Sentenza n. 188 del 2015

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SENTENZA N. 188

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta                               CARTABIA                                           Presidente

- Giuseppe                         FRIGO                                                     Giudice

- Paolo                               GROSSI                                                         

- Giorgio                            LATTANZI                                                   

- Aldo                                CAROSI                                                        

- Mario Rosario                  MORELLI                                                     

- Giancarlo                         CORAGGIO                                                 

- Giuliano                           AMATO                                                        

- Silvana                             SCIARRA                                                     

- Daria                                de PRETIS                                                     

- Nicolò                              ZANON                                                         

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), e 4 in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) e dell’art. 1, in combinato disposto con l’Allegato A, nella parte relativa alla medesima UPB DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con due ordinanze del 31 gennaio 2014, iscritte ai numeri 71 e 72 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, e quello, fuori termine, della provincia del Verbano Cusio Ossola;

udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Alberto Vella per la Provincia di Alessandria e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze depositate in data 31 gennaio 2014, pronunciate in due giudizi promossi rispettivamente dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), e 4 in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), nella parte relativa all’Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), e dell’art. 1 in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del predetto capitolo n. 149827R, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Espone il giudice rimettente che la Provincia di Alessandria e la Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la delibera della Giunta regionale del Piemonte, n. 47-6446 del 30 settembre 2013, recante l’individuazione ed il riparto per il 2013 delle risorse finanziarie da destinare all’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, nonché l’atto presupposto costituito dalla delibera della Giunta regionale n. 26-6372, del 17 settembre 2013, che ha assegnato le risorse finanziarie di parte corrente – già indicate nella legge regionale n. 9 del 2013 – alle varie Direzioni regionali. La Provincia di Alessandria ha chiesto anche la conseguente condanna della Regione Piemonte all’esatto adempimento dell’obbligo di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Alessandria per l’anno 2013, l’accertamento del diritto della Provincia di Alessandria, in virtù dell’accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte per gli anni 2011 e 2012 e la conseguente condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Alessandria degli importi dovuti per tali ragioni.

Riferisce il giudice a quo che le Province ricorrenti lamentano nei rispettivi ricorsi che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte nell’anno 2013 per l’esercizio di varie funzioni amministrative loro conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due Province per l’espletamento di tali funzioni. Riferisce il Tribunale amministrativo piemontese che all’esito dell’udienza camerale del 15 gennaio 2014 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2013 contenenti il bilancio di previsione 2013 e le disposizioni di assestamento e, con separate ordinanze, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi ai giudizi a quibus da parte della Corte costituzionale. Secondo il TAR piemontese dagli atti prodotti risulta che la Regione Piemonte, in attuazione delle leggi regionali n. 9 del 2013 e n. 16 del 2013 con delibera di giunta n. 26-6372 del 17 settembre 2013 ha assegnato integralmente le risorse finanziarie di parte corrente 2013 (pari ad euro 20.000.000,00) alla Direzione “Affari Istituzionali e Avvocatura – Rapporti con le Autonomie Locali”, per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali piemontesi e, con la successiva deliberazione n. 47-6446 del 30 settembre 2013, la Giunta regionale ha quindi provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti Enti, la somma così assegnata, provvedendo per l’effetto ad assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07 ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86. Espone il rimettente che tuttavia tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all’esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei giudizi, per il pagamento dei soli stipendi del personale destinato al settore “Agricoltura” la Provincia di Alessandria sosterrebbe una spesa superiore ad euro 2.300.000 annui, mentre la Provincia del Verbano Cusio Ossola, per il pagamento dei soli stipendi al personale impiegato nelle varie funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte necessiterebbe di una somma superiore ad euro 2.000.000 annui, con la conseguenza che le due amministrazioni provinciali – oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni loro conferite – non sarebbero neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i terzi.

Il giudice amministrativo piemontese sostiene che le questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti per la decisione da assumere in quanto le delibere impugnate, nell’attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alle Province ricorrenti, non avrebbero potuto riconoscere agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione e di assestamento del bilancio 2013, con riferimento alle somme da queste indicate nella summenzionata Unità previsionale di base DB05011 e, segnatamente, nel capitolo n. 149827R. Infatti, prosegue il rimettente, le delibere in questione nelle loro premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate dalle Province ricorrenti non potrebbero che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio le leggi di bilancio alle quali esse premettono di voler dare attuazione.

Secondo il giudice a quo assumono quindi rilevanza per la decisione dei ricorsi l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2013 mediante il quale è stato approvato il totale generale delle spese ed è stata autorizzata l’assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2013, l’art. 4 della medesima legge regionale, che ha approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2013, entrambi in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all’UPB DB05011, laddove assegna al capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”) la somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000,00, nonché l’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 che ha introdotto gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all’UPB DB05011, ed al predetto capitolo 149827R.

Al riguardo il rimettente espone che, in effetti, a norma dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dall’anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario deve assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all’indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). Peraltro, rammenta il TAR per il Piemonte che tale previsione normativa, nel concorrere ad attuare il disegno di federalismo fiscale ai sensi dell’art. 119 Cost., ha altresì stabilito che, per assicurare alle Province un importo corrispondente ai trasferimenti regionali così soppressi, ciascuna Regione deve comunque determinare, con proprio atto amministrativo (previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d’intesa con le Province del proprio territorio), una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale e che tale compartecipazione può essere successivamente incrementata sulla base di disposizioni legislative regionali sopravvenute riguardanti le funzioni delle Province o in misura corrispondente alla riduzione di altri trasferimenti regionali; è altresì previsto che in caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all’ammontare delle risorse regionali soppresse, le Regioni debbano assicurare una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province (comma 2 dell’art. 19 citato) ed è stato altresì previsto che, in caso di mancata fissazione della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Con riguardo alla situazione esistente in Piemonte, riferisce il rimettente che la difesa della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro il 30 novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; né se si sia verificato un successivo intervento statale sostitutivo; né, ancora, se sia stato istituito il “Fondo sperimentale regionale di riequilibrio” che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del menzionato d.lgs. n. 68 del 2011, potrebbe consentire di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, l’attuazione del nuovo sistema. Nel giudizio a quo, prosegue il TAR, la Regione Piemonte ha unicamente riferito che, con d.G.R. n. 27-6545 del 22 ottobre 2013, la Giunta regionale ha costituito un «tavolo regionale di coordinamento» in materia di riorganizzazione del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali, al fine di determinare anche la percentuale di compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica spettante alla Regione in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, ma, obietta il rimettente, sarebbe evidente che, attualmente, nessuna determinazione sia stata ancora adottata; con la conseguenza che l’eventuale venir meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, non potrebbe attualmente trovare la sua compensazione in alcuna voce. Pertanto, osserva il giudice a quo che l’attuale inoperatività, per la Regione Piemonte, della complessiva previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, rimasta inattuata nella pars construens (ossia, laddove assicura il recupero delle risorse soppresse), avrebbe dovuto impedire l’applicazione anche della pars destruens (ossia, laddove dispone la soppressione dei trasferimenti regionali alle Province); tale sarebbe difatti, secondo il giudice a quo, la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata di tale previsione, nel senso cioè che la sua operatività debba intendersi sospesa fino a quando non saranno concretamente stabilite le modalità di recupero delle risorse soppresse.

Per quanto sopra esposto, secondo il rimettente, le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013, nello stabilire una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro delegate (riduzione pari a circa il cinquanta per cento delle risorse stanziate per il 2012, le quali, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011, come esposto nel dettaglio dalle Province ricorrenti nei due giudizi a quibus), avrebbero di fatto impedito a queste ultime la concreta possibilità di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.

Secondo il rimettente una siffatta riduzione violerebbe l’autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost). Osserva difatti il TAR piemontese che fino a quando le Province continueranno ad essere individuate, nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (art. 114, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.), la sottrazione delle risorse loro spettanti in base alle leggi regionali impugnate si tradurrebbe in una menomazione della loro autonomia finanziaria (è richiamata la sentenza n. 241 del 2012) perché costringerebbe tali enti a dare copertura ai costi delle funzioni trasferite con risorse proprie – che, peraltro, le Province ricorrenti sostengono di non possedere – ed altresì in un ostacolo all’assolvimento dei compiti istituzionali che, anche in base al sistema di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997, tali enti territoriali sono chiamati a svolgere (è richiamata la sentenza n. 63 del 2013). Pertanto, secondo il rimettente, il ruolo delle autonomie locali, quale attualmente disegnato dalle richiamate norme costituzionali, non potrebbe considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei servizi che gli enti locali sono chiamati a fornire ai cittadini, se giustificata esclusivamente da considerazioni di carattere finanziario fondate sull’equilibrio di bilancio.

Rammenta il giudice a quo che il soddisfacimento delle ordinarie attività amministrative non dipenderebbe solo dalle risorse disponibili, ma anche dalle scelte sulla loro allocazione ed utilizzazione, dovendosi evitare che queste possano comportare la compromissione delle istanze costituzionali già richiamate. Pertanto, secondo il TAR, anche le leggi regionali in questione avrebbero dovuto allocare od utilizzare diversamente le risorse a disposizione della Regione, pur di garantire alle Province la salvaguardia della loro autonomia finanziaria e – correlativamente – di mantenere il buon andamento nell’amministrazione pubblica, ovviamente nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, quarto comma, Cost.).

Secondo il TAR rimettente sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’irragionevolezza, in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell’esigenza (logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime; sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale in quanto il mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province – afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunità territoriale (sono citati l’industria, le miniere, l’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, la gestione dei rifiuti, l’energia, la tutela delle acque, la difesa del suolo, la protezione civile, il turismo, i trasporti, l’istruzione, i servizi sociali, i beni culturali), lungi dal rimuovere gli ostacoli descritti dall’art. 3, secondo comma, Cost., al contrario li causerebbe e, allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di libertà.

Il giudice a quo lamenta infine la violazione dell’art. 118 Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: siffatti principi postulerebbero, infatti, secondo il rimettente, che determinate funzioni siano conferite anche alle Province le quali, così, ne diventano titolari ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del dettato costituzionale e del principio di sussidiarietà verticale (in applicazione del quale, invece, quelle funzioni erano state attribuite alle Province) ed anche del principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe.

2.– È intervenuta in entrambi i giudizi la Regione Piemonte, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili od infondate. La Regione Piemonte sottolinea innanzi tutto che le cifre che si indicano come insufficienti comprenderebbero solo parte delle funzioni delegate, mentre altre materie (quali quelle dei trasporti, e dei servizi sociali), sarebbero finanziate con specifiche leggi regionali (leggi della Regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422» e 8 gennaio 2004, n. 1, recante «Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento»).

Inoltre, con riferimento al fatto che i suddetti finanziamenti non basterebbero nemmeno a coprire le spese del personale, la Regione eccepisce che non sarebbe stato dimostrato che essi vengano utilizzati solo per l’esercizio delle funzioni conferite e delegate.

Evidenzia inoltre l’interveniente che la Regione Piemonte e le Province, nei tavoli della “Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali”, non avrebbero mai concordato di fissare i finanziamenti a seguito di resoconti dettagliati sui costi forniti dalle Province, optando diversamente per una forfetizzazione dei contributi. La Regione Piemonte, dopo aver descritto nel dettaglio i settori oggetto del d.lgs. n. 112 del 1998, che sarebbero stati a loro volta delegati alle Province con la legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), osserva che occorrerebbe tenere conto delle attività coperte con fondi europei e che alcune delle attività delegate (per esempio in materia contributiva) verrebbero esercitate solamente in quanto vi sia la disponibilità finanziaria, mentre altre attività (ad esempio trasporti) sarebbero finanziate con altri fondi non compresi nella delibera impugnata. Prosegue la Regione Piemonte che l’art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998 menziona i fondi regionali “effettivamente” trasferiti dallo Stato, sicché la Regione non avrebbe potuto incrementare i fondi provinciali con fondi propri, in quanto già soggetti ad una drastica riduzione per effetto dei minori trasferimenti statali; non essendosi mai proceduto ad un esame dettagliato degli effettivi costi delle funzioni trasferite, che tengano conto anche degli elementi sopra elencati si sarebbe optato per la forfetizzazione del versamento regionale alle Province, come tale non necessariamente vincolato alla spesa storica degli anni precedenti. Tale versamento sarebbe stato peraltro concordato in sede di “Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali”, a cui avrebbero partecipato anche le Province ricorrenti. La Regione richiama altresì il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province) che individua l’anno 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica, ed in particolare l’art. 3, che enumera le funzioni fondamentali della Provincia ai fini della determinazione dei fabbisogni standard: secondo la Regione Piemonte sarebbe evidente che gran parte delle funzioni delegate dalla Regione siano attualmente ricomprese nell’esercizio delle funzioni fondamentali delle Province, così come ridefinite, sicché resterebbe «difficile […] stabilire un finanziamento ultroneo per attività analoghe svolte dal medesimo personale».

3.– È intervenuta nel presente giudizio la Provincia di Alessandria.

Nella sostanza, riproducendo nella seconda memoria le medesime argomentazioni già contenute nel ricorso promosso davanti al TAR del Piemonte e riassunte dal rimettente nella propria ordinanza, la Provincia rammenta che, anche soltanto fino all’anno 2010, le risorse economico-finanziarie trasferite dalla Regione erano ben più consistenti, e che dopo quella data la Regione non si è riappropriata di nessuna delle funzioni in precedenza attribuite o delegate.

La Provincia di Alessandria rammenta che il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva stabilito (art. 3, comma 3) che la legge regionale dovesse attribuire agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali e che (art. 7, commi 1, 2 e 3) i provvedimenti che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le Regioni e tra le Regioni e gli enti locali, dovessero determinare la decorrenza dell’esercizio da parte delle Regioni e degli enti locali delle funzioni conferite contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative; le medesime disposizioni prevedevano, altresì, che fosse assicurata la devoluzione alle Regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ed inoltre che ai fini della determinazione delle risorse da trasferire si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed agli enti locali ai sensi del predetto decreto legislativo.

Prosegue la interveniente che la Regione Piemonte, con legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), aveva previsto l’istituzione di due fondi per le spese di funzionamento connesse all’esercizio delle funzioni conferite in attuazione della legge n. 59 del 1997 e tali fondi erano alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 7, comma 1, della stessa legge n. 59 del 1997, mentre, per la quota regionale, era previsto che la dotazione fosse definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la “Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali”.

La Provincia di Alessandria, oltre all’esercizio delle funzioni attribuite per effetto della attuazione della legge n. 59 del 1997, ripercorre in particolare la vicende relative al trasferimento delle competenze in materia di agricoltura, per effetto del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), emanata a seguito della soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che prevedeva che tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione fossero esercitate dalle Regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 4 della legge n. 59 del 1997, [anche] alle Province, provvedendosi alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni. In tale ambito la Regione Piemonte ha di conseguenza trasferito alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le materie in oggetto con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), rinviando alle previsioni contenute nella legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 per l’attribuzione delle risorse alle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite. Rammenta inoltre la Provincia di Alessandria che con la legge reg. Piemonte n. 44 del 2000 sono state approvate le disposizioni normative per l’attuazione del d.lgs. n. 112 del 1998 sopra citato, provvedendo al riparto delle funzioni e del compiti amministrativi tra Regione ed enti locali relativamente a un gruppo di materie oggetto del decentramento amministrativo, ulteriori rispetto a quelle del settore “agricoltura”.

Espone la Provincia di Alessandria che, in attuazione delle citate leggi regionali sono state trasferite dalla Regione Piemonte alle Province le risorse umane ritenute necessarie per l’esercizio delle funzioni stesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Evidenzia l’interveniente che, dall’anno 2001 fino a tutto il 2010, i trasferimenti regionali in materia di funzioni conferite e delegate sono stati congrui e sufficienti per coprire integralmente i costi per il funzionamento e per il personale addetto all’esercizio delle funzioni stesse, attestandosi in un importo complessivo di euro 60.000.000,00 cui corrispondeva, per la Provincia di Alessandria, un importo trasferito pari ad a euro 6.789.219,00 (di cui euro 2.729.269,00 legate all’esercizio della funzione “agricoltura”).

Nondimeno, si prosegue, a decorrere dall’anno 2011 la medesima assegnazione iniziava a subire un decremento, quando l’importo complessivo era fissato in euro 50.000.000,00 e, correlativamente, in euro 5.598.033,00 – di cui euro 2.276.211,00 legate all’esercizio della funzione agricoltura – per la parte di spettanza della Provincia di Alessandria; in seguito, nell’anno 2012 l’assegnazione si riduceva ulteriormente (euro 40.000.000,00 l’importo complessivo ed euro 4.486.823,46 – di cui euro 1.824.383,12 legati all’esercizio della funzione agricoltura – per quanto di competenza della Provincia di Alessandria) ed infine nell’anno 2013 l’assegnazione si è ulteriormente dimezzata rispetto l’anno precedente, essendo stati stanziati euro 20.000.000,00 complessivamente e, per quanto attiene alla Provincia di Alessandria, euro 2.243.636,07, di cui euro 912.282,78 per le spese del settore “agricoltura”.

Espone la Provincia di Alessandria che, come già analiticamente documentato nel giudizio davanti al TAR e rammentato dal giudice a quo nella sua ordinanza, nell’anno 2013, per effetto di tali progressive decurtazioni, tali importi si sono in sostanza ridotti ad appena un terzo circa rispetto all’assegnazione stabilita nell’anno 2010 (assegnazione che era rimasta costante per un decennio, sin dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, allorquando la Regione Piemonte individuò, in accordo con gli enti locali interessati, l’entità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni conferite e delegate): tali somme, lamenta la Provincia di Alessandria, sarebbero attualmente assolutamente insufficienti a coprire persino i costi derivanti dalle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alla Provincia di Alessandria, sebbene le funzioni conferite e delegate siano rimaste immutate e non vi siano state variazioni di rilievo nell’entità del personale in servizio. In tale situazione, si prosegue, la Provincia negli anni 2011 e 2012 ha dovuto con difficoltà provvedere a sopperire con risorse proprie ai minori trasferimenti regionali ma, per l’anno 2013, in seguito all’ulteriore dimezzamento dei trasferimenti, la situazione sarebbe divenuta assolutamente insostenibile. Evidenzia, infine, la Provincia di Alessandria che anche le disposizioni di cui al d.lgs. n. 68 del 2011 non hanno avuto nessuna attuazione, né si è manifestato l’intervento dello Stato in via sostitutiva.

Considerato in diritto

1.– Con le due ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, nella parte relativa all’Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98), e dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del predetto capitolo 149827R, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, primo e secondo comma, 117, 118, secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione.

I giudizi a quibus sono stati promossi dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, le quali hanno impugnato due delibere della Giunta regionale del Piemonte che hanno provveduto al riparto ed all’assegnazione agli enti locali delle risorse finanziarie da destinare all’esercizio delle funzioni rispettivamente conferite e delegate con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Le Province ricorrenti hanno lamentato davanti al TAR piemontese che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte per l’anno 2013 non sarebbero sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due Province per l’espletamento di tali funzioni.

Il TAR piemontese sostiene che, per la decisione dei ricorsi, assumano rilevanza le leggi regionali del 2013, contenenti il bilancio di previsione 2013 e le disposizioni di assestamento, laddove esse stabiliscono le risorse da trasferire [anche] alle due Province ricorrenti. In proposito, espone il rimettente come dagli atti prodotti in giudizio risulti che la Giunta regionale ha provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti enti, l’intera somma stanziata in bilancio (euro 20.000.000,00 in bilancio di previsione, con variazione in aumento di circa euro 1.000.000,00 con la legge di assestamento), provvedendo di conseguenza ad assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07 ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86. Sostiene il rimettente che, tuttavia, tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all’esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei due giudizi, esse non basterebbero nemmeno a coprire gli oneri per le sole retribuzioni del personale impiegato nelle funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte.

Pertanto, prosegue il giudice a quo, le delibere di Giunta regionale impugnate, nell’assegnare lo stanziamento oggetto di contestazione alle ricorrenti, non avrebbero potuto attribuire agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate nel predetto capitolo 149827R: infatti dette delibere nelle loro premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate nei ricorsi dovrebbero coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, le leggi di bilancio alle quali le delibere premettono di voler dare attuazione.

Il rimettente rammenta che la Regione Piemonte non ha nemmeno dato ancora esecuzione alla previsione contenuta nell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), laddove stabilisce, a decorrere dall’anno 2013, che ciascuna Regione a statuto ordinario debba assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese delle Province ma, correlativamente, prescrive altresì che ciascuna Regione debba comunque determinare una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, o ad altro tributo regionale, per assicurare la compensazione dei trasferimenti soppressi.

Per quanto sopra esposto, secondo il rimettente, le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013, nell’apportare una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro conferite e delegate (riduzione pari a circa il cinquanta per cento delle risorse stanziate per il 2012, che, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011, come esposto nel dettaglio dalle ricorrenti nei giudizi a quibus), avrebbero violato l’autonomia finanziaria delle Province garantita dagli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost), trattandosi di enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (artt. 114, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.).

Secondo il TAR sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza – in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell’esigenza che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime – sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale.

Il giudice rimettente lamenta infine la violazione dell’art. 118, secondo comma, Cost., in quanto il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse loro destinate, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del principio di sussidiarietà verticale – in applicazione del quale, invece, esse erano state attribuite – e del principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe.

2.– I due giudizi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni regionali, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

Preliminarmente occorre esaminare il problema dell’ammissibilità di questioni rivolte contro disposizioni di legge che, in sede di bilancio preventivo, determinano le risorse da assegnare alle varie missioni che l’ente territoriale deve fronteggiare. Si tratta invero, nel caso delle scelte di bilancio, di decisioni di natura politico-economica che, in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari (nel caso di specie della Regione Piemonte).

Si tratta, indubbiamente, di scelte che, essendo frutto di un’insindacabile discrezionalità politica, esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimità costituzionale, rispetto che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è già tradotto – attraverso un risalente e consolidato orientamento – in precisi modelli di giudizio, quali la salvaguardia della essenziale unitarietà e globalità del bilancio (sentenze n. 12 del 1987, n. 22 del 1968 e n. 1 del 1966) e, soprattutto, il riconoscimento dei principi di gradualità e di proporzionalità in ordine all’attuazione di valori costituzionali che importi rilevanti oneri a carico del bilancio statale (ex multis, sentenze n. 33 del 1987, n. 173 e n. 12 del 1986, n. 349 del 1985 e n. 26 del 1980).

Da questa premessa non può tuttavia conseguire «che sussista in materia un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto in Costituzione non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte. In altri termini, non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio […] o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).

Per questo motivo, le questioni proposte devono essere ritenute ammissibili anche in considerazione della particolare articolazione degli interessi contrapposti: quelli facenti capo a due enti territoriali di diversa disciplina costituzionale, la Regione e la Provincia.

3.– Dalla lettura delle ordinanze di rimessione si evince inequivocabilmente la rilevanza delle questioni sollevate, atteso che le norme impugnate, nel delimitare in modo irragionevole la misura dei trasferimenti complessivi della Regione alle Province piemontesi per funzioni amministrative conferite e delegate, avrebbero posto un limite invalicabile per l’autorità amministrativa preposta alla determinazione dei singoli contributi. Ed in effetti il sistema di contabilità finanziaria delle Regioni è caratterizzato dalla cosiddetta “funzione autorizzatoria” della spesa, la quale astringe la gestione delle risorse disponibili entro i limiti determinati dalle singole poste del bilancio di previsione (in merito ai caratteri di tale funzione, ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012).

Il giudice rimettente precisa, infatti, che il provvedimento di riparto dei trasferimenti tra le Province ha utilizzato per intero lo stanziamento del bilancio 2013, sicché, nella vigenza delle disposizioni impugnate, risulta impossibile superare l’ostacolo al riconoscimento delle pretese delle ricorrenti. La rimozione delle norme, della cui legittimità si dubita, risulta quindi propedeutica all’esame del merito delle rivendicazioni finanziarie delle Province ricorrenti. Precisa infatti, il giudice a quo che «le impugnate delibere di Giunta regionale non avrebbero potuto attribuire agli Enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione del bilancio 2013 e che – di conseguenza – le doglianze in questa sede avanzate dalla Provincia ricorrente non possono che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio quelle leggi di bilancio».

Dalle ordinanze di rimessione si ricava anche che non vi è questione sui criteri di riparto dello stanziamento di bilancio tra le Province piemontesi e che, quindi, la lesione dedotta da entrambe le ricorrenti riguarda non i parametri di riparto bensì l’ammontare complessivo dei trasferimenti, come determinato dal bilancio di previsione 2013.

4.– Le precedenti considerazioni servono a definire con chiarezza l’oggetto del presente giudizio, che non riguarda, e non potrebbe riguardare, la misura delle rivendicazioni finanziarie delle Province.

Alla luce dell’illustrata delimitazione del petitum, il sindacato di questa Corte non può essere esteso alle ragioni che hanno condotto la Regione Piemonte a non dare applicazione al meccanismo sostitutivo dei trasferimenti come delineato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 (soppressione, a decorrere dall’anno 2013, dei trasferimenti di parte corrente con contestuale assegnazione alle Province di un importo fiscale sostitutivo dei trasferimenti regionali così eliminati). La mancata attuazione della norma statale, che prevedeva una sostanziale invarianza finale del nuovo regime delle entrate provinciali, risulta, ai fini del presente giudizio, un mero presupposto di fatto.

Per questo motivo non possono essere prese in considerazione quelle eccezioni dell’intervenuta Regione Piemonte che cercano di ricostruire il quadro dei rapporti tra funzioni conferite e relativo finanziamento, la cui eventuale attinenza alla controversia può essere delibata solo nel giudizio di merito.

5.– Alla luce delle esposte premesse le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost. sono fondate.

Malgrado la Regione Piemonte eccepisca, in modo generico e non documentato, che le poste contabili oggetto di impugnazione non siano esaustive delle risorse trasferite per funzioni conferite o delegate alle Province ricorrenti, l’entità degli stanziamenti contenuti nei bilanci della Regione stessa mostra al riguardo una sostanziale continuità – solo negli ultimi due esercizi interrotta – delle assegnazioni riguardanti il capitolo 149827R nell’ambito della posta contabile Unità previsionale di base 05011, costantemente identificativo dell’allocazione delle risorse oggetto del presente contenzioso, a partire dal momento dell’effettivo conferimento delle funzioni alle Province piemontesi. In particolare, a partire dall’esercizio 2010 si presenta la seguente situazione: 2010 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 60.000.000,00; 2011 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 59.000.000,00; 2012 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 40.000.000,00; 2013 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 20.000.000,00 (euro 21.065.336,47 a seguito di assestamento). Nel breve volgere di due anni i trasferimenti in questione si sono dunque ridotti del sessantasette per cento senza che dette funzioni risultino ridimensionate in misura proporzionata alla drastica riduzione evidenziata.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, seppur con riferimento alle Regioni a statuto speciale, che ad esse non può essere assicurata «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell’autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013). Ciò vale a maggior ragione per le Province, che hanno un grado di autonomia inferiore alle autonomie speciali.

Le possibilità di ridimensionamento incontrano tuttavia dei limiti. Vale in proposito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui «possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione [nel caso in esame della Provincia], purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento [che dovrebbe essere] coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile […] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse […] dall’altro» (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012).

5.1.– In particolare, appare evidente che una riduzione del cinquanta per cento rispetto all’anno precedente e del sessantasette per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della ragionevolezza. Per quel che riguarda più specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura.

5.2.– Le norme impugnate collidono anche con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che, nel caso in esame, costituisce uno sviluppo del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell’amministrazione, e, dall’altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta dunque una lesione del principio in considerazione. Ciò proprio in ragione del fatto che a determinarla non è la riduzione delle risorse in sé, bensì la sua irragionevole percentuale, in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite.

Nel caso in esame la apoditticità della riduzione è assoluta, essendosi manifestata attraverso un mero stanziamento di bilancio, ridotto delle percentuali evidenziate rispetto alla somma erogata negli esercizi anteriori. Risorse così drasticamente ridotte, se non garantiscono, nel caso della Provincia di Alessandria, neppure il pagamento delle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito, sono comunque destinate ad una cattiva utilizzazione in ragione dell’insufficiente o del tutto mancante finalizzazione ad obiettivi predeterminati e credibili. Solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse tra le Province e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati.

È da sottolineare come il principio della programmazione degli obiettivi di bilancio sia espressamente codificato nell’art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale stabilisce che «1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione». Sotto analoga prospettiva, le norme che producono effetti finanziari innovativi «a carico della [finanza delle regioni] e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite» (art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009) devono essere corredate da particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilità con il complessivo equilibrio dei bilanci partecipanti al consolidato pubblico. Per questo motivo, ferma restando la discrezionalità del legislatore nelle scelte allocative delle risorse, quando queste ultime producono rilevanti effetti innovativi nelle relazioni finanziarie tra enti territoriali e nel consolidato delle loro risultanze non possono limitarsi alla mera indicazione dell’entità finanziaria non accompagnata da adeguata relazione tecnica, come nel caso della posta di bilancio della Regione Piemonte in questa sede impugnata.

5.3.– L’entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni trasferite o delegate alle Province piemontesi si riverbera necessariamente anche sull’autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con l’art. 119, primo e quinto comma, Cost., nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni a loro attribuite.

6.– Dunque le norme impugnate, nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun allegato piano di riorganizzazione e di riallocazione – le dotazioni finanziarie storiche per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) pregiudicandone lo svolgimento, risultano in contrasto con gli artt. 3, 97 e 119 Cost. e debbono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal giudice rimettente.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015.