Sentenza n. 165 del 2014

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SENTENZA N. 165

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Sabino                        CASSESE                                     

-           Giuseppe                    TESAURO                                   

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                            

-           Giuseppe                    FRIGO                                          

-           Alessandro                 CRISCUOLO                               

-           Paolo                          GROSSI                                       

-           Giorgio                       LATTANZI                                  

-           Aldo                           CAROSI                                       

-           Marta                          CARTABIA                                 

-           Sergio                         MATTARELLA                           

-           Mario Rosario             MORELLI                                    

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                

-           Giuliano                      AMATO                                       

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) e degli artt. 2, 3, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 27-29 novembre 2012 e il 6-10 giugno 2013, depositati in cancelleria il 6 dicembre 2012 e l’11 giugno 2013 ed iscritti rispettivamente al n. 185 del registro ricorsi 2012 e al n. 68 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 27-29 novembre 2012 e depositato il successivo 6 dicembre (reg. ric. n. 185 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione.

1.1.– In particolare, gli artt. 11, 12 e 19 della legge reg. n. 52 del 2012 – che sostituiscono rispettivamente gli artt. 17, 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) – stabiliscono che l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo «sportello unico per le unità produttive» (d’ora innanzi SUAP) competente per territorio.

Ad avviso del ricorrente le disposizioni regionali di cui sopra contrasterebbero con l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e con l’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che hanno abolito i regimi autorizzatori e sancito il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, facendo salve solo specifiche esigenze attinenti alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Le citate norme statali costituirebbero espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», al pari della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui sono contrarie al principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall’art. 41 Cost., e al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull’Unione europea, le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici.

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato le citate autorizzazioni del SUAP, previste dalle disposizioni regionali impugnate, renderebbero più difficoltosi l’avvio e le modificazioni all’esercizio di attività commerciali, imponendo ostacoli non proporzionati alla libera iniziativa economica e alla concorrenza, con conseguente violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il ricorrente ha rimarcato, inoltre, che il principio di liberalizzazione ha un ambito applicativo esteso alla totalità dei cittadini, così da costituire, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 164 del 2012), livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di tal che le disposizioni regionali impugnate dovrebbero considerarsi lesive anche dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

1.2.– In relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 dell’impugnata legge reg. n. 52 del 2012, l’Avvocatura generale dello Stato ha osservato che tali disposizioni – introducendo rispettivamente gli artt. 18-ter, 18-quater, 18-quinquies, 18-sexies nella legge reg. n. 28 del 2005 – hanno stabilito una procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture particolarmente complessa e onerosa, sia per la copiosità dei documenti richiesti sia per la pluralità delle fasi procedimentali con il coinvolgimento di vari enti locali. Una simile disciplina avrebbe, quindi, l’effetto di ritardare l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, con conseguente lesione delle già citate disposizioni legislative statali (art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e art. 1 del d.l. n. 1 del 2012), espressione della potestà legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Inoltre sussisterebbe contrasto con l’art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che prevede un unico procedimento per presentare istanze di inizio d’attività al SUAP.

Le norme regionali in esame, infine, si dovrebbero considerare lesive anche dell’art. 41 Cost.

1.3.– In relazione agli artt. 17 e 18 della legge reg. n. 52 del 2012 – che inseriscono rispettivamente gli artt. 18-septies e 18-octies nella legge reg. n. 28 del 2005 – il ricorrente osserva che esse introducono molteplici requisiti obbligatori per l’autorizzazione all’esercizio di grandi strutture di vendita. Tali requisiti, pur apparentemente motivati con ragioni di tutela dell’ambiente, della salute e dei lavoratori, sono tuttavia di qualità e quantità tali da risultare ingiustificatamente restrittivi della concorrenza e da limitare l’accesso al mercato, aggravando eccessivamente il costo degli investimenti necessari e favorendo, così, il mantenimento degli assetti di mercato esistenti. Ciò determinerebbe, pertanto, una violazione dei citati artt. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e 1 del d.l. n. 1 del 2012, esplicazione della potestà legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., oltre ad essere fortemente limitative della libera iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.

Riguardo, più specificamente, all’art. 18-septies della legge reg. n. 28 del 2005, introdotto dall’art. 17 della legge reg. n. 52 del 2012, tale disposizione imporrebbe altresì l’obbligo per il privato di apprestare un servizio di trasporto privato, a tariffe di servizio pubblico, così da potersi tradurre in un affidamento diretto del servizio di trasporto al di fuori delle modalità in cui è consentito dalla legislazione statale vigente.

1.4.– Per quanto concerne l’art. 20 della legge reg. n. 52 del 2012 – che introduce l’art. 19-quinquies nella legge reg. n. 28 del 2005 – esso prevede una nuova tipologia di struttura di vendita in forma aggregata, introducendo di fatto, a posteriori rispetto all’istanza di autorizzazione, limitazioni alle distanze minime tra esercizi commerciali, da considerarsi vietate ai sensi dell’art. 34, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e dell’art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, che, nel recepire le prescrizioni della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, vietando in particolare l’imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di un’attività economica. La disciplina regionale in esame violerebbe, quindi, ancora una volta l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

1.5. – L’art. 39 dell’impugnata legge regionale – che sostituisce l’art. 54 della legge reg. n. 28 del 2005 – prevede la presenza di impianti fotovoltaici o capacità complessive dei serbatoi dell’acqua piovana, che il ricorrente considera sproporzionati rispetto alla finalità perseguita, con lesione della potestà legislativa esclusiva nella materia della «tutela della concorrenza».

1.6.– Riguardo all’art. 41 della legge reg. n. 52 del 2012– che sostituisce l’art. 56 della legge reg. n. 28 del 2005 – l’Avvocatura generale osserva che la limitazione, contenuta nella citata disposizione, all’esercizio della vendita al dettaglio, presso gli impianti di distribuzione del carburante, ad una superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato, introduce una restrizione quantitativa allo svolgimento di attività commerciali, non giustificata da alcun interesse generale, con conseguente lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

2.– Con atto depositato in cancelleria il 27 dicembre 2012 si è costituita la Regione Toscana chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.

2.1.– In particolare, la resistente ha osservato, in relazione agli artt. 11, 12 e 19 della legge reg. n. 52 del 2012 in punto di autorizzazione del SUAP competente per territorio, che si tratta di disposizioni emanate nell’ambito della competenza legislativa regionale residuale del commercio, orientato alla garanzia di interessi costituzionalmente rilevanti, quale la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente (anche urbano) e dei beni culturali, di tal che essi non violano i parametri costituzionali dedotti dal ricorrente.

2.2.– In relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 della medesima legge, la Regione ha rilevato come le procedure e i tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni non si possano in alcun modo ritenere sproporzionate e onerose e, come tali, non violano in alcun modo i principi stabiliti nelle norme statali pro concorrenziali, dovendosi viceversa considerare come tale disciplina armonizzi la celerità del procedimento con la necessità di rispettare le competenze proprie degli enti pubblici coinvolti.

2.3.– Quanto agli artt. 17 e 18 della impugnata legge regionale, la difesa della Toscana ha osservato che la maggioranza degli elementi di qualità richiesti per l’apertura delle grandi strutture di vendita erano già previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti») e che tali requisiti non avevano mai ostacolato l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, con la conseguenza che neppure in questo caso può ritenersi sussistente alcuna violazione costituzionale.

2.4.– In ordine all’art. 20 della legge reg. n. 52 del 2012, relativo alla disciplina della tipologia delle strutture di vendita in forma aggregata, la Regione ha negato che si tratti di disciplina che introduce distanze tra gli esercizi commerciali, trattandosi di disposizioni volte a ridurre l’impatto che tali strutture hanno sulla viabilità e sul consumo del territorio, senza alcuna violazione delle norme statali a tutela della concorrenza.

2.5.– In relazione all’impugnato art. 39 sulle caratteristiche dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, la resistente ha osservato che si tratta di prescrizioni del tutto proporzionate e, quindi, tali da non determinare alcuna lesione all’interesse alla concorrenza.

2.6.– Con riferimento, infine, all’art. 41 della citata legge reg. n. 52 del 2012, la difesa regionale ha ribadito che la disciplina riguardante la vendita al dettaglio negli impianti per la distribuzione di carburanti, attiene alla competenza legislativa residuale in materia di commercio.

2.7.– Più in generale, la difesa della Regione ha evidenziato come l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. non costituisca titolo idoneo a limitare le prerogative legislative regionali in materia di commercio e, nella fattispecie in esame, la Regione ha disciplinato tale materia non ponendo ulteriori limiti per l’accesso al mercato, ma si è limitata a regolamentare aspetti di propria competenza inerenti appunto il commercio in relazione a requisiti da sempre esistenti nella disciplina regionale.

3.– Con memoria integrativa depositata il 12 novembre 2013, la Regione Toscana ha osservato che, a seguito dell’impugnazione statale, è stata approvata la legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012), con la quale, ad avviso della resistente, la medesima Regione si è parzialmente adeguata ai rilievi mossi nel ricorso.

3.1.– In particolare, si è prevista la segnalazione certificata di inizio attività (d’ora innanzi SCIA) in caso di modifica del settore merceologico che non implichi interventi edilizi e si è invece mantenuto il regime autorizzatorio per gli altri casi, che richiedano, per le grandi e medie strutture di vendita e per i centri commerciali, interventi edilizi non assentibili mediante semplice segnalazione certificata ai sensi della legislazione statale. La difesa regionale ha rimarcato che questa Corte con la recente sentenza n. 251 del 2013 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione Veneto che si limitano, analogamente a quanto avviene per quelle della Regione Toscana impugnate in questa sede, a distinguere i casi in cui un’attività commerciale può essere avviata o modificata sulla base di una SCIA, da quelli in cui è invece necessaria un’autorizzazione, tenendo conto delle dimensioni dell’esercizio di vendita e della tipologia della variazione da effettuare.

3.2.– In ordine alla disciplina regionale dell’istruttoria davanti al SUAP, la resistente ha ritenuto di avere legittimamente esercitato le proprie competenze in materia di commercio a tutela di interessi costituzionalmente garantiti, giacché, come precisato nella sentenza n. 200 del 2012, le disposizioni statali in materia di liberalizzazione introducono disposizioni di principio che, per ottenere piena applicazione, richiedono ulteriori sviluppi normativi, da parte sia del legislatore statale, sia di quello regionale, ciascuno nel proprio ambito di competenze.

3.3.– Quanto ai requisiti obbligatori previsti per le grandi e medie strutture di vendita ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale, si è ribadito come gli stessi, ridotti rispetto all’originaria previsione della legge reg. n. 52 del 2012, siano proporzionati e adeguati alla salvaguardia degli interessi pubblici tutelati dalla stessa legge nazionale e connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.

3.4.– In relazione alla disciplina applicabile agli esercizi di vendita che si collocano a distanza ravvicinata rispetto ad altri preesistenti, la ratio della previsione, ad avviso della Regione, è quella di evitare che, attraverso la parcellizzazione dell’offerta in esercizi ravvicinati, si eludano i requisiti previsti per le grandi e medie strutture di vendita.

3.5.– In relazione alle disposizioni di cui all’art. 39 della legge regionale impugnata, il requisito di cui all’art. 54, comma 2, lettera d), della legge reg. n. 28 del 2005, è stato eliminato dalla legge reg. n. 13 del 2013. Analogamente è stata abrogata da quest’ultima legge anche la disposizione di cui all’art. 56 della legge reg. n. 28 del 2005 (come sostituito dall’art 41 della legge reg. n. 52 del 2012), che richiedeva negli impianti per la distribuzione di carburanti, l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato. In entrambi i casi, pertanto, dovrebbe essere dichiarata cessata la materia del contendere. È stato invece mantenuto il requisito di cui all’art. 54, comma 2, lettera c), della legge reg. n. 28 del 2005, come modificato dall’art. 39 dell’impugnata legge reg. n. 52 del 2012 – che prevede che i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti siano dotati di impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento di potenza installata minima pari a dodici chilowatt – in quanto ritenuto non lesivo della concorrenza giacché proporzionato agli interessi ambientali in tal modo tutelati.

3.6.– Alla luce delle ulteriori argomentazioni di cui sopra e delle modifiche apportate dalla citata legge reg. n. 13 del 2013 alle disposizioni impugnate, la resistente ha ritenuto infondate le censure per le quali non è cessata la materia del contendere.

4.– Con ricorso notificato il 6-10 giugno 2013 e depositato il successivo 11 giugno (reg. ric. n. 68 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3, 5 comma 2, 6, 16 e 18 della legge reg. Toscana n. 13 del 2013, per violazione degli artt. 41, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), Cost.

