Ordinanza dibattimentale del 18 giugno (sent. 173)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 10 luglio 2019, n. 173

 

ORDINANZA 18 GIUGNO

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale introdotti dal Consiglio nazionale forense con due ordinanze del 28 febbraio 2019 (r. o. numeri 65 e 66 del 2019), aventi ad oggetto l'art. 3, terzo comma, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), nella parte in cui prevede che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, e l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), come inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi operi anche per i mandati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge che ha stabilito tale divieto.

Rilevato che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Associazione nazionale forense (ANF), con atti di costituzione depositati il 21 maggio 2019, la quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o non fondate;

che nel giudizio introdotto dall'ordinanza iscritta al r. o. n. 65 del 2019 sono intervenuti gli avvocati Alfredo Sorge, Gabriele Gava, Eugenio Pappa Monteforte e Sabrina Sifo, iscritti presso l'ordine circondariale forense di Napoli, con atto di costituzione e memoria integrativa, depositati, rispettivamente, il 2 maggio 2019 e il 28 maggio 2019, «ad adiuvandum dei ricorrenti».

Considerato che i detti soggetti non sono parti nei giudizi a quibus;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze n. 13 del 2019, n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 29 del 2017, n. 286, n. 243 e n. 84 del 2016) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale;

che nei presenti giudizi l'ANF non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto dei giudizi stessi, sebbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, di partecipare al procedimento per l'espressione del parere del Consiglio nazionale forense in relazione all'adozione dei regolamenti di attuazione della legge professionale (tra cui quelli inerenti alla disciplina delle elezioni forensi);

che, pertanto, l'intervento della suddetta associazione deve essere dichiarato inammissibile;

che altrettanto inammissibili sono gli interventi degli avvocati del foro di Napoli, i quali non sono parti del giudizio introdotto con reclamo avverso la decisione della commissione elettorale presso l'ordine degli avvocati di La Spezia;

che non rileva, in contrario, che i suddetti avvocati abbiano proposto dinanzi al Consiglio nazionale forense analogo reclamo avverso la decisione della commissione elettorale costituita presso quel circondario, trattandosi di giudizio diverso dal giudizio a quo, le cui parti soltanto sono legittimate, per quanto detto, a costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex multis, sentenze n. 35 del 2017, n. 71 e n. 70 del 2015, ordinanza n. 100 del 2016), mentre, ove ammesso, l'intervento di siffatti terzi contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo (sentenze n. 71 del 2015 e n. 59 del 2013, ordinanze n. 156 e n. 32 del 2013).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione nazionale forense (ANF) e degli avvocati Alfredo Sorge, Gabriele Gava, Eugenio Pappa Monteforte e Sabrina Sifo.

 

F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente