Ordinanza allegata
alla Sentenza 28 maggio 2019 n. 130
ORDINANZA
7 MAGGIO
ANNO
2019
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
Presidente:
Giorgio LATTANZI;
Giudici:
Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco
VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi
al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato, con ordinanza
del 3 settembre 2018 (reg. ord. n. 166 del 2018), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, del 2018.
Rilevato che nel giudizio è
intervenuta ad adiuvandum l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca
Italiani (ADI), con atto depositato il 10 dicembre 2018;
che,
secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire
nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i soggetti parti del
giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso
di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 248 del
2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018; n. 217, n. 194 e
relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre 2018; n. 153 e relativa
ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018; n. 120 del 2018
e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018; n. 77 del 2018;
n. 187 del 2016
e relativa ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016);
che
l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme
integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla
norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 248
e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018, n. 120 del 2018
e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018, n. 187 del 2016
e allegata ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016, n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017);
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva
dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni
sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della
Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato
effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto
del giudizio a quo (sentenza n. 77 del
2018);
che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in
relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di
interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, citate sentenze n. 248,
n. 140, n. 120, n. 81, n. 77 del 2018,
n. 187 del 2016);
che, nel caso in esame, l'Associazione Dottorandi e Dottori di
Ricerca Italiani (ADI) non è titolare di un interesse direttamente
riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto,
e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli
interessi economici e professionali degli iscritti (in un caso analogo, sentenza n. 77 del
2018);
che
pertanto l'intervento in giudizio dell'Associazione Dottorandi e Dottori di
Ricerca Italiani (ADI) è inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile
l'intervento spiegato dall'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca
Italiani (ADI) nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord.
n. 166 del 2018.
F.to:
Giorgio Lattanzi, Presidente