Ordinanza n. 79 del 2008

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ORDINANZA N. 79

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                       Presidente

- Giovanni Maria         FLICK                                     Giudice

- Francesco                 AMIRANTE                                 "

- Ugo                          DE SIERVO                                 "

- Paolo                        MADDALENA                             "

- Alfio                        FINOCCHIARO                           "

- Alfonso                    QUARANTA                                "

- Luigi                        MAZZELLA                                 "

- Gaetano                    SILVESTRI                                  "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Maria Rita                SAULLE                                      "

- Giuseppe                  TESAURO                                    "

- Paolo Maria              NAPOLITANO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 (sostitutivo dell’art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell’art. 443 del codice di procedura penale) e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 30 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di M.V.A.A., iscritta al n. 485 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento e le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, nonché dell’art. 10 della medesima legge;

che la Corte d’appello rimettente – premesso di essere investita dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sassari – rileva che l’appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006, in quanto anteriore alla data di entrata in vigore della legge;

che, nel merito, la soppressione dell’appello delle sentenze di proscioglimento, operata dalla legge n. 46 del 2006, violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il principio di parità fra le parti (art. 111, Cost.), in quanto priva il pubblico ministero della possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento «con lo stesso mezzo riconosciuto all’imputato avverso le sentenze di condanna»; così introducendo una irragionevole disparità di trattamento in danno della pubblica accusa e alterando l’equilibrio dei poteri processuali delle parti;

che l’eliminazione dell’appello delle sentenze di proscioglimento non sarebbe assistita da alcuna ragione giustificatrice, come invece affermato dalla Corte costituzionale in relazione ai limiti all’appello delle sentenze di condanna pronunciate all’esito del giudizio abbreviato;

che, infatti, per le «sentenze di assoluzione», ivi comprese quelle pronunciate a seguito di rito abbreviato, la preclusione dell’appello non potrebbe dirsi ragionevole, «stante il perdurante interesse della parte pubblica all’accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell’imputato che dall’acclaramento della verità possa risultare)»;

che il contrasto tra la disciplina censurata e gli artt. 3 e 111 Cost. appare, a giudizio della Corte d’appello rimettente, ancora più evidente se si considera che alla parte civile (e, dunque, ad una parte privata del processo) è stato invece conservato, anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all’art. 576 cod. proc. pen., il potere di proporre appello avverso le sentenze di assoluzione;

che, infine, la Corte d’appello rimettente ritiene violati anche gli artt. 112 e 27, terzo comma, Cost., in quanto la eliminazione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di assoluzione incide, rendendola «più difficoltosa», sulla «attuazione della ricerca della verità e, quindi dell’istanza di giustizia propria della collettività», di cui sono «espressione» il principio della obbligatorietà dell’azione penale e il principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

Considerato che la Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari dubita, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate all’esito del dibattimento e le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, nonché dell’art. 10 della medesima legge;

che gli artt. 1 e 2 censurati hanno, rispettivamente, sostituito l’art. 593 del codice di procedura penale e modificato l’art. 443, comma 1, dello stesso codice, con la eliminazione del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate all’esito del dibattimento o emesse a seguito di giudizio abbreviato; mentre l’art. 10 prevede l’immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge;

che dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che la Corte d’appello rimettente è investita dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo procedere per difetto di querela pronunciata, ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell’udienza preliminare;

che il regime di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, disciplinato dall’art. 428 cod. proc. pen., è stato modificato dall’art. 4 della legge n. 46 del 2006, non impugnato;

che, dunque, la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari sottopone a scrutinio di costituzionalità norme di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo;

che l’inesatta indicazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus) implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis, ordinanze nn. 461, 459 e 384 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.