SENTENZA N.306
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2, n. 7, della legge Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale Siciliana), promosso con ordinanza del 6 marzo 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gennuso Giuseppe contro Sbona Sebastiano ed altri, iscritta al n. 291 del registro ordinanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di costituzione di Gennuso Giuseppe e di Sbona Sebastiano;
udito nell’udienza pubblica del 1° luglio 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Girolamo Rubino e Filippo Lubrano per Gennuso Giuseppe e Giovanni Pitruzzella per Sbona Sebastiano.
Ritenuto in fatto1. – La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza 24 gennaio 2003, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, n. 7, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale Siciliana) nella parte in cui prevede l’ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei “capi servizio … degli uffici statali che svolgono attività nella regione” per contrasto con l’art. 51, primo comma della Costituzione.
Premette la rimettente che Giuseppe Gennuso, primo dei non eletti nella lista avente il contrassegno “CDU” alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale Siciliana del 24 giugno 2001, aveva proposto ricorso al Tribunale di Palermo per la dichiarazione di ineleggibilità a deputato regionale di Sebastiano Sbona (dichiarato eletto), in quanto questi, sia prima che durante la candidatura, aveva ricoperto la carica di capo area della Sicilia sud orientale del settore Medicina legale dell’I.N.A.I.L., nonché svolto funzioni di direttore sanitario dello stesso istituto presso la sede di Siracusa.
Il Gennuso, a fondamento del ricorso, aveva dedotto l’ineleggibilità sotto tre profili: ai sensi dell’art. 3, comma 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (applicabile per effetto del rinvio di cui all’art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222 all’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833); ai sensi dell’art. 8, n. 7 della legge Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29; ai sensi dell’art. 10, n. 4 della medesima legge regionale.
Il Tribunale di Palermo aveva rigettato il ricorso e tale decisione era stata confermata, con sentenza del 28 giugno 2002, dalla Corte d’Appello che aveva ritenuto non applicabile nella fattispecie la causa di ineleggibilità di cui all’art. 3, comma 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevista per i dirigenti delle aziende unità sanitarie locali in quanto l’estensione, operata dall’art. 13 della legge n. 222 del 1984 ai medici degli enti previdenziali della disciplina dettata per i medici delle AA.UU.SS.LL. dall’art. 47 della legge n. 833 del 1978, si riferirebbe solo al trattamento giuridico ed economico e non potrebbe intendersi riferita anche alle cause di ineleggibilità. Il giudice d’appello aveva inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 10, n. 4 della legge Regione Siciliana n. 29 del 1951, trattandosi di norma non più in vigore ai sensi dell’art. 13 della legge Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19. Infine aveva ritenuto non applicabile la causa di ineleggibilità di cui all’art. 8, n. 7, legge Regione Siciliana n. 29 del 1951, sia perché sostanzialmente abrogata dalla legge Regione Siciliana n. 19 del 1997, sia in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1972 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 108 del 1968, contenente una previsione analoga a quella dell’art. 8 della legge della Regione Siciliana.
Avverso tale decisione Gennuso aveva proposto ricorso per Cassazione ed aveva eccepito la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, n. 7, legge regionale n. 29 del 1951, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost..
Ad avviso del giudice remittente, dei motivi di ricorso proposti sarebbe accoglibile solo quello fondato sulla causa di ineleggibilità prevista dall’art. 8, comma 2, n. 7, della legge regionale n. 29 del 1951. A questo proposito la Cassazione, richiamando una propria precedente decisione, afferma che l’art. 3 della legge regionale n. 19 del 1997, nello stabilire che le condizioni di ineleggibilità previste dagli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29 del 1951 “rimangono regolate” dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 154 del 1981, avrebbe inteso “disporre che le condizioni di ineleggibilità previste dalla legge regionale restano ferme, ossia permangono (“rimangono”), ma sono regolate secondo la legge statale”. Conseguentemente le fattispecie di ineleggibilità, “rimangono quelle previste dalla legge regionale (sia pure, in alcuni casi trasformate in fattispecie di incompatibilità), ivi compresa” quella prevista dall’art. 8, comma 2, n. 7, “che resta causa di ineleggibilità”.
Dunque, ad avviso del remittente, tale norma sarebbe applicabile nel giudizio a quo.
