ORDINANZA N. 308
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal Giudice di pace di Montebelluna con ordinanza del 20 febbraio 2006, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Montebelluna, con ordinanza del 20 febbraio 2006, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che il rimettente, dopo aver sommariamente rilevato che per diversi aspetti il procedimento penale innanzi al giudice di pace sarebbe «più sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la norma censurata non prevede, riguardo alle condotte riparatorie suscettibili di determinare l’estinzione del reato, l’avviso che sarebbe invece prescritto, per la citazione a giudizio innanzi al tribunale, dall’art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale;
che, sempre a parere del rimettente, l’omessa previsione dell’avviso implica una violazione dei parametri costituzionali sopra elencati.
Considerato che l’ordinanza di rimessione manca di qualunque descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio (ex multis, ordinanze n. 148 e 45 del 2007), ed inoltre difetta di adeguata motivazione sia con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo (da ultimo, ordinanza n. 136 del 2007), sia in relazione alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati (ex multis, ordinanza n. 122 del 2007);
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.