Sentenza n. 130 del 2016

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 130

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                             GROSSI                                    Presidente

-           Giuseppe                       FRIGO                                         Giudice

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                    ”

-           Giorgio                          LATTANZI                                       ”

-           Aldo                              CAROSI                                            ”

-           Marta                            CARTABIA                                      ”

-           Mario Rosario               MORELLI                                         ”

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                     ”

-           Giuliano                        AMATO                                            ”

-           Silvana                          SCIARRA                                         ”

-           Daria                             de PRETIS                                         ”

-           Nicolò                           ZANON                                             ”

-           Franco                           MODUGNO                                      ”

-           Augusto Antonio          BARBERA                                        ”

-           Giulio                            PROSPERETTI                                 ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43-bis della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione normativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, con ordinanza del 14 maggio 2014, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Napoli e della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Nicola Laurenti per il Comune di Napoli e Rosanna Panariello per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Napoli contro la Regione Campania, nonché nei confronti della Provincia di Napoli e del Ministero per i beni e le attività culturali, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, con ordinanza del 14 maggio 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 123, 117, terzo comma, 121, secondo comma, 5 e 1, secondo comma, della Costituzione – dell’art. 43-bis della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione normativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», «nella parte in cui consente che la Regione disciplini con un regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma, del piano territoriale regionale, dei piani settoriali regionali, dei piani territoriali di coordinamento provinciale, dei piani urbanistici comunali, dei piani urbanistici attuativi, dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, dei comparti edificatori, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati».

1.1.– Premette il giudice a quo che nel ricorso introduttivo il Comune di Napoli ha chiesto l’annullamento degli artt. 1, comma 3, e 9, commi 2 e 3, del regolamento 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio), adottato dalla Regione Campania in applicazione della disposizione censurata.

1.2.– Alla luce di specifico motivo dedotto nel ricorso dal Comune di Napoli – analiticamente riportato assieme agli altri nell’atto introduttivo del presente giudizio – il TAR Campania solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 43-bis della legge regionale n. 16 del 2004, ritenendola rilevante in ragione del fatto che la dichiarazione d’incostituzionalità della «norma autorizzatrice» consentirebbe l’annullamento per illegittimità derivata del regolamento impugnato, con piena soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel giudizio a quo.

La questione sarebbe, altresì, non manifestamente infondata, in quanto il censurato art. 43-bis avrebbe «delegificato i procedimenti di formazione di tutti gli strumenti urbanistici previsti nell’ordinamento regionale» in contrasto con l’art. 56, comma 4, della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), secondo cui la “delegificazione” può essere autorizzata nelle sole materie di competenza legislativa esclusiva regionale, mentre nella specie si verterebbe in materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni («governo del territorio»). Ne discenderebbe la violazione indiretta dell’art. 123 della Costituzione, che assegna alla fonte statutaria la disciplina dei «principî fondamentali di organizzazione e funzionamento» della Regione.

La disposizione censurata contrasterebbe, altresì, con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché nelle materie di competenza concorrente, essendo «previsto il concorso di due leggi su altrettanti livelli (legislazione statale di principio e legislazione regionale di integrazione e attuazione), appare veramente difficile ipotizzare fenomeni delegificanti». Sul punto il rimettente sottolinea, altresì, la «portata innovativa» e non di mero dettaglio della normativa recata nel regolamento adottato in applicazione del censurato art. 43-bis della legge regionale, specialmente con riguardo alla prevista decadenza automatica dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione vigenti, decorsi 18 mesi dalla entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale di cui all’art. 18 della legge regionale n. 16 del 2004 (art. 1, comma 3, del citato regolamento di attuazione n. 5 del 4 agosto 2011).

La realizzata sostituzione della fonte legislativa con la fonte regolamentare in materia di «governo del territorio» violerebbe, inoltre, gli artt. 5 e 121, secondo comma, e 1, secondo comma, della Costituzione, contrastando con «il principio di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare» (insito nel riconoscimento della promozione delle autonomie locali), con la riserva della funzione legislativa al Consiglio regionale nelle materie di competenza concorrente e con il principio della sovranità popolare, considerato che il sistema delle fonti primarie è strettamente legato al principio di rappresentanza e che «la forma di esercizio del potere normativo prevista nella norma contestata» non trova fondamento in alcuna previsione costituzionale.

