SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
2 marzo
2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva –
Principio dell’indipendenza dei giudici – Procedura di nomina a un posto
di giudice al Sąd Najwyższy
(Corte suprema, Polonia) – Nomina da parte del presidente della Repubblica
di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della
magistratura – Mancanza d’indipendenza di tale Consiglio – Mancanza
di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile
delibera – Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga la
disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio –
Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in
cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in
simili cause – Articolo 267 TFUE – Facoltà e/o obbligo per i
giudici nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo –
Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione –
Primato del diritto dell’Unione – Potere di disapplicare le disposizioni
nazionali non conformi al diritto dell’Unione»
Nella
causa C‑824/18,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte
suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 21 novembre 2018, pervenuta
in cancelleria il 28 dicembre 2018, domanda integrata con decisione del 26
giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2019, nel procedimento
A.B,
C.D.,
E.F,
G.H,
I.J.
contro
Krajowa Rada Sądownictwa,
con
l’intervento di:
Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal
(relatrice), M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen,
A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione,
D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe,
C. Lycourgos e N. Jääskinen,
giudici,
avvocato
generale: E. Tanchev
cancelliere:
M. Aleksejev, capo unità
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2020,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
A.B., da M. Dębska-Koniecek, adwokat;
– per
C.D., da M. Bogdanowicz, radca
prawny;
– per
E.F., da M. Gajdus, adwokat;
– per
I.J., da P. Strumiński, radca
prawny;
– per
la Krajowa Rada Sądownictwa,
da L. Mazur, J. Dudzicz
e D. Pawełczyk-Woicka, in qualità di
agenti;
– per
il Prokurator Generalny, da
B. Górecka, R. Hernand,
A. Reczka, S. Bańko
e B. Marczak;
– per
il Rzecznik Praw Obywatelskich, da A. Bodnar,
M. Taborowski e P. Filipek;
– per
il governo polacco, da B. Majczyna, A. Grajewski, A. Dalkowska e
S. Żyrek, in qualità di agenti;
– per
la Commissione europea, da H. Krämer,
P.J.O. Van Nuffel, A. Stobiecka-Kuik
e C. Valero, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre
2020,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo
2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo
15, paragrafo 1, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo
47 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dell’articolo 2,
paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del
27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000,
L 303, pag. 16).
2 Tali
domande sono state presentate nell’ambito di controversie che contrappongono
A.B., C.D., E.F., G.H. e I.J. alla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura,
Polonia) (in prosieguo: la «KRS») in merito a delibere con le quali
quest’ultima ha deciso di non proporre al presidente della Repubblica di
Polonia (in prosieguo: il «presidente della Repubblica») la nomina degli
interessati a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) e di proporre la
nomina di altri candidati a tali posti.
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
Trattati UE
e FUE
3 L’articolo
2 TUE è così formulato:
«L’Unione
si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori
sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo,
dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà
e dalla parità tra donne e uomini».
4 Ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE:
«In
virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si
rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti
dai trattati.
Gli
Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad
assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti
agli atti delle istituzioni dell’Unione.
Gli
Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si
astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la
realizzazione degli obiettivi dell’Unione».
5 L’articolo
19, paragrafo 1, TUE dispone quanto segue:
«La
Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il
Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.
Gli
Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una
tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell’Unione».
6 A
termini dell’articolo 267 TFUE:
«La
Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via
pregiudiziale:
a) sull’interpretazione
dei trattati;
b) sulla
validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli
organi o dagli organismi dell’Unione.
Quando
una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli
Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la
sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di
pronunciarsi sulla questione.
Quando
una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi
alla Corte.
(...)».
Carta
7 Il
titolo VI della Carta, denominato «Giustizia», comprende in particolare
l’articolo 47, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale», che dispone quanto segue:
«Ogni persona
i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati
violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto
delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale,
precostituito per legge. (...)
(...)».
Direttiva
2000/78
8 L’articolo
1 della direttiva 2000/78 così dispone:
«La
presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle
discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le
condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il
principio della parità di trattamento».
9 L’articolo
2, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Ai fini
della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si
intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su
uno dei motivi di cui all’articolo 1».
10 L’articolo
3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva enuncia quanto segue:
«Nei
limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a
tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi
gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle
condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo,
compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione (...)».
11 L’articolo
9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 così recita:
«Gli
Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in
seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità
di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si
lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o
amministrative (...) finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla
presente direttiva».
Diritto
polacco
Costituzione
12 L’articolo
45, paragrafo 1, della Costituzione così dispone:
«Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente,
senza eccessivo ritardo, da un tribunale competente, indipendente e imparziale».
13 L’articolo
60 della Costituzione così dispone:
«I
cittadini polacchi che godono dei loro pieni diritti civili hanno il diritto di
accedere, in condizioni di uguaglianza, alle funzioni pubbliche».
14 Ai
sensi dell’articolo 179 della Costituzione, il presidente della Repubblica
nomina i giudici, su proposta della KRS, a tempo indeterminato.
15 L’articolo
184 della Costituzione prevede che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte
suprema amministrativa, Polonia) e gli organi giurisdizionali amministrativi
siano competenti a controllare l’attività della pubblica amministrazione.
16 Ai
sensi dell’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione:
«La
[KRS] è garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».
17 L’articolo
187 della Costituzione così dispone:
«1. La
[KRS] è composta:
1) dal primo
presidente del [Sąd Najwyższy
(Corte suprema)], dal Ministro della Giustizia, dal presidente del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] e da una
persona designata dal presidente della Repubblica;
2) da quindici
membri eletti tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi
giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e degli
organi giurisdizionali militari;
3) da quattro
membri eletti [dal Sejm (Dieta, Polonia)] tra i
deputati nonché da due membri eletti dal Senato tra i senatori.
(...)
3. Il
mandato dei membri eletti [della KRS] è di quattro anni.
4. Il
regime, il settore di attività, le modalità di lavoro [della KRS] nonché le
modalità di elezione dei suoi membri sono definiti per legge».
Legge sulla
KRS
18 La
KRS è disciplinata dall’ustawa o Krajowej
Radzie Sądownictwa
(legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011 n. 126, posizione 714), come
modificata, in particolare, dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio
nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3) e dall’ustawa
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante
modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
e di talune altre leggi), del 20 luglio 2018 (Dz. U.
del 2018, posizione 1443) (in prosieguo: la «legge
sulla KRS»).
19 Ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punti 1 e 2 della legge sulla KRS, sono di competenza
della KRS:
«1. l’esame e la
valutazione dei candidati ai posti di giudice del [Sąd
Najwyższy (Corte suprema)] e ai posti di giudice
degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari, nonché ai
posti di giudice assessore negli organi giurisdizionali amministrativi;
2. la
presentazione al [presidente della Repubblica] delle proposte di nomina di
giudici al [Sąd Najwyższy
(Corte suprema)], negli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e
militari nonché di nomina di giudici assessori negli organi giurisdizionali
amministrativi».
20 L’articolo
9 bis di tale legge così recita:
«1. La
Dieta elegge, tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e degli organi
giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari, 15 membri [della KRS] per
un mandato congiunto della durata di quattro anni.
2. Nel
procedere all’elezione di cui al paragrafo 1, la Dieta tiene conto, per quanto
possibile, della necessità che, in seno [alla KRS], siano rappresentati giudici
provenienti da diversi tipi e livelli di giurisdizione.
3. Il
mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS] eletti tra i giudici decorre dal
giorno successivo alla loro elezione. I membri uscenti [della KRS] esercitano
le loro funzioni sino al giorno in cui ha inizio il mandato congiunto dei nuovi
membri [della KRS]».
21 In
forza dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, di tale legge, un candidato alla
posizione di membro della KRS, scelto tra i giudici, può essere proposto da un
gruppo di almeno duemila cittadini polacchi o da un gruppo di almeno
venticinque giudici in servizio attivo. Il processo di nomina dei membri della
KRS da parte della Dieta è determinato dall’articolo 11 quinquies della
medesima legge.
22 L’articolo
37, paragrafo 1, della legge sulla KRS dispone quanto segue:
«Se più
candidati hanno presentato domanda per un posto di giudice, [la KRS] esamina e
valuta congiuntamente tutte le candidature depositate. In tale ipotesi, [la
KRS] adotta una delibera comprendente le sue decisioni relative alla
presentazione di una proposta di nomina al posto di giudice, nei confronti di
tutti i candidati».
23 Ai
sensi dell’articolo 43 di tale legge:
«1. Una
delibera [della KRS] diventa definitiva se non è appellabile.
2. Se
non tutti i partecipanti alla procedura hanno impugnato la delibera di cui
all’articolo 37, paragrafo 1, questa diventa definitiva nella parte che
comprende la decisione di non presentare la proposta di nomina a giudice dei
partecipanti che non hanno proposto ricorso, fatte salve le disposizioni
dell’articolo 44, paragrafo 1 ter».
24 Al
momento della presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale,
l’articolo 44 di questa legge prevedeva:
«1. Un
partecipante alla procedura può proporre ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte
suprema)] a motivo dell’illegittimità della decisione [della KRS], salvo
diversamente previsto da disposizioni specifiche. (...)
1 bis Nel
caso di controversie individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte
suprema)], può essere proposto ricorso dinanzi al [Naczelny
Sąd Administracyjny
(Corte suprema amministrativa)]. In tali casi, è precluso il ricorso dinanzi al
[Sąd Najwyższy
(Corte suprema)]. Un ricorso proposto dinanzi al [Naczelny
Sąd Administracyjny
(Corte suprema amministrativa)] non può fondarsi su un motivo vertente su
un’erronea valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi
in considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione delle
proposte di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].
1
ter. Se non tutti i partecipanti alla
procedura hanno impugnato la delibera di cui all’articolo 37, paragrafo 1, in
controversie individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte
suprema)], la suddetta delibera diviene definitiva nella parte contenente la
decisione di presentare una proposta di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte
suprema)] e nella parte contenente la decisione di non presentare una proposta
di nomina a giudice della medesima Corte, nei confronti dei partecipanti alla
procedura che non hanno proposto ricorso.
(...)
4. Nelle
controversie individuali concernenti la nomina all’ufficio di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte
suprema)], l’annullamento da parte del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte
suprema amministrativa)] della delibera della [KRS] recante la decisione di non
presentare la proposta di nomina all’ufficio di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte
suprema)] equivale all’ammissione della candidatura del candidato che abbia
proposto ricorso nella procedura per il posto vacante di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte
suprema)], posto per il quale, alla data della pronuncia della sentenza della [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)], non è
terminata la procedura dinanzi alla [KRS], o, in assenza di una siffatta
procedura, per il prossimo posto vacante di giudice della [Sąd
Najwyższy (Corte suprema)] oggetto di
pubblicazione».
25 Il
paragrafo 1 bis dell’articolo 44 della legge sulla KRS è stato introdotto
in tale articolo dalla legge dell’8 dicembre 2017 recante modifiche della legge
sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi, entrata in
vigore il 17 gennaio 2018, e i paragrafi 1 ter e 4 sono stati introdotti
dalla legge del 20 luglio 2018 recante modifiche della legge
sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre
leggi, entrata in vigore il 27 luglio 2018. Prima della presentazione di tali
modifiche, i ricorsi di cui al suddetto paragrafo 1 bis erano proposti
dinanzi al [Sąd Najwyższy
(Corte suprema)] conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 44.
26 Con
sentenza del 25 marzo 2019, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) ha dichiarato
l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS incompatibile con
l’articolo 184 della Costituzione, con la motivazione, in sostanza, che la
competenza conferita al Naczelny Sąd
Administracyjny (Corte suprema amministrativa) da
detto paragrafo 1 bis non era giustificata alla luce né della natura delle
cause interessate, né delle caratteristiche organizzative di detto organo
giurisdizionale, né del procedimento da esso applicato. In tale sentenza, il Trybunał Konstytucyjny
(Corte costituzionale) ha altresì indicato che tale dichiarazione di
incostituzionalità «comporta necessariamente l’estinzione di tutti i
procedimenti giurisdizionali pendenti fondati sulla disposizione abrogata».
27 Successivamente,
l’articolo 44 della legge sulla KRS è stato modificato dall’ustawa
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy ‐ Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge recante modifica della legge sul
Consiglio nazionale della magistratura e della legge recante organizzazione del
contenzioso amministrativo), del 26 aprile 2019 (Dz.
U. del 2019, posizione 914) (in prosieguo: la «legge
del 26 aprile 2019»), entrata in vigore il 23 maggio 2019. Il paragrafo 1 di
tale articolo 44 è ora formulato come segue:
«Un
partecipante al procedimento può proporre ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte
suprema)] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], salvo
diversamente previsto da disposizioni specifiche. Non è possibile proporre
ricorso nelle controversie individuali concernenti la nomina all’ufficio di
giudice del [Sąd Najwyższy
(Corte suprema)]».
28 Peraltro,
l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019 prevede che «[i] ricorsi avverso le
delibere [della KRS] nelle controversie individuali concernenti la nomina
all’ufficio di giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)], promossi ma non definiti
prima dell’entrata in vigore della presente legge, si estinguono ipso iure».
Nuova legge
sulla Corte suprema
29 L’articolo
30 dell’ustawa o Sądzie
Najwyższym (legge sulla Corte suprema), del 23
novembre 2002 (Dz. U. del 2002, posizione 240),
fissava l’età per il pensionamento dei giudici del Sąd
Najwyższy (Corte suprema) a 70 anni.
30 L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8
dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5; in prosieguo: la «nuova legge sulla Corte suprema»), è
entrata in vigore il 3 aprile 2018.
31 Come
risultava dalle disposizioni degli articoli 37 e 111 della nuova legge sulla
Corte suprema, l’età per il pensionamento dei giudici del Sąd
Najwyższy (Corte suprema) è stata abbassata a 65
anni, fatta salva la possibilità, per il presidente della Repubblica, di
autorizzare gli interessati a continuare le loro funzioni oltre tale età.
32 A
seguito dell’ordinanza della Corte del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia (C‑619/18 R,
EU:C:2018:1021), l’ustawa o zmianie
ustawy o Sądzie Nawyższym (legge recante modifica della legge sulla
Corte suprema), del 21 novembre 2018 (Dz. U. del
2018, posizione 2507), ha abrogato detto meccanismo di autorizzazione, ha
limitato l’applicazione della nuova età per il pensionamento fissata a 65 anni
ai soli giudici entrati in servizio presso il Sąd
Najwyższy (Corte suprema) dopo il 1° gennaio
2019 e ha consentito la reintegrazione, presso tale organo giurisdizionale, dei
giudici entrati in servizio prima di tale data e che erano stati collocati a
riposo in forza delle disposizioni menzionate al punto precedente.
Procedimenti
principali e domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale
33 Con
delibere del 24 e del 28 agosto 2018, la KRS ha deciso di non presentare al
presidente della Repubblica le proposte di nomina di A.B. e di C.D., ai fini
dell’attribuzione di un posto di giudice alla sezione penale del Sąd Najwyższy (Corte
suprema), e di E.F., di G.H. e di I.J., ai fini dell’attribuzione di sette
posti di giudice alla sezione civile di tale organo giurisdizionale. Dette
delibere contenevano, peraltro, proposte di nomina di altri candidati ai posti
interessati.
34 A.B,
C.D, E.F., G.H. e I.J. hanno proposto ricorsi avverso dette delibere dinanzi al
Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) e hanno
chiesto, in via cautelare, la loro sospensione. Con decisioni del 25 e del 27
settembre 2018 nonché dell’8 ottobre 2018, detto giudice ha disposto la
sospensione dell’esecuzione delle delibere medesime.
35 Nella
sua decisione di rinvio, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte
suprema amministrativa) sottolinea, anzitutto, che, a differenza delle
disposizioni precedentemente applicabili, l’articolo 44, paragrafo 1 ter,
della legge sulla KRS prevede che, nelle controversie individuali riguardanti
la nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema), se non tutti i partecipanti
alla procedura di concorso hanno impugnato la delibera di cui all’articolo 37,
paragrafo 1, di tale legge, tale delibera diviene definitiva per quanto
riguarda la parte di quest’ultima contenente la decisione di presentazione di
una proposta di nomina, nei confronti dei partecipanti alla procedura che non
hanno proposto ricorso. Orbene, il giudice del rinvio osserva, al riguardo, che
tra tali partecipanti rientrano quelli la cui nomina è stata proposta e che,
pertanto, non hanno alcun interesse a proporre un ricorso contro una simile
delibera, cosicché la parte di detta delibera che propone candidati alla nomina
acquisirà sempre, di fatto, un simile carattere definitivo.
36 Il
giudice del rinvio considera poi che l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della
legge sulla KRS definisce la funzione giurisdizionale che esso è chiamato ad
esercitare con riferimento a tali delibere in termini assai generici e senza
introdurre criteri di valutazione chiari.
37 Infine,
tale giudice indica che dall’articolo 44, paragrafo 4, della legge sulla KRS
risulta che, in caso di annullamento della parte di una delibera della KRS
vertente sulla mancata presentazione di una proposta di nomina di un candidato
a un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), l’eventuale ammissione
della candidatura dell’interessato per un simile posto è possibile solo
qualora, alla data di tale annullamento, sia ancora in corso una procedura
dinanzi alla KRS; in caso contrario, tale ammissione varrà soltanto per i
successivi posti di giudice dichiarati vacanti all’interno di detto organo
giurisdizionale. Qualsiasi possibilità di riesame della candidatura al posto
vacante per il quale l’interessato ha presentato la domanda e l’eventuale
attribuzione di tale posto a quest’ultimo in esito al suo ricorso sarebbero
così in pratica escluse.
38 Ciò
considerato, il giudice del rinvio ritiene che il ricorso di cui dispongono in
tal modo i candidati la cui nomina a un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte
suprema) non è stato proposta dalla KRS sia privo di qualsiasi effettività.
Secondo il giudice nazionale, affinché un tale ricorso possa produrre effetti,
sarebbe necessario, in primo luogo, che il ricorso presentato da tale candidato
abbia l’effetto di sospendere la delibera del KRS, in modo che essa non possa
diventare definitiva ed essere sottoposta al Presidente della Repubblica per la
nomina dei candidati proposti fintanto che il Naczelny
Sąd Administracyjny
(Corte amministrativa suprema) non si sia pronunciato su tale ricorso. In
secondo luogo, in caso di accoglimento di quest’ultimo, la KRS dovrebbe essere
costretta a procedere a un riesame della candidatura del ricorrente ai fini
dell’eventuale attribuzione del posto di cui trattasi.
39 Alla
luce di quanto precede, il giudice del rinvio dubita che le norme nazionali di
cui ai punti da 35 a 37 della presente sentenza siano conformi al diritto
dell’Unione. Esso ritiene, a tale riguardo, che dalla giurisprudenza della
Corte risulti che spetta agli Stati membri, in forza del principio di leale
cooperazione, enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, garantire
l’applicazione e il rispetto del diritto dell’Unione e, a tale titolo, come
previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, stabilire i rimedi
giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro
diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dell’Unione. Una simile protezione costituirebbe una caratteristica
essenziale dello Stato di diritto menzionato all’articolo 2 TUE e dovrebbe
essere garantita nel rispetto delle condizioni derivanti dall’articolo 47 della
Carta e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
40 Secondo
il giudice del rinvio, la finalità dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4,
della legge sulla KRS, per quanto riguarda il carattere definitivo delle
delibere della KRS che propongono una nomina a un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte
suprema), dovrebbe essere valutata tenendo anche conto della nuova legge sulla
Corte suprema, i cui articoli 37 e 111 hanno abbassato l’età per il
pensionamento dei giudici in carica presso il Sąd
Najwyższy (Corte suprema) a 65 anni, e hanno al
contempo subordinato la possibilità di continuare a esercitare tale carica al
di là di questa età a un’autorizzazione del presidente della Repubblica.
41 Peraltro,
il giudice del rinvio rileva che le norme nazionali applicabili ai ricorsi
giurisdizionali riguardanti le delibere della KRS che propongono nomine a posti
di giudice diversi da quello di giudice presso il Sąd
Najwyższy (Corte suprema) sono rimaste invariate
e non prevedono le restrizioni menzionate ai punti da 35 a 37 della presente
sentenza. Vi sarebbe quindi, tra i candidati alla nomina a un posto di giudice
presso tale organo giurisdizionale e i candidati alla nomina a un posto di
giudice in un organo giurisdizionale diverso da quest’ultimo, un accesso
differenziato al controllo giurisdizionale sulle delibere della KRS con le
quali essi non sono proposti alla nomina da parte di tale organo. Una siffatta
differenziazione potrebbe, in mancanza di una giustificazione con un qualche
obiettivo di interesse generale, violare il diritto di accesso alla funzione
pubblica in condizioni paritarie e il diritto di ricorso inteso a garantirlo,
sanciti dagli articoli 45 e 60 della Costituzione.
42 La
differenziazione così operata sarebbe, inoltre, ancor meno giustificabile in quanto
il Sąd Najwyższy
(Corte suprema) svolge un ruolo cruciale, essendo chiamato a esercitare una
supervisione giurisprudenziale su tutti gli organi giurisdizionali di grado
inferiore, ragion per cui lo svolgimento della procedura di selezione di
giudici assegnati a tale organo giurisdizionale imporrebbe un particolare
controllo, effettivo e rigoroso, da parte del giudice competente.
43 A
tal riguardo, la mancanza di effettività del controllo giurisdizionale così
osservata per quanto riguarda la procedura di nomina a posti di giudice presso
il Sąd Najwyższy
(Corte suprema) sarebbe fonte di ulteriori preoccupazioni, tenuto conto della
nuova composizione della KRS. Infatti, come risulta dall’articolo 9 bis
della legge sulla KRS, i quindici rappresentanti del potere giudiziario in seno
a detto organo sono stati scelti non più dai loro pari come in precedenza,
bensì dalla Dieta, tra i candidati presentati da un gruppo formato da almeno
2 000 cittadini polacchi o da un gruppo di 25 giudici, il che genererebbe
un rischio di soggezione dei membri della KRS alle forze politiche
rappresentate all’interno della Dieta. Inoltre, per quanto riguarda la
composizione della KRS così recentemente istituita, sussisterebbero dubbi, in
assenza di qualsiasi trasparenza al riguardo, quanto all’effettivo rispetto
delle summenzionate condizioni relative alla
presentazione delle candidature a un posto di membro della KRS.
44 Infine,
sarebbe altresì problematica la circostanza che la KRS sia composta, per quanto
riguarda i quindici membri che rappresentano il potere giudiziario, da
quattordici rappresentanti dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari e
da un rappresentante dei giudici degli organi giurisdizionali amministrativi,
con esclusione di qualsiasi rappresentante dei giudici del Sąd
Najwyższy (Corte suprema), contrariamente a
quanto previsto dall’articolo 187, punto 2, della Costituzione. Lo stesso
sarebbe a dirsi per il fatto che, tra questi quattordici giudici degli organi
giurisdizionali ordinari, figurano presidenti e vicepresidenti di tali organi
giurisdizionali nominati dal potere esecutivo, in sostituzione di persone da
esso revocate, il che potrebbe significare che l’influenza di quest’ultimo è
quindi cresciuta di importanza all’interno della KRS.
