Sentenza n. 200 del 2022

SENTENZA N. 200

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana), e dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 25 gennaio 2022 e il 28 marzo 2022, depositati in cancelleria il 28 gennaio 2022 e il 30 marzo 2022, iscritti, rispettivamente, ai numeri 6 e 29 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 8 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 25 gennaio 2022 e depositato il successivo 28 gennaio (reg. ric. n. 6 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana), per violazione degli artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

2.– Il Presidente del Consiglio rappresenta, in particolare, che l’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 autorizza «[p]er le finalità assunzionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni» la spesa di tre milioni di euro, prevedendo che tali oneri siano coperti mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 e che l’art. 2 della medesima legge modifica, nei commi 1 e 2, l’entità delle risorse finanziarie stanziate, rispettivamente, dall’art. 1 della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana) e successive modificazioni, e dal comma 8 dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie) e successive modificazioni, ma confermando analogo, inidoneo, meccanismo di copertura finanziaria.

Entrambe le disposizioni prevedono, in altri termini, che le spese previste gravino sulla Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 del bilancio regionale, capitolo che, ad avviso del ricorrente, essendo relativo a «stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale (spese obbligatorie)», va ritenuto inidoneo, in quanto destinato alla copertura di spese non comprimibili e obbligatorie.

Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il comma 2 dell’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 non indicherebbe la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, nonostante si tratti di un onere obbligatorio a carattere permanente, violando così l’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi del quale «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio».

Il ricorrente sostiene, inoltre, che le disposizioni contenute nell’art. 2 violerebbero anche l’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), con particolare riferimento al comma 3, il quale stabilisce che le norme che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica che dia contezza della quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

Inoltre, ad avviso della difesa dello Stato, l’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 violerebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fissati dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica nell’art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), che prevede la possibilità di ripianare il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, in un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari e che ha trovato applicazione nelle disposizioni contenute nell’accordo Stato-Regione Siciliana sottoscritto in data 14 gennaio 2021.

Il ricorrente, infine, sollecita questa Corte a dichiarare, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, secondo cui «[n]ello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella “A” discendenti dall’applicazione delle disposizioni della presente legge».

3.– La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio con atto depositato in data 4 marzo 2022, ha rilevato che l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022), intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, ha modificato l’art. 1, comma 1, e abrogato l’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, determinando così la conseguente cessazione della materia del contendere.

In ogni caso, ad avviso della difesa regionale, le questioni promosse dovrebbero essere dichiarate inammissibili per l’indeterminatezza del petitum del ricorso ovvero non fondate nel merito, in quanto, sulla base delle attestazioni prodotte dai rami di amministrazione interessati, sarebbe dimostrato che le risorse già stanziate per spese previste in bilancio (Capitolo 150001) contengono eccedenze tali da poter essere destinate alla copertura di altri oneri, non previsti al momento della decisione di bilancio.

La Regione Siciliana sottolinea, inoltre, che il finanziamento del Capitolo 150521 recante «Spese per l’espletamento di concorsi per l’assunzione del personale del Corpo forestale della Regione (CAP. 14210)», mediante la riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, non sarebbe soggetto al vincolo di proiezione decennale in quanto il macroaggregato cui appartiene il Capitolo 150521 è quello «acquisto di beni e servizi» (diverso dal macroaggregato cui appartiene il Capitolo 150001), coerente con lo scopo della norma impugnata, che non è quello di predisporre la copertura di spesa per l’assunzione del personale, ma solo quello di finanziare, una tantum, i servizi necessari all’espletamento del concorso per l’assunzione dei forestali siciliani.

La difesa regionale sostiene, poi, con riferimento alla richiesta del ricorrente di dichiarare costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, che l’art. 27 della legge n. 87 del 1953, stabilendo che la Corte dichiara quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata, «non viene a sottrarre il ricorrente, o il rimettente [laddove il presunto oggetto dell’illegittimità conseguenziale non fuoriesca, rispettivamente, dal perimetro della normativa impugnabile, o di cui deve fare applicazione] dall’onere di fornire un’adeguata motivazione in ordine a ciascuna delle disposizioni legislative che venga a censurare».

4.– In data 14 giugno 2022, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa in cui ribadisce le proprie conclusioni e replica alle eccezioni della difesa della Regione Siciliana.

In particolare, il ricorrente osserva, con riferimento alla ritenuta violazione dello statuto della Regione Siciliana, che «si è esplicitamente richiamata in ricorso, citandola, la sentenza 2 dicembre 2021, n. 226 di codesta Corte, con cui l’art. 1 comma 1, della legge regionale n. 29/2020, veniva dichiarato illegittimo per violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ponendo inoltre in luce come “...il canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost. ‘opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte’ (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale, precisando inoltre che lo stesso statuto della Regione Siciliana, nell’attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, quella dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione (art. 14, lettera q), ne ammette l’esercizio ‘nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato’ (sentenza. n. 235 del 2020)”».

La difesa dello Stato evidenzia, inoltre, che le competenze legislative della Regione Siciliana vanno esercitate nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e che, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. determina anche la conseguente lesione dello statuto della Regione Siciliana.

Con riferimento, infine, alla richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale dell’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, il ricorrente ribadisce che questa «appare chiaramente motivata giacché esso introduce variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana in applicazione degli artt. 1 e 2 impugnati».

5.– Con successivo ricorso notificato il 28 marzo 2022 e depositato il 30 marzo 2022 (reg. ric. n. 29 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana.

Il ricorrente rappresenta che la disposizione impugnata ha novellato l’art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, stabilendo che «a) al comma 1 dell’art. 1 le parole da “Per le finalità” fino a “e successive modificazioni” sono sostituite dalle parole “Per le finalità legate all’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana”», e che l’intento perseguito dal legislatore regionale era quello di superare i rilievi di illegittimità costituzionale promossi dallo Stato con il ricorso iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2022.

Tuttavia, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, novellando il comma 1 dell’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, ha modificato solo la finalità dell’autorizzazione di spesa disposta dalla norma impugnata, senza però eliminare la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. lamentata dal ricorrente.

Più precisamente, la difesa dello Stato ritiene che l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022 sia «affetto dalle medesime illegittimità già riscontrate sulla norma modificata, contrastando con il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle norme che comportino nuovi o maggiori oneri (e quindi in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.), con la normativa statale in materia contabile, nonché con le norme dello Statuto speciale della Regione e della legislazione regionale (artt. 14 e 17 dello Statuto Speciale di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che disciplinano la potestà legislativa della Regione Siciliana) in materia di bilancio e contabilità per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa (art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione)».

6.– Con atto depositato in data 4 maggio 2022 si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione per l’indeterminatezza del petitum, in quanto il ricorrente non avrebbe specificato i motivi del ricorso.

In particolare, la difesa regionale rileva che nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell’oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, richiede che quest’ultimo si confronti con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia (sono richiamate le sentenze n. 25 del 2021, n. 279 del 2020 e n. 119 del 2019).

Ad avviso della difesa regionale, la questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe, in ogni caso, non fondata in quanto, sulla base delle attestazioni prodotte dai rami di amministrazione interessati, sarebbe stato dimostrato che le risorse già stanziate per spese previste in bilancio (Capitolo 150001) contengono eccedenze tali da poter essere destinate alla copertura di altri oneri, non previsti al momento della decisione di bilancio.

7.– In data 22 giugno 2022, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa in cui contesta le affermazioni della difesa regionale sull’asserita indeterminatezza del petitum del ricorso e ribadisce che «la Regione ha omesso di fornire adeguati elementi conoscitivi (da compendiarsi principalmente nella Relazione tecnica) da cui si possa dimostrare l’esistenza di eventuali permanenti eccedenze, tali da sopportare l’ulteriore peso di oneri per fini diversi da quelli cui sono vincolate; ciò anche nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria delle spese e della documentazione contabile richiesta ai sensi dell’art. 17 della legge di contabilità n. 196/2009».

Ad avviso del ricorrente, la documentazione prodotta dalla Regione Siciliana, da un lato, «conferma che la legge regionale non contiene alcuna nuova entrata, né dispone alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire i suddetti oneri, dall’altro, dimostra che lo stanziamento non risulta accompagnato da alcuna relazione tecnica che illustri in maniera specifica l’effettiva presenza di risorse già stanziate e quindi disponibili per il sostentamento dei maggiori oneri».

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato permarrebbe, pertanto, l’assenza di una analitica dimostrazione, da parte regionale, di una effettiva eccedenza di risorse rispetto a quelle originariamente stanziate nel Capitolo 150001.

8.– In data 24 giugno 2022, la Regione Siciliana ha depositato una ulteriore memoria in cui, nel riportarsi integralmente ai propri atti difensivi, produce in giudizio la nota 23 giugno 2022, n. 001-0003646-ARS/2022 della Segreteria generale dell’Assemblea regionale Siciliana, con la quale viene trasmessa la relazione tecnica, a firma del Ragioniere generale della Regione, all’emendamento A.49 al DDL 1140/A, poi trasfuso nella disposizione impugnata.

Ad avviso della difesa regionale, tale nota confermerebbe le attestazioni, già prodotte in giudizio, sulla circostanza che le risorse stanziate per le spese previste in bilancio nel Capitolo 150001 contengano eccedenze tali da poter essere destinate alla copertura di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio.

9.– La Regione Siciliana ha depositato in udienza documentazione attestante che l’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, abrogato dall’art. 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 1 del 2022, non ha ricevuto applicazione medio tempore.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, con separati ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 6 e n. 29 del 2022), rispettivamente, gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana) e l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022).

2.– Con il primo ricorso (reg. ric. n. 6 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1 e 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 per la ritenuta violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, nonché del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

Il ricorrente, evidenzia, in particolare, che le citate disposizioni stabiliscono la copertura delle spese previste attraverso un meccanismo di riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, nonostante detto capitolo, come già evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 226 del 2021, sia da ritenersi inidoneo a tali fini, essendo destinato alla copertura di spese non comprimibili e obbligatorie.

In via consequenziale, inoltre, l’Avvocatura generale dello Stato sollecita questa Corte a dichiarare, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), costituzionalmente illegittimo anche l’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, ai sensi del quale «[n]ello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella “A” discendenti dall’applicazione delle disposizioni della presente legge».

La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, ha rilevato, che l’art. 9 della legge reg. Siciliana, n. 1 del 2022, entrato in vigore successivamente alla proposizione del ricorso, ha modificato l’art. 1, comma 1, ed abrogato l’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, con la conseguenza, ad avviso della Regione, della cessazione della materia del contendere. In ogni caso, ad avviso della difesa regionale, le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbero essere dichiarate inammissibili per l’indeterminatezza del petitum del ricorso ovvero non fondate nel merito.

3.– Con il secondo ricorso (reg. ric. n. 29 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, con cui la Regione Siciliana ha novellato, allo scopo di superare i rilievi di illegittimità costituzionale avanzati dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 6 del 2022, l’art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021.

L’Avvocatura generale dello Stato rileva che detta disposizione, seppur modifica l’originaria finalità dell’autorizzazione di spesa prevista dalla norma novellata, continua a stabilire che le risorse necessarie per finanziare l’espletamento dei concorsi per l’assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) vengano reperite attraverso la riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001.

La Regione Siciliana si è difesa sostenendo l’inammissibilità del ricorso per l’indeterminatezza del petitum e presentando, nel merito, documentazione tesa a dimostrare l’idoneità della copertura della spesa.

4.– Stante la connessione delle questioni oggetto dei due ricorsi, i giudizi vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia.

5.– A decorrere dal 25 gennaio 2022 e, quindi, successivamente alla proposizione del primo ricorso (reg. ric. n. 6 del 2022), l’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022.

Per effetto del suddetto ius superveniens, la difesa della Regione Siciliana ha richiesto, con l’atto di costituzione in giudizio, la declaratoria della cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale della citata norma.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore» (sentenza n. 238 del 2018; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 185, n. 171 e n. 44 del 2018).

Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, stante l’intervenuta abrogazione della norma impugnata e le dichiarazioni provenienti dalla Regione Siciliana, depositate nel corso dell’udienza pubblica, che attestano che detta disposizione non ha trovato medio tempore applicazione.

6.– Va rigettata l’eccezione con cui la Regione Siciliana contesta l’ammissibilità delle censure relative all’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 per «l’ambiguità, l’indeterminatezza, la contraddittorietà del petitum» del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

È costante orientamento di questa Corte quello secondo cui il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali, dei quali lamenta la violazione, e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che rechi una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 261 e n. 32 del 2017, n. 239 del 2016).

Nel caso in esame, il ricorrente non si è limitato a indicare la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. da parte della norma regionale impugnata, ma ha specificamente sviluppato le argomentazioni dell’impugnazione, evidenziando, in particolare, che la copertura finanziaria prevista dalla norma a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, va ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali evocati, in quanto tale capitolo reca risorse destinate a spese obbligatorie per il personale, non comprimibili come tali.

7.– Nel merito, la questione avente ad oggetto l’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 è fondata per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

7.1.– Questa Corte, anche con particolare riferimento alla Regione Siciliana, ha ripetutamente affermato che il canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost. «“opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte” (ex plurimis, sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale», precisando inoltre che lo stesso statuto della Regione Siciliana, «nell’attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, a quella dell’ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p)», ne ammette l’esercizio «“nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato”» (sentenza. n. 235 del 2020).

7.2.– Nel caso di specie, la disposizione impugnata autorizza, per l’esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 3.000.000,00 prevedendone la copertura mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001.

In proposito, va precisato che il detto Capitolo 150001 riguarda le spese per le retribuzioni del personale non dirigenziale del CFR e che la norma impugnata non prevede alcuna nuova entrata, né stabilisce alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri. Né, d’altra parte, risulta che essa sia accompagnata da una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo senza la dimostrazione delle risorse già stanziate e disponibili per i maggiori oneri.

7.3.– Risulta, peraltro, indimostrato e, comunque, non corretto che le risorse già stanziate per spese previste in bilancio possano contenere eccedenze tali da sopportare l’ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio.

Costituisce, infatti, principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di più di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili.

Ciò premesso, laddove comunque si ritenga che, nondimeno, lo stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente fosse in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne sarebbe dovuta dare un’analitica dimostrazione nella relazione tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»), che è invece assente.

7.4.– Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

Le censure riferite agli altri parametri costituzionali che il ricorrente ha evocato sono da considerarsi assorbite.

8.– L’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 determina, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, quella dell’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, trattandosi quest’ultima di disposizione meramente applicativa che si limita ad evidenziare in tabella le variazioni di spesa conseguenti all’attuazione della norma impugnata (ex multis, sentenze n. 217 del 2015, n. 68 del 2014, n. 308 e n. 290 del 2013).

9.– Con riferimento al secondo ricorso (reg. ric. n. 29 del 2022), va rigettata l’eccezione con cui la Regione Siciliana ha ancora contestato la pretesa «ambiguità, indeterminatezza e contraddittorietà del petitum» del ricorso.

Anche in questo caso, infatti, il ricorrente non si è limitato a indicare la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. da parte della norma regionale impugnata, ma ha specificamente sviluppato, in modo analitico ed esauriente, le argomentazioni dell’impugnazione.

10.– Nel merito, la questione avente ad oggetto l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022 – che ha novellato l’art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 recependone per il resto il contenuto – è fondata per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

11.– Le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, che novella l’art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 (già impugnato con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 6 del 2022), sono analoghe a quelle già formulate dal ricorrente avverso il testo originario della disposizione novellata.

Infatti, ancorché la nuova disposizione chiarisca che il suo scopo sarebbe solo quello di finanziare, una tantum, l’espletamento dei concorsi per l’assunzione del nuovo personale del Corpo forestale della Regione, la relativa spesa, quantificata nella sproporzionata somma di tre milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021, continua ad essere finanziata con le stesse modalità già censurate con riferimento al testo originario della norma novellata, prevedendone la copertura sempre mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, capitolo da ritenersi, per quanto già detto, non idoneo.

Neppure in questa occasione, d’altra parte, la Regione resistente ha fornito adeguati elementi conoscitivi che consentano di dimostrare l’esistenza di effettive disponibilità, tali da sopportare il peso di oneri per fini diversi da quelli per cui le somme stanziate sono vincolate.

Infatti, con la memoria del 24 giugno 2022, la Regione Siciliana ha allegato la nota 23 giugno 2022, n. 001-0003646-ARS/2022 della Segreteria generale dell’Assemblea regionale Siciliana e la relazione tecnica del Ragioniere generale della Regione all’emendamento A.49 al DDL, 1140/A, poi trasfuso nella disposizione impugnata, dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, che però non fornisce nessun elemento utile a dimostrare l’esistenza di dette disponibilità.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

Le ulteriori censure riferite agli altri parametri che il ricorrente ha evocato sono da considerarsi assorbite.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022);

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 6 del 2022 indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022.