ORDINANZA DELLA CORTE (Nona
Sezione)
4
ottobre 2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura
della Corte – Direttiva 2011/85/UE – Direttiva 2011/7/UE –
Politica economica e monetaria – Ente locale in difficoltà
finanziaria – Piano di riequilibrio finanziario – Normativa nazionale
che sospende i poteri istruttori della Corte dei conti in ragione dell’emergenza
sanitaria comportata dalla pandemia di COVID-19 – Articolo
267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Assenza di
controversia dinanzi all’istanza remittente – Irricevibilità manifesta»
Nella
causa C‑161/21,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte dei conti – Sezione regionale di
controllo per la Campania (Italia), con ordinanza del 9 marzo 2021, pervenuta
in cancelleria il 10 marzo 2021, nel procedimento
Comune
di Camerota
LA CORTE
(Nona Sezione),
composta
da N. Piçarra, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e K. Jürimäe,
giudici,
avvocato
generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con
ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento
di procedura della Corte,
ha
emesso la seguente
Ordinanza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3,
paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 12 della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU 2011, L 306,
pag. 41), nonché sull’interpretazione degli articoli 1 e 4 della direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(GU 2011, L 48, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito del procedimento di esame, da parte della
Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania (Italia),
del Piano pluriennale di riequilibrio finanziario del Comune di Camerota
(Italia) come rimodulato.
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
Direttiva
2011/85
3 L’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 2011/85 prevede quanto segue:
«Per
quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri
si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e
uniforme tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e contengono le
informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza
al fine di predisporre i dati basati sulle norme [del sistema europeo dei conti
nazionali e regionali nella Comunità, adottato dal regolamento (CE)
n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo
dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU 1996, L 310,
pag. 1)]. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo
interno e audit indipendente».
4 L’articolo
6, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva prevede quanto segue:
«Fatte
salve le disposizioni del [Trattato sul funzionamento dell’Unione europea]
relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione, le regole di
bilancio numeriche specifiche per paese precisano i seguenti elementi:
(...)
b) il controllo
effettivo e tempestivo dell’osservanza delle regole, basato su un’analisi
affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi
dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati
membri».
5 A
termini dell’articolo 12 della direttiva in parola:
«Gli
Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi
II, III e IV si applichino in modo coerente e riguardino tutti i sottosettori
dell’amministrazione pubblica. Ciò richiede in particolare l’uniformità delle
norme e procedure contabili nonché l’integrità dei sistemi di raccolta e
elaborazione dati sottostanti».
Direttiva
2011/7
6 L’articolo
1 della direttiva 2011/7 così dispone:
«1. Lo
scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del
mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in
particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].
2. La
presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale.
3. Gli
Stati membri possono escludere i debiti che formano oggetto di procedure
concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate
alla ristrutturazione del debito».
7 L’articolo
4 di tale direttiva enuncia le condizioni applicabili alle «[t]ransazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni», nelle
quali il debitore è la pubblica amministrazione.
Diritto
italiano
8 L’articolo
20, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 – Disposizioni per
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81,
sesto comma, della Costituzione (GURI n. 12 del 15 gennaio 2013) prevede
che la Corte dei conti svolga il controllo successivo sulla gestione dei
bilanci delle regioni e degli enti locali ai fini del coordinamento della
finanza pubblica e dell’equilibrio dei bilanci.
9 Il
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 – Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (GURI n. 237
del 10 ottobre 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213 (Supplemento ordinario alla GURI n. 286 del 7 dicembre 2012)
(in prosieguo: il «decreto-legge n. 174/2012»), prevede il rafforzamento
di tali controlli di bilancio. L’articolo 3, comma 1, lettera r), del
decreto-legge n. 174/2012 introduce la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale nell’ordinamento giuridico italiano. L’articolo 3, comma 1, lettera
e), di detto decreto-legge affida l’approvazione di tale procedura alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti (Italia).
10 Più
esattamente, l’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge
n. 174/2012 ha inserito gli articoli da 243-bis a 243-quater nel decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (Supplemento ordinario alla GURI n. 227
del 28 settembre 2000) (in prosieguo: il «TUEL»). Tali disposizioni prevedono
una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale alla quale possono
ricorrere i comuni e le province per i quali «sussistano squilibri strutturali
del bilancio in grado di provocar[n]e il dissesto finanziario». Tale procedura
è dunque intesa a prevenire una situazione del genere e a ripristinare
l’equilibrio finanziario dell’ente interessato.
11 Ai
sensi dell’articolo 243-quater del TUEL, la procedura di esame del piano di
riequilibrio adottato dall’ente interessato si articola in due fasi. La prima
fase – istruttoria – è affidata alla Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti locali (Italia), che è un organo amministrativo
costituito presso il Ministero dell’Interno (Italia). La seconda fase –
decisionale – spetta alle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti. Queste ultime deliberano, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della relazione finale, «sull’approvazione o sul diniego del piano,
valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio».
12 Ai
sensi dell’articolo 243-bis, comma 4, del TUEL, «[l]e procedure esecutive
intraprese [dai creditori] nei confronti dell’ente sono sospese» dalla data
della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale fino alla pronuncia della magistratura contabile.
13 Conformemente
all’articolo 243-quater, comma 5, del TUEL e all’articolo 11, comma 6, del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 Codice di giustizia contabile, adottato
ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Supplemento
ordinario alla GURI n. 209 del 7 settembre 2016), la delibera della
sezione regionale di controllo della Corte dei conti di approvazione o di
diniego del piano di riequilibrio può essere impugnata entro 30 giorni, nelle
forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della
medesima corte in speciale composizione, che si pronunceranno sul ricorso in
primo e unico grado.
14 Da
quest’ultima disposizione discende che le decisioni emesse in materia di piani
di riequilibrio sono oggetto di un controllo di legittimità che si inserisce in
un contesto giurisdizionale unitario e integrato, costituito da due fasi
dinanzi a due organi diversi della Corte dei conti. La prima fase, non
contenziosa, si svolge dinanzi alle sezioni regionali di controllo di tale
corte, le quali statuiscono, con decisioni aventi effetti vincolanti, sulla
conformità dei bilanci alle norme di diritto obiettivo, ad esclusione di
qualsiasi valutazione che non sia di ordine strettamente giuridico. La seconda
fase, che, dal canto suo, è contenziosa, si apre solo se la decisione della
sezione regionale di controllo è impugnata mediante un ricorso dinanzi alle
sezioni riunite in formazione speciale. La pronuncia della sezione regionale di
controllo, qualora non sia impugnata con ricorso alle sezioni riunite, potrà
acquisire forza di giudicato.
15 Intitolato
«Sostegno agli enti in deficit strutturale», l’articolo 53 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia (Supplemento ordinario alla GURI n. 203 del 14 agosto 2020),
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Supplemento ordinario alla GURI n. 253 del 13 ottobre 2020) (in
prosieguo: il «decreto-legge n. 104/2020»), ai commi da 8 a 10 così
dispone:
«8. In
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto
approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo
243-bis del [TUEL], i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note
istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.
9. Per
gli enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le
procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. (…) Le
procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo
non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.
10. Le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già
avviati».
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
16 All’inizio
dell’anno 2013, constatando che il suo bilancio presentava squilibri
strutturali in grado di provocare una situazione di dissesto finanziario, il
Comune di Camerota decideva di ricorrere alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista all’articolo 243-bis, comma 1, del TUEL. A tal
fine, adottava un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di
10 anni (dal 2013 al 2022), che veniva approvato, il 20 maggio 2015,
dall’organo di riferimento, la Corte dei conti – Sezione regionale di
controllo per la Campania, conformemente all’articolo 243-quater, comma 3, del
TUEL.
17 All’inizio
dell’anno 2018, il medesimo comune si avvaleva della facoltà di rimodulare tale
piano di riequilibrio. Adottava pertanto, il 26 febbraio 2018, un piano di
riequilibrio rimodulato, che trasmetteva al Ministero dell’Interno e
all’istanza remittente il 22 febbraio 2018.
18 L’istanza
remittente ritiene di non disporre di elementi sufficienti per valutare
l’adeguatezza, ai fini del riequilibrio, del piano rimodulato presentato dal
Comune di Camerota e vorrebbe perciò completare l’istruttoria.
19 La
medesima istanza rileva tuttavia che, in considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria causata dall’epidemia di COVID-19, i suoi
poteri istruttori sono stati sospesi, dal 15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, in
conformità dell’articolo 53, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020.
Inoltre, l’articolo 53, comma 9, di tale decreto-legge paralizzerebbe le
procedure esecutive nei confronti degli enti locali che si trovino in una
situazione di grave squilibrio strutturale e che attuino un percorso di
risanamento.
20 Tale
sospensione aggraverebbe tuttavia i sacrifici imposti, in termini di
soddisfacimento, ai creditori degli enti ammessi a procedimento di
riequilibrio. Tali creditori sarebbero essenzialmente imprese sulle quali la
crisi economica provocata dalla situazione epidemica grava ancora più pesantemente
che sui pubblici poteri. L’istanza remittente dubita perciò della compatibilità
della normativa nazionale succitata con il diritto dell’Unione.