45 È
in tale contesto che il Naczelny Sąd
Administracyjny (Corte suprema amministrativa,
Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’articolo 2 in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, terzo
periodo, 6, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con
l’articolo 47 della [Carta], l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78
(...) e l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel
senso che sussiste una violazione del principio dello Stato di diritto e del
diritto a un ricorso effettivo e alla tutela giurisdizionale effettiva quando,
nell’ambito dei procedimenti individuali concernenti l’esercizio dell’ufficio
di giudice presso l’organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro
[il Sąd Najwyższy
(Corte suprema)], il legislatore nazionale prevede sì un diritto di ricorso, ma
la decisione sull’esame e la valutazione comuni di tutti i candidati al [Sąd Najwyższy (Corte
suprema)] all’interno della procedura di selezione che precede l’inoltro della
domanda per la nomina a giudice presso il succitato organo giurisdizionale
diviene definitiva ed efficace se non impugnata da tutti i partecipanti alla
procedura di selezione, tra cui rientra anche un candidato che non ha alcun
interesse all’impugnazione della decisione di cui trattasi in quanto la domanda
di nomina a giudice che lo riguarda è stata inoltrata, cosicché:
– il
mezzo di ricorso perde la propria efficacia e non sussiste alcuna possibilità
di effettuare un reale controllo sullo svolgimento della succitata procedura di
selezione da parte del giudice competente,
– il
che, in una situazione in cui la suddetta procedura ricomprende anche quei
posti di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] occupati sino ad oggi da
giudici che sono stati assoggettati alla nuova e più bassa età pensionabile
senza che il giudice interessato potesse scegliere se avvalersi o meno della
disciplina in materia, incide altresì sotto il profilo del principio
dell’inamovibilità dei giudici – se si presume che esso ne sia
violato – sulla portata e sull’esito del controllo giudiziale sulla
procedura di selezione svolta.
2) Se l’articolo
2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, e
l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 15,
paragrafo 1, e l’articolo 20, in combinato disposto con l’articolo 21,
paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto
con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2000/78 (...) e l’articolo 267, terzo comma, TFUE,
debbano essere interpretati nel senso che:
– sussiste
una violazione del principio dello Stato di diritto, del principio di parità di
trattamento e del principio della parità di accesso alla funzione
pubblica – ovverossia all’esercizio dell’ufficio di giudice [del Sąd Najwyższy (Corte
suprema)] – in una situazione in cui, nei procedimenti individuali concernenti
l’esercizio dell’ufficio di giudice della Corte suprema sia sì previsto il
diritto di presentare ricorso presso il giudice competente, ma - in ragione
della disciplina del passaggio in giudicato descritta nella prima questione -
la nomina a giudice [del Sąd Najwyższy
(Corte suprema)] concernente un posto vacante di giudice possa avvenire senza
che il giudice competente effettui un controllo della succitata procedura di
selezione – qualora un siffatto controllo sia stato richiesto – e
tale assenza di possibilità di controllo violi il diritto a un ricorso
effettivo e, con ciò, anche il diritto alla parità di accesso alla funzione
pubblica, ponendosi in contrasto con l’interesse pubblico, e
– che
una situazione in cui l’organismo dello Stato membro chiamato a vigilare
sull’indipendenza dei tribunali e dei giudici ([la KRS]), dinanzi al quale si
svolge la procedura concernente l’esercizio dell’ufficio di giudice [del Sąd Najwyższy (Corte
suprema)], sia composto in modo tale che i rappresentanti del potere
giudiziario al suo interno sono scelti dal potere legislativo, mina il
principio di equilibrio istituzionale».
Procedimento
dinanzi alla Corte e domanda di pronuncia pregiudiziale supplementare
Domanda
di procedimento accelerato e beneficio del trattamento prioritario
46 Nella
sua decisione di rinvio, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte
suprema amministrativa) ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse
sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento
di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, detto giudice ha fatto
valere che un procedimento siffatto è giustificato alla luce dell’importanza e
della natura delle controversie principali e delle decisioni che esso è
chiamato a pronunciare nell’ambito di queste ultime.
47 L’articolo
105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del
giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte,
sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre
un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa
richiede un suo rapido trattamento.
48 Occorre
ricordare, a tal riguardo, che una siffatta procedura accelerata costituisce
uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza
straordinaria (ordinanze del presidente della Corte del 20 dicembre 2017, M.A.
e a., C‑661/17, non pubblicata, EU:C:2017:1024, punto 17 e
giurisprudenza ivi citata, nonché del 1º ottobre 2018, Miasto
Łowicz e Prokuratura Okręgowa w Płocku, C‑558/18
e C‑563/18, non pubblicata, EU:C:2018:923, punto 18).
49 Peraltro,
dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il procedimento accelerato
può non essere applicato qualora il carattere sensibile e complesso dei
problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente
all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non
appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte
(ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R,
EU:C:2020:277, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).
50 Nel
caso di specie, il 31 gennaio 2019 il presidente della Corte, sentiti il
giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso che non era necessario
accogliere la domanda di procedimento accelerato, in quanto la decisione di
rinvio non conteneva elementi sufficienti a dimostrare circostanze eccezionali
in grado di giustificare una decisione sul rinvio pregiudiziale in tempi brevi.
Dalle affermazioni contenute nella decisione di rinvio risulta infatti che i
procedimenti principali vertono su ricorsi proposti da candidati alla nomina a
un posto di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso le delibere della
KRS che non li hanno proposti per tale nomina, e che il giudice del rinvio ha
inoltre disposto la sospensione dell’esecuzione di tali delibere.
51 In
tali circostanze, non è emerso, sulla base delle informazioni e delle
spiegazioni in tal senso fornite dal giudice del rinvio – il quale, come
risulta dal punto 46 della presente sentenza, ha fatto unicamente riferimento,
senza ulteriori precisazioni, all’importanza e alla natura delle controversie
principali – che la presente causa, che solleva peraltro questioni che
presentano un alto grado di sensibilità e di complessità, avrebbe avuto un
carattere talmente urgente da giustificare una deroga, in via eccezionale, alle
norme procedurali ordinarie applicabili in materia di rinvio pregiudiziale.
52 In
risposta ad una richiesta di ulteriori informazioni rivolta dalla Corte al
giudice del rinvio, quest’ultimo ha precisato, in una lettera del 14 febbraio
2019, che, sebbene la sospensione dell’esecuzione delle delibere di cui al
procedimento principale fosse stata così disposta, il presidente della
Repubblica aveva nondimeno proceduto, il 10 ottobre 2018, alla nomina a posti
di giudice presso il Sąd Najwyższy
(Corte suprema) di otto nuovi giudici che erano stati proposti dalla KRS in
tali delibere. Questi otto nuovi giudici non sarebbero stati tuttavia
effettivamente assegnati ai collegi giudicanti delle sezioni interessate del Sąd Najwyższy (Corte
suprema), dato che i presidenti di tali sezioni, alla luce dei dubbi relativi
alla legittimità della nomina degli interessati e per motivi di certezza del
diritto, ne hanno sospeso l’assegnazione in attesa delle sentenze che il
giudice del rinvio dovrà pronunciare nei procedimenti principali.
53 Alla
luce di tali precisazioni, il presidente della Corte ha deciso, il 26 febbraio
2019, di trattare la presente causa in via prioritaria, ai sensi dell’articolo
53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
Domanda
di pronuncia pregiudiziale supplementare e riapertura della fase scritta del
procedimento
54 Dopo
la chiusura della fase scritta del procedimento, il giudice del rinvio ha
emesso, il 26 giugno 2019, una decisione con la quale ha sospeso la propria
pronuncia su una domanda di non luogo a provvedere sui procedimenti principali
proposta dinanzi ad esso dal Prokurator Generalny (procuratore generale, Polonia), domanda di non
luogo a provvedere basata, da un lato, sulla sentenza del Trybunał
Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo
2019 menzionata al punto 26 della presente sentenza e, dall’altro,
sull’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019, riprodotto al punto 28 della
presente sentenza.
55 Per
quanto riguarda la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 44,
paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS contenuta nella sentenza del Trybunał Konstytucyjny
(Corte costituzionale) del 25 marzo 2019, il giudice del rinvio afferma, da un
lato, che tale dichiarazione produce effetti solo per il futuro e non può
ledere il diritto a un ricorso giurisdizionale che alcuni soggetti, come
avvenuto nei procedimenti principali, hanno esercitato prima di detta
dichiarazione e relativamente a fatti anteriori a quest’ultima. Dall’altro
lato, da tale sentenza risulterebbe espressamente che il Trybunał
Konstytucyjny (Corte costituzionale) rimette in
discussione non già la necessità stessa di un simile ricorso giurisdizionale,
la quale anzi deriverebbe dalla Costituzione e dalla propria giurisprudenza, ma
unicamente la designazione del giudice competente a conoscere di tale ricorso.
Da tale sentenza discenderebbe quindi che un altro giudice diverso dal giudice
del rinvio dovrebbe, in tal caso, quanto meno rimanere competente nel caso di
specie.
56 Il
giudice del rinvio indica che la nuova difficoltà che si trova ora ad
affrontare deriva pertanto, piuttosto, dalla legge del 26 aprile 2019, che, da
un lato, ha stabilito un non luogo ipso iure a provvedere in controversie come
quelle di cui al procedimento principale e, dall’altro, ha escluso, per il
futuro, qualsiasi possibilità di ricorso nelle cause individuali relative alla
nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema), anziché affidarne l’esame
ad un altro giudice.
57 Secondo
il giudice del rinvio, le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle
due questioni sottoposte alla Corte nella sua domanda di pronuncia
pregiudiziale iniziale e la necessità derivante da tali disposizioni, da un
lato, di garantire, nel rispetto dello Stato di diritto, l’esistenza del
diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e, dall’altro, di non
neutralizzare la cooperazione pregiudiziale avviata da tale domanda potrebbero
ostare a simili disposizioni legislative nazionali, le quali sono in tal modo
andate ad aggravare l’assenza di conformità del diritto nazionale alle suddette
disposizioni del diritto dell’Unione.
58 In
tale contesto, il Naczelny Sąd
Administracyjny (Corte suprema amministrativa), con
decisione del 26 giugno 2019, ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale supplementare (in prosieguo: la «terza questione») redatta nei seguenti
termini:
«Se
l’articolo 2, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, terzo
periodo, 6, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, TUE, l’articolo 47 della Carta,
l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 e l’articolo 267, terzo
comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione
dello Stato di diritto e del diritto di accesso alla giustizia e alla tutela
giurisdizionale effettiva quando il legislatore nazionale rimuove
dall’ordinamento giuridico le disposizioni pertinenti sulla competenza del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] e sul
diritto di impugnare dinanzi a tale organo giurisdizionale le delibere della
[KRS] e introduce altresì una soluzione in forza della quale i procedimenti
relativi a tali impugnazioni, avviati ma non definiti prima dell’introduzione
di tali modifiche (deroghe), vengono dichiarati estinti di diritto, con
l’effetto di:
– pregiudicare
il diritto di accesso alla giustizia ai fini del controllo giurisdizionale
delle suddette delibere della [KRS] e del controllo della regolarità della
procedura di selezione nell’ambito della quale tali delibere sono state
adottate, e
– pregiudicare
il diritto di accesso alla giustizia nella parte in cui nelle controversie
individuali pendenti dinanzi all’organo giurisdizionale originariamente
competente per tali procedimenti, dopo che quest’ultimo ha effettuato un rinvio
pregiudiziale alla Corte (...), a seguito della corretta instaurazione del
procedimento di controllo delle suddette delibere della [KRS], priva tale
organo della possibilità di sottoporre efficacemente tali domande alla Corte (...)
e del diritto di attendere la risposta sul rinvio, inficiando, così, il
principio di leale cooperazione vigente nell’Unione».
59 Questa
domanda di pronuncia pregiudiziale supplementare è stata notificata alle parti
interessate, ed è stata disposta la riapertura della fase scritta del
procedimento al fine di consentire a queste ultime di far valere le loro
osservazioni in merito alla terza questione.
Domande di
riapertura della fase orale del procedimento
60 Dopo
la comunicazione della data di pronuncia della presente sentenza al giudice del
rinvio e alle parti interessate, il procuratore generale e il governo polacco,
con atti depositati nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 4 e il
15 febbraio 2021, hanno chiesto la riapertura della fase orale del
procedimento.
61 A
sostegno della propria domanda, il procuratore generale indica, in sostanza, di
dissentire da talune affermazioni, relative alla necessità di un controllo
giurisdizionale sulle procedure di nomina dei giudici, che sarebbero contenute
nelle conclusioni dell’avvocato generale, affermazioni che il procuratore
generale ritiene discutibili, imprecise e segnate da contraddizioni, e che si
fonderebbero inoltre su considerazioni che non sono sufficientemente discusse
tra le parti interessate. Secondo il procuratore generale, l’analisi contenuta
in tali conclusioni divergerebbe peraltro, su taluni punti, da quella
presentata nelle conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Repubblika (C‑896/19, EU:C:2020:1055). Infine,
l’avvocato generale avrebbe menzionato la sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo emessa il 1° dicembre 2020, Guðmundur
Andri Ástráðsson c. Islanda
(CE:ECHR:2020:1201JUD002637418). Ebbene, questo
costituirebbe un fatto nuovo che non ha potuto formare oggetto di discussione
tra gli interessati.
62 Nella
propria domanda, il governo polacco sottolinea a sua volta di dissentire dalle
conclusioni dell’avvocato generale, le quali adotterebbero un’interpretazione
troppo estensiva dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,
interpretazione che divergerebbe, inoltre, da quelle accolte nelle conclusioni
dell’avvocato generale Hogan nella causa Repubblika
(C‑896/19, EU:C:2020:1055) e nell’ordinanza della vicepresidente della
Corte del 10 settembre 2020, Consiglio/Sharpston [C‑424/20 P(R),
non pubblicata, EU:C:2020:705]. Una riapertura della fase orale del
procedimento consentirebbe altresì alle parti interessate di pronunciarsi sulle
eventuali implicazioni della sentenza del 1° dicembre 2020 della Corte
europea dei diritti dell’uomo, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418).
63 A
tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la
facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di
formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato
generale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16,
EU:C:2018:158, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
64 Dall’altro
lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale
presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza,
conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è
vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali
l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una
parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le
questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che
giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 27 e
giurisprudenza ivi citata).
65 Ciononostante,
la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la
riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del
suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene
sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha
prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione
della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento
che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati.
66 Nel
caso di specie, la Corte ritiene tuttavia, sentito l’avvocato generale, di
disporre, al termine della fase scritta e dell’udienza svoltasi dinanzi ad
essa, di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi. Essa rileva, peraltro,
che la causa non deve essere decisa in base a un argomento che non sia stato
oggetto di discussione tra gli interessati. Essa considera, infine, che le
domande di riapertura della fase orale del procedimento non rivelano alcun
fatto nuovo tale da poter influenzare la decisione che la Corte è chiamata ad
emettere in detta causa. Alla luce di tali premesse, non è necessario disporre
la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
competenza della Corte
67 Secondo
il procuratore generale, la problematica dei ricorsi giurisdizionali in materia
di procedure di nomina dei giudici costituisce un settore di competenza
esclusiva degli Stati membri, che esula dall’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione. Pertanto, tale settore non rientrerebbe nella competenza della
Corte.
68 A
tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che, sebbene l’organizzazione
della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi,
ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano
tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione
[sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte
suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 52 e giurisprudenza ivi citata,
nonché del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz
e Prokurator Generalny, C‑558/18
e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. Così
può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative ai
requisiti sostanziali e alle modalità procedurali che presiedono all’adozione
delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, di norme relative al
controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di tali procedure di nomina
[v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza
della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18
e C‑625/18; in prosieguo: la «sentenza A.K. e a.», EU:C:2019:982,
punti da 134 a 139 e 145].
69 Dall’altro
lato, le obiezioni sollevate dal procuratore generale vertono, in sostanza,
sulla portata stessa delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate al
punto 1 della presente sentenza e, pertanto, sull’interpretazione di tali
disposizioni. Orbene, una tale interpretazione rientra manifestamente nella
competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., per analogia,
sentenza A.K. e a., punto 74).
70 Da
quanto precede risulta che la Corte è competente a statuire sulle presenti
domande di pronuncia pregiudiziale.
Sulla
terza questione
71 Con
la sua terza questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se, da un lato, il combinato disposto dell’articolo 2,
dell’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, e dell’articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 9, paragrafo
1, della direttiva 2000/78, nonché, dall’altro, l’articolo 267 TFUE,
debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a modifiche
dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice
nazionale della propria competenza a decidere in prima e ultima istanza su
ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un organo
giurisdizionale quale il Sąd Najwyższy
(Corte suprema) avverso le decisioni con cui un organo come la KRS non ha
presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di altri candidati al
Presidente della Repubblica in vista della nomina a tali posti, che, in secondo
luogo, dispongono un non luogo ipso iure a provvedere su tali ricorsi quando
sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell’esame dei medesimi o la
possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale
giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni
pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte. In caso di risposta affermativa,
il giudice del rinvio desidera sapere se il principio del primato del diritto
dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso gli impone di
disapplicare tali modifiche e di continuare, di conseguenza, ad esercitare la
competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle controversie di cui era
investito prima dell’intervento di dette modifiche.
Sulla
ricevibilità della terza questione
72 In
primo luogo, il procuratore generale e il governo polacco concludono per
l’irricevibilità della terza questione per il motivo che una risposta a
quest’ultima non è «necessaria per emanare [una] sentenza», ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, non essendovi controversie principali nelle quali
il giudice del rinvio sia chiamato a emanare una siffatta sentenza.
73 Infatti,
l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS, sulla quale si
fondava fino ad allora la competenza del giudice del rinvio a conoscere delle
controversie principali, sarebbe stato abrogato in modo definitivo e con
effetto erga omnes dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019,
sentenza che avrebbe precisato che, di conseguenza, i procedimenti avviati sul
fondamento di tale disposizione dovevano essere estinti. Inoltre, l’articolo 3
della legge del 26 aprile 2019 avrebbe, successivamente, decretato l’estinzione
ipso iure di tali procedimenti. Peraltro, ogni prosecuzione dell’esame di tali
ricorsi dinanzi ad un altro giudice o la loro riproposizione sarebbe a sua
volta esclusa in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS,
come modificata dalla legge del 26 aprile 2019.
74 A
tal riguardo, occorre, da un lato – e per quanto riguarda, più in
particolare, la norma così contenuta all’articolo 3 della legge del 26 aprile
2019 –, ricordare che la Corte ha già dichiarato, a proposito di
disposizioni nazionali analoghe, che queste ultime non possono, in linea di
principio e in assenza di una decisione del giudice che ha adito la Corte in
via pregiudiziale la quale disponga l’estinzione della controversia nel
procedimento principale o un non luogo a provvedere su di esso, indurre la
Corte a concludere che essa non è più tenuta a pronunciarsi sulle questioni
sottopostele in via pregiudiziale (sentenza A.K. e a., punto 102).
75 Peraltro,
dalla giurisprudenza della Corte risulta che quest’ultima si considera
investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, fintantoché tale domanda non sia stata ritirata
dal giudice da cui promana (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 1978,
Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 10).
76 Dall’altro
lato, è necessario rilevare che, con la sua terza questione, il giudice del
rinvio – il quale, peraltro, ha deciso di sospendere la propria pronuncia
sulla domanda di non luogo a provvedere sulle controversie principali –
intende, precisamente, determinare se i cambiamenti normativi derivanti dalla
legge del 26 aprile 2019 siano conformi al diritto dell’Unione e, in caso di
risposta negativa, se quest’ultimo diritto gli consenta allora di non tener
conto di tali cambiamenti e, di conseguenza, di respingere tale domanda di non
luogo a provvedere e di proseguire l’esame di tali controversie.
77 Da
quanto precede risulta che una risposta alla terza questione è necessaria al
fine di consentire al giudice del rinvio di adottare, in applicazione delle
indicazioni che deriveranno da tale risposta, decisioni da cui dipenderà
l’esito delle controversie principali, ragion per cui le obiezioni al riguardo
formulate dal procuratore generale e dal governo polacco devono essere
respinte.
78 In
secondo luogo, il governo polacco fa valere che la terza questione è
irricevibile in quanto l’assenza di competenza dell’Unione in materia di
procedure di nomina dei giudici negli Stati membri impedisce di interpretare il
diritto dell’Unione nel senso che esso obbliga questi ultimi a conferire, ai
candidati a un posto di giudice, un diritto di ricorso contro la decisione di
non nominarli, dato che, inoltre, l’esistenza o meno di un simile diritto di
ricorso non incide sull’indipendenza dei giudici effettivamente nominati al
termine della procedura di nomina di cui trattasi. Una sentenza come quella
che, nel caso di specie, viene richiesta alla Corte avrebbe un effetto
normativo e non interpretativo, poiché si tratterebbe di consentire al giudice
del rinvio di pronunciarsi sulle controversie principali nonostante l’assenza
di disposizioni legislative di applicazione generale che gli conferiscano una
competenza in materia. Ebbene, una conseguenza del genere sarebbe contraria
all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, il quale esige che l’Unione rispetti
l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura
costituzionale, e pregiudicherebbe l’indipendenza del Trybunał
Konstytucyjny (Corte costituzionale), che ha
dichiarato incostituzionale la disposizione su cui si fondava la competenza del
giudice del rinvio.
79 A
tal riguardo, da un lato, è già stato ricordato, al punto 68 della presente
sentenza, che, nell’esercizio della loro competenza, in particolare di quella
relativa all’emanazione di norme nazionali che disciplinano il processo di
nomina dei giudici, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi loro
incombenti in forza del diritto dell’Unione.
80 Dall’altro
lato, si deve rilevare che gli argomenti così dedotti dal governo polacco
riguardano, in sostanza, la portata e, pertanto, l’interpretazione delle
disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte la terza questione
nonché gli effetti che possono derivare da tali disposizioni, tenuto conto, in
particolare, del primato connesso a tale diritto. Argomenti del genere, che
attengono al merito della questione sollevata, non possono quindi, per loro
stessa natura, condurre all’irricevibilità di quest’ultima.
81 Peraltro,
una sentenza con la quale la Corte affermasse l’esistenza, in forza del diritto
dell’Unione, di un obbligo, per il giudice del rinvio, di disapplicare le norme
nazionali di cui trattasi, continuando ad esercitare la competenza
giurisdizionale di cui era titolare, si imporrebbe a tale giudice senza che
disposizioni interne, comprese quelle di rango costituzionale, possano ostarvi
(v., per analogia, sentenza A.K. e a., punto 112).
82 In
terzo luogo, il procuratore generale ritiene che, contrariamente a quanto
richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura, il giudice del rinvio
non abbia indicato i legami a suo avviso esistenti tra le disposizioni
nazionali applicabili nelle controversie principali e le disposizioni del
diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione. In particolare, tale
giudice non esaminerebbe se, e neppure come, occorra introdurre l’obbligo per
uno Stato membro di garantire un controllo giurisdizionale sulle proposte di
nomina di cui al procedimento principale. La sola possibilità di disapplicare
l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019 sarebbe inoperante a tal riguardo,
poiché, anche in tal caso, ogni possibilità per detto giudice di statuire sul
merito delle controversie di cui è investito resterebbe esclusa per effetto
della sentenza del Trybunał Konstytucyjny
(Corte costituzionale) del 25 marzo 2019.
83 A
questo proposito, occorre tuttavia osservare, pur ricordando quanto già
sottolineato al punto 81 della presente sentenza, che dagli elementi menzionati
ai punti da 26 a 28 e da 54 a 57 di quest’ultima risulta che la domanda di
pronuncia pregiudiziale supplementare contiene tutti gli elementi necessari, in
particolare quelli relativi alla sentenza del Trybunał
Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019,
al fine di consentire alla Corte di pronunciarsi sulla terza questione.
84 Alla
luce di tutto quanto precede, la terza questione è ricevibile.
Nel merito
– Sulla
direttiva 2000/78 e sull’articolo 47 della Carta
85 Anzitutto,
occorre rilevare che, come sostenuto dalla KRS, dal procuratore generale, dal
governo polacco e dalla Commissione europea, la direttiva 2000/78, e
segnatamente l’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultima, non si applica ai
procedimenti principali.
86 Infatti,
come risulta dall’articolo 1 e dall’articolo 2, paragrafo 1, di detta
direttiva, quest’ultima riguarda solo le discriminazioni relative
all’occupazione e alle condizioni di lavoro fondate sulla religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Ebbene,
dalle prospettazioni contenute nella decisione di rinvio non risulta che le
controversie principali vertano su una disparità di trattamento fondata su uno
di tali motivi. Al riguardo, l’unica differenza di trattamento che potrebbe
riguardare i ricorrenti nel procedimento principale, menzionata dal giudice del
rinvio, riguarda la circostanza che le norme applicabili in materia di ricorsi
giurisdizionali contro le delibere della KRS le quali presentano al presidente
della Repubblica un candidato alla nomina come giudice divergono, a seconda che
tali delibere riguardino una nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte
suprema) o una nomina a un posto di giudice presso un altro organo
giurisdizionale.
87 Per
quanto riguarda, peraltro, l’articolo 47 della Carta, occorre ricordare che
tale disposizione, che costituisce una riaffermazione del principio della
tutela giurisdizionale effettiva, sancisce, a favore di ogni persona i cui
diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati,
il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (v., in tal senso,
sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17,
EU:C:2019:626, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
88 Il
riconoscimento di tale diritto in un determinato caso di specie presuppone
quindi, come risulta dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che la persona
che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto
dell’Unione [sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso avverso una richiesta di
informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19,
EU:C:2020:795, punto 55].
89 Orbene,
dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio non risulta che le
controversie principali abbiano ad oggetto il riconoscimento di un diritto
conferito ai ricorrenti nel procedimento principale sulla base di una
disposizione del diritto dell’Unione. In particolare, e come esposto ai punti
85 e 86 della presente sentenza, le disposizioni della direttiva 2000/78 non
sono applicabili ai procedimenti principali, ragion per cui tali disposizioni
non sono neppure idonee a giustificare l’applicabilità della Carta, in
particolare del suo articolo 47, nel contesto di tali controversie.
– Sull’articolo
267 TFUE e sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE
90 Per
quanto riguarda l’articolo 267 TFUE, occorre ricordare che la chiave di
volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati è costituita dal
procedimento di rinvio pregiudiziale previsto da tale disposizione, il quale,
instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e gli organi
giurisdizionali degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di
interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la
coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima
istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati (parere
2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza ivi
citata, nonché sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17,
EU:C:2018:853, punto 41).
91 Secondo
giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 267 TFUE conferisce a tale
riguardo ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la medesima qualora
ritengano che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano
sorte questioni che richiedono un’interpretazione o un accertamento della
validità delle disposizioni del diritto dell’Unione necessarie per definire la
controversia di cui sono investiti (sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 26, nonché
del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 42 e
giurisprudenza ivi citata).
92 Peraltro,
nel caso di un organo giurisdizionale come il giudice del rinvio, avverso le
cui decisioni non può proporsi un ricorso di diritto interno ai sensi
dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, tale facoltà si trasforma persino, fatte
salve le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza della Corte, in un obbligo
di adire la Corte in via pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile
2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 32 e giurisprudenza ivi citata,
nonché sentenza A.K. e a., punto 103).
93 Come
risulta da giurisprudenza costante, una norma di diritto nazionale non può
impedire a un organo giurisdizionale nazionale di avvalersi della suddetta
facoltà o di conformarsi al suddetto obbligo, i quali sono, invero, inerenti al
sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte,
instaurato dall’articolo 267 TFUE, e alle funzioni di giudice incaricato
dell’applicazione del diritto dell’Unione affidate dalla citata disposizione
agli organi giurisdizionali nazionali (v., in tal senso, sentenza A.K.
e a., punto 103 nonché giurisprudenza ivi citata). Allo stesso modo, al
fine di garantire l’effettività di tali facoltà ed obblighi, un giudice
nazionale deve poter mantenere un rinvio pregiudiziale successivamente alla sua
proposizione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto
Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234,
punto 58).
94 Inoltre,
una norma nazionale che comporti segnatamente il rischio che un giudice
nazionale preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte per
evitare che venga rimossa la sua competenza lede le prerogative così
riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, di
conseguenza, l’efficacia della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali
istituita dal meccanismo del rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza
del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14,
EU:C:2016:514, punto 25).
95 Di
conseguenza, se è in linea di principio consentito a uno Stato membro, ad
esempio, modificare le proprie norme interne sulla ripartizione delle
competenze giurisdizionali, il che potrebbe comportare il venir meno della base
normativa su cui si fondava la competenza di un giudice nazionale che ha
proceduto ad un rinvio pregiudiziale alla Corte, o adottare norme sostanziali
che conducano incidentalmente a privare di oggetto la causa in cui un simile
rinvio è stato formulato, uno Stato membro non può invece, senza violare
l’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3,
terzo comma, TUE, apportare alla propria normativa nazionale modifiche che
abbiano l’effetto specifico di impedire il mantenimento, successivamente alla
loro proposizione, di domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte e
di impedire così a quest’ultima di pronunciarsi su tali domande, nonché di
escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro
domande analoghe.
96 Spetterà
al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi sulla questione se ciò
si verifichi nel caso di specie. Occorre infatti ricordare che, in forza
dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme
del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a
pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle
istituzioni dell’Unione. Secondo costante giurisprudenza, nel quadro della
cooperazione giudiziaria istituita a detto articolo e in base al contenuto del
fascicolo, la Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi
d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la
valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (sentenza
del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14,
EU:C:2015:480, punto 71 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza A.K.
e a., punto 132).
97 A
tal riguardo, e in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che
l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019, che dispone un non luogo a
provvedere su ricorsi come quelli di cui al procedimento principale, e
l’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS, nella sua versione
risultante dalla legge del 26 aprile 2019, che esclude che simili ricorsi
possano essere ancora proposti in futuro, appaiono tali da impedire al giudice
del rinvio di mantenere, successivamente alla sua proposizione, una domanda di
pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte e da impedire, in tal modo, che
quest’ultima possa pronunciarsi su tale domanda, nonché da escludere ogni
futura ripresentazione, da parte di un giudice nazionale, di questioni analoghe
a quelle sollevate in tale domanda.
98 In
secondo luogo, e per quanto riguarda il contesto nel quale dette disposizioni
sono state adottate, possono essere rilevati diversi elementi risultanti dal
fascicolo di cui dispone la Corte.
99 Sotto
un primo profilo, occorre ricordare che, recentemente, il legislatore polacco
ha già adottato una misura normativa la quale disponeva il non luogo a
provvedere in altre controversie che pendevano dinanzi a un giudice nazionale e
che vertevano anch’esse sulla conformità, rispetto alle disposizioni del
diritto dell’Unione relative all’indipendenza dei giudici, di riforme
legislative che hanno riguardato il sistema giudiziario polacco, laddove, anche
nell’ambito di tali controversie, la Corte era investita di questioni
pregiudiziali vertenti su detta conformità (v., a tale riguardo, sentenza A.K.
e a., punti 90 e da 102 a 104).
100 Sotto un
secondo profilo, dalle indicazioni di cui dispone la Corte risulta che le
autorità polacche hanno recentemente moltiplicato le iniziative volte a frenare
i rinvii pregiudiziali alla Corte vertenti sulla questione dell’indipendenza
dei giudici in Polonia o a rimettere in discussione le decisioni dei giudici
polacchi che hanno proceduto a simili rinvii.
101 A tal
riguardo, occorre ricordare che i giudici polacchi che hanno sottoposto alla
Corte rinvii pregiudiziali nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del
26 marzo 2020, Miasto Łowicz
e Prokurator Generalny (C‑558/18
e C‑563/18, EU:C:2020:234), hanno riferito a quest’ultima che i due
giudici all’origine di tali rinvii erano stati oggetto di un’indagine
propedeutica all’avvio di un eventuale procedimento disciplinare vertente, in
particolare, su un possibile eccesso di potere giurisdizionale per aver
effettuato detti rinvii (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto
Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234,
punti 20 e 21).
102 Inoltre,
il Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore, Polonia) ha fatto riferimento,
nell’ambito della presente causa, alla circostanza che il procuratore generale,
il quale esercita anche la funzione di Ministro della Giustizia, ha presentato
il 5 ottobre 2018 al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) un ricorso diretto a
far dichiarare la non conformità alla Costituzione dell’articolo 267 TFUE,
nella parte in cui tale disposizione consente ai giudici polacchi di sottoporre
alla Corte questioni pregiudiziali riguardanti la struttura e l’organizzazione
del potere giudiziario e lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ai giudici
nazionali.
103 Sotto un
terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento del governo polacco secondo il
quale l’adozione della legge del 26 aprile 2019 sarebbe stata la mera
conseguenza della sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 25 marzo 2019, con
cui quest’ultimo ha dichiarato incostituzionale l’articolo 44, paragrafo
1 bis, della legge sulla KRS, sul quale si fonda la competenza del giudice
del rinvio a conoscere di ricorsi come quelli di cui al procedimento
principale, risulta tuttavia dalle affermazioni del giudice del rinvio –
al quale spetta interpretare il diritto nazionale nell’ambito del procedimento
pregiudiziale – che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), in tale sentenza, ha
indicato che la necessità, derivante dagli articoli 45 e 60 della Costituzione
e dalla sua giurisprudenza in materia, di prevedere un controllo
giurisdizionale per quanto riguarda le procedure di nomina a posti di giudice
al Sąd Najwyższy
(Corte suprema) rimaneva inalterata.
104 Dalla
decisione di rinvio risulta altresì che il legislatore polacco, escludendo,
contrariamente alle indicazioni derivanti dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny
(Corte costituzionale) del 25 marzo 2019, che i singoli che hanno promosso
ricorsi come quelli pendenti nel procedimento principale possano ottenere una
decisione sui medesimi da parte di un giudice al quale tali ricorsi abbiano
potuto essere trasferiti o dinanzi al quale gli interessati abbiano potuto
riproporre questi ultimi, ha, in particolare, escluso definitivamente qualsiasi
possibilità attuale o futura per la Corte di esaminare questioni come quelle
che le sono state sottoposte nella presente causa.
105 Sotto un
quarto profilo, e come ancora una volta sottolineato dal giudice del rinvio, la
rimozione di ogni possibilità di ricorso giurisdizionale contro delibere della
KRS che presentano al presidente della Repubblica candidati alla nomina a posti
di giudice così operata dalla legge del 26 aprile 2019 riguarda soltanto le
delibere di tale organo relative a posti di giudice al Sąd
Najwyższy (Corte suprema), ossia, appunto,
delibere come quelle di cui trattasi nel procedimento principale e che hanno
portato il Naczelny Sąd
Administracyjny (Corte suprema amministrativa) a
sottoporre alla Corte il presente rinvio pregiudiziale. Infatti, le delibere
della KRS che propongono nomine a tutti gli altri posti di giudice in Polonia
rimangono, dal canto loro, soggette a controllo giurisdizionale.
106 Gli
elementi e le considerazioni così menzionati ai punti da 99 a 105 della
presente sentenza possono rivelarsi altrettanti indizi che, per la loro
convergenza e, quindi, per il loro carattere sistematico appaiono idonei a
poter chiarire il contesto nel quale il legislatore polacco ha adottato la
legge del 26 aprile 2019. Come ricordato al punto 96 della presente sentenza,
poiché la valutazione finale dei fatti, nel contesto del dialogo pregiudiziale,
è di esclusiva competenza del giudice del rinvio, è a quest’ultimo che spetterà
valutare, in via definitiva, se tali elementi nonché tutti gli altri elementi
pertinenti di cui esso venga eventualmente a conoscenza al riguardo consentano
di ritenere che l’adozione di tale legge abbia avuto come effetto specifico
quello di impedire al giudice del rinvio di mantenere, successivamente alla
loro proposizione, domande di pronuncia pregiudiziale come quella inizialmente
rivolta nel caso di specie alla Corte, e di impedire così a quest’ultima di
pronunciarsi su tali domande, nonché di escludere qualsiasi possibilità che un
giudice nazionale ripresenti in futuro questioni pregiudiziali analoghe a
quelle contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale nella
presente causa.
107 Se detto
giudice dovesse giungere a una simile conclusione, si imporrebbe la
constatazione che una siffatta normativa lede non solo le prerogative
riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e l’efficace
cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal meccanismo
del rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 25), ma
anche, e più in generale, il compito affidato alla Corte in forza dell’articolo
19, paragrafo 1, primo comma, TUE, che consiste nel garantire il rispetto del
diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati, nonché
l’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, TUE.
– Sull’articolo
2 e sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
108 L’articolo
19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato
all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di
garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati
membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto
[sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali
ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 98 e giurisprudenza ivi
citata].
109 A questo
titolo, e come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta
agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di
procedimenti che garantisca ai singoli il diritto a una tutela giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione [v., in tal senso,
sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali
ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 99 e giurisprudenza ivi
citata].
110 Come
emerge da costante giurisprudenza, il principio di tutela giurisdizionale
effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione,
cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce
un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e
13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente
affermato all’articolo 47 della Carta [sentenza del 5 novembre 2019,
Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18,
EU:C:2019:924, punto 100 e giurisprudenza ivi citata].
111 Quanto
all’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE, occorre ricordare che tale disposizione riguarda i «settori
disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in
cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo
1, della Carta [sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza
dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 101 e
giurisprudenza ivi citata].
112 A norma
dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve
segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali»
nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi
giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che,
pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o
sull’interpretazione del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una
tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 5 novembre 2019,
Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18,
EU:C:2019:924, punto 103 e giurisprudenza ivi citata].
113 Per
quanto riguarda i procedimenti principali, occorre ricordare che il giudice del
rinvio è investito di ricorsi con cui i candidati a posti di giudice presso le
sezioni civile e penale del Sąd Najwyższy (Corte suprema) contestano delibere con le
quali la KRS non ha accolto la loro candidatura e ha presentato al presidente
della Repubblica altri candidati ai fini di una nomina a tali posti.
114 A tale
riguardo, in primo luogo, è pacifico che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) e, in particolare, le sue
sezioni civile e penale, possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni
legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e che, in
quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, essi sono
parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati
dal diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE, ragion per cui essi devono soddisfare i requisiti di una tutela
giurisdizionale effettiva [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia
(Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 56 e
giurisprudenza ivi citata].
115 In
secondo luogo, occorre ricordare che, per garantire che organi del genere siano
in grado di assicurare la tutela giurisdizionale effettiva così richiesta in
forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, è di primaria
importanza preservare l’indipendenza dei medesimi, come confermato
dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un
giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un
ricorso effettivo [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia
(Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 57 e
giurisprudenza ivi citata].
116 Come più
volte sottolineato dalla Corte, questo requisito di indipendenza degli organi
giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce
un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del
diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale
garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto
dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati
all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto
[sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali
ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 106 e giurisprudenza ivi
citata].
117 Secondo
costante giurisprudenza, tali garanzie di indipendenza e di imparzialità
richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole,
relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata
delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei
suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli
possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di
elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti
(sentenza A.K. e a., punto 123 nonché giurisprudenza ivi citata).
118 Conformemente
al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di
uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici deve essere garantita
segnatamente dai poteri legislativo ed esecutivo (sentenza A.K. e a.,
punto 124 e giurisprudenza ivi citata).
119 A tal
riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da
pressioni esterni che possano a mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le
regole menzionate al punto 117 della presente sentenza devono, in particolare,
consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di
istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare
le decisioni dei giudici interessati (sentenza A.K. e a., punto 125 e
giurisprudenza ivi citata).
120 In terzo
luogo, occorre ricordare che le questioni sollevate nella presente causa a
proposito dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE vertono, in sostanza, sulla questione se tale disposizione possa comportare
la necessità, nel particolare contesto che caratterizza il processo di nomina
dei giudici al Sąd Najwyższy
(Corte suprema), di mantenere un controllo giurisdizionale su delibere della
KRS come quelle di cui al procedimento principale, nonché sulle condizioni in
presenza delle quali, in tal caso, dovrebbe esercitarsi un simile controllo.
121 Orbene,
come ricordato al punto 117 della presente sentenza, le garanzie di
indipendenza e di imparzialità richieste in forza del diritto dell’Unione
presuppongono in particolare l’esistenza di norme che disciplinino la nomina
dei giudici.
122 Per
quanto riguarda le condizioni in cui intervengono le decisioni di nomina dei
giudici al Sąd Najwyższy
(Corte suprema), la Corte ha già avuto occasione di precisare che il solo fatto
che i giudici interessati siano nominati dal presidente della Repubblica non è
idoneo a creare una dipendenza di questi ultimi nei suoi confronti, né a
generare dubbi quanto alla loro imparzialità, se, una volta nominati, gli
interessati non sono soggetti ad alcuna pressione e non ricevono istruzioni
nell’esercizio delle loro funzioni (sentenza A.K. e a., punto 133 nonché
giurisprudenza ivi citata).
123 La
Corte, tuttavia, ha altresì indicato che restava necessario garantire che i
requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione
delle decisioni di nomina fossero tali da non poter suscitare, nei singoli,
dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati nei confronti
di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi
contrapposti, una volta avvenuta la nomina degli interessati, e che occorreva
in particolare, a tal fine, che dette condizioni e modalità fossero concepite
in modo da soddisfare i requisiti ricordati al punto 119 della presente
sentenza (sentenza A.K. e a., punti 134 e 135 e giurisprudenza ivi
citata).
124 Dopo
aver rilevato che, in forza dell’articolo 179 della Costituzione, i giudici del
Sąd Najwyższy
(Corte suprema) sono nominati dal presidente della Repubblica su proposta della
KRS, vale a dire l’organo investito dall’articolo 186 della Costituzione della
missione di garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei
giudici, la Corte ha precisato, al punto 137 della sentenza A.K. e a., che
l’intervento di un organo siffatto, nel contesto di un processo di nomina dei
giudici, poteva, in linea di principio, essere idoneo a contribuire a rendere
obiettivo tale processo, delimitando il margine di manovra di cui il presidente
della Repubblica dispone nell’esercizio della competenza in tal senso
conferitagli.
125 Al punto
138 di detta sentenza, tuttavia, la Corte ha affermato che ciò vale solo a
condizione, in particolare, che detto organo sia a sua volta sufficientemente
indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo e dall’autorità alla quale è
chiamato a presentare una tale proposta di nomina.
126 A tal
riguardo, occorre rilevare che, come sottolineato dal giudice del rinvio, in
forza dell’articolo 179 della Costituzione, l’atto con il quale la KRS propone
un candidato alla nomina a un posto di giudice presso il Sąd
Najwyższy (Corte suprema) costituisce una
condicio sine qua non affinché un simile candidato possa essere nominato a tale
posto dal presidente della Repubblica. Il ruolo della KRS in tale procedura di
nomina risulta pertanto determinante.
127 In un
simile contesto, il grado di indipendenza di cui la KRS gode rispetto ai poteri
legislativo ed esecutivo polacco nell’esercizio dei compiti che le sono così
assegnati può assumere rilevanza quando si tratta di valutare se i giudici da
essa selezionati saranno in grado di soddisfare i requisiti di indipendenza e
di imparzialità derivanti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza
A.K. e a., punto 139).
128 La Corte
ha parimenti sottolineato, al punto 145 della sentenza A.K. e a., che, ai
fini di detta valutazione e tenuto conto del fatto che le decisioni del
presidente della Repubblica di nomina a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte
suprema) non possono essere oggetto di controllo giurisdizionale, poteva
altresì avere importanza la definizione della portata del ricorso che può
essere diretto contro una delibera della KRS comprendente le decisioni di
quest’ultima quanto alla presentazione di una proposta di nomina a un posto di
giudice di tale organo giurisdizionale e, in particolare, la questione se un
ricorso del genere consentisse di garantire un controllo giurisdizionale
effettivo nei confronti di simili delibere, vertente, quanto meno, sulla
verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto
o di errori manifesti di valutazione.
129 Pertanto,
mentre l’eventuale assenza della possibilità di proporre un ricorso
giurisdizionale nel contesto di un processo di nomina a posti di giudice di un
organo giurisdizionale supremo nazionale può, in taluni casi, non rivelarsi
problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in
particolare dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la situazione è
diversa in circostanze nelle quali l’insieme degli elementi pertinenti che
caratterizzano un siffatto processo in un dato contesto giuridico-fattuale
nazionale, e, in particolare, le condizioni in cui improvvisamente interviene
la soppressione delle possibilità di ricorso giurisdizionale fino ad allora
esistenti, siano tali da suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica
quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati al termine di
tale processo.
130 Come
risulta dalla sentenza A.K. e a., ciò può verificarsi, in particolare,
qualora emerga, sulla base di elementi di valutazione come quelli cui fa
riferimento il giudice del rinvio e richiamati al punto 43 della presente
sentenza, che l’indipendenza di un organo quale la KRS rispetto ai poteri
legislativo ed esecutivo è dubbia.
131 Ai punti
143 e 144 della sentenza A.K. e a., la Corte ha così già individuato, tra
gli elementi pertinenti da prendere in considerazione al fine di valutare il
requisito dell’indipendenza che deve essere soddisfatto da un organo quale la
KRS, in primo luogo, la circostanza che la KRS di nuova composizione è stata
formata attraverso una riduzione del mandato quadriennale in corso dei membri
che fino ad allora componevano tale organo; in secondo luogo, il fatto che,
mentre i quindici membri della KRS scelti tra i giudici erano eletti, in
precedenza, dai loro omologhi magistrati, essi vengono ora eletti da un ramo
del potere legislativo polacco; in terzo luogo, l’eventuale esistenza di
irregolarità che avrebbero potuto viziare il processo di nomina di taluni
membri della KRS nella sua nuova composizione, nonché, in quarto luogo, il modo
in cui detto organo adempie il proprio compito costituzionale di garante
dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici e in cui esso
esercita le sue diverse competenze. In un contesto del genere, può parimenti
essere presa in considerazione, ai fini di detta valutazione, l’eventuale esistenza
di legami privilegiati tra i membri della KRS così istituita e il potere
esecutivo polacco, come quelli evocati dal giudice del rinvio e menzionati al
punto 44 della presente sentenza.
132 Inoltre,
nel caso di specie, occorre anche tener conto di altri elementi contestuali
pertinenti che possono a loro volta concorrere a suscitare dubbi
sull’indipendenza della KRS e sul suo ruolo in processi di nomina come quelli
di cui trattasi nel procedimento principale, nonché, di conseguenza,
sull’indipendenza dei giudici designati al termine di tale processo.
133 Occorre
osservare, al riguardo, che la riforma legislativa che ha presieduto alla
creazione della KRS nella sua nuova composizione è intervenuta parallelamente
all’adozione, fortemente contestata, delle disposizioni degli articoli 37 e 111
della nuova legge sulla Corte suprema alle quali ha fatto riferimento il
giudice del rinvio e che ha previsto un abbassamento dell’età per il
pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e l’applicazione di tale
misura ai giudici in carica di tale organo giurisdizionale, conferendo al
contempo al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare
l’esercizio della funzione giudiziaria attiva dei medesimi al di là dell’età
per il pensionamento ex novo fissata.
134 È quindi
pacifico che l’istituzione della KRS nella sua nuova composizione ha avuto
luogo in un contesto nel quale ci si attendeva che numerosi posti sarebbero
stati da coprire a breve all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), a seguito, in particolare,
del pensionamento dei giudici di tale organo giurisdizionale che avevano
raggiunto il limite di età così ex novo fissato a 65 anni.
