Ordinanza n. 191 del 2018

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ORDINANZA N. 191

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                        Presidente

- Aldo                    CAROSI                                               Giudice

- Marta                   CARTABIA                                               ”

- Giuliano               AMATO                                                     ”

- Silvana                 SCIARRA                                                  ”

- Daria                    de PRETIS                                                 ”

- Nicolò                  ZANON                                                     ”

- Franco                  MODUGNO                                              ”

- Augusto Antonio BARBERA                                                ”

- Giovanni              AMOROSO                                               ”

- Francesco             VIGANÒ                                                   ”

- Luca                     ANTONINI                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), promosso dal Giudice di pace di Prato, nel procedimento vertente tra J. B. e la Prefettura di Prato, con ordinanza del 28 aprile 2005, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;

Ritenuto che il Giudice di pace di Prato, con ordinanza del 28 aprile 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione;

che tale ordinanza era pervenuta una prima volta alla cancelleria della Corte costituzionale il 9 maggio 2007 ed era stata restituita dalla Corte stessa per mancanza delle prescritte notifiche;

che essa è pervenuta poi una seconda volta alla Corte il 6 novembre 2017, a seguito di nuovo invio da parte del giudice a quo dopo che il fascicolo era stato per errore collocato in archivio;

che il citato art. 13 si occupa dell’espulsione amministrativa dello straniero e il primo periodo del suo comma 3 dispone che «[l]’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato»;

che il rimettente riferisce di essere investito della causa promossa da J. B. contro la Prefettura di Prato e ritiene che l’art. 13, comma 3, «disponendo l’immediata esecutività del provvedimento d’espulsione, nonostante gravame o impugnazione da parte dell’interessato, possa porsi in contrasto con la Costituzione, la quale, all’art. 2, riconosce, tra i propri “principi fondamentali” i diritti inviolabili dell’uomo e, all’art. 24, sancisce in favore di “tutti” il diritto inviolabile di difesa»;

che il giudice a quo osserva, inoltre, che la questione riguarda «una norma rilevante per la decisione finale, non potendo tale decisione rimanere, in alcun modo, “avulsa” da principi costituzionali quali sono i diritti inviolabili dell’individuo (art. 2 Cost.), ed il diritto inviolabile alla difesa, per ogni persona (art. 24 Cost.)»;

che le parti del giudizio a quo non si sono costituite nel giudizio di legittimità costituzionale;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 22 dicembre 2017;

che, secondo la difesa erariale, l’ordinanza di rimessione è stata adottata 12 anni prima del suo invio alla Corte costituzionale e nel frattempo la norma censurata è stata modificata, ragion per cui la questione, «per come sollevata dal Giudice rimettente, potrebbe difettare della necessaria rilevanza» nel giudizio a quo;

che l’Avvocatura eccepisce poi la manifesta inammissibilità della questione poiché il giudice a quo non avrebbe «fornito alcuna spiegazione in merito alla sua rilevanza nel giudizio a quo» né avrebbe «offerto una qualche motivazione al riguardo»;

che inoltre, secondo l’Avvocatura, mancherebbe «qualsivoglia chiarimento circa le ragioni per le quali la disciplina censurata inciderebbe sulla concreta possibilità di celebrare il giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del giusto processo»;

che, in subordine, secondo la difesa erariale la questione sarebbe comunque manifestamente infondata in quanto la norma censurata non violerebbe il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. perché la posizione difensiva dell’interessato andrebbe «valutata in relazione alle condizioni di necessità ed urgenza insite nel provvedimento di espulsione, dotato di immediata esecutività e destinato a rimuovere una situazione di illegale presenza dello straniero sul territorio nazionale […]»;

che l’Avvocatura richiama ancora la giurisprudenza costituzionale (in particolare, l’ordinanza n. 358 del 2001) secondo la quale il legislatore può modulare il diritto di difesa in base alle caratteristiche del procedimento prescelto, purché non ne venga intaccato il nucleo essenziale;

che l’Avvocatura rileva infine che il testo unico sull’immigrazione «prevede tutta una serie di strumenti volti a consentire allo straniero di predisporre ed articolare in modo concreto la propria difesa», concludendo che gli stranieri godono della più ampia tutela giurisdizionale.

Considerato che il Giudice di pace di Prato dubita della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione;

che il citato art. 13 si occupa dell’espulsione amministrativa dello straniero e il primo periodo del suo comma 3 dispone che «[l]’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato»;

che, secondo il rimettente, l’art. 13, comma 3, «disponendo l’immediata esecutività del provvedimento d’espulsione, nonostante gravame o impugnazione da parte dell’interessato», potrebbe «porsi in contrasto con la Costituzione, la quale, all’art. 2, riconosce, tra i propri “principi fondamentali” i diritti inviolabili dell’uomo e, all’art. 24, sancisce in favore di “tutti” il diritto inviolabile di difesa»;

che il giudice a quo non descrive per nulla la fattispecie oggetto del suo giudizio, limitandosi a indicare le parti di esso (J. B. contro la Prefettura di Prato);

che la carenza di indicazioni sulla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo è considerata dalla costante giurisprudenza costituzionale causa di manifesta inammissibilità della questione in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza (ex multis, sentenze n. 102 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 85, n. 64, n. 37 e n. 7 del 2018);

che le ordinanze n. 283 e n. 280 del 2006 hanno dichiarato manifestamente inammissibile la stessa questione oggetto del presente giudizio, facendo valere anche l’omessa descrizione della fattispecie concreta;

che, inoltre, l’ordinanza di rimessione si limita a ricordare il contenuto della disposizione censurata e quello dei parametri invocati, senza spendere alcun argomento volto a illustrare l’asserita illegittimità costituzionale;

che la carenza o l’insufficienza della motivazione sulla non manifesta infondatezza è, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, causa di manifesta inammissibilità della questione (ex multis, sentenze n. 160, n. 46, n. 27, n. 15 del 2018 e n. 161 del 2017; ordinanze n. 85 e n. 65 del 2018);

che tale lacuna non può essere colmata dalla menzione dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione (ex multis, ordinanze n. 64 e n. 19 del 2018);

che esiste anche una terza ragione di manifesta inammissibilità della questione, consistente nel carattere oscuro del petitum (ex multis, sentenze n. 175 e n. 143 del 2018, n. 44 e n. 35 del 2017; ordinanze n. 65 del 2018 e n. 256 del 2017): infatti, in conseguenza della stringatezza dell’ordinanza, che non illustra in cosa consista precisamente il vizio denunciato, non è chiaro se il rimettente auspichi un effetto sospensivo automatico dell’impugnazione o la possibilità di una sospensione disposta dal giudice su istanza di parte;

che analoga questione di costituzionalità dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 è stata dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 170 del 2012 per il «carattere oscuro e contraddittorio della domanda che il rimettente rivolge a questa Corte»: «infatti, senza una chiara distinzione fra opzioni incompatibili, sembra invocata per un verso l’efficacia sospensiva dell’impugnazione proposta contro il decreto di espulsione, e per altro verso viene sollecitato il conferimento al giudice di poteri cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse un effetto sospensivo dell’impugnazione»;

che, dunque, anche per questa terza ragione la questione sollevata dal Giudice di pace di Prato risulta manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2018.