2.– Con memoria depositata il 31 ottobre 2014, si è costituito il Comune di Napoli, ricorrente nel giudizio a quo, per chiedere l’accoglimento della questione sollevata.

Ad avviso del Comune di Napoli la disposizione censurata avrebbe di fatto delegificato i procedimenti di formazione di tutti gli strumenti urbanistici che prima della sua adozione erano disciplinati con legge regionale. La Regione Campania avrebbe proceduto a tale delegificazione in materia di edilizia e di urbanistica, inserendo nella legge regionale n. 16 del 2004 – che detta norme sul governo del territorio – il censurato art. 43-bis, nonché «abrogando quelle norme della legge n. 16/04 che dovevano essere disciplinate con provvedimento regolamentare, ed approvando infine il Regolamento di attuazione per il governo del territorio con delibere di Giunta n. 214 del 24/5/2011 e n. 364 del 19/7/2011 in attuazione del suddetto art. 43 bis».

Il Comune di Napoli ribadisce le ragioni d’incostituzionalità prospettate dal giudice rimettente e precisa, tra l’altro, come, in virtù di quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 119 del 2006, non possa ritenersi consentita l’alterazione dell’«ordine delle competenze stabilito nello statuto, che, nell’ordinamento regionale, costituisce fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale». Nella memoria di costituzione si sottolinea, altresì, che il contenuto dello specifico regolamento approvato in applicazione del censurato art. 43-bis avrebbe «portata innovativa tale da richiedere sicuramente una fonte di produzione di rango primario».

Il Comune di Napoli richiama, infine, l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che tenderebbe ad escludere che lo Stato possa adottare regolamenti in delegificazione in materie ad esso non riservate, facendosi eccezione, ed entro determinati limiti, per quei casi in cui si renda necessaria l’adozione di una disciplina unitaria a livello nazionale (sentenza n. 303 del 2003). Da ciò deriverebbe, «a maggior ragione, che le Regioni, per le quali non può venire in rilievo nemmeno l’esigenza dell’unitarietà della disciplina, non possono assolutamente ricorrere allo strumento della delegificazione in una materia, come quella di cui si tratta, di competenza concorrente».

3.– Con memoria depositata il 16 ottobre 2014, si è costituita nel giudizio incidentale la Regione Campania, resistente nel giudizio a quo, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata.

La Regione Campania sostiene, anzitutto, che la prospettazione della questione moverebbe da un presupposto erroneo, risultando dal tenore letterale della disposizione censurata che essa non ha introdotto un regolamento «delegato» in materia di governo del territorio, ponendosi come unico fine quello di semplificare la materia, prevedendo all’uopo la disciplina con «regolamento di attuazione» dei procedimenti amministrativi di formazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore, secondo quanto previsto dalla stessa legge regionale n. 16 del 2004 e conformemente al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

La Regione Campania precisa, altresì, che le disposizioni della legge regionale n. 16 del 2004 non appaiono direttamente e testualmente abrogate per effetto e a far data dall’entrata in vigore del Regolamento di attuazione n. 5 del 2011, così come prevede, invece, il meccanismo di delegificazione delineato nell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Tale abrogazione non è prevista peraltro dall’art. 43-bis censurato, poiché l’unica disposizione abrogativa in parte qua della legge regionale n. 16 del 2004 è rinvenibile nell’art. 4 della legge regionale n. 1 del 2011, il quale non contiene alcun riferimento al regolamento di attuazione.

Le doglianze del TAR Campania si attesterebbero, allora, sul fatto che il regolamento in concreto adottato non si sarebbe limitato a recare norme di dettaglio, ma conterrebbe disposizioni «concretamente significative», tra le quali quella di cui all’art. 1, comma 3, che, come ricordato, prevede la decadenza automatica dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione vigenti, decorsi 18 mesi dalla entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Secondo il rimettente, dunque, il regolamento sarebbe illegittimo in quanto i suoi contenuti sarebbero andati «ultra mandatum».

