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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

2 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Procedura di nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Nomina da parte del presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della magistratura – Mancanza d’indipendenza di tale Consiglio – Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile delibera – Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio – Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause – Articolo 267 TFUE – Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Primato del diritto dell’Unione – Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’Unione»

Nella causa C‑824/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 21 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2018, domanda integrata con decisione del 26 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2019, nel procedimento

A.B,

C.D.,

E.F,

G.H,

I.J.

contro

Krajowa Rada Sądownictwa,

con l’intervento di:

Prokurator Generalny,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal (relatrice), M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per A.B., da M. Dębska-Koniecek, adwokat;

–        per C.D., da M. Bogdanowicz, radca prawny;

–        per E.F., da M. Gajdus, adwokat;

–        per I.J., da P. Strumiński, radca prawny;

–        per la Krajowa Rada Sądownictwa, da L. Mazur, J. Dudzicz e D. Pawełczyk-Woicka, in qualità di agenti;

–        per il Prokurator Generalny, da B. Górecka, R. Hernand, A. Reczka, S. Bańko e B. Marczak;

–        per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da A. Bodnar, M. Taborowski e P. Filipek;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, A. Grajewski, A. Dalkowska e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da H. Krämer, P.J.O. Van Nuffel, A. Stobiecka-Kuik e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 47 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dell’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che contrappongono A.B., C.D., E.F., G.H. e I.J. alla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS») in merito a delibere con le quali quest’ultima ha deciso di non proporre al presidente della Repubblica di Polonia (in prosieguo: il «presidente della Repubblica») la nomina degli interessati a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) e di proporre la nomina di altri candidati a tali posti.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Trattati UE e FUE

3        L’articolo 2 TUE è così formulato:

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

4        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE:

«In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione».

5        L’articolo 19, paragrafo 1, TUE dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

6        A termini dell’articolo 267 TFUE:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a)      sull’interpretazione dei trattati;

b)      sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

(...)».

 Carta

7        Il titolo VI della Carta, denominato «Giustizia», comprende in particolare l’articolo 47, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», che dispone quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (...)

(...)».

 Direttiva 2000/78

8        L’articolo 1 della direttiva 2000/78 così dispone:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

9        L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1».

10      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva enuncia quanto segue:

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a)      alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione (...)».

11      L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 così recita:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative (...) finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva».

 Diritto polacco

 Costituzione

12      L’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione così dispone:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente, senza eccessivo ritardo, da un tribunale competente, indipendente e imparziale».

13      L’articolo 60 della Costituzione così dispone:

«I cittadini polacchi che godono dei loro pieni diritti civili hanno il diritto di accedere, in condizioni di uguaglianza, alle funzioni pubbliche».

14      Ai sensi dell’articolo 179 della Costituzione, il presidente della Repubblica nomina i giudici, su proposta della KRS, a tempo indeterminato.

15      L’articolo 184 della Costituzione prevede che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) e gli organi giurisdizionali amministrativi siano competenti a controllare l’attività della pubblica amministrazione.

16      Ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione:

«La [KRS] è garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».

17      L’articolo 187 della Costituzione così dispone:

«1.      La [KRS] è composta:

1)      dal primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dal Ministro della Giustizia, dal presidente del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] e da una persona designata dal presidente della Repubblica;

2)      da quindici membri eletti tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e degli organi giurisdizionali militari;

3)      da quattro membri eletti [dal Sejm (Dieta, Polonia)] tra i deputati nonché da due membri eletti dal Senato tra i senatori.

(...)

3.      Il mandato dei membri eletti [della KRS] è di quattro anni.

4.      Il regime, il settore di attività, le modalità di lavoro [della KRS] nonché le modalità di elezione dei suoi membri sono definiti per legge».

 Legge sulla KRS

18      La KRS è disciplinata dall’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011 n. 126, posizione 714), come modificata, in particolare, dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3) e dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi), del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 1443) (in prosieguo: la «legge sulla KRS»).

19      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punti 1 e 2 della legge sulla KRS, sono di competenza della KRS:

«1.      l’esame e la valutazione dei candidati ai posti di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e ai posti di giudice degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari, nonché ai posti di giudice assessore negli organi giurisdizionali amministrativi;

2.      la presentazione al [presidente della Repubblica] delle proposte di nomina di giudici al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], negli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari nonché di nomina di giudici assessori negli organi giurisdizionali amministrativi».

20      L’articolo 9 bis di tale legge così recita:

«1.      La Dieta elegge, tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari, 15 membri [della KRS] per un mandato congiunto della durata di quattro anni.

2.      Nel procedere all’elezione di cui al paragrafo 1, la Dieta tiene conto, per quanto possibile, della necessità che, in seno [alla KRS], siano rappresentati giudici provenienti da diversi tipi e livelli di giurisdizione.

3.      Il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS] eletti tra i giudici decorre dal giorno successivo alla loro elezione. I membri uscenti [della KRS] esercitano le loro funzioni sino al giorno in cui ha inizio il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS]».

21      In forza dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, di tale legge, un candidato alla posizione di membro della KRS, scelto tra i giudici, può essere proposto da un gruppo di almeno duemila cittadini polacchi o da un gruppo di almeno venticinque giudici in servizio attivo. Il processo di nomina dei membri della KRS da parte della Dieta è determinato dall’articolo 11 quinquies della medesima legge.

22      L’articolo 37, paragrafo 1, della legge sulla KRS dispone quanto segue:

«Se più candidati hanno presentato domanda per un posto di giudice, [la KRS] esamina e valuta congiuntamente tutte le candidature depositate. In tale ipotesi, [la KRS] adotta una delibera comprendente le sue decisioni relative alla presentazione di una proposta di nomina al posto di giudice, nei confronti di tutti i candidati».

23      Ai sensi dell’articolo 43 di tale legge:

«1.      Una delibera [della KRS] diventa definitiva se non è appellabile.

2.      Se non tutti i partecipanti alla procedura hanno impugnato la delibera di cui all’articolo 37, paragrafo 1, questa diventa definitiva nella parte che comprende la decisione di non presentare la proposta di nomina a giudice dei partecipanti che non hanno proposto ricorso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1 ter».

24      Al momento della presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale, l’articolo 44 di questa legge prevedeva:

«1.      Un partecipante alla procedura può proporre ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della decisione [della KRS], salvo diversamente previsto da disposizioni specifiche. (...)

1 bis      Nel caso di controversie individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], può essere proposto ricorso dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)]. In tali casi, è precluso il ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Un ricorso proposto dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione delle proposte di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

1 ter.      Se non tutti i partecipanti alla procedura hanno impugnato la delibera di cui all’articolo 37, paragrafo 1, in controversie individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], la suddetta delibera diviene definitiva nella parte contenente la decisione di presentare una proposta di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e nella parte contenente la decisione di non presentare una proposta di nomina a giudice della medesima Corte, nei confronti dei partecipanti alla procedura che non hanno proposto ricorso.

(...)

4.      Nelle controversie individuali concernenti la nomina all’ufficio di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], l’annullamento da parte del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] della delibera della [KRS] recante la decisione di non presentare la proposta di nomina all’ufficio di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] equivale all’ammissione della candidatura del candidato che abbia proposto ricorso nella procedura per il posto vacante di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], posto per il quale, alla data della pronuncia della sentenza della [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)], non è terminata la procedura dinanzi alla [KRS], o, in assenza di una siffatta procedura, per il prossimo posto vacante di giudice della [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] oggetto di pubblicazione».

25      Il paragrafo 1 bis dell’articolo 44 della legge sulla KRS è stato introdotto in tale articolo dalla legge dell’8 dicembre 2017 recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi, entrata in vigore il 17 gennaio 2018, e i paragrafi 1 ter e 4 sono stati introdotti dalla legge del 20 luglio 2018 recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi, entrata in vigore il 27 luglio 2018. Prima della presentazione di tali modifiche, i ricorsi di cui al suddetto paragrafo 1 bis erano proposti dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 44.

26      Con sentenza del 25 marzo 2019, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) ha dichiarato l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS incompatibile con l’articolo 184 della Costituzione, con la motivazione, in sostanza, che la competenza conferita al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) da detto paragrafo 1 bis non era giustificata alla luce né della natura delle cause interessate, né delle caratteristiche organizzative di detto organo giurisdizionale, né del procedimento da esso applicato. In tale sentenza, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha altresì indicato che tale dichiarazione di incostituzionalità «comporta necessariamente l’estinzione di tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti fondati sulla disposizione abrogata».

27      Successivamente, l’articolo 44 della legge sulla KRS è stato modificato dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawyPrawo o ustroju sądów administracyjnych (legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e della legge recante organizzazione del contenzioso amministrativo), del 26 aprile 2019 (Dz. U. del 2019, posizione 914) (in prosieguo: la «legge del 26 aprile 2019»), entrata in vigore il 23 maggio 2019. Il paragrafo 1 di tale articolo 44 è ora formulato come segue:

«Un partecipante al procedimento può proporre ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], salvo diversamente previsto da disposizioni specifiche. Non è possibile proporre ricorso nelle controversie individuali concernenti la nomina all’ufficio di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

28      Peraltro, l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019 prevede che «[i] ricorsi avverso le delibere [della KRS] nelle controversie individuali concernenti la nomina all’ufficio di giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)], promossi ma non definiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, si estinguono ipso iure».

 Nuova legge sulla Corte suprema

29      L’articolo 30 dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), del 23 novembre 2002 (Dz. U. del 2002, posizione 240), fissava l’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a 70 anni.

30      L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5; in prosieguo: la «nuova legge sulla Corte suprema»), è entrata in vigore il 3 aprile 2018.

31      Come risultava dalle disposizioni degli articoli 37 e 111 della nuova legge sulla Corte suprema, l’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è stata abbassata a 65 anni, fatta salva la possibilità, per il presidente della Repubblica, di autorizzare gli interessati a continuare le loro funzioni oltre tale età.

32      A seguito dell’ordinanza della Corte del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia (C‑619/18 R, EU:C:2018:1021), l’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Nawyższym (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema), del 21 novembre 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 2507), ha abrogato detto meccanismo di autorizzazione, ha limitato l’applicazione della nuova età per il pensionamento fissata a 65 anni ai soli giudici entrati in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) dopo il 1° gennaio 2019 e ha consentito la reintegrazione, presso tale organo giurisdizionale, dei giudici entrati in servizio prima di tale data e che erano stati collocati a riposo in forza delle disposizioni menzionate al punto precedente.

 Procedimenti principali e domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale

33      Con delibere del 24 e del 28 agosto 2018, la KRS ha deciso di non presentare al presidente della Repubblica le proposte di nomina di A.B. e di C.D., ai fini dell’attribuzione di un posto di giudice alla sezione penale del Sąd Najwyższy (Corte suprema), e di E.F., di G.H. e di I.J., ai fini dell’attribuzione di sette posti di giudice alla sezione civile di tale organo giurisdizionale. Dette delibere contenevano, peraltro, proposte di nomina di altri candidati ai posti interessati.

34      A.B, C.D, E.F., G.H. e I.J. hanno proposto ricorsi avverso dette delibere dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) e hanno chiesto, in via cautelare, la loro sospensione. Con decisioni del 25 e del 27 settembre 2018 nonché dell’8 ottobre 2018, detto giudice ha disposto la sospensione dell’esecuzione delle delibere medesime.

35      Nella sua decisione di rinvio, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) sottolinea, anzitutto, che, a differenza delle disposizioni precedentemente applicabili, l’articolo 44, paragrafo 1 ter, della legge sulla KRS prevede che, nelle controversie individuali riguardanti la nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema), se non tutti i partecipanti alla procedura di concorso hanno impugnato la delibera di cui all’articolo 37, paragrafo 1, di tale legge, tale delibera diviene definitiva per quanto riguarda la parte di quest’ultima contenente la decisione di presentazione di una proposta di nomina, nei confronti dei partecipanti alla procedura che non hanno proposto ricorso. Orbene, il giudice del rinvio osserva, al riguardo, che tra tali partecipanti rientrano quelli la cui nomina è stata proposta e che, pertanto, non hanno alcun interesse a proporre un ricorso contro una simile delibera, cosicché la parte di detta delibera che propone candidati alla nomina acquisirà sempre, di fatto, un simile carattere definitivo.

36      Il giudice del rinvio considera poi che l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS definisce la funzione giurisdizionale che esso è chiamato ad esercitare con riferimento a tali delibere in termini assai generici e senza introdurre criteri di valutazione chiari.

37      Infine, tale giudice indica che dall’articolo 44, paragrafo 4, della legge sulla KRS risulta che, in caso di annullamento della parte di una delibera della KRS vertente sulla mancata presentazione di una proposta di nomina di un candidato a un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), l’eventuale ammissione della candidatura dell’interessato per un simile posto è possibile solo qualora, alla data di tale annullamento, sia ancora in corso una procedura dinanzi alla KRS; in caso contrario, tale ammissione varrà soltanto per i successivi posti di giudice dichiarati vacanti all’interno di detto organo giurisdizionale. Qualsiasi possibilità di riesame della candidatura al posto vacante per il quale l’interessato ha presentato la domanda e l’eventuale attribuzione di tale posto a quest’ultimo in esito al suo ricorso sarebbero così in pratica escluse.

38      Ciò considerato, il giudice del rinvio ritiene che il ricorso di cui dispongono in tal modo i candidati la cui nomina a un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) non è stato proposta dalla KRS sia privo di qualsiasi effettività. Secondo il giudice nazionale, affinché un tale ricorso possa produrre effetti, sarebbe necessario, in primo luogo, che il ricorso presentato da tale candidato abbia l’effetto di sospendere la delibera del KRS, in modo che essa non possa diventare definitiva ed essere sottoposta al Presidente della Repubblica per la nomina dei candidati proposti fintanto che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema) non si sia pronunciato su tale ricorso. In secondo luogo, in caso di accoglimento di quest’ultimo, la KRS dovrebbe essere costretta a procedere a un riesame della candidatura del ricorrente ai fini dell’eventuale attribuzione del posto di cui trattasi.

39      Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio dubita che le norme nazionali di cui ai punti da 35 a 37 della presente sentenza siano conformi al diritto dell’Unione. Esso ritiene, a tale riguardo, che dalla giurisprudenza della Corte risulti che spetta agli Stati membri, in forza del principio di leale cooperazione, enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, garantire l’applicazione e il rispetto del diritto dell’Unione e, a tale titolo, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Una simile protezione costituirebbe una caratteristica essenziale dello Stato di diritto menzionato all’articolo 2 TUE e dovrebbe essere garantita nel rispetto delle condizioni derivanti dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

40      Secondo il giudice del rinvio, la finalità dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS, per quanto riguarda il carattere definitivo delle delibere della KRS che propongono una nomina a un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), dovrebbe essere valutata tenendo anche conto della nuova legge sulla Corte suprema, i cui articoli 37 e 111 hanno abbassato l’età per il pensionamento dei giudici in carica presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) a 65 anni, e hanno al contempo subordinato la possibilità di continuare a esercitare tale carica al di là di questa età a un’autorizzazione del presidente della Repubblica.

41      Peraltro, il giudice del rinvio rileva che le norme nazionali applicabili ai ricorsi giurisdizionali riguardanti le delibere della KRS che propongono nomine a posti di giudice diversi da quello di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono rimaste invariate e non prevedono le restrizioni menzionate ai punti da 35 a 37 della presente sentenza. Vi sarebbe quindi, tra i candidati alla nomina a un posto di giudice presso tale organo giurisdizionale e i candidati alla nomina a un posto di giudice in un organo giurisdizionale diverso da quest’ultimo, un accesso differenziato al controllo giurisdizionale sulle delibere della KRS con le quali essi non sono proposti alla nomina da parte di tale organo. Una siffatta differenziazione potrebbe, in mancanza di una giustificazione con un qualche obiettivo di interesse generale, violare il diritto di accesso alla funzione pubblica in condizioni paritarie e il diritto di ricorso inteso a garantirlo, sanciti dagli articoli 45 e 60 della Costituzione.

42      La differenziazione così operata sarebbe, inoltre, ancor meno giustificabile in quanto il Sąd Najwyższy (Corte suprema) svolge un ruolo cruciale, essendo chiamato a esercitare una supervisione giurisprudenziale su tutti gli organi giurisdizionali di grado inferiore, ragion per cui lo svolgimento della procedura di selezione di giudici assegnati a tale organo giurisdizionale imporrebbe un particolare controllo, effettivo e rigoroso, da parte del giudice competente.

43      A tal riguardo, la mancanza di effettività del controllo giurisdizionale così osservata per quanto riguarda la procedura di nomina a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sarebbe fonte di ulteriori preoccupazioni, tenuto conto della nuova composizione della KRS. Infatti, come risulta dall’articolo 9 bis della legge sulla KRS, i quindici rappresentanti del potere giudiziario in seno a detto organo sono stati scelti non più dai loro pari come in precedenza, bensì dalla Dieta, tra i candidati presentati da un gruppo formato da almeno 2 000 cittadini polacchi o da un gruppo di 25 giudici, il che genererebbe un rischio di soggezione dei membri della KRS alle forze politiche rappresentate all’interno della Dieta. Inoltre, per quanto riguarda la composizione della KRS così recentemente istituita, sussisterebbero dubbi, in assenza di qualsiasi trasparenza al riguardo, quanto all’effettivo rispetto delle summenzionate condizioni relative alla presentazione delle candidature a un posto di membro della KRS.

44      Infine, sarebbe altresì problematica la circostanza che la KRS sia composta, per quanto riguarda i quindici membri che rappresentano il potere giudiziario, da quattordici rappresentanti dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari e da un rappresentante dei giudici degli organi giurisdizionali amministrativi, con esclusione di qualsiasi rappresentante dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), contrariamente a quanto previsto dall’articolo 187, punto 2, della Costituzione. Lo stesso sarebbe a dirsi per il fatto che, tra questi quattordici giudici degli organi giurisdizionali ordinari, figurano presidenti e vicepresidenti di tali organi giurisdizionali nominati dal potere esecutivo, in sostituzione di persone da esso revocate, il che potrebbe significare che l’influenza di quest’ultimo è quindi cresciuta di importanza all’interno della KRS.

45      È in tale contesto che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 2 in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, terzo periodo, 6, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (...) e l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione del principio dello Stato di diritto e del diritto a un ricorso effettivo e alla tutela giurisdizionale effettiva quando, nell’ambito dei procedimenti individuali concernenti l’esercizio dell’ufficio di giudice presso l’organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro [il Sąd Najwyższy (Corte suprema)], il legislatore nazionale prevede sì un diritto di ricorso, ma la decisione sull’esame e la valutazione comuni di tutti i candidati al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] all’interno della procedura di selezione che precede l’inoltro della domanda per la nomina a giudice presso il succitato organo giurisdizionale diviene definitiva ed efficace se non impugnata da tutti i partecipanti alla procedura di selezione, tra cui rientra anche un candidato che non ha alcun interesse all’impugnazione della decisione di cui trattasi in quanto la domanda di nomina a giudice che lo riguarda è stata inoltrata, cosicché:

–        il mezzo di ricorso perde la propria efficacia e non sussiste alcuna possibilità di effettuare un reale controllo sullo svolgimento della succitata procedura di selezione da parte del giudice competente,

–        il che, in una situazione in cui la suddetta procedura ricomprende anche quei posti di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] occupati sino ad oggi da giudici che sono stati assoggettati alla nuova e più bassa età pensionabile senza che il giudice interessato potesse scegliere se avvalersi o meno della disciplina in materia, incide altresì sotto il profilo del principio dell’inamovibilità dei giudici – se si presume che esso ne sia violato – sulla portata e sull’esito del controllo giudiziale sulla procedura di selezione svolta.

