Sentenza n. 119 del 2006

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SENTENZA N. 119

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                             BILE                                                      Presidente

- Giovanni Maria               FLICK                                                     Giudice

- Francesco                        AMIRANTE                                                 ”

- Ugo                                 DE SIERVO                                                 ”

- Romano                           VACCARELLA                                           ”

- Paolo                               MADDALENA                                            ”

- Alfio                                FINOCCHIARO                                          ”

- Alfonso                           QUARANTA                                               ”

- Luigi                                MAZZELLA                                                ”

- Gaetano                           SILVESTRI                                                  ”

- Sabino                             CASSESE                                                     ”

- Maria Rita                       SAULLE                                                       ”

- Giuseppe                         TESAURO                                                    ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), promossi con due ordinanze del 10 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, sui ricorsi proposti da Associazione Foai ed altri e da Rusdial s.r.l. nei confronti della Regione Campania ed altro, iscritte ai nn. 426 e 454 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 39, prima serie speciale, dell’anno 2005.

            Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 10 maggio 2005, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 61 del 29 dicembre 2003, per violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 20 dello statuto regionale della Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348.

Nella prima ordinanza, il Tribunale rimettente premette di essere stato investito di un ricorso promosso dall’Associazione Foai, dall’Associazione Metaflex, dalla Casa di cura Angrisani s.r.l., dal Centro di Medicina psicosomatica e dalla Cooperativa Sanatrix Nuovo Elaion, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della Regione Campania e dell’Assessore regionale alla sanità, per ottenere l’annullamento della delibera della Giunta regionale 29 luglio 2004, n. 1526 (Definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l’accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater – d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni – dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale), dell’elaborato redatto dalla Commissione tecnica di cui alla nota prot. n. 2004.0165884 del 27 febbraio 2004, nonché degli atti connessi.

Nella seconda ordinanza, invece, il Tribunale rimettente premette di essere stato investito di un ricorso promosso da Rusdial s.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti della Regione Campania, per ottenere l’annullamento della medesima delibera della Giunta regionale n. 1526 del 2004.

Nelle due ordinanze il Tribunale amministrativo regionale, dopo aver sinteticamente illustrato i motivi per i quali si denuncia l’illegittimità degli atti impugnati, sottolinea che, a detta delle società e dei centri ricorrenti nei giudizi a quibus, la Giunta regionale non avrebbe competenza per l’emanazione di un atto modificativo del quadro normativo regolante l’accesso all’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private.

Il giudice rimettente, ritenendo di dover preliminarmente esaminare la censura di incompetenza dedotta, in entrambi i casi, con gli atti introduttivi dei giudizi, evidenzia come la delibera impugnata abbia natura regolamentare, in quanto contenente una disciplina che ha «i caratteri della generalità ed astrattezza» e che svolge la «funzione di integrare e completare i precetti delle norme primarie per l’applicazione ripetuta ad una serie indeterminabile di casi concreti».

Il giudice a quo ricorda, altresì, che la delibera della Giunta regionale, della cui legittimità si dubita, è stata adottata in esecuzione dell’art. 9, comma 1, della legge reg. della Campania n. 28 del 2003, il quale, «al fine di accelerare l’iter del processo di accreditamento istituzionale» di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha assegnato alla Giunta il compito di adottare, «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», i provvedimenti relativi ai settori della riabilitazione e della emodialisi.

Inoltre, il rimettente precisa che, nonostante il riferimento testuale ai «provvedimenti», non vi sarebbero dubbi sul fatto che il legislatore regionale abbia inteso demandare alla Giunta regionale «l’emanazione di tutti gli atti, di qualsiasi natura, necessari per provvedere in ordine all’accreditamento istituzionale».

Il Tribunale amministrativo, pertanto, ritiene che l’art. 9, comma 1, della citata legge della Regione Campania, «nella parte in cui devolve alla Giunta regionale l’emanazione di atti di tipo regolamentare in materia di accreditamento istituzionale», comporti «lo spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta», con conseguente violazione degli artt. 19 e 20 dello statuto regionale della Campania, che invece riservano al Consiglio la detta potestà, e degli artt. 121 e 123 Cost. In particolare, l’art. 123 Cost. sarebbe violato in quanto, essendo rimessa allo statuto – ai sensi dell’art. 121 Cost. – la scelta circa la distribuzione della competenza normativa di tipo regolamentare, la legge regionale si porrebbe in contrasto con una norma statutaria.

A detta del rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante ai fini della decisione del giudizio, in quanto da essa dipenderebbe la fondatezza del motivo di ricorso con il quale è dedotto il vizio di incompetenza contro la delibera impugnata.

Il Tribunale amministrativo regionale conclude chiedendo che l’art. 9, comma 1, della legge reg. della Campania n. 28 del 2003 sia dichiarato illegittimo «nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad emanare atti di natura regolamentare».

Considerato in diritto

1. – Con due ordinanze, emesse il 10 maggio 2005, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 61 del 29 dicembre 2003, per violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 20 dello statuto regionale della Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, in quanto attribuisce alla Giunta la competenza ad emanare atti di natura regolamentare, nonostante lo statuto regionale riservi al Consiglio il potere regolamentare.

2. – Le due ordinanze di rimessione hanno un contenuto sostanzialmente coincidente e pertanto i due giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. – La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

3.1. – Dall’esame della norma impugnata emerge come il legislatore regionale non abbia voluto distinguere tra provvedimenti puntuali, atti amministrativi a carattere generale e regolamenti veri e propri, attribuendo alla Giunta il potere di emanare tutti gli atti, di varia natura, necessari ad effettuare, in tempi rapidi, gli accreditamenti istituzionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). L’art. 8-quater, comma 5, del citato decreto attribuisce alle Regioni la definizione dei requisiti per l’accreditamento, in conformità ai criteri generali uniformi stabiliti dallo Stato. La determinazione dei requisiti per ottenere l’accreditamento presuppone, per sua natura, l’emanazione di norme a carattere generale, rivolte alla generalità dei cittadini e suscettibili di applicazione in un numero indefinito di casi. Né risulta dalla norma impugnata che la Giunta debba adottare i previsti «provvedimenti» in applicazione di apposite norme regolamentari emanate dal Consiglio, che non vengono mai menzionate.

L’esigenza di rapidità – che si riflette nell’esplicito fine di accelerazione dell’iter del processo di accreditamento indicato nella norma impugnata e nella brevità del termine ivi previsto (60 giorni) per l’emanazione di tutti i «provvedimenti» – non può essere ragione sufficiente ad alterare l’ordine delle competenze stabilito nello statuto, che, nell’ordinamento regionale, costituisce fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale. Quest’ultima, se si pone in contrasto con lo statuto, viola indirettamente l’art. 123 Cost. (sentenze n. 993 del 1988 e n. 48 del 1983). Né la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha modificato, sotto questo profilo, l’assetto gerarchico delle fonti normative regionali.

In conformità al principio sopra ricordato, questa Corte ha chiarito che, pur essendo stata eliminata, per effetto del nuovo testo del secondo comma dell’art. 121 Cost., la riserva di competenza regolamentare in favore del Consiglio regionale prevista dal testo precedente della medesima norma costituzionale, una diversa scelta organizzativa «non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003).

La norma regionale impugnata, nella parte in cui non esclude i regolamenti dai «provvedimenti» finalizzati all’accreditamento istituzionale di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, la cui emanazione è attribuita alla Giunta, si pone pertanto in contrasto con l’art. 123 Cost., in relazione agli articoli 19 e 20 dello statuto della Regione Campania.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai «provvedimenti» ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.