GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EDU (E DELLA COMMISSIONE EDU)
(concernente l’Italia)
|
Le ultime
decisioni pubblicate |
|
|
Corte europea
dei diritti dell’uomo (Sez. I) 5 febbraio 2026 (Florio e Bassignana) Art. 1 Prot. 1 – Ritenuta violazione del
diritto di propriet? in un caso riguardante l'effetto combinato di una misura
di confisca del prezzo o del profitto di un reato ordinata dai giudici penali
e di una condanna, pronunciata dalla Corte dei conti, nell’ambito della
quale non sono state dedotte le somme gi? confiscate in sede penale
dall'importo del risarcimento destinato ai soggetti di diritto pubblico
danneggiati dai reati commessi dai ricorrenti, con conseguente imposizione di
un onere eccessivo a loro carico. La Corte ha ribadito che la Convenzione non
vieta di per s? la combinazione di una misura riparatoria e di una misura
punitiva tradizionale, ma ha reputato tale combinazione non ammissibile nel
caso di specie in quanto le autorit? nazionali hanno omesso di considerare l'effetto
combinato delle misure di confisca e di risarcimento e verificare se gli
obiettivi riparatori e punitivi avrebbero potuto essere adeguatamente
raggiunti con mezzi diversi dal cumulo delle due misure nella loro totalit?. |
|
|
Corte europea
dei diritti dell’uomo (Sez. I) 15 gennaio 2026 (Magherini e altri) Art. 2 (sostanziale e procedurale) - Duplice
violazione dell'articolo 2 (sotto il profilo sostanziale e procedurale) in un
caso di uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine nei
confronti di una persona, parente dei ricorrenti, deceduta dopo essere stata
immobilizzata, ammanettata e in seguito mantenuta in posizione prona dai
carabinieri per circa venti minuti. La Corte ha accertato che il mantenimento
a terra della persona bloccata in posizione prona per circa venti minuti dopo
la sua immobilizzazione iniziale, nonostante questa non reagisse
apparentemente pi?, non fosse assolutamente necessario per controllarla. La
Corte rileva inoltre delle carenze - sotto il profilo dell’indipendenza
e dell’efficacia - nell'indagine che ne ? seguita; essa rileva altres?
delle carenze nelle linee guida all'epoca in vigore in Italia quanto al modo
di immobilizzare un individuo, poich? queste non contenevano istruzioni
chiare e adeguate sul posizionamento delle persone in posizione prona al fine
di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita dell'interessato,
nonch? nella formazione dei membri delle forze dell'ordine alle tecniche di
immobilizzazione, essendo tale formazione inidonea a garantire che questi possedessero
il livello di competenza necessario nell'impiego di tecniche di
immobilizzazione, come la posizione prona, che potrebbero mettere a rischio
la vita. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 8 gennaio 2026 (Finanziaria d’Investimento
Fininvest S.p.A. e Berlusconi) Art. 6, par. 1 e 2 - Il caso riguardava un
procedimento civile avviato dinanzi alle giurisdizioni italiane dalla societ?
CIR S.p.A. contro la societ? ricorrente che, all’epoca dei fatti, era
presieduta da Silvio Berlusconi. L'azione civile mirava ad ottenere un
risarcimento per i danni subiti dalla CIR a causa della corruzione di un
giudice che aveva partecipato all'adozione di una decisione giudiziaria in
una precedente controversia tra le due societ?. La Corte ha riconosciuto (solo) una violazione
dell’art. 6, par. 1 (civile) con riguardo alla mancanza di sufficiente
motivazione sulle spese da parte del procedimento di cassazione da parte
della Suprema Corte. ? stata invece esclusa la violazione del diritto
a un processo equo e del diritto di accesso a un tribunale sotto il profilo
del rispetto del principio del giudicato e del diritto a un tribunale
predeterminato per legge. La Corte ha ritenuto infatti che la rimessa in
discussione dell’esito della sentenza del 1991 – alla quale aveva
partecipato il giudice corrotto – nell'ambito del procedimento di
risarcimento avviato dalla parte vittima della corruzione non era contraria
al principio del rispetto della cosa giudicata, rilevando che era
giustificata da motivi imperativi, che era conforme al diritto interno e che
aveva garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dell'individuo e la
necessit? di assicurare una buona amministrazione della giustizia. Inoltre,
la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali non abbiano ecceduto le loro
competenze nell'ambito del procedimento di risarcimento. Del pari, non ? stata riconosciuta alcuna
violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della propriet?)
in relazione alla condanna al pagamento di un risarcimento nell'ambito di una
controversia tra privati. La Corte constata che le decisioni interne, basate
tra l'altro su una perizia, erano debitamente motivate e non rileva alcuna
arbitrariet?. Essa rileva che l'importo del risarcimento ? stato determinato
sulla base di una valutazione dei danni subiti dalla CIR a seguito dell'atto
illecito attribuito alla societ? ricorrente e ritiene che il suo impatto
sulla situazione finanziaria di quest'ultima non sia rilevante. Infine, viene esclusa la violazione dell'articolo
6 ? 2 (presunzione di innocenza) in danno di Silvio Berlusconi. La Corte
osserva infatti che i tribunali interni, pur esaminando gli stessi fatti
oggetto del procedimento penale che ha portato a un proscioglimento per
prescrizione, hanno precisato pi? volte che la loro analisi mirava solo a
stabilire una responsabilit? civile, sicch? le decisioni interne non hanno
attribuito una responsabilit? penale a Berlusconi. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 8 gennaio 2026 (Ferrieri e Bonassisa) Art. 8 , Art. 46 – Riconosciuta violazione
del diritto al rispetto della vita privata in un caso di accesso ed esame dei
dati bancari dei ricorrenti da parte dell'autorit? fiscale. Pi? precisamente, il caso riguardava alcune
misure adottate dall'Agenzia delle Entrate a fini di verifica fiscale, tra
cui l'accesso e l'esame dei dati bancari dei ricorrenti, delle informazioni
sui conti bancari, della cronologia delle transazioni e dei dettagli di altre
operazioni finanziarie relative ai ricorrenti o a loro riconducibili.
Basandosi sull'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata),
considerato isolatamente e in combinato disposto con l'articolo 13 (diritto a
un ricorso effettivo) e l'articolo 6, paragrafo 1 (diritto a un processo
equo) della Convenzione, i ricorrenti lamentavano che la legislazione
nazionale concede alle autorit? un margine di discrezionalit? eccessivo nel
decidere in merito all'accesso ai dati bancari dei contribuenti, nonch? la
mancanza di garanzie procedurali sufficienti a proteggerli da eventuali abusi
o arbitrariet? e, in particolare, l’assenza di una possibilit? di
controllo giurisdizionale o indipendente delle misure contestate. La Corte ha riconosciuto la violazione
riconoscendo tra l’altro come non fossero soddisfatti i requisiti di
“qualit? della legge”, avendo effettivamente il quadro giuridico
vigente concesso alle autorit? nazionali una discrezionalit? illimitata per
quanto riguarda la portata e le condizioni delle misure contestata, in
assenza tra l’altro di di garanzie procedurali sufficienti e, in
particolare, della possibilit? di sottoporre le misure contestate a un
efficace controllo giurisdizionale o indipendente a posteriori, tutto ci?
determinando la necessit? di qualificare le interferenze riscontrate come
“non conformi alla legge” La Corte ha ritenuto che la constatazione della
violazione costituisse di per s? una giusta soddisfazione sufficiente per il
danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, ma, in applicazione
dell’art. 46, la Corte ha imposto l’adozione di misure generali,
avendo riscontrato un problema sistemico, sicch? lo Stato convenuto dovr?
allineare la propria legislazione e prassi alle conclusioni della Corte, la
quale ha sottolineato la necessit? di norme specifiche nel diritto interno
che indichino le circostanze e le condizioni in cui le autorit? nazionali
sono autorizzate ad accedere ai dati bancari dei contribuenti, prevedendo
inoltre un riesame giudiziario o indipendente efficace, il tutto tenendo
conto del contesto della cooperazione internazionale tra autorit? fiscali. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 11 dicembre 2025 (Diaco e Lenchi) Art. 1 Prot. 1 – Riconosciuta violazione
del diritto al rispetto dei propri beni in conseguenza della mancata
esecuzione da parte delle autorit?, entro un termine ragionevole, delle
ordinanze di pagamento delle indennit? ai ricorrenti avvocati a titolo di
patrocinio a spese dello Stato. Art. 46 ‒ In considerazione del contesto
generale e della natura sistematica di simili ritardi, la Corte chiama lo
Stato convenuto a individuare le diverse cause dei malfunzionamenti
strutturali che li determinano e a introdurre anche misure generali
idonee a risolvere il problema. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 11 dicembre 2025 (Intranuovo) Art. 2 (sostanziale e procedurale) – Il
caso riguardava la morte del figlio della ricorrente, un giovane caporale che
prestava servizio nell'esercito italiano, in seguito a una presunta caduta da
una finestra della caserma in cui era di stanza. Durante le indagini che
seguirono, emersero una serie di elementi che mettevano seriamente in dubbio
la conclusione iniziale secondo cui si sarebbe trattato di un suicidio e
suggerivano, piuttosto, un atto doloso, ma lo sviluppo del procedimento non
consent? di far luce sulla vicenda.
La Corte ha riconosciuto la violazione di entrambi gli aspetti di cui
all’art. 2 (diritto alla vita e obbligo di tutelarla, obbligo di
effettuare indagini efficaci) in conseguenza della mancata conduzione da
parte delle autorit? nazionali di un'indagine efficace sulle circostanze
della morte. La Corte ha in particolare riscontrato carenze, tra cui la
mancata adozione di misure ragionevoli e idonee per garantire la
conservazione delle prove pertinenti, che hanno impedito l'accertamento dei
fatti e lasciato senza risposta questioni importanti, non giungendosi da
parte dello Stato a fornire una spiegazione soddisfacente e convincente della
morte. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 27 novembre 2025 (Europa Way S.r.l.) Art. 10 – Violazione dell’art. 10
(libert? di espressione e di diffondere informazioni e idee) in conseguenza
della sospensione con decreto ministeriale e del successivo annullamento con
legge della procedura di gara per l'assegnazione delle frequenze per la
trasmissione televisiva digitale terrestre, inizialmente stabilita con
regolamento dall'autorit? di regolamentazione competente (AGCOM):
l'annullamento della procedura e la sua sostituzione con una sostanzialmente
diversa hanno infatti interferito con la possibilit? della societ? ricorrente
di ottenere i diritti di utilizzo delle frequenze digitali terrestri, sulla
base di motivi giuridici ritenuti incompatibili con il diritto nazionale e
dell'Unione europea dai tribunali nazionali. La Corte rimarca il ruolo
importante delle autorit? di regolamentazione nel sostenere e promuovere la
libert? e il pluralismo dei media e la necessit? di garantire la loro
indipendenza, ed evidenzia come quest’ultima sia compromessa anche
dall'interferenza con l'esercizio delle relative funzioni, anche in
considerazione, nel contesto specifico, di un quadro giuridico pertinente non
prevedibile e non in grado di fornire garanzie sufficienti contro
l'arbitrariet? del decisore. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 23 ottobre 2025 (Tartamella ed altri) Art. 6 ? 1 (civile), Art. 7 e Art. 1, par. 1,
Prot. 1 - Il caso riguardava il sequestro e la confisca di beni di propriet?
dei ricorrenti, il cui valore ? stato ritenuto equivalente ai proventi dei
reati commessi dai familiari degli stessi. Le misure si basavano sulla
constatazione che, sebbene i ricorrenti fossero i proprietari formali dei
beni, questi ultimi erano di fatto a disposizione dei trasgressori. Basandosi
sull'articolo 7 (nessuna pena senza legge) della Convenzione e sull'articolo
1 del Protocollo n. 1 (protezione della propriet?) alla Convenzione europea,
i ricorrenti lamentavano che, sequestrando e confiscando i loro beni, i
tribunali nazionali li avevano puniti per un reato commesso da altri e che il
sequestro e la confisca erano stati sproporzionati e non sufficientemente
prevedibili. Basandosi poi sull'articolo 6 par. 1 (diritto a un processo
equo) della Convenzione, una delle ricorrenti lamentava anche di non aver
avuto accesso a un ricorso effettivo per contestare la confisca dei suoi
beni. La Corte ha negato, sotto quest’ultimo profilo, che vi siano
state violazioni dell’Art. 6 (essendo stata concessa un'opportunit?
ragionevole e sufficiente per contestare adeguatamente la misura di confisca
nel procedimento esecutivo, opportunit? ritenuta sufficiente per la tutela
dei diritti civili, senza che sia emerso alcun indizio di arbitrariet? o
manifesta irragionevolezza), mentre, con riguardo ad alcuni dei ricorrenti,
ha riconosciuto una violazione dell’Art. 1 Prot. 1, poich? i tribunali
nazionali non hanno dimostrato in modo ragionevole e sulla base di elementi
oggettivi che i primi due ricorrenti fossero proprietari fittizi dei beni
confiscati e che questi appartenessero, in realt?, ai trasgressori (a
differenza di quanto avvenuto per il terzo e il quarto ricorrente, in
riferimento ai quali i tribunali nazionali hanno indagato maggiormente e
hanno indicato elementi specifici che indicavano che i beni formalmente di
loro propriet? erano in realt? a disposizione dei trasgressori). Con
riferimento all’Art. 7, la Corte ha affermato che la confisca con mezzi
equivalenti non costituisce una sanzione nei confronti dei familiari
considerati proprietari fittizi e che, a monte, il sequestro provvisorio non
costituisce una sanzione. Il tutto in applicazione dei principi gi? enunciati
nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia [GC]. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 23 ottobre 2025 (Ayala Flores) Art. 8 – Assenza di violazione del diritto
al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio in un caso
riguardante l’esecuzione di un ordine di demolizione, a seguito di una
sentenza di una condanna a carico della ricorrente per la costruzione abusiva
di un'abitazione, a lei appartenente, sull'isola di Procida. Il ricorso
verteva in particolare sulla questione se le autorit? avessero trovato un
giusto equilibrio tra il diritto individuale alla propria abitazione e
l'interesse pubblico a emettere ed eseguire l'ordine di demolizione. La Corte
ha ritenuto che i tribunali avessero adeguatamente valutato gli interessi
contrapposti in gioco e avessero tenuto conto delle argomentazioni della
ricorrente, ritenendolo tuttavia vaghe, infondate e insufficienti a prevalere
sul significativo interesse a far eseguire la demolizione, nell’ambito
del margine di apprezzamento riservato agli Stati in materia. La Corte ha
sottolineato che la ricorrente aveva indebolito la sua posizione in tale
esercizio di bilanciamento, poich? aveva continuato a vivere nella propriet?
in consapevole sfida alla legge per 15 anni, pur sapendo che si trovava in un
sito protetto dal punto di vista ambientale e in una zona a rischio sismico. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 9 ottobre 2025 (Petruzzo) Art. 7 (Nulla poena sine lege) – Oggetto
del caso erano due diverse ipotesi di confisca di terreni e fabbricati
oggetto di un reato di lottizzazione abusiva, rispetto alle quali, la Corte
ha, nella prima ipotesi, negato la violazione riconoscendo la sufficiente
prevedibilit?, per i ricorrenti, delle disposizioni che prevedono il reato di
lottizzazione abusiva e l’avvenuto accertamento a loro carico, da parte
di giudici penali, di tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva,
nell’ambito di un procedimento concluso con l’archiviazione per
prescrizione rispetto a persone che avevano avuto modo di partecipare al
procedimento penale; nella seconda ipotesi, la Corte ? giunta alla
conclusione opposta poich? la confisca qui riguardava immobili acquistati da
terzi che sono stati ritenuti responsabili della commissione del reato di
lottizzazione abusiva sulla base di un accertamento sostanziale di
responsabilit? effettuato nell'ambito di un incidente esecutivo, sicch? i
ricorrenti si sono trovati a subire una pena nonostante l'assenza di
partecipazione al processo penale, con e di condanna preventiva, in
conseguenza di un accertamento di una responsabilit? penale a posteriori e
nell'ambito di un procedimento avviato su iniziativa esclusiva di terzi, tale
da non poter giustificare l'imposizione di una pena. Art. 1 Prot. 1 (Rispetto dei beni) – Sotto
questo profilo la Corte ha ritenuto sproporzionata la confisca dei terreni e
degli immobili appartenenti ai ricorrenti che avevano partecipato al
procedimento penale e ha riscontato la
violazione degli obblighi procedurali di cui all'articolo in questione
nei confronti dei terzi acquirenti. Pi? precisamente, il caso riguardava due gruppi
di ricorrenti che contestavano, per motivi in parte diversi, la confisca dei
loro terreni e immobili. Le autorit? nazionali avevano ritenuto che gli
immobili costituissero un insediamento abusivo. Nella sentenza la Corte
europea ha stabilito all'unanimit? che non vi era stata violazione
dell'articolo 7 (Nulla poena sine lege) della Convenzione per quanto
riguarda il primo gruppo di ricorrenti, mentre vi era stata una violazione
dell'articolo 7 della Convenzione per quanto riguarda il secondo gruppo di
ricorrenti, nonch? una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1
(protezione della propriet?) per quanto riguarda tutti i ricorrenti. Per quanto riguarda la denuncia relativa
all'articolo 7, la Corte ha ritenuto che le disposizioni nazionali che
istituiscono il reato di sviluppo illegale di siti fossero sufficientemente
prevedibili per il primo gruppo di ricorrenti (ricorso n. 1986/09), che
avevano costruito edifici non conformi al piano di utilizzo del territorio su
una parte del loro terreno di propriet? comune. La Corte ha invece ritenuto che vi fosse stata
una violazione dell'articolo 7 nei confronti del secondo gruppo di ricorrenti
(ricorso n. 67556/13), che avevano acquistato gli appartamenti che
costituivano uno degli edifici, in ragione della circostanza che a questi era
stata inflitta una sanzione nonostante non fossero stati parti nel
procedimento penale e non fossero mai stati formalmente accusati di alcun
reato. La Corte ha nell’occasione precisato i requisiti di conformit?
alla Convenzione che le autorit? italiane devono soddisfare quando conducono
procedimenti di confisca dei beni nei confronti di acquirenti ritenuti
corresponsabili di un’illecita urbanizzazione. Per quanto riguarda la lamentata violazione
dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha ritenuto che il primo gruppo
di ricorrenti abbia dovuto sopportare un onere eccessivo e irragionevole, in
quanto i tribunali nazionali avevano ordinato la confisca di tutti i terreni
(per un totale di 97.000 metri quadrati), mentre gli edifici costruiti e
venduti illegalmente occupavano una superficie inferiore a 300 metri
quadrati. Inoltre, gli obblighi procedurali di cui all'articolo 1 del
Protocollo n. 1 non erano stati rispettati nei confronti del secondo gruppo
di ricorrenti, che non aveva avuto la possibilit? di partecipare al
procedimento che aveva portato alla confisca dei loro beni. La Corte ha infine statuito all'unanimit? che lo
Stato italiano dovr? restituire i beni confiscati ai ricorrenti del primo
gruppo e a una delle ricorrenti del secondo gruppo. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 9 ottobre 2025 (X) Art. 8 – Non violazione del diritto al
rispetto della vita privata e familiari e connessi obblighi positivi in un
caso di perdita da parte del ricorrente, cinque anni dopo la sua nascita in
Italia nel 2018 a seguito di una procreazione medicalmente assistita
all'estero, del legame di filiazione che lo legava alla sua madre
intenzionale a causa dell'annullamento della trascrizione dell'atto di
nascita relativo alla designazione di quest'ultima. Premessa
l’applicabilit? dell’Art. 8 al caso in esame applicabile, la
Corte affronta i profili relativi al divieto nella legislazione nazionale di
iscrivere la madre intenzionale nell'atto di nascita di un bambino nato in
Italia a seguito di una PMA effettuata all'estero, con riguardo in
particolare all’ipotesi di PMA tra persone dello stesso sesso senza
legame biologico (espressamente esclusa dalla legislazione nazionale).
Facendo perno sul mancato ricorso da parte della madre intenzionale alla
possibilit? di adottare il ricorrente (invece garantita), prolungando cos? l'instabilit?
del suo status giuridico, nonch? sul margine di apprezzamento spettanti agli
Stati, la Corte giunge alla conclusione della assenza di violazione da parte
dello Stato convenuto del suo obbligo di garantire al ricorrente l'effettivo
rispetto della sua vita privata, non ritenendo che l’effettivo
godimento della propria vita familiare da parte del ricorrente fosse stato
interrotto da parte dello Stato convenuto attraverso il provvedimento che ha
determinato la perdita, cinque anni dopo la nascita del ricorrente, del
rapporto giuridico di filiazione che lo legava alla madre designata. Si segnala un’opinione dissenziente nella
quale, pur condividendosi la constatazione della maggioranza secondo cui
l'instabilit? della situazione in cui si trovava il ricorrente ? stata
causata anche dalla decisione della madre di richiedere la trascrizione del
suo atto di nascita piuttosto che avviare una procedura di adozione, si
evidenzia come ci? non dovrebbe costituire il fattore determinante ai fini
della valutazione dei diritti dell'interessato alla luce della Convenzione,
giacch? il minore, che ? l'oggetto diretto di tale procedura, non pu? essere
ritenuto responsabile delle scelte procedurali operate dal genitore. Ancora,
si osserva in tale opinione che l'annullamento dell'atto di nascita del
ricorrente dopo oltre cinque anni di procedimento giudiziario solleva serie
preoccupazioni circa il rispetto da parte dello Stato dei suoi obblighi
positivi derivanti dall’articolo 8, poich? l’errore commesso
dalle autorit? statali ha avuto come effetto di creare un lungo periodo di
incertezza e instabilit? giuridica per il ricorrente, la cui identit? e vita
privata erano in gioco. Al riguardo, si afferma che l'obbligo positivo dello
Stato di proteggere la vita privata del ricorrente avrebbe dovuto essere
inteso come comprensivo dell'obbligo di correggere rapidamente l'errore
commesso e la situazione che ne era derivata: data la delicatezza dei diritti
in gioco, che riguardano il nucleo stesso dell'identit? del ricorrente,
qualsiasi ritardo nell'adozione di misure correttive avrebbe dovuto
considerarsi inaccettabile, e il fatto che fossero trascorsi pi? di cinque
anni prima che l'atto di nascita fosse finalmente annullato avrebbe dovuto
suggerire che lo Stato non abbia agito con la dovuta diligenza su questioni
che riguardano l'identit? e la vita privata di un bambino. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 25 settembre 2025 (Isaia e altri) Art. 1 P1 – Ritenuta violazione del diritto
al godimento pacifico dei beni in conseguenza di una confisca ritenuta
sproporzionata e non basata su una condanna (“confisca
preventiva”) dei beni dei ricorrenti, considerati proventi di attivit?
illecite commesse o presumibilmente commesse dal primo ricorrente. La Corte
rileva il significativo lasso di tempo trascorso dal compimento dei reati
presupposto su cui si basava la confisca, le carenze nelle decisioni dei
tribunali nazionali, ritenute gravi e manifestamente incompatibili con le
limitazioni e le garanzie stabilite dal diritto interno e dalla
giurisprudenza, nonch? la mancata dimostrazione da parte delle autorit?
nazionali di un nesso tra le attivit? criminali del primo ricorrente e i beni
confiscati e, pi? in generale, il mancato raggiungimento di un giusto
bilanciamento. Pi? in dettaglio, il caso riguarda la
“confisca preventiva” (confisca di prevenzione) dei beni dei
ricorrenti, non basata su una condanna, disposta dai tribunali nazionali
competenti ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 159 del 6
settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
I beni confiscati erano ritenuti proventi di attivit? illecite commesse o
presumibilmente commesse tra il 1980 e il 2008, poich? il primo ricorrente
aveva vissuto ?anche solo in parte, dei proventi di reato? durante tale
periodo. Basandosi sull'articolo 6 ? 1 (diritto a un processo equo) della
Convenzione, i ricorrenti avevano lamentato: che le decisioni dei tribunali
nazionali di confiscare i loro beni non erano conformi alle condizioni stabilite
dalla legge per l'imposizione della misura di “confisca
preventiva”; che la stragrande maggioranza dei beni confiscati era
stata acquistata dopo la conclusione del periodo durante il quale il primo
ricorrente era stato dichiarato pericoloso per la societ?; che i tribunali
nazionali non avevano fornito alcuna prova per dimostrare che tali beni
fossero stati acquisiti con i proventi di attivit? criminali. Si segnalano un’opinione concorrente e una
corposa opinione dissenziente del giudice italiano. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 23 settembre 2025 (Scuderoni) Art. 3 e art. 8 – Violazione degli obblighi
positivi connessi al diritto al rispetto della vita privata discendente dal
mancato adempimento da parte delle autorit? del loro obbligo positivo di
proteggere la ricorrente dalle violenze domestiche commesse dal suo ex
compagno. A fronte di una disciplina legislativa nazionale considerata
adeguata e proporzionata, si riscontrano la mancanza della necessaria
diligenza richiesta alle autorit? competenti, la mancanza di un approccio
autonomo e proattivo e di una valutazione completa del rischio reale e
immediato di violenza ricorrente, la mancata presa in considerazione del
problema specifico della violenza domestica, il mancato adempimento da parte
dello Stato del proprio obbligo procedurale di garantire un trattamento
adeguato delle violenze subite dalla ricorrente e il mancato adempimento da
parte delle autorit? del proprio obbligo di fornire una risposta
proporzionata alla gravit? dei fatti denunciati dalla ricorrente. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 10 luglio 2025 (Gullotti) Art. 8 ‒ Violazione del diritto al rispetto
della corrispondenza in un caso riguardante un detenuto che stava scontando
una pena per reati di mafia e nei cui confronti erano state rinnovate le
restrizioni relative alle persone con cui gli era stato permesso di
corrispondere. Essendo il ricorrente detenuto secondo un regime speciale
introdotto specificamente per interrompere i contatti tra i detenuti e le
loro reti criminali, la legislazione pertinente prevedeva e prevede la
possibilit? di limitazioni alla corrispondenza, ma a condizione che tali
limitazioni siano motivate e limitate nel tempo. Nel caso di specie, non era
stata effettuata ‒ in occasione del rinnovo delle restrizioni ‒
una valutazione esplicita e autonoma della necessit? di limitare la
corrispondenza del ricorrente ai soli parenti ammessi alle visite familiari,
e tale mancanza ha inficiato la legittimit? - nella sua ampia e non motivata
estensione - della misura in questione. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 5 giugno 2025 (Anna Maria Ciccone) Art. 6 (penale) ‒ Violazione del diritto a
un processo equo in un caso nel quale, a seguito di una assoluzione
pronunciata in primo grado dalla Corte d'Assise, la Corte d’assise
d’appello ha pronunciato una sentenza di condanna a otto mesi di
reclusione e al risarcimento dei danni alle parti civili, superando la
sentenza di assoluzione senza ascoltare o assumere prove dai periti nominati
dalla Procura, le cui precedenti dichiarazioni sono state interpretate nel
nuovo processo in modo diverso risultando decisive per giungere alla
condanna. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 5 giugno 2025 (Cioffi) Art. 3 - Violazione del divieto di trattamenti
inumani o degradanti, sia per quanto riguarda il maltrattamento del signor
Cioffi da parte della polizia, sia per quanto riguarda la successiva
indagine. Il caso riguardava il trasporto di Cioffi, allora praticante
avvocato, in una stazione di polizia di Napoli, dove aveva subito
maltrattamenti da parte di agenti di polizia, tra cui pugni mentre era in
ginocchio, e abusi verbali e fisici quando aveva tentato di chiedere
informazioni. Il fatto ? avvenuto nel contesto del Global Forum on
Reinventing Government, tenutosi a Napoli nel 2001. La Corte ha rilevato in
particolare che i fatti di maltrattamento da parte della polizia erano stati
chiaramente accertati dai tribunali italiani, che li avevano definiti, tra l'altro,
“particolarmente odiosi”. La Corte ha inoltre ritenuto inadeguata
l'indagine successiva, nella quale 31 funzionari erano stati accusati di
molteplici reati in relazione a questi eventi, salvo poi infruttuosamente
chiudersi la maggior parte dei procedimenti a causa della scadenza del
termine di prescrizione. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 15 maggio 2025 (Versaci) Art. 8 – Mancata violazione del diritto al
rispetto della vita privata in conseguenza del rifiuto da parte del questore
di Reggio Calabria di rilasciare al ricorrente una licenza di pubblica
sicurezza per svolgere attivit? di scommesse per conto di una societ?
straniera, in quanto non soddisfaceva il requisito di “buona
condotta” previsto dal Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.) Pur rilevando che la motivazione della decisione
mancava di alcuni dettagli, la Corte ha riconosciuto che il questore aveva
basato il suo rifiuto su un'adeguata valutazione dei fatti e che la sua
decisione era stata adeguatamente rivista dal Tribunale amministrativo
regionale e dal Consiglio di Stato. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 6 maggio 2025 (L.F. ed altri) Art. 8 - Obblighi positivi - Vita privata –
Riconosciuta violazione a causa della mancata adozione da parte delle
autorit? nazionali di tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva
tutela dei diritti dei ricorrenti in relazione all’inquinamento
ambientale causato dal proseguimento dell’attivit? di una fonderia nei
pressi della loro abitazione nel comune di Salerno. Nonostante gli effetti
tangibili delle misure adottate dopo il 2016 per ridurre al minimo gli
effetti nocivi dell’attivit? della fonderia, le autorit?, nell’autorizzarne
il proseguimento dell’attivit?, non hanno tenuto conto dei precedenti
effetti nocivi significativi sulla popolazione locale derivanti dall’esposizione
prolungata all'inquinamento, sicch? non ? stato raggiunto un giusto
equilibrio tra gli interessi in gioco. Art. 46 - Esecuzione della sentenza - Misure
generali – La Corte afferma che in linea generale lo Stato convenuto ?
libero di scegliere i mezzi con cui adempiere agli obblighi discendenti dalla
sentenza, precisando altres? che le doglianze dei ricorrenti ai sensi dell’art.
8 potrebbero essere risolte affrontando debitamente i rischi ambientali in
modo che l’impatto ambientale della fonderia diventi pienamente
compatibile con la sua ubicazione in una zona residenziale, ipotizzandosi una
delocalizzazione dell'impianto. La Corte ricorda inoltre che le autorit?
nazionali hanno la possibilit? di utilizzare tutti i poteri coercitivi
disponibili ai sensi del diritto interno, oltre che di negoziare una
soluzione concordata con la societ? che gestisce la fonderia. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 10 aprile 2025 (Morabito) Art. 3 (sostanziale) – Riconosciuta
violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in conseguenza del
mantenimento dell’anziano ricorrente, condannato per aver guidato
un’organizzazione criminale di stampo mafioso, in un regime carcerario
speciale restrittivo (regime dell’articolo 41 bis), nonostante il suo
progressivo deterioramento cognitivo. La Corte ha osservato che l’et?
avanzata del ricorrente e la durata del periodo (quasi vent’anni)
trascorso in regime speciale richiedevano ragioni particolarmente convincenti
per un’ulteriore proroga, ragioni non addotte da parte delle autorit?
nazionali, a fronte di un legittimo dubbio sul fatto che il ricorrente, a
causa del suo progressivo declino cognitivo, rappresentasse ancora un
pericolo e fosse in grado di mantenere contatti pratici significativi con la
sua organizzazione criminale. Le autorit? nazionali non hanno dato risposta
ai rilievi secondo cui la limitazione delle interazioni umane avrebbe
ulteriormente danneggiato lo stato mentale del ricorrente e non hanno preso
in considerazione la possibilit? di revocare o alleggerire alcune delle
restrizioni per soddisfare le sue esigenze, nonostante le sue esplicite
richieste. La Corte ha concluso che l'applicazione prolungata del regime
previsto dall’art. 41 bis, durante il periodo all’esame della
Corte, non era sufficientemente giustificata e comporta una violazione
dell’art. 3, mentre di per s? la permanenza del ricorrente in carcere,
durante lo stesso periodo, non viola l’art. 3 in considerazione delle
adeguate cure mediche fornite al ricorrente per le sue molteplici malattie. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 27 marzo 2025 (Laterza e D’Errico) Articolo 2 (procedurale) - Inchiesta inefficace
– Interruzione del procedimento penale relativo al decesso di un uomo a
causa di una possibile patologia connessa al lavoro a seguito del rifiuto
delle autorit? nazionali di proseguire le indagini - Impossibilit? di
individuare i responsabili di eventuali violazioni delle misure di sicurezza
a causa di una pluralit? di superiori gerarchici che rende impossibile
determinare il momento iniziale del processo causale della malattia -
Impossibilit? di porre rimedio a questa situazione con gli elementi di prova
esistenti - Prassi dei giudici nazionali in casi analoghi non seguita nel
caso di specie - Necessit? di fornire ragioni scientifiche e/o fattuali o di
proseguire le indagini al fine di raccogliere ulteriori elementi di prova -
Mancanza di sforzi sufficienti da parte dei giudici nazionali per accertare i
fatti del caso - Decisione di chiusura dell’indagine non debitamente
motivata |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 27 marzo 2025 (Niort) Art. 3 (procedurale) – Violazione
dell’obbligo di svolgere un’indagine efficace - Le autorit?
nazionali non hanno dimostrato di aver esaminato con sufficiente rigore la
compatibilit? dello stato di infermit? mentale del ricorrente con la
detenzione in carcere - Numerosi elementi fanno sorgere dubbi sulla
compatibilit? in questione in considerazione della vulnerabilit? del
ricorrente Art. 6 ? 1 (civile) – Mancata attuazione, o
almeno mancata attuazione entro termine ragionevole, delle decisioni
nazionali sull’accesso alle cure mediche Art. 38 - Mancato rispetto dell’obbligo
dello Stato di fornire tutte le facilitazioni necessarie per
l’accertamento dei fatti |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 13 febbraio 2025 (P.P.) Articolo 3 (procedurale) - Obblighi positivi -
Mancato adempimento da parte dello Stato del dovere di svolgere indagini
efficaci in materia di violenza domestica - Totale impunit? dell’ex
partner della ricorrente a causa del ritardo ingiustificato del procedimento
penale a suo carico, che si ? concluso per effetto della prescrizione -
Mancata presa in carico da parte delle autorit? del problema specifico della
violenza domestica - Passivit? dei tribunali di fronte alla gravit? dei reati
denunciati dalla ricorrente – Incompatibilit? con le esigenze della
Convenzione delle conseguenze combinate delle peculiarit? della disciplina
nazionale della prescrizione e dei ritardi nel procedimento. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 6 febbraio 2025 (Italgomme Pneumatici S.r.l. e
altri) Art. 8 - Domicilio - Corrispondenza - Accesso e
ispezione dei locali commerciali dei ricorrenti, delle sedi legali o dei
locali utilizzati per le attivit? professionali, con esame, copia e sequestro
(in alcuni casi) di registri contabili, libri societari, fatture e altri
documenti contabili, nonch? documenti rilevanti ai fini
dell’accertamento fiscale - Mancato rispetto dei requisiti di
“quality of law” - Quadro normativo nazionale che consente alle
autorit? nazionali una discrezionalit? illimitata per quanto riguarda la
portata e le condizioni di adozione delle misure impugnate - Mancanza di
sufficienti garanzie procedurali - Misure contestate non soggette a un
effettivo controllo giurisdizionale ex post circa la loro legittimit?,
necessit? e proporzionalit? - Interferenza “non conforme alla
legge”. Art. 46 - Misure generali - Problema sistemico -
Lo Stato convenuto deve adeguare la sua legislazione e la sua prassi alle
conclusioni della Corte - Necessit? di norme specifiche nel diritto interno,
che indichino le circostanze per l’accesso e l’esecuzione di
verifiche in loco e di controlli fiscali nei locali commerciali e nei locali
utilizzati per le attivit? professionali, con la previsione di garanzie e la
possibilit? di un controllo giurisdizionale effettivo. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 30 gennaio 2025 (Cannavacciolo e altri) Art. 2 (e Art. 8) – Artt. 34, 41 e 46
– Sentenza pilota nella quale la Corte ha riconosciuto la violazione
dell’art. 2 (obblighi positivi connessi al profilo sostanziale del
diritto alla vita), non esaminando invece le doglianza basate sull’art.
8, in un noto caso di inquinamento sistematico e decennale su larga scala in
conseguenza dello scarico abusivo, dell’interramento e
dell’incenerimento di rifiuti pericolosi, speciali e urbani su terreni
privati, spesso ad opera della criminalit? organizzata, nelle zone della
Campania note come Terra dei Fuochi, dove vivono circa 2,9 milioni di persone
e dove ? stato riscontrato un aumento significativo dei casi di cancro e
dell’inquinamento delle acque sotterranee. La Corte ritiene che lo Stato italiano ‒
nonostante fosse a conoscenza del problema da molti anni e nonostante fosse
chiamato a un compito di protezione, non annullato dalla mancanza di certezza
scientifica sugli effetti precisi che l’inquinamento potrebbe avere
sulla salute dei ricorrenti ‒ non abbia affrontato una situazione cos?
grave con la necessaria diligenza e tempestivit?, in particolare per quanto
riguarda la valutazione del problema, la prevenzione della sua prosecuzione e
la comunicazione con la popolazione colpita. Dal punto di vista dell’articolo 46 (forza
vincolante ed esecuzione delle sentenze), la Corte ha ritenuto
all’unanimit? che l’Italia debba elaborare una strategia globale
per porre rimedio alla situazione della Terra dei Fuochi, istituire un
meccanismo di monitoraggio indipendente e creare una piattaforma di
informazione pubblica. A tal fine, la Corte ‒ ricorrendo alla schema
procedurale della “sentenza pilota” ‒ ha concesso
all’Italia due anni di tempo, durante i quali ? “congelato”
l’esame degli altri 36 ricorsi pendenti, presentati da circa 4.700
ricorrenti, relativi alla medesima vicenda. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 19 dicembre 2024 (Grande Oriente d’Italia) Art. 8 - Domicilio - Corrispondenza -
Perquisizione dei locali dell’associazione ricorrente (una loggia
massonica) disposta da una commissione parlamentare d’inchiesta e
sequestro di numerosi documenti cartacei e digitali, tra cui l’elenco
degli iscritti all’associazione - Perquisizione effettuata nell’ambito
di un’indagine sulla grave questione dell’infiltrazione mafiosa
nelle logge massoniche - Ordine di perquisizione non sottoposto a un
controllo giudiziario preventivo in grado di circoscrivere la sua portata
ampia e indeterminata - Mancanza di prove o di un ragionevole sospetto di
coinvolgimento del ricorrente nella questione oggetto dell’indagine -
Assenza di sufficienti garanzie di bilanciamento - Necessit? di una forma di
controllo ex ante o ex post da parte di un’autorit? indipendente e
imparziale come salvaguardia contro l’arbitrariet? - Nelle circostanze
specifiche e in considerazione del principio di sussidiariet? e del margine
di apprezzamento dello Stato in questioni strettamente legate alla separazione
dei poteri, non spetta alla Corte indicare il tipo di rimedio da fornire -
Misura impugnata non “conforme alla legge” n? “necessaria
in una societ? democratica”. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 19 dicembre 2024 (Episcopo e Bassani) Art. 6 ? 1 (civile) - Equo processo - Confisca
dei beni del primo ricorrente, considerati come proventi diretti del reato,
nonostante l’interruzione del procedimento a causa della decorrenza del
termine di prescrizione – Oscillazione della giurisprudenza della Corte
di cassazione, per oltre sei anni, circa la possibilit? di ordinare la
confisca di un reato nonostante l’estinzione del reato stesso,
indicativa dell’esistenza di “divergenze profonde e di lunga
data” – Utilizzo efficace, nel caso del primo ricorrente, del
mezzo di ricorso interno rappresentato dal rinvio alla Corte di Cassazione
plenaria allo scopo di porre fine alle divergenze giurisprudenziali –
Non violazione del principio della certezza del diritto. Art. 6 ? 2 - Presunzione di innocenza - I
tribunali nazionali, nel disporre la confisca, non si sono limitati a
valutare l’origine illecita dei beni confiscati, ma hanno
esplicitamente affermato la responsabilit? penale del primo ricorrente - Il
provvedimento di confisca imputa la responsabilit? penale al primo ricorrente
nonostante l’interruzione del procedimento Art. 1 P1 - Godimento
pacifico dei beni - La confisca dei beni del secondo ricorrente, confisca dei
beni del secondo ricorrente, considerati come diretto provento di reato,
nonostante l’interruzione del procedimento per prescrizione - Base
giuridica della confisca non sufficientemente prevedibile, in quanto al
momento dell’emissione del provvedimento la giurisprudenza consolidata
vietava la confisca di beni dopo l’estinzione del reato |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I, comitato) 7 novembre 2024 (Maltese ed altri) Art. 1 del Protocollo n. 1 – Riconosciuta
violazione del diritto al rispetto dei propri beni in conseguenza della
decisione dei tribunali nazionali di respingere la richiesta di risarcimento
dei danni subiti dai ricorrenti a causa di decisioni amministrative
illegittime |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 7 novembre 2024 (Lavorgna) Art. 3 (sostanziale e procedurale) - Trattamenti
inumani e degradanti - Immobilizzazione meccanica del ricorrente al letto per
quasi otto giorni durante il suo ricovero coatto in un reparto di ospedale
psichiatrico - Imposizione iniziale della misura di immobilizzazione
strettamente necessaria per evitare che il ricorrente faccia del male a se
stesso o ad altri - Continuazione della misura, per un periodo
straordinariamente lungo, non strettamente necessaria e non rispettosa della
dignit? umana del ricorrente - Non ? dimostrato che la misura non abbia
esposto il ricorrente a dolore e sofferenza - Indagine inefficace |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 17 ottobre 2024 (S.M.) Art. 3 (sostanziale) - Misure sufficienti per
proteggere un detenuto disabile e vulnerabile, affetto da patologie multiple
legate all’HIV, dal rischio di contrarre la COVID-19 - Cure mediche
adeguate - Nessuna prova del deterioramento dello stato di salute del
ricorrente o del fatto che egli non abbia ricevuto cure in carcere - Le
autorit? hanno mostrato sufficiente diligenza nella ricerca di una
sistemazione alternativa - La prosecuzione della detenzione non costituisce
un trattamento inumano o degradante - Le autorit? nazionali, di fronte a una
pandemia globale di una nuova malattia, hanno agito con sufficiente diligenza
nell’attuare misure di prevenzione della COVID-19 - Le autorit?
