SENTENZA N.
67
ANNO 2011
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO
"
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, 54, commi 1 e 2, nonché
72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010), degli artt. 7 e
8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in
materia di energia
e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152
del 3
aprile 2006 - L.R. n. 9/2007),
nonché dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano
di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.),
Allegato della medesima legge regionale, e dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10
(Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42), promossi con
ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 1°-4 ed il
20-24 marzo 2010 ed il 2-7 aprile 2010, depositati in cancelleria il 10 ed il
30 marzo ed il 9 aprile 2010 rispettivamente iscritti ai nn.
42, 50 e 58 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di
costituzione della Regione Basilicata;
udito
nell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli
avvocati dello Stato Enrico Arena e Antonio Palatiello
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. – Con ricorso
notificato il 4 marzo 2010, depositato il 10 marzo 2010 ed iscritto al n. 42
del registro ricorsi dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento agli articoli 3, 41, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l)
e s), e terzo, e 120, primo comma,
della Costituzione, nonché agli articoli 43 e ss., e 81, comma 1, lettera b), del Trattato 25 marzo 1957 che
istituisce
1.1. – L’art. 11, comma 1, della
predetta legge regionale dispone che, all’art. 33 della legge della Regione
Basilicata 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio
2009/2011), il comma 2 è il seguente: «2. Il comma 1 dell’art. 14 della legge
regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con: "1.
Il ricorrente deduce che la norma,
nell’ampliare la sfera dei destinatari individuati dalla legge della Regione
Basilicata 24 dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge
finanziaria 2009), si porrebbe in contrasto con l’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di
termini), convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1, comma 1, della
legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale le amministrazioni pubbliche,
incluse le Regioni, previo espletamento della procedura di cui all’art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per
il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007). La disposizione impugnata contrasterebbe – ad avviso dell’Avvocatura
generale dello Stato – anche con l’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008).
Poiché le suddette norme statali
esprimono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza
pubblica, ne risulterebbe leso l’art. 117, terzo comma, Cost.
Il ricorrente denuncia, poi, la
violazione dell’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altre
categorie di lavoratori che, ingiustificatamente, non verrebbero stabilizzati
perché esclusi dalla norma impugnata e dell’art. 97 Cost., poiché l’art. 11,
comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 contrasterebbe con il
principio dell’accesso per concorso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni.
1.2. – L’art. 54, comma 1, della legge
reg. Basilicata n. 42 del 2009, modificando l’art. 10, comma 3, della legge
reg. Basilicata n. 31 del
Il ricorrente lamenta
che la norma modificativa censurata,
pur autorizzando l’installazione e la realizzazione di impianti in deroga alla
sospensione dell’autorizzazione di cui al sopra riportato comma 1, di fatto
continui ad impedire sul territorio della Regione la costruzione di alcune
categorie di impianti, ponendosi in contrasto con la disciplina statale di
riferimento che prescrive una particolare procedura per la realizzazione e
l’installazione di essi.
Infatti, secondo la lettura datane dalla difesa dello Stato, la
disposizione regionale impugnata impone un divieto generalizzato ed
irragionevole al rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti da
fonti rinnovabili superiori a determinate basse soglie di potenza, come pure un
blocco per gli impianti eolici, eccetto i minieolici indicati dalla lettera b). In tal modo la norma violerebbe
l’art. 41 Cost., limitando l’attività economica delle imprese operanti in tale settore senza indicare imperativamente in che modo la
sicurezza, la libertà o la dignità umana sarebbero lese dagli insediamenti in
esame e senza, inoltre, farsi carico della salvaguardia dei procedimenti in
fase di avanzata istruttoria e di una attenta comparazione tra gli interessi pubblici
ad essi sottesi, come il maggiore sfruttamento dell’energia derivante da fonti
rinnovabili – funzionale altresì al raggiungimento degli obiettivi fissati a
livello europeo – e la salvaguardia del paesaggio.
La stessa eccezione alla moratoria, prevista in favore degli impianti
fotovoltaici non integrati di cui siano soggetti responsabili enti pubblici o
società a capitale interamente pubblico, anche con utilizzazione di terreni di
proprietà pubblica, urterebbe contro l’art. 3 Cost., in quanto discriminatoria e anticoncorrenziale,
realizzando un indebito, non ragionevole e non proporzionato vantaggio a favore
di operatori pubblici agenti sul mercato a fini di profitto, anziché a diretto
ed esclusivo vantaggio della comunità locale o di particolari soggetti deboli.
Tale posizione di vantaggio per l’operatore pubblico sarebbe, altresì,
contraria ai principi di libertà di iniziativa economica e di tutela della
concorrenza garantiti dagli artt. 41 e 117, secondo comma,
lettera e), Cost., nonché dall’art. 3
Cost. In ultima analisi, ne farebbero le spese la libertà di stabilimento e la tutela
della concorrenza, in spregio agli articoli, rispettivamente, 43 ss. e
81, comma 1, lettera b), del
Trattato istitutivo della Comunità europea (ora articoli 49 ss. e 101, comma 1,
lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009).
Nel quadro delle disposizioni del Trattato CE, infatti, le restrizioni
alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
sono vietate (artt. 43 ss. Trattato CE), mentre
sono incompatibili con il mercato comune – e dunque interdetti – tutti gli
accordi consistenti, tra l’altro,
nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o
gli investimenti (cfr. art. 81, comma 1, lettera b), Trattato CE)
Conseguentemente – secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – la
norma impugnata violerebbe anche l’art. 120, primo comma, Cost., che espressamente vieta al legislatore
regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, e di
limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
1.3. – Anche l’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha modificato
l’art. 10,
comma 5, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, sarebbe
censurabile, per il fatto di prevedere, nel quadro di una normativa dettata in materia
di costruzione
e gestione degli impianti, infrastrutture
ed opere connesse in zone agricole,
delle fasce di rispetto e vari vincoli sui terreni destinati all’insediamento per la costruzione e la gestione degli impianti.
Cosi disponendo, la norma regionale
contrasterebbe
con l’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il quale recita: «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il
Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e
del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida
per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
Secondo il ricorrente, infatti, l’approvazione
delle linee guida dei
requisiti per l’insediamento e la gestione di impianti è espressione
della competenza statale in materia
di tutela dell’ambiente e ha la finalità precipua di proteggere il paesaggio. Talché, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 166 del
2009), sarebbe precluso alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto
inserimento nel paesaggio degli
impianti alimentati da fonti di energia alternativa, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La
disposizione
in esame, inoltre, sarebbe invasiva della competenza legislativa statale in
ordine ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia, rinvenibili nella normativa statale sopra richiamata, violando, così, l’art. 117, terzo comma, Cost.
1.4. – Per quel che riguarda l’art. 72,
commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, il ricorrente deduce
che il comma 2 prevede che «in relazione alla necessità di garantire la trasparenza
e valorizzare le competenze professionali, il contratto di lavoro a tempo
determinato è di regola lo strumento utilizzato per la gestione ordinaria di
programmi comunitari complessi, qualora non sussistano esigenze che richiedano
una prestazione altamente qualificata di natura professionale da acquisire
mediante applicazione delle disposizioni dl cui all’art. 7, comma 6 e segg. del
decreto legislativo n. 165 del 2001» e il comma 3 dell’art. 72 dispone che
«sino alla definizione delle procedure selettive di accesso di cui al comma che
precede, possono essere prorogati, comunque non oltre il 30 settembre 2010, i
contratti dei collaboratori in essere su espressa e motivata richiesta dei
competenti dirigenti circa le ragioni e la necessità della proroga».
Ad avviso del Presidente del Consiglio
dei ministri, tali disposizioni, prevedendo, rispettivamente, l’utilizzo dei
contratti a tempo determinato e la proroga generalizzata dei contratti dei
collaboratori, violano l’art. 3 Cost., essendo contrarie al canone della
ragionevolezza; l’art. 97 Cost., contrastando con il principio del buon
andamento della pubblica amministrazione; l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la
competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, poiché la disposizione
censurata si risolverebbe anche nell’abolizione della specifica causa di
nullità dei contratti a tempo determinato e dei contratti d’opera professionale
con la pubblica amministrazione, scaturente dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma
2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle ipotesi in cui tali contratti siano
stipulati al di fuori dei tassativi (o degli analoghi) presupposti ivi
contemplati.
2. – Con atto notificato il 18 ottobre
2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione
dell’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 57 del 2009.
3. – Con ricorso notificato il 20 marzo
2010, depositato il 30 marzo 2010 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi
dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli
artt. 41, 117, commi primo, secondo, lettere d), e), h), s),
e terzo, 118 e 120, Cost. questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7
e 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia
di energia e Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007), nonché dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e
2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla medesima legge
regionale.
3.1. – In disparte le censure
rivolte all’art. 8 della suddetta legge regionale, destinate ad esame in
separato giudizio, secondo il ricorrente l’art. 7, comma
1, lettera c),
viola l’art.
117 Cost. sotto vari profili.
Premesso che l’art. 7, comma 1, lettere c) e d), della legge reg. Basilicata n. 1 del
2010 modifica gli allegati A e B della legge della Regione Basilicata 14
dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e
norme per la tutela dell’ambiente) circa
la valutazione d’impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie di
progetti che devono essere ad essa sottoposti, in particolare, con le
disposizioni di cui alla lettera c) viene aggiunto – all’Allegato A della citata legge regionale n. 47 del 1998 – il punto «25.
Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento con potenza installata
superiore ad I MW. Soglia in aree naturali protette 0,5
MW.». Tale previsione contrasterebbe con quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), perché quest’ultimo, nel testo attualmente
in vigore – sub Allegato III alla Parte I, punto c-bis) –, non fa riferimento ad alcuna
soglia minima di potenza installata per la tipologia degli «Impianti eolici per
la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e
le attività culturali».
Sicché, mentre la legge regionale consente la realizzazione, in mancanza
di valutazione d’impatto ambientale, di impianti al di sotto delle soglie
stabilite, la normativa statale di riferimento sopra citata prescrive la sottoposizione
alle relative procedure di tutti gli interventi, compresi quelli inferiori ai
limiti previsti dalla legge regionale
in questione.
La norma regionale impugnata, quindi, dettando disposizioni contrarie alla
normativa nazionale vigente, di derivazione comunitaria, non rispetterebbe gli standard minimi e uniformi di tutela
dell’ambiente, in violazione sia dell’art. 117, primo comma,
Cost., sia dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
3.2. – In relazione all’Appendice
A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.),
Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, il ricorrente
deduce la violazione dell’art. 117 Cost. sotto vari profili.
Infatti, nell’Appendice A
al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), il quale – ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge regionale impugnata – ne
costituisce parte integrante, vengono posti, ai punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1., vincoli aprioristici alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici,
fotovoltaici di microgenerazione e di grande
generazione) nelle aree Natura 2000, laddove il preventivo esperimento della valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) potrebbe,
eventualmente, consentire la tipologia
di intervento in esame.
Anche in questo caso, quindi, emergerebbe un contrasto con
la normativa nazionale vigente di derivazione comunitaria, in violazione degli standard minimi e uniformi di tutela
dell’ambiente e, così, in spregio sia all’art. 117, primo comma,
Cost., che
impone al legislatore regionale il rispetto dei vincoli comunitari, sia all’art.
117, secondo
comma, lettera s), Cost., ai
sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema».
4. –
4.1. – In particolare, ad avviso della
resistente, gli impianti menzionati alla lettera c-bis) dell’Allegato III
alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 si riferiscono a progetti nel cui iter di approvazione, pur rimessa alle
Regioni, è prescritta la partecipazione del rappresentante del Ministero.
Viceversa, nel caso in esame, si
verserebbe in ipotesi di Piano Energetico predisposto ed approvato dalla
Regione, dunque immune dal coinvolgimento dello Stato e caratterizzato dalla
verifica d’impatto significativo sull’ambiente, relativamente agli impianti di
potenza inferiore alle soglie previste, effettuata a monte con esito negativo
dalla stessa Regione in base all’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006.
4.2. – Quanto, poi, alla denunciata
violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. da parte delle previsioni di cui ai punti 2.1.2.1., 2.2.2.
e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale approvato con la legge reg. Basilicata n. 1 del 1010, la ratio delle
limitazioni ivi previste nelle aree della Rete Natura 2000 dovrebbe essere
ricercata nell’esigenza di colmare il vuoto normativo causato dalla mancata
emanazione delle linee guida statali previste dal decreto legislativo n. 387
del 2003, con cui avrebbero dovuto essere individuati i siti non idonei
all’installazione di specifiche tipologie d’impianti.
Nelle more
5. – Con ricorso notificato il 7 aprile
2010, depositato il 9 aprile 2010 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi
dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli
artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche
all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42).
5.1. – La norma impugnata dispone che,
all’art. 33 della legge reg. Basilicata n. 27 del 2009, come modificato
dall’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, il comma 2 è il seguente:
«2. Il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è
sostituito con: "1.
Il ricorrente afferma di aver già
impugnato l’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, perché,
modificando l’art. 14, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008,
aveva ampliato la sfera degli aventi il diritto alla stabilizzazione. In quella
sede aveva evidenziato un contrasto con i limiti imposti dall’art. 17, comma
10, del d.l. n. 78 del
Il Presidente del Consiglio dei ministri
aggiunge che, con l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010,
Conseguentemente, ad avviso dell’Avvocatura
generale dello Stato, l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010
accentua il contrasto con la normativa statale già denunciato con il precedente
ricorso a codesta Corte, del quale richiama il contenuto. In particolare, la
norma impugnata, violando la normativa statale prima menzionata, si porrebbe in
contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo ai principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Essa, inoltre,
lederebbe l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altre
categorie di lavoratori, che sarebbero in tal modo ingiustificatamente
«stabilizzati», perché esclusi dalla norma in contestazione, e l’art. 97 Cost.,
per violazione delle modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Il ricorrente conclude chiedendo che l’adìta Corte «voglia dichiarare illegittimo e quindi
annullare l’articolo 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 31
del 24 dicembre 2008».
6. –
6.1. – Circa l’eccepita inammissibilità
del ricorso, la resistente deduce che nelle conclusioni del ricorso il
Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto impropriamente la
dichiarazione dell’illegittimità dell’art. 10, comma 4, della legge reg.
Basilicata n. 31 del 2008.
6.2. – La difesa regionale sostiene,
poi, che erroneamente il ricorrente afferma che l’art. 1 della legge reg.
Basilicata n. 10 del 2010 avrebbe ampliato l’àmbito
della stabilizzazione oltre i limiti stabiliti dalla normativa previgente.
Infatti, l’art. 33, comma 2, della legge
della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio
2009/2011), mai impugnato dal Governo, aveva disposto che « Il comma 1
dell’art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:
"1.
Pertanto, l’àmbito
soggettivo di applicazione riguardante i lavoratori con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa provenienti dalla platea dei
lavoratori socialmente utili riconosciuti dai vari livelli istituzionali non è
stato variato dall’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010.
Quanto alla pretesa violazione dell’art.
3 Cost., la difesa regionale ne eccepisce l’inammissibilità, per genericità
della sua formulazione, e l’infondatezza, perché una reale disparità si sarebbe
realizzata nell’ipotesi in cui non fosse stata attuata l’equiparazione di tutti
i soggetti appartenenti alla platea regionale dei lavoratori socialmente utili
ed in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
7. – In prossimità dell’udienza pubblica
il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie.
7.1. – Con memoria depositata il 21 dicembre 2010 i1 Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per l’accoglimento del ricorso iscritto al n. 50 del registro ricorsi dell’anno 2010, volto ad ottenere la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma l, e dall’allegata Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.), punti 2.1.2.1, 2.2.2. e 2.2.3.1., nonché dell’art. 7, comma 1, lettera c), limitatamente al punto 25, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. l, norme tutte impugnate per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., nonché dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..
7.2.
– In primo luogo, la difesa dello Stato ha ribadito il contrasto dell’art. 7,
comma 1, lettera c), limitatamente al
punto 25, con
la legislazione statale, che dispone la necessità di valutazione d’impatto
ambientale in ogni caso (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, All. III alla Parte II, punto c-bis). In particolare,
la violazione della norma interposta, in una delle materie riservate alla
legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), renderebbe palese
l’illegittimità della norma sulla base dei principi affermati dalla Corte,
secondo cui la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di legislazione
esclusiva dello Stato (ex multis, sentenza n. 278 del
2010) e
Né
varrebbe l’obiezione, formulata dalla Regione resistente, che la verifica
dell’impatto ambientale per gli impianti di potenza inferiore alle soglie
previste sarebbe stata "effettuata a monte”, perché l’argomento non toglierebbe
il fatto di avere
7.3.
– Quanto, poi, alle norme regionali contenute nell’appendice A al P.I.E.A.R., punti 2.1.2.1., 2.2.2.. 2.2.3.1 – norme che
fanno parte integrante della legge reg. Basilicata n. 1 del
Anche
stavolta, dunque,
Né
varrebbe replicare, come ha fatto
7.4. – Con memoria depositata il 21 dicembre 2010 i1 Presidente del Consiglio dei ministri ha ulteriormente argomentato a sostegno della fondatezza del ricorso iscritto al n. 58 del registro ricorsi dell’anno 2010.
7.5. – Premesso di avere chiaramente denunciato – e, coerentemente, di avere inteso chiedere dichiararsi – l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010 con le modifiche apportate all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 3 e 97 Cost., la difesa dello Stato ha preliminarmente evidenziato l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla Regione Basilicata, essendo l’indicazione erronea di altra norma, contenuta nella parte finale del ricorso, frutto di mero refuso dattilografico, sfuggito alla collazione.
7.6. – Nel merito, il ricorrente ha ribadito l’illegittimità del censurato art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, perché tale norma, modificando l’art. 11 della legge reg. n. 42 del 2009 e ampliando la platea dei beneficiari della stabilizzazione, si sarebbe posta in evidente contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l’organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come disciplinati dal d.lgs. n. 165 del 2001: principi ai quali tutte le Amministrazioni devono attenersi.
Pertanto, la censurata norma regionale urterebbe contro i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost.: «in particolar modo, il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell’efficienza della stessa amministrazione, anche per l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, come più volte ribadito dalla costante giurisprudenza di codesta Corte Costituzionale (sentenze n. 159 del 2005, n. 205 del 2004, n. 3 del 2004, n. 1 del 1999)».
Anche la denunciata violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., rispetto alla normativa statale riguardante il coordinamento della finanza pubblica, troverebbe riscontro nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 2010.
Considerato
in diritto
1. – Con tre distinti ricorsi, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità
costituzionale, rispettivamente, degli artt. 11, comma 1, 54, commi 1 e 2,
nonché 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009,
n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010), degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia
di energia e Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007), nonché dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e
2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato della medesima legge
regionale, di cui costituisce parte integrante, e dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29
gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 42).
1.1. – L’art. 11, comma 1, della legge
reg. Basilicata n. 42 del 2009 dispone che, all’art. 33 della legge della
Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il
triennio 2009/2011), il comma 2 è il seguente: «2. Il comma 1 dell’art. 14
della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con: "1.
Ad avviso del ricorrente, la norma
violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., contrastando con il principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso
dall’art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale le
amministrazioni pubbliche, incluse le Regioni, previo espletamento della
procedura di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti
di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge finanziaria 2007) e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008).