2)      Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, e l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 20, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 (...) e l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che:

–        sussiste una violazione del principio dello Stato di diritto, del principio di parità di trattamento e del principio della parità di accesso alla funzione pubblica – ovverossia all’esercizio dell’ufficio di giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] – in una situazione in cui, nei procedimenti individuali concernenti l’esercizio dell’ufficio di giudice della Corte suprema sia sì previsto il diritto di presentare ricorso presso il giudice competente, ma - in ragione della disciplina del passaggio in giudicato descritta nella prima questione - la nomina a giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] concernente un posto vacante di giudice possa avvenire senza che il giudice competente effettui un controllo della succitata procedura di selezione – qualora un siffatto controllo sia stato richiesto – e tale assenza di possibilità di controllo violi il diritto a un ricorso effettivo e, con ciò, anche il diritto alla parità di accesso alla funzione pubblica, ponendosi in contrasto con l’interesse pubblico, e

–        che una situazione in cui l’organismo dello Stato membro chiamato a vigilare sull’indipendenza dei tribunali e dei giudici ([la KRS]), dinanzi al quale si svolge la procedura concernente l’esercizio dell’ufficio di giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)], sia composto in modo tale che i rappresentanti del potere giudiziario al suo interno sono scelti dal potere legislativo, mina il principio di equilibrio istituzionale».

 Procedimento dinanzi alla Corte e domanda di pronuncia pregiudiziale supplementare

 Domanda di procedimento accelerato e beneficio del trattamento prioritario

46      Nella sua decisione di rinvio, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, detto giudice ha fatto valere che un procedimento siffatto è giustificato alla luce dell’importanza e della natura delle controversie principali e delle decisioni che esso è chiamato a pronunciare nell’ambito di queste ultime.

47      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento.

48      Occorre ricordare, a tal riguardo, che una siffatta procedura accelerata costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria (ordinanze del presidente della Corte del 20 dicembre 2017, M.A. e a., C‑661/17, non pubblicata, EU:C:2017:1024, punto 17 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 1º ottobre 2018, Miasto Łowicz e Prokuratura Okręgowa w Płocku, C‑558/18 e C‑563/18, non pubblicata, EU:C:2018:923, punto 18).

49      Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, il 31 gennaio 2019 il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso che non era necessario accogliere la domanda di procedimento accelerato, in quanto la decisione di rinvio non conteneva elementi sufficienti a dimostrare circostanze eccezionali in grado di giustificare una decisione sul rinvio pregiudiziale in tempi brevi. Dalle affermazioni contenute nella decisione di rinvio risulta infatti che i procedimenti principali vertono su ricorsi proposti da candidati alla nomina a un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso le delibere della KRS che non li hanno proposti per tale nomina, e che il giudice del rinvio ha inoltre disposto la sospensione dell’esecuzione di tali delibere.

51      In tali circostanze, non è emerso, sulla base delle informazioni e delle spiegazioni in tal senso fornite dal giudice del rinvio – il quale, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, ha fatto unicamente riferimento, senza ulteriori precisazioni, all’importanza e alla natura delle controversie principali – che la presente causa, che solleva peraltro questioni che presentano un alto grado di sensibilità e di complessità, avrebbe avuto un carattere talmente urgente da giustificare una deroga, in via eccezionale, alle norme procedurali ordinarie applicabili in materia di rinvio pregiudiziale.

52      In risposta ad una richiesta di ulteriori informazioni rivolta dalla Corte al giudice del rinvio, quest’ultimo ha precisato, in una lettera del 14 febbraio 2019, che, sebbene la sospensione dell’esecuzione delle delibere di cui al procedimento principale fosse stata così disposta, il presidente della Repubblica aveva nondimeno proceduto, il 10 ottobre 2018, alla nomina a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) di otto nuovi giudici che erano stati proposti dalla KRS in tali delibere. Questi otto nuovi giudici non sarebbero stati tuttavia effettivamente assegnati ai collegi giudicanti delle sezioni interessate del Sąd Najwyższy (Corte suprema), dato che i presidenti di tali sezioni, alla luce dei dubbi relativi alla legittimità della nomina degli interessati e per motivi di certezza del diritto, ne hanno sospeso l’assegnazione in attesa delle sentenze che il giudice del rinvio dovrà pronunciare nei procedimenti principali.

53      Alla luce di tali precisazioni, il presidente della Corte ha deciso, il 26 febbraio 2019, di trattare la presente causa in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

 Domanda di pronuncia pregiudiziale supplementare e riapertura della fase scritta del procedimento

54      Dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, il giudice del rinvio ha emesso, il 26 giugno 2019, una decisione con la quale ha sospeso la propria pronuncia su una domanda di non luogo a provvedere sui procedimenti principali proposta dinanzi ad esso dal Prokurator Generalny (procuratore generale, Polonia), domanda di non luogo a provvedere basata, da un lato, sulla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019 menzionata al punto 26 della presente sentenza e, dall’altro, sull’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019, riprodotto al punto 28 della presente sentenza.

55      Per quanto riguarda la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS contenuta nella sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019, il giudice del rinvio afferma, da un lato, che tale dichiarazione produce effetti solo per il futuro e non può ledere il diritto a un ricorso giurisdizionale che alcuni soggetti, come avvenuto nei procedimenti principali, hanno esercitato prima di detta dichiarazione e relativamente a fatti anteriori a quest’ultima. Dall’altro lato, da tale sentenza risulterebbe espressamente che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) rimette in discussione non già la necessità stessa di un simile ricorso giurisdizionale, la quale anzi deriverebbe dalla Costituzione e dalla propria giurisprudenza, ma unicamente la designazione del giudice competente a conoscere di tale ricorso. Da tale sentenza discenderebbe quindi che un altro giudice diverso dal giudice del rinvio dovrebbe, in tal caso, quanto meno rimanere competente nel caso di specie.

56      Il giudice del rinvio indica che la nuova difficoltà che si trova ora ad affrontare deriva pertanto, piuttosto, dalla legge del 26 aprile 2019, che, da un lato, ha stabilito un non luogo ipso iure a provvedere in controversie come quelle di cui al procedimento principale e, dall’altro, ha escluso, per il futuro, qualsiasi possibilità di ricorso nelle cause individuali relative alla nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema), anziché affidarne l’esame ad un altro giudice.

57      Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle due questioni sottoposte alla Corte nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale e la necessità derivante da tali disposizioni, da un lato, di garantire, nel rispetto dello Stato di diritto, l’esistenza del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e, dall’altro, di non neutralizzare la cooperazione pregiudiziale avviata da tale domanda potrebbero ostare a simili disposizioni legislative nazionali, le quali sono in tal modo andate ad aggravare l’assenza di conformità del diritto nazionale alle suddette disposizioni del diritto dell’Unione.

58      In tale contesto, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), con decisione del 26 giugno 2019, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale supplementare (in prosieguo: la «terza questione») redatta nei seguenti termini:

«Se l’articolo 2, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, terzo periodo, 6, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, TUE, l’articolo 47 della Carta, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 e l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dello Stato di diritto e del diritto di accesso alla giustizia e alla tutela giurisdizionale effettiva quando il legislatore nazionale rimuove dall’ordinamento giuridico le disposizioni pertinenti sulla competenza del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] e sul diritto di impugnare dinanzi a tale organo giurisdizionale le delibere della [KRS] e introduce altresì una soluzione in forza della quale i procedimenti relativi a tali impugnazioni, avviati ma non definiti prima dell’introduzione di tali modifiche (deroghe), vengono dichiarati estinti di diritto, con l’effetto di:

–        pregiudicare il diritto di accesso alla giustizia ai fini del controllo giurisdizionale delle suddette delibere della [KRS] e del controllo della regolarità della procedura di selezione nell’ambito della quale tali delibere sono state adottate, e

–        pregiudicare il diritto di accesso alla giustizia nella parte in cui nelle controversie individuali pendenti dinanzi all’organo giurisdizionale originariamente competente per tali procedimenti, dopo che quest’ultimo ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte (...), a seguito della corretta instaurazione del procedimento di controllo delle suddette delibere della [KRS], priva tale organo della possibilità di sottoporre efficacemente tali domande alla Corte (...) e del diritto di attendere la risposta sul rinvio, inficiando, così, il principio di leale cooperazione vigente nell’Unione».

59      Questa domanda di pronuncia pregiudiziale supplementare è stata notificata alle parti interessate, ed è stata disposta la riapertura della fase scritta del procedimento al fine di consentire a queste ultime di far valere le loro osservazioni in merito alla terza questione.

 Domande di riapertura della fase orale del procedimento

60      Dopo la comunicazione della data di pronuncia della presente sentenza al giudice del rinvio e alle parti interessate, il procuratore generale e il governo polacco, con atti depositati nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 4 e il 15 febbraio 2021, hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

61      A sostegno della propria domanda, il procuratore generale indica, in sostanza, di dissentire da talune affermazioni, relative alla necessità di un controllo giurisdizionale sulle procedure di nomina dei giudici, che sarebbero contenute nelle conclusioni dell’avvocato generale, affermazioni che il procuratore generale ritiene discutibili, imprecise e segnate da contraddizioni, e che si fonderebbero inoltre su considerazioni che non sono sufficientemente discusse tra le parti interessate. Secondo il procuratore generale, l’analisi contenuta in tali conclusioni divergerebbe peraltro, su taluni punti, da quella presentata nelle conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Repubblika (C‑896/19, EU:C:2020:1055). Infine, l’avvocato generale avrebbe menzionato la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emessa il 1° dicembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418). Ebbene, questo costituirebbe un fatto nuovo che non ha potuto formare oggetto di discussione tra gli interessati.

62      Nella propria domanda, il governo polacco sottolinea a sua volta di dissentire dalle conclusioni dell’avvocato generale, le quali adotterebbero un’interpretazione troppo estensiva dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretazione che divergerebbe, inoltre, da quelle accolte nelle conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Repubblika (C‑896/19, EU:C:2020:1055) e nell’ordinanza della vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Consiglio/Sharpston [C‑424/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:705]. Una riapertura della fase orale del procedimento consentirebbe altresì alle parti interessate di pronunciarsi sulle eventuali implicazioni della sentenza del 1° dicembre 2020 della Corte europea dei diritti dell’uomo, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418).

63      A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

64      Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

65      Ciononostante, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati.

66      Nel caso di specie, la Corte ritiene tuttavia, sentito l’avvocato generale, di disporre, al termine della fase scritta e dell’udienza svoltasi dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi. Essa rileva, peraltro, che la causa non deve essere decisa in base a un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra gli interessati. Essa considera, infine, che le domande di riapertura della fase orale del procedimento non rivelano alcun fatto nuovo tale da poter influenzare la decisione che la Corte è chiamata ad emettere in detta causa. Alla luce di tali premesse, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla competenza della Corte

67      Secondo il procuratore generale, la problematica dei ricorsi giurisdizionali in materia di procedure di nomina dei giudici costituisce un settore di competenza esclusiva degli Stati membri, che esula dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Pertanto, tale settore non rientrerebbe nella competenza della Corte.

68      A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 52 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. Così può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative ai requisiti sostanziali e alle modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, di norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di tali procedure di nomina [v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18; in prosieguo: la «sentenza A.K. e a.», EU:C:2019:982, punti da 134 a 139 e 145].

69      Dall’altro lato, le obiezioni sollevate dal procuratore generale vertono, in sostanza, sulla portata stessa delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate al punto 1 della presente sentenza e, pertanto, sull’interpretazione di tali disposizioni. Orbene, una tale interpretazione rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., per analogia, sentenza A.K. e a., punto 74).

70      Da quanto precede risulta che la Corte è competente a statuire sulle presenti domande di pronuncia pregiudiziale.

 Sulla terza questione

71      Con la sua terza questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, da un lato, il combinato disposto dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, nonché, dall’altro, l’articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere in prima e ultima istanza su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un organo giurisdizionale quale il Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso le decisioni con cui un organo come la KRS non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di altri candidati al Presidente della Repubblica in vista della nomina a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure a provvedere su tali ricorsi quando sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell’esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio desidera sapere se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso gli impone di disapplicare tali modifiche e di continuare, di conseguenza, ad esercitare la competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle controversie di cui era investito prima dell’intervento di dette modifiche.

 Sulla ricevibilità della terza questione

72      In primo luogo, il procuratore generale e il governo polacco concludono per l’irricevibilità della terza questione per il motivo che una risposta a quest’ultima non è «necessaria per emanare [una] sentenza», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non essendovi controversie principali nelle quali il giudice del rinvio sia chiamato a emanare una siffatta sentenza.

73      Infatti, l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS, sulla quale si fondava fino ad allora la competenza del giudice del rinvio a conoscere delle controversie principali, sarebbe stato abrogato in modo definitivo e con effetto erga omnes dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019, sentenza che avrebbe precisato che, di conseguenza, i procedimenti avviati sul fondamento di tale disposizione dovevano essere estinti. Inoltre, l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019 avrebbe, successivamente, decretato l’estinzione ipso iure di tali procedimenti. Peraltro, ogni prosecuzione dell’esame di tali ricorsi dinanzi ad un altro giudice o la loro riproposizione sarebbe a sua volta esclusa in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS, come modificata dalla legge del 26 aprile 2019.

74      A tal riguardo, occorre, da un lato – e per quanto riguarda, più in particolare, la norma così contenuta all’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019 –, ricordare che la Corte ha già dichiarato, a proposito di disposizioni nazionali analoghe, che queste ultime non possono, in linea di principio e in assenza di una decisione del giudice che ha adito la Corte in via pregiudiziale la quale disponga l’estinzione della controversia nel procedimento principale o un non luogo a provvedere su di esso, indurre la Corte a concludere che essa non è più tenuta a pronunciarsi sulle questioni sottopostele in via pregiudiziale (sentenza A.K. e a., punto 102).

75      Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta che quest’ultima si considera investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE, fintantoché tale domanda non sia stata ritirata dal giudice da cui promana (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 10).

76      Dall’altro lato, è necessario rilevare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio – il quale, peraltro, ha deciso di sospendere la propria pronuncia sulla domanda di non luogo a provvedere sulle controversie principali – intende, precisamente, determinare se i cambiamenti normativi derivanti dalla legge del 26 aprile 2019 siano conformi al diritto dell’Unione e, in caso di risposta negativa, se quest’ultimo diritto gli consenta allora di non tener conto di tali cambiamenti e, di conseguenza, di respingere tale domanda di non luogo a provvedere e di proseguire l’esame di tali controversie.

77      Da quanto precede risulta che una risposta alla terza questione è necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di adottare, in applicazione delle indicazioni che deriveranno da tale risposta, decisioni da cui dipenderà l’esito delle controversie principali, ragion per cui le obiezioni al riguardo formulate dal procuratore generale e dal governo polacco devono essere respinte.

78      In secondo luogo, il governo polacco fa valere che la terza questione è irricevibile in quanto l’assenza di competenza dell’Unione in materia di procedure di nomina dei giudici negli Stati membri impedisce di interpretare il diritto dell’Unione nel senso che esso obbliga questi ultimi a conferire, ai candidati a un posto di giudice, un diritto di ricorso contro la decisione di non nominarli, dato che, inoltre, l’esistenza o meno di un simile diritto di ricorso non incide sull’indipendenza dei giudici effettivamente nominati al termine della procedura di nomina di cui trattasi. Una sentenza come quella che, nel caso di specie, viene richiesta alla Corte avrebbe un effetto normativo e non interpretativo, poiché si tratterebbe di consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi sulle controversie principali nonostante l’assenza di disposizioni legislative di applicazione generale che gli conferiscano una competenza in materia. Ebbene, una conseguenza del genere sarebbe contraria all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, il quale esige che l’Unione rispetti l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura costituzionale, e pregiudicherebbe l’indipendenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), che ha dichiarato incostituzionale la disposizione su cui si fondava la competenza del giudice del rinvio.

79      A tal riguardo, da un lato, è già stato ricordato, al punto 68 della presente sentenza, che, nell’esercizio della loro competenza, in particolare di quella relativa all’emanazione di norme nazionali che disciplinano il processo di nomina dei giudici, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione.

80      Dall’altro lato, si deve rilevare che gli argomenti così dedotti dal governo polacco riguardano, in sostanza, la portata e, pertanto, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte la terza questione nonché gli effetti che possono derivare da tali disposizioni, tenuto conto, in particolare, del primato connesso a tale diritto. Argomenti del genere, che attengono al merito della questione sollevata, non possono quindi, per loro stessa natura, condurre all’irricevibilità di quest’ultima.

81      Peraltro, una sentenza con la quale la Corte affermasse l’esistenza, in forza del diritto dell’Unione, di un obbligo, per il giudice del rinvio, di disapplicare le norme nazionali di cui trattasi, continuando ad esercitare la competenza giurisdizionale di cui era titolare, si imporrebbe a tale giudice senza che disposizioni interne, comprese quelle di rango costituzionale, possano ostarvi (v., per analogia, sentenza A.K. e a., punto 112).

82      In terzo luogo, il procuratore generale ritiene che, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura, il giudice del rinvio non abbia indicato i legami a suo avviso esistenti tra le disposizioni nazionali applicabili nelle controversie principali e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione. In particolare, tale giudice non esaminerebbe se, e neppure come, occorra introdurre l’obbligo per uno Stato membro di garantire un controllo giurisdizionale sulle proposte di nomina di cui al procedimento principale. La sola possibilità di disapplicare l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019 sarebbe inoperante a tal riguardo, poiché, anche in tal caso, ogni possibilità per detto giudice di statuire sul merito delle controversie di cui è investito resterebbe esclusa per effetto della sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019.

83      A questo proposito, occorre tuttavia osservare, pur ricordando quanto già sottolineato al punto 81 della presente sentenza, che dagli elementi menzionati ai punti da 26 a 28 e da 54 a 57 di quest’ultima risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale supplementare contiene tutti gli elementi necessari, in particolare quelli relativi alla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019, al fine di consentire alla Corte di pronunciarsi sulla terza questione.

84      Alla luce di tutto quanto precede, la terza questione è ricevibile.

 Nel merito

–       Sulla direttiva 2000/78 e sull’articolo 47 della Carta

85      Anzitutto, occorre rilevare che, come sostenuto dalla KRS, dal procuratore generale, dal governo polacco e dalla Commissione europea, la direttiva 2000/78, e segnatamente l’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultima, non si applica ai procedimenti principali.

