Ordinanza allegata alla Sentenza 4 dicembre
2019, n. 253
ORDINANZA
22 OTTOBRE
ANNO
2019
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio promosso dalla Corte di
cassazione, iscritto al reg. ord.
n. 59 del 2019, con atto depositato il 30 aprile 2019, ha chiesto di
intervenire M. D., in qualità di parte di vicenda giudiziaria che asserisce
essere «totalmente sovrapponibile e identica» a quella della parte del giudizio
a quo;
che, nello stesso giudizio promosso dalla Corte
di cassazione, con atto depositato il 13 maggio 2019, ha chiesto di intervenire
anche l'associazione Nessuno Tocchi Caino, nella asserita qualità di
associazione titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
che, nel giudizio promosso dal Tribunale di
sorveglianza di Perugia, iscritto al n. 135
del reg. ord. 2019, con atto depositato il 4 settembre 2019, ha chiesto di
intervenire il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale (di seguito: Garante), nella asserita qualità di
soggetto titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio e, in subordine, quale amicus curiae;
che, nello stesso giudizio promosso dal
Tribunale di sorveglianza di Perugia, con atto depositato il 10 settembre 2019,
ha chiesto di intervenire anche l'Unione Camere Penali Italiane (di seguito
UCPI), nella qualità di ente rappresentativo di interessi collettivi
asseritamente titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa
Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente
del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 206 del
2019, con allegata
ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019,
con allegata
ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204
del 2019);
che l'intervento di soggetti estranei al
giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per
i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis,
le citate sentenze
n. 206 del 2019, con allegata
ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019,
con allegata
ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204
del 2019);
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione
soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre
situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla
pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma
dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto
sostanziale oggetto del giudizio a quo;
che, in disparte ogni considerazione sul rinvio
del giudizio in cui M.D. è parte in attesa della pronuncia di questa Corte,
l'ammissibilità del suo intervento contrasterebbe con il carattere incidentale
del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso al
contraddittorio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (ex plurimis,
sentenze n. 173
del 2016, con allegata
ordinanza letta all'udienza del 13 luglio 2016; n. 71 del 2015,
con allegata
ordinanza letta all'udienza del 10 marzo 2015; sentenza n. 33 del
2015);
che, quanto agli interventi dell'associazione
Nessuno Tocchi Caino, del Garante e dell'UCPI, nessuno dei tre intervenienti è
titolare di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto
in giudizio;
che, in relazione alla richiesta avanzata dal
Garante, in via subordinata, di essere ammesso al contraddittorio in qualità di
amicus curiae, una tale
figura non è allo stato prevista dalle fonti che regolano i giudizi di
legittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili tutti gli interventi
spiegati nei presenti giudizi di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibile la richiesta del Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
di essere ammesso al giudizio in qualità di amicus curiae.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente