Ordinanza n. 150 del 2024

ORDINANZA N. 150

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia nel procedimento penale a carico di L. C., con ordinanza del 18 dicembre 2023, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2024, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.


Ritenuto che con ordinanza del 18 dicembre del 2023 (reg. ord. n. 6 del 2024), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare del giudice dell’udienza preliminare che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento»;

che il rimettente riferisce che l’imputato veniva rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, lettera b), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per aver ceduto sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana;

che, con il consenso del pubblico ministero e a mezzo del difensore e procuratore speciale, l’imputato, all’udienza preliminare, chiedeva l’applicazione di una pena pari a mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, in continuazione con la pena irrogata con altra sentenza definitiva, emessa dal medesimo giudice per fatti analoghi e divenuta irrevocabile;

che il rimettente, ritenuto l’imputato non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche per la gravità delle molteplici condotte e dell’aggravante contestata, respingeva l’istanza di patteggiamento e, ritenuta la propria incompatibilità, dichiarava di astenersi dalla trattazione dell’udienza preliminare disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di conseguenza;

che, respinta la richiesta di astensione, il processo veniva riassegnato al rimettente, il quale, su eccezione della difesa e con l’opposizione del pubblico ministero, sollevava le questioni di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale formatasi in riferimento alla disposizione censurata indicando, in particolare, la pronuncia di questa Corte n. 186 del 1992, la quale ha evidenziato che la sentenza che applica la pena concordata presuppone l’accertamento negativo circa l’esistenza delle condizioni legittimanti «il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nonché la congruenza alle […] risultanze [delle indagini preliminari] della qualificazione giuridica del fatto e/o delle circostanze ritenute nella richiesta»;

che il rimettente riferisce di essere consapevole che, con l’ordinanza n. 123 del 2004, questa Corte ha limitato l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento al solo caso in cui si trovi in una diversa fase del giudizio, sul rilievo decisivo secondo cui per la ricorrenza di un’ipotesi di incompatibilità del giudice «occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase»;

che, tuttavia, secondo il rimettente, prima l’art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105 (Modifica all’articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere), poi l’art. 23 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) e, infine, l’art. 23 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), hanno determinato un progressivo ampliamento degli ambiti di intervento del giudice in sede di udienza preliminare;

che, infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, già all’indomani della legge n. 479 del 1999, l’udienza preliminare aveva perduto il carattere di sommarietà che in precedenza la connotava, competendo al giudice un apprezzamento nel merito dell’ipotesi accusatoria e del suo oggetto, divenendo la stessa un «momento di “giudizio”»;

che ciò sarebbe tanto più vero alla luce della riformulazione della disposizione di cui all’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., operata dall’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2022, in forza della quale il giudice deve valutare gli atti per verificare se sussista una ragionevole previsione di condanna secondo un canone prognostico che è ora di colpevolezza o di innocenza e con poteri decisori più ampi;

che, secondo il rimettente, le questioni sono certamente rilevanti, in quanto il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell’incidente di costituzionalità, giacché lo stesso rimettente è chiamato a celebrare l’udienza preliminare nonostante la sussistenza della menzionata situazione pregiudicante, anche in considerazione del rigetto della dichiarazione di astensione;

che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Isernia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare del giudice dell’udienza preliminare che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento»;

che non è dubitabile che l’udienza preliminare costituisca una sede pregiudicante o pregiudicabile, in quanto divenuto momento delibativo privo di «caratteri di sommarietà» (sentenza n. 335 del 2002);

che, infatti, dalla originaria formulazione dell’art. 425 cod. proc. pen., che collegava il proscioglimento alla evidenza della prova (requisito, poi, soppresso dall’art. 1 della legge n. 105 del 1993) si è passati, con l’art. 23 della legge n. 479 del 1999, dapprima, alla regola di giudizio secondo cui il giudice doveva escludere il dibattimento anche quando la prova era insufficiente o contraddittoria o, comunque, non idonea a sostenere l’accusa in giudizio, e poi, con il recente intervento di riforma, all’attuale comma 3 dell’art. 425 cod. proc. pen., che richiede la valutazione della ragionevole previsione di condanna;

