Sentenza n. 15 del 1996

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SENTENZA N.15

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995 dal Pretore di Trieste nel procedimento esecutivo promosso dal Servizio Riscossione Tributi - Concessionario per la Provincia di Trieste c/PAHOR Samo ed altra, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione di PAHOR Samo;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1- In un giudizio per pignoramento di crediti tributari presso terzi, promosso dal concessionario del servizio di riscossione tributi per la provincia di Trieste nei confronti di Samo Pahor (debitore principale) e della direzione provinciale del tesoro di Trieste (terzo pignorato), il Pretore di Trieste, con ordinanza del 2 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), nella parte in cui detta norma non consente a un cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena - quale è il debitore principale Samo Pahor - di usare, nel processo di esecuzione civile che si svolge davanti a giudice avente competenza sul territorio di insediamento di quella stessa minoranza, e su richiesta dell'interessato, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere gli atti dell'autorità giudiziaria o della controparte tradotti nella propria lingua.

2- Il rimettente premette che il debitore principale Samo Pahor, cittadino italiano "pacificamente appartenente" alla minoranza slovena, ha presentato una memoria scritta, redatta nella madrelingua, con la quale si è opposto all'esecuzione deducendo la nullità del pignoramento, nonché della cartella esattoriale e dell'avviso di mora in precedenza a lui notificati, perché non tradotti in lingua slovena, formulando altresì, in detta memoria, eccezione di incostituzionalità delle norme sulla riscossione dei tributi per violazione dei diritti delle minoranze linguistiche; che, inoltre, all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo pignorato, il debitore ha chiesto la traduzione in lingua slovena del verbale del processo esecutivo.

Premette ancora il giudice a quo che, conformemente alle esigenze del pur peculiare "contraddittorio" che si esplica nel processo esecutivo, in cui è prevista l'audizione degli interessati, essendo stato prodotto il documento in lingua non italiana ne è stata ritenuta necessaria e dunque disposta, da parte dello stesso rimettente, la traduzione, a norma dell'art. 123 cod. proc. civ.

Ciò rilevato, il Pretore esamina, anche in riferimento alla citata memoria, i principi di tutela della minoranza linguistica slovena sul piano del processo, quali enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 28 del 1982 e n. 62 del 1992.

Entrambe queste pronunce hanno qualificato le norme dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia come norme "direttive ad applicazione differita", la cui effettiva realizzazione richiede un intervento del legislatore; ciò che non è avvenuto, se non per aspetti specifici.

Con le ricordate decisioni, peraltro, la Corte costituzionale ha riconosciuto una "tutela minima" della lingua della minoranza slovena.

Con la prima sentenza la Corte ha escluso l'applicabilità di qualsiasi sanzione (come quella stabilita dall'art. 137, terzo comma, cod. proc. pen. del 1930) per l'uso della lingua materna nel processo, ed ha individuato un livello di tutela immediatamente operativo, richiamando al riguardo la disciplina positiva in tema di conferimento dell'incarico di traduttore e di interprete presso gli uffici giudiziari (legge 14 luglio 1967, n. 568). Il tema è stato poi risolto, nell'ambito del processo penale, dall'art. 109 del nuovo codice di rito.

Con la seconda sentenza, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 cod. proc. civ., dunque in riferimento alla facoltà di usare la lingua materna nei propri atti e di ricevere quelli dell'autorità giudiziaria o della controparte tradotti in sloveno solo nell'ambito dei procedimenti di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative; una facoltà, ha aggiunto la Corte, concretamente azionabile grazie alla utilizzazione di traduttori ed interpreti nel giudizio, in base alla legge n. 568 del 1967 già evocata dalla precedente decisione. Nella sentenza in discorso - prosegue il giudice a quo - la Corte costituzionale ha comunque escluso la possibilità di riconoscere una completa parificazione della madrelingua minoritaria con quella ufficiale del processo civile, essendo necessaria a tal fine una disciplina articolata e complessa, necessariamente affidata al legislatore.

3.- La medesima problematica si pone, ad avviso del rimettente, con riguardo al processo esecutivo, operando in questo la regola generale dettata dall'art. 122 cod. proc. civ.; in sede di esecuzione civile devono essere riconosciute le stesse facoltà accordate in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e dunque è necessaria - prosegue il Pretore - una nuova pronuncia della Corte costituzionale che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, relativamente al processo esecutivo civile.