Con la citata legge reg. n. 13 del 2013, invero, sono state emendate alcune modifiche apportate alla legge reg. n. 28 del 2005, con la legge reg. n. 52 del 2012 già censurata dallo Stato con il precedente ricorso n. 185 del 2012. L’Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto, tuttavia, che anche la nuova legge regionale incorra in analoghe violazioni.

4.1.– Segnatamente viene evidenziato che l’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2013 ha integralmente sostituito l’art. 18-septies della legge reg. n. 28 del 2005, operando una distinzione tra le grandi strutture di vendita a seconda che abbiano una superficie minore o maggiore di quattromila metri quadri, introducendo solo per queste ultime delle prescrizioni ulteriori, quali un progetto per la raccolta di almeno il cinquanta per cento dell’acqua meteorica, l’assicurazione di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell’area dove è insediata la struttura e la realizzazione di appositi spazi per i bambini. Già sotto questo profilo, il legislatore regionale avrebbe determinato una ingiustificata limitazione al principio della parità concorrenziale, operando una discriminazione tra operatori economici sulla base della superficie di vendita. Peraltro, la norma impugnata subordina, in generale, il rilascio dell’autorizzazione commerciale, per tutte le grandi strutture di vendita, al possesso di numerosi requisiti obbligatori estranei all’attività del commercio, quali la collaborazione con associazioni di volontariato sociale, la limitazione della produzione di rifiuti, la realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata e allo stoccaggio dei rifiuti, la gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e secondo i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 299 del 2012 e n. 430 del 2007), qualunque deroga al principio di libera prestazione dei servizi deve corrispondere a motivi di interesse generale, non avere valenza discriminatoria ed essere improntata a criteri di proporzionalità.

Tale disciplina assumerebbe invece una portata discriminatoria, illogica e sproporzionata, tale da incidere sul confronto concorrenziale a carico delle sole grandi strutture di vendita, così da condizionare negativamente la programmazione quantitativa dell’offerta. Infatti, la previsione di requisiti così stringenti per il rilascio dell’autorizzazione commerciale renderebbe più gravoso per gli operatori attivi in Toscana l’esercizio del commercio, determinando un evidente svantaggio competitivo, oltre che ostacolare il libero esercizio dell’attività economica e lo sviluppo del mercato unico europeo, con conseguente violazione degli artt. 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.

4.2.– L’art. 3 della legge regionale impugnata ha invece modificato l’art. 19 della legge reg. n. 28 del 2005, stabilendo che l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP secondo le procedure stabilite per le medie e grandi strutture di vendita, prevedendo che debba presentarsi la SCIA solo per l’ipotesi di modifica del settore merceologico. Queste nuove disposizioni, secondo la difesa dello Stato, contrasterebbero con il principio di semplificazione amministrativa di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 – in base al quale ogni atto di autorizzazione e licenza per l’esercizio di un’attività commerciale o imprenditoriale è sostituito dalla SCIA – e di cui all’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 – che ha abolito i regimi autorizzativi espressi, con la sola esclusione degli interessi pubblici più sensibili indicati nella direttiva 2006/123/CE, attuata nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Rimarca il ricorrente che, a seguito dei citati interventi di liberalizzazione economica, i regimi autorizzatori non sarebbero più la regola, ma costituirebbero ipotesi residuali giustificabili solo da motivi imperativi di interesse generale e sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Considerato, poi, che la disciplina statale in materia di SCIA costituisce un livello essenziale di prestazioni concernenti diritti civili e sociali, l’intervento legislativo regionale, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost., atteso che i limiti introdotti e imposti solo agli operatori locali determinano una loro posizione di svantaggio, sia sul piano concorrenziale sia su quello delle prestazioni amministrative.

4.3.– L’art. 5, comma 2, della legge regionale impugnata modifica l’art. 19-quater della legge reg. n. 28 del 2005, obbligando gli esercizi commerciali di vendita in "outlet” a esporre il solo prezzo finale di vendita. La previsione di una modalità espositiva del prezzo di vendita esulerebbe però dalle competenze regionali, incidendo sui principi di trasparenza dei prezzi e sulla tutela del consumatore, quale disciplinata dall’art. 2, comma 2, lettera c), e dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229). La difesa dello Stato ricorda, quindi, che la disciplina contenuta nel codice del consumo attiene alla materia del diritto civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., come già precisato dalla sentenza n. 191 del 2012. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata impedisce o limita la possibilità di confronto tra prezzi, così violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di concorrenza, come risulta dalle sentenze n. 68 e n. 27 del 2013 e n. 299 del 2012.

4.4.– L’art. 6 della legge regionale impugnata modifica l’art. 19-quinquies, introdotto nella legge reg. n. 28 del 2005 dall’art. 20 della legge reg. n. 52 del 2012, prevedendo limitazioni concernenti le distanze tra esercizi commerciali. In tal modo il legislatore regionale avrebbe violato l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, che ha recepito le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, che vieta l’imposizione di distanze minime tra le sedi deputate all’esercizio di un’attività economica. La disposizione regionale impugnata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.

4.5.– L’art. 16 della legge regionale impugnata, sostituendo l’art. 54-bis, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2005, condiziona alla presenza di una adeguata sorveglianza la possibilità di installare impianti di distribuzione del carburante dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service” prepagamento senza la presenza del gestore. Tale disposizione contrasterebbe con l’obiettivo di liberalizzazione contenuto nell’art. 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, quale modificato e integrato dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. Il maggiore onere, economico e organizzativo, imposto agli operatori toscani si porrebbe in contrasto pertanto con il principio di parità concorrenziale, così violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

4.6.– L’art. 18, della legge regionale impugnata, sostituendo l’art. 84, comma 3, della legge reg. n. 28 del 2005, impone il funzionamento contestuale della modalità "servito” e della modalità "self-service” durante l’orario di apertura dell’impianto, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 28, comma 7, del citato d.l. n. 98 del 2011. L’onere aggiuntivo, ad avviso della difesa statale, determinerebbe così una violazione della parità concorrenziale ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

5.– Con memoria depositata l’11 luglio 2013, si è costituita la Regione Toscana osservando, in generale, che la legge impugnata si è limitata a correggere errori materiali in cui il legislatore regionale era incorso con la precedente legge, ovvero a disciplinare aspetti di competenza regionale, senza precludere l’entrata di nuovi operatori sul mercato, all’esclusivo fine di tutelare interessi costituzionalmente garantiti, quali la tutela del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali, richiamati dalle stesse leggi statali di liberalizzazione dell’economia.

5.1.– In particolare, in relazione all’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2013, la Regione ha osservato che i requisiti obbligatori previsti per l’ottenimento dell’autorizzazione commerciale sono stati limitati a quelli sostenuti da motivi imperativi di interesse generale, rappresentati dalla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente (anche urbano) e dei beni culturali. I requisiti più stringenti, stabiliti per le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai quattromila metri quadri, sono poi dovuti al maggiore impatto sul territorio e sull’ambiente, di tal che la disciplina regionale deve ritenersi limitata all’apposizione di vincoli necessari e proporzionati alla tutela di interessi pubblici.

5.2.– In ordine all’art. 3 della medesima legge regionale, esso ha semplicemente esteso ai centri commerciali, che altro non sarebbero che medie o grandi strutture di vendita, la disciplina delle autorizzazioni da parte del SUAP e della SCIA già stabilita per queste ultime.

5.3.– In merito all’art. 5, la Regione ha evidenziato come l’obbligo di indicare il solo prezzo finale negli "outlet” sia finalizzato ad evitare una concorrenza sleale nei confronti degli esercizi di vendita tradizionali, in connessione al fatto che solo i primi possono effettuare vendite promozionali in tutti i periodi dell’anno.

5.4.– In relazione all’art. 6, la disposizione in punto di distanze tra esercizi sarebbe giustificata dall’esigenza di evitare che, attraverso la realizzazione di strutture a distanza ravvicinata si aggirino le più stringenti disposizioni stabilite per le grandi strutture di vendita.

5.5.– Riguardo all’art. 16, la difesa regionale ha rimarcato che la possibilità di installare apparecchiature "self-service” di distribuzione dei carburanti, con dispositivi di pre-pagamento senza la presenza del gestore anche al di fuori dei centri abitati, avrebbe consentito di installare tali impianti nella quasi totalità del territorio regionale con effetti negativi sull’occupazione e sulle scelte del consumatore, di tal che il legislatore regionale si sarebbe limitato a disciplinare aspetti del commercio finalizzati alla tutela di interessi generali, quali la tutela dell’occupazione e del consumatore e la salvaguardia dell’incolumità pubblica.

5.6.– In relazione all’art. 18, la Regione ha osservato che le previsioni concernenti le modalità di funzionamento dell’impianto durante l’orario di apertura, attengono anche in questo caso alla disciplina del commercio, al fine di conseguire un equilibrato bilanciamento tra l’interesse al libero accesso all’attività di distribuzione di carburanti e altri interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela dell’occupazione, del consumatore e dell’incolumità pubblica.

6.– Con memoria integrativa depositata il 12 novembre 2013, la Regione Toscana ha insistito per l’infondatezza delle censure statali.

6.1.– In particolare, quanto ai requisiti obbligatori per le grandi e medie strutture di vendita, la difesa regionale ha rimarcato che sono state mantenute le disposizioni legate agli obiettivi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili (oggetto di obblighi nazionali dettati da normativa comunitaria). Simili previsioni, in quanto relative alla tutela della salute e dell’ambiente, sono consentite, ad avviso della difesa regionale, dalla stessa disposizione statale dell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. Inoltre, in relazione alla previsione di requisiti aggiuntivi per le strutture di vendita con superficie maggiore di quattromila metri quadri, essa è giustificata dall’elevato impatto ambientale connesso alla maggiore superficie di vendita.

6.2.– Quanto all’estensione della disciplina prevista per le grandi e medie strutture di vendita agli esercizi commerciali, la resistente ha evidenziato che si tratta di estensione necessitata dal fatto che i centri commerciali altro non sono che grandi e medie strutture di vendita a seconda delle loro dimensioni.

6.3.– In relazione alla previsione relativa all’indicazione del solo prezzo finale di vendita dei prodotti offerti in "outlet”, la resistente ha ritenuto la legittimità della previsione in quanto volta alla tutela del consumatore.

6.4.– Quanto alla disposizione in punto di distanze tra esercizi commerciali, la difesa regionale ha ritenuto infondata la censura statale, in quanto la previsione è giustificata dall’esigenza di evitare che, attraverso la realizzazione di strutture a distanza ravvicinata, si aggirino le più stringenti disposizioni stabilite per le grandi strutture di vendita.

6.5.– In merito all’art. 18 della legge reg. n. 13 del 2013, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 84 della legge reg. n. 28 del 2005, concernente la disciplina dell’impianto con modalità "servito” oltre che "self-service” durante gli orari di apertura, la difesa regionale ha rimarcato che si tratta di intervento regionale nella materia del commercio, con la finalità di bilanciare l’interesse al libero accesso ed esercizio dell’attività di distribuzione con altri interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela dell’occupazione, la tutela del consumatore e la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Stessa finalità, ritenuta tale da legittimare l’intervento regionale, è stata ricondotta dalla resistente alla disposizione di cui all’art. 16 della legge reg. n. 13 del 2013, che ha modificato l’art. 54-bis della legge reg. n. 28 del 2005, la quale ha limitato la possibilità di ubicare gli impianti dotati esclusivamente di impianti "self-service” solo nelle aree montane e insulari, in considerazione dell’incidenza negativa sull’occupazione di dette installazioni.

6.6.– La resistente ha insistito quindi per l’infondatezza delle censure statali sulle disposizioni regionali impugnate.

7.– Con memoria depositata fuori termine il 13 novembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate.

8.– Con istanza, alla quale ha aderito la Regione resistente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto il rinvio dell’udienza, per valutare la possibilità di rinunciare almeno parzialmente al ricorso.

All’esito dell’intervenuto rinvio, con atto notificato l’8 gennaio 2014 e depositato il successivo 14 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso limitatamente agli artt. 39 e 41 della legge reg. n. 52 del 2012.

Con atto depositato in data 20 febbraio 2014, la Regione ha accettato la rinuncia parziale.

9.– Con memoria integrativa, depositata in data 24 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, dato atto dell’accettazione della rinuncia al ricorso in ordine alle citate disposizioni di cui agli artt. 39 e 41, ha ritenuto il medesimo improcedibile anche con riferimento all’art. 17, all’art. 19, comma 1, nella parte in cui modifica l’art. 19, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2005, e all’art. 20 nella parte in cui modifica l’art. 19-quinquies della medesima legge reg. n. 28 del 2005, in quanto si tratterrebbe di disposizioni integralmente sostituite o abrogate dalla successiva legge reg. n. 13 del 2013.