La rilevanza della questione di costituzionalità discenderebbe inoltre, ad avviso della Cassazione, dalla circostanza che di tale norma non sarebbe possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata sulla base della sentenza della Corte n. 166 del 1972 in quanto tale pronuncia faceva riferimento unicamente alla norma statale che, benché di analogo contenuto, tuttavia era diversa dalla norma regionale.
La rilevanza della questione discenderebbe infine dal fatto che, l’art. 8, nello stabilire la ineleggibilità dei “capi servizio … degli uffici statali che svolgono attività nella regione”, si riferirebbe anche agli uffici dell’INAIL, poiché il termine “statali” andrebbe inteso in senso lato, così da comprendere anche gli uffici di enti diversi dallo stato che, pur dotati di personalità giuridica, “sono definibili ‘statali’ o ‘parastatali’ in quanto completano l’organizzazione dello Stato, rispetto al quale sono direttamente strumentali, con un’organizzazione a carattere nazionale, per la realizzazione dei fini fondamentali che la Costituzione assegna alla Repubblica”.
Venendo al merito della questione di costituzionalità, la Cassazione afferma la manifesta infondatezza della questione con riferimento all’art. 3 Cost., in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 134 del 1975, nelle regioni a statuto speciale sarebbero possibili regolamentazioni differenziate anche nei casi di ineleggibilità.
Con riferimento al parametro dell’art. 51 Cost., il rimettente ritiene invece la questione non manifestamente infondata. Infatti la Corte costituzionale nella sent. n. 166 del 1972 con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale l’art. 5, n. 7, della legge n. 108 del 1968, perché conteneva una causa di ineleggibilità “dai confini estremamente generici ed elastici”, in quanto né nella legge censurata, né in altro testo legislativo poteva essere rinvenuta la definizione di “ufficio” o “capo di un ufficio”, ha affermato che la legge della Regione Siciliana n. 29 del 1951 conteneva previsione “sostanzialmente analoga” a quella censurata.
Il giudice a quo peraltro ricorda che successivamente a tale pronuncia è stata approvata la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 che, nel disciplinare i servizi sanitari, definisce il “servizio” come l’unità organizzativa fondamentale per il conseguimento degli obiettivi dell’unità sanitaria locale, e regola le sue articolazioni e le sue funzioni.
2. – Il Gennuso, intervenuto in giudizio, ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.
Anzitutto ribadisce la perdurante vigenza della norma regionale censurata, sia in quanto il legislatore regionale non avrebbe voluto una piena uniformità con la legislazione nazionale, sia in quanto la legislazione regionale in materia elettorale sarebbe prevalente rispetto a quella nazionale, stante il carattere primario della potestà legislativa riconosciuta dallo Statuto alla Regione Siciliana (come confermato anche nel parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 239 del 2001).
Afferma la parte privata che né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo ricorrerebbero le condizioni poste dalla Corte a base della pronuncia n. 166 del 1972. Quanto al primo aspetto, la causa di ineleggibilità contenuta nella legislazione Siciliana si riferirebbe non alla nozione di “ufficio”, bensì a quella di “servizio”, appropriatamente definita dalla legge Regione Siciliana n. 6 del 1981.
Quanto al profilo soggettivo, concernente la definizione del ruolo e della responsabilità del capo del servizio, il d.lgs. n. 502 del 1992 definisce la nozione di struttura complessa e assegna al dirigente medico di secondo livello funzioni di direzione ed organizzazione della medesima (tale ruolo è stato ricoperto dallo Sbona, il quale rivestiva la qualifica di dirigente medico di secondo livello). Né potrebbe estendersi alla norma regionale censurata la dichiarazione di incostituzionalità della analoga previsione di cui all’art. 5 della legge n. 108 del 1968, contenuta nella sentenza n. 166 del 1962, dal momento che il nostro ordinamento non conosce l’ipotesi della dichiarazione di incostituzionalità derivata, o “addirittura analogica, di norme appartenenti a diversi plessi di legislazione”.
L’art. 8, n. 7, legge regionale n. 29 del 1951, inoltre, sarebbe applicabile anche ai capi servizio degli uffici dell’INAL, dal momento che tale ente, poiché persegue fini propri dello Stato rispetto al quale ha funzione strumentale, dovrebbe qualificarsi come ente statale, appartenente all’organizzazione amministrativa dello Stato.