nazionali non avevano l’obbligo di concedere al ricorrente gli arresti
domiciliari e il rifiuto di farlo, nelle particolari circostanze, non era
irragionevole Art. 35 ? 1 - Esaurimento delle vie di ricorso
interne – Ricorso depositato durante la pendenza del procedimento
dinanzi al Tribunale di sorveglianza competente – L’incertezza
del ricorrente circa la possibilit? di un rapido esame del suo caso, tenuto
conto delle sospensioni e dei ritardi che hanno interessato il procedimento
dinanzi a tale tribunale a seguito dello scoppio della pandemia COVID-19, e
la sua conseguente decisione di rivolgersi alla Corte senza attendere oltre
sono da considerarsi giustificati |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 17 ottobre 2024 (Cesarano) Art. 7 - Pene pi? pesanti - Rifiuto da parte dei
giudici nazionali della richiesta del ricorrente di riduzione della pena dall’ergastolo
a trent’anni di reclusione dopo la sua scelta di essere giudicato con
rito abbreviato - Valutazione non in astratto, ma basata sulle circostanze
specifiche del caso - Il ricorrente non ha diritto a una pena di trent’anni
di reclusione quale conseguenza della richiesta di rito abbreviato formulata
molto tempo dopo che il quadro normativo era stato modificato in termini pi? severi
- La durata della pena ridotta da infliggere in caso di condanna deve essere
chiaramente individuata dalla legge in vigore al momento dell’accordo - L’individuazione della
disciplina legislativa pi? mite tra tutte quelle in vigore nel periodo
compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza
definitiva ? strettamente legata all’accettazione da parte del giudice
nazionale della richiesta di giudizio abbreviato presentata dal richiedente -
I reati commessi sono punibili con l’ergastolo e l’isolamento
diurno, ma il richiedente, essendo stato giudicato secondo il rito
abbreviato, ? stato condannato all’ergastolo senza isolamento diurno,
una pena pi? mite Art. 6 ? 1 (penale) - Equo processo - Richiesta
di rito abbreviato che costituisce una rinuncia inequivocabile a talune
garanzie procedurali in cambio di taluni vantaggi, tra cui l’ergastolo
senza isolamento diurno - Assenza di legittimo affidamento, sulla base del
quadro giuridico vigente all’epoca dei fatti, circa la possibilit? di
beneficiare di una pena diversa rispetto a quella irrogata - Imposizione di
una pena prevedibile Si segnala un’opinione parzialmente
dissenziente (quanto alla negata violazione dell’Art. 7) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 10 ottobre 2024 (Varvara) Articolo 41 - Equa soddisfazione - Lo Stato
convenuto ? tenuto a restituire i beni confiscati al ricorrente, terreni e
fabbricati, in violazione dell’Articolo 7 e dell’Articolo 1 P 1,
al fine di ripristinare per quanto possibile la situazione precedente alla
confisca - Concessione di una somma per il danno materiale derivante dall’indisponibilit?
del terreno a seguito della sua confisca, avvenuta circa diciotto anni fa |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I, comitato) 10 ottobre 2024 (Di Maio e altri) Art. 6 ? 1 – Riconosciuta
violazione in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione
tardiva di provvedimenti giudiziari interni e del diritto di accesso a un
giudice La Corte non ritiene necessario esaminare le
doglianze relative alla violazione dell’Art. 13 e dell’Art. 1 del
Protocollo n. 1 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I, comitato) 10 ottobre 2024 (Katte Klitsche de La Grange) Art. 6 ? 1 e Art. 1 del Protocollo n.
1 – Riconosciuta violazione di entrambe le norme in ragione della
mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti
giudiziari interni La Corte non ritiene necessario esaminare le
doglianze relative alla violazione dell’Art. 13 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I, comitato) 10 ottobre 2024 (Cocozza di Montanara ed altri) Art. 6 ? 1 – Riconosciuta
violazione in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione
tardiva di provvedimenti giudiziari interni e del diritto di accesso a un
giudice La Corte non ritiene necessario esaminare le
doglianze relative alla violazione dell’Art. 13 e dell’Art. 1 del
Protocollo n. 1 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I, comitato) 3 ottobre 2024 (Lombardi) Art. 3 – Riconosciuta violazione
in un caso vertente sulla incompatibilit? dello stato di salute del
ricorrente con la detenzione anche in ragione dell’impossibilit? di
fornirgli in carcere un’adeguata assistenza medica e terapeutica |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I, comitato) 26 settembre 2024 (Rapucci) Art. 6 ? 1 e Art. 13 – Riconosciuta
violazione di entrambi gli articoli a causa dell’eccessiva durata di un
procedimento dinanzi al tribunale amministrativo e dell’assenza di un
ricorso effettivo per lamentare la stessa e rimediare ad essa |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I, comitato) 26 settembre 2024 (Gangemi) Art. 2 del Protocollo n. 4 – Riconosciuta
violazione della libert? di circolazione in un caso vertente sulla
adeguatezza, in termini di chiarezza e prevedibilit?, della base giuridica
per l’imposizione al ricorrente delle misure della sorveglianza
speciale di polizia e dell’obbligo di soggiorno (in part., articolo 1,
par. 1, lett. a) e b), del decreto n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 4 luglio 2024 (A.Z.) Art. 3 ‒ Violazione del divieto di tortura
e di trattamenti inumani e degradanti in conseguenza del mantenimento in
carcere del ricorrente nonostante il suo disturbo psichiatrico e i suoi
ripetuti tentativi di suicidio |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 20 giugno 2024 (Leonino e altri) Art. 6 ‒ Violazione del diritto a un equo
processo (sotto i profili relativi alle procedure esecutive e all’accesso
a un tribunale) Art. 1 del Protocollo n. 1 – Violazione del
diritto al rispetto della propriet? Il tutto, principalmente, a causa della mancata
esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali a favore dei ricorrenti |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 20 giugno 2024 (Ragagnin) Art. 1 del Protocollo n. 1 – Violazione del
diritto al rispetto della propriet? in un caso relativo ai criteri di calcolo
delle pensioni (nel quadro del filone relativo alle c.d. “pensioni
svizzere”) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 20 giugno 2024 (Oriani) Art. 6, e Art. 1 del Protocollo n. 1 (quanto al
mancato adeguato risarcimento) in una complessa vicenda ‒ nell’ambito
della quale era intervenuto in corso di giudizio il legislatore ed era
conseguentemente stata chiamata a esprimersi la Corte costituzionale, che si
? pronunciata con la sentenza di accoglimento 191/2014 ‒ relativa alla
nomina e successiva revoca di un ex magistrato alla Corte dei conti a
Commissario straordinario per il risanamento finanziario del Comune di Roma |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 13 giugno 2024 (Crac?) Art. 8 – Violazione del diritto al rispetto
della vita privata in un caso riguardante la pubblicazione su Internet della
versione integrale di una sentenza contenente riferimenti dettagliati alle
condizioni mediche del ricorrente |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 6 giugno 2024 (Cramesteter) Art. 5 ? 1 - Privazione della libert? - Rimedi
giuridici - Accertata illegittimit? della detenzione del ricorrente in una
struttura psichiatrica oltre il periodo previsto da una legge interna
introdotta successivamente all’imposizione della misura Art. 5 ? 5 - Assenza di rimedi giuridici per
ottenere un risarcimento per il periodo di detenzione illegale subito |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 6 giugno 2024 (Pasquariello) Art. 6 – Violazione in un caso di mancata
esecuzione delle decisioni interne pronunciate a favore del ricorrente |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 23 maggio 2024 (Patricolo e altri) Art. 6 ? 1 (civile) - Accesso a un tribunale -
Ricorso per motivi di diritto dichiarato improcedibile dalla Corte di
cassazione per mancato deposito della relazione di notificazione dell’impugnata
sentenza entro il termine di legge - Decisione contestata adeguata al
conseguimento del legittimo fine della certezza del diritto e della retta
amministrazione della giustizia - Accettazione del deposito tardivo avrebbe
vanificato l’obiettivo di assicurare un rapido svolgimento del
procedimento - Non ecceduto il margine di discrezionalit? - Non compromessa
la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale Art.
6 ? 1 (civile) - Accesso a un tribunale - Ricorsi per motivi di diritto
dichiarati improcedibili dalla Corte di cassazione per mancato deposito entro
i termini di legge dell’attestazione di conformit? della copia cartacea
della relazione di notificazione all’originale telematico - L’assenza
di tale attestazione non ha impedito alla Corte di cassazione di verificare l’osservanza
del termine di legge per l’impugnazione nella fase iniziale del
procedimento - Necessit? di adattare in modo flessibile i requisiti formali
durante la transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico -
La dichiarazione di improcedibilit? dei ricorsi senza fornire ai ricorrenti
una ragionevole possibilit? di presentare l’attestazione in una fase
successiva ha ecceduto il legittimo fine perseguito - Compromessa la sostanza
stessa del diritto di accesso a un tribunale |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 23 maggio 2024 (Contrada IV) Art 35 ? 1 - Ricorso disponibile e adeguato
riguardante la perquisizione domiciliare, cui ? seguito il sequestro, nei
confronti di una persona estranea al procedimento penale a carico di terzi -
Possibilit? di ottenere il riconoscimento dell’illegalit? della
perquisizione, la revoca ex post del mandato e la restituzione del materiale
sequestrato, il che comporta l’impossibilit? di utilizzare il materiale
collegato alla vita privata dell’interessato nel procedimento penale
successivo - Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne Art 8 - Vita privata - Corrispondenza -
Intercettazioni telefoniche di una persona estranea al procedimento penale a
carico di terzi, prive di garanzie adeguate ed effettive contro il rischio di
abuso - Situazione diversa dall’intercettazione delle conversazioni di
una persona a seguito dell’intercettazione disposta nei confronti di
terzi - Prevedibilit? della legge come interpretata dalla giurisprudenza
costante della Corte di cassazione - Impossibilit? di adire un’autorit?
giudiziaria per ottenere un controllo efficace della legalit? e della
necessit? della misura, e di ottenere, se del caso, un’adeguata
riparazione |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 16 maggio 2024 (Di Marco e altri) Art. 6 – Violazione in una serie di casi di
mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne pronunciate a favore dei
ricorrenti |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 16 maggio 2024 (Farina e altri) Art. 6 - Violazione del diritto a
un equo processo in tempi ragionevoli Art. 13 + 6.1 – Violazione del diritto a un
ricorso effettivo Il tutto a causa dell’eccessiva durata di
una serie di procedimenti civili e dell’impossibilit? di presentare
ricorso ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n. 89 (“Legge Pinto”),
nelle more del procedimento principale |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 2 maggio 2024 (J. Paul Getty Trust e altri) Art. 1 del Protocollo n. 1 - Godimento pacifico dei beni -
Provvedimento di confisca proporzionato emesso dalle autorit? italiane al
fine di recuperare dal Getty Museum negli Stati Uniti una statua di bronzo del
periodo greco classico - Il trust del richiedente ? stato sufficientemente
colpito dal provvedimento impugnato, sebbene non ancora eseguito - Il
provvedimento impugnato ha coinvolto la responsabilit? dello Stato convenuto
ai fini dell’art. 1 - L’interesse proprietario ? sufficientemente
accertato e rilevante da configurare un “possesso” - L’art.
1 del Protocollo 1 ? applicabile
- La base giuridica del provvedimento impugnato ? sufficientemente chiara -
La mera mancanza di un termine per le azioni di recupero non pu?
automaticamente portare a ritenere che vi sia un’ingerenza
imprevedibile o arbitraria - La protezione del patrimonio culturale e
artistico del Paese ? un obiettivo legittimo ai fini della Convenzione -
Forte consenso nel diritto internazionale ed europeo riguardo alla necessit?
di proteggere i beni culturali dall’esportazione illegale e di
restituirli al loro Paese d’origine - Le autorit? italiane hanno
ragionevolmente dimostrato che la statua faceva parte del patrimonio
culturale italiano e apparteneva legalmente allo Stato al momento dell’emissione
del provvedimento di confisca - Le conclusioni dei giudici nazionali non sono
n? manifestamente erronee n? arbitrarie - Il provvedimento ? stato emesso
“nell’interesse pubblico o generale” al fine di tutelare il
patrimonio culturale italiano - La natura di acquisto della transazione
giustificava un elevato standard di diligenza - Il Trust non ha agito con la
diligenza richiesta al momento dell’acquisto della statua - Nessuna
legittima aspettativa di trattenere la statua o di ottenere un eventuale
risarcimento - Le autorit? nazionali hanno operato in un vuoto giuridico in
quanto non erano in vigore strumenti giuridici internazionali vincolanti al
momento dell’esportazione della statua e dell’acquisto da parte
del Trust - Non ? stato oltrepassato l’ampio margine di apprezzamento
in materia di patrimonio culturale |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 25 aprile 2024 (Albanese e altri) Art. 6 - Violazione del diritto a
un equo processo in un caso di intervento legislativo retroattivo |
|
|
Corte
europea dei diritti dell’uomo (Sez. I) 25 aprile 2024 (Azzano e altri) Art. 6 – Violazione del diritto a un
processo equo in conseguenza dell’applicazione retroattiva dell’articolo 1,
comma 218, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 a procedimenti
pendenti |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 18 aprile 2024 (Vannozzi) Art. 6 – Violazione del diritto a un
processo equo in conseguenza della mancata esecuzione di un
provvedimento giudiziario |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 18 aprile 2024 (Igea S.c.r.l.) Art. 6 – Violazione del diritto a un
processo equo sotto il profilo della ragionevole durata (in conseguenza dell’eccessiva
durata del procedimento civile “Pinto”) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 8 febbraio 2024 (Tarricone) Articolo 3 (materiale) - Trattamenti inumani e
degradanti - Detenuto affetto da disturbi psichiatrici che ha ricevuto cure
mediche adeguate per tutto il periodo di detenzione in questione - Nessun
motivo per discostarsi dalle conclusioni dei giudici nazionali che avevano
respinto le sue domande di scarcerazione sulla base delle relazioni del
servizio medico carcerario che attestavano costantemente che il ricorrente
riceveva cure, che poteva essere assistito in carcere e che il suo stato di
salute stava migliorando - Nuova perizia ritenuta superflua alla luce delle
relazioni mediche disponibili e tenuto conto dell’indeterminatezza
delle contestazioni mosse contro di esse - Conclusioni dei giudici nazionali
non irragionevoli n? arbitrarie |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 8 febbraio 2024 (Pintus) Art. 2 (materiale) - Obblighi positivi -
Mantenimento in detenzione ordinaria di un uomo affetto da disturbi
psichiatrici che si era ferito all’avambraccio con una lama di rasoio
in tre occasioni - Certezza e immediatezza del rischio per la vita del
ricorrente note alle autorit? penitenziarie solo a partire dal primo episodio
e al pi? tardi al momento della successiva relazione del servizio di salute
mentale - Accesso del ricorrente a un trattamento psichiatrico continuo sotto
il controllo del personale della struttura psichiatrica all’interno del
penitenziario - Reazione adeguata del personale penitenziario agli eventi -
Visita medica e psichiatrica aggiuntiva e costante dopo ciascuno degli
episodi - - Sforzi compiuti dalle autorit? penitenziarie per trovare una
struttura di accoglienza specializzata in cui il ricorrente ? stato
trasferito nel pi? breve tempo possibile e grazie a una decisione del giudice
dell’esecuzione della pena che anticipa la sentenza della Corte
costituzionale del febbraio 2019 - Le autorit? hanno fatto ci? che ci si
poteva ragionevolmente aspettare da loro nelle circostanze del caso per
evitare che il rischio in questione si concretizzasse Art. 3 (materiale) - Assenza di trattamenti
inumani e degradanti |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 18 gennaio 2024 (Cecere e altri) Art. 6 – Violazione del diritto a un equo
processo in ragione della mancata o tardiva esecuzione di provvedimenti
giudiziari interni |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 18 gennaio 2024 (Bleve) Art. 6 – Violazione del diritto a un equo
processo in ragione della mancata o tardiva esecuzione di provvedimenti
giudiziari interni |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 18 gennaio 2024 (Rizzo Striano) Art. 6 – Violazione del diritto a un equo
processo in ragione della mancata esecuzione della decisione interna
definitiva a favore del ricorrente |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 11 gennaio 2024 (Alunni e altri) Art. 6 e Art. 1 Protocollo 1 - Violazione del
diritto a un equo processo e del diritto al rispetto della propriet? in un
caso in cui i ricorrenti erano avvocati che dichiaravano di aver anticipato
le spese legali per conto dei loro assistiti e lamentavano la mancata o
tardiva esecuzione delle ordinanze di assegnazione delle somme dovute
adottate a loro favore. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 11 gennaio 2024 (Libri) Art. 3 – Violazione del divieto di tortura
e trattamenti inumani e degradanti in un caso in cui il ricorrente
lamentava l’incompatibilit? del proprio stato di salute con la
detenzione in carcere e la mancata prestazione a suo favore di cure mediche
adeguate |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
V) 23 novembre 2023 (A.T. e altri) Art. 3 - Violazione del divieto di tortura e
trattamenti degradanti (aspetto sostanziale) Art. 5 – Violazione del diritto alla
libert? e alla sicurezza sotto pi? profili (relativi in particolare alla
legittimit? della detenzione, alle necessarie informazioni sui motivi della
stessa e alla possibilit? di chiedere un controllo della sua legittimit?) Art. 13 ‒ Violazione del diritto a un
ricorso effettivo Il caso verteva sul trattamento subito da alcuni
minori stranieri trattenuti nell’Hotspot di Taranto; la Corte ha
stigmatizzato, tra l’altro, la mancata nomina di un tutore e il fatto
che alle vittime non fossero state fornite informazioni sulla esperibilit? di
rimedi giurisdizionali a tutela dei propri diritti |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 16 novembre 2023 (A.E. e altri) Art. 3 (sostanziale) – Si riconosce che le
condizioni materiali dell’arresto di cittadini sudanesi e del loro
trasferimento in autobus verso il centro hotspot per migranti e ritorno, nell’ambito
del tentativo di allontanamento da parte delle autorit? verso il loro paese d’origine,
sono da considerarsi trattamenti degradanti – Si riscontra l’assenza
di ragioni convincente per cui i richiedenti sono stati spogliati con la
forza e tenuti nudi durante l’arresto – Si riscontra l’assenza
di cibo e acqua sufficienti e la presenza di un clima di violenza e minacce
durante il trasferimento – Si riscontra la mancata informazione ai
richiedenti circa la loro destinazione o il motivo del trasferimento, nonch?
la brevit? del periodo di tempo intercorso tra il trasferimento all’andata
e il viaggio di ritorno, ognuno dei quali ? durato quindici ore nella
stagione calda Art. 3 (procedurale) - Nessuna indagine sulle
accuse del richiedente di essere stato picchiato dagli agenti di polizia
durante il tentativo di allontanamento, nonostante il richiedente avesse
dimostrato prima facie che le sue ferite derivassero dall’uso della
forza da parte della polizia Art. 5 ?? 1 (f), 2 e 4 - Privazione arbitraria
della libert? di tre dei ricorrenti durante il loro arresto e trasferimento -
Detenzione senza una base giuridica chiara e accessibile – Mancata
informazione ai ricorrenti circa i presupposti giuridici della detenzione -
Impossibilit? di contestare la legittimit? della detenzione de facto per
mancanza di informazioni sufficienti |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 16 novembre 2023 (W.A. e altri) Art. 3 (procedurale) - Espulsione –
Lamentato allontanamento di cinque cittadini sudanesi come parte di un gruppo
di quaranta migranti espulsi verso il paese d’origine - Valutazione
della Corte se i ricorrenti facessero effettivamente parte del gruppo
allontanato sulla base di una perizia di comparazione facciale della
divisione di coordinamento operativo della polizia belga richiesta ai sensi
dell’articolo A1, paragrafi 1 e 2, del regolamento della Corte -
Elementi sufficienti per concludere che solo il primo ricorrente era tra le
persone allontanate (donde il riconoscimento dell’ammissibilit? del suo
ricorso) ma non gli altri ricorrenti (con conseguente riconoscimento della
manifesta infondatezza dei relativi ricorsi) – Nel merito, il ricorso
dichiarato ammissibile ? rigettato, riconoscendosi in particolare la
sussistenza di un rimedio interno effettivo contro il respingimento
arbitrario in Sudan |
|
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
V) 16 novembre 2023 (Sadio) Art. 3 (aspetto sostanziale) e Art. 13 –
Riconosciuta violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e
degradanti nonch? del diritto a un ricorso effettivo in un caso relativo alle
(violazioni di diritti derivanti dalle) condizioni di funzionamento del
centro di accoglienza di Cona in Veneto. Si segnala, per le sue importanti implicazioni,
il modo di procedere della Corte,
la quale, a fronte delle
doglianze del ricorrente (secondo cui il centro era sovraffollato e carente
di strutture e servizi di base quali un riscaldamento adeguato, l’acqua
calda, l’accesso alle cure mediche e all’assistenza psicologica e
legale, in un quadro generale di carenza di membri del personale e di
interpreti), rileva che i “principi generali relativi alle condizioni
materiali dei centri di accoglienza per migranti, con particolare riferimento
alla situazione di Cona all’epoca della permanenza del ricorrente in
quella struttura”, sono stati gi? esposti nella sentenza Darboe e
Camara c. Italia (n. 5797/17, 21 luglio 2022, ?? 167-73) e, “non
vede[ndo] alcun motivo per discostarsi dalla conclusione raggiunta nella
causa summenzionata, ritiene pertanto che, tenuto conto della durata e delle
condizioni di permanenza nel centro di accoglienza per adulti di Cona, il
ricorrente sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e che vi
sia stata una violazione dell’articolo 3 della Convenzione” |
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 9 novembre 2023 (Riela) Art. 3 – Riconosciuta violazione del
divieto di tortura e trattamenti degradanti (aspetto sostanziale) in un caso riguardante le condizioni di detenzione del
ricorrente, affetto da molteplici malattie, e i suoi effetti sulla salute del
medesimo, la qualit? dell’assistenza medica fornitagli durante la
detenzione e infine la possibilit? del suo mantenimento in carcere nonostante
le patologie e il rischio di contrarre il virus COVID-19 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 19 ottobre 2023 (Locascia e altri) Art. 8 - Obblighi positivi - Incapacit?
prolungata delle autorit? nazionali di garantire il corretto funzionamento
dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti durante lo
stato di emergenza, in vigore da oltre quindici anni, a causa della crisi
della gestione dei rifiuti che ha colpito la regione Campania in cui vivevano
i ricorrenti - I ricorrenti sono pi? vulnerabili alle malattie a causa del
fatto di vivere in un’area caratterizzata da un’ampia esposizione
ai rifiuti in violazione delle norme di sicurezza applicabili - L’inquinamento
ambientale ha inciso negativamente e in misura rilevante sulla vita privata
dei ricorrenti per tutto il periodo - Mancata adozione di tutte le misure
necessarie per garantire l’effettiva tutela del diritto dei ricorrenti
al rispetto del loro domicilio e della loro vita privata - Mancata
dimostrazione da parte dei ricorrenti di aver subito personalmente un grave
impatto dell’inquinamento da rifiuti dopo la fine dello stato di
emergenza a causa delle carenze nella gestione dei servizi di trattamento e
smaltimento dei rifiuti. Art. 8 - Obblighi positivi - Mancata adozione da
parte delle autorit? nazionali di tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva
tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata in
relazione all’inquinamento ambientale causato da una discarica situata
tra i comuni in cui vivevano - Situazione di inquinamento ambientale che
continua a mettere in pericolo la salute dei ricorrenti - Equo bilanciamento
tra interessi contrapposti inficiato - Le autorit? hanno adempiuto al loro
dovere di informare le persone interessate, tra cui i ricorrenti, dei rischi
potenziali a cui si esponevano continuando a vivere nell’area
interessata Art. 13 (+ art. 1 P1) - Ricorso effettivo -
Impossibilit? di ottenere la piena restituzione delle tasse pagate per i
servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti nell’ambito
dell’ampio margine di apprezzamento dello Stato contraente nell’elaborazione
e nell’attuazione della politica in materia di fiscalit? -
Manifestamente infondato |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
V) 19 ottobre 2023 (A.S.) Violazione dell’articolo 3 - Divieto di
tortura (Articolo 3 - Trattamenti degradanti Trattamenti inumani) (Aspetto
sostanziale) Violazione dell’articolo 5 - Diritto alla
libert? e alla sicurezza (Articolo 5-1 - Arresto o detenzione legittimi
Articolo 5-2 - Informazioni sull’accusa; Articolo 5-4 - Riesame della
legittimit? della detenzione) Il caso riguarda la detenzione del ricorrente
nell’hotspot di Contrada Imbriacola, sull’isola di Lampedusa, e
le cattive condizioni del suo soggiorno |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
V) 19 ottobre 2023 (M.A.) Violazione dell’articolo 3 - Divieto di
tortura (Articolo 3 - Trattamenti degradanti Trattamenti inumani) (Aspetto
sostanziale) Violazione dell’articolo 5 - Diritto alla
libert? e alla sicurezza (Articolo 5-1 - Arresto o detenzione legittimi
Articolo 5-2 - Informazioni sull’accusa; Articolo 5-4 - Riesame della
legittimit? della detenzione) Il caso riguarda la detenzione del ricorrente
nell’hotspot di Contrada Imbriacola, sull’isola di Lampedusa, e
le cattive condizioni del suo soggiorno |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
V) 19 ottobre 2023 (A.B.) Violazione dell’articolo 3 - Divieto di
tortura (Articolo 3 - Trattamenti degradanti Trattamenti inumani) (Aspetto
sostanziale) Violazione dell’articolo 5 - Diritto alla
libert? e alla sicurezza (Articolo 5-1 - Arresto o detenzione legittimi
Articolo 5-2 - Informazioni sull’accusa; Articolo 5-4 - Riesame della
legittimit? della detenzione) Il caso riguarda la detenzione del ricorrente
nell’hotspot di Contrada Imbriacola, sull’isola di Lampedusa, e
le cattive condizioni del suo soggiorno |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 19 ottobre 2023 (A.S. e M.S.) Articolo 8 - Vita familiare - Mancata adozione,
da parte dei tribunali nazionali, di misure tempestive e adeguate per
mantenere un legame tra il padre e il figlio per quasi sei anni e per
garantire la protezione della vita familiare del bambino. Articolo 8 - Vita privata - Mancata adozione, da
parte dei tribunali nazionali, di misure adeguate per allontanare il bambino
da un ambiente che causa gravi sofferenze psicologiche. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 12 ottobre 2023 (Previdi) Violazione dell’articolo 1 del Protocollo
n. 1 - Protezione della propriet? (articolo 1 par. 1 del Protocollo n. 1 -
Godimento pacifico dei beni) Il caso riguarda una consueta vicenda di
esproprio di un terreno mediante "accessione invertita" (o
"occupazione acquisitiva") |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 12 ottobre 2023 (Landini) Violazione dell’articolo 8 - Diritto al
rispetto della vita privata e familiare (articolo 8-1 - Rispetto della vita
familiare) Il caso riguarda la posizione di un cittadino
italiano trasferitosi in Australia dopo la separazione dalla moglie, al quale
era stato impedito di esercitare il proprio diritto alla co-genitorialit? nei
confronti del figlio minore a causa dell’opposizione della madre |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 12 ottobre 2023 (Ryolo) Violazione dell’articolo 1 del Protocollo
n. 1 - Protezione della propriet? (art. 1 par. 1 del Protocollo n. 1 -
Rispetto della propriet?) Il caso riguarda una consueta vicenda di
esproprio dei terreni dei ricorrenti seguita dalla concessione di un
indennizzo basato sul "valore agricolo medio" dei terreni |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 14 settembre 2023 (Ainis e altri) Art. 2 (sostanziale) – Diritto alla vita,
obblighi positivi – Riconosciuta violazione a causa della mancata
protezione sufficiente e ragionevole da parte delle autorit? nazionali della
vita del parente dei ricorrenti, morto per overdose mentre era sottoposto a
detenzione da parte della polizia |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
V) 14 settembre 2023 (Diakit?) Art. 8 – Riconosciuta violazione del
diritto al rispetto della vita privata e familiare in relazione alle condizioni materiali di trattenimento del
ricorrente, migrante che attestava attraverso il certificato di nascita il
suo stato di minorenne, in un centro di accoglienza per adulti, nonch? la
mancata applicazione delle garanzie procedurali previste per i migranti
minorenni |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 7 settembre 2023 (A. e altri) Articolo 8 - Vita familiare, obblighi positivi
– Riconosciuta violazione per la mancanza di sforzi adeguati e
sufficienti da parte delle autorit? nazionali per garantire il rispetto del
diritto di visita del padre riconosciuto da decisioni giudiziarie e per
assicurare il suo diritto alla coparentalit? – Riconoscimento, ai fine
dell’applicabilit? dell’art.8, dell’esistenza e della
rilevanza di un rapporto familiare “potenziale” - Mancanza di
controllo da parte dei giudici nazionali dell’attivit? o dell’inerzia
delle autorit? interessate - Carenze nel processo decisionale e tempi lunghi
per porvi rimedio - Margine di apprezzamento - Speciale complessit? del caso
alla luce del fatto che i ricorrenti hanno beneficiato del programma di
protezione dei testimoni. Tra i motivi di interesse della decisione si
segnalano altres? la riconosciuta legittimazione a presentare il ricorso in
capo al curatore degli interessi dei minori e le implicazioni sul ruolo di
tutte le autorit?, giudiziarie e non, chiamate ad assicurare l’effettivit?
del diritto di visita, anche e specialmente in situazioni complesse |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 31 agosto 2023 (C.) Art 8 - Obblighi positivi - Vita privata -
Rifiuto di trascrizione nei registri di stato civile dell’atto di
nascita estero che stabilisce il vincolo di filiazione tra il bambino nato
all’estero per maternit? surrogata (GPA) e il suo padre biologico,
senza considerare una soluzione alternativa - Giurisprudenza della Corte
europea che richiede che il diritto nazionale offra la possibilit? di
riconoscere questo collegamento - Mancanza di bilanciamento da parte dei
tribunali nazionali tra i diversi interessi in gioco e di considerazione dei
requisiti di rapidit? ed efficienza in conformit? con l’interesse
superiore del minore - Prolungata incertezza giuridica legata ai suoi
genitori non stabiliti da quattro anni, essendo il minore considerato apolide
nel suo paese di residenza - Richiamo dei principi al fine di garantire un
risultato “rapido” ed “efficace” in conformit? con l’interesse
superiore del minore nello stabilire il legame di filiazione tra il genitore
biologico e il bambino nato all’estero tramite maternit? surrogata Art 8 - Vita privata e familiare - Rifiuto di
trascrizione nei registri di stato civile dell’atto di nascita estero
che stabilisce il legame di filiazione tra il bambino nato all’estero
per maternit? surrogata e la sua futura madre - No all’impossibilit?
generale e assoluta a riconoscere tale legame - Riconoscimento possibile
tramite adozione - Margine di apprezzamento non superato |
|
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 31 agosto 2023 (Shala) Art. 6 ‒ Riconosciuta violazione per non
aver lo Stato assicurato a una persona inconsapevole condannata in contumacia
una effettiva possibilit? di ottenere un nuovo accertamento di merito sulle
accuse a suo carico nel pieno rispetto dei suoi diritti di difesa. La Corte
riconosce la necessit? di assicurare al condannato inconsapevole la
possibilit? di riaprire il procedimento ab initio, anzich? soltanto quella di
presentare appello contro la sentenza di primo grado, subendo tutte le
limitazioni tipiche del procedimento di appello. Sul piano della
dimostrazione della legittimit? del decreto di latitanza, la Corte afferma
che non possano considerarsi idonei a dimostrare in modo inequivocabile la
volont? del ricorrente di sottrarsi al processo o rinunciare a comparire in
esso elementi quali la sua consapevolezza dell’arresto di altre persone
coinvolte nel medesimo traffico di droga, il timore della possibilit? di
essere arrestato egli stesso ed il fatto di non avere un indirizzo fisso |
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 31 agosto 2023 (M.A.) Art. 3 (sostanziale) - Trattamento inumano
– Riconoscimento della violazione determinata dalla collocazione, per
quasi otto mesi, di una minore non accompagnata richiedente asilo,
presumibilmente vittima di abusi sessuali, in un centro di accoglienza per
adulti non attrezzato per fornirle un’adeguata assistenza psicologica.
La Corta rileva e stigmatizza l’inazione prolungata delle autorit?
nazionali in merito alla sua situazione e alle sue esigenze in quanto minore
particolarmente vulnerabile |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 13 luglio 2023 (Istituto diocesano per il
Sostentamento del Clero di Capua e altri) Prot. 1, Art. 1, par. 1 – Riconosciuta
violazione del diritto al pacifico godimento dei beni in un caso riguardante
l’espropriazione dei terreni degli istituti ricorrenti e la successiva
concessione di un indennizzo basato sui criteri stabiliti dall’articolo
5 bis della legge n. 359 dell’8 agosto 1992 ("legge n.
359/1992"), tali da comportare il versamento di importi ampiamente
inferiori al valore di mercato (e ulteriormente ridotti in conseguenza delle
connesse imposte) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 13 luglio 2023 (L’Ortofrutticola Societ?
Cooperativa) Art. 6 – Violazione del diritto a un equo
processo in ambito civile in un caso caratterizzato dall’intervento di
una modifica legislativa nel corso del giudizio |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 12 luglio 2023 (G.I.E.M. s.r.l e altri) Art 41 - Equa soddisfazione - Calcolo del
risarcimento del danno patrimoniale causato da confisca automatica ed
integrale di terreni abusivamente edificati, a prescindere da ogni
responsabilit? penale, in violazione dell’Art 1 P1 - Elementi utilizzati
per stabilire l’entit? del danno patrimoniale - Natura delle violazioni
sensibilmente diversa rispetto al caso Sud Fondi S.r.l. e altri v. Italia -
Risarcimento per impossibilit? d’uso dei terreni restituiti ai
richiedenti - Nessun risarcimento per degrado di fabbricati eretti in
violazione di permessi amministrativi - Nessun risarcimento per perdita di
valore dei beni senza nesso di causalit? con il provvedimento di confisca -
Risarcimento per danno non patrimoniale |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 6 luglio 2023 (Calvi e C.G.) Art. 8 – Sottoposizione di una persona
anziana sotto tutela legale e collocamento in una casa di cura in stato di
isolamento sociale dal mondo esterno per tre anni - Provvedimento basato
sulla sua eccessiva prodigalit? e sull’indebolimento fisico e psichico,
senza alcuna dichiarazione di incapacit? - Piena dipendenza
dell’interessato dall’amministratore di sostegno in quasi tutti
gli ambiti della sua vita e per un periodo di tempo illimitato - Elusione del
quadro legislativo per la procedura iniziale di cure mediche obbligatorie
mediante il ricorso abusivo all’amministratore di sostegno - Mancanza
di un esame concreto e accurato di tutti gli aspetti rilevanti della
situazione particolare dell’interessato - Mancanza di misure per
mantenere le sue relazioni sociali e per incoraggiare il suo ritorno a casa -
Mancanza di garanzie efficaci per prevenire gli abusi e garantire che i
diritti dell’interessato fossero rispettati - Mancanza di misure di
protezione sociale – Riconoscimento dell’obbligo degli Stati di
promuovere la partecipazione delle persone anziane disabili o
"dipendenti" alla vita della comunit? e a prevenire il loro
isolamento o la loro segregazione - Misura non proporzionata n? adeguata alla
situazione individuale dell’interessato – Superamento del margine
di apprezzamento Art. 34 - Legittimazione ad agire -
Legittimazione di un parente stretto (cugino) a presentare reclami per conto
dell’interessato in una situazione che non gli consente di adire
direttamente il Tribunale - Circostanze eccezionali - Potere sostitutivo
dell’amministratore di sostegno nei confronti dell’interessato -
Reclamo relativo alle restrizioni imposte dall’amministratore con
l’approvazione del giudice tutelare - Rischio comprovato di privazione
della tutela effettiva dei diritti dell’interessato ai sensi della
Convenzione - Gravi questioni di interesse generale sollevate sulle
condizioni di vita degli anziani nelle case di riposo in ragione della loro
vulnerabilit? |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 29 giugno 2023 (Ben Amamou) Art.6
(civile) – Violazione del diritto a un equo processo in un caso
nel quale il ricorrente era stato "colto di sorpresa" per non
essere stato informato della sostituzione dei motivi prevista dalla Corte di
cassazione per la sua decisione di rigetto della domanda, sicch? una
questione che si ? poi rivelata decisiva per l’esito del procedimento
non ? stata sottoposta alla discussione e le parti non hanno avuto la
possibilit? di presentare i loro argomenti al riguardo |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 22 giugno 2023 (Giuliano Germano) Art. 8 - Vita privata e familiare - Ammonimento
di polizia imposto al ricorrente nell’ambito di un procedimento di
prevenzione dello stalking senza un’adeguata tutela giuridica contro
gli abusi - Assenza di un termine per gli effetti dell’ammonimento e
del diritto di ottenerne il riesame o la revoca - Esclusione del ricorrente
dal processo decisionale in misura significativa in assenza di comprovate
ragioni di urgenza - Insufficiente controllo da parte dell’autorit?
giudiziaria del fondamento fattuale e della legittimit?, necessit? e
proporzionalit? della misura - Assenza di motivazioni pertinenti e
sufficienti - Insufficienti garanzie procedurali. Si segnala l’opinione concorrente del
giudice eletto in relazione all’Italia. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 8 giugno 2023 (Urgesi e altri) Art. 6 (civile) - Mancanza di imparzialit? della
corte d’appello che si ? pronunciata nell’ambito di un
procedimento di applicazione di misure di prevenzione - Giudice relatore del
collegio che si ? pronunciato sull’applicazione di misure di
prevenzione, precedentemente pubblico ministero nel procedimento penale
d’appello - Questioni sottoposte all’esame di tale giudice in
ciascuno dei due procedimenti, nei confronti di tutti i ricorrenti,
sostanzialmente identiche o, quanto meno, strettamente connesse - Timori
degli interessati oggettivamente giustificati - Mancata eliminazione di tale
vizio procedurale da parte della Corte di cassazione |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 1 giugno 2023 (Barone) Prot. 1, Art. 1 - Violazione del diritto al
pacifico godimento pacifico dei beni in un caso di “occupazione
acquisitiva” |
|
|
e req.
n. 23142/21 |
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 30 maggio 2023 (Ettore Nuti contre
l’Italie et Sara Dallabora et autres contre l’Italie) Art. 8 in combinato con l’art. 14 Cedu - Contratto di maternit? surrogata-
Rifiuto delle autorit? italiane di trascrivere la sentenza straniera che ne
riconosce la legittimit? nei registri civili italiani – Sussistenza di
un ampio margine di apprezzamento dello Stato italiano nell’attuazione
dei mezzi per stabilire o riconoscere la parentela - Irricevibilit? del
ricorso |
|
req. n. 10810/20 e req. n. 29038/20 e req. 2738/21 |
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 30 maggio 2023 (Bonzano et autres c. Italie,
Corona et autres c. Italie et Andrisani et autres c. Italie) Art. 8
Cedu - Contratto di maternit? surrogata - Rifiuto delle autorit? italiane di
trascrivere la sentenza straniera che ne riconosce la legittimit? nei
registri civili italiani – Sussistenza di un ampio margine di
apprezzamento dello Stato italiano nell’attuazione dei mezzi per
stabilire o riconoscere la parentela - Irricevibilit? del ricorso |
|
req. n. 59054/19 e req. n. 12109/20 e |
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 30 maggio 2023 (Modanese c. Italie, Bini et autres
c. Italie et B.K. et autres c. Italie) Art. 8 Cedu - Contratto di maternit? surrogata - Rifiuto delle autorit? italiane di trascrivere la sentenza straniera che ne riconosce la legittimit? nei registri civili italiani – Sussistenza di un ampio margine di apprezzamento dello Stato italiano nell’attuazione dei mezzi per stabilire o riconoscere la parentela - Irricevibilit? del ricorso |
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 30 marzo 2023 (J.A. e altri) Art. 3 (sostanziale) - Trattamento inumano e
degradante - Migranti marittimi tunisini trattenuti in un centro hotspot per
dieci giorni in condizioni materiali precarie. Art. 5 par. 1 (f), 2 e 4 - Privazione arbitraria
della libert? per impedire l’ingresso non autorizzato nel Paese -
Detenzione senza una base giuridica chiara e accessibile e in assenza di una
decisione motivata - I richiedenti non sono stati informati dei motivi
giuridici della detenzione - Impossibilit? di contestare la legittimit? della
detenzione de facto per mancanza di informazioni sufficienti. Art. 4 Protocollo 4 - Divieto di espulsione
collettiva degli stranieri - Allontanamento in Tunisia senza tenere in debito
conto la situazione individuale dei richiedenti al momento
dell’emissione dei provvedimenti di respingimento e di allontanamento. Violazione, accertata con decisione unanime,
dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti)
dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 (diritto alla libert? e alla
sicurezza), e dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsione
collettiva degli stranieri), in un caso riguardante la presenza dei
ricorrenti nell’ “hotspot” di Lampedusa - dove essi erano
stati portati dopo essere stati soccorsi da una nave italiana nel Mar
Mediterraneo - e il loro successivo trasferimento in Tunisia. La Corte ha
rilevato, in particolare, che il Governo non ha confutato le affermazioni
secondo cui le condizioni nell’hotspot erano state inadeguate; che la
loro presenza l? era da considerarsi come una detenzione non basata su un
provvedimento ufficiale, n? si era trattato di un periodo limitato al tempo
necessario per chiarire la loro situazione o per inviarli altrove, come
previsto dalla legge; e che le loro situazioni non erano state valutate
individualmente prima che venissero emessi i provvedimenti di rifiuto di
ingresso, il che di fatto equivaleva a un’espulsione collettiva. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 9 marzo 2023 (Rigolio) Articolo 6, paragrafo 2 - Presunzione di
innocenza – Assenza di violazione per quanto affermato e statuito in
una sentenza della Corte dei conti, in punto di descrizione e valutazione dei
fatti e conseguente riconoscimento di responsabilit? civili del ricorrente,
in relazione a condotte per le quali il medesimo era stato in precedenza
estromesso dal procedimento penale per decorso dei termini di prescrizione
del reato ipotizzato a suo carico |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 6 dicembre 2022 (Scalzo) Riconosciuta violazione del diritto a conoscere,
e far ufficialmente riconoscere, le proprie origini in un caso nella quale la
ricorrente ? stata lasciata per dodici anni in una situazione di incertezza
riguardo a un aspetto importante della propria identit? personale, a causa
dell’impossibilit? di intentare un’azione di accertamento della
paternit? prima che il procedimento di contestazione della paternit?
attualmente riconosciuta fosse concluso con sentenza passata in giudicato. La
Corte, pur riconoscendo che il carattere preliminare dell’azione di
contestazione della paternit? rispetto al procedimento di accertamento della
paternit? potrebbe in linea teorica essere considerato compatibile con gli
obblighi derivanti dall’articolo 8, tenuto conto del margine di
apprezzamento dello Stato, sottolinea tuttavia come nel contesto di un simile
sistema gli interessi della persona che chiede l’accertamento della
propria paternit? dovrebbero pur sempre essere adeguatamente tutelati: cosa
non accaduta nel caso di specie giacch? il primo procedimento si ? protratto
per parecchi anni senza che vi fossero strumenti per accelerare tale
procedimento o per consentire di intentare un’azione di accertamento
della paternit? anche prima che la sentenza del procedimento di contestazione
della paternit? diventasse definitiva, da tutto ci? risultando
un’interferenza sproporzionata con riguardo al diritto al rispetto
della vita privata, essendo le autorit? nazionali venute meno, nelle
circostanze del caso, al loro obbligo positivo di garantire tale diritto
(nell’ambito della motivazione si richiama tra l’altro la
decisione con la quale nel luglio 2022 la Corte costituzionale aveva invitato
il legislatore a intervenire per disciplinare in modo pi? adeguato le
questioni relative all’accertamento della verit? biologica, senza porre
restrizioni sproporzionate ad altri diritti costituzionali che resterebbero
pregiudicati laddove, come di fatto avviene nella situazione attuale, si
ostacoli oltremodo l’esercizio del diritto di agire in giudizio al fine
oltretutto di tutelare diritti fondamentali nella sfera dello status e
dell’identit? biologica) |
|
|
Corte europea
dei diritti dell’uomo (Sez. I) 1 dicembre 2022 (D.K.) Art. 3 (divieto di tortura,
profilo procedurale) – Denuncia di abusi sessuali con riguardo a fatti
antecedenti alla l. 662/96 che ha introdotto al riguardo la procedibilit?
d’ufficio – Archiviazione per tardiva proposizione della denuncia
– Impossibilit? di ricavare dalla CEDU un obbligo di procedere
d’ufficio per reati di questo tipo o di applicare retroattivamente una
disciplina che abbia introdotto
condizioni di procedibilit? pi? favorevoli alla vittima – Impossibilit?
di fare riferimento agli obblighi di protezione dei minori derivanti dalla
Convenzione di Lanzarote, in quanto successivi alle condotte denunciate
– Autonomia tra azione civile e azione penale. Confermata la potenziale riconducibilit? della
vicenda, basata su accuse di abusi sessuali (anche durante la minore et?), al
contenuto dell’art. 3 sotto il profilo sostanziale, e dopo aver
riscontrato come le indagini svolte al riguardo dalle autorit? nazionali a
seguito della denuncia fossero state tempestive e sufficientemente
approfondite, la Corte affronta il profilo tecnicamente pi? problematico nel
caso in questione, e cio? quello relativo alla chiusura del procedimento
penale a causa della tardivit? della denuncia (rispetto ai termini che erano
previsti), sul fondamento dell’impossibilit? di applicare
retroattivamente la disciplina che, ben dopo il tempo dei fatti denunciati,
ha introdotto la procedibilit? d’ufficio per i reati di abuso sessuale
(legge n. 662/1996). Al riguardo, la Corte considera che gli obblighi
procedurali derivanti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione (esplicitati nella
sentenza S.M. c. Crozia, ric. n. 60561/14), non impediscono di
prevedere termini per la presentazione di denunce, n? impongono la
procedibilit? d’ufficio per casi quali quello in esame. E sebbene la
procedibilit? d’ufficio per casi di abusi su minori sia oggi, a seguito
della Convenzione di Lanzarote, la regola adottata nella maggioranza degli
Stati contraenti, Italia inclusa, n? tale Convenzione n? la CEDU ‒
afferma la Corte ‒ impongono l’applicazione retroattiva della
norma sulla procedibilit? d’ufficio, per ci? dovendosi escludere la
violazione delle norme convenzionali invocate. |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 10 novembre 2022 (I.M e altri) Art 8 - Obblighi positivi - Figli costretti, per
tre anni, ad incontrare il loro padre violento in ambiente non protetto, e
sospensione della responsabilit? genitoriale della madre ostile agli incontri
- Mancata valutazione del rischio e mancato bilanciamento degli interessi in
causa - Interesse superiore dei minori disatteso - Prassi molto diffusa da
parte dei tribunali che consiste nel qualificare come genitori ?non
collaborativi? le donne che si oppongono agli incontri tra i loro figli e
l’ex coniuge invocando fatti di violenza domestica |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 21 luglio 2022 (Darboe e Camara) Art. 8 - Obblighi positivi - Vita privata -
Mancata adozione di un comportamento ragionevolmente diligente nei confronti
di un minore non accompagnato dichiarato richiedente asilo e non beneficiante
delle garanzie procedurali minime nell’ambito della procedura di
accertamento dell’et? - Importanza del rispetto delle garanzie
procedurali nell’ambito della procedura di accertamento dell’et?
nel contesto migratorio per garantire i diritti derivanti dallo status di
minore - Individuazione delle garanzie pertinenti facendo riferimento al
diritto dell’Unione e al diritto internazionale Art. 3 (sostanziale) - Trattamenti inumani e
degradanti - Collocazione di un minore in un centro di accoglienza per adulti
in condizioni inadeguate per pi? di quattro mesi e sua sottoposizione a una
procedura di accertamento dell’et? in violazione dell’art. 8 Art. 13 (+ art. 3 e art. 8) - Assenza di rimedi
interni efficaci |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 7 luglio 2022 (M.S.) Art. 3 (materiale) - Obblighi positivi –
Iniziale mancanza di diligenza da parte delle autorit? nazionali
nell’adozione (tardiva) di una misura cautelare (22 mesi dopo
l’accoltellamento della ricorrente da parte del marito) - Mancanza di
valutazione immediata e proattiva circa l’esistenza di un rischio reale
e immediato di violenza domestica ricorrente Art. 3 (procedurale) – Efficacia delle
indagini - Mancanza di diligenza e prontezza da parte dei tribunali
nazionali, con conseguente impunit? quasi totale del marito violento a causa
della prescrizione - Mantenimento di un quadro giuridico in cui la
prescrizione ? strettamente legata all’azione giudiziaria, anche dopo
l’avvio del procedimento, ed incompatibilit? con un simile quadro
giuridico dell’inerzia giudiziaria |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 23 giugno 2022 (Cianchella e altri) Art. 6 – Riconosciuta violazione del
diritto a un equo processo in conseguenza di interferenze con
l’amministrazione della giustizia da parte del legislatore attraverso
interventi legislativi in corso di procedimento |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 16 giugno 2022 (De Giorgi) Art 3 (materiale e procedurale) - Trattamento
inumano e degradante - Inadempimento dello Stato al suo dovere di indagare
sui maltrattamenti di violenza domestica subiti dalla ricorrente (e dai suoi
figli) da parte di suo marito - Passivit? delle autorit? interne nel corso
dell’azione penale |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 19 maggio 2022 (T.C.) Art. 14 (+ art. 8 letto alla luce dell’art.
9) - Non violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) in
combinato disposto con l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita
privata e familiare) letto alla luce dell’articolo 9 (libert? di
religione), in conseguenza di un provvedimento giudiziario, adottato nel
contesto di una controversia tra il ricorrente e la madre di sua figlia in
merito all’educazione religiosa della stessa, con il quale era stato
ordinato al ricorrente, diventato Testimone di Geova dopo la rottura della
relazione con la madre della figlia, di astenersi dal coinvolgere attivamente
quest’ultima, minore ed educata al cattolicesimo, nella sua pratica religiosa (come
questi aveva fatto tenendo la cosa nascosta alla madre e chiedendo alla
figlia di fare altrettanto)
‒ Mancata individuazione, da parte della Corte, di
discriminazioni in base alla religione, n? di restrizioni al diritto di
affidamento, di visita e di ricorso ai propri principi educativi in capo al
ricorrente, avendo avuto il succitato provvedimento, revocabile e rivedibile,
l’unico scopo di risolvere il conflitto focalizzandosi sul preminente
interesse della bambina e segnatamente sulla tutela della sua libert? di
scelta e del suo diritto a crescere in un ambiente aperto e pacifico,
conciliando per quanto possibile tale preminente interesse con i diritti e le
convinzioni di entrambi i genitori |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 5 maggio 2022 (A.A. e altri) Art. 8, Art. 13 – Riconosciuta violazione
del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto a un
ricorso effettivo tutelati in diversi casi riguardanti l’inquinamento
prodotto dall’acciaieria ex ILVA di Taranto (e irricevibilit? delle
doglianze relative alla violazione del diritto alla vita di cui
all’art. 2 per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 5 maggio 2022 (Briganti e altri) Art. 8, Art. 13 – Riconosciuta violazione
del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto a un
ricorso effettivo tutelati in diversi casi riguardanti l’inquinamento
prodotto dall’acciaieria ex ILVA di Taranto (e irricevibilit? delle
doglianze relative alla violazione dell’art. 3 per mancato esaurimento
delle vie di ricorso interne) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 5 maggio 2022 (Perelli e altri) Art. 8, Art. 13 – Riconosciuta violazione
del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto a un
ricorso effettivo tutelati in diversi casi riguardanti l’inquinamento
prodotto dall’acciaieria ex ILVA di Taranto (e irricevibilit? delle
doglianze relative alla violazione del diritto alla vita di cui
all’art. 2 per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 5 maggio 2022 (Ardimento e altri) Art. 8, Art. 13 – Riconosciuta violazione
del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto a un
ricorso effettivo tutelati in diversi casi riguardanti l’inquinamento
prodotto dall’acciaieria ex ILVA di Taranto |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 28 aprile 2022 (Verrascina e altri) Art. 35 ? 1, Art. 13, Art. 6 ? 1 (civile) –
Requisito del previo esaurimento dei rimedi interni e riconoscimento del
fatto che il rimedio previsto dalla legge 8 marzo 2001, n. 89 (“legge
Pinto”) per le ipotesi di irragionevole durata del procedimento, a
seguito della riforma del suo articolo 4 nel 2012 e fino alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 88 del 2018, non pu? considerarsi un rimedio
effettivo ai sensi dell’art. 13 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 28 aprile 2022 (Fiagbe) Art. 8 ‒ Mancato rispetto degli obblighi
positivi imposti dall’articolo 8 per non essersi assicurato il
mantenimento del legame familiare che univa la ricorrente e suo figlio, in
conseguenza delle decisioni e dell’inerzia delle autorit? competenti |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 28 aprile 2022 (Imeri) Art. 8 ‒ Violazione del diritto al rispetto
della vita familiare per non aver le autorit? nazionali compiuto sforzi
adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita del ricorrente
e assicurare il suo diritto alla bigenitorialit? a fronte
dell’opposizione della madre |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 7 aprile 2022 (Landi) Art. 2, Art. 14 ‒ Violazione degli obblighi
positivi discendenti dall’art. 2 (non anche dell’art. 14) in
conseguenza dell’assenza di misure preventive delle autorit? a fronte
di violenze domestiche ricorrenti sfociate nel tentato omicidio della
ricorrente da parte del suo compagno e nell’omicidio del loro figlio,
il tutto in conseguenza, in particolare, dell’assenza di
un’azione immediata, autonoma e proattiva e di una valutazione completa
dei rischi da parte della Procura, pur in presenza di indizi di violenza
domestica che mostravano un pericolo reale e immediato per la vita (e di
congrue segnalazioni e sollecitazioni da parte dei Carabinieri), senza che
siano state invece riscontrate carenze sistemiche nella legislazione
nazionale tali da rivelare una passivit? generalizzata nei confronti delle
vittime di violenza domestica, anche in virt? delle misure adottate a partire
dal 2017 a seguito della sentenza Talpis c. Italia (n. 41237/14, 2 marzo
2017) e in attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 17 febbraio 2022 (D’Amico) Art. 6 ? 1 (civile) - Equo processo e
inammissibilit? dell’applicazione retroattiva di una legge che incide
sul merito di un procedimento pendente in materia pensionistica |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 24 gennaio 2022 (SY) Art. 3, Art 5, Art. 34 - Trattamento inumano e
degradante - Detenzione di una persona bipolare in un carcere ordinario per
due anni in condizioni inadeguate e senza una strategia terapeutica globale
per il trattamento della sua patologia, nonostante fosse stata disposta dai
giudici nazionali (prima che dalla stessa Corte europea con provvedimento
provvisorio non tempestivamente attuato) la liberazione del richiedente e il
collocamento in un istituto adeguato, non risultando una giustificazione
valida l’insufficienza attuale dei posti disponibili |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 20 gennaio 2022 (D.M. e N.) Articolo 8 – Violazione del diritto al
rispetto della vita familiare della ricorrente in conseguenza della
dichiarazione di adottabilit? di una minore da parte del giudice nazionale
che ha dichiarato l’incapacit? della stessa di esercitare il suo ruolo
genitoriale senza disporre, nonostante le ripetute richieste, alcuna perizia
e basandosi solo su contestate relazioni dei servizi sociali, determinando un
allontanamento definitivo e irreversibile pur in presenza di possibili
soluzioni meno radicali e mancando di considerare adeguatamente la necessit?