Anche in questo processo, infatti, può darsi partecipazione personale delle parti, e segnatamente del debitore, che può e in certi casi deve essere sentito dal giudice, anche se ciò non comporta vere e proprie opposizioni in senso tecnico. Il diritto all'utilizzo della propria lingua, quale affermato con la richiamata sentenza n. 62 del 1992 per i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, in cui l'interessato può stare in giudizio personalmente, deve essere del pari riconosciuto, alla luce delle norme costituzionali già indicate nonché dei trattati internazionali (trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e "G.N.U." [Patto internazionale per i diritti civili e politici] 16 dicembre 1966) e delle leggi statali e regionali in materia, nell'ambito del processo esecutivo; un diritto, osserva il Pretore, in sé considerato (non dunque come esplicazione del diritto di difesa), che non si risolve nella parificazione della madrelingua a quella ufficiale, bensì nella possibilità di usare la propria lingua nei rapporti con l'autorità giudiziaria e come diritto di ricevere risposte da questa nella medesima lingua.

La rilevanza della questione, aggiunge il Pretore, è nella preclusione all'ulteriore corso del procedimento - vale a dire nella impossibilità di procedere all'assegnazione del credito pignorato richiesta dall'esattore/creditore procedente - se non previa traduzione degli atti del processo esecutivo in lingua slovena.

4.- A diverso esito conduce l'"opposizione" formulata dal debitore nella memoria depositata e tradotta: osserva sul punto il giudice a quo che nella materia dell'esecuzione esattoriale le opposizioni ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. non sono ammissibili, e che comunque attraverso di esse si introdurrebbe un diverso tipo di giudizio, cioè una causa di cognizione, non assimilabile né al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione né al processo di esecuzione. Di qui la formulazione, nello stesso contesto dell'ordinanza di rinvio, di un capo di inammissibilità dell'eccezione di incostituzionalità prospettata dalla parte, nella memoria in discorso, in riferimento alla specifica disciplina della riscossione dei tributi.

5.- A conclusione dell'ordinanza, il giudice a quo sottolinea la necessità dell'intervento della Corte, non essendo consentito all'interprete superare il dato normativo esplicito, alla luce proprio della qualificazione dei diritti di tutela delle minoranze linguistiche nel processo come diritti "condizionati" dalla necessaria interposizione normativa del legislatore ovvero dalla statuizione del giudice delle leggi; le "pretese soggettive (sono) effettive ed azionabili" - conclude il rimettente, citando la sentenza n. 62 del 1992 - soltanto nella misura in cui siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le necessarie strutture organizzative o istituzionali", il che è avvenuto nei rapporti tra cittadino e autorità giudiziaria, attraverso l'istituzione degli uffici di traduttore e interprete, ma non è avvenuto "... con riferimento agli atti del concessionario per la riscossione dei tributi".

6.- Nel giudizio così instaurato il debitore principale Samo Pahor ha depositato atto di costituzione e memoria oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1.- La questione di legittimità costituzionale sottoposta dal Pretore di Trieste all'esame di questa Corte è se sia conforme agli articoli 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) l'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto, stabilendo in generale che "in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana", non consente al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice avente competenza su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere gli atti dell'autorità giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua.

Per ragioni di rilevanza, la portata della questione proposta è circoscritta all'uso della lingua nel processo civile di esecuzione, trattandosi nel caso specifico di un giudizio per pignoramento di crediti tributari presso terzi, come esposto nella narrazione del fatto. E' peraltro evidente che - non esistendo ragioni differenziatrici della tutela delle minoranze linguistiche e, nella specie, di quella di lingua slovena, in questa o quella fase del processo civile, sia esso di cognizione o sia di esecuzione - gli argomenti posti a fondamento della presente decisione sono destinati ad assumere una portata più ampia, con riguardo al diritto degli appartenenti alla minoranza slovena di far uso della propria lingua, in generale, nelle controversie di fronte al giudice, nelle quali trovi applicazione l'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile.

2.- La tutela delle minoranze linguistiche è uno dei principi fondamentali del vigente ordinamento che la Costituzione stabilisce all'art. 6, demandando alla Repubblica il compito di darne attuazione "con apposite norme". Tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze nn. 62 del 1992, 768 del 1988, 289 del 1987 e 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 - essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare - e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie.