3. – Lo Sbona, intervenuto in giudizio, a chiesto preliminarmente che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata, dal momento che il rinvio operato dall’art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997 alla disciplina contenuta negli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 154 del 1981, non sarebbe limitato ai soli effetti procedurali della normativa nazionali, ma comprenderebbe anche quelli sostanziali. In altri termini il legislatore regionale del 1997 avrebbe sostituito le cause di ineleggibilità previste dagli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29 del 1951 con quelle previste dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 154 del 1981. Dunque la questione sarebbe inammissibile “per mancanza dell’oggetto del giudizio”, poiché la norma censurata sarebbe stata abrogata. Sarebbe comunque infondata, in quanto gli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 154 del 1981 non prevedono nessuna causa di ineleggibilità per i dipendenti dell’INAIL.
Secondo questa parte privata, la questione sarebbe inoltre inammissibile o comunque infondata in base ad una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, alla luce della sentenza n. 166 del 1972. In base a tale lettura la norma impugnata sarebbe abrogata “e comunque non più operante nell’ordinamento siciliano”.
Ove la Corte dovesse ritenere l’attuale vigenza dell’ipotesi di ineleggibilità prevista dagli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29 del 1951, la questione sarebbe manifestamente inammissibile o infondata, dal momento che a differenza di quanto ritenuto dal rimettente l’INAIL non rientra tra gli uffici statali cui si riferisce l’art. 8 impugnato.
Nel merito, afferma la difesa dello Sbona che, ove si ritenesse che le ipotesi di ineleggibilità in Sicilia siano tuttora regolate dagli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29 del 1951, l’art. 8, secondo comma, n. 7, dovrebbe ritenersi incostituzionale in riferimento all’art. 51 Cost., dal momento che pone una causa di ineleggibilità dai confini generici ed elastici, così come quella prevista dal legislatore nazionale nella legge n. 108 del 1968, dichiarata incostituzionale con la sent. n. 166 del 1972.
Le parti costituite hanno insistito nel corso della discussione orale sulle argomentazioni svolte nelle memorie scritte.
Considerato in diritto1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla prima sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe riguarda l’art. 8, secondo comma, n. 7, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all’Assemblea regionale Siciliana), nella parte in cui prevede la ineleggibilità alla carica di deputato dell’Assemblea regionale dei “capi servizio … degli uffici statali che svolgono attività nella regione” per contrasto con l’art. 51, primo comma, Cost.
Questa norma, infatti, a giudizio del giudice remittente, non determinerebbe in modo adeguato e preciso l’eccezione “al principio generale e fondamentale del libero accesso di tutti i cittadini, in condizione di eguaglianza, alle cariche elettive, sancito dall’art. 51, primo comma, Cost.”. Ciò, in particolare, con riferimento al precedente costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1972 che, esponendo i motivi che la inducevano a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, consistenti nella inammissibilità dell’esistenza di “una causa di ineleggibilità dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse”, aggiungeva incidentalmente che norme del genere non sussistevano nella legislazione elettorale allora vigente, “se si prescinde da una disposizione, sostanzialmente analoga, della legge Regione Siciliana del 20 marzo 1951, n. 29”.
Il giudice remittente appare consapevole che in realtà la disposizione impugnata si riferisce ai “capi servizio” e non ai “capi degli uffici”, come la norma statale a suo tempo dichiarata illegittima costituzionalmente, e si pone quindi il problema, che peraltro non risolve ma sembra rinviare alla valutazione di questa Corte, se una sua adeguata specificazione, con riferimento al caso oggetto del giudizio, non possa essere derivata dalla successiva legislazione siciliana che ha determinato l’ordinamento interno dei servizi sanitari, ivi compresi i servizi dell’unità sanitaria locale.
2. - In via logicamente preliminare si pone anzitutto il problema se la disposizione impugnata sia tuttora vigente, come afferma il giudice remittente, o se essa sia stata invece abrogata ad opera del primo comma dell’art. 13 della legge 20 giugno 1997, n.19, (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), come sostenuto dalla sentenza appellata e dal resistente nel processo di merito, non essendo stata riprodotta questa clausola di ineleggibilità nella legge statale 23 aprile 1981, n. 154 cui appunto rinvierebbe il suddetto art. 13 della legge 20 giugno 1997, n. 19, allorché afferma che “le condizioni di eleggibilità previste nell’art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154”.
