Sentenza n. 68 del 2013

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SENTENZA N. 68

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Luigi                      MAZZELLA                                       Presidente

-    Gaetano                 SILVESTRI                                           Giudice

-    Giuseppe                TESAURO                                                  ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                          ”

-    Giuseppe                FRIGO                                                        ”

-    Alessandro             CRISCUOLO                                             ”

-    Paolo                      GROSSI                                                      ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                 ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                                ”

-    Sergio                     MATTARELLA                                         ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                               ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalle Regioni Toscana e Liguria con ricorsi notificati il 12-14 settembre 2011 ed il 14 settembre 2011, depositati in cancelleria il 14 ed il 21 settembre 2011 ed iscritti ai nn. 90 e 99 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Presidente Luigi Mazzella, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati dello Stato Giuseppe Albenzio e Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 12 settembre 2011 e depositato il successivo 14 settembre, la Regione Toscana ha impugnato, tra gli altri, l’articolo 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui aggiunge la lettera d-bis) al comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge l4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

La nuova lettera d-bis) del comma 1 del citato art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, introdotta dalla norma impugnata, aggiunge all’elenco degli ambiti normativi, per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, anche la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali, sia pure solo in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

A tal fine, al successivo comma 7, si prevede, inoltre, che le Regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la fine del 2011.

Secondo la ricorrente la norma invaderebbe la competenza legislativa regionale in materia di commercio in violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., competenza già esercitata dalla Regione Toscana con la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), mentre non sarebbe utilmente invocabile da parte del legislatore statale il titolo di competenza in materia di concorrenza e di livelli minimi essenziali, come sembrerebbe ipotizzare il legislatore statale.

La Regione ritiene, inoltre, che prevedere – come avviene nella norma in esame – una disciplina specifica per i Comuni turistici, inciderebbe anche sulla materia del turismo, di competenza esclusiva regionale.

Sarebbe, pertanto, evidente l’illegittima invasione dell’ambito di competenza regionale, costituzionalmente garantito in materia di commercio e di turismo ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.

2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo nel senso dell’infondatezza delle questioni sollevate dalla Regione Toscana.

Secondo la difesa statale, la norma impugnata si deve ricondurre alla materia tutela della concorrenza attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

3.– Con memoria depositata in data 26 marzo 2012, la Regione Toscana ha ribadito le proprie argomentazioni insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La ricorrente evidenzia che è intervenuta una modifica legislativa della norma impugnata. In particolare, l’art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ulteriormente modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, eliminando dal testo della norma il riferimento ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, così estendendo la liberalizzazione della disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale e festiva a tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Secondo la Regione Toscana, anche dopo la citata modifica, permarrebbe l’interesse al ricorso, in considerazione dell’impugnazione per motivi analoghi anche della norma sopravvenuta.

4.– Con ricorso notificato il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 21 settembre la Regione Liguria ha impugnato, tra gli altri, l’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011 nella parte in cui aggiunge la lettera d-bis) al comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 248 del 2006.

Anche la Regione Liguria lamenta la violazione della propria competenza legislativa in materia di commercio e di turismo di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.

La ricorrente ritiene erroneo il richiamo del legislatore statale alla sua competenza in materia di «tutela della concorrenza» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», di cui alle lettere e) ed m) dell’art. 117, secondo comma, Cost.

5.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso, dell’infondatezza delle questioni sollevate dalla Regione Liguria.

Secondo la difesa statale la norma impugnata si deve ricondurre alla materia “tutela della concorrenza” attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

6.– Con memoria depositata in data 27 marzo 2012 la Regione Liguria ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

7.– In prossimità dell’udienza la Regione Liguria ha depositato atto di rinuncia al ricorso relativamente alla norma oggetto del presente giudizio.

Considerato in diritto

1.– Le Regioni Toscana e Liguria, con distinti ricorsi, rispettivamente contrassegnati con i numeri 90 e 99 del registro ricorsi dell’anno 2011, hanno promosso, in via principale, varie questioni di legittimità costituzionale, tra cui alcune relative all’articolo 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui aggiunge la lettera d-bis) al comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge l4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Secondo le ricorrenti, la norma impugnata violerebbe l’art. 117, quarto comma, della Costituzione che riserva alle Regioni la competenza legislativa nella materia del commercio, non costituendo detta norma né adeguamento dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione europea né esercizio di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost.

La Regione Toscana ritiene lesa anche la propria competenza legislativa residuale in materia di turismo.

2.– Stante la connessione esistente tra i predetti ricorsi, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia, la quale avrà ad oggetto esclusivamente le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative sopra indicate, essendo riservata ad altre decisioni la valutazione delle restanti questioni sollevate, coi medesimi ricorsi, dalle sopraindicate Regioni.

3.– L’art. 35, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011 prevedeva testualmente che «All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte». Il successivo comma 7 prevedeva, a sua volta, che «Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012».

In sintesi, con le citate disposizioni si estendeva l’elenco degli ambiti normativi per i quali era espressamente escluso che lo svolgimento di attività commerciali potesse incontrare limiti e prescrizioni anche alla disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali, sia pure solo in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. A tal fine si prevedeva il termine del 1° gennaio 2012 entro il quale le Regioni dovevano adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari.

Successivamente, in data 6 dicembre 2011, è stato approvato l’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato la lettera d-bis) del comma 1 dell’art. 3 introdotta dall’art. 35 del d.l. n.98 del 2011 (norma impugnata), eliminando dal testo le parole «in via sperimentale» e dopo le parole «dell’esercizio» l’espressione «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte».

Tale ultima norma è stata oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che hanno lamentato la violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

Questa Corte, con sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Per questo motivo la Regione Liguria ha rinunciato al ricorso. Tuttavia, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, non è pervenuta l’accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

4.– In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La norma impugnata, invero, è stata modificata prima che scadesse il termine di adeguamento imposto alle Regioni, stabilito nel 1° gennaio 2012. Ne consegue che la norma non ha potuto ricevere alcuna applicazione durante il periodo in cui è rimasta in vigore.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni impugnate su ricorso delle Regioni Toscana e Liguria;

riuniti i giudizi,

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, proposte dalle Regioni Toscana e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2013.