Ordinanza n. 27 del 2007

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ORDINANZA N. 27

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                              BILE                                                  Presidente

- Giovanni Maria                FLICK                                               Giudice

- Francesco                         AMIRANTE                                            "

- Ugo                                  DE SIERVO                                            "

- Romano                           VACCARELLA                                      "

- Paolo                                MADDALENA                                       "

- Alfio                                FINOCCHIARO                                     "

- Alfonso                            QUARANTA                                          "

- Franco                              GALLO                                                   "

- Luigi                                MAZZELLA                                           "

- Gaetano                           SILVESTRI                                             "

- Sabino                              CASSESE                                                "

- Maria Rita                        SAULLE                                                  "

- Giuseppe                          TESAURO                                               "

- Paolo Maria                     NAPOLITANO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del decreto legislativo del 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 27 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Ortona nel procedimento penale a carico di V.T., iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2005.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un processo penale nei confronti di persona imputata del reato di cui all’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il Giudice di pace di Ortona ha sollevato, su eccezione della difesa, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l’avviso della facoltà dell’imputato di accedere ai riti alternativi – e, in particolare, della facoltà di presentare domanda di oblazione ai sensi dell’art. 162-bis del codice penale – né le sanzioni processuali conseguenti all’omissione di tale avviso;

che il rimettente osserva come l’istituto dell’oblazione cosiddetta “discrezionale”, di cui al citato art. 162-bis cod. pen., debba ritenersi applicabile anche in relazione a reati contravvenzionali, quale quello oggetto del giudizio a quo, che, già puniti con le pene congiunte dell’arresto e dell’ammenda, risultino attualmente repressi – per effetto della modifica dell’assetto sanzionatorio dei reati di competenza del giudice di pace, operata dall’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 – con la pena dell’ammenda alternativa alla permanenza domiciliare o al lavoro di pubblica utilità: pene, queste ultime, equiparate dall’art. 58 del medesimo decreto legislativo alla pena detentiva;

che, su tale premessa, il giudice a quo assume che la norma denunciata si porrebbe in contrasto sia con l’art. 3, primo comma, Cost., per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati citati a giudizio davanti al tribunale, cui l’avviso della facoltà di presentare domanda di oblazione deve essere dato a pena di nullità, ai sensi dell’art. 552 del codice di procedura penale; sia con l’art. 24, secondo comma, Cost., per la violazione del diritto di difesa dell’imputato che conseguirebbe alla mancata conoscenza della predetta facoltà; sia, infine, con l’art. 97, primo comma, Cost., giacché l’omessa incentivazione del «rito alternativo» si tradurrebbe in un vulnus «dei criteri di efficienza a cui dovrebbe essere improntata l’attività pubblica»;

che il rimettente rileva, altresì, come questa Corte si sia già pronunciata su un «caso analogo», dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 552 cod. proc. pen. (recte: dell’art. 555 cod. proc. pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479), nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio, ove mancante dell’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai riti alternativi;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile – stante l’assenza, nell’ordinanza di rimessione, di ogni riferimento alla fattispecie concreta oggetto di giudizio e della motivazione in ordine alla rilevanza – e comunque manifestamente infondata.

Considerato che l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall’Avvocatura dello Stato non è fondata;

che il giudice a quo ha riferito, infatti, sia pur sinteticamente, di procedere nei confronti di persona imputata di un reato (guida in stato di ebbrezza) reso suscettibile di oblazione cosiddetta “discrezionale”, ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen., dalla nuova configurazione dell’assetto sanzionatorio dei reati di competenza del giudice di pace stabilita dall’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000;

che, in tal modo, il rimettente ha assolto anche l’onere di motivazione sulla rilevanza della questione, la quale risulta implicita nel fatto che l’eventuale accoglimento del petitum determinerebbe l’insorgenza di un vizio di nullità della citazione a giudizio dell’imputato, altrimenti non ravvisabile;

che, quanto al merito, questa Corte si è già pronunciata più volte su identiche questioni di legittimità costituzionale, dichiarandole manifestamente infondate (ordinanze n. 10, n. 11, n. 55, n. 56 e n. 57 del 2004; n. 231 del 2003);

che, con riferimento alla supposta violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., questa Corte ha rilevato, in specie, come non possano trarsi argomenti a sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina censurata dalla sentenza n. 497 del 1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo precedente la legge n. 479 del 1999, nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore per mancata o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e), dello stesso articolo: e, cioè, dell’avviso all’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena, ovvero di presentare domanda di oblazione;

che detta declaratoria di incostituzionalità si fondava, infatti, sulla constatazione della «diminuzione delle potenzialità difensive», conseguente alla possibilità che, in difetto di tempestiva conoscenza, l’imputato venisse a trovarsi decaduto dalla facoltà di chiedere il giudizio abbreviato: evenienza che avrebbe potuto verificarsi, malgrado la garanzia della difesa tecnica, qualora l’imputato avesse preso contatto con il difensore dopo la scadenza del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, previsto a pena decadenza per la presentazione della richiesta del rito alternativo;

che nell’ipotesi in esame, per contro, l’omissione dell’avviso della facoltà di presentare domanda di oblazione non è atta a provocare la perdita irrimediabile di tale facoltà;

che nel procedimento davanti al giudice di pace, la domanda di oblazione può essere infatti presentata, ai sensi dell’art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 274 del 2000, nel corso dell’udienza di comparizione, prima dell’apertura del dibattimento;

che, d’altro canto, nell’udienza di comparizione l’imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell’art. 20, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo, da un difensore, di fiducia o d’ufficio: onde risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie);

che, inoltre, l’udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti ed il giudice di pace – al quale è istituzionalmente assegnato il compito di «favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti» (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000) e, comunque, di propiziare forme di definizione del procedimento alternative al giudizio di merito – risulta sede idonea per verificare anche la possibilità di estinguere il reato mediante oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen.;

che con riguardo, poi, al principio di buon andamento dei pubblici uffici, enunciato dall’art. 97, primo comma, Cost., esso, per costante giurisprudenza della Corte, è riferibile all’amministrazione della giustizia per quanto attiene all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici giudiziari, ma non anche all’attività giurisdizionale in senso stretto;

che, non essendo stati dedotti profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le pronunce dianzi richiamate, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ortona con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.