Sentenza n. 249 del 2015

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SENTENZA N. 249

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                             CRISCUOLO                        Presidente

-           Giuseppe                                FRIGO                                     Giudice

-           Paolo                                      GROSSI                                         ”

-           Giorgio                                   LATTANZI                                   ”

-           Aldo                                       CAROSI                                        ”

-           Marta                                      CARTABIA                                  ”

-           Mario Rosario                        MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                                CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                                 AMATO                                        ”

-           Silvana                                   SCIARRA                                     ”

-           Daria                                      de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                                    ZANON                                         ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 24, il 25 febbraio, il 24 febbraio-4 marzo 2014 e il 25 febbraio, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3, il 4 e il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 10, 11, 14 e 17 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Carlo Albini per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso (reg. ric. n. 7 del 2014), notificato il 24 febbraio 2014, depositato il successivo 28 febbraio, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e, fra di esse, dell’art. 1, comma 481, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e della normativa di attuazione statutaria di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta) ed ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza.

La predetta norma, nella parte in cui impone anche alle Regioni ad autonomia speciale una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime Regioni «assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e che «[f]ino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27», l’importo del concorso finanziario «è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 4 e 12 dello statuto speciale. Essa, infatti, imponendo il concorso alla riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale anche alla Valle d’Aosta, titolare di potestà legislativa ed amministrativa in materia di ordinamento contabile, di finanze regionali e comunali, nonché di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica, oltre che di una quota di tributi erariali, sarebbe manifestamente lesiva dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale.

Sarebbero violati anche gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., letti in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto l’intervento statale comporterebbe – in assenza di qualsivoglia titolo di competenza propria – una intollerabile limitazione e compressione dell’autonomia finanziaria valdostana in materia sanitaria.

Il denunciato art. 1, comma 481, sarebbe, inoltre, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 48-bis e 50 dello statuto, in quanto, contemplando un meccanismo unilaterale di accantonamento degli importi «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», inciderebbe iure imperii sulle entità delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta nella legge n. 690 del 1981 e segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle d’Aosta.

Infine, la norma di cui si discute sarebbe lesiva sia del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., non essendo stata rispettata la tecnica dell’accordo, che dovrebbe permeare la materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali, sia del principio di ragionevolezza considerato che il predetto accantonamento, disposto a favore dello Stato, finirebbe per operare immediatamente ed illimitatamente nel tempo, in violazione dell’art. 3 Cost. e, corrispondentemente, delle descritte prerogative regionali.

1.1.– Con memoria depositata in data 13 ottobre 2015, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, previa delibera della Giunta regionale 25 settembre 2015, n. 1379, ha rinunciato al ricorso, a seguito dell’Accordo, sottoscritto il 21 luglio 2015 dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, in materia di finanza pubblica. Con esso la Regione, per effetto di quanto previsto dall’art. 3, si è impegnata a «rinunciare ai ricorsi e/o agli effetti positivi, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali future pronunce di accoglimento da parte della Corte costituzionale».

2.– Con ricorso (reg. ric. n. 10 del 2014), notificato il 25 febbraio 2014, depositato il successivo 3 marzo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge n. 147 del 2013 e, fra queste, del citato art. 1, comma 481, in riferimento agli artt. 5, numero 16), e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), a cui è stata data attuazione con il d.P.R. 9 agosto 1966, n. 869 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali) ed agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), che assegnano alla Regione la potestà legislativa regionale concorrente e la correlativa potestà amministrativa in materia di «igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera», nonché in relazione al principio di leale collaborazione ed all’art. 49, nella parte in cui attribuisce alla Regione una parte del gettito di determinate entrate tributarie dello Stato, percepite nel rispettivo territorio, all’art. 63, primo e quinto comma, che regola la procedura di revisione dello statuto ed in particolare delle norme finanziarie di esso, ed all’art. 65 del medesimo statuto.

La norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, determinando la forzosa riduzione dei livelli del Servizio sanitario nazionale, che si tradurrebbe nella altrettanto forzosa riduzione delle risorse regionali, violerebbe l’autonomia della Regione nell’organizzazione e gestione del servizio sanitario, che è finanziato con risorse regionali. Essa, inoltre, altererebbe unilateralmente l’assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Regione, violando il principio dell’accordo che domina tali rapporti e l’art. 63, primo e quinto comma, dello statuto, che regola la procedura di revisione dello statuto medesimo e la particolare procedura di modifica delle norme finanziarie in esso contenute. Inoltre, la previsione dell’accantonamento di un importo imprecisato sulle quote dei tributi erariali violerebbe autonomamente l’art. 49 dello statuto, posto che sarebbero indebitamente ridotte le somme da esso garantite alla Regione.

2.1.– Con memoria depositata in data 23 marzo 2015, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, previa delibera della Giunta regionale 13 marzo 2015, n. 456, ha rinunciato al ricorso, a seguito della stipulazione del protocollo d’intesa in materia di finanza pubblica, avvenuta in data 23 ottobre 2014. Con esso la Regione, per effetto di quanto previsto dall’art. 3 del suddetto protocollo si è impegnata a rinunciare al ricorso promosso dinanzi alla Corte costituzionale avente ad oggetto, fra l’altro, l’art. 1, comma 481, della legge di stabilità 2014.

2.2.– Con memoria depositata in data 23 giugno 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso presentata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3.– Con ricorso, (reg. ric. n. 11 del 2014) notificato il 24 febbraio 2014, depositato il successivo 4 marzo, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge n. 147 del 2013 e, fra queste, del citato art.1, comma 481, per violazione degli artt. 4, numero 7, 8, numero 1, 9, numero 10, 16, 79, 80, 81, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975 n. 474), del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e dell’art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La predetta norma si porrebbe in contrasto con le disposizioni statutarie che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. Essa, inoltre, violerebbe la competenza legislativa che lo statuto speciale attribuisce alla Regione in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonché in materia di igiene e sanità ivi compresa l’assistenza sanitaria ed ospedaliera (competenza, questa, confermata ed ampliata per effetto dell’art. 117, terzo comma, Cost., letto in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), oltre alla corrispondente potestà amministrativa.

3.1.– Con memoria depositata in data 15 gennaio 2015, la Provincia autonoma di Bolzano, previa delibera della Giunta provinciale 13 gennaio 2015, n. 28, ha rinunciato al ricorso, a seguito della conclusione di un Accordo, stipulato il 15 ottobre 2014 fra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le Province autonome e lo Stato, il cui punto 15 prevedeva l’impegno della Regione e delle Province autonome a ritirare i ricorsi da esse promossi contro lo Stato, accordo recepito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

3.2.– Con memoria depositata in data 21 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso presentata dalla Provincia autonoma di Bolzano.

4.– Con ricorso (reg. ric. n. 14 del 2014), notificato il 25 febbraio 2014, depositato il successivo 5 marzo, anche la Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 per violazione degli artt. 9, numero 10, 16, 75, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale e relative norme di attuazione (d.P.R. n. 474 del 1975, d.P.R. n. 197 del 1980), nonché dell’art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Esso violerebbe l’autonomia provinciale in tema di organizzazione e gestione del servizio sanitario, finanziato con risorse regionali, determinando la forzosa riduzione dei suoi livelli, che si tradurrebbe nella forzosa acquisizione allo Stato di risorse regionali. Esso, inoltre, altererebbe unilateralmente l’assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Regione, violando il principio dell’accordo che domina tali rapporti, gli artt. 103 e 104 dello statuto, che regolano la procedura di revisione dello statuto medesimo e la particolare procedura di modifica delle norme finanziarie in esso contenute. Infine, prevedendo l’accantonamento di un importo imprecisato sulle quote dei tributi erariali, la predetta norma violerebbe l’art. 75 dello statuto, posto che sarebbero indebitamente ridotte le somme da esso garantite alla Provincia .

4.1.– Con memoria depositata in data 27 gennaio 2015, la Provincia autonoma di Trento, previa delibera della Giunta provinciale 12 gennaio 2015, n. 10, ratificata dal Consiglio provinciale con delibera 3 febbraio 2015, depositata in data 24 febbraio 2015, ha rinunciato al ricorso, a seguito della stipulazione di un Accordo, stipulato il 15 ottobre 2014 fra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le Province autonome e lo Stato, il cui punto 15 prevedeva l’impegno della Regione e delle Province autonome a ritirare i ricorsi da esse promossi contro lo Stato, accordo recepito dalla legge n. 190 del 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

4.2.– Con memoria depositata in data 21 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso presentata dalla Provincia autonoma di Trento.

5.– L’art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 è, infine, impugnato, con ricorso (reg. ric. n. 17 del 2014), notificato il 25 febbraio 2014, depositato il successivo 5 marzo, anche dalla Regione siciliana, nella parte in cui, riproducendo fedelmente i contenuti del precedente art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), mostrerebbe i medesimi profili di illegittimità costituzionale prospettati con il ricorso n. 43 del 2013, proposto dalla medesima Regione. Esso, escludendo solo la Regione siciliana dalle procedure d’intesa, previste per la determinazione del concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, sarebbe lesivo del principio costituzionale di leale collaborazione che deve presiedere e regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica.

Sarebbe, poi, assolutamente arbitraria e come tale destinata a convertirsi in vizio di illegittimità costituzionale, la scelta del legislatore nazionale di non considerare in alcun modo il ruolo, il rilievo e gli interessi della Regione siciliana, in qualità di Regione tuttora sottoposta a specifiche e restrittive misure di contenimento e riqualificazione della spesa sanitaria, individuate nel Piano di rientro, in esito alle quali avrebbe già conseguito risultati del tutto lusinghieri, esposti nelle schede di monitoraggio pubblicate sul sito del Ministero della salute. La riduzione del livello di fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento renderebbe alla Regione siciliana ben più gravoso il raggiungimento degli obiettivi già concordati con lo Stato. La prevista riduzione del fabbisogno sanitario ed il progressivo decremento del finanziamento complessivo del sistema sanitario recherebbe un ulteriore aggravio al raggiungimento della stabilizzazione del livello di spesa sanitaria e del correlato allineamento di quel livello al finanziamento ordinario programmato.

Il citato art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, violerebbe pertanto gli artt. 17, lettere b) e c), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in quanto la riduzione del livello di concorso statale influirebbe sul livello delle prestazioni sanitarie della Regione siciliana e sulla possibilità della stessa di esercitare le relative funzioni amministrative.

6.– In tutti i giudizi si è costituto, con memorie di analogo tenore, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, e comunque non fondati.

In via preliminare, la difesa statale eccepisce l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse, posto che gli enti lamenterebbero un vulnus alle proprie prerogative finanziarie senza dimostrare concretamente alcuna alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte.

Nel merito le censure sarebbero infondate, considerato che tutti gli enti territoriali sono tenuti al rispetto degli equilibri generali imposti dalla finanza pubblica, anche in conseguenza dell’unitarietà delle manovre finanziarie e della inscindibilità degli effetti che queste producono a livello nazionale.

7.– All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle richieste formulate nelle memorie scritte.

Considerato in diritto

1.– Le Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 7 del 2014) e Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 10 del 2014), le Province autonome di Trento (reg. ric. n. 11 del 2014) e di Bolzano (reg. ric. n. 14 del 2014) e la Regione siciliana (reg. ric. n. 17 del 2014) hanno promosso questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e, fra queste, dell’art. 1, comma 481.

La predetta norma è impugnata da tutte le ricorrenti nella parte in cui impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime «assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ad esclusione della Regione siciliana, e che, «[f]ino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», l’importo del concorso finanziario «è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».

Il citato art. 1, comma 481, secondo la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, sarebbe manifestamente lesivo dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale e inciderebbe iure imperii sulle entità delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, in violazione dello statuto speciale che attribuisce in via esclusiva alla normativa di attuazione statutaria tale compito. Esso, infine, violerebbe sia il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione, che dovrebbe permeare la materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale, sia il principio di ragionevolezza, poiché l’accantonamento, disposto a favore dello Stato, finirebbe per operare immediatamente ed illimitatamente nel tempo, in violazione dell’art. 3 Cost. e, corrispondentemente, delle descritte prerogative regionali.

Anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia denuncia la predetta norma per violazione dell’autonomia regionale finanziaria ed organizzativa, in specie con riferimento alla gestione del servizio sanitario, per lesione del principio dell’accordo che dovrebbe presiedere ai rapporti finanziari tra Stato e Regione,  nonché della procedura di revisione dello statuto ed in specie delle norme finanziarie di esso.

Analoghe censure sono svolte dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, che denunciano la lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria provinciale, nonché il contrasto con le disposizioni statutarie che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso.

Quanto alla Regione siciliana, essa contesta che l’art. 1, comma 481, escludendola dalle procedure d’intesa, previste per la determinazione del concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, viola il principio costituzionale di leale collaborazione che deve presiedere e regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica. Tale norma, inoltre, determinando la riduzione del livello di concorso statale alle spese sanitarie, influirebbe sul livello delle prestazioni sanitarie della Regione siciliana e sulla possibilità della stessa di esercitare le relative funzioni amministrative, rendendo ben più gravoso il raggiungimento degli obiettivi già concordati con lo Stato in sede di Piano di rientro sanitario.

1.1.– Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse nei confronti di altre disposizioni della legge n. 147 del 2013, i ricorsi devono essere riuniti e qui esaminati congiuntamente limitatamente al comma 481 del citato art. 1, che è stato censurato per motivi, almeno in parte, coincidenti nella sostanza (ex plurimis, sentenze n. 238 e n. 82 del 2015, n. 144, n. 44, n. 28 e n. 22 del 2014).

2.– Nelle more del giudizio, le Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno raggiunto con lo Stato accordi in materia di finanza pubblica. Ne è seguita, da parte di tali ricorrenti, per quanto qui interessa, la rinuncia ai ricorsi.

2.1.– Tale rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai giudizi promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 10 del 2014) e dalle Province autonome (reg. ric. n. 11 del 2014 e n. 14 del 2014).

Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione dei processi relativi ai predetti giudizi.

2.2.– In difetto di accettazione della rinuncia, va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

In base alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 82, n. 77, n. 75 e n. 46 del 2015), la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. Nel caso di specie, la rinuncia ai ricorsi fa seguito ad un accordo siglato con il Governo e figurava tra gli obblighi della Regione e delle Province autonome stipulanti.

3.– La Regione siciliana, sebbene abbia raggiunto un analogo accordo con lo Stato (Accordo 9 giugno 2014 siglato tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica), non ha rinunciato al ricorso.

In specie, con nota 11 settembre 2015 indirizzata al Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione siciliana ha precisato il suo intendimento, con riferimento al predetto accordo, di «rinunciare per gli anni 2014-2017 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento», in coerenza con l’impegno assunto al punto 6 del medesimo accordo, senza tuttavia rinunciare ai ricorsi pendenti, permanendo l’interesse alla pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale proposte con i medesimi ricorsi, fra cui quella avente ad oggetto l’art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, ed anche, in caso di suo accoglimento, ai relativi effetti finanziari per le annualità successive al 2017.

Deve, pertanto, procedersi all’esame del medesimo ricorso con riguardo alle censure promosse nei confronti del citato art. 1, comma 481.

4.– La Regione siciliana censura la norma in questione nella parte in cui, riproducendo fedelmente i contenuti del precedente art. 1, comma 132, della legge n. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) - che disponeva la riduzione del livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, prevedendo altresì il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, al risparmio di spesa mediante le procedure previste dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009, stabilendo altresì che, in attesa dell’attuazione dell’art. 27, l’importo del concorso alla manovra «è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali» - mostrerebbe i medesimi profili di illegittimità costituzionale prospettati con il ricorso n. 43 del 2013.

