Ordinanza allegata alla sentenza 9 novembre 2020, n. 234
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Mario Rosario MORELLI;
Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, iscritta al reg. ord. n. 213 del 2019.
Rilevato che, con atto depositato il 16 dicembre 2019, è intervenuto ad adiuvandum Giovanni Bennati, il quale ha anche depositato memoria, in data 28 settembre 2020, per sostenere l'ammissibilità del suo intervento.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33 del 2015);
che Giovanni Bennati non è parte del giudizio a quo e la sola circostanza che egli, quale titolare di pensione, abbia promosso un altro giudizio concernente le stesse disposizioni di legge non è sufficiente a qualificarne l'interesse differenziandolo da quello di tutti gli altri pensionati incisi dalle medesime disposizioni;
che, in base a tali argomenti, questa Corte, con ordinanza n. 202 del 2020, ha dichiarato inammissibili gli interventi adesivi spiegati da altri pensionati in un ulteriore e analogo giudizio incidentale (reg. ord. n. 46 del 2020);
che, pertanto, l'intervento spiegato da Giovanni Bennati deve essere dichiarato inammissibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Giovanni Bennati nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 213 del 2019.
F.to: Mario Rosario Morelli, Presidente