La norma, inoltre, contrasterebbe con
l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di
lavoratori che non verrebbero ingiustificatamente stabilizzati perché esclusi
dalla norma impugnata, e con l’art. 97 Cost., per lesione del principio
dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per concorso.
1.2. – L’art. 54, comma 1, della legge
reg. Basilicata n. 42 del 2009 modifica l’art. 10, comma 3, della legge reg.
Basilicata n. 31 del
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’impugnata norma, pur autorizzando l’installazione e la realizzazione
di impianti in deroga alla sospensione dell’autorizzazione di cui all’art. 3,
comma 1, della legge reg. Basilicata n. 9 del 2007, continua ad impedire sul
territorio della Regione la costruzione di alcune categorie di impianti,
discostandosi dalla disciplina statale di riferimento che prescrive una
particolare procedura per la realizzazione e l’installazione di essi.
In tal modo, la disposizione
impugnata violerebbe l’art. 41 Cost., perché limitativa dell’attività economica
delle imprese operanti in tale settore pur senza indicare la
lesione di sicurezza, libertà o dignità umana ascrivibile agli insediamenti in
esame, senza assicurare il completamento dei procedimenti in fase di avanzata
istruttoria ed
abdicando ad una rigorosa comparazione tra gli interessi pubblici ad
essi sottesi (maggiore sfruttamento dell’energia derivante da fonti rinnovabili
e salvaguardia del paesaggio).
La stessa eccezione alla moratoria
prevista in favore degli impianti fotovoltaici non integrati di cui siano soggetti
responsabili enti pubblici o società a capitale interamente pubblico, anche con
utilizzazione di terreni di proprietà pubblica, urterebbe contro l’art. 3 Cost., in quanto discriminatoria e
anticoncorrenziale, poiché foriera di un indebito, irragionevole e
sproporzionato vantaggio per i soggetti pubblici operanti sul mercato a fini di
profitto, anziché direttamente ed esclusivamente in favore della comunità
locale o di particolari soggetti svantaggiati.
Tale ingiustificata posizione di
privilegio dell’operatore pubblico sarebbe, altresì, contraria ai principi di
libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza garantiti dagli
artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché dall’art. 3 Cost. E sarebbe, ulteriormente,
incoerente rispetto ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – cogenti
ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. – in tema di libertà di stabilimento
e di tutela della concorrenza, con violazione, rispettivamente, degli artt. 43 ss. e 81, comma 1, lettera b), del Trattato istitutivo della
Comunità europea (ora articoli 49 ss. e 101, comma 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009).
Conseguentemente, la norma impugnata violerebbe anche l’art. 120, primo comma, Cost., che espressamente vieta al legislatore
regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, così come
di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
1.3. – L’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42
del 2009, modificando l’art. 10, comma 5, della legge reg. Basilicata n. 31 del
2008, così dispone: «5.
La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse,
di cui all’art. 3, comma 2, lettera a.5), della L.R. n. 9/2007 in aree agricole è consentita purché vengano
rispettate le seguenti condizioni:
– che non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000
(siti d’importanza comunitaria SIC e Zone di protezione Speciale ZPS) ai sensi
delle Direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1993,
relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei
Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D.Lgs.
n. 153 del 2006, che la dimensione minima delle particelle catastali asservite
all’impianto, anche non contigue di proprietà del proponente, ma appartenenti
allo stesso Comune, non sia inferiore a 3 volte la superficie radiante ed esse
risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o
altri alberi da frutto, e non siano classificate alla data del 1° dicembre 2008
catastalmente con la qualità "irrigua” qualora siano invece realizzate in aree
agricole "irrigue” che la dimensione minima delle particelle catastali
asservite, siano anche non contigue di proprietà del proponente ma appartenenti
allo stesso Comune, non siano inferiori a 10 volte la superficie radiante ed
esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti,
agrumeti o altri alberi da frutto;
– che il soggetto proponente non presenti su particelle
catastali contigue o derivanti da azioni di frazionamento successive alla data
del 1° dicembre 2008, denuncia di realizzazione di altri impianti fotovoltaici.
[…]».
Il Presidente del Consiglio
dei ministri evidenzia l’attrito della disciplina vincolistica dettata dalla
norma impugnata con l’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il quale recita: «In Conferenza unificata, su proposta
del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e
del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida
per lo svolgimento del procedimento di
cui al comma 3 [relativo al rilascio dell’autorizzazione
per l’installazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili]. In attuazione di tali linee guida,
le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. …». La norma censurata sarebbe,
dunque, illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. o, comunque, dell’art. 117,
terzo comma, Cost.
1.4. – L’art. 72, commi 2 e 3, della
legge della reg. Basilicata n. 42 del 2009, prevedendo, rispettivamente,
l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato e la proroga
generalizzata dei contratti dei collaboratori, secondo il Presidente del
Consiglio dei ministri, violerebbe: l’art. 3 Cost., essendo contrario al canone
della ragionevolezza; l’art. 97 Cost., contrastando con il principio del buon
andamento della pubblica amministrazione; l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la
competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, poiché la disposizione
censurata si risolve anche nell’abolizione della specifica causa di nullità dei
contratti a tempo determinato e dei contratti d’opera professionale con la
pubblica amministrazione, scaturente dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001, nelle ipotesi in cui tali contratti siano stipulati al
di fuori dei tassativi (o degli analoghi) presupposti ivi contemplati.
1.5. – L’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n.
1 del 2010, modificando l’allegato A della legge della Regione Basilicata 14
dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e
norme per la tutela dell’ambiente) circa
la valutazione d’impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie di
progetti che devono essere ad essa sottoposti, ha inserito il seguente punto: «25. Progetti
relativi ad impianti di
produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento con potenza
installata superiore ad 1 MW. Soglia
in aree
naturali protette 0,5
MW.».
Tale previsione violerebbe l’art.
117 Cost., primo e secondo comma, lettera s),
Cost., ponendosi in contrasto con quanto stabilito dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), perché
quest’ultimo – sub Allegato III alla Parte I (rectius II),
lettera c-bis) –, non fa
riferimento ad alcuna soglia minima di potenza installata per la tipologia
degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento
nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e
le attività culturali. ».
1.6. – I punti 2.1.2.1., 2.2.2. e
2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano
di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla
legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010, di cui costituisce parte integrante, pongono vincoli
aprioristici alla realizzazione nelle aree Natura 2000 degli impianti solari termodinamici e di quelli
fotovoltaici di microgenerazione e di grande
generazione.
Anche in questo caso – secondo il ricorrente – le disposizioni censurate
collidono con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., perché non
osserverebbero gli standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente fissati dalla vigente
normativa nazionale, di derivazione comunitaria, considerato che il preventivo esperimento della
valutazione di incidenza di cui all’art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre
1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) potrebbe,
eventualmente, consentire la tipologia
di intervento in esame.
1.7. – L’art. 1 della legge reg.
Basilicata n. 10 del 2010 dispone che, all’art. 33 della legge reg. Basilicata
n. 27 del 2009, come modificato dall’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42
del 2009, il comma 2 è il seguente: «2. Il comma 1 dell’art. 14 della legge
regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con: "1.
L’Avvocatura generale dello Stato
sostiene che tale norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., contrastando
con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza
pubblica espresso dall’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, convertito
in legge n. 102 del 2009, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, incluse
le Regioni, previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4,
del d.lgs. n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti
di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 3,
comma 90, della legge n. 244 del 2007.
Inoltre sarebbero lesi l’art. 3 Cost.,
per disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori che non
verrebbero ingiustificatamente stabilizzati perché esclusi dalla norma
impugnata, e l’art. 97 Cost., per contrasto con il principio dell’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni per concorso.
2. – Riservata ad altra pronuncia la
decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge
reg. Basilicata n. 1 del 2010, i giudizi sulle altre questioni, in ragione
della loro parziale connessione oggettiva, debbono essere riuniti per essere
decisi con un’unica sentenza.
3. – Preliminarmente deve essere
dichiarata l’estinzione del giudizio limitatamente alle questioni relative
all’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009.
Infatti il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato atto di rinuncia al proprio ricorso con riferimento a
tale questione e, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
nell’ipotesi in cui nel giudizio promosso in via principale la parte intimata
non sia costituita (come è appunto avvenuto nel presente caso) la rinuncia al
ricorso determina l’estinzione del giudizio (v., tra le tante, le ordinanze n. 244
e n. 206 del
2010).
4. – Le questioni di legittimità
dell’art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 e dell’art. 1 della
legge reg. Basilicata n. 10 del 2010 debbono essere esaminate congiuntamente.
Le due norme, infatti, hanno modificato, in tempi successivi, la stessa
previgente disposizione legislativa (l’art. 14, comma 1, della legge reg.
Basilicata n. 31 del 2008), in materia di stabilizzazione di lavoratori
precari.
Il ricorrente censura le due norme per
gli stessi motivi e, precisamente, per violazione degli artt. 3, 97 e 117,
terzo comma, Cost.
4.1. – A proposito delle questioni
riguardanti l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, deve essere
preliminarmente segnalato che, nelle conclusioni del ricorso, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarato illegittimo «l’articolo
10, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008»,
vale a dire una norma che nulla ha a che vedere con quella oggetto
dell’impugnazione, quale risulta sia dall’epigrafe del ricorso, sia dalla
narrativa dello stesso. Si tratta di un mero errore materiale, risultando
palese da tutto il tenore dell’atto introduttivo del giudizio di
costituzionalità che oggetto delle censure del Presidente del Consiglio dei
ministri è, in realtà, l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010.
Pertanto, la relativa eccezione di inammissibilità della questione sollevata
dalla difesa regionale deve essere respinta.
4.2. – Nel merito, le questioni
sollevate in riferimento all’art. 97 Cost. sono fondate.
In effetti, né l’art. 11 della legge
reg. Basilicata n. 42 del 2009, né l’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10
del 2010 prevedono che i soggetti da esse contemplati debbano superare un
concorso pubblico, ma solamente che
Le due norme, quindi, si pongono in aperto
contrasto con l’evocato parametro costituzionale, che impone il concorso quale
modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e
consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e
sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti, circostanze che
non ricorrono nella presente fattispecie.
Orbene, le norme impugnate affermano che
la stabilizzazione avviene «in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551
dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244». Ed il comma
Deve, quindi, essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge reg.
Basilicata n. 42 del 2009 e dell’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del
2010.
L’accoglimento delle questioni sotto il
profilo della violazione dell’art. 97 Cost. assorbe gli altri profili di
illegittimità denunciati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
5. – L’art. 54, comma 1, della legge
reg. Basilicata n. 42 del
L’articolo, così modificato, consente
eccezionalmente la realizzazione di impianti fotovoltaici, mineolici,
di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati da processi
di depurazione e da biomassa vegetale, purché con potenza inferiore a
determinate soglie, nonché in sostituzione o in conversione di quelli in
esercizio nei limiti della potenza già autorizzata.
In sostanza, la disposizione impugnata
deroga al regime di blocco generalizzato all’installazione di nuovi impianti,
già imposto dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 9 del 2007,
dando facoltà di mettere in opera (tra gli altri) degli impianti fotovoltaici
«[…] a. 4 - non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del D.M.
19.02.07; Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano
realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al
demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale;
[…]».
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma censurata
violerebbe gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché l’art. 117, primo comma, Cost., gli artt. 43 ss.
e 81, comma 1, lettera b), del
Trattato CE e, di riflesso, l’art. 120, primo comma, Cost.
5.1. – Va premesso che l’art. 54, comma
1, della legge reg. Basilicata n. 42 del
L’intero contenuto precettivo della
norma risiede, dunque, nella disposizione impugnata, anche per quanto concerne
l’assentita realizzazione degli impianti fotovoltaici "in deroga”.
5.2. – Nel merito, la questione è fondata in riferimento agli artt. 3, 41
e 117, secondo comma, lettera e),
Cost.
La norma impugnata prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria
generalizzata relativamente all’installazione di impianti di energia alimentati
da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo.
In più, la disposizione censurata autorizza eccezionalmente
l’installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici,
sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore – in
mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione –
esclusivamente a fini di profitto. Tale previsione derogatoria non solo è
direttamente lesiva dell’art. 3 Cost., ma introduce un elemento di forte
distorsione nell’accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai
soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio.
In tal modo la norma regionale impugnata frustra l’esigenza di consentire
la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli
operatori economici (sentenza n. 314 del
2009).
Ne risulta, così, pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene
alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., a ulteriore
presidio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.
Deve, allora, essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata
n. 42 del 2009.
L’accoglimento delle questioni in
relazione ai suesposti parametri costituzionali assorbe gli altri profili di
illegittimità denunciati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
6. – L’art. 54, comma 2, della legge
reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha modificato l’art. 10, comma 5, della
legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, viola – secondo il ricorrente – l’art.
117, secondo comma, lettera s),
Cost., come pure l’art. 117, terzo comma, Cost.
La denunciata lesione dei suddetti
precetti costituzionali sarebbe stata realizzata perché la disposizione
censurata prescinde del tutto dalla elaborazione in sede di Conferenza
unificata delle linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo n. 387 del 2003.
6.1. – La questione è fondata.
In effetti, la norma impugnata, nel
quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole,
prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati
all’insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
Tale
regime vincolistico, però, è completamente avulso dalle linee guida nazionali previste dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del
Questa Corte ha, infatti, già precisato che l’art. 12, comma 10, del
d.lgs. n. 387 del 2003 è espressione della competenza statale in materia di
tutela dell’ambiente. Collocato all’interno della disciplina dei procedimenti
finalizzati all’installazione di impianti generatori di energia da fonti
rinnovabili, ha la finalità precipua di proteggere il paesaggio (sentenza n. 166 del 2009). Sicché, non è conforme a Costituzione l’adozione da parte
delle Regioni, nelle more dell’approvazione delle linee guida previste
dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una normativa tale da produrre
l’«impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un
determinato territorio (…), dal momento che l’emanazione delle linee guida
nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da
ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia
di tutela dell’ambiente» (sentenza n. 119 del
2010).
Anche sotto il profilo dell’art. 117, terzo comma, Cost., peraltro,
l’individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree
territoriali interdette all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici
contrasta con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 10, del
d.lgs. n. 387 del
Né può assumere valore sanante il fatto che le linee guida nazionali siano
state finalmente approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili). Questa Corte ha di recente chiarito che «l’impossibilità da
parte delle Regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non
idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle
indicate linee guida nazionali rende, poi, irrilevante l’adozione di queste
ultime avvenuta con il D.M. 10 settembre 2010 (…), nelle more del presente
giudizio di costituzionalità» (sentenza n. 344 del
2010).
Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.
54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009.
7. – Il Presidente del Consiglio
dei ministri impugna, inoltre, l’art. 7, comma 1, lettera c), della
legge reg.
Basilicata n. 1 del 2010, laddove, modificando l’Allegato A della legge
reg. Basilicata n. 47 del 1998 circa la valutazione d’impatto ambientale in
relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti,
aggiunge il seguente punto: «25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette
0,5 MW.».
Vi sarebbe violazione sia dell’art.
117, primo comma, sia dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con l’interposizione della
lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7.1. – La questione è fondata.
Contrariamente a quanto dedotto dalla Regione Basilicata, la disposizione
aggiuntiva impugnata non è contenuta nel Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.).
Non sono, dunque, pertinenti le considerazioni della difesa regionale
circa la sufficienza della verifica di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica che l’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006 annette ai piani
e ai programmi che possano produrre impatti significativi sull’ambiente.
Occorre vagliare, invece, se la valutazione d’impatto ambientale sia
necessaria, o meno, per tutti i procedimenti autorizzatori
di impianti eolici, compresi quelli inferiori alla soglia di 1 MW (0,5 MW nelle
aree protette, secondo la previsione generale dell’art. 6, comma 8, del
d.lgs. n. 152 del 2006).
Ebbene, mentre la legge regionale impugnata consente l’installazione di
impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione
d’impatto ambientale, il citato Allegato
III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera c-bis), senza alcuna
esclusione "sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici per la
produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e
le attività culturali».
Sicché, la normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell’Allegato III
alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive inderogabilmente la
procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se
inferiori ai limiti previsti a livello regionale.
Se, quindi, l’obbligo di sottoporre
qualunque progetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale attiene
al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del
2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli
impianti "sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva
di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.
Dev’essere, dunque, dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera c), della
legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che
all’Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, è aggiunto il
punto 25.
L’accoglimento della questione per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., assorbe
l’ulteriore profilo di illegittimità costituzionale evocato dal ricorrente.
8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna,
infine, i punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.),
Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010 – che, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, della medesima legge ne costituisce parte integrante –, laddove pongono
vincoli tassativi alla realizzazione
di determinati impianti (solari
termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di
grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza
comunitaria – SIC e pSIC – e zone di protezione
speciale – ZPS e pZPS).
Anche in riferimento a tali previsioni,
radicalmente inibitorie di nuovi impianti solari, il ricorrente ritiene violati
sia l’art. 117, primo comma, sia l’art.
117, secondo comma, lettera s), Cost.
8.1. – La censura
è fondata.
La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti solari
termodinamici e fotovoltaici nella aree della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC e pSIC; zone di protezione speciale – ZPS e pZPS) risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la
disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli interventi
all’interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente
l’installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via
preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di
conservazione dei siti.
Dunque, il divieto aprioristico di realizzazione degli impianti in oggetto
svuota di ogni significato
la valutazione di incidenza, che invece potrebbe preludere, nei singoli casi,
alla praticabilità dell’intervento.
L’obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore
ambientale non basta a legittimare l’intervento della norma regionale
impugnata, neppure con l’argomento dell’assicurazione per il suo tramite, in
via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell’ambiente.
La competenza esclusiva statale in tale materia (art. 117, secondo comma,
lettera s) Cost.), infatti, è intesa
ad assicurare livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi,
fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale.
L’esigenza di una valutazione unitaria del sistema "ambiente”, insomma,
non tollera discipline regionali differenziate, che insidiano l’organicità
della tutela complessiva già individuata a livello nazionale.
Ne consegue la dichiarazione
dell’illegittimità costituzionale – limitatamente ai vincoli insistenti sui
siti della Rete Natura 2000 – dei punti 2.1.2.1.,
2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice
A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.),
Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, che – ai sensi dell’art. 1,
comma 1, della legge medesima - ne costituisce parte integrante.
L’accoglimento della questione per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., assorbe l’ulteriore profilo di illegittimità
costituzionale evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
per questi
motivi
riuniti i giudizi;
riservata a separata pronuncia la
decisione sull’impugnazione dell’art. 8 della legge della Regione Basilicata 19
gennaio 2010,
n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007);
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art.
11, comma 1, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010);
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art.
54, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009;
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art.
7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del
2010, nella parte in cui prevede che all’Allegato A della legge regionale 14
dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e
norme per la tutela dell’ambiente), è aggiunto il punto 25;
dichiara
l’illegittimità costituzionale dei
punti 2.1.2.1., 2.2.2. e
2.2.3.1. dell’Appendice A al
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg.
Basilicata n. 1 del 2010, limitatamente ai vincoli posti nei siti della Rete
Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC, pSIC
– e zone di protezione speciale – ZPS e pZPS);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42);
dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg.
Basilicata n. 42 del 2009 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117,
secondo comma, lettera l), della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 42
del 2010.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.