Il ricorrente ha quindi considerato che, per quanto riguarda le disposizioni di cui alla legge reg. n. 52 del 2012, oggetto residuo del ricorso fossero solo gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 (ad eccezione della parte in cui modifica l’art. 19, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2005) e 20 (ad eccezione della parte in cui ha introdotto l’art. 19-quinquies, comma 6, lettera c, della legge reg. n. 28 del 2005).

Considerato in diritto

1.– Con ricorso notificato il 29 novembre 2012 e depositato il successivo 6 dicembre (reg. ric. n. 185 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione.

Con la legge in parola, la Regione Toscana ha adeguato il proprio codice del commercio, adottato con la precedente legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Le modifiche sono state determinate dall’esigenza di adeguare le disposizioni regionali alla normativa statale sull’istituzione dello sportello unico per le attività produttive (d’ora innanzi SUAP), disciplinato in particolare dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dal relativo regolamento attuativo, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che ha previsto un unico procedimento con un interlocutore unitario per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione in relazione ad attività imprenditoriali. In particolare il SUAP è definito dal citato d.P.R. n. 160 del 2010 come «unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento» (art. 1, comma 1, lettera m).

La Regione, in sede di adeguamento del codice del commercio, ha provveduto, peraltro, ad inserire anche alcune novità di disciplina legate alle disposizioni di cui all’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha abolito i regimi autorizzatori e sancito il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, facendo salve le specifiche esigenze attinenti alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione», principi ai sensi dei quali «l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica» (art. 1, comma 2).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, tuttavia, ritenuto – con particolare riguardo alle disposizioni regionali relative alle medie e grandi strutture di vendita, i centri commerciali e gli impianti di distribuzione dei carburanti – che in tal modo la Regione abbia introdotto procedure aggravate, previsto requisiti ulteriori e imposto obblighi tali da ostacolare la libera concorrenza nel commercio, così intervenendo nella materia della tutela della concorrenza, rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché comprimendo la libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. e, in taluni casi, alterando i livelli essenziali delle prestazioni, sempre di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Più precisamente sono stati impugnati gli artt. 11, 12 e 19 della legge reg. n. 52 del 2012, ritenendosi che i medesimi, là dove stabiliscono che l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, avrebbero violato, in primo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Le disposizioni in parola, infatti, avrebbero reso più difficoltosi l’avvio e le modificazioni all’esercizio di attività commerciali e imposto ostacoli all’ingresso di nuovi operatori sul mercato, così da porsi in contrasto con la disciplina, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza. In particolare, sussisterebbe contrasto con quanto stabilito dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Le disposizioni statali richiamate a parametro interposto del presente giudizio, come detto, hanno abolito i regimi autorizzatori e sancito il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, facendo salve solo specifiche esigenze attinenti alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Sussisterebbe, inoltre, contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui sono contrarie al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull’Unione europea, le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto che le citate disposizioni violino anche l’art. 41 Cost., in quanto imporrebbero ostacoli sproporzionati alla libera iniziativa economica, e l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, limitando il principio di liberalizzazione del commercio, comprimerebbero i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali.

Analoghe violazioni degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. sono state ravvisate ad opera degli artt. 13, 14, 15 e 16 dell’impugnata legge reg. n. 52 del 2012 – che introducono rispettivamente gli artt. 18-ter, 18-quater, 18-quinquies, 18-sexies nella legge reg. n. 28 del 2005 – là dove stabiliscono una procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita particolarmente complessa e onerosa, sia per la copiosità dei documenti richiesti sia per la pluralità delle fasi procedimentali, con il coinvolgimento di vari enti locali.

Le medesime doglianze sono state rivolte anche contro gli artt. 17 e 18 della legge reg. n. 52 del 2012 – che inseriscono rispettivamente gli artt. 18-septies e 18-octies nella legge reg. n. 28 del 2005 – in quanto prevedono molteplici requisiti obbligatori per l’autorizzazione all’esercizio di grandi strutture di vendita, nonché avverso l’art. 20 che introduce l’art. 19-quinquies nella legge reg. n. 28 del 2005 – in quanto, di fatto, stabilisce distanze minime tra esercizi commerciali.

La violazione del medesimo parametro costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. è stata, infine, lamentata, in relazione agli artt. 39 e 41 della legge reg. n. 52 del 2012 – che, rispettivamente, sostituiscono gli artt. 54 e 56 della legge reg. n. 28 del 2005 – in quanto in entrambi i casi vengono posti vincoli sproporzionati rispetto alla finalità perseguita: la prima disposizione, infatti, prevede la presenza di impianti fotovoltaici o capacità complessive dei serbatoi per gli impianti di distribuzione dei carburanti e la seconda limita l’esercizio della vendita al dettaglio, presso gli impianti di distribuzione del carburante, ad una superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato.

2.– Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Toscana ha modificato ulteriormente il codice del commercio con la legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012).

Tali modifiche sono state ritenute solo parzialmente satisfattive delle doglianze statali e sono state ulteriormente impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 6-10 giugno 2013 e depositato il successivo 11 giugno (reg. ric. n. 68 del 2013).

Più precisamente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge reg. n. 13 del 2013, per violazione degli artt. 41, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione.

In particolare, l’art. 2 della legge reg. 13 del 2013 – che sostituisce l’art. 18-septies della legge reg. n. 28 del 2005 – operando una distinzione tra le grandi strutture di vendita a seconda che abbiano una superficie minore o maggiore di quattromila metri quadri e introducendo prescrizioni che subordinano il rilascio dell’autorizzazione commerciale al possesso di numerosi requisiti obbligatori estranei all’attività del commercio, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, violerebbe sia l’art. 41 Cost., in quanto porrebbe ostacoli discriminatori e sproporzionati alla libera intrapresa economica, sia l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto ostacolerebbe la formazione di un mercato unico europeo, sia ancora l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto discriminerebbe in modo ingiustificato e sproporzionato tra grandi strutture di vendita aventi superficie inferiore o superiore a quattromila metri quadrati e tra operatori toscani e operatori di altre Regioni, così limitando la concorrenza.