Il giudice remittente sostiene invece, esplicitamente condividendo quanto motivatamente argomentato dalla prima sezione della Corte di cassazione nella sentenza 6 luglio 2002, n. 9831, che – pur dandosi “atto della imperfetta tecnica normativa seguita dal legislatore regionale” – quest’ultimo “ha inteso disporre che le condizioni di ineleggibilità previste dalla legge regionale restano ferme, ossia permangono (“rimangono”), ma sono regolate secondo la legge statale”. Ciò in particolare significa, ove vi sia una coincidenza fra le fattispecie della legge regionale e quelle della legge statale relative a situazioni di incompatibilità, “ la trasformazione di cause di ineleggibilità , previste dalla legge regionale n. 29 del 1951 (e successive modificazioni) in cause di incompatibilità”, ma anche la permanente vigenza delle residue clausole di ineleggibilità previste dalla legge regionale, “come, tra le altre, quella prevista dall’ art. 8, secondo comma, n. 7, della stessa legge”.
Questa interpretazione non è implausibile, così come, d’altra parte, le argomentazioni svolte dalla Sezione consultiva del Consiglio di giustizia per la Regione Siciliana nel parere n. 239/01 del 10 aprile 2001 a proposito della perdurante vigenza dell’intero titolo della legge n. 29 del 1951 (e successive modificazioni) in tema di eleggibilità anche dopo la legge costituzionale n. 2 del 2001.
3. - Un ulteriore profilo preliminare attiene alla riconducibilità del caso che ha originato la vicenda processuale alla fattispecie contemplata dalla norma della cui legittimità costituzionale si dubita, poiché altrimenti non sussisterebbe la necessaria rilevanza della questione.
L’art. 8, secondo comma, n. 7, della legge 20 marzo 1951, n.29, infatti, si riferisce ai “capi servizio degli uffici statali che svolgono attività nella regione”, allorché la vicenda processuale si riferisce ad un dirigente delle strutture periferiche dell’INAIL e non dell’amministrazione periferica dello Stato: da ciò la tesi sostenuta dal resistente nel processo di merito secondo cui questa norma sarebbe inapplicabile, poiché l’INAL costituirebbe un soggetto distinto dallo Stato e inoltre svolgerebbe un’attività diversa rispetto a quella delle AA.UU.SS.LL. con le quali non avrebbe alcun collegamento funzionale.
Il giudice remittente motiva in modo non implausibile la opposta opinione che “tenuto conto della evoluzione storica dell’Istituto ed anche dei compiti e delle attribuzioni... il termine “statali” di cui all’art. 8 della legge regionale possa riferirsi anche all’I.N.A.I.L. e vada, cioè, in questo caso, inteso in senso lato”: a questo esito interpretativo di tipo estensivo contribuisce la considerazione della particolare natura degli enti cosiddetti parastatali, dei penetranti poteri di ingerenza dello Stato sulla loro organizzazione e gestione, del trasferimento intervenuto di alcune delle loro precedenti funzioni al servizio sanitario nazionale ed alle stesse regioni.
4. - Si pone dunque il problema del merito, relativo alla sufficiente determinatezza della fattispecie di ineleggibilità prevista dall’ art. 8, secondo comma, n. 7, della legge 20 marzo 1951, n. 29.
Rilevano, a questo proposito, non solo le ricorrenti affermazioni di questa Corte relative al fatto che le cause di ineleggibilità, per essere conformi al principio dell’art. 51 Cost., devono considerarsi di stretta interpretazione e comunque contenute entro i limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse (cfr. sent. n. 132 del 2001, sent. n. 141 del 1996, sent. n. 344 del 1993, sent. n. 388 del 1991), ma anche le affermazioni contenute nella sentenza n. 166 del 1972, relative all’incostituzionalità di una causa di ineleggibilità che sia fonte di “situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contradditorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini”, in quanto “dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse”.
In quest’ultima sentenza, in particolare, si rinviene un riferimento incidentale al fatto che unica disposizione analoga a quella in tale occasione dichiarata incostituzionale era allora proprio la disposizione oggi sottoposta a scrutinio di costituzionalità; da ciò in particolare la tesi sostenuta dalla parte resistente nel processo di merito secondo la quale l’art. 8, secondo comma, n. 7, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, sarebbe sicuramente incostituzionale e che addirittura la norma impugnata sarebbe abrogata “e comunque non più operante nell’ordinamento regionale siciliano”.
A parte la palese infondatezza di quest’ultima tesi, che sembra prescindere dalla disciplina dell’illegittimità consequenziale di cui all’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dalla relativa giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 169 del 2003; sent. n. 322 del 2000; sent. n. 422 del 1995), il punto fondamentale è che, mentre la sentenza n. 166 del 1972 sottolineava, a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione statale, l’inesistenza di “norme che definiscano “l’ufficio” e specifichino che cosa debba intendersi per tale, o che definiscano la nozione di “capo” di un ufficio”, la diversa nozione di “capo servizio … degli uffici statali”, contenuta nella norma siciliana, già corrispondeva nei lavori preparatori della legge n. 29 del 1951 alla nozione di “alti funzionari” (si veda Atti dell’Assemblea regionale siciliana, seduta del 12 febbraio 1951, pag. 6795). Inoltre tale nozione è stata successivamente integrata, specie nel periodo più recente, da una ampia produzione normativa che ha definito analiticamente i poteri e le responsabilità della dirigenza amministrativa nella pubblica amministrazione statale ed in molti enti pubblici statali.
In effetti, il termine servizio, nell’ambito del quadro normativo a cui ci si riferisce, indica una struttura amministrativa articolata, affidata alla responsabilità di una figura dotata di poteri dirigenziali. Ai fini di cui sopra occorre tener conto delle normative organizzative che configurano le maggiori strutture amministrative. A questo riguardo, non rilevano soltanto le norme organizzative che denominano come “servizi” alcune strutture amministrative o che addirittura così definiscono le unità organizzative fondamentali, come fa il richiamato (ma inapplicabile al caso di specie) art. 5 della legge regionale Siciliana 6 gennaio 1981, n. 6 (Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell’osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge Regionale Siciliana 12 agosto 1980, n. 87, riguardante la istituzione delle unità sanitarie locali). Analogamente rilevano le norme che ormai in molti settori amministrativi ed in molti enti pubblici definiscono le principali strutture amministrative e la preposizione ad esse di dirigenti (ciò anche in riferimento agli enti pubblici, fra cui l’I.N.A.I.L., il cui regolamento di organizzazione è stato adottato il 1° luglio 1999 sulla base di quanto previsto dall’art. 27-bis, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni).
Normazioni del genere possono quindi permettere un’applicazione di disposizioni come quella di cui l’art. 8, secondo comma, n.7, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 in conformità alla necessità che disposizioni concernenti le cause di ineleggibilità siano riferite o riferibili a categorie precisamente circoscritte.
Ovviamente la valutazione della applicabilità nel caso singolo della causa di ineleggibilità, è riservata all’apprezzamento dell’organo giudicante.
Quanto all’ambito di discrezionalità del legislatore regionale in materia, questa Corte – nella sua ampia giurisprudenza relativa alle legislazioni delle Regioni ad autonomia particolare in tema di ineleggibilità – ha costantemente ammesso la possibilità di discipline differenziate da quelle previste a livello nazionale, pur richiamando la necessità della sussistenza di motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di interessi generali (fra le molte si vedano le sentenze n. 571 del 1989, n. 438 del 1994 e n. 162 del 1995).
Inoltre, per ciò che riguarda in particolare la Regione Siciliana, va ribadito che la sua competenza legislativa in materia, prevista dall’art. 3 dello Statuto, ha natura primaria ed è quindi sottoposta al solo “rispetto dei principi ricavabili dalla costituzione stessa in materia elettorale” (sent. n. 276 del 1997). Anzi, con specifico riferimento ad altra fattispecie di cui all’art. 8 della legge regionale Siciliana n. 29 del 1951, questa Corte ha già richiamato l’attenzione sul fatto che l’art. 51 Cost., riferendosi “ai “requisiti” per l’accesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento di interessi, cui la relativa legislazione primaria è direttamente chiamata dalla Costituzione; bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da un lato, e, dall’altro lato, la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto “richiedono”. Tra tali condizioni richieste all’aspirante candidato possono ben essere comprese non solo l’inesistenza di incarichi tali da determinare indebite influenze sulla par condicio della competizione elettorale, ma anche l’inesistenza di incarichi la cui titolarità sia ritenuta incompatibile con la candidatura in questione” (sent. n. 287 del 1997).
Queste considerazioni rendono evidente che anche sotto il particolare profilo dei limiti imposti al legislatore della Regione Siciliana deve escludersi il contrasto tra la norma oggetto del presente giudizio e l’art. 51 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, n. 7, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale Siciliana) e successive modificazioni, sollevata dalla Corte di cassazione, prima Sezione civile, in riferimento all’art. 51 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2003.