ORDINANZA N. 121
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 25 febbraio-4 marzo 2013, il 27 e il 26 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 4, il 5 e l’8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 30, 33, 35 e 41 del registro ricorsi 2013.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che con i quattro ricorsi in epigrafe la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato i commi 448, da 454 a 466 e 472 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché con gli artt. 2, 3, 5, 81, 116, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati non fondati;
che, successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 3 marzo 2015, 28, 27 e 23 gennaio 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;
che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 5, 19, 17 e 5 marzo 2015.
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, aventi ad oggetto, almeno in parte, le medesime disposizioni, vanno riuniti;
che per essi vi è stata rinuncia da parte delle Regioni e delle Province autonome ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.