21 In
primo luogo, tenuto conto sia del carattere obbligatorio delle direttive sia
del principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE,
la direttiva 2011/85 imporrebbe agli Stati membri un obbligo di non regressione
e, pertanto, vieterebbe loro di abrogare o sospendere puramente e semplicemente
l’effetto delle misure nazionali che la traspongono.
22 In
secondo luogo, sospendendo i poteri istruttori attribuiti alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, segnatamente in materia di
riequilibrio delle finanze degli enti locali, l’articolo 53, comma 8, del
decreto-legge n. 104/2020 paralizzerebbe le funzioni di controllo
giurisdizionale in materia contabile attribuite a una magistratura
indipendente. In tal modo, detto decreto-legge violerebbe diversi strumenti del
diritto dell’Unione, come l’articolo 19 TUE, che concretizza il valore
dello Stato di diritto enunciato all’articolo 2 TUE, nonché la direttiva
2011/85, che promuove il controllo indipendente dell’osservanza delle norme di
bilancio a livello nazionale. L’istanza remittente ritiene altresì che, impedendo
non solo l’esercizio delle funzioni del giudice contabile nella fase non
contenziosa della procedura di esame del piano di riequilibrio, ma anche la
possibilità di proporre un ricorso dinanzi alle sezioni riunite in formazione
speciale, l’articolo 53, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020 integri
una violazione dei principi dello Stato di diritto, ai sensi dell’articolo 3,
lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e lettera d), del
regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di
condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020,
L 433 I, pag. 1).
23 Infatti,
l’obbligo di disporre di un organo indipendente che sorvegli l’osservanza delle
norme di bilancio e quello di garantire una tutela giurisdizionale effettiva in
tale settore sarebbero intangibili, di modo che gli Stati membri non potrebbero
derogarvi, neppure a titolo temporaneo.
24 La
possibilità di applicare clausole di salvaguardia in una fase di crisi
riguarderebbe quindi unicamente le norme sostanziali, in particolare i vincoli
di bilancio che, entro certi limiti e secondo procedure rigorose, potrebbero
essere oggetto di deroghe temporanee. Le funzioni di controllo giurisdizionale attribuite
alla Corte dei conti sarebbero invece salve, tanto più che tale organo è
chiamato all’occorrenza a verificare che siffatte deroghe siano conformi alla
finalità emergenziale in cui si inseriscono e rispettino i principi generali
del diritto dell’Unione di proporzionalità, di leale cooperazione e
dell’effetto utile.
25 In
terzo luogo, l’istanza remittente rileva che, nella sentenza del 28 gennaio
2020, Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C‑122/18,
EU:C:2020:41), la Corte ha dichiarato che, non assicurando che le sue pubbliche
amministrazioni rispettassero effettivamente i termini di pagamento stabiliti
dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7, la Repubblica
italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali
disposizioni.
26 L’istanza
remittente, che intende chiedere chiarimenti alla Corte in merito alla portata
del diritto dell’Unione applicabile al procedimento di cui è investita, si
ritiene competente a procedere a un rinvio pregiudiziale, sulla base
dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, poiché le decisioni delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti relative ai piani di riequilibrio
finanziario pluriennali possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle sezioni
riunite della Corte dei conti in formazione speciale.
27 In
tali circostanze la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per
la Campania ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli
articoli 2 (con particolare riferimento al principio dello Stato di diritto) e
19 TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
gli articoli 120, paragrafo 1, e 126, paragrafo 1, TFUE, gli articoli 3,
paragrafo 1, 6, paragrafo 1, lettera b), e 12 della [direttiva 2011/85], nonché
i principi del diritto dell’Unione europea di proporzionalità, di leale
cooperazione e dell’effetto utile desumibili dagli articoli 4 e 5 del TUE,
ostino alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale
emergenziale, come quella dettata dall’articolo 53, comma 8, del [decreto-legge
n. 104/2020], nel senso che essa impedisce, sia pure in via temporanea
(dal 15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, e quindi ben oltre il periodo di durata
dello stato di emergenza), il controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo
sull’osservanza delle regole di bilancio affidato, conformemente al quadro
normativo costituzionale e legislativo interno, ad una magistratura
indipendente, specializzata nella materia contabile, quale la Corte di conti,
sospendendo, in particolare, le funzioni giurisdizionali di controllo nei
confronti degli enti locali che si trovano in condizioni di squilibrio
strutturale in grado di provocarne il dissesto e hanno avviato un percorso di
risanamento a lungo termine e che necessiterebbero – proprio per tale
ragione, oltre che per le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria –
più degli altri enti, di essere assoggettati ad un monitoraggio indipendente,
effettivo e tempestivo, che eviti che la crisi finanziaria possa aggravarsi e che
la deviazione dal percorso di risanamento diventi irreversibile e conduca al
dissesto dell’ente.
2) Se gli
articoli 3, paragrafo 3, TUE, gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 119,
paragrafi 1 e 2, e 120 TFUE, gli articoli 1 e 4 della direttiva [2011/7],
nonché il Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza[, allegato
al trattato UE e al trattato FUE,] ostino alla interpretazione ed applicazione
di una normativa nazionale emergenziale, come quella dettata dall’articolo 53,
comma 9, del [decreto-legge n. 104/2020], nel senso che essa consente una
nuova ipotesi di sospensione, dal 15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, delle
procedure esecutive dei creditori degli enti che hanno ottenuto l’approvazione
del piano di riequilibrio, motivata esclusivamente con riferimento
all’emergenza sanitaria, ulteriore rispetto a quella di cui tali enti hanno già
beneficiato ai sensi del combinato disposto degli articoli 243-bis, comma 4, e
243-quater, comma 5, del TUEL, senza che a tale sospensione consegua l’instaurazione
di una procedura concorsuale che offra una modalità alternativa di
soddisfazione del credito, con le conseguenze che tale ulteriore e lunga
sospensione delle procedure esecutive comporta in termini di ulteriore
aggravamento dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e quindi
di tutela della concorrenza e di competitività delle imprese creditrici».
28 L’istanza
remittente chiede l’applicazione della procedura accelerata di cui all’articolo
105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, tenuto conto, da un
lato, del carattere temporaneo delle misure emergenziali di cui trattasi nel
procedimento principale e, dall’altro, della necessità di prevenire un
aggravamento della crisi finanziaria evitando che l’eventuale deviazione dal
percorso di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto finanziario
del Comune di Camerota.
Sulla
ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
29 Nell’ambito
della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre applicare l’articolo
53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ai sensi del quale quando una
domanda è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale,
può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
30 Secondo
una costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo di rinvio
costituisca una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE –
questione rientrante unicamente nel diritto dell’Unione –, la Corte tiene
conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale di tale organo, il suo
carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, lo svolgimento
in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso, l’applicazione da parte
dell’organo di norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (v., in tal senso,
sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65,
EU:C:1966:39, pag. 395; ordinanza del 26 novembre 1999, RAI, C‑440/98,
EU:C:1999:590, punto 11, e sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14,
EU:C:2020:17, punto 51).
31 Inoltre,
i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è
pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un
procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere
giurisdizionale (v., in tal senso, ordinanze del 5 marzo 1986, Greis Unterweger, 318/85,
EU:C:1985:106, punto 4, e del 26 novembre 1999, RAI, C‑440/98,
EU:C:1999:590, punto 12; sentenza del 19 dicembre 2012, Epitropos
tou Elegktikou Synedriou, C‑363/11, EU:C:2012:825, punto 19, nonché
ordinanza del 25 aprile 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C‑102/17,
EU:C:2018:294, punto 33).
32 Occorre
quindi determinare la legittimazione di un organo a rinviare alla Corte secondo
criteri tanto strutturali, quanto funzionali. A tal riguardo, un organo
nazionale può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo
267 TFUE, quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell’esercizio
di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non
può essergli riconosciuta. Ne consegue che, per stabilire se un organo
nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere
qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è
necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso
esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla
Corte (ordinanze del 26 novembre 1999, RAI, C‑440/98, EU:C:1999:590,
punti 13 e 14, e ANAS, C‑192/98, EU:C:1999:589, punti 22 e 23, nonché
sentenza del 31 gennaio 2013, Belov, C‑394/11,
EU:C:2013:48, punti 40 e 41).
33 Nell’ambito
di tale esame, è ininfluente il fatto che altre sezioni dell’organo di cui
trattasi, o addirittura la stessa sezione che ha adito la Corte, ma
nell’esercizio di funzioni diverse da quelle che sono all’origine di tale
rinvio, debbano essere qualificate come «giurisdizioni» ai sensi dell’articolo
267 TFUE (ordinanze del 26 novembre 1999, RAI, C‑440/98,
EU:C:1999:590, punto 14, e del 26 novembre 1999, ANAS, C‑192/98,
EU:C:1999:589, punto 23).
34 Nel
caso di specie, al fine di stabilire la sua qualità di «giurisdizione» ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, l’istanza remittente rileva che i controlli di
legittimità sui bilanci locali sono necessari per assicurare l’osservanza degli
obblighi che la Repubblica italiana ha assunto nei confronti dell’Unione in
ordine alle politiche di bilancio. Inoltre, quando il controllo dei conti
pubblici è previsto come necessario dalla legge e consiste nell’accertare la
conformità di determinati fatti giuridico-contabili ad un preciso parametro
normativo, con esclusione di qualsiasi valutazione che non sia di ordine
strettamente giuridico, il giudice contabile eserciterebbe tale controllo in
forma giurisdizionale, con tutte le garanzie soggettive e procedurali che
discendono da siffatto inquadramento. La funzione assunta dall’istanza
remittente nella presente causa si distinguerebbe così dal controllo a
posteriori effettuato a fini di parere (controlli-referto), a proposito
del quale la Corte ha considerato, nell’ordinanza del 26 novembre 1999, ANAS (C‑192/98,
EU:C:1999:589), che la magistratura contabile non esercitava funzioni
giurisdizionali. La medesima istanza rileva infine che la Corte costituzionale
(Italia) ha ammesso la legittimazione delle sezioni regionali della Corte dei
conti a sollevare questioni incidentali di costituzionalità, segnatamente in
sede di controllo sui piani di riequilibrio, avendo considerato tali sezioni un
«giudice» che interviene nel contesto di un «giudizio».
35 A
dispetto degli elementi avanzati dall’istanza remittente, quali ricordati al
punto precedente, non risulta che essa eserciti una funzione giurisdizionale,
ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 30 e 31 della presente ordinanza,
nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti
locali, come disciplinata dagli articoli da 243-bis a 243-quater del TUEL.
36 Come
ricordato al punto 11 della presente ordinanza, dall’ordinanza di rinvio risulta
che la suddetta istanza, in quanto sezione regionale di controllo della Corte
dei conti, interviene, ai sensi dell’articolo 243-quater del TUEL, nella
procedura di esame del piano di riequilibrio. Tale procedura fa intervenire in
successione la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali e le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. La prima, che è un organo
amministrativo costituito presso il Ministero dell’Interno, è incaricata
dell’istruttoria della deliberazione di un ente locale di ricorrere alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Secondo lo schema, le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, conformemente
all’articolo 243‑quater, comma 3, del TUEL, devono deliberare, entro 30
giorni dalla ricezione della relazione finale di detta commissione,
«sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini
del riequilibrio».
37 Affidando
alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la responsabilità
della fase decisionale della procedura di esame di un piano di riequilibrio,
l’articolo 243-quater del TUEL suggerisce che esse hanno il compito di
pronunciarsi sull’approvazione o sul rigetto di tale piano e di concludere una
procedura di controllo preventivo di legittimità prima, se del caso, di
omologare la deliberazione dell’ente locale di ricorrere alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale. Si tratta di una funzione amministrativa
e non giurisdizionale.
38 Inoltre,
come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e come ricordato al punto
14 della presente ordinanza, le decisioni emesse in materia di piani di
riequilibrio sono oggetto di un controllo di legittimità costituito da due fasi
che si svolgono dinanzi a due organi diversi della magistratura contabile.
Orbene, la prima di tali fasi, che consiste, per le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, nel valutare la legittimità della
deliberazione di un ente locale di ricorrere alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale, è espressamente qualificata dall’istanza remittente
come «fase non contenziosa». Essa può, del resto, essere seguita da una «fase
contenziosa», quando la decisione della sezione regionale è contestata dinanzi
alle sezioni riunite della Corte dei conti in formazione speciale.
39 Peraltro,
il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, quale descritto
dall’istanza remittente, non consente di individuare una controversia di cui
quest’ultima sia investita e che quest’ultima sia chiamata a decidere
nell’ambito del procedimento medesimo.
40 Gli
elementi menzionati ai punti da 37 a 39 della presente ordinanza costituiscono
indizi del carattere amministrativo e non giurisdizionale della decisione che
l’istanza remittente è chiamata a rendere nel procedimento che ha condotto alla
presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
41 Alla
luce delle considerazioni che precedono, la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania
deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. La domanda diretta a
sottoporre la presente causa a trattazione accelerata, in applicazione
dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è divenuta
pertanto priva di oggetto.
Sulle
spese
42 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi all’istanza remittente, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
La
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti –
Sezione regionale di controllo per la Campania (Italia), con ordinanza del 9 marzo
2021, è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo,
4 ottobre 2021
Il
cancelliere |
|
Il presidente della Nona
Sezione |
A. Calot Escobar |
|
N. Piçarra |
* Lingua processuale:
l’italiano.