioni penali dissuasive ed effettive â Termine
di prescrizione della responsabilitĂ penale â Sentenza di una Corte
costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le
cause di interruzione di tale termine â Rischio sistemico
dâimpunitĂ â Principio di legalitĂ dei reati e delle pene â
Requisiti di prevedibilitĂ e di determinatezza della legge penale â
Principio dellâapplicazione retroattiva della legge penale piĂč favorevole
(lex mitior) â Principio della certezza del
diritto â Standard nazionale di tutela dei diritti
fondamentali â Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare
le sentenze della Corte costituzionale e/o dellâorgano giurisdizionale
supremo di tale Stato membro in caso di non conformitĂ al diritto dellâUnione *** La
decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce
un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania
per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e
di lotta contro la corruzione, deve
essere interpretata nel senso che: gli
organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le
sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la
disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di
interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione
del principio di legalitĂ dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto
nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilitĂ e di
determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza
di condurre allâarchiviazione, per prescrizione della responsabilitĂ penale,
di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti
relativi a reati di corruzione. Per
contro, tale decisione deve essere interpretata nel senso che: gli
organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno
standard nazionale di tutela relativo al principio dellâapplicazione
retroattiva della legge penale piĂč favorevole (lex mitior)
che consente di rimettere in discussione, anche nellâambito di ricorsi contro
sentenze definitive, lâinterruzione del termine di prescrizione della
responsabilitĂ penale in simili procedimenti mediante atti processuali
intervenuti prima di una tale constatazione di invaliditĂ . |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 9 gennaio 2024 G. c. M.S. (C‑181/21), nei
confronti di: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratura Okręgowa
w Katowicach e BC, DC c. X (C‑269/21), nei
confronti di: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratura Okręgowa
w Krakowie |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â PossibilitĂ per il giudice del rinvio di
prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale della Corte â NecessitĂ
dellâinterpretazione richiesta affinchĂ© il giudice del rinvio possa
pronunciare la sua sentenza â Indipendenza dei giudici â Condizioni di nomina
dei giudici ordinari â PossibilitĂ di contestare unâordinanza recante la
decisione definitiva su una domanda di misure cautelari â PossibilitĂ di
escludere un giudice da un collegio giudicante â IrricevibilitĂ delle domande
di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2023 Ă C‑718/21 L. G. c. Krajowa Rada Sądownictwa |
Domanda
di pronuncia pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di âorgano
giurisdizionaleâ - Criteri - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Camera per la vigilanza straordinaria e gli
affari pubblici) del Sąd Najwyższy
(Corte Suprema, Polonia) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da
un organo giurisdizionale che non ha lo status di organo giurisdizionale
indipendente e imparziale precedentemente istituito dalla legge -
IrricevibilitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2023 Ă C‑148/22 OP c. Commune dâAn |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2000/78/CE â
Creazione di un quadro generale per la paritĂ di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro â Divieto di discriminazioni
fondate sulla religione o le convinzioni personali â Settore pubblico â
Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di
indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo
di lavoro â Velo islamico â Requisito di neutralitĂ nei
contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Ă C‑819/21 Staatsanwaltschaft Aachen in
presenza di: M.D. |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Riconoscimento delle
sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertĂ
personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro â Decisione
quadro 2008/909/GAI â Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 â Rifiuto di
esecuzione â Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi ad
un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge â Carenze
sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione â Esame in due
fasi â Revoca della sospensione dellâesecuzione che accompagnava una pena
detentiva irrogata da uno Stato membro â Esecuzione di tale pena da parte di
un altro Stato membro |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2023 Ă C‑216-21 Asociația
«Forumul Judecătorilor din RomĂąnia», YN c. Consiliul Superior al Magistraturii |
Rinvio
pregiudiziale â Decisione 2006/928/CE â Meccanismo di cooperazione
e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri
di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la
corruzione â Articolo 2 TUE â Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE â Stato di diritto â Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Articolo 47 â Indipendenza
dei giudici â Normativa nazionale che modifica il regime di
promozione dei giudici |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 24 luglio 2023 Ă C‑107/23
PPU C.I., C.O., K.A., L.N., S.P. con
lâintervento di: Statul romĂąn |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela degli interessi finanziari dellâUnione
europea â Articolo 325, paragrafo 1, TFUE â Convenzione
âTIFâ â Articolo 2, paragrafo 1 â Obbligo di lottare con misure
dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari
dellâUnione â Obbligo di prevedere sanzioni penali â Imposta sul
valore aggiunto (IVA) â Direttiva 2006/112/CE â Frode grave
allâIVA â Termine di prescrizione della responsabilitĂ penale â Sentenza
di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che
disciplina le cause di interruzione di tale termine â Rischio sistemico
dâimpunitĂ â Tutela dei diritti fondamentali â Articolo 49,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Principio di legalitĂ dei reati e delle pene â Requisiti di
prevedibilitĂ e di determinatezza della legge penale â Principio
dellâapplicazione retroattiva della legge penale piĂč favorevole (lex mitior) â Principio di certezza del diritto â
Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali â Obbligo per i
giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte
costituzionale e/o dellâorgano giurisdizionale supremo di tale Stato membro
in caso di non conformitĂ al diritto dellâUnione â ResponsabilitĂ
disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali sentenze â
Principio del primato del diritto dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 13 luglio 2023 Ferrovienord SpA c. Istituto Nazionale di Statistica â ISTAT (C‑363/21) nei
confronti di: Procura generale della Corte dei conti, Ministero dellâEconomia e delle Finanze e Federazione Italiana Triathlon c. Istituto Nazionale di Statistica â ISTAT, Ministero dellâEconomia e delle Finanze (C‑364/21) nei
confronti di: Procura generale della Corte dei conti |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Obbligo
degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari per
garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dellâUnione â Politica economica â Regolamento (UE)
n. 549/2013 â Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nellâUnione europea (SEC) â Direttiva 2011/85/UE â Requisiti
applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri â Normativa
nazionale che limita la competenza del giudice contabile â Principi di
effettivitĂ e di equivalenza â Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 13 luglio 2023 YP e a. (C‑615/20), M. M. (C‑671/20) con
lâintervento di: Prokuratura Okręgowa
w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego e a. (C‑615/20) |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Stato
di diritto â Tutela giurisdizionale effettiva nei settori
disciplinati dal diritto dellâUnione â Indipendenza dei
giudici â Primato del diritto dellâUnione â Articolo 4,
paragrafo 3, TUE â Obbligo di leale cooperazione â Revoca
dellâimmunitĂ penale e sospensione dalle funzioni di un giudice disposte
dallâIzba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte
suprema, Polonia) â Mancanza di indipendenza e imparzialitĂ di tale
sezione â Modifica della composizione del collegio giudicante chiamato a
conoscere di una causa precedentemente assegnata a tale giudice â
Divieti per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la
legittimitĂ di un organo giurisdizionale, di compromettere il funzionamento
di questâultimo o di valutare la legalitĂ o lâefficacia della nomina dei
giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni
disciplinari â Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e
per le autoritĂ competenti a designare e modificare la composizione dei
collegi giudicanti di disapplicare le misure di revoca dellâimmunitĂ e di
sospensione del giudice interessato â Obbligo per i medesimi organi
giurisdizionali e le medesime autoritĂ di disapplicare le disposizioni
nazionali che prevedono detti divieti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 15 giugno 2023 Ă Â C‑132/22 BM, NP c. Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della
Ricerca â MIUR |
Rinvio
pregiudiziale â Libera circolazione dei lavoratori â Articolo
45 TFUE â Regolamento (UE) n. 492/2011 â Articolo 3,
paragrafo 1 â Ostacolo â ParitĂ di trattamento â Procedura
per la costituzione di graduatorie utili allâattribuzione di incarichi in
talune istituzioni statali nazionali â Requisito di ammissione
relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso tali
istituzioni â Normativa nazionale che non consente di prendere in
considerazione lâesperienza professionale maturata in altri Stati
membri â Giustificazione â Obiettivo di contrasto al precariato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Sentenza
del 17 maggio 2023 Ă C‑176/22 BK, ZhP con
lâintervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Statuto della Corte di giustizia dellâUnione
europea â Articolo 23, primo comma â Sospensione del
procedimento principale da parte di un giudice nazionale che sottopone alla
Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dellâarticolo
267 TFUE â PossibilitĂ di sospensione parziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
dellâ11 maggio 2023 Ă C‑817/21 R.I. c. Inspecţia
Judiciară, N.L. |
Rinvio
pregiudiziale â Stato di diritto â Indipendenza del potere
giudiziario â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â
Decisione 2006/928/CE â Indipendenza dei giudici â Procedimento
disciplinare â Ispettorato giudiziario â Ispettore capo esercente
poteri di regolamentazione, di selezione, di valutazione, di nomina e di
indagine disciplinare |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Ă C‑40/21 T.A.C. c. Agenția Națională
de Integritate (ANI) |
Rinvio
pregiudiziale â Decisione 2006/928/CE â Meccanismo di cooperazione e
verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di
riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione
â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo 15, paragrafo
1 â Articolo 47 â Articolo 49, paragrafo 3 â Cariche pubbliche elettive â
Conflitto di interessi â Normativa nazionale che prevede il divieto di
ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo prestabilito â
Sanzione complementare alla cessazione del mandato â Principio di
proporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Vicepresidente
della Corte) Ordinanza
del 21 aprile 2023 Repubblica di Polonia c. Commissione europea |
Procedimento
sommario â Articolo 163 del regolamento di procedura della
Corte â Domanda di revoca o di modifica di unâordinanza vertente su
provvedimenti provvisori â Articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE â Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Tutela giurisdizionale effettiva â
Indipendenza dei giudici â Mancata esecuzione â Mutamento di
circostanze â PenalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 26 gennaio 2023 Ă C-403/21 SC NV
Construct SRL c. Judeţul Timiş, con
lâintervento di: SC
Proiect â Construct Regiunea Transilvania SRL |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â Nozione di âgiurisdizione nazionaleâ â
Criteri â Indipendenza e obbligatorietĂ della giurisdizione dellâorgano
nazionale interessato â StabilitĂ dei membri di tale organo â Direttiva
2014/24/UE â Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici â Articolo 58
â Criteri di selezione â PossibilitĂ dâincludere, in tali criteri, obblighi
derivanti da normative speciali applicabili alle attivitĂ connesse
allâappalto di cui trattasi e non previste quale criterio di selezione nei
documenti di gara â Articolo 63, paragrafo 1 â Offerente che si affida alle
capacitĂ di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dellâamministrazione
aggiudicatrice â ImpossibilitĂ dâimporre il ricorso al subappalto |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 «DOBELES HES»
SIA (C‑702/20) Sabiedrisko
pakalpojumu regulēĆĄanas komisija (C‑17/21) con lâintervento di: Sabiedrisko pakalpojumu
regulēĆĄanas komisija, Ekonomikas ministrija, FinanĆĄu ministrija, «GM» SIA, |
Rinvio
pregiudiziale â Aiuti di Stato â Articolo 107, paragrafo 1, TFUE â Normativa
nazionale che prevede lâobbligo per lâoperatore pubblico di rifornirsi presso
i produttori di energie rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di
mercato â Mancato versamento di una parte dellâaiuto in questione â Domanda
di compensazione presentata da detti produttori dinanzi ad unâautoritĂ
pubblica distinta da quella che Ăš, in linea di principio, tenuta, in base
alla citata normativa nazionale, a versare lâaiuto in parola, e il bilancio
della quale Ăš destinato unicamente a garantire il suo funzionamento â Aiuto
nuovo â Obbligo di notifica â Aiuto de minimis â
Regolamento (UE) n. 1407/2013 â Articolo 5, paragrafo 2 â Cumulo â Presa in
considerazione degli importi di aiuto giĂ percepiti durante il periodo di
riferimento sulla base della suddetta normativa nazionale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 dicembre 2022 Ă C-61/21 JP c. Ministre de la
Transition Ă©cologique, Premier ministre |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE,
1999/30/CE e 2008/50/CE â QualitĂ dellâaria â Valori limite per le particelle
in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) â Superamento â Piani
per la qualitĂ dellâaria â Danni asseritamente causati ad un singolo dal
deterioramento dellâaria risultante da un superamento di tali valori limite â
ResponsabilitĂ dello Stato membro interessato â Condizioni per il sorgere di
tale responsabilitĂ â Requisito che la norma del diritto dellâUnione
violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi â Insussistenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2022 Ă C-391/20 Boriss Cilevičs
