ORDINANZA N. 159
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‒ Legge di stabilità 2013), promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 26 febbraio 2013, depositato in cancelleria l’8 marzo 2013 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2013.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 2013 e depositato in cancelleria il successivo 8 marzo 2013, la Regione autonoma Sardegna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 118, 131, 132, 138, 141, 142, 143, 145, 146, 299, 380, 387, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 e 554 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‒ Legge di stabilità 2013);
che viene qui in esame l’impugnazione del solo art. 1, comma 554, della citata legge n. 228 del 2012, censurato per violazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché degli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza»;
che la norma censurata stabilisce che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;
che la violazione degli indicati parametri statutari e costituzionali sarebbe dovuta all’assenza di una previsione in base alla quale le disposizioni contenute nella legge n. 228 del 2012 ‒ in particolare quelle impugnate ‒ trovino attuazione, da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione;
che ciò consentirebbe, quindi, che la stessa attuazione delle norme impugnate possa avvenire anche in violazione delle disposizioni dello statuto speciale per la Sardegna e della Costituzione;
che la Regione autonoma Sardegna richiama, in particolare, la sentenza n. 241 del 2012, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto che, attraverso la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 19-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, i «parametri di rango statutario assumono […] la funzione di generale limite per l’applicazione delle norme del decreto-legge n. 138 del 2011, nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione»;
che, secondo la ricorrente, vi sarebbe differenza tra la formulazione dell’art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011, secondo cui «L’attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e quella, «ben più restrittiva», dell’impugnato art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012;
che, sempre a suo avviso, solo replicando la prima formulazione sarebbe possibile ottenere un meccanismo ‒ nei termini in cui esso è stato ricostruito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012 ‒ idoneo a salvaguardare le attribuzioni degli enti ad autonomia speciale e, con esse, la legittimità dell’intervento statale;
che, in assenza di quella formulazione, il censurato art. 1, comma 554, violerebbe i parametri costituzionali già sopra indicati, non prevedendo che l’attuazione delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 ‒ e, in particolare, di quelle impugnate dalla Regione autonoma Sardegna con lo stesso ricorso ‒ possa avere luogo solo nel rispetto delle previsioni degli statuti speciali;
che, con atto depositato in cancelleria il 4 aprile 2013, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso relativo alle varie disposizioni di legge impugnate, ma nulla deducendo, con riguardo all’impugnazione dell’art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012;
che, nella memoria depositata il 27 dicembre 2013, in occasione dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2014, poi rinviata, la difesa della Regione autonoma Sardegna, anche in considerazione del fatto che l’Avvocatura generale dello Stato nulla aveva dedotto sulla specifica impugnazione ora all’esame, ha riferito di non opporsi ad una interpretazione della disposizione impugnata che escluda l’applicabilità, nei confronti della ricorrente, delle disposizioni della legge impugnata incidenti sulla sfera di autonomia garantita dallo statuto alla Regione autonoma Sardegna;
che, con atto depositato il 23 gennaio 2015, la Regione autonoma Sardegna ha rinunciato al ricorso presentato avverso i commi 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 e 466 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, con salvezza dell’impugnazione avverso il comma 554 dell’art. 1 della medesima legge, oggetto del presente giudizio;
che, con atto depositato il 17 marzo 2015, la Regione autonoma Sardegna ha rinunciato all’impugnativa dei commi 118, 131, 132 e 299 contenuti nell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, ancora una volta con salvezza dell’impugnazione avverso il comma 554 dell’art. 1 della medesima legge, oggetto del presente giudizio, oltre che dei commi 380 e 387.
Considerato che la Regione autonoma Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione a varie disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‒ Legge di stabilità 2013);
che l’esame di questa Corte è qui limitato alla questione relativa all’art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna, nonché degli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza»;
che, secondo la ricorrente, tale disposizione sarebbe inidonea a tutelare le attribuzioni delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata, perché imporrebbe a tali enti territoriali di attuare le disposizioni della legge n. 228 del 2012, senza prevedere espressamente che la sfera di competenza loro riconosciuta dai rispettivi statuti speciali sia comunque fatta salva, ove l’attuazione risulti lesiva di tale sfera;
che tale comma contiene una clausola di salvaguardia, l’apprezzamento del cui contenuto − in funzione di tutela della sfera di autonomia garantita dallo statuto alla Regione autonoma Sardegna − avrebbe senso ed utilità solo in relazione al disposto di altre norme della medesima legge, che pretendano di applicarsi alla ricorrente;
che è intervenuta rinuncia, da parte della ricorrente, all’impugnazione della gran parte delle altre disposizioni della legge n. 228 del 2012, anche di quelle rispetto alle quali la clausola di salvaguardia dovrebbe esercitare la propria funzione (Corte costituzionale, sentenze n. 77 e n. 75 del 2015, ordinanze n. 121 e n. 62 del 2015, e, in particolare, sentenza 141 del 2015 e ordinanza n. 68 del 2015);
che la ricorrente ha fatto salve solo le impugnazioni avverso i commi 380 e 387 della l. n. 228 del 2012;
che, dalla sentenza n. 155 del 2015, con la quale questa Corte ha definito i ricorsi contro i commi da ultimo citati, si evince che la clausola di salvaguardia non rileva per la decisione di tali questioni;
che, pur potendo trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse “in via cautelativa ed ipotetica” sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili (sentenze n. 298 del 2012, n. 294 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003), tali questioni devono essere tuttavia strumentali alla salvaguardia del sistema costituzionale di riparto delle competenze, una volta che se ne lamentino violazioni dirette e immediate (ordinanza n. 342 del 2009);
che, alla luce delle varie rinunce ricordate, la questione di costituzionalità sulla formulazione della clausola non è invece strumentale alla salvaguardia in concreto delle competenze della ricorrente, perché la disposizione è ormai carente di qualunque potenzialità lesiva (sentenza n. 77 del 2015);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per difetto, in capo alla ricorrente, di interesse a proseguire il giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‒ Legge di stabilità 2013), promossa, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché agli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza», dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.