che, questa Corte, con la sentenza n. 224 del 2001, ha affermato che «a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare»;

che nella medesima sentenza si è, altresì, evidenziato che «[l’]alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell’udienza preliminare, riposa, dunque, su una valutazione del merito della accusa ormai non più distinguibile – quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo – da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo “pregiudicanti”, ma anche “pregiudicabili”, ai fini della sussistenza della incompatibilità» (così anche sentenze n. 400 del 2008 e n. 335 del 2002; Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 febbraio-6 luglio 2022, n. 25951);

che, infine, l’art. 23, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto una nuova regola per il giudice dell’udienza preliminare, ora chiamato a disporre il rinvio a giudizio solo quando, all’esito dell’udienza, ritenga possibile «formulare una ragionevole previsione di condanna», sicché la natura di giudizio risulta ulteriormente rafforzata;

che, tuttavia, tale potenziata natura non comporta un “nuovo” caso di incompatibilità nel senso auspicato dal rimettente;

che, in particolare, con l’ordinanza n. 123 del 2004, questa Corte, superando il precedente isolato, costituito dalla sentenza n. 186 del 1992, ha già dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede, «in mancanza di una richiesta di rito abbreviato», un obbligo di astensione del giudice dell’udienza preliminare «che abbia in precedenza rigettato la richiesta di applicazione della pena nel corso della medesima udienza preliminare»;

che nella richiamata pronuncia si è evidenziato che le censure di incostituzionalità erano dirette all’affermazione di una causa di incompatibilità per la funzione di trattazione dell’udienza preliminare del giudice che, dopo avere rigettato la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (e in mancanza di una richiesta di rito abbreviato), fosse chiamato a svolgere detta funzione nei confronti dei medesimi imputati e per gli stessi fatti;

che, ai fini della soluzione di manifesta infondatezza, la Corte ha ritenuto decisivo il rilievo «secondo cui per la ricorrenza di un’ipotesi di incompatibilità del giudice occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase (cfr. ex multis, ordinanze n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999, sentenza n. 131 del 1996)»;

che, infatti, il rigetto della richiesta di patteggiamento – pur presupponendo la valutazione del merito dell’ipotesi accusatoria, esprimendo il giudice il proprio convincimento sulla responsabilità penale dell’imputato – si colloca immediatamente prima della decisione conclusiva dell’udienza preliminare ponendosi come momento ‟endofasico” prodromico alla sua naturale definizione;

che, più specificamente, il provvedimento che respinge la richiesta di applicazione della pena, cui il rimettente riconnette efficacia pregiudicante, è adottato non già in una fase processuale precedente e distinta, ma all’interno della stessa udienza preliminare, la quale già nella disciplina recata dal codice di rito si presenta senza soluzione di continuità, e dunque, nemmeno suddivisa in “sub-fasi” (sentenza n. 64 del 2022);

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le valutazioni sulla medesima res iudicanda debbono essere compiute in diverse fasi procedimentali «perché, diversamente opinando, si attribuirebbe all’imputato la potestà di determinare l’incompatibilità del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dando contestualmente luogo ad una irragionevole frammentazione della serie procedimentale: il processo è per sua natura costituito da una sequenza di atti, ciascuno dei quali può astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti incidere sui suoi esiti, così che, se si dovesse isolare ogni atto che contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento all’interno della medesima fase procedimentale, si pregiudicherebbe irrimediabilmente l’unitarietà del giudizio» (sentenza n. 74 del 2024);

che, inoltre, nella sentenza n. 64 del 2022, si è affermato che «[l]a giurisprudenza di questa Corte è […] costante, a partire almeno dal 1996, nel ritenere del tutto ragionevole che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999)»;

che, dunque, in continuità con le precedenti decisioni di questa Corte, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2024