L’art. 3 della legge regionale n. 13 del 2013 – che modifica l’art. 19 della legge reg. n. 28 del 2005 – stabilisce, invece, che le strutture di vendita di un centro commerciale sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP secondo le procedure stabilite per le medie e grandi strutture di vendita, prevedendo che debba presentarsi la SCIA solo per l’ipotesi di modifica del settore merceologico. Tale disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto introdurrebbe previsioni contrastanti con il principio di semplificazione amministrativa di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 – in base al quale ogni atto di autorizzazione e licenza per l’esercizio di un’attività commerciale o imprenditoriale è sostituito dalla SCIA – e di cui all’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 – che ha abolito i regimi autorizzativi espressi, con la sola esclusione di quelli posti a tutela degli interessi pubblici più sensibili indicati nella direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), attuata nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In questo modo, infatti, sono stati stabiliti limiti validi per i soli operatori locali con loro conseguente svantaggio concorrenziale. Sarebbe altresì violato l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la norma impugnata introdurrebbe previsioni contrastanti con il principio di semplificazione amministrativa di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e all’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, che costituisce un livello essenziale di prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

L’art. 5, comma 2, della legge reg. n. 13 del 2013 – che modifica l’art. 19-quater della legge reg. n. 28 del 2005 – là dove obbliga gli esercizi commerciali di vendita in "outlet”, a esporre il solo prezzo finale di vendita, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto ostacolerebbe la concorrenza limitando la possibilità di confronto tra prezzi, e l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto inciderebbe sui principi di trasparenza dei prezzi e sulla tutela del consumatore, quale disciplinata dall’art. 2, comma 2, lettera c), e dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), attinente alla materia del diritto civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

L’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2013 – che modifica l’art. 19-quinquies, introdotto nella legge reg. n. 28 del 2005 dall’art. 20 della legge reg. n. 52 del 2012 – là dove stabilisce limitazioni concernenti le distanze tra esercizi commerciali, violerebbe sia l’art. 41 Cost., in quanto determinerebbe restrizioni in contrasto con l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, che ha recepito le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, sia l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto introdurrebbe limitazioni in contrasto con l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, che ha recepito le prescrizioni dalla direttiva 2006/123/CE, sia ancora l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto introdurrebbe obblighi in contrasto con l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, che ha recepito le prescrizioni della citata direttiva 2006/123/CE.

L’art. 16 della legge reg. n. 13 del 2013 – che sostituisce l’art. 54-bis, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2005, condizionando alla presenza di una adeguata sorveglianza la possibilità di installare impianti di distribuzione del carburante dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service” con prepagamento senza la presenza del gestore, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, attribuendo ai soli operatori toscani maggiori oneri, economici e organizzativi, contrastanti con l’obiettivo di liberalizzazione contenuto nell’art. 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato e integrato dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, lederebbe il principio di parità concorrenziale.

Infine, l’art. 18 della legge reg. n. 13 del 2013 – che sostituisce l’art. 84, comma 3, della legge reg. n. 28 del 2005, prescrivendo il funzionamento contestuale della modalità "servito” e della modalità "self-service” durante l’orario di apertura dell’impianto – violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto imponendo oneri aggiuntivi in contrasto con quanto stabilito dall’art. 28, comma 7, del citato d.l. n. 98 del 2011, lederebbe la parità concorrenziale.

3.– Preliminarmente, in considerazione della omogeneità e della connessione delle questioni sollevate nei due ricorsi, deve essere disposta la riunione dei giudizi, al fine di definirli con un’unica pronuncia.

4.– Quanto alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 della legge reg. n. 52 del 2012, risulta intervenuta rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, seguita da rituale accettazione da parte della Regione resistente, di tal che i relativi giudizi devono essere dichiarati estinti per tale causa, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

5.– Sempre in via preliminare deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall’Avvocatura generale dello Stato nella memoria integrativa depositata in data 24 marzo 2014, in ordine alle questioni relative agli artt. 17, 19 e 20 della legge reg. n. 52 del 2012, le modifiche intervenute ad opera della successiva legge reg. n. 13 del 2013 non determinano la cessazione della materia del contendere.

Per addivenire a tale esito del giudizio in caso di modifica delle disposizioni impugnate occorre, infatti, da un lato che la nuova disciplina possa ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente e, dall’altro, che le norme previgenti non abbiano ricevuto medio tempore applicazione (ex plurimis, sentenze n. 97 del 2014, n. 272, n. 266 e n. 228 del 2013).

Nella specie, invero, va osservato che gli artt. 17 e 18 della legge reg. n. 52 del 2012 hanno inserito gli artt. 18-septies e 18-octies nella legge reg. n. 28 del 2005, introducendo molteplici requisiti obbligatori per l’autorizzazione all’esercizio di grandi strutture di vendita e imponendo, in tal caso, l’obbligo per il privato di apprestare un servizio di trasporto privato a tariffe di servizio pubblico. Il menzionato art. 18-septies della legge reg. n. 28 del 2005, quale introdotto dalla legge reg. n. 52 del 2012, è stato poi modificato dall’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2013: quest’ultima disposizione non ha però abrogato tutti i requisiti obbligatori stabiliti per le grandi e medie strutture di vendita già censurati in relazione al testo originario, e ha introdotto ulteriori requisiti obbligatori per le strutture di vendita con superficie superiore a quattromila metri quadri, oggetto di ulteriori censure, prospettate con il ricorso n. 68 del 2013. Da un lato, quindi, la modifica normativa non può ritenersi pienamente satisfattiva e, dall’altro, l’oggetto delle disposizioni regionali, che prevedono requisiti per l’esercizio di strutture di vendita, impedisce di ritenere che le stesse non abbiano ricevuto applicazione per il periodo di circa sei mesi della loro vigenza, considerata anche l’assenza di specifiche deduzioni in proposito da parte della stessa Regione resistente. Ne consegue che non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Per quanto concerne l’art. 19 della legge reg. n. 52 del 2012, esso ha modificato l’art. 19 della legge reg. n. 28 del 2005, prevedendo che soggetto destinatario delle istanze per l’esercizio di un centro commerciale sia il SUAP, anziché il Comune. Successivamente, l’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2013 ha introdotto nel predetto art. 19 il comma 1-bis, che prevede una SCIA per le modifiche di settore merceologico, lasciando inalterato il resto della disposizione. Salvo quanto si dirà successivamente sulla lacuna motivazionale della censura relativa alle disposizioni in parola, neppure in questo caso la modifica può ritenersi satisfattiva delle doglianze prospettate nel ricorso, né può assumersi con certezza che la disposizione precedente sia rimasta medio tempore inapplicata, di tal che neppure in riferimento all’art. 19 della legge reg. n. 52 del 2012 possono ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Quanto poi all’art. 20 della medesima legge reg. n. 52 del 2012, esso introduce l’art. 19-quinquies nella legge reg. n. 28 del 2005, stabilendo di fatto distanze minime tra esercizi commerciali, come rilevato dal ricorrente. La citata disposizione di cui all’art. 19-quinquies è stata poi modificata dall’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2013, ma la norma impugnata (stabilita al comma 5) è rimasta inalterata, di tal che anche in questo caso non può ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto la modifica non può ritenersi satisfattiva né la disposizione anteriore alla modifica inapplicata, avendo in realtà mantenuto vigore.