Ma – rileva la Regione Campania – così ritenendo, il TAR rimettente avrebbe omesso di considerare che il regolamento resta un provvedimento amministrativo e che lo stesso va interpretato in coerenza con le norme di legge invocate ex adverso, tentando ogni possibile esegesi «secundum constitutionem», ivi compresa quella che permetterebbe di considerare il predetto termine come ordinatorio-sollecitatorio, senza che l’omessa osservanza dello stesso determini un vincolo di inedificabilità ex art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001. In caso di insuccesso della predetta operazione di “interpretazione conforme”, al TAR Campania non è vietato disporre l’annullamento del regolamento, a prescindere dunque dal giudizio di costituzionalità, che finirebbe per tradursi in esercizio da parte di questa Corte di funzioni suppletive del giudice di merito, fuori dai limiti di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

La Regione Campania conclude rilevando, altresì, che la previsione statutaria evocata come parametro interposto introdurrebbe non già un divieto, ma un principio di indirizzo non costituente un limite nelle materie non espressamente indicate e che, in ogni caso, nella specie non sarebbe configurabile alcuna violazione del principio di legalità e della riserva di legge, assumendo che la disposizione contestata dal Comune di Napoli sia riconducibile all’ambito di dettaglio riservato alla legislazione regionale in materia urbanistica.

4.– In prossimità dell’udienza, la difesa della Regione Campania ha depositato una nota della Giunta regionale, nella quale si rappresentano le intervenute modifiche al termine di decadenza dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione vigenti previsto dall’art. 1, comma 3, del Regolamento regionale n. 5 del 2011. Il predetto termine è stato dapprima elevato a 36 mesi con Regolamento regionale 14 gennaio 2014, n. 2 e poi fissato in 48 mesi con Regolamento regionale 5 ottobre 2015, n. 4. Nella nota si precisa che la proroga del termine è stata disposta al fine di consentire ai Comuni di concludere le procedure di formazione del Piano urbanistico comunale (PUC), secondo le prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), nonché di completare l’obbligatoria e complessa attività della Valutazione ambientale strategica (VAS), evitando, in tal modo, per i medesimi, sia la perdita di efficacia degli strumenti urbanistici vigenti, sia l’assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001 (vincolo di inedificabilità). Si rappresenta, altresì, che, atteso l’assunto carattere ordinatorio del termine, l’Amministrazione regionale non ha mai richiesto alle competenti Province di attivare l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 39 della legge regionale n. 16 del 2004, nonostante l’infruttuoso decorso dei 18 mesi per l’approvazione del PUC.

5.– Con memoria illustrativa depositata fuori termine il Comune di Napoli ha insistito per l’accoglimento della questione.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, dubita, in riferimento agli artt. 123, 117, terzo comma, 121, secondo comma, 5 e 1, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 43-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione normativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», nella parte in cui consente che la Regione disciplini con «regolamento di attuazione» i procedimenti di pianificazione territoriale in ambito regionale.

Il giudice a quo, sul presupposto, comune a tutte le censure, per cui la disposizione impugnata consentirebbe in realtà l’adozione di un regolamento in delegificazione nella materia di potestà legislativa concorrente «governo del territorio», assume che siano violati i seguenti parametri: a) l’art. 56, comma 4, della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania) e, conseguentemente, l’art. 123 della Costituzione, per contrasto con il principio di organizzazione sancito dalla disposizione statutaria, la quale, consentendo la delegificazione nelle materie di «competenza esclusiva della Regione», escluderebbe tale possibilità nelle materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni; b) l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la riserva di legge sottesa alla ripartizione delle competenze nelle materie di potestà concorrente («legislazione statale di principio e legislazione regionale di integrazione e attuazione») non consentirebbe di delineare fenomeni delegificatori; c) gli artt. 5, 121, secondo comma, e 1, secondo comma, della Costituzione, in quanto la sostituzione della fonte legislativa con quella regolamentare in materia di governo del territorio contrasterebbe con «il principio di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare» (insito nel riconoscimento della promozione delle autonomie locali), con la riserva della funzione legislativa al Consiglio regionale nelle materie di competenza concorrente e con il principio della sovranità popolare, considerato che il sistema delle fonti primarie è strettamente legato al principio di rappresentanza e che «la forma di esercizio del potere normativo prevista nella norma contestata» non trova fondamento in alcuna previsione costituzionale.

2.– La questione, per come prospettata dal giudice a quo, è inammissibile.

Il presupposto dal quale prende le mosse l’ordinanza di rimessione non è, infatti, adeguatamente motivato e dimostrato, poiché non sono in alcun modo spiegate le ragioni per le quali la disposizione censurata avrebbe delineato un procedimento di delegificazione. L’assenza di qualsivoglia argomentazione sul punto finisce per minare irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del giudice rimettente (ex multis, ordinanza n. 115 del 2015, sentenza n. 18 del 2015, ordinanze n. 116 e n. 58 del 2014).

2.1.– Per comprendere le ragioni dell’inammissibilità della questione è opportuno procedere a una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

2.2.– L’elemento comune alle diverse forme di delegificazione possibili nel nostro ordinamento è senz’altro costituito dal trasferimento della funzione normativa (su materie e attività determinate) dalla sede legislativa ad altra sede. Il predetto trasferimento, necessariamente operato con legge, determina che un soggetto, un organo, diverso da quello cui spetta ordinariamente l’esercizio della funzione legislativa, abbia la facoltà di regolare una determinata materia, adottando una disciplina sostitutiva di quella già dettata dalla legge.

La legge che “autorizza” la delegificazione non priva della loro forza le leggi che saranno sostituite dai regolamenti, ma ne predetermina l’abrogazione.

2.3.– La disposizione censurata dal TAR rimettente è introdotta nella legge campana n. 16 del 2004 dall’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2011 (che, appunto, aggiunge l’art. 43-bis dopo l’art. 43 della legge regionale n. 16 del 2004). Essa prevede che, nel rispetto dei principi in questa indicati, la Regione disciplini con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma, del piano territoriale regionale, dei piani settoriali regionali, dei piani territoriali di coordinamento provinciale, dei piani urbanistici comunali, dei piani urbanistici attuativi, dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, dei comparti edificatori, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati.

La presunta natura delegificatoria del procedimento in tal modo autorizzato potrebbe eventualmente desumersi non già dalla sola disposizione censurata con l’ordinanza introduttiva del presente giudizio, ma anche dalla lettura congiunta con altre previsioni contenute nella legge regionale n. 1 del 2011, neppure peraltro richiamate dal giudice rimettente. In particolare, l’art. 2, comma 3, della predetta legge dispone che il «regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis della legge regionale n. 16/2004, come introdotto dal comma 2, è emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». L’art. 4 della legge regionale n. 1 del 2011 sancisce poi l’abrogazione di alcune disposizioni contenute nella legge regionale n. 16 del 2004 (tra le quali quelle relative ai procedimenti di formazione del piano territoriale regionale, del piano territoriale di coordinamento provinciale, del piano urbanistico comunale, dei piani urbanistici di attuazione, nonché delle loro varianti, e del regolamento edilizio comunale), ma con effetto – secondo quanto specificato dal successivo art. 5 – «a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» (che per il resto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

La disposizione censurata, pertanto, si limita a prevedere che la Regione disciplini con regolamento di attuazione i procedimenti di pianificazione; il regolamento – si legge in altra disposizione della legge regionale, non presa peraltro in considerazione dal giudice a quo – deve essere «emanato» entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2011; l’abrogazione di alcune disposizioni della legge regionale n. 16 del 2004 – anch’essa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2011, non richiamata sul punto dal TAR Campania – ha effetto a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

L’effetto abrogativo previsto dal “meccanismo” prefigurato dalla legge regionale n. 1 del 2011 si produce, dunque, indipendentemente dall’entrata in vigore del regolamento regionale, con una scansione temporale che peraltro richiederebbe l’adozione di quest’ultimo prima della stessa abrogazione delle disposizioni legislative riguardanti i procedimenti di pianificazione territoriale in ambito regionale. Ove il regolamento non fosse emanato entro centocinquanta giorni (come nella specie è accaduto), il descritto effetto abrogativo si produrrebbe (e si è prodotto) in ogni caso al decorso del centocinquantunesimo giorno dall’entrata in vigore della legge. Ciò proprio in quanto – come rilevato anche nella memoria della Regione Campania – le disposte abrogazioni non sono affatto testualmente riferite all’entrata in vigore del regolamento.

