SENTENZA N. 224
ANNO 2001REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di C. S., iscritta al n. 438 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto1. — Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Montepulciano, con ordinanza emessa il 10 maggio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, avendo contribuito a pronunciare sentenza di condanna di primo grado, si ritrovi, a seguito di successive vicende processuali, a dover riesaminare la medesima fattispecie, sia pure ai … limitati fini dell’eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio».
Il giudice a quo premette, in punto di fatto, di aver concorso, quale componente del collegio, alla pronuncia della sentenza di condanna emessa il 26 aprile 1998 dal Tribunale di Montepulciano nei confronti dell’imputato C.S. A seguito dell’annullamento della decisione da parte della Corte di appello di Firenze e della conseguente regressione del procedimento, esso rimettente — che aveva nel frattempo assunto le funzioni di Giudice delle indagini preliminari nello stesso Tribunale — si era peraltro trovato a conoscere nuovamente, in sede di udienza preliminare, dei fatti in precedenza giudicati.
L’«eccezione di incompatibilità» — sollevata per tale ragione dalla difesa dell’imputato — non poteva, tuttavia, secondo il rimettente, essere accolta in base alle norme vigenti, non rientrando la fattispecie in questione fra quelle elencate dall’art. 34 cod. proc. pen.; né, d’altra parte, poteva configurarsi un obbligo di astensione di esso giudice ai sensi dell’art. 36 cod. proc. pen., e particolarmente della lettera h) di tale disposizione, in quanto le «ragioni di convenienza», cui essa ha riguardo, sono, per giurisprudenza consolidata, di natura esclusivamente extraprocessuale.
Ad avviso del giudice a quo, l’art. 34, comma 1, cod. proc. pen. contrasterebbe, peraltro, sotto il profilo indicato, con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. L’ipotesi del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza, venga chiamato a riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza preliminare, risulterebbe, infatti, del tutto analoga a quella — considerata per converso generativa di incompatibilità dalla norma impugnata — del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio, si trovi ad esercitare le proprie funzioni in un diverso grado o nel giudizio di rinvio dopo l’annullamento. Anche nella prima evenienza si assisterebbe, per vero, ad una evidente compromissione dell’imparzialità del giudice, a fronte della “forza di prevenzione” esercitata, nella rinnovata fase processuale, dalle valutazioni compiute ai fini della precedente decisione.
Quanto, poi, alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia come dalla sua decisione venga a dipendere «il regolare e imparziale svolgimento dell’udienza preliminare» in corso nel giudizio a quo.
2. — È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
L’Avvocatura erariale sottolinea, in particolare, come questa Corte abbia in più occasioni chiarito che la disciplina delle incompatibilità è volta ad evitare che la valutazione sul merito dell’accusa possa essere, o apparire, pregiudicata da precedenti valutazioni «di merito», onde la «relazione di incompatibilità» costituzionalmente rilevante avrebbe come termine di riferimento esclusivo il «giudizio» vero e proprio, ossia l’accertamento di merito sulla responsabilità dell’imputato. Tale qualifica non spetterebbe, per contro, all’udienza preliminare, in quanto sede di valutazioni meramente «propedeutiche» al giudizio stesso.
Considerato in diritto
1. — Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Montepulciano dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta, dell’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio, si trovi, per effetto dell’annullamento della sentenza stessa e della conseguente regressione del processo, a dover riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza preliminare.
Alla radice del quesito di costituzionalità vi è il rilievo del diverso trattamento riservato alla fattispecie in esame rispetto ad ipotesi analoghe, per le quali è invece sancita l’incompatibilità, e particolarmente rispetto a quella del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice negli altri gradi o a partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento. Risulterebbero in tal modo compromessi, oltre al principio di uguaglianza, anche il diritto di difesa e la garanzia del giusto processo, di riflesso al vulnus dei principi di terzietà e imparzialità del giudice.
2. — La questione è fondata.
2.1. — La norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità, dettando la regola primaria in tema di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, delinea una incompatibilità di tipo “verticale” — in senso tanto “ascendente” che “discendente” — escludendo segnatamente che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento possa esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ovvero partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o al giudizio per revisione.
Alla previsione normativa resta estranea la fattispecie che qui interessa, ossia quella del giudice che, avendo pronunciato o concorso a pronunciare sentenza di primo grado, sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice dell’udienza preliminare nel medesimo processo per effetto di una vicenda regressiva conseguenziale all’annullamento della decisione da parte del giudice di appello. L’udienza preliminare non può essere infatti considerata quale «grado diverso» rispetto alla fase del giudizio; né si configura l’ipotesi del «giudizio di rinvio dopo l’annullamento», trattandosi di formula la quale, nel presupporre una separazione tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium, evoca altresì una fase tipica del processo — quella appunto del «giudizio» — dalla quale esula, nella sistematica del codice di rito, l’udienza preliminare.
La fattispecie avuta di mira non rientra neppure nel campo applicativo del comma 2 dello stesso art. 34 cod. proc. pen., il quale stabilisce, bensì, che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare, senza tuttavia prevedere l’incompatibilità nell’evenienza specularmente inversa.
Il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilità è d’altro canto di ostacolo all’estensione in via analogica delle disposizioni che le contemplano a casi diversi da quelli in esse considerati.
2.2. — Nel valutare la conformità di tale assetto normativo ai parametri costituzionali invocati, va premesso come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzietà e dell’imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza della prevenzione” — ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto — scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. Il secondo termine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante, espressivo della sede “pregiudicata” dall’accennato effetto di “condizionamento”, è stato identificato nel «giudizio» contenutisticamente inteso, e cioè in ogni sequenza procedimentale — anche diversa dal giudizio dibattimentale — la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l’attività “pregiudicante”, implichi una valutazione sul merito dell’accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali.
3. — Orbene, a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. L’esigenza di completezza delle indagini preliminari, riaffermata anche di recente da questa Corte (v. sentenza n. 115 del 2001) ed ora significativamente valutabile anche in sede di udienza preliminare, al cui giudice è attribuito il potere di disporre l’integrazione delle indagini stesse (art. 421-bis cod. proc. pen.); l’analogo potere di integrazione concernente i mezzi di prova, a fronte del quale il giudice può assumere anche d’ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 cod. proc. pen.); le nuove cadenze delle indagini difensive — introdotte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 — ed il conseguente ampliamento del tema decisorio, non più limitato al materiale raccolto dall’organo dell’accusa: sono tutti elementi di novità che postulano, all’interno della udienza preliminare, da un lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e, dall’altro, un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde — quanto alla determinazione conclusiva — un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di “sommarietà” che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo “stato degli atti”.
Accanto a ciò, vengono poi in considerazione i nuovi “contenuti” che, sempre alla stregua degli apporti novellistici, può assumere la decisione con la quale il giudice è chiamato a definire l’udienza preliminare. In base alla nuova formulazione dell’art. 425 cod. proc. pen., infatti, la regula iuris posta a fondamento del rinvio a giudizio, si radica — in positivo — sulla sufficienza, non contraddittorietà e, comunque, idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, imponendosi, in caso di diverso apprezzamento, l’adozione della sentenza di non luogo a procedere. Quest’ultima, a sua volta, può scaturire anche dal riconoscimento di circostanze attenuanti e dalla correlativa applicazione della disciplina di cui all’art. 69 cod. pen., con i riflessi tipici delle statuizioni che incidono sul merito della causa; ed ugualmente sul merito finisce per proiettarsi la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità — ora consentita, quando non ne consegua l’applicazione di una misura di sicurezza —, trattandosi di sentenza che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, postula «il necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto reato» (cfr. sentenza n. 41 del 1993).
L’alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell’udienza preliminare, riposa, dunque, su una valutazione del merito della accusa ormai non più distinguibile — quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo — da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo “pregiudicanti”, ma anche “pregiudicabili”, ai fini della sussistenza della incompatibilità.
La conclusione è avvalorata, del resto, dalla previsione del nuovo comma 2-bis dell’art. 34 cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il quale — a conferma della particolare cautela che oggi circonda il momento decisionale dell’udienza preliminare, quanto al pericolo della forza pregiudicante di atti compiuti in precedenza — ha sancito l’incompatibilità a tenere l’udienza preliminare nei confronti del giudice che, nel medesimo procedimento, abbia svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari.
4. — Alla luce delle considerazioni che precedono, se è indubbio che la pronuncia di una sentenza di merito, a causa del compimento di una valutazione contenutistica dell’ipotesi di accusa, è attività idonea a pregiudicare il successivo esercizio di analoghe funzioni da parte del medesimo giudice nell’ambito dello stesso processo, deve riconoscersi che tale pregiudizio può in concreto realizzarsi anche quando l’ulteriore attività giurisdizionale cui il giudice è chiamato — nella specie, a seguito di vicenda regressiva — sia costituita dall’udienza preliminare. Anche in tale ipotesi ricorre infatti il pericolo che l’art. 34, comma 1, cod. proc. pen. è finalizzato a rimuovere: vale a dire che le valutazioni demandate al giudice dell’udienza preliminare siano o possano apparire condizionate dalla cosiddetta “forza della prevenzione”, e cioè dalla naturale propensione a tenere fermo il giudizio precedentemente espresso in ordine alla medesima res iudicanda.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001.