86      Infatti, come risulta dall’articolo 1 e dall’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, quest’ultima riguarda solo le discriminazioni relative all’occupazione e alle condizioni di lavoro fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Ebbene, dalle prospettazioni contenute nella decisione di rinvio non risulta che le controversie principali vertano su una disparità di trattamento fondata su uno di tali motivi. Al riguardo, l’unica differenza di trattamento che potrebbe riguardare i ricorrenti nel procedimento principale, menzionata dal giudice del rinvio, riguarda la circostanza che le norme applicabili in materia di ricorsi giurisdizionali contro le delibere della KRS le quali presentano al presidente della Repubblica un candidato alla nomina come giudice divergono, a seconda che tali delibere riguardino una nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema) o una nomina a un posto di giudice presso un altro organo giurisdizionale.

87      Per quanto riguarda, peraltro, l’articolo 47 della Carta, occorre ricordare che tale disposizione, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancisce, a favore di ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

88      Il riconoscimento di tale diritto in un determinato caso di specie presuppone quindi, come risulta dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione [sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso avverso una richiesta di informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 55].

89      Orbene, dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio non risulta che le controversie principali abbiano ad oggetto il riconoscimento di un diritto conferito ai ricorrenti nel procedimento principale sulla base di una disposizione del diritto dell’Unione. In particolare, e come esposto ai punti 85 e 86 della presente sentenza, le disposizioni della direttiva 2000/78 non sono applicabili ai procedimenti principali, ragion per cui tali disposizioni non sono neppure idonee a giustificare l’applicabilità della Carta, in particolare del suo articolo 47, nel contesto di tali controversie.

–       Sull’articolo 267 TFUE e sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE

90      Per quanto riguarda l’articolo 267 TFUE, occorre ricordare che la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto da tale disposizione, il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati (parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 41).

91      Secondo giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 267 TFUE conferisce a tale riguardo ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la medesima qualora ritengano che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che richiedono un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione necessarie per definire la controversia di cui sono investiti (sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 26, nonché del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

92      Peraltro, nel caso di un organo giurisdizionale come il giudice del rinvio, avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso di diritto interno ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, tale facoltà si trasforma persino, fatte salve le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza della Corte, in un obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza A.K. e a., punto 103).

93      Come risulta da giurisprudenza costante, una norma di diritto nazionale non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale di avvalersi della suddetta facoltà o di conformarsi al suddetto obbligo, i quali sono, invero, inerenti al sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, instaurato dall’articolo 267 TFUE, e alle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione affidate dalla citata disposizione agli organi giurisdizionali nazionali (v., in tal senso, sentenza A.K. e a., punto 103 nonché giurisprudenza ivi citata). Allo stesso modo, al fine di garantire l’effettività di tali facoltà ed obblighi, un giudice nazionale deve poter mantenere un rinvio pregiudiziale successivamente alla sua proposizione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 58).

94      Inoltre, una norma nazionale che comporti segnatamente il rischio che un giudice nazionale preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte per evitare che venga rimossa la sua competenza lede le prerogative così riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, l’efficacia della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dal meccanismo del rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 25).

95      Di conseguenza, se è in linea di principio consentito a uno Stato membro, ad esempio, modificare le proprie norme interne sulla ripartizione delle competenze giurisdizionali, il che potrebbe comportare il venir meno della base normativa su cui si fondava la competenza di un giudice nazionale che ha proceduto ad un rinvio pregiudiziale alla Corte, o adottare norme sostanziali che conducano incidentalmente a privare di oggetto la causa in cui un simile rinvio è stato formulato, uno Stato membro non può invece, senza violare l’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, TUE, apportare alla propria normativa nazionale modifiche che abbiano l’effetto specifico di impedire il mantenimento, successivamente alla loro proposizione, di domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte e di impedire così a quest’ultima di pronunciarsi su tali domande, nonché di escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro domande analoghe.

96      Spetterà al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi sulla questione se ciò si verifichi nel caso di specie. Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita a detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 71 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza A.K. e a., punto 132).

97      A tal riguardo, e in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019, che dispone un non luogo a provvedere su ricorsi come quelli di cui al procedimento principale, e l’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS, nella sua versione risultante dalla legge del 26 aprile 2019, che esclude che simili ricorsi possano essere ancora proposti in futuro, appaiono tali da impedire al giudice del rinvio di mantenere, successivamente alla sua proposizione, una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte e da impedire, in tal modo, che quest’ultima possa pronunciarsi su tale domanda, nonché da escludere ogni futura ripresentazione, da parte di un giudice nazionale, di questioni analoghe a quelle sollevate in tale domanda.

98      In secondo luogo, e per quanto riguarda il contesto nel quale dette disposizioni sono state adottate, possono essere rilevati diversi elementi risultanti dal fascicolo di cui dispone la Corte.

99      Sotto un primo profilo, occorre ricordare che, recentemente, il legislatore polacco ha già adottato una misura normativa la quale disponeva il non luogo a provvedere in altre controversie che pendevano dinanzi a un giudice nazionale e che vertevano anch’esse sulla conformità, rispetto alle disposizioni del diritto dell’Unione relative all’indipendenza dei giudici, di riforme legislative che hanno riguardato il sistema giudiziario polacco, laddove, anche nell’ambito di tali controversie, la Corte era investita di questioni pregiudiziali vertenti su detta conformità (v., a tale riguardo, sentenza A.K. e a., punti 90 e da 102 a 104).

100    Sotto un secondo profilo, dalle indicazioni di cui dispone la Corte risulta che le autorità polacche hanno recentemente moltiplicato le iniziative volte a frenare i rinvii pregiudiziali alla Corte vertenti sulla questione dell’indipendenza dei giudici in Polonia o a rimettere in discussione le decisioni dei giudici polacchi che hanno proceduto a simili rinvii.

101    A tal riguardo, occorre ricordare che i giudici polacchi che hanno sottoposto alla Corte rinvii pregiudiziali nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234), hanno riferito a quest’ultima che i due giudici all’origine di tali rinvii erano stati oggetto di un’indagine propedeutica all’avvio di un eventuale procedimento disciplinare vertente, in particolare, su un possibile eccesso di potere giurisdizionale per aver effettuato detti rinvii (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punti 20 e 21).

102    Inoltre, il Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore, Polonia) ha fatto riferimento, nell’ambito della presente causa, alla circostanza che il procuratore generale, il quale esercita anche la funzione di Ministro della Giustizia, ha presentato il 5 ottobre 2018 al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) un ricorso diretto a far dichiarare la non conformità alla Costituzione dell’articolo 267 TFUE, nella parte in cui tale disposizione consente ai giudici polacchi di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali riguardanti la struttura e l’organizzazione del potere giudiziario e lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali.

103    Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento del governo polacco secondo il quale l’adozione della legge del 26 aprile 2019 sarebbe stata la mera conseguenza della sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019, con cui quest’ultimo ha dichiarato incostituzionale l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS, sul quale si fonda la competenza del giudice del rinvio a conoscere di ricorsi come quelli di cui al procedimento principale, risulta tuttavia dalle affermazioni del giudice del rinvio – al quale spetta interpretare il diritto nazionale nell’ambito del procedimento pregiudiziale – che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), in tale sentenza, ha indicato che la necessità, derivante dagli articoli 45 e 60 della Costituzione e dalla sua giurisprudenza in materia, di prevedere un controllo giurisdizionale per quanto riguarda le procedure di nomina a posti di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema) rimaneva inalterata.

104    Dalla decisione di rinvio risulta altresì che il legislatore polacco, escludendo, contrariamente alle indicazioni derivanti dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019, che i singoli che hanno promosso ricorsi come quelli pendenti nel procedimento principale possano ottenere una decisione sui medesimi da parte di un giudice al quale tali ricorsi abbiano potuto essere trasferiti o dinanzi al quale gli interessati abbiano potuto riproporre questi ultimi, ha, in particolare, escluso definitivamente qualsiasi possibilità attuale o futura per la Corte di esaminare questioni come quelle che le sono state sottoposte nella presente causa.

105    Sotto un quarto profilo, e come ancora una volta sottolineato dal giudice del rinvio, la rimozione di ogni possibilità di ricorso giurisdizionale contro delibere della KRS che presentano al presidente della Repubblica candidati alla nomina a posti di giudice così operata dalla legge del 26 aprile 2019 riguarda soltanto le delibere di tale organo relative a posti di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema), ossia, appunto, delibere come quelle di cui trattasi nel procedimento principale e che hanno portato il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) a sottoporre alla Corte il presente rinvio pregiudiziale. Infatti, le delibere della KRS che propongono nomine a tutti gli altri posti di giudice in Polonia rimangono, dal canto loro, soggette a controllo giurisdizionale.

106    Gli elementi e le considerazioni così menzionati ai punti da 99 a 105 della presente sentenza possono rivelarsi altrettanti indizi che, per la loro convergenza e, quindi, per il loro carattere sistematico appaiono idonei a poter chiarire il contesto nel quale il legislatore polacco ha adottato la legge del 26 aprile 2019. Come ricordato al punto 96 della presente sentenza, poiché la valutazione finale dei fatti, nel contesto del dialogo pregiudiziale, è di esclusiva competenza del giudice del rinvio, è a quest’ultimo che spetterà valutare, in via definitiva, se tali elementi nonché tutti gli altri elementi pertinenti di cui esso venga eventualmente a conoscenza al riguardo consentano di ritenere che l’adozione di tale legge abbia avuto come effetto specifico quello di impedire al giudice del rinvio di mantenere, successivamente alla loro proposizione, domande di pronuncia pregiudiziale come quella inizialmente rivolta nel caso di specie alla Corte, e di impedire così a quest’ultima di pronunciarsi su tali domande, nonché di escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni pregiudiziali analoghe a quelle contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale nella presente causa.

107    Se detto giudice dovesse giungere a una simile conclusione, si imporrebbe la constatazione che una siffatta normativa lede non solo le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e l’efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal meccanismo del rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 25), ma anche, e più in generale, il compito affidato alla Corte in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, TUE, che consiste nel garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati, nonché l’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, TUE.

–       Sull’articolo 2 e sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

108    L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto [sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 98 e giurisprudenza ivi citata].

109    A questo titolo, e come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca ai singoli il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 99 e giurisprudenza ivi citata].

110    Come emerge da costante giurisprudenza, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta [sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 100 e giurisprudenza ivi citata].

111    Quanto all’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre ricordare che tale disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta [sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 101 e giurisprudenza ivi citata].

112    A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che, pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 103 e giurisprudenza ivi citata].

113    Per quanto riguarda i procedimenti principali, occorre ricordare che il giudice del rinvio è investito di ricorsi con cui i candidati a posti di giudice presso le sezioni civile e penale del Sąd Najwyższy (Corte suprema) contestano delibere con le quali la KRS non ha accolto la loro candidatura e ha presentato al presidente della Repubblica altri candidati ai fini di una nomina a tali posti.

114    A tale riguardo, in primo luogo, è pacifico che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) e, in particolare, le sue sezioni civile e penale, possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e che, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, essi sono parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ragion per cui essi devono soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

115    In secondo luogo, occorre ricordare che, per garantire che organi del genere siano in grado di assicurare la tutela giurisdizionale effettiva così richiesta in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, è di primaria importanza preservare l’indipendenza dei medesimi, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

116    Come più volte sottolineato dalla Corte, questo requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 106 e giurisprudenza ivi citata].

117    Secondo costante giurisprudenza, tali garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza A.K. e a., punto 123 nonché giurisprudenza ivi citata).

118    Conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici deve essere garantita segnatamente dai poteri legislativo ed esecutivo (sentenza A.K. e a., punto 124 e giurisprudenza ivi citata).

119    A tal riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano a mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole menzionate al punto 117 della presente sentenza devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati (sentenza A.K. e a., punto 125 e giurisprudenza ivi citata).

120    In terzo luogo, occorre ricordare che le questioni sollevate nella presente causa a proposito dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE vertono, in sostanza, sulla questione se tale disposizione possa comportare la necessità, nel particolare contesto che caratterizza il processo di nomina dei giudici al Sąd Najwyższy (Corte suprema), di mantenere un controllo giurisdizionale su delibere della KRS come quelle di cui al procedimento principale, nonché sulle condizioni in presenza delle quali, in tal caso, dovrebbe esercitarsi un simile controllo.

121    Orbene, come ricordato al punto 117 della presente sentenza, le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste in forza del diritto dell’Unione presuppongono in particolare l’esistenza di norme che disciplinino la nomina dei giudici.

122    Per quanto riguarda le condizioni in cui intervengono le decisioni di nomina dei giudici al Sąd Najwyższy (Corte suprema), la Corte ha già avuto occasione di precisare che il solo fatto che i giudici interessati siano nominati dal presidente della Repubblica non è idoneo a creare una dipendenza di questi ultimi nei suoi confronti, né a generare dubbi quanto alla loro imparzialità, se, una volta nominati, gli interessati non sono soggetti ad alcuna pressione e non ricevono istruzioni nell’esercizio delle loro funzioni (sentenza A.K. e a., punto 133 nonché giurisprudenza ivi citata).

123    La Corte, tuttavia, ha altresì indicato che restava necessario garantire che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di nomina fossero tali da non poter suscitare, nei singoli, dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta avvenuta la nomina degli interessati, e che occorreva in particolare, a tal fine, che dette condizioni e modalità fossero concepite in modo da soddisfare i requisiti ricordati al punto 119 della presente sentenza (sentenza A.K. e a., punti 134 e 135 e giurisprudenza ivi citata).

124    Dopo aver rilevato che, in forza dell’articolo 179 della Costituzione, i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono nominati dal presidente della Repubblica su proposta della KRS, vale a dire l’organo investito dall’articolo 186 della Costituzione della missione di garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici, la Corte ha precisato, al punto 137 della sentenza A.K. e a., che l’intervento di un organo siffatto, nel contesto di un processo di nomina dei giudici, poteva, in linea di principio, essere idoneo a contribuire a rendere obiettivo tale processo, delimitando il margine di manovra di cui il presidente della Repubblica dispone nell’esercizio della competenza in tal senso conferitagli.

125    Al punto 138 di detta sentenza, tuttavia, la Corte ha affermato che ciò vale solo a condizione, in particolare, che detto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo e dall’autorità alla quale è chiamato a presentare una tale proposta di nomina.

126    A tal riguardo, occorre rilevare che, come sottolineato dal giudice del rinvio, in forza dell’articolo 179 della Costituzione, l’atto con il quale la KRS propone un candidato alla nomina a un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) costituisce una condicio sine qua non affinché un simile candidato possa essere nominato a tale posto dal presidente della Repubblica. Il ruolo della KRS in tale procedura di nomina risulta pertanto determinante.

127    In un simile contesto, il grado di indipendenza di cui la KRS gode rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo polacco nell’esercizio dei compiti che le sono così assegnati può assumere rilevanza quando si tratta di valutare se i giudici da essa selezionati saranno in grado di soddisfare i requisiti di indipendenza e di imparzialità derivanti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza A.K. e a., punto 139).

128    La Corte ha parimenti sottolineato, al punto 145 della sentenza A.K. e a., che, ai fini di detta valutazione e tenuto conto del fatto che le decisioni del presidente della Repubblica di nomina a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) non possono essere oggetto di controllo giurisdizionale, poteva altresì avere importanza la definizione della portata del ricorso che può essere diretto contro una delibera della KRS comprendente le decisioni di quest’ultima quanto alla presentazione di una proposta di nomina a un posto di giudice di tale organo giurisdizionale e, in particolare, la questione se un ricorso del genere consentisse di garantire un controllo giurisdizionale effettivo nei confronti di simili delibere, vertente, quanto meno, sulla verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione.

129    Pertanto, mentre l’eventuale assenza della possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto di un processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale può, in taluni casi, non rivelarsi problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la situazione è diversa in circostanze nelle quali l’insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano un siffatto processo in un dato contesto giuridico-fattuale nazionale, e, in particolare, le condizioni in cui improvvisamente interviene la soppressione delle possibilità di ricorso giurisdizionale fino ad allora esistenti, siano tali da suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo.

130    Come risulta dalla sentenza A.K. e a., ciò può verificarsi, in particolare, qualora emerga, sulla base di elementi di valutazione come quelli cui fa riferimento il giudice del rinvio e richiamati al punto 43 della presente sentenza, che l’indipendenza di un organo quale la KRS rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo è dubbia.

131    Ai punti 143 e 144 della sentenza A.K. e a., la Corte ha così già individuato, tra gli elementi pertinenti da prendere in considerazione al fine di valutare il requisito dell’indipendenza che deve essere soddisfatto da un organo quale la KRS, in primo luogo, la circostanza che la KRS di nuova composizione è stata formata attraverso una riduzione del mandato quadriennale in corso dei membri che fino ad allora componevano tale organo; in secondo luogo, il fatto che, mentre i quindici membri della KRS scelti tra i giudici erano eletti, in precedenza, dai loro omologhi magistrati, essi vengono ora eletti da un ramo del potere legislativo polacco; in terzo luogo, l’eventuale esistenza di irregolarità che avrebbero potuto viziare il processo di nomina di taluni membri della KRS nella sua nuova composizione, nonché, in quarto luogo, il modo in cui detto organo adempie il proprio compito costituzionale di garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici e in cui esso esercita le sue diverse competenze. In un contesto del genere, può parimenti essere presa in considerazione, ai fini di detta valutazione, l’eventuale esistenza di legami privilegiati tra i membri della KRS così istituita e il potere esecutivo polacco, come quelli evocati dal giudice del rinvio e menzionati al punto 44 della presente sentenza.

132    Inoltre, nel caso di specie, occorre anche tener conto di altri elementi contestuali pertinenti che possono a loro volta concorrere a suscitare dubbi sull’indipendenza della KRS e sul suo ruolo in processi di nomina come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, nonché, di conseguenza, sull’indipendenza dei giudici designati al termine di tale processo.

133    Occorre osservare, al riguardo, che la riforma legislativa che ha presieduto alla creazione della KRS nella sua nuova composizione è intervenuta parallelamente all’adozione, fortemente contestata, delle disposizioni degli articoli 37 e 111 della nuova legge sulla Corte suprema alle quali ha fatto riferimento il giudice del rinvio e che ha previsto un abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e l’applicazione di tale misura ai giudici in carica di tale organo giurisdizionale, conferendo al contempo al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare l’esercizio della funzione giudiziaria attiva dei medesimi al di là dell’età per il pensionamento ex novo fissata.

134    È quindi pacifico che l’istituzione della KRS nella sua nuova composizione ha avuto luogo in un contesto nel quale ci si attendeva che numerosi posti sarebbero stati da coprire a breve all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), a seguito, in particolare, del pensionamento dei giudici di tale organo giurisdizionale che avevano raggiunto il limite di età così ex novo fissato a 65 anni.

135    Orbene, nella sua sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C‑619/18, EU:C:2019:531), la Corte ha dichiarato che, a causa dell’adozione delle misure menzionate al punto 133 della presente sentenza, la Repubblica di Polonia aveva leso l’inamovibilità e l’indipendenza dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ed era venuta meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

136    Se il giudice del rinvio dovesse concludere che la KRS non offre garanzie di indipendenza sufficienti, l’esistenza di un ricorso giurisdizionale a disposizione dei candidati non selezionati, quand’anche limitato a quanto ricordato al punto 128 della presente sentenza, risulterebbe necessaria per contribuire a preservare il processo di nomina dei giudici interessati da influenze dirette o indirette ed evitare, in definitiva, che possano sorgere dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’indipendenza dei giudici designati al termine di tale processo.

137    Orbene, le disposizioni della legge del 26 aprile 2019, da un lato, hanno decretato il non luogo a statuire in controversie pendenti come quelle di cui ai procedimenti principali, in cui candidati a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) avevano proposto, sulla base del diritto allora vigente, ricorsi volti a contestare delibere con le quali la KRS aveva deciso di non presentarli alla nomina a tali posti, ma di presentare altri candidati e, dall’altro, hanno soppresso ogni possibilità di proporre ricorsi giurisdizionali di questo tipo per il futuro.

138    È necessario rilevare che siffatte modifiche legislative, singolarmente quando sono valutate unitamente all’insieme degli elementi contestuali menzionati ai punti da 99 a 105 e da 130 a 135 della presente sentenza, sono tali da suggerire che il potere legislativo polacco, nel caso di specie, ha agito con il preciso scopo di impedire qualsiasi possibilità di esercitare un controllo giurisdizionale sulle nomine intervenute sulla base di dette delibere della KRS, come, del resto, su tutte le altre nomine intervenute in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema) a partire dall’istituzione della KRS nella sua nuova composizione.

139    Alla luce di quanto ricordato al punto 96 della presente sentenza, spetterà al giudice del rinvio valutare, in modo definitivo, sulla base delle indicazioni derivanti da questa sentenza e da tutte le altre circostanze pertinenti di cui esso dovesse venire a conoscenza – tenendo al contempo conto, se del caso, delle motivazioni o degli obiettivi specifici addotti dinanzi ad esso al fine di giustificare le misure di cui trattasi – se il fatto di aver stabilito, con la legge del 26 aprile 2019, un non luogo a provvedere su ricorsi come quelli di cui al procedimento principale e la concomitante soppressione di qualsiasi possibilità di proporre ricorsi in futuro sia idonea a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici nominati sulla base delle delibere della KRS discusse nel procedimento principale rispetto a elementi esterni e, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo polacco, e a portare a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

–       Sul principio del primato del diritto dell’Unione.

140    Se il giudice del rinvio dovesse concludere, al termine dell’esame che è chiamato ad effettuare alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 90 a 107 della presente sentenza, che l’adozione delle disposizioni della legge del 26 aprile 2019 di cui trattasi nel procedimento principale è avvenuta in violazione dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, esso sarà tenuto a disapplicare tali disposizioni nazionali.

141    Come risulta da giurisprudenza costante, una disposizione di diritto nazionale che impedisce l’attuazione della procedura di cui all’articolo 267 TFUE deve essere disapplicata senza che il giudice interessato debba chiederne o attenderne la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, EU:C:1995:437, punto 13 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso deve valere per quanto riguarda una modifica del diritto nazionale avente lo specifico effetto di impedire alla Corte di pronunciarsi su domande di pronuncia pregiudiziale ad essa sottoposte e di escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro domande analoghe. Infatti, come rilevato al punto 95 della presente sentenza, una regola del genere viola, analogamente, l’articolo 267 TFUE.

142    Allo stesso modo, se il giudice del rinvio dovesse constatare, in base all’esame che esso è chiamato ad effettuare alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 108 a 139 della presente sentenza, che le disposizioni della legge del 26 aprile 2019 discusse nel procedimento principale violano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, esso dovrà anche in questo caso disapplicare dette disposizioni nazionali per tale motivo.

143    Infatti, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi segnatamente dell’articolo 47 della Carta (sentenza A.K. e a., punto 168 nonché giurisprudenza ivi citata), cosicché quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (ordinanza del 6 ottobre 2020, Prokuratura Rejonowa w Słubicach, C‑623/18, non pubblicata, EU:C:2020:800, punto 28).

144    Orbene, come già ricordato al punto 115 della presente sentenza, l’articolo 47, secondo comma, della Carta menziona espressamente l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo.

145    Dichiarando, al riguardo, che l’articolo 47 della Carta è di per sé sufficiente e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale (sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 78, e del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 56), in particolare nella parte in cui tale disposizione esige che l’organo chiamato a conoscere di un ricorso fondato sul diritto dell’Unione soddisfi il requisito dell’indipendenza posto da detta disposizione (v., in tal senso, sentenza A.K. e a., punto 166), la Corte ha riconosciuto, tra l’altro, che tale requisito aveva la chiarezza, la precisione e l’incondizionatezza necessarie perché si potesse ravvisare il suo effetto diretto.

146    Da quanto precede risulta che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione.

147    Infine, per quanto riguarda, nel contesto dei procedimenti principali, le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS pronunciata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sua sentenza del 25 marzo 2019, occorre, da un lato, ricordare che, come sottolineato ai punti 103 e 104 della presente sentenza, tale sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non ha rimesso in discussione la necessità, affermata da tale organo giurisdizionale nella propria giurisprudenza anteriore, di un controllo giurisdizionale sul processo di nomina a posti di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema) e, in particolare, delle delibere della KRS adottate nell’ambito di un simile processo.

148    Dall’altro lato, occorre sottolineare, in ogni caso, che gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne relative alla ripartizione delle competenze giurisdizionali, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, non si può ammettere che le norme di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, pregiudichino l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenze del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

149    In tali circostanze, e tenuto conto, in particolare, della mancata designazione, da parte del legislatore nazionale, di un organo giurisdizionale, diverso dal giudice del rinvio, che soddisfi i requisiti di indipendenza derivanti dal diritto dell’Unione e che sarebbe chiamato a dirimere le controversie principali dopo aver ricevuto una risposta della Corte alle questioni che il giudice del rinvio le ha sottoposto nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale, l’unico modo effettivo per tale giudice di porre rimedio alle violazioni dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che deriverebbero dall’adozione della legge del 26 aprile 2019 consiste, nella fattispecie, nel continuare ad esercitare la competenza in base alla quale esso ha investito la Corte di tale domanda ai sensi delle norme nazionali fino ad allora applicabili (v., per analogia, sentenza A.K. e a., punto 166 nonché giurisprudenza ivi citata).

150    Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando quanto segue:

–        In presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere in prima e ultima istanza su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso le decisioni con cui un organo come la KRS non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di altri candidati al Presidente della Repubblica in vista della nomina a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure a provvedere su tali ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell’esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte:

–        l’articolo 267 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali modifiche hanno avuto lo specifico effetto di impedire alla Corte di pronunciarsi su questioni pregiudiziali come quelle che le sono state sottoposte da tale giudice e di escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni analoghe;

–        l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali modifiche sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici nominati dal presidente della Repubblica, sulla base delle suddette delibere della KRS, rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

–        In caso di accertata violazione di detti articoli, il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare le modifiche di cui trattasi, siano esse di origine legislativa o costituzionale, e di continuare, di conseguenza, ad esercitare la competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle controversie di cui era investito prima dell’intervento di tali modifiche.

 Sulla prima questione

151    Alla luce, in particolare, delle precisazioni contenute ai punti da 85 a 89 della presente sentenza, occorre ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni procedurali nazionali in forza delle quali:

–        da un lato, nonostante la proposizione, da parte di un candidato a un posto di giudice ad un organo come il Sąd Najwyższy (Corte suprema), di un ricorso avverso la decisione con cui un organo quale la KRS non ha accolto la sua candidatura, ma ha presentato quella di altri candidati al presidente della Repubblica, tale decisione ha carattere definitivo nella parte in cui presenta tali altri candidati, con la conseguenza che il suddetto ricorso non osta alla nomina di questi ultimi da parte del presidente della Repubblica e che l’eventuale annullamento di detta decisione, nella parte in cui non ha presentato il ricorrente alla nomina, non può condurre a una nuova valutazione della situazione di quest’ultimo ai fini dell’eventuale attribuzione del posto interessato, e

–        dall’altro lato, un simile ricorso non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione della proposta di nomina.

 Sull’eventuale non luogo a provvedere

152    Durante la fase scritta iniziale del procedimento, la KRS, il procuratore generale e il governo polacco hanno sostenuto, per ragioni sostanzialmente identiche a quelle esposte ai punti 72 e 73 della presente sentenza, che, tenuto conto dell’adozione della legge del 26 aprile 2019 e del venir meno delle disposizioni nazionali sulle quali si fondava fino a quel momento la competenza del giudice del rinvio a conoscere delle controversie principali, nonché del non luogo a provvedere stabilito da tale legge per quanto riguarda questi ultimi, la prima questione era divenuta priva di oggetto e che non era più necessaria una risposta a tale questione ai fini della soluzione di dette controversie, ragion per cui non vi sarebbe più, per la Corte, luogo a statuire su tale questione.

153    Tuttavia, tenuto conto del fatto che, alla luce della risposta della Corte alla terza questione, il giudice del rinvio potrebbe essere indotto a disapplicare le disposizioni pertinenti di tale legge in quanto contrarie al diritto dell’Unione, le obiezioni delle suddette parti interessate devono essere respinte.