6.– Ancora in punto di ammissibilità deve osservarsi come il ricorrente assuma che le disposizioni di cui agli art. 11, 12 e 19 della legge reg. n. 52 del 2012 e all’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2013 – che modificano gli artt. 17, 18 e 19 della legge reg. n. 28 del 2005 – abbiano determinato l’ampliamento delle attività assoggettate ad autorizzazione anziché a mera segnalazione di inizio attività, senza addurre una motivazione sufficientemente argomentata e documentata. La genericità della doglianza e la mancata specificazione delle singole disposizioni legislative statali in materia di urbanistica ed edilizia che si assumono illegittimamente derogate dalla legislazione regionale impediscono a questa Corte di esaminare nel merito gli addotti profili di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Una adeguata e puntuale ricostruzione del complessivo contesto normativo statale sul quale le norme censurate avrebbero illegittimamente inciso sarebbe stata tanto più necessaria se si considera che le disposizioni in oggetto risultano, invece, limitarsi a sostituire il SUAP al Comune, quale soggetto destinatario delle istanze per l’esercizio di grandi e medie strutture di vendita e di centri commerciali.

Pertanto, in considerazione di tale lacuna motivazionale, devono dichiararsi inammissibili per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo (ex plurimis, ordinanze n. 114 del 2013 e n. 174 del 2012) le questioni aventi ad oggetto gli artt. 11, 12 e 19 della legge reg. n. 52 del 2012 e l’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2013, salvo quanto si dirà in relazione a quella parte dell’art. 19 della legge reg. n. 28 del 2005, come modificato dall’impugnato art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012, che richiama le disposizioni di cui agli artt. da 18-ter a 18 octies, disposizioni queste ultime oggetto di autonoma e motivata censura.

7.– Nel merito le residue questioni di legittimità costituzionale sono fondate.

7.1.– Gli artt. 13, 14, 15 e 16 introducono ex novo nella legge reg. n. 28 del 2005, recante il codice del commercio della Regione Toscana, le disposizioni di cui agli artt. 18-ter, 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, che aggravano gli oneri di produzione documentale a carico di chi presenti istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita, addossandogli l’onere di effettuare analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi, di predisporre un bilancio dei rifiuti nonché di allegare progetti supplementari e di avanzare istanze per lo svolgimento di conferenze dei servizi. In tal modo, il legislatore regionale ha alterato la procedura davanti al SUAP quale prevista dal legislatore statale – in particolare dall’art. 38, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008 – aumentando le richieste poste a carico dei privati e istituendo nuovi passaggi procedimentali. La Regione, con l’occasione di adeguare la legislazione regionale alla sopravvenuta normativa statale relativa al SUAP, in realtà ha introdotto requisiti ulteriori rispetto a quelli prescritti dalla legislazione vigente in considerazione delle dimensioni e della tipologia dell’esercizio commerciale, oltre che del tipo di intervento che l’esercente intende effettuare (apertura, ampliamento, trasferimento, cambio del settore merceologico, etc.).

I predetti oneri documentali e le attività supplementari richieste, insieme con l’appesantimento della procedura davanti allo sportello unico, rappresentano un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Toscana, sotto un duplice profilo, interregionale e intraregionale. Da un lato, gli operatori che intendono operare nel territorio della Regione Toscana si trovano esposti a maggiori oneri rispetto ai competitori di altre Regioni, anche limitrofe; dall’altro, all’interno della stessa Regione, tali oneri aggiuntivi rappresentano per i nuovi esercenti delle barriere all’entrata che pongono questi ultimi in una posizione di svantaggio rispetto a chi già svolge un’attività commerciale. La discriminazione rilevata è dunque duplice: sia interspaziale, fra operatori di Regioni diverse, sia intertemporale, fra operatori già presenti nel mercato e nuovi.

In tal modo la legislazione regionale impugnata interferisce illegittimamente con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che in riferimento all’esercizio delle attività commerciali trova espressione nell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Con questa disposizione si è stabilito che «costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso, l’ambiente urbano, e dei beni culturali».

L’eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell’ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012), all’esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie.

Di conseguenza deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge reg. n. 52 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), in materia di tutela della concorrenza.

7.2.– Per le medesime ragioni le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 17 della legge reg. n. 52 del 2012 e l’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2013 sono fondate.

L’art. 17 ha inserito l’art. 18-septies nel codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, il quale prevede che le grandi strutture di vendita soddisfino alcuni requisiti obbligatori, relativi tra l’altro alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello. La medesima disposizione prevede altresì che le grandi strutture di vendita, con superficie superiore a quattromila metri quadrati, siano dotate di ulteriori elementi, quali strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, fasce verdi per la protezione dall’inquinamento, bacini per la raccolta delle acque piovane, parcheggi per le biciclette e le auto elettriche (con i relativi punti di ricarica), servizi di trasporto pubblico e privato, spazi per l’accoglienza del cliente e aree dedicate ai bambini. La disposizione è stata poi modificata dall’art. 2 della legge reg. Toscana n. 13 del 2013 che, come già ricordato, da un lato non ha abrogato tutti i requisiti obbligatori stabiliti per le grandi strutture di vendita già censurati in relazione al testo originario e, dall’altro, ne ha introdotto di nuovi, che sono stati impugnati con il successivo ricorso statale n. 68 del 2013.

Anche in questo caso, secondo quanto asserito negli scritti difensivi della Regione Toscana, il legislatore regionale ha interpretato le norme statali interposte in materia di liberalizzazione delle attività economiche, e in particolare l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, come attributive di competenze legislative a favore della Regione per la salvaguardia di valori quali la tutela dell’ambiente, della salute, dei lavoratori e dei consumatori, che invero rientrano nelle materie più disparate di competenza esclusiva dello Stato. La tutela dei predetti valori è effettivamente considerata dal legislatore statale quale valida ragione di deroga al principio generale della liberalizzazione delle attività commerciali; tuttavia, i predetti valori non possono essere tutelati dal legislatore regionale attraverso l’esercizio della competenza residuale del commercio, che incontra un limite nella natura trasversale e prevalente della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato. L’introduzione di ulteriori requisiti per le grandi strutture commerciali da parte del legislatore regionale, benché ispirata a ragioni di protezione dell’ambiente, della salute e di altre esigenze sociali che ai sensi della legislazione statale vigente potrebbero giustificare un limite alla liberalizzazione, ha, invero, l’effetto diretto di rendere più onerosa, rispetto agli operatori di altre Regioni e agli operatori già attivi nella stessa Regione Toscana, l’esercizio dell’attività economica, con evidente disparità concorrenziale e conseguente lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

7.3.– Da quanto si è appena rilevato risulta che anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge reg. n. 52 del 2012 è fondata.

Il citato art. 18, infatti, introduce l’art. 18-octies della legge reg. n. 28 del 2005, secondo cui il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla conformità del progetto ai requisiti di cui all’art. 18-septies della medesima legge reg. n. 28 del 2005 che, come appena visto, determina una disparità concorrenziale, con conseguente lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

7.4.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale dei requisiti previsti dagli articoli da 18-ter a 18-octies, introdotti con gli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 delle legge n. 52 del 2012 e modificati con l’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2013, comporta che debba dichiararsi illegittimo anche l’art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012 nella parte in cui, modificando l’art. 18, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2005, stabilisce che la procedura davanti al SUAP si svolga «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies».

7.5.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge reg. n. 52 del 2012 – che aggiunge l’art. 19-quinquies al testo della legge reg. n. 28 del 2005 – e dell’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2013 sono fondate.

L’art. 20 della legge reg. n. 52 del 2012 introduce, infatti, una procedura aggravata per i casi di strutture di vendita in forma aggregata, che la stessa disposizione definisce, come «strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari», assumendo pertanto la distanza minima tra gli esercizi quale elemento qualificante di tale tipologia di esercizio commerciale, il quale è peraltro sconosciuto alla normativa statale. Una simile disposizione deve ritenersi in contrasto con l’art. 34, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e con l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 i quali, nel recepire le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, vietando in particolare l’imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di un’attività economica. Del resto, la stessa difesa della Regione ha evidenziato, quale ratio della norma regionale, quella di evitare la parcellizzazione dell’offerta in esercizi ravvicinati, per contrastare non meglio specificate finalità elusive. Orbene, proprio il condizionamento dell’offerta quantitativa è ciò che intendono impedire le norme statali sopra ricordate, emanate, in conformità all’art. 117, primo comma, Cost. in attuazione di obblighi comunitari e in applicazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Di qui l’illegittimità costituzionale dell’impugnato art. 20 della legge reg. n. 52 del 2012.

L’art. 6 della successiva legge reg. n. 13 del 2013 si è poi limitato ad aggiungere il comma 6-bis al predetto art. 19-quinquies della legge reg. n. 28 del 2005, norma che ha l’effetto di ridurre la distanza minima, da 120 a 60 metri lineari, nel caso in cui il titolo edilizio sia stato rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010. In tali limitati casi, quindi, viene semplicemente stabilita una distanza minima inferiore rispetto a quella ordinaria, ma la disposizione costituisce pur sempre una norma che contrasta con le medesime disposizioni europee e statali sopra richiamate, in violazione della tutela della concorrenza.

Gli impugnati art. 20 della legge reg. n. 52 del 2012 e art. 6 della legge reg. n. 13 del 2013 vanificano, quindi, le finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche perseguite dalla direttiva citata (ex plurimis, sentenza n. 291 del 2012), con conseguente illegittima limitazione della libertà di concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., e invasione della relativa competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., esercitata con le ricordate norme statali che tale direttiva hanno recepito.

7.6.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge reg. n. 13 del 2013 è fondata.

La disposizione impugnata, infatti, modifica l’art. 19-quater della legge reg. n. 28 del 2005, ed esige che gli esercizi commerciali di vendita in "outlet” espongano il solo prezzo finale di vendita. Una simile imposizione restringe la libertà imprenditoriale nella comunicazione dei prezzi praticati, così da ostacolare il libero esercizio della concorrenza in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La Regione anche in questo caso si ritiene legittimata a disciplinare le regole sull’esposizione dei prezzi di vendita sulla base di un’allegata esigenza di tutela del consumatore che, quand’anche potesse ritenersi effettivamente sussistere, attiene a materie di competenza esclusiva dello Stato (segnatamente alla materia del diritto civile), esponendosi così ai rilievi già in precedenza sviluppati in ordine al fatto che le norme statali con finalità di liberalizzazione non possono interpretarsi come attributive di nuove competenze regionali in materie che loro non competono in base ai principi costituzionali.

7.7.– Analogamente è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. n. 13 del 2013 che, sostituendo l’art. 54-bis, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2005, condiziona alla presenza di una adeguata sorveglianza la possibilità di installare nuovi impianti di distribuzione del carburante dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service” prepagato senza la presenza del gestore. Tale disposizione contrasta con l’obiettivo di liberalizzazione contenuto nell’art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come modificato e integrato dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. Infatti, il maggiore onere economico e organizzativo imposto ai gestori toscani di impianti di distribuzione dei carburanti e, tra questi, a quelli che li intendono installare ex novo rispetto a quelli che li hanno già installati, viola il principio di parità concorrenziale e conseguentemente l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Né si può giustificare l’intervento del legislatore regionale in base a ragioni di ordine pubblico, trattandosi anche in questo caso di esigenze che attengono ad un ambito di competenza statale esclusiva, e che in ogni caso richiederebbero un medesimo livello di garanzia negli impianti già installati, come nei nuovi.

7.8.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge reg. n. 13 del 2013 è fondata.

Occorre anzitutto osservare che tale disposizione, relativa all’orario degli impianti di distribuzione di carburanti, sostituendo l’art. 84, comma 3, della legge reg. n. 28 del 2005, impone il funzionamento contestuale della modalità "servito” e della modalità "self-service” durante l’orario di apertura dell’impianto, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 28, comma 7, del citato d.l. n. 98 del 2011, espressivo della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. L’onere aggiuntivo imposto agli operatori toscani origina, invero, una alterazione della parità concorrenziale in patente violazione del citato art. 28, comma 7, secondo cui «Non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. […]».

8.– Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

[ELG:DISPOSITIVO]

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) e degli artt. 2, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012, nella parte in cui, modificando l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), stabilisce che l’autorizzazione sia rilasciata dallo sportello unico per le unità produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies»;

3) dichiara estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 della legge reg. n. 52 del 2012, il processo;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, nella parte residua, e 19 della legge reg. n. 52 del 2012, nonché dell’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.