Con l’art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, si dispone per l’anno 2015 e a decorrere dal 2016 un’ulteriore riduzione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato. Essa è pari, rispettivamente, ad euro 540 milioni ed euro 610 milioni. Come già nella legge n. 228 del 2012, è prevista l’esclusione della Regione siciliana dal meccanismo applicato alle altre autonomie speciali per l’attuazione del risparmio e si ribadisce che tale esclusione dipende solo dal diverso sistema di finanziamento dell’assistenza sanitaria.

La ricorrente, pertanto, contesta che anche l’art. 1, comma 481, della legge di stabilità per il 2014, così come l’art. 1, comma 132, della legge di stabilità per il 2013, nell’escludere procedure d’intesa solo per la Regione siciliana, tra le Regioni ad autonomia speciale, pur in presenza di un differente sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, sia lesivo del principio costituzionale di leale collaborazione che deve presiedere e regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica. Inoltre, essa riproduce testualmente brani del ricorso n. 43 del 2013, deciso con la sentenza n. 125 del 2015, al fine di denunciare l’arbitrarietà della scelta del legislatore nazionale nel non considerare in alcun modo il ruolo e gli interessi della Regione, già sottoposta alle specifiche misure di contenimento della spesa sanitaria di cui all’Accordo 31 luglio 2007, intercorso tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana per l’approvazione del Piano di rientro e degli interventi di riequilibrio economico del Servizio sanitario regionale per il 2007-2009 ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), e di cui al Programma operativo regionale 2010-2012 per la prosecuzione del predetto Piano di rientro, richiesto ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

La Regione denuncia che la riduzione del livello di fabbisogno e del suo finanziamento renderebbe più gravoso il raggiungimento degli obiettivi già concordati con lo Stato con i suindicati piani, osservando che l’unilaterale valutazione del fabbisogno medesimo sarebbe lesiva delle prerogative regionali, di cui agli artt. 17, lettere b) e c), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in quanto assunta senza tener conto delle esigenze della sanità siciliana, impegnata, in base al Piano di rientro, nella razionalizzazione e nel contenimento della spesa.

4.1.– La questione è inammissibile.

Come già accaduto con riguardo alle medesime censure decise con la sentenza n. 125 del 2015, rivolte a disposizioni dal contenuto prescrittivo dello stesso tenore (il richiamato art. 1, comma 132, della legge di stabilità 2013), la ricorrente sostiene che la riduzione del fabbisogno sanitario e del relativo finanziamento interferirebbe con l’attuazione del Piano di rientro sanitario cui essa è soggetta. Sono evocati non già parametri finanziari, ma statutari, relativi alla potestà legislativa regionale ed alle corrispondenti funzioni amministrative in materia di «igiene e sanità pubblica» e di «assistenza sanitaria», accanto al principio di leale collaborazione.

La pretesa violazione del principio di leale collaborazione è apoditticamente desunta dalla mancata previsione, per la sola Regione siciliana (che, peraltro, la medesima ricorrente riconosce contraddistinta da un differente sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria) di procedure d’intesa previste per la determinazione del concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nessun argomento è impiegato per dimostrare come la norma censurata, che si correla all’adozione di misure di contenimento dei costi sanitari forieri di una riduzione di spesa, possa ostacolare l’attuazione del Piano di rientro, volto al riequilibrio del Servizio sanitario regionale.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che «tale pretesa interferenza ben avrebbe potuto essere argomentata in maniera chiara dalla Regione, considerate le prescrizioni dettate dall’art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in ordine al rapporto tra spese sanitarie e disciplina del bilancio regionale, in modo da garantire “un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard” (sentenza n. 51 del 2013, pronunciata proprio nei confronti della Regione siciliana)» (sentenza n. 125 del 2015). 

Nonostante tale richiamo, tuttavia, nel ricorso in esame non c’è traccia di un simile itinerario argomentativo.

Deve, pertanto, concludersi che le argomentazioni svolte dalla ricorrente a sostegno dell’impugnazione «non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l’ammissibilità delle impugnative in via principale (ex plurimus, sentenza n. 312 del 2013)» (sentenza n. 88 del 2014).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinti i processi, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, promosse, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed alla normativa di attuazione statutaria di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta) ed ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.