 Sulla ricevibilità

154    Secondo il procuratore generale e il governo polacco, la prima questione è irricevibile in quanto l’Unione non ha alcuna competenza in materia di organizzazione della giustizia, cosicché le norme nazionali di cui trattasi nel procedimento principale esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

155    Tali obiezioni devono tuttavia essere respinte per motivi analoghi a quelli già esposti ai punti 68 e 69 della presente sentenza.

 Nel merito

156    Al fine di determinare se disposizioni nazionali come quelle contenute all’articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, della legge sulla KRS possano violare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre anzitutto ricordare – ribadendo in questa sede l’insieme delle considerazioni esposte ai punti da 108 a 136 della presente sentenza – che, come già sottolineato al punto 129 di questa sentenza, l’eventuale assenza della possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto di un processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale può, in determinati casi, non risultare problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. La situazione può invece essere diversa in presenza di disposizioni che vadano ad annientare l’effettività dei ricorsi giurisdizionali di questo tipo fino ad allora esistenti, singolarmente quando l’adozione di dette disposizioni, considerata unitamente ad altri elementi pertinenti che caratterizzano un siffatto processo di nomina in un dato contesto giuridico-fattuale nazionale, appare tale da poter suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica per quanto riguarda l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo.

157    Orbene, tenendo conto, a tal riguardo, dei principi ricordati al punto 96 della presente sentenza, si deve osservare, in primo luogo, che, come rilevato dal giudice del rinvio, un ricorso come quello proposto dinanzi ad esso sulla base di detto articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, è privo di qualsiasi effettività concreta e offre, quindi, solo una parvenza di ricorso giurisdizionale.

158    Per le ragioni esposte da detto giudice, quali enunciate ai punti 35 e 37 della presente sentenza, ciò vale, in particolare, a causa delle disposizioni dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS, da cui risulta, in sostanza, che, nonostante l’esercizio di un simile ricorso da parte di un candidato non presentato alla nomina dalla KRS, le delibere di quest’ultima rivestiranno sempre un carattere definitivo per quanto riguarda la decisione in esse contenuta di presentare candidati alla nomina, i quali potranno allora, come avvenuto nel caso di specie, essere nominati dal presidente della Repubblica ai posti interessati senza attendere l’esito di tale ricorso. In tali circostanze, è evidente, infatti, che un eventuale annullamento della decisione, che una simile delibera comporta, di non presentare alla nomina la candidatura di un ricorrente che intervenga al termine del procedimento promosso da quest’ultimo rimarrà senza conseguenze effettive sulla sua situazione per quanto riguarda il posto al quale egli aspirava, che sarà quindi già stato assegnato sulla base di tale delibera.

159    In secondo luogo, occorre anche tener conto della circostanza che, nel caso di specie, le disposizioni nazionali discusse nel procedimento principale hanno notevolmente modificato lo stato del diritto nazionale precedentemente in vigore.

160    Infatti, sotto un primo profilo, e come rilevato dal giudice del rinvio, risulta che, prima dell’inserimento dei paragrafi 1 ter e 4 nell’articolo 44 della legge sulla KRS, i ricorsi diretti contro delibere di quest’ultima che presentavano candidati a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) rientravano nell’ambito di applicazione delle disposizioni generali di cui all’articolo 43 di tale legge, che non prevedevano le restrizioni attualmente previste da detti paragrafi 1 ter e 4, cosicché queste ultime disposizioni hanno avuto l’effetto, per quanto riguarda tali delibere, di annientare l’effettività del controllo giurisdizionale fino ad allora previsto dalla normativa nazionale.

161    Sotto un secondo profilo, come altresì rilevato dal giudice del rinvio, la modifica introdotta al paragrafo 1 bis dell’articolo 44 della legge sulla KRS e vertente sulla natura del controllo che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) può effettuare quando è adito sulla base di tale disposizione ha, dal canto suo, operato una riduzione dell’intensità del controllo giurisdizionale applicabile in precedenza.

162    Sotto un terzo profilo, occorre sottolineare, come fatto dal giudice del rinvio, che le restrizioni così introdotte all’articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, della legge sulla KRS riguardano unicamente i ricorsi proposti avverso delibere della KRS relative a presentazioni di candidature a posti di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema), mentre le delibere della KRS relative a presentazioni di candidature a posti di giudice negli altri organi giurisdizionali nazionali restano, dal canto loro, soggette al regime di controllo giurisdizionale generale menzionato al punto 160 della presente sentenza.

163    In terzo luogo, gli elementi contestuali connessi all’insieme delle altre riforme che hanno recentemente interessato il Sąd Najwyższy (Corte suprema) e la KRS, e di cui si è già discusso ai punti da 130 a 135 della presente sentenza, devono anch’essi essere presi in considerazione nel caso di specie.

164    A tale riguardo, occorre inoltre sottolineare che le disposizioni dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS – che, come è stato precedentemente rilevato, hanno privato di ogni effettività i ricorsi giurisdizionali come quelli di cui al procedimento principale – sono state introdotte dalla legge del 20 luglio 2018, recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi, e sono entrate in vigore il 27 luglio 2018, ossia pochissimo tempo prima che la KRS nella sua nuova composizione fosse chiamata a pronunciarsi sulle candidature depositate ai fini della copertura di numerosi posti di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema) dichiarati vacanti o creati ex novo in conseguenza dell’entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema e, in particolare, sulle candidature dei ricorrenti nel procedimento principale.

165    Alla luce di quanto ricordato al punto 96 della presente sentenza, spetterà al giudice del rinvio valutare, sulla base delle indicazioni derivanti da questa sentenza e da tutte le altre circostanze pertinenti di cui esso dovesse venire a conoscenza – tenendo al contempo conto, se del caso, delle motivazioni o degli obiettivi specifici che vengano addotti dinanzi ad esso al fine di giustificare le misure di cui trattasi – se disposizioni nazionali come quelle contenute all’articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, della legge sulla KRS, singolarmente quando sono combinate con gli elementi menzionati ai punti da 130 a 135 e da 157 a 164 di tale sentenza, siano tali da suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici nominati sulla base delle suddette delibere della KRS rispetto a elementi esterni e, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo polacchi, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi dinanzi ad essi contrapposti, e possano quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

166    Se, peraltro, il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che le regressioni determinate da dette disposizioni nazionali per quanto riguarda l’effettività del ricorso giurisdizionale promosso contro le delibere della KRS che propongono la nomina di giudici presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) violano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, esso sarà tenuto, per gli stessi motivi enunciati ai punti da 142 a 149 della presente sentenza, a disapplicare queste stesse disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente in vigore, e a esercitare, al contempo, esso stesso il controllo previsto da queste ultime disposizioni.

167    Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando quanto segue:

–        L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni che modificano lo stato del diritto nazionale in vigore e in forza delle quali:

–        da un lato, nonostante la proposizione, da parte di un candidato a un posto di giudice ad un organo come il Sąd Najwyższy (Corte suprema), di un ricorso avverso la decisione con cui un organo quale la KRS non ha accolto la sua candidatura, ma ha presentato quella di altri candidati al presidente della Repubblica, tale decisione ha carattere definitivo nella parte in cui presenta tali altri candidati, con la conseguenza che il suddetto ricorso non osta alla nomina di questi ultimi da parte del presidente della Repubblica e che l’eventuale annullamento di detta decisione, nella parte in cui non ha presentato il ricorrente alla nomina, non può condurre a una nuova valutazione della situazione di quest’ultimo ai fini dell’eventuale attribuzione del posto interessato, e

–        dall’altro, un simile ricorso non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione della proposta di nomina,

qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali disposizioni sono idonee suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici così nominati dal presidente della Repubblica, sulla base delle decisioni della KRS, rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

–        In caso di violazione accertata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare queste stesse disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente in vigore, e di esercitare, al contempo, esso stesso il controllo giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni.

 Sulla seconda questione

168    Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, non è più necessario rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

169    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      In presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere in prima e ultima istanza su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) avverso le decisioni con cui un organo come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di altri candidati al Presidente della Repubblica di Polonia in vista della nomina a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure a provvedere su detti ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell’esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte:

–        l’articolo 267 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali modifiche hanno avuto lo specifico effetto di impedire alla Corte di pronunciarsi su questioni pregiudiziali come quelle che le sono state sottoposte da tale giudice e di escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni analoghe;

–        l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali modifiche sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle suddette decisioni della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

In caso di accertata violazione di detti articoli, il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare le modifiche di cui trattasi, siano esse di origine legislativa o costituzionale, e di continuare, di conseguenza, ad esercitare la competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle controversie di cui era investito prima dell’intervento di tali modifiche.

2)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni che modificano lo stato del diritto nazionale in vigore e in forza delle quali:

–        da un lato, nonostante la proposizione, da parte di un candidato ad un posto di giudice ad un organo come il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), di un ricorso avverso la decisione con cui un organo quale la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) non ha accolto la sua candidatura, ma ha presentato quella di altri candidati al presidente della Repubblica di Polonia, tale decisione ha carattere definitivo nella parte in cui presenta tali altri candidati, con la conseguenza che il suddetto ricorso non osta alla nomina di questi ultimi da parte del presidente della Repubblica di Polonia e che l’eventuale annullamento di detta decisione, nella parte in cui non ha presentato il ricorrente alla nomina, non può condurre a una nuova valutazione della situazione di quest’ultimo ai fini dell’eventuale attribuzione del posto interessato, e

–        dall’altro lato, un simile ricorso non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione della proposta di nomina,

qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali disposizioni sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici così nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle decisioni di un organo quale la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

In caso di violazione accertata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare queste stesse disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente in vigore, e di esercitare, al contempo, esso stesso il controllo giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.