Ordinanza n. 81 del 2008

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ORDINANZA N. 81

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco               BILE                                                Presidente

- Giovanni Maria  FLICK                                               Giudice

- Francesco          AMIRANTE                                            ”

- Ugo                   DE SIERVO                                            ”

- Paolo                 MADDALENA                                        ”

- Alfio                 FINOCCHIARO                                      ”

- Alfonso             QUARANTA                                           ”

- Franco               GALLO                                                   ”

- Luigi                 MAZZELLA                                            ”

- Gaetano             SILVESTRI                                             ”

- Sabino               CASSESE                                               ”

- Maria Rita         SAULLE                                                 ”

- Giuseppe           TESAURO                                              ”

- Paolo Maria       NAPOLITANO                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze del 1° luglio, del 22 settembre (n. 2 ordinanze) e dell’11 novembre (n. 3 ordinanze) 2005 dal Giudice di pace di Bianco, rispettivamente iscritte ai nn. da 354 a 358 del registro ordinanze 2006 ed al n. 128 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2006 e n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2007.

         Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Bianco, con ordinanza del 1° luglio 2005 (r.o. n. 354 del 2006), ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere, quale «requisito necessario», l’avviso per l’imputato della possibilità di proporre domanda di oblazione;

che il giudice a quo, dando conto di aver deliberato l’ordinanza di rimessione nell’ambito di un giudizio per fatti di percosse (art. 581 del codice penale), afferma che «il reato per cui si procede è oggetto di oblazione»;

che lo stesso rimettente, dopo aver osservato che la mancanza di avviso della possibilità di oblazione «priverebbe l’imputata di un importante strumento di difesa», ha sollevato la questione indicata, previa dichiarazione che la stessa sarebbe «rilevante e non manifestamente infondata»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 24 ottobre 2006, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;

che il rimettente, ad avviso della difesa erariale, avrebbe omesso ogni descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio e qualunque argomentazione in ordine alla rilevanza, proponendo una motivazione solo apodittica in punto di non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che comunque, nel procedimento penale avanti al giudice di pace, l’oblazione può essere richiesta anche nel dibattimento, prima che vengano definite le formalità di apertura, e cioè in una fase nella quale l’imputato è necessariamente assistito da un difensore tecnico;

che pertanto, secondo l’Avvocatura generale, la mancanza nell’atto di vocatio in iudicium dell’avviso concernente la possibilità di oblazione non pregiudica l’esercizio in tempo utile della relativa facoltà, così come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle varie occasioni in cui ha dichiarato la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza di questioni analoghe a quella sollevata dal rimettente (sono citate le ordinanze numeri 191, 57, 56, 55, 11 e 10 del 2004 e n. 231 del 2003);

che il Giudice di pace di Bianco, con due ordinanze di analogo tenore deliberate il 22 settembre 2005 (r.o. numeri 355 e 356 del 2006), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale da riferire presumibilmente (in mancanza di espressa indicazione del rimettente) all’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di proporre domanda di oblazione;

che in entrambi i giudizi a quibus – secondo quanto riferisce il rimettente – è stata eccepita dai difensori degli imputati la nullità della citazione a giudizio, mancando la stessa di un avviso circa la facoltà di oblazione;

che, sempre stando alle prospettazioni difensive riportate dal giudice a quo, la «norma», ove intesa nel senso che l’avviso concernente l’oblazione non sia necessario, si esporrebbe a «dubbi di costituzionalità», in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 497 del 1995, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 555 del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prescriveva che la citazione per il dibattimento pretorile dovesse contenere, a pena di nullità, gli avvisi concernenti le facoltà di accesso all’oblazione ed ai riti alternativi;

che, tanto premesso, il rimettente ha ritenuto «la rilevanza e l’ammissibilità della suesposta eccezione di incostituzionalità della norma citata»;

che il Giudice di pace di Bianco, con tre ordinanze deliberate l’11 novembre 2005, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di proporre domanda di oblazione;

che, nel primo dei tre provvedimenti (r.o. n. 357 del 2006), il rimettente riferisce che il difensore degli imputati e lo stesso pubblico ministero hanno sollevato la questione indicata, ed aggiunge – dopo aver rilevato come «la mancata previsione normativa all’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 della facoltà di richiedere l’oblazione possa incidere sulla pienezza del diritto di difesa a norma dell’art. 24 della Costituzione» – che la questione medesima è «fondata e rilevante ai fini della decisione»;

che, con i due provvedimenti ulteriori (r.o. n. 358 del 2006 e n. 128 del 2007), lo stesso rimettente, dopo aver ribadito che l’assenza di riferimenti all’oblazione nella norma censurata inciderebbe sulla pienezza del diritto di difesa, ha dichiarato «fondata e rilevante ai fini della decisione» la corrispondente questione di legittimità costituzionale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto – nei giudizi r.o. numeri 355, 356, 357 e 358 del 2006 – con atti depositati il 24 ottobre 2006, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, manifestamente infondate;

che la difesa erariale riproduce, in ciascuno dei quattro procedimenti, i rilievi già espressi con l’atto di intervento nel giudizio r.o. n. 354 del 2006, sopra illustrati;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche nel giudizio r.o. n. 128 del 2007, con atto depositato il 17 aprile 2007, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;

che anzitutto il rimettente, ad avviso della difesa erariale, avrebbe omesso ogni descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio e qualunque argomentazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata;

che, quanto al merito, l’Avvocatura generale osserva come l’oblazione, nel procedimento penale avanti al giudice di pace, possa essere richiesta anche nella sede dibattimentale, prima che vengano definite le formalità di apertura, in una fase nella quale l’imputato è necessariamente assistito da un difensore tecnico, di talché la mancanza di uno specifico avviso nell’atto di vocatio in iudicium non pregiudicherebbe l’esercizio in tempo utile della relativa facoltà; 

che dunque sarebbe privo di pertinenza il riferimento alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 555 cod. proc. pen., posto che nel modello originario del procedimento pretorile la possibilità di accesso all’oblazione si esauriva prima del dibattimento, e dunque prima di una occasione «necessaria» di contatto tra l’imputato ed il difensore;

che l’Avvocatura generale ricorda, da ultimo, come la Corte costituzionale abbia già valutato positivamente tali argomenti, dichiarando manifestamente infondata, anche in tempi recenti, una questione analoga a quella sollevata dal rimettente (è citata l’ordinanza n. 27 del 2007).

Considerato che il Giudice di pace di Bianco solleva, con le ordinanze indicate in epigrafe, in relazione all’art. 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di proporre domanda di oblazione;

che, data l’identità di oggetto delle questioni, può essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che – a prescindere dalle specifiche cause di inammissibilità che segnano alcuni dei provvedimenti in esame – tutte le ordinanze di rimessione mancano di una sufficiente descrizione delle concrete fattispecie sottoposte a giudizio (ex multis, ordinanze nn. 426 e 308 del 2007), ed inoltre difettano di adeguata motivazione sia con riguardo alla rilevanza della questione nei procedimenti a quibus sia in relazione alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed il parametro costituzionale invocato (da ultimo, ordinanza n. 14 del 2008);

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bianco, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.