135 Orbene,
nella sua sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della
Corte suprema) (C‑619/18, EU:C:2019:531), la Corte ha dichiarato che, a
causa dell’adozione delle misure menzionate al punto 133 della presente
sentenza, la Repubblica di Polonia aveva leso l’inamovibilità e l’indipendenza
dei giudici del Sąd Najwyższy
(Corte suprema) ed era venuta meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
136 Se il
giudice del rinvio dovesse concludere che la KRS non offre garanzie di
indipendenza sufficienti, l’esistenza di un ricorso giurisdizionale a
disposizione dei candidati non selezionati, quand’anche limitato a quanto
ricordato al punto 128 della presente sentenza, risulterebbe necessaria per
contribuire a preservare il processo di nomina dei giudici interessati da
influenze dirette o indirette ed evitare, in definitiva, che possano sorgere
dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’indipendenza dei giudici designati al
termine di tale processo.
137 Orbene,
le disposizioni della legge del 26 aprile 2019, da un lato, hanno decretato il
non luogo a statuire in controversie pendenti come quelle di cui ai
procedimenti principali, in cui candidati a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte
suprema) avevano proposto, sulla base del diritto allora vigente, ricorsi volti
a contestare delibere con le quali la KRS aveva deciso di non presentarli alla
nomina a tali posti, ma di presentare altri candidati e, dall’altro, hanno
soppresso ogni possibilità di proporre ricorsi giurisdizionali di questo tipo
per il futuro.
138 È
necessario rilevare che siffatte modifiche legislative, singolarmente quando
sono valutate unitamente all’insieme degli elementi contestuali menzionati ai
punti da 99 a 105 e da 130 a 135 della presente sentenza, sono tali da
suggerire che il potere legislativo polacco, nel caso di specie, ha agito con
il preciso scopo di impedire qualsiasi possibilità di esercitare un controllo
giurisdizionale sulle nomine intervenute sulla base di dette delibere della
KRS, come, del resto, su tutte le altre nomine intervenute in seno al Sąd Najwyższy (Corte
suprema) a partire dall’istituzione della KRS nella sua nuova composizione.
139 Alla
luce di quanto ricordato al punto 96 della presente sentenza, spetterà al
giudice del rinvio valutare, in modo definitivo, sulla base delle indicazioni
derivanti da questa sentenza e da tutte le altre circostanze pertinenti di cui
esso dovesse venire a conoscenza – tenendo al contempo conto, se del caso,
delle motivazioni o degli obiettivi specifici addotti dinanzi ad esso al fine
di giustificare le misure di cui trattasi – se il fatto di aver stabilito,
con la legge del 26 aprile 2019, un non luogo a provvedere su ricorsi come
quelli di cui al procedimento principale e la concomitante soppressione di
qualsiasi possibilità di proporre ricorsi in futuro sia idonea a suscitare
dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici nominati
sulla base delle delibere della KRS discusse nel procedimento principale rispetto
a elementi esterni e, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette
dei poteri legislativo ed esecutivo polacco, e a portare a una mancanza di
apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la
fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e
in uno Stato di diritto.
– Sul
principio del primato del diritto dell’Unione.
140 Se il
giudice del rinvio dovesse concludere, al termine dell’esame che è chiamato ad
effettuare alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 90 a 107 della
presente sentenza, che l’adozione delle disposizioni della legge del 26 aprile
2019 di cui trattasi nel procedimento principale è avvenuta in violazione
dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, esso sarà
tenuto a disapplicare tali disposizioni nazionali.
141 Come
risulta da giurisprudenza costante, una disposizione di diritto nazionale che
impedisce l’attuazione della procedura di cui all’articolo 267 TFUE deve
essere disapplicata senza che il giudice interessato debba chiederne o
attenderne la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro
procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, EU:C:1995:437, punto 13 e
giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 ottobre 2010, Elchinov,
C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso
deve valere per quanto riguarda una modifica del diritto nazionale avente lo
specifico effetto di impedire alla Corte di pronunciarsi su domande di
pronuncia pregiudiziale ad essa sottoposte e di escludere qualsiasi possibilità
che un giudice nazionale ripresenti in futuro domande analoghe. Infatti, come
rilevato al punto 95 della presente sentenza, una regola del genere viola,
analogamente, l’articolo 267 TFUE.
142 Allo
stesso modo, se il giudice del rinvio dovesse constatare, in base all’esame che
esso è chiamato ad effettuare alla luce delle considerazioni di cui ai punti da
108 a 139 della presente sentenza, che le disposizioni della legge del 26
aprile 2019 discusse nel procedimento principale violano l’articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE, esso dovrà anche in questo caso disapplicare
dette disposizioni nazionali per tale motivo.
143 Infatti,
l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri
di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori
disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai
sensi segnatamente dell’articolo 47 della Carta (sentenza A.K. e a., punto
168 nonché giurisprudenza ivi citata), cosicché quest’ultima disposizione deve
essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione
dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (ordinanza del 6 ottobre
2020, Prokuratura Rejonowa
w Słubicach, C‑623/18, non pubblicata,
EU:C:2020:800, punto 28).
144 Orbene,
come già ricordato al punto 115 della presente sentenza, l’articolo 47, secondo
comma, della Carta menziona espressamente l’accesso a un giudice «indipendente»
tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo.
145 Dichiarando,
al riguardo, che l’articolo 47 della Carta è di per sé sufficiente e non deve
essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto
nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale
(sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16,
EU:C:2018:257, punto 78, e del 29 luglio 2019, Torubarov,
C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 56), in particolare nella parte in cui
tale disposizione esige che l’organo chiamato a conoscere di un ricorso fondato
sul diritto dell’Unione soddisfi il requisito dell’indipendenza posto da detta
disposizione (v., in tal senso, sentenza A.K. e a., punto 166), la Corte ha
riconosciuto, tra l’altro, che tale requisito aveva la chiarezza, la precisione
e l’incondizionatezza necessarie perché si potesse
ravvisare il suo effetto diretto.
146 Da
quanto precede risulta che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE pone
a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non
accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve
caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto
dell’Unione.
147 Infine,
per quanto riguarda, nel contesto dei procedimenti principali, le conseguenze
derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 44, paragrafo
1 bis, della legge sulla KRS pronunciata dal Trybunał
Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sua
sentenza del 25 marzo 2019, occorre, da un lato, ricordare che, come
sottolineato ai punti 103 e 104 della presente sentenza, tale sentenza del Trybunał Konstytucyjny
(Corte costituzionale) non ha rimesso in discussione la necessità, affermata da
tale organo giurisdizionale nella propria giurisprudenza anteriore, di un
controllo giurisdizionale sul processo di nomina a posti di giudice al Sąd Najwyższy (Corte
suprema) e, in particolare, delle delibere della KRS adottate nell’ambito di un
simile processo.
148 Dall’altro
lato, occorre sottolineare, in ogni caso, che gli effetti derivanti dal
principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi
di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne
relative alla ripartizione delle competenze giurisdizionali, ivi comprese
quelle di rango costituzionale, possano opporvisi. Infatti, secondo
giurisprudenza consolidata, non si può ammettere che le norme di diritto
nazionale, quand’anche di rango costituzionale, pregiudichino l’unità e
l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenze del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 70 e
giurisprudenza ivi citata, nonché del 4 dicembre 2018, Minister
for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, punto 49 e
giurisprudenza ivi citata).
149 In tali
circostanze, e tenuto conto, in particolare, della mancata designazione, da
parte del legislatore nazionale, di un organo giurisdizionale, diverso dal
giudice del rinvio, che soddisfi i requisiti di indipendenza derivanti dal
diritto dell’Unione e che sarebbe chiamato a dirimere le controversie
principali dopo aver ricevuto una risposta della Corte alle questioni che il
giudice del rinvio le ha sottoposto nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale
iniziale, l’unico modo effettivo per tale giudice di porre rimedio alle
violazioni dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE, che deriverebbero dall’adozione della legge del 26 aprile 2019
consiste, nella fattispecie, nel continuare ad esercitare la competenza in base
alla quale esso ha investito la Corte di tale domanda ai sensi delle norme
nazionali fino ad allora applicabili (v., per analogia, sentenza A.K.
e a., punto 166 nonché giurisprudenza ivi citata).
150 Alla
luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla terza questione
dichiarando quanto segue:
– In
presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo,
privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere in prima e
ultima istanza su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un
organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso le decisioni con cui
un organo come la KRS non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto
quella di altri candidati al Presidente della Repubblica in vista della nomina
a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure a
provvedere su tali ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la
prosecuzione dell’esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in
terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di
ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla
Corte:
– l’articolo
267 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel
senso che essi ostano a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza
che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli
elementi pertinenti – che tali modifiche hanno avuto lo specifico effetto
di impedire alla Corte di pronunciarsi su questioni pregiudiziali come quelle
che le sono state sottoposte da tale giudice e di escludere qualsiasi
possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni analoghe;
– l’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso
osta a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al
giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi
pertinenti – che tali modifiche sono idonee a suscitare dubbi legittimi
nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici nominati dal presidente della
Repubblica, sulla base delle suddette delibere della KRS, rispetto a elementi
esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri
legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi
contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza
d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che
la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato
di diritto.
– In
caso di accertata violazione di detti articoli, il principio del primato del
diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone al
giudice del rinvio di disapplicare le modifiche di cui trattasi, siano esse di
origine legislativa o costituzionale, e di continuare, di conseguenza, ad
esercitare la competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle
controversie di cui era investito prima dell’intervento di tali modifiche.
Sulla
prima questione
151 Alla
luce, in particolare, delle precisazioni contenute ai punti da 85 a 89 della
presente sentenza, occorre ritenere che, con la sua prima questione, il giudice
del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni procedurali
nazionali in forza delle quali:
– da
un lato, nonostante la proposizione, da parte di un candidato a un posto di
giudice ad un organo come il Sąd Najwyższy (Corte suprema), di un ricorso avverso la
decisione con cui un organo quale la KRS non ha accolto la sua candidatura, ma
ha presentato quella di altri candidati al presidente della Repubblica, tale
decisione ha carattere definitivo nella parte in cui presenta tali altri
candidati, con la conseguenza che il suddetto ricorso non osta alla nomina di
questi ultimi da parte del presidente della Repubblica e che l’eventuale
annullamento di detta decisione, nella parte in cui non ha presentato il
ricorrente alla nomina, non può condurre a una nuova valutazione della
situazione di quest’ultimo ai fini dell’eventuale attribuzione del posto
interessato, e
– dall’altro
lato, un simile ricorso non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea
valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in
considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione della
proposta di nomina.
Sull’eventuale
non luogo a provvedere
152 Durante
la fase scritta iniziale del procedimento, la KRS, il procuratore generale e il
governo polacco hanno sostenuto, per ragioni sostanzialmente identiche a quelle
esposte ai punti 72 e 73 della presente sentenza, che, tenuto conto
dell’adozione della legge del 26 aprile 2019 e del venir meno delle
disposizioni nazionali sulle quali si fondava fino a quel momento la competenza
del giudice del rinvio a conoscere delle controversie principali, nonché del
non luogo a provvedere stabilito da tale legge per quanto riguarda questi
ultimi, la prima questione era divenuta priva di oggetto e che non era più
necessaria una risposta a tale questione ai fini della soluzione di dette
controversie, ragion per cui non vi sarebbe più, per la Corte, luogo a statuire
su tale questione.
153 Tuttavia,
tenuto conto del fatto che, alla luce della risposta della Corte alla terza
questione, il giudice del rinvio potrebbe essere indotto a disapplicare le
disposizioni pertinenti di tale legge in quanto contrarie al diritto
dell’Unione, le obiezioni delle suddette parti interessate devono essere
respinte.
Sulla
ricevibilità
154 Secondo
il procuratore generale e il governo polacco, la prima questione è irricevibile
in quanto l’Unione non ha alcuna competenza in materia di organizzazione della
giustizia, cosicché le norme nazionali di cui trattasi nel procedimento
principale esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
155 Tali
obiezioni devono tuttavia essere respinte per motivi analoghi a quelli già
esposti ai punti 68 e 69 della presente sentenza.
Nel merito
156 Al fine
di determinare se disposizioni nazionali come quelle contenute all’articolo 44,
paragrafi da 1 bis a 4, della legge sulla KRS possano violare l’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre anzitutto ricordare –
ribadendo in questa sede l’insieme delle considerazioni esposte ai punti da 108
a 136 della presente sentenza – che, come già sottolineato al punto 129 di
questa sentenza, l’eventuale assenza della possibilità di proporre un ricorso
giurisdizionale nel contesto di un processo di nomina a posti di giudice di un
organo giurisdizionale supremo nazionale può, in determinati casi, non
risultare problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto
dell’Unione, in particolare dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
La situazione può invece essere diversa in presenza di disposizioni che vadano
ad annientare l’effettività dei ricorsi giurisdizionali di questo tipo fino ad
allora esistenti, singolarmente quando l’adozione di dette disposizioni,
considerata unitamente ad altri elementi pertinenti che caratterizzano un
siffatto processo di nomina in un dato contesto giuridico-fattuale nazionale,
appare tale da poter suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica per
quanto riguarda l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici nominati al termine
di tale processo.
157 Orbene,
tenendo conto, a tal riguardo, dei principi ricordati al punto 96 della
presente sentenza, si deve osservare, in primo luogo, che, come rilevato dal
giudice del rinvio, un ricorso come quello proposto dinanzi ad esso sulla base
di detto articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, è privo di qualsiasi
effettività concreta e offre, quindi, solo una parvenza di ricorso
giurisdizionale.
158 Per le
ragioni esposte da detto giudice, quali enunciate ai punti 35 e 37 della
presente sentenza, ciò vale, in particolare, a causa delle disposizioni
dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS, da cui
risulta, in sostanza, che, nonostante l’esercizio di un simile ricorso da parte
di un candidato non presentato alla nomina dalla KRS, le delibere di
quest’ultima rivestiranno sempre un carattere definitivo per quanto riguarda la
decisione in esse contenuta di presentare candidati alla nomina, i quali
potranno allora, come avvenuto nel caso di specie, essere nominati dal
presidente della Repubblica ai posti interessati senza attendere l’esito di tale
ricorso. In tali circostanze, è evidente, infatti, che un eventuale
annullamento della decisione, che una simile delibera comporta, di non
presentare alla nomina la candidatura di un ricorrente che intervenga al
termine del procedimento promosso da quest’ultimo rimarrà senza conseguenze
effettive sulla sua situazione per quanto riguarda il posto al quale egli
aspirava, che sarà quindi già stato assegnato sulla base di tale delibera.
159 In
secondo luogo, occorre anche tener conto della circostanza che, nel caso di
specie, le disposizioni nazionali discusse nel procedimento principale hanno
notevolmente modificato lo stato del diritto nazionale precedentemente in
vigore.
160 Infatti,
sotto un primo profilo, e come rilevato dal giudice del rinvio, risulta che,
prima dell’inserimento dei paragrafi 1 ter e 4 nell’articolo 44 della
legge sulla KRS, i ricorsi diretti contro delibere di quest’ultima che
presentavano candidati a posti di giudice presso il Sąd
Najwyższy (Corte suprema) rientravano
nell’ambito di applicazione delle disposizioni generali di cui all’articolo 43
di tale legge, che non prevedevano le restrizioni attualmente previste da detti
paragrafi 1 ter e 4, cosicché queste ultime disposizioni hanno avuto l’effetto,
per quanto riguarda tali delibere, di annientare l’effettività del controllo
giurisdizionale fino ad allora previsto dalla normativa nazionale.
161 Sotto un
secondo profilo, come altresì rilevato dal giudice del rinvio, la modifica
introdotta al paragrafo 1 bis dell’articolo 44 della legge sulla KRS e
vertente sulla natura del controllo che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte
suprema amministrativa) può effettuare quando è adito sulla base di tale
disposizione ha, dal canto suo, operato una riduzione dell’intensità del
controllo giurisdizionale applicabile in precedenza.
162 Sotto un
terzo profilo, occorre sottolineare, come fatto dal giudice del rinvio, che le
restrizioni così introdotte all’articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, della
legge sulla KRS riguardano unicamente i ricorsi proposti avverso delibere della
KRS relative a presentazioni di candidature a posti di giudice al Sąd Najwyższy (Corte
suprema), mentre le delibere della KRS relative a presentazioni di candidature
a posti di giudice negli altri organi giurisdizionali nazionali restano, dal
canto loro, soggette al regime di controllo giurisdizionale generale menzionato
al punto 160 della presente sentenza.
163 In terzo
luogo, gli elementi contestuali connessi all’insieme delle altre riforme che
hanno recentemente interessato il Sąd Najwyższy (Corte suprema) e la KRS, e di cui si è già
discusso ai punti da 130 a 135 della presente sentenza, devono anch’essi essere
presi in considerazione nel caso di specie.
164 A tale
riguardo, occorre inoltre sottolineare che le disposizioni dell’articolo 44,
paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS – che, come è stato
precedentemente rilevato, hanno privato di ogni effettività i ricorsi
giurisdizionali come quelli di cui al procedimento principale – sono state
introdotte dalla legge del 20 luglio 2018, recante modifiche della legge
sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre
leggi, e sono entrate in vigore il 27 luglio 2018, ossia pochissimo tempo prima
che la KRS nella sua nuova composizione fosse chiamata a pronunciarsi sulle
candidature depositate ai fini della copertura di numerosi posti di giudice al Sąd Najwyższy (Corte
suprema) dichiarati vacanti o creati ex novo in conseguenza dell’entrata in
vigore della nuova legge sulla Corte suprema e, in particolare, sulle
candidature dei ricorrenti nel procedimento principale.
165 Alla
luce di quanto ricordato al punto 96 della presente sentenza, spetterà al
giudice del rinvio valutare, sulla base delle indicazioni derivanti da questa
sentenza e da tutte le altre circostanze pertinenti di cui esso dovesse venire
a conoscenza – tenendo al contempo conto, se del caso, delle motivazioni o
degli obiettivi specifici che vengano addotti dinanzi ad esso al fine di giustificare
le misure di cui trattasi – se disposizioni nazionali come quelle
contenute all’articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, della legge sulla KRS,
singolarmente quando sono combinate con gli elementi menzionati ai punti da 130
a 135 e da 157 a 164 di tale sentenza, siano tali da suscitare dubbi legittimi
nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici nominati sulla base delle
suddette delibere della KRS rispetto a elementi esterni e, in particolare,
rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo
polacchi, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi dinanzi ad essi
contrapposti, e possano quindi condurre a una mancanza di apparenza
d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che
la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato
di diritto.
166 Se,
peraltro, il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che le
regressioni determinate da dette disposizioni nazionali per quanto riguarda
l’effettività del ricorso giurisdizionale promosso contro le delibere della KRS
che propongono la nomina di giudici presso il Sąd
Najwyższy (Corte suprema) violano l’articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE, esso sarà tenuto, per gli stessi motivi
enunciati ai punti da 142 a 149 della presente sentenza, a disapplicare queste
stesse disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali
precedentemente in vigore, e a esercitare, al contempo, esso stesso il
controllo previsto da queste ultime disposizioni.
167 Alla
luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione
dichiarando quanto segue:
– L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso
osta a disposizioni che modificano lo stato del diritto nazionale in vigore e
in forza delle quali:
– da
un lato, nonostante la proposizione, da parte di un candidato a un posto di
giudice ad un organo come il Sąd Najwyższy (Corte suprema), di un ricorso avverso la
decisione con cui un organo quale la KRS non ha accolto la sua candidatura, ma
ha presentato quella di altri candidati al presidente della Repubblica, tale
decisione ha carattere definitivo nella parte in cui presenta tali altri
candidati, con la conseguenza che il suddetto ricorso non osta alla nomina di
questi ultimi da parte del presidente della Repubblica e che l’eventuale
annullamento di detta decisione, nella parte in cui non ha presentato il
ricorrente alla nomina, non può condurre a una nuova valutazione della
situazione di quest’ultimo ai fini dell’eventuale attribuzione del posto
interessato, e
– dall’altro,
un simile ricorso non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea
valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in
considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione della
proposta di nomina,
qualora
risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base
dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali disposizioni sono idonee
suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici
così nominati dal presidente della Repubblica, sulla base delle decisioni della
KRS, rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o
indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità
rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza
di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere
la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica
e in uno Stato di diritto.
– In
caso di violazione accertata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,
il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel
senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare queste stesse
disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali
precedentemente in vigore, e di esercitare, al contempo, esso stesso il
controllo giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni.
Sulla seconda
questione
168 Alla
luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, non
è più necessario rispondere alla seconda questione.
Sulle
spese
169 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) In
presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo,
privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere in prima e
ultima istanza su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un
organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) avverso le
decisioni con cui un organo come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura,
Polonia) non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di
altri candidati al Presidente della Repubblica di Polonia in vista della nomina
a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure a
provvedere su detti ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la
prosecuzione dell’esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in
terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di
ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla
Corte:
– l’articolo
267 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel
senso che essi ostano a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza
che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli
elementi pertinenti – che tali modifiche hanno avuto lo specifico effetto
di impedire alla Corte di pronunciarsi su questioni pregiudiziali come quelle
che le sono state sottoposte da tale giudice e di escludere qualsiasi
possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni analoghe;
– l’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso
osta a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spetta al
giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi
pertinenti – che tali modifiche sono idonee a suscitare dubbi legittimi
nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici nominati dal presidente della
Repubblica di Polonia, sulla base delle suddette decisioni della Krajowa Rada Sądownictwa
(Consiglio nazionale della magistratura), rispetto a elementi esterni, in
particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed
esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti,
e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di
imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve
ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.
In
caso di accertata violazione di detti articoli, il principio del primato del
diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone al
giudice del rinvio di disapplicare le modifiche di cui trattasi, siano esse di
origine legislativa o costituzionale, e di continuare, di conseguenza, ad
esercitare la competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle
controversie di cui era investito prima dell’intervento di tali modifiche.
2) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso
osta a disposizioni che modificano lo stato del diritto nazionale in vigore e
in forza delle quali:
– da
un lato, nonostante la proposizione, da parte di un candidato ad un posto di
giudice ad un organo come il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), di un ricorso
avverso la decisione con cui un organo quale la Krajowa
Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della
magistratura, Polonia) non ha accolto la sua candidatura, ma ha presentato
quella di altri candidati al presidente della Repubblica di Polonia, tale
decisione ha carattere definitivo nella parte in cui presenta tali altri
candidati, con la conseguenza che il suddetto ricorso non osta alla nomina di
questi ultimi da parte del presidente della Repubblica di Polonia e che
l’eventuale annullamento di detta decisione, nella parte in cui non ha
presentato il ricorrente alla nomina, non può condurre a una nuova valutazione
della situazione di quest’ultimo ai fini dell’eventuale attribuzione del posto
interessato, e
– dall’altro
lato, un simile ricorso non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea
valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in
considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione della
proposta di nomina,
qualora
risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base
dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali disposizioni sono idonee
a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici
così nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle decisioni
di un organo quale la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura),
rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o
indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità
rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza
di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere
la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica
e in uno Stato di diritto.
In
caso di violazione accertata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,
il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel
senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare queste stesse
disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali
precedentemente in vigore, e di esercitare, al contempo, esso stesso il
controllo giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni.
Firme
* Lingua processuale: il
polacco.