SENTENZA N.993
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, lettera b), della legge Regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88 (<Legge generale per gli interventi nel settore primario>), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto dalla Provincia di Verona contro la Regione Veneto, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;
udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente della Giunta regionale del Veneto.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza del T.A.R. per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, lettera b), della legge della Regione Veneto 31 ottobre 1980 n. 88, intitolata <legge generale per gli interventi nel settore primario>. La norma sospettata di incostituzionalità contiene la delega alle Amministrazioni provinciali <a proporre programmi annuali concernenti l'attuazione di mostre, mostre mercato e di rassegne di specie animali in produzione zootecnica>, riservando alla Giunta regionale l'approvazione ed il finanziamento di tali programmi.
Il T.A.R. - adito dalla Provincia di Verona ricorrente per l'annullamento di un provvedimento del Comitato regionale di controllo, che aveva a sua volta annullato una deliberazione di quel Consiglio provinciale con la quale si respingeva la delega conferita dalla citata disposizione della legge regionale n. 88 del 1980 - ipotizza una violazione degli artt. 5, 97, 118, 123 e 128 della Costituzione, violazione che, per quanto riguarda il parametro dell'art. 123, si sarebbe realizzata in modo indiretto mediante la violazione di una norma interposta, vale a dire dell'art. 55 dello Statuto della Regione Veneto.
2.- Quest'ultima censura, attenendo all'iter procedimentale della norma impugnata, va esaminata prima delle altre. L'art. 55 dello Statuto regionale del Veneto dispone che la delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali prevista dall'art. 118 Cost. é conferita con legge, <consultati gli enti interessati>, stabilendo altresì criteri e modalità relative all'esercizio della delega stessa. La mancata consultazione- di cui la Provincia di Verona si e espressamente doluta-e la omessa indicazione dei criteri e delle modalità di esercizio della delega stessa costituiscono, ad avviso del T.A.R. remittente, una indiscutibile violazione dell'art. 55 dello Statuto regionale e, attraverso di esso, dell'art. 123 Cost.
3. - Sotto tale profilo la questione é fondata.
Questa Corte ha già ritenuto (in particolare con la sentenza n. 48 del 1983) che il contrasto di una legge regionale con una norma dello Statuto della regione stessa si risolve <in una violazione-sia pure indiretta - dell'art. 123 Cost., determinando pertanto l'illegittimità costituzionale della norma impugnata>.
La norma statutaria che non sarebbe stata rispettata nel caso in esame detta le regole per il conferimento da parte della Regione delle deleghe di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali ai sensi dell'art. 118 Cost., in armonia con l'art. 123 Cost., il quale dispone espressamente che gli Statuti stabiliscono le norme relative alla organizzazione interna delle Regioni. Ora, la materia delle deleghe agli enti locali e certamente compresa nella organizzazione interna: non può dubitarsi perciò che, anche alla stregua dei criteri più rigorosi e restrittivi, il contrasto con l'art. 55 dello Statuto della Regione Veneto si traduca in una violazione del citato art. 123 Cost.
4. - Peraltro la stessa Regione Veneto nulla ha obiettato su questo punto dell'ordinanza di rimessione. Essa sostiene invece che nella fattispecie non si potrebbe parlare di una vera e propria delega di funzioni amministrative; non sussisterebbe quindi il presupposto della lamentata violazione dell'art. 55 dello Statuto.
Tale tesi non può essere condivisa. Al di là dell'argomento testuale - (<Le Amministrazioni provinciali sono delegate...>)- é sufficiente osservare che nell'attività promozionale della produzione e commercializzazione del settore zootecnico la delega alle Amministrazioni provinciali concerne la proposizione dei programmi di mostre, rassegne ecc., e la gestione degli stessi dopo che la Giunta Regionale li abbia approvati e finanziati. Non si tratta dunque di semplici atti, quali potrebbero essere l'inoltro di richieste presentate dagli organismi interessati e l'espressione di pareri sulle medesime, bensì di una complessa attività indispensabile per apprestare e definire i programmi da proporre e successivamente, una volta approvati e finanziati dalla Regione, per gestirli; tale attività realizza un insieme di funzioni amministrative, le quali, seppure non esauriscono il procedimento, ne costituiscono indubbiamente fasi necessarie ed autonome.
5. - Sussiste pertanto la denunciata violazione dell'art. 123 della Costituzione attraverso la norma interposta dall'art. 55 dello Statuto regionale del Veneto, per non essere stata consultata la Provincia cui il censurato art. 39, primo comma, lett.b, della legge regionale n. 88 del 1980 ha conferito la delega di funzioni amministrative. Detto riconoscimento rende superfluo l'esame degli altri parametri costituzionali indicati dall'ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, lettera b, della legge della Regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88 (Legge generale per gli interventi nel settore primario).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.
Francesco SAJA - Mauro FERRI
Depositata in cancelleria il 27/10/88.