Nella specie non sarebbe predicabile, pertanto, quella identità temporale tra effetto abrogativo ed entrata in vigore del regolamento che è «tipica» del procedimento di delegificazione come delineato dall’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) (sentenza n. 297 del 2012). La disposizione censurata, inoltre, non sembra introdurre né una “norma di delegificazione” – il cui contenuto consiste nell’operare una delegificazione – né una “norma sulla delegificazione” – il cui contenuto consiste nel solo porre uno o più procedimenti per delegificare. Conseguentemente, le previsioni contenute nel regolamento regionale dovrebbero limitarsi ad “attuare” quanto previsto dalla vigente legislazione, potendo essere sindacate direttamente dal giudice comune ove non siano di mero dettaglio o siano difformi dalla normativa primaria. Qualora, infatti, il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento, la garanzia è da ricercare non già nel sindacato della Corte costituzionale, bensì «nell’àmbito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi» (sentenza n. 427 del 2000). Diversamente avverrebbe se il vizio da rimuovere fosse da rinvenire direttamente nella legge per avere questa «posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono» (sentenza n. 427 del 2000) ovvero per non aver delimitato o indirizzato in alcun modo il potere regolamentare (sentenze n. 324 e n. 307 del 2003, nonché sentenza n. 115 del 2011), profili, peraltro, anche questi non proposti nell’atto introduttivo del presente giudizio.

2.4.– Non può tuttavia escludersi che una norma di delegificazione stabilisca un procedimento per delegificare non previsto dalla norma sulla normazione di riferimento, ossia dalla norma sulla delegificazione (atteggiandosi così a “norma di e sulla delegificazione”). Ove si ritenesse che ciò sia accaduto nella specie all’esame di questa Corte, si porrebbe senz’altro un problema di compatibilità con lo specifico parametro dello statuto campano, che non solo sembra escludere tale fenomeno fuori dall’ambito delle «materie di competenza esclusiva della Regione», ma che delinea, peraltro, un preciso modello da seguire, riprendendo quasi letteralmente quello stabilito a livello statale dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Prevede, infatti, l’art. 56, comma 4, dello statuto campano che «la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell’entrata in vigore delle norme regolamentari».

È evidente, allora, che, se fossero rinvenibili elementi e argomenti tali da consentire di qualificare l’intervento legislativo regionale in termini di delegificazione, sarebbe in ogni modo violata la specifica “norma sulla normazione” posta dalla fonte statutaria. Essa, con la forza cogente e condizionante che le è propria (sentenza n. 119 del 2006), oltre a escludere il ricorso a questo strumento nelle materie di potestà concorrente (qual è quella del «governo del territorio»), non si riferisce però a un generico procedimento delegificatorio, ma impone in ogni caso al legislatore regionale di seguire un modello ben preciso, proprio quello della delegificazione statale, senza possibilità di deroga.

3.– Ma è proprio la mancata individuazione degli elementi e degli argomenti che potrebbero, in ipotesi, portare a qualificare il regolamento di cui alla disposizione censurata in termini di delegificazione a inficiare l’atto introduttivo del presente giudizio, rendendolo carente, in conseguenza della mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, sul piano della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (ex multis, sentenze n. 27 del 2015, n. 251 e 165 del 2014).

Le rilevate carenze riguardanti l’iter logico-argomentativo posto a fondamento della questione si riflettono anche sull’esatta prospettazione del petitum. Il giudice rimettente, infatti, censura soltanto l’art. 43-bis della legge regionale n. 16 del 2004, introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2011, e non anche le altre disposizioni di quest’ultima legge alla luce delle quali, eventualmente, si sarebbe potuto ritenere che il legislatore regionale avesse posto in essere un procedimento in delegificazione. Ciò è ragione ulteriore di inammissibilità della questione, non essendo certamente questa Corte competente a sanarne o completarne i termini (sentenza n. 468 del 1994).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43-bis della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione normativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», sollevata – in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 117, terzo comma, 121, secondo comma, e 123 della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2016.