ORDINANZA N. 35
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Novara nel procedimento penale a carico di S.F. C., con ordinanza del 19 dicembre 2018, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Franco Modugno;
deliberato nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020.
Ritenuto che, con ordinanza del 19 dicembre 2018, inserita nel verbale di udienza, il Tribunale ordinario di Novara, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono la facoltà del P.M. di procedere all’emissione di Decreto Penale di Condanna e dell’Imputato di esserne conseguentemente destinatario provvedendo al pagamento dell’importo dal medesimo previsto»;
che dall’ordinanza di rimessione si desume che il giudice a quo è investito del giudizio, instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nei confronti di una persona imputata del reato di omesso versamento di ritenute fiscali;
che, in udienza, il pubblico ministero ha chiesto la correzione di un «doppio errore materiale» contenuto nel capo di imputazione, concernente l’anno di imposta cui si riferiscono le ritenute non versate (2011, anziché 2010) e la data del commesso reato (22 agosto 2012, anziché 22 agosto 2011); in subordine, ove tale richiesta non fosse accolta, ha dichiarato di voler procedere alla modificazione del capo di imputazione nei termini indicati;
che il rimettente – disattesa l’istanza di correzione di errore materiale, «non ravvisandone la sussistenza dei requisiti» – rileva come, «in presenza di una differente contestazione, non possa astrattamente escludersi che la difesa, a parità di regime procedurale, avrebbe effettuato una differente scelta, segnatamente optando per il pagamento dell’importo dedotto in Decreto Penale di Condanna»;
che, alla luce di ciò, «preso atto delle Sentenze della Consulta n. 265 del 1994, n. 530 del 1995, n. 333 del 2009, n. 273 del 2014 e n. 206 del 2017», ha sollevato d’ufficio le odierne questioni di legittimità costituzionale, reputandole non manifestamente infondate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili.
Considerato che il Tribunale ordinario di Novara ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che – nei casi, rispettivamente, di modifica dell’imputazione e di contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante in dibattimento – il pubblico ministero possa emettere (recte: chiedere al giudice l’emissione di) un decreto penale di condanna e, correlativamente, l’imputato abbia la possibilità di pagare la pena pecuniaria con esso inflitta;
che le questioni sono manifestamente inammissibili sotto plurimi profili;
che l’ordinanza di rimessione, contenuta in un sintetico passaggio del verbale di udienza, non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, né motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni (ex plurimis, ordinanze n. 71 e n. 64 del 2019, n. 85 del 2018);
che il difetto di rilevanza della questione avente ad oggetto l’art. 517 cod. proc. pen. è, peraltro, evidente, posto che – per quanto risulta dall’ordinanza – nel caso di specie si discute di una modifica dibattimentale dell’imputazione, e non già della contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante;
che, quanto alla questione relativa all’art. 516 cod. proc. pen., il rimettente non ha indicato alcun elemento dal quale si possa desumere che, in caso di accoglimento della questione stessa, il pubblico ministero intenderebbe accedere al procedimento speciale, chiedendo l’emissione di un decreto penale di condanna in riferimento all’imputazione riformulata, né che l’imputato intenderebbe pagare la pena pecuniaria che gli verrebbe così inflitta, consentendo la chiusura del procedimento;
che, al riguardo, questa Corte ha più volte ritenuto che la questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo, quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione (ex plurimis, sentenze n. 214 del 2013 e n. 80 del 2011; nonché, con particolare riguardo a questioni volte ad ampliare le possibilità di accesso dell’imputato a riti alternativi, ordinanze n. 55 del 2010, n. 69 del 2008, n. 129 del 2003 e n. 584 del 2000);
che l’ordinanza di rimessione si presenta del tutto carente anche sul piano della motivazione sulla non manifesta infondatezza, non indicando neppure i parametri costituzionali che si assumono violati: omissione che rende essa pure inammissibile la questione, non consentendo di individuarne i termini (ordinanza n. 277 del 2006; nonché, ex plurimis, ordinanze n. 33 del 2014 e n. 166 del 2005);
che a colmare tale lacuna non è sufficiente il richiamo, operato dal rimettente, ad alcune pronunce di questa Corte (le sentenze n. 206 del 2017, n. 273 del 2014, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994), che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime l’una o l’altra delle norme censurate, nella parte in cui non consentono all’imputato di accedere a determinati riti speciali (“patteggiamento” o giudizio abbreviato), ovvero all’oblazione, nel caso di nuove contestazioni dibattimentali, ravvisando in ciò la violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
che si tratta, infatti, di un mero richiamo numerico, totalmente privo di argomentazioni di supporto: argomentazioni tanto più necessarie a fronte delle evidenti diversità strutturali tra il procedimento per decreto e gli altri procedimenti speciali, con effetti “premiali”, cui si riferiscono le pronunce citate;
che le questioni devono essere pertanto dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Novara, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2020.