et a. |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 49 TFUE â LibertĂ di stabilimento â Restrizione â
Giustificazione â Organizzazione del sistema di istruzione â Istituti di
istruzione superiore â Obbligo di impartire i programmi di studi nella lingua
ufficiale dello Stato membro interessato â Articolo 4, paragrafo 2, TUE â
IdentitĂ nazionale di uno Stato membro â Difesa e promozione della lingua
ufficiale di uno Stato membro â Principio di proporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Sentenza
del 7 luglio 2022 Ă C-261/21 Coca-Cola European Partners
Deutschland GmbH c. L.B. (C‑257/21), R.G. (C‑258/21) |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Obbligo
degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dellâUnione â Articolo 267 TFUE â Obbligo del giudice del rinvio
di dare piena efficacia allâinterpretazione del diritto dellâUnione fornita
dalla Corte â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 47 â Accesso a un giudice indipendente e imparziale
precostituito per legge â Sentenza di un giudice nazionale che statuisce
in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte â Asserita non
conformitĂ di tale sentenza con lâinterpretazione del diritto dellâUnione
fornita dalla Corte â Normativa nazionale che impedisce lâintroduzione di un
ricorso per revocazione avverso tale sentenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 28 giugno 2022 Ă C‑278/20 Commissione europea c. Regno di Spagna |
Inadempimento
di uno Stato â ResponsabilitĂ degli Stati membri per i danni causati ai
singoli da violazioni del diritto dellâUnione â Violazione del diritto
dellâUnione imputabile al legislatore nazionale â Violazione della
Costituzione di uno Stato membro imputabile al legislatore nazionale â
Principi di equivalenza e di effettivitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 7 aprile 2022 Ă C‑236/20 PG c. Ministero della Giustizia, CSM â Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lâintervento di: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), TR, PV, Associazione Nazionale Giudici di Pace â ANGDP, RF, GA, GOT Non Possiamo PiĂč Tacere, Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari â
UNIMO |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato â Clausole 2 e 4 â Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale â Clausola 4 â
Principio di non discriminazione â ParitĂ di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro â Giudici di pace e magistrati
ordinari â Clausola 5 â Misure volte a sanzionare il ricorso
abusivo ai contratti a tempo determinato â Direttiva 2003/88/CE â
Articolo 7 â Ferie annuali retribuite ‒ [Articoli 20, 21, 31, 33,
34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 5 aprile 2022 Ă C‑140/20 G.D. c. Commissioner
of An Garda SĂochĂĄna, Minister for
Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General |
Rinvio
pregiudiziale â Trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche â Riservatezza delle comunicazioni â Forniture di
servizi di comunicazione elettronica â Conservazione generalizzata e
indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi
allâubicazione â Accesso ai dati conservati â Controllo giurisdizionale a
posteriori â Direttiva 2002/58/CE â Articolo 15, paragrafo 1 â Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo
1 â PossibilitĂ per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo
di una declaratoria di invaliditĂ di una normativa nazionale incompatibile
con il diritto dellâUnione â Esclusione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 29 marzo 2022 Ă C‑132/20 BN, DM, EN c. Getin Noble
Bank S.A., con
lâintervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich |
Rinvio
pregiudiziale â RicevibilitĂ â Articolo 267 TFUE â
Nozione di âgiurisdizioneâ â Articolo 19, paragrafo 1, TUE â
Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Stato
di diritto â Tutela giurisdizionale effettiva â Principio
dellâindipendenza dei giudici â Giudice precostituito per
legge â Organo giurisdizionale un cui membro Ăš stato nominato per
la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere
esecutivo di un regime non democratico â ModalitĂ di funzionamento
della Krajowa Rada Sądownictwa
(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) â IncostituzionalitĂ
della legge in base alla quale tale Consiglio Ăš stato composto â
PossibilitĂ di qualificare lâorgano giurisdizionale suddetto come organo
giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 24 marzo 2022 Ă C‑245/20 X, Z c. Autoriteit persoonsgegevens |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Competenza
dellâautoritĂ di controllo â Articolo 55, paragrafo 3 â
Operazioni di trattamento effettuate dalle autoritĂ giurisdizionali
nellâesercizio delle loro funzioni giurisdizionali â Nozione â
Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un
giornalista, contenenti dati personali |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 marzo 2022 Ă C‑117/20 bpost SA c. AutoritĂ© belge
de la concurrence con
lâintervento di: Publimail SA, Commissione
europea |
Rinvio
pregiudiziale â Concorrenza â Servizi postali â Sistema di
tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale â Ammenda
inflitta da unâautoritĂ nazionale di regolamentazione del settore
postale â Ammenda inflitta da unâautoritĂ nazionale garante della
concorrenza â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articolo 50 â Principio del ne bis in idem â
Esistenza di una stessa infrazione â Articolo 52, paragrafo 1 â
Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem â Cumulo di procedimenti
e di sanzioni â Presupposti â Perseguimento di un obiettivo
dâinteresse generale â ProporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 marzo 2022 Ă C‑508/19 M.F. c. J.M. con
lâintervento di: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â NecessitĂ
dellâinterpretazione richiesta affinchĂ© il giudice del rinvio possa
pronunciare la sua sentenza â Nozione â Procedimento disciplinare
avviato nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale
ordinario â Designazione dellâorgano giurisdizionale disciplinare
competente a conoscere di tale procedimento da parte del presidente della
Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) â Azione
civile di accertamento dellâinesistenza di un rapporto di servizio tra il
presidente di tale Sezione disciplinare e la Corte suprema â
Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validitĂ della nomina di
un giudice della Corte suprema e irricevibilitĂ di una siffatta azione in
base al diritto nazionale â IrricevibilitĂ della domanda di pronuncia
pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 10 marzo 2022 Ă C‑177/20 «Grossmania» MezőgazdasĂĄgi Termelő
Ă©s SzolgĂĄltatĂł Kft. c. Vas Megyei KormĂĄnyhivatal |
Rinvio
pregiudiziale â Principi del diritto dellâUnione â Primato â
Effetto diretto â Leale cooperazione â Articolo 4, paragrafo 3,
TUE â Articolo 63 TFUE â Obblighi di uno Stato membro
derivanti da una sentenza pregiudiziale â Interpretazione, da parte
della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto
dellâUnione â Obbligo di conferire piena efficacia al diritto
dellâUnione â Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare
una normativa nazionale contraria al diritto dellâUnione come interpretato
dalla Corte â Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di
un ricorso giurisdizionale â Principi di equivalenza e di
effettivitĂ â ResponsabilitĂ dello Stato membro |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2021 Ă C‑497/20 Randstad Italia SpA c. Umana SpA, Azienda USL Valle dâAosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Obbligo
degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dellâUnione â Appalti pubblici â Direttiva
89/665/CEE â Articolo 1, paragrafi 1 e 3 â Articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Sentenza del supremo
organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in violazione
della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso di un
offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico â Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza
dinanzi allâorgano giurisdizionale supremo di tale Stato membro â
Principi di effettivitĂ e di equivalenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2021 Procedimento
penale a carico di IS |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Direttiva 2010/64/UE â Articolo 5 â QualitĂ dellâinterpretazione e
della traduzione â Direttiva 2012/13/UE â Diritto allâinformazione
nei procedimenti penali â Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6,
paragrafo 1 â Diritto allâinformazione sullâaccusa â Diritto
allâinterpretazione e alla traduzione â Direttiva 2016/343/UE â Diritto
a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale â Articolo 48,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 267 TFUE â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE â RicevibilitĂ â Impugnazione nellâinteresse della legge
contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale â
Procedimento disciplinare â Potere del giudice di grado superiore di
dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 16 novembre 2021 Procedimenti
penali a carico di WB e altri con lâintervento di: Prokuratura
Krajowa |
Rinvio
pregiudiziale â Stato di diritto â Indipendenza del potere
giudiziario â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â
Normativa nazionale che prevede la possibilitĂ per il Ministro della
Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado
superiore e di revocare tali distacchi â Inclusione, in collegi
giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della
Giustizia â Direttiva (UE) 2016/343 â Presunzione dâinnocenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 6 ottobre 2021 Ă C‑561/19 Consorzio Italian Management, Catania
Multiservizi SpA c. Rete Ferroviaria
Italiana SpA |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â Portata dellâobbligo di rinvio dei
giudici nazionali di ultima istanza â Eccezioni a tale obbligo â Criteri
â Questione relativa allâinterpretazione del diritto dellâUnione sollevata
dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una
sentenza pregiudiziale in tale procedimento â Mancanza di precisazioni
riguardo ai motivi che giustificano la necessitĂ di una risposta alle
questioni pregiudiziali â IrricevibilitĂ parziale della domanda di pronuncia
pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
sezione) Ordinanza
del 4 ottobre 2021 Ă C‑161/21 [
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dalla Corte dei conti â Sezione regionale di controllo per la Campania,
nel ] procedimento Comune di
Camerota |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura
della Corte â Direttiva 2011/85/UE â Direttiva 2011/7/UE â
Politica economica e monetaria â Ente locale in difficoltĂ
finanziaria â Piano di riequilibrio finanziario â Normativa
nazionale che sospende i poteri istruttori della Corte dei conti in ragione
dellâemergenza sanitaria comportata dalla pandemia di COVID-19 â
Articolo 267 TFUE â Nozione di âgiurisdizione nazionaleâ â
Assenza di controversia dinanzi allâistanza remittente â IrricevibilitĂ
manifesta |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 15 luglio 2021 Ă C‑791/19 Commissione
europea c. Repubblica di
Polonia |
Inadempimento
di uno Stato membro - Regime disciplinare applicabile ai
giudici - Stato di diritto - Indipendenza dei giudici - Tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione -
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea - Infrazioni disciplinari derivanti
dal contenuto delle decisioni giudiziarie â Corti o tribunali disciplinari
indipendenti istituiti dalla legge - Rispetto di un termine ragionevole e dei
diritti della difesa nei procedimenti disciplinari - Articolo 267 TFUE -
Limitazione del diritto o dell'obbligo dei giudici nazionali di sottoporre
alla Corte di giustizia domande di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 3 giugno 2021 Ă C-650/18 Ungheria,
rappresentata inizialmente da M.Z. Fehér,
G. Tornyai e Zs. Wagner,
successivamente da M.Z. Fehér, in qualità di
agenti, ricorrente, sostenuta da: Repubblica di
Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in
qualitĂ di agente, interveniente, c. Parlamento
europeo, rappresentato da F. Drexler, N. Görlitz
e T. LukĂĄcsi, in qualitĂ di agenti, convenuto, |
Ricorso
di annullamento â Articolo 7, paragrafo 1, TUE â Risoluzione del
Parlamento europeo su una proposta recante lâinvito al Consiglio dellâUnione
europea a constatare lâesistenza di un evidente rischio di violazione grave
dei valori su cui si fonda lâUnione â Articoli 263 e
269 TFUE â Competenza della Corte â RicevibilitĂ del
ricorso â Atto impugnabile â Articolo 354 TFUE â Norme
relative al calcolo dei voti in Parlamento â Regolamento interno del
Parlamento â Articolo 178, paragrafo 3 â Nozione di âvoti
espressiâ â Astensioni â Principi di certezza del diritto, di
paritĂ di trattamento, di democrazia e di leale cooperazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 18 maggio 2021 Asociaţia « Forumul Judecătorilor
din RomĂąnia » c. Inspecţia
Judiciară (C‑83/19), Asociaţia « Forumul Judecătorilor din
RomĂąnia », Asociaţia
« Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor » c. Consiliul
Superior al Magistraturii (C‑127/19), PJ c. QK (C‑195/19), SO c. TP et a. (C‑291/19), Asociaţia « Forumul Judecătorilor din
RomĂąnia », Asociaţia
« Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor », OL c. Parchetul
de pe lĂąngă Ănalta Curte de Casaţie şi Justiţie â Procurorul General al RomĂąniei (C‑355/19), et AX c. Statul RomĂąn â Ministerul Finanţelor Publice (C‑397/19) |
Domanda
di pronuncia pregiudiziale - Trattato di adesione della Repubblica di
Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Atto relativo alle condizioni
di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania - Artt. 37 e 38 -
Misure appropriate - Meccanismo di cooperazione e di verifica dei
progressi compiuti dalla Romania per rispettare determinati parametri di
riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione
- Decisione 2006/928/CE - Natura ed effetti giuridici del meccanismo di
cooperazione e di verifica nonché delle relazioni elaborate dalla Commissione
sulla sua base - Stato di diritto - Indipendenza del potere giudiziario
- Art. 19, n. 1, lett. b), del Trattato di adesione Stato di diritto -
Articolo 19, Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea - Leggi d'urgenza e ordinanze governative adottate in Romania nel
2018 e nel 2019 relative all'organizzazione del sistema giudiziario e alla
responsabilitĂ dei giudici - Nomina ad interim ai posti di alto livello
dell'Ispettorato giudiziario - Istituzione presso la Procura di una sezione
incaricata di indagare sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario
- ResponsabilitĂ patrimoniale dello Stato e responsabilitĂ personale dei
giudici per gli errori giudiziari |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 20 aprile 2021 Ă C-896/19 Repubblika c. Il-Prim Ministru con lâintervento
di: WY |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 2 TUE â Valori dellâUnione
europea â Stato di diritto â Articolo 49 TUE â
Adesione allâUnione â Non regressione del livello di tutela dei valori
dellâUnione â Tutela giurisdizionale effettiva â Articolo
19 TUE â Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Ambito di applicazione â Indipendenza dei giudici di
uno Stato membro â Procedura di nomina â Potere del Primo
Ministro â Partecipazione di un Comitato per le nomine in
magistratura |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 2 marzo 2021 Ă C-824/18 A.B, C.D., E.F, G.H, I.J. c. Krajowa Rada Sądownictwa con lâintervento di: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Stato
di diritto â Tutela giurisdizionale effettiva â Principio
dellâindipendenza dei giudici â Procedura di nomina a un posto di giudice
al Sąd Najwyższy
(Corte suprema, Polonia) â Nomina da parte del presidente della Repubblica di
Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della
magistratura â Mancanza dâindipendenza di tale Consiglio â Mancanza di
effettivitĂ del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile
delibera â Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga
la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio â
Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in
cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale
in simili cause â Articolo 267 TFUE â FacoltĂ e/o obbligo per i giudici
nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo â Articolo
4, paragrafo 3, TUE â Principio di leale cooperazione â Primato del diritto
dellâUnione â Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi
al diritto dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea Ordinanza
del vicepresidente del 20 dicembre 2009 Puigdemont i CasamajĂł
et ComĂn i Oliveres c. Parlement |
Impugnazione
â Procedimento sommario â Diritto delle istituzioni â Membri del
Parlamento europeo â Atto relativo allâelezione dei membri del Parlamento
europeo a suffragio universale diretto â Articolo 12 â Verifica dei poteri
â Decisione del Parlamento di prendere atto dellâelenco degli eletti
notificato dalle autoritĂ nazionali e che esclude i ricorrenti a causa
dellâinadempimento da parte di questi ultimi di una formalitĂ prevista dal
diritto nazionale â Ricorso di annullamento â Fumus boni iuris |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 19 novembre 2019 Ă C-585/18, C-624/18 e C-625/18 A.K.
c.
Krajowa Rada Sądownictwa
(C-585/18), e CP (C-624/18), DO (C-625/18) c. Sąd Najwyższy con
lâintervento di: Prokurator Generalny,
rappresentato dalla Prokuratura Krajowa |
Domanda
di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2000/78/CE - ParitĂ di trattamento e
lavoro - Non discriminazione in base all'etĂ - Abbassamento dell'etĂ della
pensione dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) - articolo 9, paragrafo 1
- Diritto di ricorso - Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione Europea - Protezione giudiziaria effettiva - Principio
di indipendenza dei giudici - Creazione di una nuova camera all'interno
del Sąd Najwyższy
(Corte suprema), competente, in particolare per quanto riguarda i casi
riguardanti la pensione dei giudici di tale giurisdizione - Sezione composta
da giudici di nuova nomina da parte del Presidente della Repubblica di Polonia
su proposta del Consiglio nazionale della magistratura - Indipendenza di
detto consiglio - Potere di non applicazione del diritto nazionale non
conforme al diritto dellâUnione - primato del diritto dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 5 novembre 2019 Ă C-192/18 Commissione
c.
Polonia |
Inadempimento
di uno Stato - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di
diritto - Protezione giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal
diritto dell'Unione - Principi di inamovibilitĂ e indipendenza dei giudici
- Riduzione dellâetĂ pensionabile dei giudici dei tribunali ordinari polacchi
- PossibilitĂ di continuare a esercitare le funzioni di giudice oltre l'etĂ
di nuova costituzione con l'autorizzazione del Ministro della giustizia -
Articolo 157 TFUE - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 5, lettera a), e articolo
9, paragrafo 1, lettera f) - Divieto di discriminazione fondata sul sesso in
relazione a retribuzione, lavoro e occupazione - Introduzione di diverse etĂ
pensionabili per donne e uomini giudici dei tribunali ordinari e pubblici ministeri
polacchi |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 24 giugno 2019 Ă C-391/16,_C-77/17
e_C 78/17 Commissione europea, c. Repubblica di Polonia sostenuta da: Ungheria |
Inadempimento
di uno Stato â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Stato di
diritto â Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dellâUnione â Principi di inamovibilitĂ e di indipendenza dei
giudici â Abbassamento dellâetĂ per il pensionamento dei
giudici della Corte suprema â Applicazione ai giudici in carica
â PossibilitĂ di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di lĂ di
tale etĂ subordinata al conseguimento di unâautorizzazione che dipende da una
decisione discrezionale del presidente della Repubblica |