Sentenza n.33 del 1987

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SENTENZA N. 33

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 12 agosto 1962 n.1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Poletti Nella e l'INPS iscritta al n. 641 del registro ordinanze del 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno 1979;

Visto gli atti di costituzione di Poletti Nella e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Uditi l'avv. Pasquale Vario per l'INPS e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, esponeva i precedenti della vicenda nella seguente guisa.

Con ricorso in data 23 aprile 1979 Poletti Nella espose testualmente al Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro: "Il 19 ottobre 1977 Poletti Nella presentava alla sede di Parma dell'INPS domanda di pensione di vecchiaia. L'INPS respingeva l'istanza deducendo la carenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari e, in particolare, deducendo versati n.137 contributi settimanali nella A.G.O. in luogo dei 780 di legge. Avverso il provvedimento ricorreva in 1a e 2a istanza il Patronato ACLI di Parma, in possesso di mandato di assistenza, chiedendo in particolare per la Poletti il riconoscimento del diritto a percepire la pensione supplementare di cui all'art. 5 l. 1338/1962. Entrambi i gravami venivano respinti. Il che rende necessario il ricorso al Giudice Ordinario. Non é dato di vedere perché l'art. 5 l.1338/1962 che assicura la pensione supplementare (proporzionata ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione comune quando tali contributi siano insufficienti per il diritto a pensione autonoma) in favore degli iscritti a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione comune predetta oppure che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero ecc. nulla dispone in favore del lavoratore meno fortunato il quale per sua sventura ha versato contribuzioni solo all'INPS insufficienti a far sorgere il diritto a pensione, sancendo la improduttività della stessa. In altre parole é come se il legislatore dicesse: %se tu, cittadino, hai versato marchette anche ad altro istituto diverso dall'INPS avrai, oltre quest'ultima pensione, la pensione complementare INPS. Se hai versato solo all'INPS, quindi non sei in grado di fruire di altre prestazioni, io mi incamero i contributi e chi s'é visto s'é visto. Evidente, dunque, la svista del legislatore e la illegittimità dell'art. 5 per contrasto con le norme degli artt. 3, 36 e 38 Cost.+". Tutto ciò premesso, l'attrice così concludeva: "Piaccia al sig. Pretore, previa le declaratorie tutte di legge e del caso, previa se del caso rimessione alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità ex art. 3 e 38 Cost. dell'art. 5 l. n.1338 del 1962, condannare l'istituto convenuto a liquidare e corrispondere alla ricorrente la pensione supplementare stabilita dall'art. 5 l.1338/1962 per il caso in oggetto nonché i ratei arretrati con i relativi interessi e l'ulteriore danno da svalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore".

1.2. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1979 (notificata l'11 e comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 21 novembre 1979 e iscritta al n. 641 R.O. 1979) sul ricorso in data 23 aprile 1979 con il quale Poletti Nella aveva chiesto condannare l'INPS a liquidarle la pensione supplementare stabilita, l'adìto Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del dedotto art. 5 nella parte in cui non estende il previsto diritto alla "pensione supplementare", in base ai contributi versati e accreditati nella assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, agli assicurati che non abbiano diritto ad una "pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria... o che ne comporti l'esclusione o l'esonero".

1.3. - Avanti la Corte si sono costituiti: I) per la Poletti giusta procura speciale rep. n. 20713 del 30 luglio 1979 del not. Vincenzo Bertogalli di Traversetolo, l'avv. prof. Mattia Persiani argomentando e concludendo con deduzioni depositate il 19 settembre 1979 per la fondatezza della proposta questione; II) per l'INPS gli avv.ti Giulio Abati e Pasquale Vario giusta procura in calce alle deduzioni depositate il 12 ottobre 1979 con le quali hanno argomentato per la infondatezza della questione, nonché l'avv. Elvira Tripputi Rainone giusta mandato speciale con firma autenticata il 17 dicembre 1979 per notar Giovanni Moscatelli di Roma. Ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con atto depositato l'11 dicembre 1979, per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della proposta questione.

2.1. - Nell'imminenza della udienza pubblica del 13 gennaio 1987, la difesa della Poletti ha riprodotto, nella memoria depositata l'11 dicembre 1986, il testo delle deduzioni depositate il 19 settembre 1979, e la difesa dell'INPS nella memoria depositata il 24 dicembre 1986 non si é limitata a riprodurre le precedenti deduzioni ma ha svolto ulteriori considerazioni.

2.2. - All'udienza pubblica del 13 gennaio 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno parlato l'avv. Vario per l'INPS e l'avv. Stato Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

