Ordinanza allegata alla Sentenza 9 febbraio
2017, n. 35
ORDINANZA 24 GENNAIO
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI
”
- Marta CARTABIA
”
- Mario
Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO
”
- Giuliano AMATO
”
- Silvana SCIARRA
”
- Daria de
PRETIS
”
- Nicolò ZANON
”
- Franco MODUGNO
”
- Augusto
Antonio BARBERA
”
- Giulio PROSPERETTI
”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che il Codacons (Coordinamento delle associazioni
per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in
qualità di associazione per la tutela dei diritti e degli interessi di
consumatori e di utenti, e, in proprio, il suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, in qualità di cittadino elettore, sono
intervenuti nei giudizi promossi dal Tribunale ordinario di Messina (reg. ord.
n. 69 del 2016), dal Tribunale ordinario di Torino (reg. ord.
n. 163 del 2016), dal Tribunale ordinario di Trieste (reg. ord.
n. 265 del 2016) e dal Tribunale ordinario di Genova (reg. ord.
n. 268 del 2016), con atti depositati il 3 gennaio 2017;
che nel giudizio promosso dal Tribunale
di Torino, con atto depositato il 1° agosto 2016, hanno chiesto di intervenire,
in qualità di cittadini elettori, nonché in qualità di
parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente, F.C.B., A.I. e G.S.; con atto depositato il 4 agosto 2016,
C.T., A.B. e E.Z.; con atto
depositato il 5 agosto 2016, S.M.; con atti depositati il 9 agosto 2016, F.D.M. e M.S.; V.P.; E.P. e N.R.;
che nei giudizi promossi dal Tribunale
di Trieste e dal Tribunale di Genova, con distinti atti depositati il 23
dicembre 2016, hanno chiesto di intervenire, in qualità di cittadini
elettori, nonché in qualità di parti di giudizi analoghi a quello
instaurato innanzi ai Tribunali rimettenti, C.T., A.B.
e E.Z.;
che nel giudizio promosso dal Tribunale
di Genova, con atto depositato il 30 dicembre 2016, sempre in qualità di
cittadini elettori, nonché di parti di giudizi analoghi a quello
instaurato innanzi al Tribunale rimettente, hanno chiesto di intervenire anche
M.M. e altri.
Considerato, in primo luogo, che, l'intervento spiegato dal
Codacons e, in proprio, dal suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, nei giudizi instaurati dai Tribunali di Messina e
di Torino, è inammissibile, in quanto tardivo (tra le tante, sentenze n. 248, n. 219 e n. 187 del 2016);
che l'intervento, in termini, dello
stesso Codacons nei giudizi instaurati dai Tribunali di Trieste e Genova,
è inammissibile, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità
costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un
interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o
dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016
e n. 2 del 2016),
mentre i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna
diretta incidenza sulla posizione giuridica del Codacons;
che questa Corte ha già espresso
tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di
soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis,
sentenze n. 76
del 2016, n.
178 del 2015 e ordinanza n. 227
del 2016);
che è inammissibile anche
l'intervento, nei giudizi da ultimo menzionati, spiegato in proprio dal legale
rappresentante del Codacons, Giuseppe Ursini, nella
mera qualità di cittadino elettore, poiché, in tale veste, la sua
posizione soggettiva non può essere distintamente pregiudicata,
più di quanto possa esserlo quella di qualunque altro cittadino elettore,
dalla decisione di questa Corte;
che nei giudizi promossi dai Tribunali
di Torino, Trieste e Genova, sono inammissibili gli interventi dei cittadini
elettori, che allegano altresì la loro qualità di parti in
giudizi analoghi a quelli dai quali originano le questioni di
legittimità costituzionale all'esame di questa Corte;
che, infatti, la giurisprudenza
costituzionale non ammette l'intervento nel giudizio di legittimità
costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state
sollevate le questioni di legittimità costituzionale, anche se
suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura
(ex multis, sentenze n. 71 e n. 70 del 2015,
ordinanza n. 100
del 2016);
che, in particolare, non è
sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio
identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni di
legittimità costituzionale all'esame di questa Corte, poiché
l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi, analoghi o
identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso
con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale,
in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica
della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale da parte del giudice a quo (sentenze n. 71 del 2015
e n. 59 del 2013,
ordinanze n. 156
e n. 32 del 2013).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei
presenti giudizi di legittimità costituzionale.
F.to: Paolo Grossi,
Presidente