Ordinanza n. 256 del 2009
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ORDINANZA N. 256

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Francesco                  AMIRANTE                         Presidente

-    Ugo                          DE SIERVO                          Giudice

-    Paolo                        MADDALENA                           "

-    Alfio                        FINOCCHIARO                         "

-    Alfonso                    QUARANTA                              "

-    Franco                      GALLO                                      "

-    Gaetano                    SILVESTRI                                "

-    Sabino                      CASSESE                                   "

-    Maria Rita                 SAULLE                                    "

-    Giuseppe                   TESAURO                                  "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                           "

-    Giuseppe                   FRIGO                                       "

-    Alessandro                CRISCUOLO                              "

-    Paolo                        GROSSI                                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promosso dal Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, nel procedimento penale a carico di C. A. ed altri con ordinanza del 7 gennaio 2008, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima seria speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 gennaio 2008 (r.o. n. 118 del 2008), il Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui «preclude l’impugnazione della misura cautelare imposta di fronte al tribunale del riesame competente»;

che il rimettente riferisce che nei confronti di C. A., cittadino moldavo, C. A., cittadino moldavo, R. N., cittadino moldavo, e I. R., cittadino russo, indagati in Austria per il reato di furto, l’Autorità giudiziaria austriaca aveva emesso ordine di cattura, avviando, al contempo, la procedura prevista per il «mandato di arresto europeo»;

che, essendo stata effettuata dall’Autorità austriaca segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS), i predetti cittadini stranieri erano stati arrestati dalla polizia giudiziaria e messi a disposizione della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che, in data 6 dicembre 2007, a seguito dell’interrogatorio da parte del presidente, aveva convalidato l’arresto e adottato autonomo provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere;

che, nella successiva udienza del 19 dicembre 2007, il collegio aveva deliberato una nuova convalida degli arresti e fissata udienza al 24 gennaio 2008 per decidere sulla consegna ai sensi dell’art. 17 della citata legge n. 69 del 2005;

che avverso i provvedimenti della Corte di appello gli arrestati avevano proposto richiesta di riesame innanzi al Tribunale rimettente;

che, ad avviso di questo giudice, la questione sarebbe rilevante poiché, avendo la Corte di cassazione, in due precedenti sentenze (n. 45252 del 2005 e n. 17170 del 2007), escluso la proponibilità del riesame avverso i provvedimenti applicativi di misure coercitive adottate nel corso della procedura per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, il giudizio non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale prospettata;

che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, il giudice rimettente assume che l’art. 22 della legge n. 69 del 2005 ha previsto, attraverso il ricorso alla Corte di cassazione, la quale decide, anche nel merito, entro quindici giorni dalla ricezione degli atti, un’autonoma procedura per impugnare «i provvedimenti che decidono sulla consegna della persona interessata»;

che la Corte di cassazione interpreterebbe tale norma nel senso di escludere che sia proponibile ricorso al tribunale del riesame;

che si tratterebbe di interpretazione non condivisibile, perché «frutto della sussunzione, sic et simpliciter, dell’istituto del mandato di arresto europeo nell’istituto dell’estradizione», laddove nella procedura passiva di consegna per il mandato d’arresto europeo sarebbero, in realtà, individuabili due distinti momenti, in quanto «al tradizionale provvedimento di consegna allo Stato estero, regolato dal codice di procedura penale, si affianca l’applicazione di una misura cautelare che, a differenza dell’estradizione del cittadino già detenuto, incide su diritti fondamentali dei cittadini»;

che, pertanto, l’art. 22 della legge n. 69 del 2005, impedendo a chi è arrestato in forza di un mandato di arresto europeo di far valutare la propria posizione dal tribunale del riesame, violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost., ponendosi in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa;

che, in particolare, l’esclusione dell’impugnazione al tribunale del riesame determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla persona sottoposta a custodia cautelare con un’ordinanza emessa dall’Autorità italiana nel corso di un procedimento interno, sia perché i termini previsti dalla legge per la decisione della Corte di cassazione sullo status libertatis sono più lunghi rispetto a quelli previsti per il tribunale del riesame, sia perché maggiori sono i costi legali previsti per il ricorso in cassazione;

che ulteriore disparità di trattamento – oltre che violazione del diritto di difesa – sarebbero prodotte dalla privazione di un grado di giudizio per chi è sottoposto a misura cautelare nella procedura di consegna per il mandato d’arresto europeo e che dispone di un solo controllo di merito, rispetto a chi vi è sottoposto nel corso di un procedimento interno e che dispone del mezzo d’impugnazione del riesame al tribunale; né varrebbe, a ripristinare l’equilibrio, «l’artificio di far giudicare la Cassazione sia nel merito che sul diritto», essendo pur sempre mancanti i tre gradi di giudizio;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il Tribunale a quo è chiamato a pronunciarsi su una richiesta di riesame proposta nei confronti di una ordinanza applicativa di misura coercitiva adottata, nel corso di una procedura per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, di seguito alla convalida dell’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 69 del 2005;

che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari emessi nel corso della procedura per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è disciplinata dall’art. 9, comma 7, della medesima legge n. 69 del 2005, secondo cui «si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale» in tema di procedura di estradizione passiva, ove si prevede che in questi casi sia proponibile solo il «ricorso per cassazione per violazione di legge»;

 che, tuttavia, il Tribunale rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità non la citata norma dell’art. 9, ma la norma dell’art. 22 della stessa legge, della quale non deve fare applicazione, in quanto disciplina altra specie di ricorso per cassazione, quello cioè previsto nei confronti dei provvedimenti che decidono sulla consegna;

che i due ricorsi sono ben distinti tra loro, quanto a finalità, oggetto e ambito di proponibilità, avendo il primo ad oggetto provvedimenti limitativi della libertà personale di natura cautelare, emessi nel corso della procedura per soddisfare specifiche esigenze cautelari della medesima (essenzialmente il pericolo che la persona richiesta si sottragga all’eventuale provvedimento di consegna) e potendo essere proposto solo per violazione di legge; mentre il secondo ha ad oggetto il provvedimento che, decidendo sulla richiesta di consegna avanzata dall’Autorità estera mediante il mandato d’arresto europeo, rappresenta l’atto conclusivo della procedura, ed è proponibile anche per il merito;

che – a prescindere da ogni altro possibile rilievo – la fallace individuazione della norma oggetto di censura comporta, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis, ordinanze n. 79 del 2008, n. 461, n. 459 e n. 384 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.