3.1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità é l'art. 5 il cui comma 3 é stato sostituito in virtù dell'art.12 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 - l. 12 agosto 1962 n.1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti) nella parte in cui non estende il diritto alla pensione complementare in base ai contributi versati o accreditati nella assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti agli assicurati che non abbiano diritto "a pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria...o che ne comporti l'esclusione o l'esonero". La norma denunciata istituirebbe, in contrasto con l'art. 3 Cost., una irragionevole disparità di trattamento, in ordine al diritto alla pensione supplementare, tra i titolari di pensione a carico di un trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria e gli assicurati che non percepiscano una pensione autonoma a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'insufficienza dei contributi versati, negherebbe a questi ultimi ogni tutela previdenziale, in violazione dell'art. 38 Cost., e toglierebbe qualsiasi rilievo e valore ai contributi da essi versati in contrasto con quanto previsto dall'art. 36 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, l'art. 5, con escludere il diritto dell'assicurato alla "pensione supplementare" (ed a qualsiasi prestazione previdenziale), che gli sarebbe spettata in base ai contributi versati e accreditati, violerebbe l'art. 36 che assicura al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e l'art. 38 relativo ai mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato in quanto, anche in un sistema mutualistico e di solidarietà quale é quello dell'INPS, il legislatore non può non tenere conto delle contribuzioni dei prestatori d'opera e, peraltro, non sembra razionale che al pensionato venga tolto quel che gli sarebbe spettato per effetto dei contributi versati (in tali sensi ha richiamato il Pretore la C. Cost.22 dicembre 1969, n.155). Ha poi il giudice a quo ravvisato violazione dell'art. 3 nella disparità di trattamento che sarebbe perpetrata a carico degli assicurati, che non hanno diritto ad una pensione autonoma a carico della medesima assicurazione generale obbligatoria per la insufficienza dei contributi versati e accreditati perché lo "stato di bisogno" del pensionato, al quale intende ovviare (in attuazione dell'art. 38 della Costituzione ) la "pensione supplementare" in esame al pari di qualsiasi altra prestazione previdenziale (cfr.: C. Cost. n. 155/1969 citata; C. Cost. 19 febbraio 1976, n. 30), subisce una evidente variazione in meglio "in dipendenza" della titolarità di "...pensione a carico di trattamento di previdenza sostitutivo", che, perciò, viene ingiustificatamente previsto, dalla disposizione impugnata, quale "condizione" del diritto alla "pensione supplementare".

3.2. - Successivamente alla data della ordinanza di rimessione (4 giugno 1979), l'art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione) l. 23 aprile 1981, n.155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) ha statuito che: A) le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 l. 12 agosto 1962 n. 1338 sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo (co. 1); B) per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi (co. 3) la liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento, ma il supplemento può essere richiesto una sola volta quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile (co. 4 e 5); C) il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso (co. 8).

L'art. 3 (Norme in materia pensionistica) l. 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) dispone che per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti é costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 scritture di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

4.1. - Poiché l'eccezione d'inammissibilità della questione per irrilevanza, sollevata dalla difesa erariale che non vi ha insistito nella trattazione orale, non riceve riscontro dagli atti pervenuti in questa sede, nulla si oppone a che la Corte verifichi la fondatezza del sospetto d'incostituzionalità dell'art. 5 l. 12 agosto 1962, n. 1338 (nel co. 3 novellato in virtù dell'art. 12 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 486) nella parte in cui non estende il diritto alla pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli assicurati che non abbiano diritto "a pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria... o che ne comporti l'esclusione o l'esonero" per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.

La questione non é fondata.

All'iscritto al regime comune spetta il diritto alle prestazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria prevista dagli artt. 66 ss. e 73 ss. r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827, con le modificazioni apportate con gli artt. 16 a 20 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificati dalla successiva normativa (leggi nn. 218/1952 e 657/1956 e d.P.R. 818/1957) e, di conseguenza, i contributi sul regime generale, se non risultano sufficienti per il conseguimento delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, possono divenire presupposti genetici per il diritto alle altre prestazioni previdenziali economiche e sanitarie secondo la previsione fissata nei rispettivi ordinamenti previdenziali.

In riferimento alla iscrizione o non iscrizione alle forme di previdenza obbligatoria diverse dalla assicurazione generale, l'iscrizione dell'interessato ad altri trattamenti obbligatori di previdenza esclusivi, esonerativi o sostitutivi - ai fini del diritto alla pensione e alla determinazione della misura della stessa - costituisce condizione preclusiva all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di cui all'art. 56 a) nn. 1 e 2 r.d.l. n. 1827/1935 e all'art. 4 co. 1 e 4 l. 218/1952 e alla neutralizzazione ai fini del computo del quinquennio alla stregua degli artt. 10 e 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

Dal complesso normativo passato in rassegna emerge la direttiva dal legislatore indirizzata a prevedere e garantire il diritto degli interessati alla tutela previdenziale secondo un criterio di ragionevolezza che giustifica il trattamento differenziato.

Il principio della corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali non si appalesa violato, dal momento che i contributi assicurativi versati ed accreditati possono aver dato e potranno in seguito dare accesso ad altre forme di tutela previdenziale di natura economica o sanitaria.

É infine costante nella giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 126/1977, 33/1975, 128/1973), della quale si avverte riscontro nella giurisprudenza del Giudice cui compete la funzione di filachia delle norme sotto ordinate, il principio che la estensione dei benefici previdenziali va attuata con criteri di necessaria gradualità.

In conclusione, non solo l'art. 3, per attentare al quale necessita identità di posizioni diversamente disciplinate, ma anche gli artt. 36 e 38 si appalesano rispettati.

5.1. - É riservato al giudice a quo il compito di verificare se e nei limiti in cui alle successive vicende del caso concreto riescano applicabili le disposizioni normative posteriores in tempore all'art. 5 impugnato, che sono state passate in rassegna (supra 3.2.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (in parte novellato dall'art. 12 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 480) l. 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., con ordinanza 4 giugno 1979 del Pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro (n. 641 R.O. 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE