Sentenza n. 42 del 2017

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SENTENZA N. 42

ANNO 2017

 

Commenti alla decisione di

 

I. Roberto Bin, Corsi universitari solo in inglese?, per g.c. di laCostituzione.info

 

II. Quirino Camerlengo, Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale), per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

III. Cristina Napoli, Quando la ritenuta opportunità di un intervento della Corte costituzionale attenua l’onere del giudice a quo di tentare l’interpretazione conforme, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

IV. Gianmaria Milani, Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese, per g.c. di Federalismi.it

 

V. Rossella Carta, La lingua come elemento identitario e vettore di trasmissione di cultura tra esigenze di internazionalizzazione e autonomia universitaria: nota a margine della sentenza 42 del 2017 della Corte costituzionale, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-              Paolo                       GROSSI                                             Presidente

-              Alessandro              CRISCUOLO                                       Giudice

-              Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-              Aldo                       CAROSI                                                     ”

-              Mario Rosario         MORELLI                                                  ”

-              Giancarlo                CORAGGIO                                              ”

-              Giuliano                  AMATO                                                     ”

-              Silvana                    SCIARRA                                                  ”

-              Daria                       de PRETIS                                                  ”

-              Nicolò                     ZANON                                                      ”

-              Franco                     MODUGNO                                               ”

-              Augusto Antonio                   BARBERA                                                                ”

-              Giulio                      PROSPERETTI                                                         ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, nel procedimento vertente tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e A. A. ed altri, con ordinanza del 22 gennaio 2015, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione di A. A. ed altri, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2016 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Maria Agostina Cabiddu per A. A. ed altri e l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 22 gennaio 2015, il Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), «nella parte in cui consente l’attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione dell’italiano) di corsi [di studio universitari] in lingua straniera».

La disposizione censurata, nell’indicare i vincoli e criteri direttivi che le università devono osservare in sede di modifica dei propri statuti, prevede il «rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».

Alla luce della predetta previsione, il Senato accademico del Politecnico di Milano (delibera del 21 maggio 2012) ha ritenuto di poter determinare l’attivazione, a partire dall’anno 2014, dei corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese, sia pur affiancata da un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti.

Alcuni docenti dell’ateneo milanese hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ottenendo l’annullamento del predetto provvedimento amministrativo (sentenza 23 maggio 2013, n. 1348).

Contro la decisione del TAR Lombardia hanno proposto appello il Politecnico di Milano e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. È in tale sede che il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata, ritenendo che essa legittimi l’applicazione che ne è stata data dal Politecnico di Milano, «giacché l’attivazione di corso in lingua inglese, nella lettera della norma, non è soggetta a limitazioni né a condizioni».

Il rimettente ritiene che tale conclusione sia avvalorata dalla previsione del paragrafo 31 dell’allegato B al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 dicembre 2010, n. 50 (Definizione delle linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012), il quale, in deroga al divieto per le università di istituire nuovi corsi di studio posto dal precedente paragrafo 30, consente, al fine di favorire l’internazionalizzazione delle attività didattiche, la possibilità di attivare corsi che ne prevedano l’erogazione «interamente in lingua straniera», sia pure, come ha osservato il TAR Lombardia, nelle sedi nelle quali sia già presente un omologo corso. Poiché, peraltro, la legge n. 240 del 2010, successiva al decreto appena ricordato, non contiene una simile condizione, l’applicazione datane dal Politecnico sarebbe, sotto quest’aspetto, legittima.

1.1.– Il Consiglio di Stato ritiene non condivisibili le considerazioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata del TAR Lombardia, che ha negato, anzitutto, la produzione ad opera della disposizione censurata di un effetto di abrogazione tacita dell’art. 271 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), il quale prevede che «la lingua italiana è la lingua ufficiale dell’insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari». Sul punto, la previsione del regio decreto sarebbe superata dalla possibilità ora riconosciuta di istituire corsi in lingua diversa dall’italiano; così come la congiunzione «anche», contenuta nella disposizione censurata, non varrebbe a sminuirne la portata innovativa, nel senso postulato dal TAR, dato che essa legittima «anche» l’istituzione di corsi in lingua straniera, opzione che appartiene alla libera scelta dell’autonomia universitaria, esercitata dal Politecnico nel senso che si è detto.