Con queste sue norme, la Costituzione italiana partecipa dell'attuale movimento sovranazionale a favore della convivenza di gruppi umani dalla diversa identità entro le medesime organizzazioni politiche statali, un movimento gravido di possibili conseguenze sul diritto pubblico interno e di cui è espressione il Patto internazionale per i diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e ratificato dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Dopo aver proclamato il principio dell'uguaglianza, senza distinzioni di lingua, origine nazionale e nascita, nel godimento dei diritti riconosciuti dal Patto medesimo, nonché l'impegno degli Stati ad agire secondo le loro procedure costituzionali per renderli effettivi, l'art. 27 stabilisce che "dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue".

Tuttavia, il richiamo che l'ordinanza di rimessione, attraverso l'art. 10, primo comma, della Costituzione, fa a questa norma non è conferente, ai fini della presente questione di legittimità costituzionale.

In primo luogo, per motivi formali, non si può dire, che in questo, come in altri casi del medesimo genere, si abbia a che fare fin da ora con il diritto internazionale generalmente riconosciuto, al quale l'art. 10, primo comma, della Costituzione rinvia per incorporarlo nell'ordinamento italiano, attribuendo a esso un valore di norme costituzionali, pur escludendo la possibilità di derogare ai principi fondamentali del nostro ordinamento (sent. n. 48 del 1979). Per quanto all'origine vi sia una deliberazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, consegnata a un testo che esprime un accordo internazionale che ha da tempo ricevuto numerose adesioni e che è perciò efficace come trattato multilaterale, e sebbene i principi ivi proclamati abbiano portata universale per la loro stessa intrinseca natura, l'adesione a quel patto e la sua vigenza in Italia derivano pur sempre da un atto di volontà sovrana individuale dello Stato espresso in forma legislativa. E ciò - se non impedisce di attribuire a quelle norme grande importanza nella stessa interpretazione delle corrispondenti, ma non sempre coincidenti, norme contenute nella Costituzione - impedisce però di assumerle in quanto tali come parametri nel giudizio di costituzionalità delle leggi (ex pluribus, sentenze nn. 323 del 1989, 153 del 1987 e, specificamente, sentenza n. 188 del 1980, nonché ordinanza di questa Corte in composizione integrata per i procedimenti d'accusa, 6 febbraio 1979). Cosicché, una loro eventuale contraddizione da parte di norme legislative interne non determinerebbe di per sé - cioè indipendentemente dalla mediazione di una norma della Costituzione - un vizio d'incostituzionalità. Un rilievo, questo, che vale ancor più chiaramente per le norme contenute nel Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, anch'esso sinteticamente evocato dal giudice a quo, unitamente al Patto internazionale sui diritti civili e politici, con riguardo all'art. 10 della Costituzione.

In secondo luogo, il richiamo contenuto nell'ordinanza di rimessione all'art. 27 del Patto suddetto risulta ininfluente, se non addirittura controproducente, dal punto di vista del contenuto di quest'ultimo, essendovi prevista la garanzia dell'uso della lingua propria nella comunicazione tra i componenti della medesima minoranza, come modo d'essere e strumento della propria identità culturale, ma non la garanzia dell'uso esterno di quella lingua nei rapporti con soggetti o autorità non appartenenti alla stessa comunità, ciò che è, invece, il nucleo della questione in esame.

3.- La minoranza linguistica slovena è destinataria, oltre che della protezione prevista in generale dall'art. 6 della Costituzione, di quella disposta specificamente da altre norme. Alla Xa disposizione transitoria della Costituzione - che, per il periodo anteriore all'approvazione dello statuto di autonomia speciale, prevedeva che "alla Regione del Friuli-Venezia Giulia ... si applica[ssero] provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6" - ha fatto seguito l'art. 3 di tale statuto: "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali". A questa norma statutaria sarebbe stato necessario che seguisse - e non è seguita - una normativa di attuazione, dedicata al rapporto tra gli appartenenti alla comunità di lingua slovena e le autorità italiane. Tale carenza - che la Corte deve ancora una volta denunciare, a distanza di più di trent'anni dall'entrata in vigore dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - se non la esonera dal ricercare, nei limiti dei suoi poteri, le soluzioni possibili entro le norme dell'ordinamento vigente, le rende tuttavia particolarmente difficili.

Può, per il momento, almeno in parte supplire a tale carenza una disposizione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato a Osimo il 10 novembre 1975 e reso esecutivo con la legge 14 marzo 1977, n. 73. Esso, dopo aver confermato nel preambolo la "loyauté" delle due parti "envers le principe de la protection la plus ample possible des citoyens appartenant aux groupes ethniques (minorités), découlant de leurs Constitutions et de leurs droits internes, que chacune des deux Parties réalise d'une manière autonome, en s'inspirant également des principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale et des Pactes Universels des Droits de l'Homme", all'art. 8 stabilisce che "chaque Partie ... maintiendra en vigueur les mesures internes déjà arrêtées en application du Statut" "Spécial annexé au Mémorandum d'Accord de Londres du 5 octobre 1954" e che "assurera dans le cadre de son droit interne le maintien du niveau de protection des membres des groupes ethniques respectifs (des minorités respectives), prévu par les normes du Statut Spécial échu".

Lo "Statuto speciale" allegato al Memorandum d'intesa fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia concernente il Territorio Libero di Trieste, cui fa riferimento il Trattato di Osimo nell'art. 8 citato, stabiliva a sua volta che "gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità di diritti e di trattamento con gli altri abitanti delle due zone" (art. 2, primo comma) e che "gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le Autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle Autorità, nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità. Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua" (art. 5, commi primo e secondo).

Si può discutere, come in effetti si è discusso in dottrina e in giurisprudenza, sul valore nel diritto pubblico interno del Memorandum d'intesa e dello "Statuto speciale" ad esso allegato, trattandosi di testi comunicati alle due Camere e da esse discussi, ma senza addivenire ad alcuna deliberazione in vista della loro ratifica ed esecuzione nell'ordinamento interno. Tuttavia, il rinvio che il Trattato di Osimo - esso sì per certo divenuto legge interna - fa, per assicurarne il rispetto, al "niveau de protection des membres des groupes éthniques respectifs..., prévu par les normes du Statut Spécial échu" comporta che - dal punto di vista interno, l'unico che rileva nel presente giudizio - quel "livello di protezione" faccia oggi certamente parte del vigente ordinamento nazionale.

Questo è il quadro degli elementi normativi da considerare per la risoluzione dei problemi posti con la questione di costituzionalità in esame. Anche alla stregua delle precedenti pronunce di questa Corte in tema di protezione della lingua della minoranza slovena - alla quale si è riconosciuto (a iniziare dalla sentenza n. 28 del 1982) lo status di "minoranza riconosciuta" e quindi anche la titolarità, attraverso i suoi singoli appartenenti, di pretese di tutela secondo le norme costituzionali e statutarie richiamate - le conseguenze che devono trarsene sono quelle indicate di seguito.

4.- La giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela delle minoranze linguistiche (sentenze n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982) ha riconosciuto alle norme costituzionali e statutarie una duplice natura. Innanzitutto, quella di principi direttivi, richiedenti l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività. La misura concreta di effettività di tali principi di tutela delle minoranze è infatti condizionata all'esistenza di leggi e misure amministrative e dipende perciò, per questo aspetto, da iniziative essenzialmente politiche: iniziative rispetto alle quali le norme costituzionali pongono le linee direttrici ma non possono rappresentare un surrogato alternativo, attivabile attraverso il ricorso alla Corte costituzionale.

In secondo luogo, però, l'esistenza di norme, ancorché norme di principio, le quali - come l'art. 3 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia - proclamano veri e propri diritti costituzionali, non può ridursi al semplice auspicio di un intervento futuro dell'autorità politico-amministrativa, come suggerirebbe il concetto di norme meramente programmatiche. Dalle norme costituzionali in questione deriva sempre e necessariamente l'obbligo di ricercare una "tutela minima", immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento, anche per mezzo della valorizzazione di tutti gli elementi normativi esistenti, suscettibili di essere finalizzati allo scopo indicato dalla Costituzione.

Nel ribadire le linee argomentative ora ricordate, la Corte rileva che tali elementi, assumibili come una sia pur parziale attuazione della norma statutaria rispetto alla tutela della minoranza linguistica slovena, possono essere rinvenuti per l'appunto nell'art. 8 del Trattato di Osimo, che, richiamando l'indicazione dell'art. 5 dello "Statuto speciale" del 1954, trasferisce in una norma interna immediatamente applicabile il relativo assetto di tutela. Per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio, tale articolo riconosce agli appartenenti alla comunità slovena a) la libertà di usare la loro lingua nei loro rapporti personali e ufficiali con le autorità giudiziarie; b) il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua: nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, per mezzo della traduzione delle risposte; c) la pretesa che le sentenze dei Tribunali concernenti gli appartenenti alla loro comunità linguistica siano accompagnate da una traduzione.

In base a tale impostazione e con palese e quasi testuale riferimento alla predetta normativa, questa Corte, nella sentenza n. 28 del 1982, ha ritenuto che la "operatività minima" della tutela delle minoranze riconosciute - e, nella specie, di quella slovena - implichi, oltre all'inammissibilità di qualsiasi sanzione che colpisca l'uso della propria lingua da parte degli appartenenti alla minoranza protetta, il diritto "già ora... di usare la lingua materna e di ricevere risposte dalle autorità in tale lingua: nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato da traduzione in lingua slovena"; e, nella sentenza n. 62 del 1992, ha affermato che il "nucleo minimale di tutela per gli appartenenti alla minoranza riconosciuta" comprende "il 'diritto' di usare la lingua materna nei rapporti con le autorità giurisdizionali e di ricevere risposte da quelle autorità nella stessa lingua", specificando questa affermazione (in relazione al procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione davanti al pretore, regolato dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981) con il riconoscimento della "facoltà..., nei giudizi davanti all'autorità giudiziaria avente competenza su un territorio dov'è insediata la minoranza slovena, di usare, a... richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua ufficiale, oltreché di ricevere in traduzione nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte".

Le proposizioni ora richiamate esigono una duplice precisazione.

La tutela nel processo dell'identità linguistica dell'appartenente alla comunità di lingua slovena riguarda gli atti, provenienti dall'interessato, non solo ufficiali (cioè quelli previsti dalla legge processuale i quali confluiscono, insieme a quelli delle altre parti e del giudice, nel processo), ma anche personali (v. art. 5, primo comma, dello "Statuto speciale" del 1954). Ciò vale a escludere gli atti processuali compiuti per il tramite di avvocati e procuratori, i quali, nel processo civile, normalmente fungono da tramite tra la parte e il giudice. Nell'esercizio di una professione come quella legale, che sicuramente presenta aspetti pubblicistici, l'obbligo dell'uso della lingua ufficiale non appare discutibile. Né una deroga a tale obbligo potrebbe farsi derivare dalla circostanza che il patrocinio si svolga a favore di un soggetto di identità linguistica diversa e protetta, come quella slovena. Di per sé, infatti, la tutela dell'identità linguistica è personale, poiché solo la persona appartenente alla comunità di lingua diversa da quella dominante può avvertire come una menomazione della propria dignità l'imposizione, che fosse eventualmente stabilita nei rapporti con l'autorità, della lingua ufficiale di questa.

Inoltre, si deve rilevare che, mentre l'art. 5 dello "Statuto speciale" citato si riferisce espressamente ai soli rapporti "verticali" tra il singolo appartenente alla comunità slovena e l'autorità giudiziaria, questa Corte, nelle formulazioni della sentenza n. 62 del 1992, vi ha inclusi i rapporti "orizzontali", affermando che la tutela dell'appartenente a quella comunità comprende anche la ricezione nella sua propria lingua delle risposte della controparte. Così facendo, si è valorizzata la forza espansiva dei principi costituzionali e statutari nell'interpretazione della disposizione dell'art. 5 dello "Statuto speciale" e si è considerato che la tutela dell'identità linguistica abbia una sua ragione d'essere in rapporto non tanto al giudice, quanto alla funzione giudiziaria e quindi debba poter essere fatta valere nei confronti di tutti gli atti attraverso i quali tale funzione si svolge nel processo, cioè necessariamente anche nei confronti degli atti provenienti dalle altre parti.

5.- Alla stregua delle considerazioni che precedono e della ricostruzione delle norme relative al caso in esame, l'intento del giudice rimettente, favorevole alla tutela della lingua slovena nel procedimento svolgentesi di fronte a lui, appare dunque pienamente giustificato. Ma ciò non significa anche che la questione ch'egli ha sollevata sia da dichiarare fondata. Infatti, il censurato articolo 122, primo comma, del codice di procedura civile non si oppone affatto alla traduzione in pratica di tale intento. Esso contiene una disposizione alla quale le norme di tutela della minoranza linguistica - come individuate nel complesso costituito dagli art. 6 della Costituzione, 3 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e 8 del Trattato di Osimo - possono essere combinate; non una norma incompatibile che si debba rimuovere.

