Ordinanza n. 55 del 2010

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ORDINANZA N. 55

ANNO 2010

 

[ELG:COLLEGIO]REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Ugo                              DE SIERVO                                      Presidente

-          Alfio                             FINOCCHIARO                     Giudice

-          Alfonso                         QUARANTA                                            ”

-          Franco                          GALLO                                                     ”

-          Luigi                             MAZZELLA                                              ”

-          Gaetano                        SILVESTRI                                               ”

-          Sabino                          CASSESE                                                 ”

-          Maria Rita                    SAULLE                                                   ”

-          Giuseppe                      TESAURO                                                ”

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                                        ”

-          Giuseppe                      FRIGO                                                      ”

-          Alessandro                   CRISCUOLO                                           ”

-          Paolo                            GROSSI                                                    ”

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di C. N. con ordinanza dell’11 maggio 2005, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO

Ritenuto che, con ordinanza emessa l’11 maggio 2005, nell’ambito di un processo penale nei confronti di persona imputata del reato di cui all’art. 1117 del codice della navigazione – ordinanza pervenuta alla Corte il 6 aprile 2009 – il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono all’imputato, «nel giudizio conseguente all’opposizione al decreto penale di condanna, di discostarsi dal rito prescelto nell’opposizione stessa»;

che, recependo l’eccezione sollevata dal difensore dell’imputato, il rimettente ricorda preliminarmente come, con la sentenza n. 120 del 2002, la Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni, entro il quale, nel caso di emissione di decreto di giudizio immediato, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, decorre dalla notificazione del suddetto decreto, anziché dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto o dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato;

che, nella citata sentenza – ricorda ancora il rimettente – la Corte ha ritenuto violato il diritto alla difesa tecnica, essendo il termine di decadenza congegnato in maniera tale che esso poteva scadere senza che il difensore avesse potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive collegate, rispettivamente, al giudizio abbreviato e alla celebrazione del dibattimento;

che, al riguardo, la Corte ha ribadito che il diritto di difesa – inteso come effettiva possibilità di ricorrere all’assistenza tecnica del difensore – risulta compromesso ogni qualvolta, ai fini dell’esercizio di facoltà processuali che presuppongono la cognizione di elementi tecnici – qual è, appunto, la richiesta di giudizio abbreviato, specie dopo le modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 – venga posto a pena di decadenza un termine decorrente dalla notificazione all’imputato, anziché al difensore, dell’atto da cui le facoltà conseguono;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, analoghi profili di illegittimità costituzionale sarebbero riscontrabili in rapporto alla disciplina dettata dalle norme censurate;

che, ai sensi dell’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., infatti, l’atto di opposizione a decreto penale di condanna deve essere presentato nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto stesso all’imputato; con tale atto, d’altro canto, l’imputato è chiamato ad operare una scelta relativa al rito, chiedendo il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o il patteggiamento (art. 461, comma 3, cod. proc. pen.): scelta che, in base all’art. 464, comma 3, cod. proc. pen., risulta «vincolante» nel giudizio conseguente all’opposizione;

che, di conseguenza, come nell’ipotesi esaminata dalla citata sentenza n. 120 del 2002, l’imputato sarebbe tenuto a compiere, nel breve termine di quindici giorni, valutazioni che presuppongono necessariamente la conoscenza del fascicolo del pubblico ministero: fascicolo del quale, a norma dell’art. 140 disp. att. cod. proc. pen., le parti e difensori hanno facoltà di prendere visione e estrarre copia durante il termine per proporre opposizione;

che tale attività non potrebbe prescindere dall’intervento della difesa tecnica, postulando una particolare «esperienza professionale e processuale»: solo il difensore, infatti, sarebbe in grado di apprezzare, dopo aver esaminato il fascicolo, se sia conveniente per l’imputato addivenire alla definizione del processo mediante riti alternativi, prestando il consenso a che gli atti delle indagini vengano utilizzati come prova, o se sia preferibile, invece, il dibattimento;

che il legislatore non avrebbe tenuto conto, dunque, delle obiettive difficoltà, per l’imputato, di consultarsi, entro il breve termine assegnato, con il difensore, di conferirgli il mandato per la consultazione del fascicolo del pubblico ministero e di scegliere concordemente la più idonea linea difensiva;

che la disposizione di cui all’art. 464, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe pertanto irragionevole, nella parte in cui impedisce all’imputato di discostarsi, nel giudizio conseguente all’opposizione, dalla scelta relativa al rito effettuata con lo stesso atto di opposizione: scelta non operata, a suo tempo, con la piena cognizione che solo la difesa tecnica può garantire;

che la questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo;

che nella specie, difatti, l’imputato – residente, tra l’altro, nell’isola di Lampedusa, «geograficamente distante» dal luogo in cui era custodito il fascicolo delle indagini preliminari – ha richiesto, tramite procuratore speciale, con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna, il giudizio immediato: scelta che – secondo quanto affermato dal difensore – egli non avrebbe invece compiuto dopo l’analisi del fascicolo e l’ottenimento di indicazioni tecniche da parte del difensore stesso, preferendo piuttosto optare per il rito alternativo di cui all’art. 444 cod. proc. pen., che avrebbe consentito l’applicazione di una pena meno grave;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che il Tribunale di Agrigento dubita della legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui precludono all’imputato, nel giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale di condanna, la possibilità di accedere a riti alternativi non richiesti con lo stesso atto di opposizione;

che la questione è manifestamente inammissibile per un triplice ordine di ragioni;

che, in primo luogo, il giudizio a quo si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica e, per il relativo procedimento, la preclusione che il rimettente mira a rimuovere è sancita, non già dall’art. 464, comma 3, cod. proc. pen. (l’altra norma censurata – l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. – si limita a stabilire il termine e le modalità dell’opposizione a decreto penale), ma da una norma distinta, anche se di identico contenuto: ossia l’art. 557, comma 2, cod. proc. pen., non coinvolto nello scrutinio;

che il rimettente censura, pertanto, una norma diversa da quella di cui deve fare applicazione nel giudizio principale (sulla manifesta inammissibilità della questione in simili casi, ex plurimis, ordinanze n. 256 e n. 193 del 2009, n. 301 del 2008);

che, in secondo luogo, il giudice a quo motiva la rilevanza della questione con il rilievo che – secondo quanto asserito dal difensore – ove l’imputato avesse potuto esaminare il fascicolo del pubblico ministero con il supporto della difesa tecnica, avrebbe optato per il patteggiamento, anziché per il giudizio immediato (rito in fatto prescelto con l’atto di opposizione);

che dalla narrazione della vicenda processuale contenuta nell’ordinanza di rimessione si desume, peraltro, che nessuna richiesta di patteggiamento è stata, in concreto, presentata dall’imputato, neppure successivamente all’opposizione;

che la questione difetta, pertanto, di rilevanza, giacché la mera “anticipazione” dell’intento dell’imputato di richiedere il rito alternativo, che volesse eventualmente ritenersi implicita nell’eccezione di costituzionalità formulata dal difensore, non varrebbe comunque a rendere la questione stessa attualmente pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio a quo (in questo senso, con riferimento a fattispecie analoga, ordinanza n. 69 del 2008); e ciò a prescindere dall’ulteriore rilievo che il rimettente non precisa neppure se, nel giudizio principale, l’imputato sia ancora in termini per la presentazione della richiesta del rito alternativo in base alle regole ordinarie (art. 555, comma 2, cod. proc. pen.), regole che rimarrebbero pur sempre operanti ove venisse rimossa la preclusione censurata: donde un concorrente profilo di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, non superato dal generico accenno, fatto dal rimettente stesso, ad una «eventuale restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.» (restituzione di cui non vengono affatto indicati i presupposti);

che, in terzo luogo e da ultimo, il giudice a quo pone a fondamento delle proprie censure l’assunto che la fattispecie in esame sia pienamente assimilabile a quella già vagliata da questa Corte con la sentenza n. 120 del 2002: sentenza avente ad oggetto il termine per la richiesta di “conversione” del giudizio immediato in giudizio abbreviato previsto dall’art. 458, comma 1, cod. proc. pen.;

che, in base alla disposizione ora citata, l’imputato era ammesso a chiedere il giudizio abbreviato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato; mentre l’art. 456 cod. proc. pen. prevedeva (e prevede), al comma 3, che il decreto di giudizio immediato è notificato all’imputato almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio e, al comma 5, che al difensore è notificato l’avviso della data fissata per il giudizio entro il medesimo termine stabilito per l’imputato;

che poteva di conseguenza avvenire che, a fronte della diversa scansione temporale delle due notifiche (rimessa alla discrezionalità dell’ufficio giudiziario), il difensore ricevesse l’avviso della data fissata per il giudizio immediato in un momento in cui il termine per presentare la richiesta di giudizio abbreviato era già scaduto o prossimo alla scadenza;

che, a fronte di ciò, questa Corte ha ritenuto violato il diritto alla difesa tecnica – quale nucleo essenziale della garanzia di cui all’art. 24, secondo comma, Cost. – ribadendo che, ogni qualvolta l’esercizio di una facoltà processuale, sottoposta a decadenza, richieda la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle competenze del difensore – come avviene segnatamente per la richiesta di giudizio abbreviato – il relativo termine non può essere fatto decorrere dalla notificazione all’imputato dell’atto da cui tale facoltà consegue, omettendo di attribuire rilevanza alla legale conoscenza dell’atto medesimo da parte del difensore;

che l’art. 458, comma 1, cod. proc. pen. è stato dichiarato, dunque, incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine entro cui l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato; in tal modo, trasponendo sostanzialmente al termine per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, di cui al citato articolo, la regola dettata per la decorrenza del termine di impugnazione dall’art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: regola in forza della quale, ove la decorrenza risulti diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera il termine che scade per ultimo;

che, nel caso oggi in esame, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e indimostrato, che il termine di quindici giorni per proporre opposizione al decreto di condanna – e, conseguentemente, per effettuare la scelta dell’eventuale rito alternativo nell’ambito del procedimento per decreto – decorra esclusivamente, ai sensi dell’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., dalla notificazione del decreto all’imputato;

che il rimettente non tiene conto, tuttavia, della circostanza che – a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio) – il decreto di condanna deve essere attualmente notificato, non più al solo imputato, ma anche al difensore di ufficio (all’uopo designando) o al difensore di fiducia eventualmente nominato (art. 460, comma 3, cod. proc. pen.);

che, a fronte di siffatta previsione, la giurisprudenza di legittimità largamente maggioritaria è dell’avviso che il difensore di ufficio sia autonomamente legittimato a proporre opposizione al decreto, alla luce delle regole generali di cui agli artt. 99 e 571, comma 3, cod. proc. pen.;

che, al tempo stesso, la giurisprudenza di legittimità è da tempo costante nel ritenere che l’opposizione a decreto penale di condanna sia inquadrabile nella categoria dei mezzi di impugnazione, donde l’applicabilità a tale rimedio delle norme generali sulle impugnazioni, ove non specificamente derogate;

che fra tali norme rientra anche il già citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: con la conseguenza che – secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione in alcune decisioni (tra le altre, sentenza 10 dicembre 2002-7 marzo 2003, n. 10621) – qualora a causa del diverso momento di notifica del decreto la decorrenza del termine di opposizione risulti diversa per l’imputato e per il suo difensore (sia esso di fiducia o di ufficio), opera per entrambi il termine che scade per ultimo;

che, in conclusione, il giudice a quo non ha preso in esame la possibilità di ritenere, in via ermeneutica, che il medesimo assetto, introdotto dalla sentenza n. 120 del 2002 a mezzo di una declaratoria di incostituzionalità con riguardo alla “conversione” del giudizio immediato in abbreviato, sia già operante rispetto alla richiesta di riti alternativi nell’ambito del procedimento per decreto;

che la mancata preventiva verifica, da parte del giudice rimettente, della praticabilità di una interpretazione del quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità prospettati e tale da determinarne il possibile superamento implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’inammissibilità della questione sollevata (ex plurimis, ordinanze n. 244, n. 171, n. 155 e n. 117 del 2009);

che, per tutte le ragioni dianzi indicate, la questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

[ELG:DISPOSITIVO]

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale di Agrigento con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.

[ELG:FIRME]

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.