1.2.– Dopo aver così ricostruito la disciplina censurata – la cui applicazione determinerebbe l’accoglimento dell’appello – il Consiglio di Stato manifesta dubbi sulla conformità a Costituzione della stessa, con riguardo a diversi parametri costituzionali. Essa sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., perché non tiene conto delle diversità esistenti tra gli insegnamenti e in quanto non si può in ogni caso giustificare l’abolizione integrale della lingua italiana per i corsi considerati; con l’art. 6 Cost., dal quale si ricava il principio di ufficialità della lingua italiana, come affermato dalla Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 159 del 2009 e n. 28 del 1982) e ribadito dalla legislazione ordinaria (art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche); infine, con l’art. 33 Cost., in quanto la possibilità riservata agli atenei di imporre l’uso esclusivo di una lingua diversa dall’italiano nell’attività didattica non sarebbe congruente con il principio della libertà di insegnamento, compromettendo la ivi compresa libera espressione della comunicazione con gli studenti attraverso l’eliminazione di qualsiasi diversa scelta eventualmente ritenuta più proficua da parte dei professori.

2.– Con memoria si sono costituiti i docenti universitari resistenti nel giudizio a quo, i quali hanno rilevato, anzitutto, che il Consiglio di Stato non avrebbe sperimentato la possibilità di dare al testo legislativo un significato compatibile con i parametri costituzionali: ciò dovrebbe implicare l’inammissibilità della questione. Tuttavia, il fatto che il Consiglio di Stato abbia considerato impossibile ricavare dalla disposizione censurata altra norma se non quella identificata dal Politecnico di Milano e fatta propria dal Ministero – norma che consente alle università di fornire tutti i propri corsi in lingua diversa da quella ufficiale della Repubblica – induce le parti private a ritenere l’intervento della Corte costituzionale non solo necessario, ma anche urgente, al fine di chiarire, in modo vincolante per tutti, quale sia il grado e il concetto stesso di «internazionalizzazione» compatibile con la Costituzione.

2.1.– Nel merito, i docenti rilevano che l’uso alternativo o addirittura esclusivo di una lingua diversa da quella italiana si porrebbe non solo in contrasto con il principio costituzionale dell’ufficialità della lingua italiana (peraltro ribadito nella legislazione ordinaria e in specifica previsione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ma anche con i principî di ragionevolezza, non discriminazione e proporzionalità ricavabili dall’art. 3 Cost. Tra l’altro, la disposizione censurata avrebbe carattere anche socialmente discriminatorio, in quanto, consentendo alle università di prevedere arbitrariamente barriere all’accesso, impedirebbe agli studenti, pure capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, di scegliere la sede più adatta ai loro progetti di crescita professionale e personale. Quanto alla violazione dell’art. 33 Cost., la difesa dei resistenti nel giudizio a quo sottolinea come la scelta di consentire l’attivazione di corsi in lingua diversa da quella ufficiale incida sia sulle modalità, sia sui contenuti dell’insegnamento, imponendo peraltro – nell’applicazione datane dal Politecnico di Milano – ai docenti che non conoscono la lingua inglese, o che non intendano utilizzarla nelle lezioni, di insegnare – quale che sia la loro specifica competenza – nei soli corsi di laurea triennale, in violazione del complesso di diritti e doveri assunti con l’immissione in ruolo.

Ciò che nella memoria di costituzione si contesta radicalmente è, dunque, la «legittimità di escludere l’italiano dalle proprie Università», la possibilità, affidata ai singoli atenei, di bandire la nostra lingua da tutti gli insegnamenti, senza peraltro nemmeno dare seguito alla pure discutibile distinzione tra “scienze dure” e scienze sociali. Con l’ovvia eccezione delle discipline delle classi linguistiche, la lingua dell’insegnamento non è il fine bensì un mezzo e, come tale, non può essere ragione di discriminazione. L’obbligo di insegnare in una lingua diversa dall’italiano non sarebbe una modalità di esecuzione della libertà di insegnamento, ma un vero e proprio ostacolo all’esercizio della libertà, alla diffusione dei contenuti del pensiero che si crea e si trasmette al meglio nella propria lingua materna. Né potrebbe a ciò opporsi il principio costituzionale dell’autonomia universitaria, che ha fra i suoi limiti interni proprio la libertà di insegnamento, corollario imprescindibile della libertà di arte e scienza.

3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha prospettato specifiche ragioni di inammissibilità delle questioni. Il Consiglio di Stato si sarebbe limitato a riprodurre acriticamente le deduzioni delle parti interessate, non avrebbe assolto all’onere di fornire idonea motivazione sulla rilevanza delle questioni e, infine, non avrebbe vagliato possibilità alternative di interpretare la disposizione in modo conforme a Costituzione.

In particolare, la disposizione censurata sarebbe correttamente formulata in termini generali e astratti al fine di assicurare il rispetto delle prerogative, da un lato, del centro di governo del sistema universitario – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), Consiglio universitario nazionale (CUN) e Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) – sulle modalità di attuazione del processo di internazionalizzazione (della didattica e della ricerca) delle università italiane, e, dall’altro, dei singoli atenei, alla cui valutazione discrezionale l’ordinamento riconduce il potere di scegliere le modalità didattiche più opportune per assicurare il perseguimento della propria missione formativa come autonomamente prefigurata a livello statutario.

La scelta della lingua degli insegnamenti sarebbe pertanto riconducibile alla capacità di autodeterminazione dei singoli atenei, sottoposta al controllo degli organi centrali di governo in sede di accreditamento dei diversi corsi. La possibilità di erogare in lingua straniera gli insegnamenti universitari sarebbe soltanto una delle opzioni applicative contemplate dalla disposizione censurata che, se fosse congegnata in materia più stringente rispetto all’attuale, porrebbe sì un problema di legittimità costituzionale, comprimendo le prerogative dei diversi soggetti istituzionali competenti ad esprimersi sull’offerta didattica. Delle molteplici opzioni applicative astrattamente consentite dalla disposizione censurata il rimettente non fa menzione, così palesando, a giudizio della difesa dell’interveniente, il difetto di rilevanza delle questioni.

3.1.– Nel merito, la difesa dell’interveniente sottolinea, tra l’altro, che la Costituzione non predicherebbe una sorta di «riserva assoluta» di ricorso alla lingua nazionale per gli insegnamenti universitari e che, lungi dal minacciare l’identità nazionale, l’attivazione di corsi di studio in lingua straniera avrebbe lo scopo di inserire le università italiane nella rete degli scambi culturali internazionali e, quindi, di arricchire e non di impoverire la cultura italiana.

La scelta legislativa contestata risponderebbe, dunque, all’esigenza di favorire una formazione di taglio internazionale, incentivando la mobilità internazionale degli studenti e accrescendo le capacità competitive dei laureati in un contesto globale caratterizzato da una prolungata crisi economica.

Quanto ai docenti, la disposizione censurata non contrasterebbe con l’art. 33 Cost., sia perché questi non possono vantare una sorta di «diritto al corso», sia perché l’attivazione di corsi di studio in lingua straniera rappresenterebbe un «potente strumento» di attuazione della libertà di insegnamento sancita proprio dal parametro costituzionale evocato dal rimettente.

Considerato in diritto

1.– Il Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), «nella parte in cui consente l’attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione dell’italiano) di corsi [di studio universitari] in lingua straniera».

La disposizione censurata, nell’indicare i vincoli e i criteri direttivi che le università devono osservare in sede di modifica dei propri statuti, prevede il «rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».

Dalla predetta disposizione il Politecnico di Milano ha ricavato la norma che consentirebbe alle università di fornire tutti i propri corsi in lingua diversa da quella ufficiale della Repubblica, così deliberando l’attivazione, a partire dall’anno 2014, dei corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese, sia pur affiancata da un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti. La predetta delibera dell’ateneo milanese è all’origine del giudizio amministrativo che ha condotto alla rimessione delle presenti questioni di legittimità costituzionale.

1.1.– La disposizione censurata, per come sopra interpretata, violerebbe: a) l’art. 3 Cost., poiché permetterebbe una «ingiustificata abolizione integrale della lingua italiana per i corsi considerati», non tenendo peraltro conto delle loro diversità, «tali da postulare, invece, per alcuni di essi, una diversa trasmissione del sapere, maggiormente attinente alla tradizione e ai valori della cultura italiana, della quale il linguaggio è espressione»; b) l’art. 6 Cost., ponendosi in contrasto con il principio dell’ufficialità della lingua italiana da esso ricavabile a contrario; c) l’art. 33 Cost., compromettendo la libera espressione della comunicazione con gli studenti, da ritenersi senz’altro compresa nella libertà di insegnamento.

2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato diverse eccezioni di inammissibilità, che occorre esaminare preliminarmente.

2.1.– Non possono essere accolte le eccezioni che si riferiscono al difetto di motivazione sulla rilevanza e alla presunta riproduzione acritica delle deduzioni delle parti del giudizio a quo.

Non può condividersi, infatti, il rilievo per cui il rimettente non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ritiene di dover applicare la norma della cui legittimità costituzionale dubita, essendo sufficiente, come più volte ribadito nella giurisprudenza costituzionale, che egli proponga una motivazione plausibile con riguardo alla rilevanza della questione, riconoscendosi finanche forme implicite di motivazione al proposito «sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della stessa questione emerga con immediatezza ed evidenza» (sentenze n. 120 del 2015, n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996). È ciò che nella specie accade, anche per effetto della ricostruzione della disciplina censurata operata dal giudice a quo, la quale, in ragione dell’interpretazione che questi ritiene di darne, imporrebbe l’accoglimento dell’appello.

Né può condividersi l’assunto per cui nella specie le questioni sarebbero motivate solo per relationem, presentando senz’altro l’ordinanza di rimessione quei caratteri di «autosufficienza» che per costante giurisprudenza sono richiesti ai fini dell’esame nel merito.

2.2.– Del pari da respingere è l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il giudice a quo non avrebbe vagliato le possibilità alternative di interpretare la disposizione in modo conforme a Costituzione. Tale eccezione potrebbe ritenersi fatta propria persino dalla difesa dei resistenti nel giudizio a quo, dal momento che questi ritengono che il tentativo di interpretazione conforme a Costituzione avrebbe potuto essere fruttuoso, come dimostrerebbe proprio l’appellata sentenza del Tribunale amministrativo per la Lombardia che aveva annullato la delibera dell’ateneo milanese, consentendo dunque al Consiglio di Stato di decidere senza interpellare il giudice delle leggi. Tuttavia, sono proprio i resistenti docenti universitari a precisare nella memoria difensiva la necessità di un intervento nel merito della Corte costituzionale, avendo il Consiglio di Stato considerato impossibile ricavare dalla disposizione censurata altra norma se non quella identificata dal Politecnico di Milano e fatta propria dal Ministero dell’istruzione, ossia la norma che consente alle università di fornire tutti i propri corsi in lingua diversa da quella ufficiale della Repubblica.

Il punto merita di essere considerato con attenzione, dovendosi rilevare che il giudice a quo ha ritenuto, con adeguata motivazione, che la formulazione legislativa rendesse non implausibile l’applicazione datane dal Politecnico di Milano. Sarebbe, dunque, il modo stesso in cui l’enunciato è fraseggiato – in ragione, in particolare, della presenza della congiunzione «anche» – a consentire la predetta applicazione e a impedire una soluzione ermeneutica conforme a Costituzione.

A fronte di adeguata motivazione circa l’impedimento ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al «tenore letterale della disposizione», questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità» (sentenza n. 221 del 2015). Si tratta di orientamento ormai consolidato, in virtù del quale può ben dirsi che «se l’interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall’ammissibilità e attiene, per contro, al merito» (sentenze nn. 95 e 45 del 2016, n. 262 del 2015; nonché, nel medesimo senso, sentenza n. 204 del 2016).

Se, dunque, «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)» (sentenza n. 356 del 1996), ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettarne un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo le predette condizioni, si rivela, come nella specie, necessario, pure solo al fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile.

3.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate, nei limiti e nei termini che seguono.

3.1.– La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare – in relazione al «principio fondamentale» (sentenza n. 88 del 2011) della tutela delle minoranze linguistiche di cui all’art. 6 Cost. – come la lingua sia «elemento fondamentale di identità culturale e […] mezzo primario di trasmissione dei relativi valori» (sentenza n. 62 del 1992), «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare» (sentenza n. 15 del 1996). Ciò che del pari vale per l’«unica lingua ufficiale» del sistema costituzionale (sentenza n. 28 del 1982) – la lingua italiana – la cui qualificazione, ricavabile per implicito dall’art. 6 Cost. ed espressamente ribadita nell’art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche), oltre che nell’art. 99 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, «non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale», teso a evitare che altre lingue «possano essere intese come alternative alla lingua italiana» o comunque tali da porre quest’ultima «in posizione marginale» (sentenza n. 159 del 2009).

La lingua italiana è dunque, nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall’art. 9 Cost. La progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l’erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz’altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l’uso d’una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d’una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell’ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi. Tali fenomeni, tuttavia, non debbono costringere quest’ultima in una posizione di marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì – lungi dall’essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell’italiano come bene culturale in sé.

3.2.– La centralità costituzionalmente necessaria della lingua italiana si coglie particolarmente nella scuola e nelle università, le quali, nell’ambito dell’ordinamento «unitario» della pubblica istruzione (sentenza n. 383 del 1998), sono i luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza «nei vari rami del sapere» (sentenza n. 7 del 1967) e alla formazione della persona e del cittadino. In tale contesto, il primato della lingua italiana si incontra con altri principî costituzionali, con essi combinandosi e, ove necessario, bilanciandosi: il principio d’eguaglianza, anche sotto il profilo della parità nell’accesso all’istruzione, diritto questo che la Repubblica, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, Cost., ha il dovere di garantire, sino ai gradi più alti degli studi, ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; la libertà d’insegnamento, garantita ai docenti dall’art. 33, primo comma, Cost., la quale, se è suscettibile di atteggiarsi secondo le più varie modalità, «rappresenta pur sempre […] una prosecuzione ed una espansione» (sentenza n. 240 del 1974) della libertà della scienza e dell’arte; l’autonomia universitaria, riconosciuta e tutelata dall’art. 33, sesto comma, Cost., che non deve peraltro essere considerata solo sotto il profilo dell’organizzazione interna, ma anche nel «rapporto di necessaria reciproca implicazione» (sentenza n. 383 del 1998) con i diritti costituzionali di accesso alle prestazioni.

4 .– La disposizione censurata, nell’indicare i vincoli e criteri direttivi che le università devono osservare in sede di modifica dei propri statuti, prevede, in particolare, che il rafforzamento dell’internazionalizzazione degli atenei possa avvenire «anche» attraverso l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.

L’obiettivo dell’internazionalizzazione – che la disposizione de qua legittimamente intende perseguire, consentendo agli atenei di incrementare la propria vocazione internazionale, tanto proponendo agli studenti una offerta formativa alternativa, quanto attirando discenti dall’estero – deve essere soddisfatto, tuttavia, senza pregiudicare i principî costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento. L’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 Cost., infatti, deve pur sempre svilupparsi «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» e, prima ancora, dai diversi principî costituzionali che nell’ambito dell’istruzione vengono in rilievo.

Ove si interpretasse la disposizione oggetto del presente giudizio nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta formativa che contempli intieri corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, anche in settori nei quali l’oggetto stesso dell’insegnamento lo richieda, si determinerebbe, senz’altro, un illegittimo sacrificio di tali principî.

L’esclusività della lingua straniera, infatti, innanzitutto estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall’insegnamento universitario di intieri rami del sapere. Le legittime finalità dell’internazionalizzazione non possono ridurre la lingua italiana, all’interno dell’università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell’identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare.

In secondo luogo, imporrebbe, quale presupposto per l’accesso ai corsi, la conoscenza di una lingua diversa dall’italiano, così impedendo, in assenza di adeguati supporti formativi, a coloro che, pur capaci e meritevoli, non la conoscano affatto, di raggiungere «i gradi più alti degli studi», se non al costo, tanto in termini di scelte per la propria formazione e il proprio futuro, quanto in termini economici, di optare per altri corsi universitari o, addirittura, per altri atenei.

In terzo luogo, potrebbe essere lesiva della libertà d’insegnamento, poiché, per un verso, verrebbe a incidere significativamente sulle modalità con cui il docente è tenuto a svolgere la propria attività, sottraendogli la scelta sul come comunicare con gli studenti, indipendentemente dalla dimestichezza ch’egli stesso abbia con la lingua straniera; per un altro, discriminerebbe il docente all’atto del conferimento degli insegnamenti, venendo questi necessariamente attribuiti in base a una competenza – la conoscenza della lingua straniera – che nulla ha a che vedere con quelle verificate in sede di reclutamento e con il sapere specifico che deve essere trasmesso ai discenti.

4.1.– Tuttavia, della disposizione censurata nel presente giudizio è ben possibile dare una lettura costituzionalmente orientata, tale da contemperare le esigenze sottese alla internazionalizzazione – voluta dal legislatore e perseguibile, in attuazione della loro autonomia costituzionalmente garantita, dagli atenei – con i principî di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost., parametro quest’ultimo il quale, ancorché non evocato dal rimettente, è pertinente allo scrutinio delle odierne questioni di legittimità costituzionale.

Questi principî costituzionali, se sono incompatibili con la possibilità che intieri corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, nei termini dianzi esposti, non precludono certo la facoltà, per gli atenei che lo ritengano opportuno, di affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari. È, questa, una opzione ermeneutica che rientra certamente tra quelle consentite dal portato semantico dell’art. 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010 – nel cui testo non compare, del resto, alcun riferimento al carattere di esclusività dei corsi in lingua straniera – e che evita l’insorgere dell’antinomia normativa con i più volte evocati principî costituzionali: una offerta formativa che preveda che taluni corsi siano tenuti tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera non li comprime affatto, né tantomeno li sacrifica, consentendo, allo stesso tempo, il perseguimento dell’obiettivo dell’internazionalizzazione.

4.2.– È solo il caso di precisare che quanto sinora affermato è riferito soltanto all’ipotesi di intieri corsi di studio universitari.

La disposizione qui scrutinata, a dimostrazione di come l’internazionalizzazione sia obiettivo in vario modo perseguibile e, comunque sia, da perseguire, consente altresì l’erogazione di singoli insegnamenti in lingua straniera. Solo con un eccesso di formalismo e di severità potrebbe affermarsi che, anche con riferimento a questi ultimi, i principî costituzionali di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost. impongano agli atenei di erogarli a condizione che ve ne sia uno corrispondente in lingua italiana. È ragionevole invece che, in considerazione delle peculiarità e delle specificità dei singoli insegnamenti, le università possano, nell’ambito della propria autonomia, scegliere di attivarli anche esclusivamente in lingua straniera. Va da sé che, perché questa facoltà offerta dal legislatore non diventi elusiva dei principî costituzionali, gli atenei debbono farvi ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa che sia rispettosa del primato della lingua italiana, così come del principio d’eguaglianza, del diritto all’istruzione e della libertà d’insegnamento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.