Ordinanza dibattimentale 22 ottobre (sent. 253)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 4 dicembre 2019, n. 253

 

 

ORDINANZA 22 OTTOBRE

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione, iscritto al reg. ord. n. 59 del 2019, con atto depositato il 30 aprile 2019, ha chiesto di intervenire M. D., in qualità di parte di vicenda giudiziaria che asserisce essere «totalmente sovrapponibile e identica» a quella della parte del giudizio a quo;

che, nello stesso giudizio promosso dalla Corte di cassazione, con atto depositato il 13 maggio 2019, ha chiesto di intervenire anche l'associazione Nessuno Tocchi Caino, nella asserita qualità di associazione titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;

che, nel giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, iscritto al n. 135 del reg. ord. 2019, con atto depositato il 4 settembre 2019, ha chiesto di intervenire il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito: Garante), nella asserita qualità di soggetto titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e, in subordine, quale amicus curiae;

che, nello stesso giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, con atto depositato il 10 settembre 2019, ha chiesto di intervenire anche l'Unione Camere Penali Italiane (di seguito UCPI), nella qualità di ente rappresentativo di interessi collettivi asseritamente titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204 del 2019);

che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, le citate sentenze n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204 del 2019);

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;

che, in disparte ogni considerazione sul rinvio del giudizio in cui M.D. è parte in attesa della pronuncia di questa Corte, l'ammissibilità del suo intervento contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso al contraddittorio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 173 del 2016, con allegata ordinanza letta all'udienza del 13 luglio 2016; n. 71 del 2015, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 marzo 2015; sentenza n. 33 del 2015);

che, quanto agli interventi dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante e dell'UCPI, nessuno dei tre intervenienti è titolare di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;

che, in relazione alla richiesta avanzata dal Garante, in via subordinata, di essere ammesso al contraddittorio in qualità di amicus curiae, una tale figura non è allo stato prevista dalle fonti che regolano i giudizi di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti giudizi di legittimità costituzionale;

dichiara inammissibile la richiesta del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di essere ammesso al giudizio in qualità di amicus curiae.

F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente