Sentenza n. 132/2001

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SENTENZA N. 132

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall’art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 2000 dalla Corte di appello di L’Aquila, iscritta al n. 731 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2000.

  Visti gli atti di costituzione di Salini Rocco e di Coletti Tommaso ed altri nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;

  uditi gli avvocati Franco G. Scoca, Adriano Rossi e Vincenzo Camerini per Salini Rocco, Federico Sorrentino e Giampaolo Rossi per Coletti Tommaso ed altri e l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio d’appello avverso una pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato ineleggibile un consigliere regionale dell’Abruzzo, in quanto colpito da condanna definitiva, sia pure con pena condizionalmente sospesa, alla reclusione per oltre sei mesi per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, la Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza emessa il 12 settembre 2000, pervenuta a questa Corte il 6 novembre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dell’art. 15, comma 1, lettera c, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall’art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), nella parte in cui "non prevede l’estensione all’ipotesi di ineleggibilità di cui al predetto articolo degli effetti di cui all’art. 166, primo comma, cod. pen. e non prevede limiti temporali ragionevolmente proporzionati all’entità della pena".

La Corte remittente rileva che la disposizione dettata dall’art. 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, che, alla lettera c, stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, e dunque sono ineleggibili, coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, é interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che essa prevede non già una pena accessoria, ma un effetto extra-penale della condanna: pertanto, mentre l’ineleggibilità conseguente alla irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici non opera allorquando la pena sia stata condizionalmente sospesa (art. 166, primo comma, del codice penale), invece l’ineleggibilità derivante come effetto extra-penale della condanna, in forza della norma denunciata, opera anche quando la pena sia stata sospesa. Secondo il giudice a quo, trattandosi di situazioni sostanzialmente identiche, si verificherebbe, in primo luogo, una disparità ingiustificata e irragionevole, non conforme al principio di cui all’art. 3 della Costituzione, fra le due ipotesi: non vi sarebbe ragione perchè il beneficio della sospensione condizionale della pena determini effetti diversi in relazione a situazioni contraddistinte legislativamente da una comune caratteristica, perchè comportanti entrambe la perdita del diritto alla eleggibilità.

In secondo luogo, si verificherebbe una violazione del diritto di elettorato passivo, garantito dall’art. 51, primo comma, della Costituzione, diritto che potrebbe essere eccezionalmente limitato solo a tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, "quali quelli propri dell’intera collettività nazionale e strettamente collegati a valori costituzionali di primario rilievo come la difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica".

A tali profili di illegittimità costituzionale, prospettati dall'appellante e fatti propri dalla Corte remittente, questa aggiunge, d’ufficio, un profilo ulteriore, affermando che si verificherebbe un pregiudizio assoluto del recupero sociale del condannato, e quindi una violazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe ipotizzabile per il condannato un "procedimento di riabilitazione e di riscatto" dall’effetto extra-penale derivante dalla norma impugnata, possibilità riconosciuta invece per le pene principali ed accessorie, pur aventi più pregnante carattere afflittivo.

Infine, secondo il giudice a quo, si verificherebbe una irragionevole sproporzione rispetto ai soggetti condannati alle pene accessorie temporanee, per reati anche più gravi, per la mancata previsione di una limitazione temporale all’effetto extra-penale in questione: ciò comporterebbe la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzione di cui all’art. 3 della Costituzione.

2. – Si é costituito l’appellante nel giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento della questione ovvero, in subordine, una pronuncia interpretativa di rigetto che fornisca una lettura "costituzionalmente orientata" della norma denunciata, nel senso che l’ineleggibilità in discorso sia da considerarsi pena accessoria, come tale non operante quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Mentre per un verso la parte condivide interamente le censure mosse dall'ordinanza di rimessione, per altro verso osserva che l'autorità remittente non avrebbe cercato di dare alla norma impugnata una interpretazione conforme alla Costituzione. Alla luce dell'art. 28 del codice penale, secondo cui la legge determina i casi in cui l'interdizione dai pubblici uffici é limitata ad alcuni di essi, la norma censurata potrebbe essere intesa nel senso di sancire, in via esaustiva, una pena accessoria limitata alla sola ineleggibilità ivi disposta. Non si comprenderebbe, secondo la parte, come la stessa deminutio, prevista dalla norma in esame e dall'art. 28, secondo comma, numero 1, del codice penale come conseguenza di una sentenza penale di condanna, possa atteggiarsi diversamente sul piano della natura dell'istituto. Interpretando la norma in questione nel senso proposto, si eviterebbe la conseguenza aberrante di concludere che i condannati, per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena superiore a sei mesi di reclusione soggiacciano a due contestuali forme di ineleggibilità, una ai sensi della norma impugnata, l'altra ai sensi dell'art. 31 del codice penale, soggette a regimi diversi quanto agli effetti della sospensione condizionale della pena.

L'esclusione dal beneficio, nel caso della norma denunciata, non sarebbe in alcun modo giustificata dalla tutela di altri interessi di rango costituzionale: questi ultimi sarebbero ritenuti già protetti all’esito della prognosi, favorevole, compiuta dal giudice penale in sede di concessione della sospensione condizionale.

Considerando il fatto che la norma impugnata é successiva all'art. 31 del codice penale, la parte sostiene che essa modifichi parzialmente tale articolo, nel senso di escludere l'operatività della ineleggibilità come aspetto della interdizione dai pubblici uffici, comminata per i delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, nel caso di condanna a pena della reclusione inferiore a sei mesi.

Il carattere di pena accessoria della ineleggibilità in questione sarebbe confermato, secondo la parte, dal comma 4-sexies dello stesso art. 15 della legge n. 55 del 1990, secondo cui l'ineleggibilità non si applica quando sia concessa la riabilitazione. Poichè quest'ultima estingue, ai sensi dell'art. 178 del codice penale, "le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna", se ne desumerebbe che detta ineleggibilità sia configurata come effetto penale della condanna, e in particolare come pena accessoria.

La parte svolge infine alcune considerazioni sul testo dell'art. 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, a tenore del quale i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali sono determinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, sostenendo che esso dovrebbe intendersi nel senso che le ipotesi di ineleggibilità disciplinabili con legge regionale sarebbero solo quelle che non trovano il proprio presupposto in una sentenza penale di condanna, e pertanto non hanno natura di pena accessoria: in caso contrario si avrebbero regimi penalistici differenziati dell'esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo.

3. – Si sono costituiti altresì gli appellati nel giudizio a quo, concludendo per l'infondatezza della questione. In un atto successivamente depositato, le parti sostengono che la norma denunciata, contenuta in una legge intesa a combattere le infiltrazioni criminali nelle amministrazioni locali e a ridare credibilità alla rappresentanza politico-amministrativa, contiene una disciplina volta a contemperare il diritto di elettorato passivo con il diritto-dovere dello Stato di difendere i cittadini da possibili infiltrazioni di criminalità. Richiamando diverse decisioni di questa Corte, la parte afferma che si tratta di norma posta a tutela di interessi della collettività connessi a valori costituzionali di primario rilievo, in quanto strettamente collegati alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica: il che varrebbe anche ad escludere la lamentata violazione dell'art. 51 della Costituzione.

In questo caso, la condanna penale sarebbe assunta come mero presupposto oggettivo cui si ricollega un giudizio di indegnità morale rispetto a determinate cariche elettive. La ineleggibilità sancita non avrebbe natura sanzionatoria, ma rappresenterebbe la conseguenza del venir meno di un requisito ritenuto essenziale per ricoprire l'ufficio pubblico. Perciò, anche le cause estintive della condanna o la riabilitazione in ambito penale potrebbero comportare effetti su tale ineleggibilità solo se lo preveda espressamente la legge speciale che la disciplina, come fa appunto l'art. 15, comma 4-sexies, della legge n. 55 del 1990 allorquando stabilisce che la riabilitazione fa venir meno la ineleggibilità.

Sarebbero dunque da escludere, secondo le parti, i sospetti di irragionevole disparità di trattamento, in ragione della diversa natura e delle differenti finalità degli istituti posti a confronto.

4. – E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura erariale esclude che si possa ravvisare una identità di situazioni fra l'ipotesi di ineleggibilità considerata e quella derivante dalla applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. Esse si porrebbero invece in termini di necessaria complementarietà per una sola, circoscritta categoria di destinatari, cioé per i soggetti che intendano candidarsi alle elezioni amministrative o aspirino a cariche amministrative in ambito locale. Ciò varrebbe ad escludere la dedotta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Quanto all'art. 51 della Costituzione, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che il pubblico interesse cui la disposizione denunciata sacrifica il diritto di elettorato passivo riflette valori di primario rilievo a tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, così che si giustificherebbe la eccezionale limitazione di quel diritto. I delitti contemplati dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 costituirebbero, secondo il legislatore, espressione sintomatica di una personalità che esclude nel reo l'idoneità a ricoprire determinate cariche elettive. Tale scelta, ad avviso dell'Avvocatura erariale, non sarebbe priva di una coerente e logica razionalità, e non configurerebbe una reazione sproporzionata dell'ordinamento.

5. – Nell'imminenza dell'udienza, hanno depositato memoria gli appellati nel giudizio a quo, illustrando i motivi per i quali l’ineleggibilità prevista dalla norma denunciata non sarebbe assimilabile ad una pena accessoria.

Oltre a non essere espressamente qualificata come tale, infatti, essa troverebbe la sua giustificazione logico-giuridica in ambito extra-penale, nella valutazione astratta, compiuta dal legislatore, che il fatto storico di una determinata condanna penale faccia venir meno l’onorabilità che deve distinguere l’aspirante a determinate cariche pubbliche elettive. L’equiparazione alla condanna della pronuncia giudiziale di applicazione della pena su richiesta delle parti, stabilita dal comma 1-bis dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990, poi, avvalorerebbe ulteriormente quanto sostenuto, perchè se la ineleggibilità in esame fosse una pena accessoria la sua applicazione, a norma dell’art. 445 del codice di procedura penale, non sarebbe consentita.

In ordine alla dedotta violazione dell’art. 27 della Costituzione, le parti osservano fra l’altro che, per espressa previsione del comma 4-sexies dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990, la riabilitazione esclude l’ineleggibilità in discorso, prevista dal comma 1, lettera c, del medesimo articolo.

Considerato in diritto

1. – La questione sollevata investe l'art. 15, comma 1, lettera c, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), a tenore del quale non possono candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali coloro che siano stati condannati, con sentenza definitiva, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti – diversi da quelli contemplati dalla precedente lettera b (delitti nominati a cui, in caso di condanna definitiva, a sua volta consegue il divieto di candidarsi alle elezioni regionali e amministrative) – commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. La norma é impugnata nella parte in cui non prevede che a detta ipotesi di ineleggibilità - costituente, secondo l'interpretazione affermata dalla Corte di cassazione, un effetto extra-penale della condanna, come tale operante anche in caso di sospensione condizionale della pena - si applichi la disciplina dell'art. 166, primo comma, del codice penale, secondo cui la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; nonchè nella parte in cui non prevede "limiti temporali ragionevolmente proporzionati all'entità della pena". Essa sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevederebbe un trattamento ingiustificatamente diverso della ipotesi di ineleggibilità ivi contemplata rispetto a quella, identica negli effetti, che discenderebbe dalla applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che non opera in caso di sospensione condizionale; con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto limiterebbe il diritto di accesso alle cariche elettive senza una ragione costituzionalmente fondata; con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'effetto da essa sancito, a differenza delle pene principali ed accessorie, pur aventi più pregnante carattere afflittivo, escluderebbe la possibilità "di riabilitazione e di riscatto", con ciò pregiudicando il recupero sociale del condannato; infine, ancora una volta, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, mancando una limitazione temporale dell'effetto in questione, vi sarebbe una irragionevole sproporzione rispetto al trattamento dei soggetti condannati alle pene accessorie temporanee per reati anche più gravi.

2. – La questione non é fondata.

La Corte remittente non contesta la norma sotto il profilo della adeguatezza dell'impedimento all'assunzione di determinate cariche elettive, ivi stabilito, rispetto alla natura e alla gravità dei reati in essa contemplati, bensì sotto due più limitati profili, concernenti, da un lato, la mancata estensione a tale ipotesi di ineleggibilità degli effetti della sospensione condizionale, che si estende invece alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; dall'altro lato, l'asserita assenza di limitazioni temporali all'ineleggibilità in questione, che comporterebbe a sua volta una ingiustificata sproporzione rispetto agli effetti della interdizione temporanea dai pubblici uffici, comminata per reati anche più gravi di quelli contemplati dalla norma denunciata.

In sostanza, il giudice a quo lamenta le conseguenze, a suo avviso incostituzionali, discendenti dal fatto che l'ipotesi di ineleggibilità sancita dalla norma in questione si atteggia come effetto, sul piano amministrativo, della condanna penale intervenuta, anzichè come pena accessoria alla stregua della interdizione dai pubblici uffici, che dà anch'essa luogo ad ineleggibilità (fra le altre) alle stesse cariche; onde non segue il regime di quest'ultima, in particolare per quanto concerne la sospensione condizionale e la durata nel tempo.

In realtà non sussiste la identità od omogeneità di situazioni, alla quale si collegherebbe l'irragionevolezza del diverso trattamento delle due ipotesi. Le fattispecie di "incandidabilità", e quindi di ineleggibilità, previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni, si collocano su un piano diverso, quanto a ratio giustificativa, rispetto a quello delle pene, principali ed accessorie. Esse non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate (cfr. sentenze nn. 118 e 295 del 1994), stabilito, nell'esercizio della sua discrezionalità, dal legislatore, al quale l'art. 51, primo comma, della Costituzione, demanda appunto il potere di fissare "i requisiti" in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Ciò é tanto vero che, secondo l'originaria scelta legislativa, l'ineleggibilità in questione si collegava a condanne anche non definitive, e perfino, in alcuni casi, al semplice rinvio a giudizio (art. 15 della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992). Questa Corte, con la sentenza n. 141 del 1996, giudicò costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 51 della Costituzione, dette ipotesi, ma limitò la dichiarazione di illegittimità – pur estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, a norme ulteriori rispetto a quelle allora denunciate – alle fattispecie di non candidabilità che avevano come presupposto il solo rinvio a giudizio o una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato o un provvedimento applicativo di una misura di prevenzione non definitiva: nell'implicito presupposto che, invece, non fosse illegittima l'esclusione della eleggibilità a seguito di condanna definitiva, secondo quanto, del resto, si ricava anche dall'art. 48, quarto comma, della Costituzione, che ammette possa farsi discendere da una condanna penale la perdita dell'elettorato attivo, e dunque anche di quello passivo.

A seguito di tale pronuncia il legislatore, con l'art. 1 della legge n. 475 del 1999, ha riformulato le ipotesi di "incandidabilità" già previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, limitandole ai casi di condanna definitiva o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, ma senza mutarne l'originario carattere di requisito negativo per l'accesso alle cariche.

In questi casi la condanna penale definitiva, al di là degli effetti penali ad essa propri, che seguono il regime per essi previsto dalla legge, costituisce presupposto oggettivo dell'operatività di un effetto ulteriore: in una logica che non é più quella del trattamento penale dell'illecito commesso, ma piuttosto quella della determinazione di condizioni – nella specie, l’avvenuto accertamento definitivo della commissione di un delitto – che non consentono, a giudizio del legislatore, e in vista di esigenze attinenti alle cariche elettive e all'esercizio delle relative funzioni, l'accesso alle medesime cariche. A conferma di ciò, si può osservare anche che lo stesso art. 15, al comma 4-sexies, stabilisce che l’ineleggibilità non si applica se é concessa la riabilitazione. Tale statuizione sarebbe superflua, se si trattasse di un effetto penale, destinato di per sè ad estinguersi con la riabilitazione (art. 178 cod. pen.): mentre essa vale ad estendere l’effetto di rimozione, derivante dalla riabilitazione, al di fuori dell’ambito degli effetti penali della condanna, e precisamente a questa particolare causa di ineleggibilità.

E’ dunque bensì possibile, astrattamente, sindacare la legittimità costituzionale della norma impugnata alla luce dei principi costituzionali, in specie di quelli ricavabili dall’art. 51 della Costituzione (profilo, a sua volta sollevato dalla Corte remittente, del quale si dirà più avanti): ma non può invocarsi semplicemente, come ragione di incostituzionalità, la diversità di regime tra l'ineleggibilità sancita a tale titolo e quella che possa costituire il contenuto di una pena accessoria irrogata con la condanna per un determinato reato.

3. – Per le stesse ragioni, non può dirsi che la norma denunciata sia in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'ineleggibilità da essa sancita non ha a che fare, come si é detto, con il trattamento penale o con le conseguenze penali dei reati, ma attiene alla definizione dei requisiti di accesso alle cariche elettive: onde non può venire in considerazione il principio di rieducatività della pena. Ciò, anche a prescindere dal rilievo che la Corte remittente erra là dove sembra ritenere che l'effetto derivante dalla condanna, in questo caso, si sottragga ad ogni possibilità di rimozione: infatti, come si é ricordato, l’art. 15, comma 4-sexies, della legge n. 55 del 1990 prevede espressamente che la causa di ineleggibilità discendente dalla norma impugnata venga meno per effetto della riabilitazione.

4. – La Corte remittente evoca bensì anche il parametro dell'art. 51, primo comma, della Costituzione, nell'affermare genericamente, recependo le censure avanzate dall'appellante, che il diritto di accesso alle cariche elettive può essere limitato solo eccezionalmente, a tutela di interessi di primario rilievo costituzionale: ma non articola la censura motivando le ragioni per le quali l'ineleggibilità – in quanto effetto non soggetto al regime delle pene accessorie – non risponderebbe a interessi costituzionalmente rilevanti, atti a giustificare la scelta legislativa.

Al contrario, questa Corte ha ripetutamente affermato che le norme dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 407 del 1992, nn. 197, 218 e 288 del 1993, nn. 118 e 295 del 1994, n. 141 del 1996), finalità, queste, "di indubbio rilievo costituzionale" (sentenza n. 197 del 1993), connesse "a valori costituzionali di rilevanza primaria" (sentenza n. 218 del 1993). Nè la Corte remittente offre specifiche argomentazioni idonee a dimostrare che, con riguardo alla ipotesi da essa considerata, non sussisterebbero interessi di rilievo costituzionale che valgano a giustificare la scelta legislativa di collegare l'ineleggibilità alla sussistenza di una condanna, passata in giudicato, ad oltre sei mesi di reclusione per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

5. – Non é fondata nemmeno l'ultima censura mossa dalla Corte remittente, secondo cui l'assenza di una limitazione temporale alla ineleggibilità in questione darebbe luogo ad una conseguenza irragionevolmente sproporzionata, contraria all'art. 3 della Costituzione, rispetto ai soggetti condannati alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, anche per reati più gravi di quelli contemplati dalla norma denunciata.

Da un lato, infatti, si deve ribadire la diversità del piano su cui si muove la ineleggibilità sancita da quest'ultima norma, rispetto agli analoghi effetti derivanti dalle pene accessorie irrogate con la condanna per certi reati. Dall'altro lato, non é esatto che l'ineleggibilità di cui si discute non conosca limiti temporali: si é già richiamata la previsione dell’art. 15, comma 4-sexies, della legge n. 55 del 1990, a norma del quale essa cessa di operare ove intervenga la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale; e la riabilitazione può intervenire, di norma, quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale si sia estinta (art. 179, primo comma, del codice penale). In tal modo si rende possibile evitare che l'esclusione dall'elettorato passivo, derivante dalla condanna definitiva, abbia una durata illimitata e si sottragga ad ogni possibilità di rimozione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2001.