Una cosa è infatti la disciplina della lingua del processo; un'altra è la garanzia dei diritti degli appartenenti alla comunità linguistica slovena nel processo. Né l'articolo 6 della Costituzione, né l'art. 3 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, né l'articolo 5 dello "Statuto speciale" del 1954 si occupano del processo; essi si preoccupano di garantire questi diritti nel (momento del) processo. Le due prospettive possono essere compatibili.

La lingua ufficiale del processo continua a essere una, ma l'interessato può chiedere di fare uso della propria lingua, con la conseguenza che gli atti suoi, espressi in sloveno, saranno tradotti in lingua italiana, e gli atti altrui, espressi in italiano, saranno tradotti in lingua slovena. Una - quella italiana - è, a norma dell'art. 122, la lingua nella quale si formano e si esprimono gli atti del processo. L'altra - nella specie, la slovena - è la lingua che si aggiunge alla prima, come modo di tutela dell'identità linguistica del soggetto appartenente alla comunità di minoranza.

L'atto che nasce in lingua straniera, dovrebbe dirsi nullo o irricevibile, alla stregua dell'art. 122 cod. proc. civ.. Ma se la lingua è quella della minoranza slovena, in quanto "riconosciuta", esso sarà tradotto per essere acquisito al processo. Viceversa, se si forma nella lingua italiana - come atto del giudice, ovvero di una parte e di un testimone non facenti parte della minoranza di lingua slovena - apparterrà validamente ab origine al processo ma dovrà essere portato a conoscenza dell'interessato che ne abbia fatta richiesta nella traduzione in lingua slovena. Sulla traduzione di atti scritti o orali, dall'italiano allo sloveno e dallo sloveno all'italiano, disporrà il giudice nell'ambito dei suoi poteri di utilizzazione di interpreti e traduttori (artt. 122, secondo comma, e 123 cod. proc. civ.).

L'anzidetta valenza aggiuntiva o esterna al processo delle norme, costituzionali e non, di tutela della minoranza linguistica risulta del resto chiara dal loro stesso tenore. Da nessuna di esse, infatti, può trarsi un qualsiasi intento innovativo rispetto alle procedure giudiziarie e alle loro forme. Non varrebbe in senso contrario il riferimento alla situazione determinatasi nella Regione Trentino-Alto Adige, ove, a seguito dell'applicazione degli articoli 20 e 21 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), può accadere o che il processo sia bilingue o che la lingua tedesca sia integralmente sostituita (non aggiunta) a quella italiana, come lingua ufficiale del processo. Questa più intensa tutela si giustifica (pur non essendo concettualmente necessaria, come mostrano gli articoli 38-40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta) in presenza della norma statutaria (art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) che espressamente "parifica" - cioè rende fungibile - la lingua minoritaria a quella ufficiale dello Stato. Nel caso della minoranza slovena, invece, l'art. 3 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia afferma non la parità delle lingue ma l'assai diversa parità dei diritti dei cittadini appartenenti a diverse comunità linguistiche, dal punto di vista della salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

6.- Come questa Corte, nelle sue decisioni sopra citate (cui adde sentenza n. 271 del 1994), ha già precisato, l'art. 6 della Costituzione e le altre norme che si pongono a tutela delle minoranze linguistiche, da un lato, e l'art. 24 della Costituzione, dall'altro, hanno àmbiti di applicazione diversi. Mentre i diritti della difesa in giudizio, sotto il profilo in questione, sono finalizzati alla "adeguata comprensione degli aspetti processuali", potendosi supporre che questa venga a mancare "quando l'interessato non abbia in concreto una perfetta conoscenza della lingua ufficiale", "la garanzia dell'uso della lingua materna a favore dell'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta è, in ogni caso, la conseguenza di una speciale protezione costituzionale, accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto, prescinde dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale" (sentenza n. 62 del 1992). Conseguenze sulla validità degli atti processuali del mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell'art. 6 della Costituzione si potranno dunque avere solo nel caso di "interferenza" tra i due ordini di problemi, quando cioè, oltre ad appartenere alla minoranza linguistica, non si sia nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti altrui compiuti nella lingua ufficiale e si sia così menomati nei propri diritti di azione e di difesa. Vi potrebbe allora essere nullità per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, codice di procedura civile) ma in tal caso i problemi ex art. 6 perderebbero ogni autonomo rilievo, finendo per essere assorbiti in quelli ex art. 24 della Costituzione.

Né, d'altra parte, l'affermato carattere esterno, rispetto alla disciplina degli atti del processo, della protezione degli appartenenti alla minoranza di lingua slovena può essere messo in contraddizione logica con l'attuale disciplina dell'art. 109 del codice di procedura penale ove l'osservanza delle regole dettate a favore di cittadini appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta, quando tale osservanza richiedano, è disposta in ogni caso - indipendentemente cioè dalla conoscenza o dall'ignoranza della lingua italiana - a pena di nullità. Questa disciplina dimostra soltanto che, per il processo penale, il legislatore ha inteso andare più in là di quanto costituisce il nucleo minimo necessario della tutela della lingua, secondo una sua scelta discrezionale che non è necessario trovi corrispondenza nel processo civile.

7. - L'attuazione pratica dei diritti delle minoranze linguistiche e, tra esse, di quella slovena, implica, oltre alla specificazione normativa delle modalità di garanzia di tali diritti, anche l'esistenza di strutture organizzative pubbliche, a disposizione dei giudici e a favore dei soggetti interessati, idonee a fornire gratuitamente le prestazioni richieste dalla necessità di convertire da una lingua all'altra atti scritti e orali. La gratuità - tanto per chi utilizza la lingua minoritaria, quanto per chi usa la lingua ufficiale - è da ritenersi condizione necessaria dell'attuazione dei diritti delle minoranze linguistiche nel processo (si vedano gli artt. 20, comma 2, e 25 del già citato d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574). Se così non fosse, non solo si renderebbe oneroso l'esercizio dei diritti di azione e di difesa in giudizio del cittadino appartenente alla minoranza linguistica, con violazione del principio di parità rispetto ai cittadini di lingua italiana, principio stabilito specificamente dallo stesso art. 3 dello statuto speciale, ma anche si renderebbe la posizione della parte di lingua italiana in giudizio con una controparte appartenente alla comunità linguistica slovena irragionevolmente deteriore rispetto al caso normale di giudizio tra parti utilizzanti tutte la lingua ufficiale. Per questo motivo, i diritti in questione appartengono alla categoria di quelli che costano alla collettività, richiedendo azioni positive da parte di strutture pubbliche ad hoc o di soggetti privati chiamati a svolgere una funzione pubblica.

La legge 14 luglio 1967, n. 568 ha previsto il conferimento della funzione di traduttore e interprete nei distretti di Corte d'appello ove le esigenze di servizio lo richiedano e leggi successive hanno determinato la misura dei compensi relativi. Non spetta a questa Corte valutare la sufficienza di queste previsioni ai fini dell'attuazione dei diritti in questione. Si può tuttavia aggiungere che, pur vertendosi su una materia prossima a quella giurisdizionale ma che, per i motivi anzidetti, giurisdizionale propriamente non è, non esistono ragioni per escludere una competenza anche del legislatore regionale, quantomeno nell'apprestamento di mezzi e nell'organizzazione di strutture volte a rendere effettivi i diritti linguistici delle minoranze situate sul territorio della regione, la cui costituzione in autonomia speciale è giustificata per l'appunto, come nel caso del Friuli-Venezia Giulia, dall'esistenza di comunità etnico-linguistiche minoritarie e dall'esigenza di norme particolari di garanzia (cfr. sentenze nn. 289 del 1987 e 312 del 1983).

8.- Le argomentazioni che precedono mostrano come alla protezione dei diritti della minoranza linguistica slovena nei processi civili non osti l'impugnato art. 122, primo comma, del codice di rito. A diversa soluzione - l'illegittimità parziale, come affermata nella sentenza n. 62 del 1992 di questa Corte, in tema di uso della lingua nello speciale procedimento pretorile di opposizione a ordinanze-ingiunzioni amministrative - si potrebbe eventualmente addivenire solo di fronte a contrastanti orientamenti dei giudici di merito, come fu in quella circostanza. Ma, in assenza di tale condizione, non c'è ragione di un'ulteriore dichiarazione d'incostituzionalità, in sé non necessaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.