Ordinanza allegata alla Sentenza 24 ottobre
2016, n. 228
ORDINANZA
20 SETTEMBRE
ANNO
2016
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Paolo
GROSSI
Presidente
- Alessandro
CRISCUOLO Giudice
- Giorgio
LATTANZI
”
- Aldo
CAROSI
”
- Mario
Rosario MORELLI
”
- Giancarlo
CORAGGIO
”
- Giuliano
AMATO
”
- Silvana
SCIARRA
”
- Daria
de
PRETIS
”
- Nicolò
ZANON
”
- Franco
MODUGNO
”
- Augusto
Antonio BARBERA
”
- Giulio
PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che OMYA spa, nonché Società Guglielmo Vennai
spa ed altre hanno rispettivamente depositato atto di intervento nel giudizio promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric.
n. 60 del 2015) avverso l’art. 32, comma 2, della legge
della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave.
Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n.
10/2010 e L.R. n. 65/2014), chiedendo l’accoglimento della richiesta
di declaratoria dell’illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata.
Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via
d’azione ai sensi dell’art. 127 della
Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di
potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale
potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente
esperibili;
che, pertanto, alla stregua
della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di
questa Corte (ex plurimis,
sentenze n. 251,
n. 118 e n. 31 del 2015,
n. 210 del 2014,
n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013,
n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012,
n. 69 e n. 33 del 2011,
n. 278 del 2010),
non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi
promossi in via d’azione, l’intervento di soggetti privi di potere
legislativo;
che non sono pertinenti i precedenti citati
dalle difese delle società intervenienti (sentenze n. 344 del
2005 e n.
353 del 2001), i quali, ancorché relativi a giudizi in via
principale, riguardano pur sempre interventi spiegati da soggetti titolari di
potestà legislativa;
che non può essere invocata la
giurisprudenza di questa Corte che «ritiene ammissibile
l’intervento di soggetti che sarebbero incisi senza possibilità di
far valere le loro ragioni all’esito del giudizio» (ex plurimis, sentenza n. 368 del
2007), trattandosi di una giurisprudenza relativa ai diversi giudizi per
conflitto di attribuzione;
che non può essere neppure
richiamata la giurisprudenza costituzionale che ammette l’intervento dei
«terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (ex plurimis, ordinanza n. 200
del 2015), la quale si riferisce al diverso caso dell’intervento nel
giudizio in via incidentale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli
interventi di OMYA spa e di Società Guglielmo Vennai
spa ed altre nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato.
F.to: Paolo
Grossi, Presidente