ORDINANZA N.191
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Taurianova con ordinanza del 7 luglio 2003, iscritta al n. 991 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice di pace di Taurianova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non prevede che all’imputato debba essere dato espresso avvertimento della facoltà di definire anticipatamente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio mediante ricorso all’oblazione», anche in relazione all’art. 3 della Costituzione;
che il giudice a quo espone che il mancato avvertimento all’imputato che può ricorrere all’oblazione ovvero realizzare condotte riparatorie finalizzate all’estinzione del reato determina «una violazione del diritto di autodifesa che risulta affievolito anche dalla mancata previsione del dovere del giudice di rendere edotto all’udienza di comparizione l’imputato della facoltà di definire, anticipatamente al dibattimento, il giudizio»;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, e comunque non fondata in ragione di quanto già affermato dalla Corte nell’ordinanza n. 231 del 2003 relativa a questione identica.
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze n. 57, n. 56, n. 55 del 2004;
che peraltro l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 53 e n. 51 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taurianova, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.