ANNO 2009
Commento alla decisione di
Lucia Bitto
La Corte boccia le restrizioni regionali
alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili
(per gentile concessione del Forum dei Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con due ordinanze del 14 aprile 2008 e con una ordinanza del 27 maggio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 203, 204 e 279 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di costituzione della Bluvento S.r.l., della Energia Sud S.r.l., dell'A.P.E.R. – Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, della Fri-El S.p.a ed altra e della Regione Basilicata;
udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Bertolini per la Bluvento S.r.l., Mario Bucello per la Energia Sud S.r.l., Simona Viola per l'A.P.E.R. – Associazioni Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, Angelo Clarizia, Valerio Di Gravio e Germana Cassar per la Fri-El S.p.a. ed altra.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza emessa il 14 aprile 2008 (R.O. n. 203 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui prevede che «Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla Delib. G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920».
Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso promosso dalla Bluvento S.r.l. contro la Regione Basilicata per l'annullamento della delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004 (Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale – Modifiche alla D.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002), richiamata nell'impugnato art. 6, nonché dei provvedimenti emessi dall'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata con i quali si invitava la ricorrente a verificare la compatibilità dei progetti presentati con la delibera sopra indicata.
In particolare, il rimettente riferisce che gli atti oggetto di impugnativa erano stati emessi a seguito delle istanze che la società ricorrente aveva presentato al fine di ottenere la verifica del rispetto della legge della Regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente) relativamente a vari progetti concernenti la realizzazione di diverse centrali eoliche.
1.1 – In punto di rilevanza, il rimettente ritiene che l'art. 6 censurato, nel richiamare la delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004, ha operato un rinvio recettizio alla stessa, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della citata delibera non avrebbe effetto sul giudizio a quo.
Il Tribunale osserva, poi, che il tenore testuale della disposizione impugnata depone per la sua efficacia retroattiva; di talché essa si applica a tutte le procedure autorizzative che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 9 del 2007, non si sono concluse con il rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla ricorrente, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), o che sono oggetto di giudizio amministrativo.
1.2 – Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo osserva che l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la salvaguardia dell'ambiente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» (sentenza n. 367 del 2007).
In applicazione di tali principi il rimettente rileva che, con riferimento alla individuazione dei siti destinati all'installazione di impianti eolici, le diverse competenze legislative sopra indicate trovano, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il loro momento di composizione in sede di Conferenza unificata, alla quale viene attribuito il compito di approvare le linee guida volte ad assicurare un corretto inserimento nel paesaggio dei suddetti impianti.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ritiene che la disposizione censurata, nel richiamare l'atto di indirizzo approvato nel dicembre 2004, violi l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto in assenza delle linee guida nazionali sopra cennate, le Regioni non possono adottare criteri generali volti alla individuazione dei siti ove è vietata l'installazione di impianti eolici.
Il rimettente ritiene, poi, che la modifica dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, intervenuta ad opera dell'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), non ha avuto l'effetto di legittimare l'intervento regionale oggetto di censura, ma di impegnare le Regioni, una volta adottate le linee guida da parte della Conferenza unificata, ad adeguare entro un termine perentorio le rispettive discipline a queste ultime.
1.3 – Il collegio dubita, poi, della ragionevolezza di specifiche disposizioni contenute nell'atto di indirizzo regionale richiamato dall'art. 6 censurato e, in particolare, di quelle che estendono il divieto di installazione degli impianti eolici fino ad una fascia esterna di 5 km per i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di 10 km per le Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.).
Tale previsione, infatti, estenderebbe la tutela prevista per particolari territori connotati da elevata valenza paesaggistica ad aree ad essi esterne prive di analoghe caratteristiche, con l'ulteriore conseguenza di rendere quasi impossibile l'installazione di impianti eolici nella Regione Basilicata, stante la sua limitata estensione.
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata chiedendo che la Corte dichiari la questione infondata.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la Regione rileva che la disposizione impugnata trova la sua legittimazione proprio nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, nel prevedere che le Regioni hanno novanta giorni di tempo per adeguarsi alle linee guida nazionali determinate dalla Conferenza unificata, consente al legislatore regionale di adottare, in assenza di queste ultime, criteri volti all'individuazione delle aree dove collocare gli impianti eolici.
La Regione osserva, poi, che la delibera n. 2920 del 2004, richiamata dall'art. 6 censurato, nel disciplinare il corretto inserimento degli impianti eolici sul proprio territorio, si limita a dare attuazione ai principi previsti dalla legge regionale n. 47 del 1998, per le procedure di valutazione e sostenibilità ambientale e paesaggistica relative ai progetti che potenzialmente possono avere rilevante incidenza ambientale.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la Regione rileva che le disposizioni oggetto di tale censura sono espressione di discrezionalità tecnica del legislatore e, pertanto, estranee allo scrutinio di costituzionalità.
3. – Si è costituita la società Bluvento S.r.l. chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale rimettente con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle contenute nell'ordinanza di rimessione.
4. – In prossimità dell'udienza la società Bluvento S.r.l. ha depositato una memoria insistendo per l'accoglimento della questione.
La parte privata ritiene che la disposizione regionale oggetto di scrutinio si pone in contrasto sia con gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, firmata l'11 dicembre 1997 (ratificato e reso esecutivo con legge 1 giugno 2002, n. 120), sia con quelli previsti da numerose direttive comunitarie che impongono all'Italia di adottare le opportune iniziative legislative volte alla salvaguardia ambientale.
La Bluvento S.r.l. rileva, poi, che l'art 6 censurato viola il principio secondo il quale in materia ambientale le Regioni hanno una competenza indiretta che si esplica solo in funzione del rafforzamento dei limiti di tutela già fissati dal legislatore nazionale.
5. – Nel corso di un altro procedimento promosso dalla Energia Sud S.r.l., con l'intervento dell'A.P.E.R. – Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, contro la Regione Basilicata, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza del 14 aprile 2008, ha sollevato questione identica a quella sopra riportata (R.O. n. 204 del 2008).
Oggetto del giudizio principale è la richiesta di annullamento della delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004, richiamata dall'art. 6 censurato, nonché del provvedimento con il quale l'ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha comunicato al ricorrente che il suo progetto per la realizzazione di un parco eolico non sarebbe stato approvato in quanto in contrasto con la citata delibera.
In particolare, il Tribunale riferisce che, in pendenza della richiesta di autorizzazione all'ampliamento del suddetto parco eolico, la Regione ha emanato la delibera oggetto di impugnazione che, nell'imporre amplissime fasce di rispetto, ha impedito il rilascio del provvedimento richiesto, così per come risulta dalla nota del 20 luglio 2005 dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, anch'essa oggetto di impugnativa.
5.1. – Il rimettente, dopo aver respinto l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso sollevata dalla difesa regionale, in punto di rilevanza osserva che l'art. 6 censurato si applica a tutte le procedure autorizzative per le quali non risulta rilasciata l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 o sono oggetto di giudizio amministrativo.
5.2. – In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l'art. 6 della legge n. 9 del 2007 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, proponendo le medesime censure contenute nell'ordinanza iscritta al R.O. n. 203 del 2008.
In particolare, quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, il Tribunale ritiene che sarebbero irragionevoli le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo richiamato dalla disposizione censurata che estendono, in assenza dei necessari presupposti, la tutela prevista per le aree della Rete Natura 2000 (aree S.I.C. e Z.P.S.), a fasce di territorio di 5 o 10 km ad esse esterne, così da rendere anche quest'ultime incompatibili con l'installazione degli impianti eolici.
Quanto all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il giudice a quo osserva che l'adozione da parte della Regione degli indirizzi per il corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio, in assenza delle linee guida adottate dalla Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, comporta la lesione della competenza dello Stato in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
6. – Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
6.1. – In via preliminare, la Regione rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal remittente, la nota del 20 luglio 2005, inviata dalla Regione alla società ricorrente, non ha determinato l'arresto definitivo del procedimento di VIA, così per come risulta dalla successiva nota dell'8 novembre 2005, di talché non vi sarebbe interesse al ricorso nel giudizio principale.
6.2. – Nel merito la Regione, quanto alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ritiene, così come nel precedente atto di costituzione, che l'intervento legislativo regionale in questione trovi la propria legittimazione proprio nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nel prevedere il termine di novanta giorni entro il quale le regioni possono adeguarsi alle linee guida adottate dalla Conferenza unificata, consente a queste ultime, in assenza di tali principi, l'adozione, proprio al fine di perseguire la tutela ambientale, di criteri volti all'individuazione delle aree dove collocare gli impianti eolici.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la Regione osserva che l'individuazione di fasce di rispetto poste al di fuori delle aree SIC e ZPS è espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, esente da scrutinio di costituzionalità.
7. – Si è costituita in giudizio la Energia Sud S.r.l., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo, con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle riportate nell'ordinanza di rimessione, l'accoglimento della relativa questione di legittimità costituzionale.
7.1. – In prossimità dell'udienza la Energia Sud S.r.l. ha depositato una memoria con la quale ha precisato quanto sostenuto nel proprio atto di costituzione rilevando che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, lo Stato e le Regioni concorrono, nei limiti delle rispettive competenze, alla realizzazione della tutela ambientale, con il limite che queste ultime possono prevedere una autonoma disciplina in materia solo quando lo Stato ha già fissato i limiti della cennata tutela, cosa che nel caso di specie non sarebbe avvenuta, stante la mancata adozione delle linee guida nazionali previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
8. – Si è costituita in giudizio l'A.P.E.R – Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, parte interveniente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo.
In particolare, l'A.P.E.R. osserva che l'adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura, provoca l'impossibilità di realizzare impianti eolici in un determinato territorio.
9. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza del 27 maggio 2008 (R.O. n. 279 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220».
Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso proposto dalla Fri-El S.p.a. contro la Regione Basilicata, per l'accertamento del silenzio assenso formatosi sulla sua istanza volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, nonché per l'annullamento della delibera della Giunta regionale n. 605 del 4 maggio del 2007, con la quale la Regione ha negato il rilascio della suddetta autorizzazione.
Il rimettente riferisce che l'amministrazione regionale ha motivato l'impugnato diniego con la circostanza, da un lato, che l'insieme degli impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati superava il limite (di 128 MW a tutto il 2010) previsto dal Piano Energetico regionale richiamato dall'art. 3 censurato; dall'altro, che i procedimenti non ancora conclusi con il rilascio della autorizzazione unica, come quello in esame, devono essere sottoposti alle prescrizioni di cui all'atto di indirizzo richiamato dal successivo art. 6.
9.1. – Così descritta la fattispecie sottoposta al suo esame, il rimettente ritiene che l'art. 3, nel rendere vincolanti le previsioni programmatiche contenute nel richiamato Piano energetico regionale, impedisce l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale precisa, poi, di non potere sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 in quanto, sebbene esso venga richiamato nel provvedimento impugnato, da quanto dedotto dalle parti e da quanto si evince dalla documentazione acquisita nel giudizio, il sito prescelto per la costruzione del Parco eolico non rientra tra quelli che la delibera della G.R. n. 2920 del 2004, richiamata dall'art. 6, individua tra quelli incompatibili per l'insediamento di impianti eolici.
9.2. – Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale osserva che, per effetto dell'art. 3, fino all'adozione del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) possono essere autorizzati solo gli impianti che rispettano le prescrizioni di cui al Piano Energetico regionale, approvato con delibera C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, il quale, nel prevedere fino al 31 dicembre 2010 limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici già ampiamente superati, impedisce la realizzazione di nuove installazioni.
Tale disciplina determinerebbe la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione per nuovi impianti eolici, assumendo sul punto rilevanza la circostanza che la disposizione censurata non prevede il termine entro il quale il nuovo PIEAR deve essere approvato.
Consegue da ciò, a parere del rimettente, la violazione dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 con conseguente lesione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la Corte ha affermato che i suddetti procedimenti rientrano nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e che il termine di centottanta giorni, previsto per la loro conclusione dall'art. 12, costituisce un principio fondamentale della suddetta materia (sentenza n. 364 del 2006).
Sempre a parere del rimettente, la disposizione censurata violerebbe l'art. 41 della Costituzione, in quanto la sospensione a tempo indeterminato del rilascio delle autorizzazioni in esame impedisce alle imprese operanti nel settore dell'energia eolica lo svolgimento della relativa attività.
Infine, l'art. 3 della legge n. 9 del 2007 violerebbe anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto in modo irragionevole non prescrive alcuna misura di salvaguardia per quelle istanze, come quella oggetto del giudizio principale, che si trovavano in uno stato di avanzata istruttoria senza, peraltro, prevedere una comparazione tra gli interessi pubblici sottesi al maggior sfruttamento dell'energia derivante da fonti rinnovabili e quelli contrapposti della salvaguardia del paesaggio.
10. – Si è costituita in giudizio la Fri-El S.p.a., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle del rimettente, l'accoglimento della questione.
In particolare, la parte privata, ritiene che l'art. 3, nel richiamare i valori, già superati, di produzione di energia alternativa previsti dal Piano energetico regionale, si pone in contrasto con le norme nazionali e internazionali volte all'incentivazione dell'attività economica nel settore della produzione di energia alternativa.
11. – In prossimità dell'udienza la Fri-El S.p.a. ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di costituzione.
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con tre distinte ordinanze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), per violazione degli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
2. – Le tre ordinanze di rimessione propongono analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione.
3. – Con una prima ordinanza (R.O. n. 279 del 2008) il Tribunale ritiene che l'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220», violi l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, in particolare, il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo il quale il procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni deve concludersi entro centottanta giorni.
Il rimettente giunge a tale conclusione sul presupposto che il Piano energetico regionale richiamato dall'art. 3, nel prevedere fino al 31 dicembre 2010 limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici già superati, comporta la sospensione sine die di tutti i procedimenti volti al rilascio di ulteriori autorizzazioni fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), per il quale la disposizione censurata non indica il termine di adozione.
Tale diposizione, oltre a violare l'indicato parametro costituzionale, contrasterebbe anche con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, in quanto, in modo irragionevole, non prevede nessuna misura di salvaguardia per i procedimenti già avviati e, quindi, una adeguata ponderazione degli interessi pubblici ad essi sottostanti, con conseguente lesione dei diritti delle imprese operanti nel settore dell'energia eolica.
Oggetto del giudizio principale è la domanda di annullamento della delibera della Giunta regionale n. 605 del 4 maggio del 2007, con la quale la Regione ha negato alla società ricorrente, anche sulla base della previsione contenuta nel censurato art. 3, il rilascio della autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
Si è costituita la Fri-El S.p.a., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo, con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dal rimettente, l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.
4. – La questione non è fondata.
Il giudice a quo muove da un presupposto interpretativo errato secondo il quale l'art. 3 comporterebbe la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
In realtà, la disposizione censurata non provoca alcuna sospensione dei suddetti procedimenti, ma si limita ad indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza.
Risulta, altresì, erroneo ritenere che la disposizione censurata, non indicando il termine entro il quale deve essere adottato il PIEAR, determina un blocco senza termine e generalizzato al rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto l'amministrazione sarebbe libera di approvare il suddetto Piano in ogni tempo.
Sul punto è sufficiente osservare che anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, com'è quello richiamato dalla disposizione censurata, sono applicabili i principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, quelli contemplati dall'art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3 (sentenze n. 176 del 2004 e n. 355 del 2002).
5. – Con due distinte ordinanze (R.O. nn. 203 e 204 del 2008) il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ritiene, poi, che l'art. 6 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, nella parte in cui prevede che «Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla delibera G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920», violi gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La disposizione censurata, nel richiamare la delibera con la quale vengono fissati i criteri per il corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio, lederebbe la competenza dello Stato in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, in quanto non sono state ancora adottate, ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, le relative linee guida da parte della Conferenza unificata.
L'art. 6 violerebbe, poi, l'art. 3 della Costituzione, in quanto le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo da esso richiamato estendono, in assenza dei necessari presupposti, la protezione prevista per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) alle fasce di territorio di 5 o 10 km ad essi esterne, così rendendo impossibile la realizzazione di impianti eolici nell'ambito della Regione Basilicata.
I rimettenti sono investiti della impugnativa della delibera richiamata dall'art 6, nonché di ulteriori atti relativi ai procedimenti promossi dai ricorrenti al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione di diversi impianti eolici.
Si sono costituite la Bluvento S.r.l. e la Energia Sud S.r.l., ricorrenti nei giudizi a quibus, nonché l'A.P.E.R. – Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, parte interveniente in uno dei suddetti giudizi, chiedendo, con motivazioni pressoché identiche a quelle espresse dai rimettenti, l'accoglimento delle relative questioni.
In entrambi i giudizi si è costituita, con atti sostanzialmente uguali, la Regione Basilicata chiedendo che la Corte dichiari le questioni inammissibili o infondate.
In particolare, nel giudizio sollevato con l'ordinanza n. 204 del 2008, la Regione ritiene che la questione sia inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto il procedimento di autorizzazione attivato dal ricorrente non si sarebbe concluso.
5.1. – In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, avendo il rimettente fornito una adeguata e condivisibile motivazione in ordine al rigetto della stessa nel corso del giudizio principale.
6. – Nel merito, la questione è fondata.
L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Tale disposizione è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, inserita nell'ambito della disciplina relativa ai procedimenti sopra cennati, ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio.
Il legislatore, infatti, oltre a prevedere il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, ha espressamente sancito, nella medesima norma, che le linee guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».
La prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente.
La presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, cosa che è avvenuta per effetto del richiamo, operato dall'art. 6 all'atto di indirizzo, di cui alla delibera della Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2920, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata dal Tribunale amministrativo per la Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.