REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2003 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2003.
Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta;
udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi l’avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d’Aosta.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato alla Regione Valle d’Aosta in data 31 gennaio 2003 e depositato in data 10 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione regionale).
2.– L’articolo 1 della citata legge regionale prevede l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto con contratti di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione regionale.
Il successivo articolo 2 dispone che il previsto inquadramento avvenga per mezzo di corsi‑concorso riservati a coloro i quali abbiano in essere il suddetto rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio indicati dalla stessa norma.
Le disposizioni sopra richiamate sono oggetto di censura proprio in quanto utilizzano, ai fini dell’immissione in ruolo, una «procedura interna riservata per il cento per cento a personale già in servizio».
Ciò comporterebbe, ad avviso del Governo, la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dai quali si ricava il principio inderogabile del concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini.
3.– La Regione Valle d’Aosta si è costituita in giudizio concludendo per l’inammissibilità – peraltro solo affermata – e, comunque, per l’infondatezza nel merito del ricorso.
La Regione resistente in punto di fatto chiarisce che il personale cui la norma si riferisce, originariamente reclutato, a seguito di un corso di circa 500 ore, con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, era stato successivamente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, più volte prorogati ed infine trasformati, con delibera di Giunta, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La nuova, più complessa, articolazione dei servizi per l’impiego – conseguente all’accentuato processo di regionalizzazione del settore – avrebbe successivamente indotto all’emanazione della legge regionale di cui si tratta, la quale si caratterizzerebbe dunque come provvedimento transitorio ed eccezionale, finalizzato a favorire il passaggio dal vecchio al nuovo modello organizzativo, senza alcuna progressione in carriera per il personale interessato, così da non contrastare, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, con i principi di eguaglianza e di buon andamento dell’attività amministrativa.
La pretesa violazione dei parametri costituzionali evocati dal Governo dovrebbe in definitiva essere esclusa «alla luce della speciale situazione dei soggetti cui la norma è rivolta» ed in considerazione della intrinseca ragionevolezza della disciplina censurata, volta a tutelare in via diretta «l’interesse organizzativo della pubblica amministrazione ad acquistare professionalità non altrimenti disponibili sul mercato del lavoro e necessarie all’ente per fronteggiare alcune specifiche esigenze istituzionali».
4.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che la legge impugnata, pur non dando luogo a progressioni di carriera, violerebbe comunque il dettato costituzionale che prevede il pubblico concorso quale strumento di accesso all’impiego pubblico, con conseguente lesione anche del principio di eguaglianza, realizzando un generalizzato ed acritico inquadramento in ruolo di chi già lavora, con rapporto di diritto privato, alle dipendenze della Regione.
La Regione Valle d’Aosta sottolinea invece la legittimità – affermata dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale – di deroghe alla regola del pubblico concorso che siano giustificate – come appunto si verificherebbe nel caso di specie – dall’esigenza di assicurare il buon andamento dell’amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale destinati a garantire la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati.
Considerato in diritto