di preservare per quanto possibile il legame tra la madre e la figlia, anche
nel superiore interesse di quest’ultima, da tutto ci? discendendo la
natura se non altro sproporzionata della grave ingerenza nella vita familiare
della ricorrente, oltretutto privata sul piano procedurale di garanzie
adeguate all’importanza degli interessi in gioco |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 25 novembre 2021 (Biancardi) Art. 10 – Libert? di espressione su
internet e diritto all’oblio ‒ Ammissibilit? della configurazione
di una responsabilit? civile a carico di un editore per il perdurante rifiuto
di deindicizzare un articolo relativo a un procedimento penale, facilmente
accessibile digitando in un motore di ricerca i nomi delle persone coinvolte
- Esclusione dell’obbligo di rimuovere permanentemente l’articolo
da Internet o di renderlo anonimo |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 18 novembre 2021 (Marinoni) Art 6 ? 2 e Art. 10 – Non violazione della
presunzione d’innocenza e della libert? di espressione in relazione a
una condanna di uno scrittore al risarcimento dei danni per espressioni
diffamatorie, a seguito di assoluzione del medesimo sul piano penale |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 28 ottobre 2021 (Succi e altri) Art. 6 ? 1 (civile) - Diritto di accesso ad un
giudice, requisiti di ammissibilit? dei ricorsi in Corte di Cassazione e
“formalismo” nella relativa verifica |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 31 agosto 2021 (Associazione politica
nazionale lista Marco Pannella) Art. 10 ‒ Violazione della libert? di
espressione in conseguenza dell’esclusione dal dibattito pubblico di
un’associazione politica a causa della sua squilibrata e insufficiente
presenza nelle trasmissioni di informazione della televisione pubblica, in
violazione di un obbligo legale di rappresentazione equilibrata delle diverse
opinioni politiche, senza che l’apposita autorit? di vigilanza e in
genere le autorit? nazionali adottassero misure idonee a porre rimedio alla
situazione |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 8 luglio 2021 (Maestri
ed altri) Art 6 (Penale) – Diritto
dell’imputato di essere ascoltato dal giudice d’appello anche
nell’ipotesi di rinuncia al diritto di essere presente al procedimento |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 17 giugno 2021 (Miniscalco) Art. 3 Protocollo 1 e Art. 7 - Divieto di
candidarsi alle elezioni regionali in conseguenza di condanna penale
definitiva per abuso di potere - Misura, non assimilabile a una sanzione
penale, ritenuta prevedibile e proporzionata (non comportando tra l’altro
la perdita dell’elettorato attivo) al legittimo scopo di combattere la
corruzione e la criminalit? organizzata all’interno
dell’amministrazione |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 27 maggio 2021 (J.L.) Articolo 8 - Obblighi positivi –
“Vittimizzazione secondaria” di una vittima di violenza sessuale
a causa delle affermazioni colpevolizzanti, moralizzanti e stereotipate nella
motivazione della sentenza - Autorit? che hanno garantito il rispetto
dell’integrit? personale della ricorrente durante le indagini e il
processo |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 25 marzo 2021 (Di
Martino e Molinari) Art. 6 - Assenza di violazione a fronte della
mancata audizione dei testimoni indicati dall’accusa da parte del
giudice d’appello che ha riformato la sentenza di assoluzione
pronunciata all’esito di giudizio abbreviato |
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 18 marzo 2021 (Petrella) Articolo 6, par. 1 (in materia civile) e Articolo
13 – Interferenza nel diritto di accesso del ricorrente ad un tribunale
in conseguenza della durata delle indagini preliminari che ha impedito al
ricorrente di costituirsi parte civile nel procedimento penale e di chiedere
il risarcimento dei danni essendosi l’azione interrotta perch? il reato
si ? prescritto prima dell’udienza preliminare |
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 11 febbraio 2021 (Casarin) Art. 1 Protocollo 1 - Rispetto dei beni -
Ingerenza sproporzionata a seguito dell’azione delle autorit? statali
volta a ottenere da una dipendente il rimborso di somme versate per errore
imputabile unicamente alle stesse autorit?, nelle quali la dipendente poteva
ragionevolmente fare affidamento |
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 14 gennaio 2021 (Terna) Art. 8 - Obblighi positivi derivanti dal diritto
al rispetto della vita privata e familiare, necessaria tutela del rapporto
tra nonni e nipoti, diritto di visita del minore affidato ai servizi sociali,
riconoscimento dell’esistenza di un problema sistemico in Italia |
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 10 dicembre 2020 (Edizioni Del Roma) Art. 6 - Procedimento davanti all’AGCOM e
relative carenze procedurali, natura sostanzialmente penale delle sanzioni
inflitte e risolutiva possibilit? di far riesaminare il caso da parte
dell’autorit? giudiziaria |
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 22 ottobre 2020 (Tondo) Art. 6 - Diritto di difesa e audizione dei
testimoni nel processo d’appello |
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 10 settembre 2020 (G.L.) Art. 14, Art. 2 Protocollo 1 - Non
discriminazione, diritto all’istruzione e sua incomprimibilit? per
ragioni di bilancio, obbligo di assicurare l’insegnante di sostegno ai
minori disabili |
|
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 4 giugno 2020 (Citraro e Molino) Art. 2 - Obbligo di proteggere la vita delle
persone detenute |
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 26 marzo 2020 (Barletta e Farnetano) Art. 8 - Obblighi positivi derivanti dal diritto
al rispetto della vita privata e familiare e violazione del c.d. elemento
procedurale dell’art. 8 |
|
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 19 marzo 2020 (Fabris e Parziale) Art. 2, Artt. 34 e 35 - Obblighi positivi di
protezione e obblighi procedurali di condurre indagini effettive derivanti
dall’art. 2, con precisazioni sulla qualit? di vittima e
sull’esaurimento delle vie di ricorso interne |
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 6 febbraio 2020 (Felloni) Art. 6 - Obbligo di motivazione delle decisioni
giurisdizionali e applicazione retroattiva della legislazione in materia di
circostanze attenuanti |
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 30 gennaio 2020 (Cicero et a.) Artt. 1 e 6 - Applicazione retroattiva di una
nuova legge a processi in corso |
|
|
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez.
I) 16 gennaio 2020 (Magosso e Brindani) Art. 10 - Libert? di espressione, in relazione a
ricostruzioni giornalistiche di importanti, controversi e in parte oscuri
eventi collegati all’omicidio di Walter Tobagi e ad altre pi? generali
vicende anche istituzionali |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 13 giugno 2019 (caso Viola n. 2) Ergastolo ostativo |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 24 gennaio 2019 (caso Cordella et a.) Caso Ilva |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 23 giugno 2018 (caso G.I.E.M. S.R.L. et a.) Confisca senza condanna |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 26 ottobre 2017 (caso Cirino e Renne) Qualificazione come tortura delle violenze della
polizia durante il G8 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 26 ottobre 2017 (caso Blair et a.) Qualificazione come tortura delle violenze della
polizia durante il G8 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 26 ottobre 2017 (caso Azzolina et. a.) Qualificazione come tortura delle violenze della
polizia durante il G8 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 22 giugno 2017 (caso Bartesaghi Gallo et. a) Qualificazione come tortura delle violenze della
polizia durante il G8 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 2 marzo 2017 (caso Talpis) Mancata protezione contro le violenze domestiche |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 23 febbraio 2017 (caso De Tommaso) Misure di prevenzione |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 24 gennaio 2017 (caso Paradiso e Campanelli) Maternit? surrogata |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 15 dicembre 2016 Condanna dell’Italia per trattamenti
disumani ed espulsioni collettive dei migranti |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 23 febbraio 2016 (Nasr e Ghali) Extraordinary renditions
- Caso Abu Omar |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 14 gennaio 2016 (caso D.A.) Emotrasfusioni di sangue infetto |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 27 agosto 2015 (caso Parrillo) Donazione degli embrioni per la ricerca
scientifica |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
IV) 21 luglio 2015 (caso Oliari) Obbligo del riconoscimento legale delle unioni
omossessuali |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
IV) 7 aprile 2015 (caso Cestaro) Qualificazione come tortura delle violenze della
polizia durante il G8 |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
IV) 24 marzo 2015 (caso Antonio Messina) Risarcimento da ingiusta detenzione |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 27 gennaio 2015 (caso Paradiso e
Campanelli) Minori nati da madri surrogate |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 21 ottobre 2014 (caso Sharifi) C.d. “respingimenti automatici”
attuati dalle autorit? frontaliere italiane nei porti dell’Adriatico |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 1? luglio 2014 (caso Saba) Regime carcerario |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 24 giugno 2014 (caso Alberti) Regime carcerario |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 15 aprile 2014 (caso Stefanetti et a.) Limiti alla possibilit? di leggi retroattive (in
riferimento alla vicenda delle c.d. “pensioni svizzere”) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 4 marzo 2014 (caso Grande Stevens) “Ne bis in idem” |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
X) 4 febbraio 2014 (caso Staibano) Diritto di accesso ad un tribunale e al
versamento dei contributi previdenziali |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
X) 4 febbraio 2014 (caso Mottola) Diritto di accesso ad un tribunale e al
versamento dei contributi previdenziali |
|
|
Corte europea dei diritti
dell’uomo (Sez. II) 29 ottobre 2013 (caso
Varvara) Confisca |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 11 febbraio 2014 (caso Contrada) Regime carcerario |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 7 gennaio 2014 (caso Cusan e Fazzo) Cognome materno |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 17 dicembre 2013 (caso Perin?ek) Negazionismo e genocidio armeno |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 8 ottobre 2013 (caso Ricci) Libert? di espressione |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 3 settembre 2013 (caso M.C. e altri) Pagamento dell’indennit? da contaminazione
per sangue infetto |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 2 aprile 2013 (caso Tarantino) Ragionevolezza del numero chiuso
nell’accesso universitario |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 5 marzo 2013 (caso Romano) Ragionevole durata del processo |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 5 marzo 2013 (caso Carolis e Lolli) Fallimento e rispetto della vita privata e
familiare |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 8 gennaio 2013 (caso Torreggiani) Diritti dei detenuti e sovraffollamento
carcerario |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 17 luglio 2012 (caso Matthias) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 25 settembre 2012 (caso Godelli) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 28 agosto 2012 (caso Spampinato) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 28 agosto 2012 (caso Costa e Pavan) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 24 luglio 2012 (caso Croci) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 24 luglio 2012 (caso Fendi et Speroni) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 17 luglio 2012 (caso Scoppola n. 4) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 26 giugno 2012 (caso Milazzo) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 26 giugno 2012 (caso Di Pietro) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 19 giugno 2012 (caso Messeni Nemagna) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 19 giugno 2012 (caso Iuliano) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 19 giugno 2012 (caso Prenna) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 7 giugno 2012 (caso Centro Europa 7 s.r.l. et Di
Stefano) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 5 giugno 2012 (caso Immobiliare Cerro s.a.s.) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 5 giugno 2012 (caso La Rosa et Alba) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
I) 5 giugno 2012 (caso Colazzo) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 22 maggio 2012 (caso Scoppola n. 3) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 10 maggio 2012 (caso Sud Fondi s.r.l.) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 24 aprile 2012 (caso De Ieso) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 10 aprile 2012 (caso Lorenzetti) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 3 aprile 2012 (caso Sessa) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 27 marzo 2012 (caso Mannai) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 6 marzo 2012 (caso Gagliano) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 23 febbraio 2012 (caso Hirsi) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 20 ottobre 2009 (caso Vallauri) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 28 novembre 2011 (caso Agrati) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 31 maggio 2011 (caso Maggio) Limiti alla possibilit?
di leggi retroattive (in riferimento alla vicenda delle c.d. “pensioni
svizzere”) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 29 marzo 2011 (caso Alikaj) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera) 24 marzo 2011 (caso Giuliani) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 18 marzo 2011 (caso Lautsi n.2) Esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 27 aprile 2010 (caso Moretti e Benedetti) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez. II) 5 gennaio 2010 (caso Bongiorno) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez. II) 13 novembre 2007 (caso Bocellari e Rizza) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez. II) 8 dicembre 2009 (caso Previti) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 15 dicembre 2009 (caso Izzo) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 3 novembre 2009 (caso Lautsi n.1) Esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 17 settembre 2009 (caso Scoppola n. 2) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
IV) 25 agosto 2009 (caso Giuliani) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 20 gennaio 2009 (caso Punta Perotti) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 5 maggio 2009 (caso Sellem) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 10 giugno 2008 (caso Scoppola n. 1) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 24 marzo 2009 (caso Ben Salah) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 24 febbraio 2009 (caso Ben Khemais) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 28 febbraio 2008 (caso Saadi) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 16 dicembre 2008 (caso Englaro) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 16 luglio 2009 (caso Sulejmanovic) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande
Camera) 29 marzo 2006 (caso Scordino) |
|
|
Commissione europea dei diritti dell’uomo
(Prima Camera) 9 settembre 1998 (caso Dorigo) Riapertura del giudicato in ambito penale |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez.
II) 31 marzo 2009 (caso Simaldone) |
|
|
Corte europea dei diritti dell’uomo
(Camera) 26 febbraio 1993 (caso Salesi) |
|
|
|
|