Ordinanza allegata alla Sentenza 10 luglio
2019, n. 173
ORDINANZA
18 GIUGNO
ANNO
2019
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio
LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio
BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi ai giudizi
di legittimità costituzionale introdotti dal Consiglio nazionale forense
con due ordinanze del 28 febbraio 2019 (r. o. numeri 65
e 66
del 2019), aventi ad oggetto l'art. 3, terzo comma, secondo periodo, della legge
12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli
degli ordini circondariali forensi), nella parte in cui prevede che i
consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per
più di due mandati consecutivi, e l'art.
11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), come inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n.
12, nella parte in cui prevede che il divieto di elezione per più di
due mandati consecutivi operi anche per i mandati iniziati anteriormente
all'entrata in vigore della legge che ha stabilito tale divieto.
Rilevato che in entrambi i giudizi
è intervenuta l'Associazione nazionale forense (ANF), con atti di
costituzione depositati il 21 maggio 2019, la quale ha chiesto che le questioni
sollevate siano dichiarate inammissibili o non fondate;
che
nel giudizio introdotto dall'ordinanza iscritta al r. o. n. 65 del 2019 sono
intervenuti gli avvocati Alfredo Sorge, Gabriele Gava,
Eugenio Pappa Monteforte e Sabrina Sifo, iscritti
presso l'ordine circondariale forense di Napoli, con atto di costituzione e
memoria integrativa, depositati, rispettivamente, il 2 maggio 2019 e il 28
maggio 2019, «ad adiuvandum dei
ricorrenti».
Considerato che i
detti soggetti non sono parti nei giudizi a quibus;
che
la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze n. 13 del
2019, n. 180
del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del
2019, n. 29
del 2017, n.
286, n. 243
e n. 84 del 2016)
è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità
costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo,
oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge
regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);
che
a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con
il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a
favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme
oggetto di censura;
che,
pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve
derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge
denunciata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge
stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto
sostanziale oggetto del giudizio principale;
che
nei presenti giudizi l'ANF non è titolare di un interesse direttamente
riconducibile all'oggetto dei giudizi stessi, sebbene di un mero indiretto, e
più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, di
partecipare al procedimento per l'espressione del parere del Consiglio
nazionale forense in relazione all'adozione dei regolamenti di attuazione della
legge professionale (tra cui quelli inerenti alla disciplina delle elezioni
forensi);
che,
pertanto, l'intervento della suddetta associazione deve essere dichiarato
inammissibile;
che
altrettanto inammissibili sono gli interventi degli avvocati del foro di
Napoli, i quali non sono parti del giudizio introdotto con reclamo avverso la
decisione della commissione elettorale presso l'ordine degli avvocati di La
Spezia;
che
non rileva, in contrario, che i suddetti avvocati abbiano proposto dinanzi al
Consiglio nazionale forense analogo reclamo avverso la decisione della
commissione elettorale costituita presso quel circondario, trattandosi di
giudizio diverso dal giudizio a quo, le cui parti soltanto sono legittimate,
per quanto detto, a costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale (ex multis, sentenze n. 35 del
2017, n. 71
e n. 70 del 2015,
ordinanza n. 100
del 2016), mentre, ove ammesso, l'intervento di siffatti terzi
contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità
costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la
previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice
a quo (sentenze
n. 71 del 2015 e n. 59 del 2013,
ordinanze n. 156
e n. 32 del 2013).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi
dell'Associazione nazionale forense (ANF) e degli avvocati Alfredo Sorge,
Gabriele Gava, Eugenio Pappa Monteforte e Sabrina Sifo.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente