Sentenza n. 166 del 1972

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 SENTENZA N. 166

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1972 dal tribunale de L'Aquila sul ricorso elettorale di Biasone Pantaleone contro Mancini Luigi, con l'intervento di Tenaglia Ettore, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Visto l'atto di costituzione di Tenaglia Ettore;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Filippo Lubrano, per il Tenaglia.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio promosso su ricorso elettorale di Biasone Pantaleone contro Mancini Luigi e successivamente proseguito - stante la rinuncia dell'originario ricorrente - dal solo interventore Tenaglia Ettore, il tribunale de L'Aquila, con ordinanza emessa il 28 febbraio 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. della norma di cui all'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, che esclude tra l'altro l'eleggibilità a consigliere regionale nelle Regioni a statuto normale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione.

La rilevanza della questione é motivata con riferimento alla qualifica d’ispettore scolastico in Pescara rivestita dal resistente.

La sua non manifesta infondatezza viene dedotta con riferimento alla disparità di trattamento esistente per l'eleggibilità a consigliere nelle Regioni a statuto speciale (cfr. art. 6 d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, per la Sardegna; art. 6 legge 5 agosto 1962, n. 1257, per la Valle d'Aosta; art. 8 legge 3 febbraio 1964, n. 3, per il Friuli-Venezia Giulia, oltre alle norme statutarie in materia) che non risponde ad esigenze di una ragionevole previsione. Una disciplina ingiustificatamente eguale di situazioni diverse ed ingiustificatamente diversa di situazioni simili si riscontrerebbe, poi, anche in relazione alla capacità elettorale riconosciuta a funzionari statali non capi d’ufficio ed a dirigenti d’enti parastatali e d’enti pubblici in genere, la cui condizione appare tale da poter spesso influire massicciamente sulla volontà dell'elettorato o determinare ipotesi di conflitto rispetto alle funzioni connesse alla carica elettiva regionale. Un ulteriore profilo d’illegittimità viene, poi, motivato assumendo che una così ampia e generica limitazione dell'elettorato passivo non sembra né ragionevole né indispensabile al fine di assicurare la tutela della libera espressione del voto e quella del non condizionante o condizionato esercizio delle funzioni connesse con la carica elettiva.

2. - Con deduzioni depositate il 18 marzo 1972, si é costituito nel presente giudizio il sig. Tenaglia sostenendo la infondatezza della questione, sia perché la differenza fra l'autonomia concessa alle Regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario non consentirebbe di raffrontare le normative rispettivamente vigenti in tema d’ineleggibilità a consigliere regionale, rimesse all'apprezzamento discrezionale del legislatore che in ogni caso avrebbe ragionevolmente tenuto conto della minore importanza degli uffici statali nelle prime; sia perché la ineleggibilità per i capi degli uffici statali risulterebbe oggettivamente giustificata in base alla valutazione dell'id quad plerumque accidit, senza che abbia rilevanza la considerazione di talune fattispecie concrete o la mancata previsione d’altre categorie meritevoli di un trattamento rigoroso. Ulteriori argomenti sono stati poi sviluppati in una memoria depositata il 12 ottobre 1972.

3. - Nella stessa data ha depositato un atto di costituzione e deduzioni anche la difesa del resistente sig. Mancini Luigi, sostenendo di non aver ricevuto notifica dell'ordinanza di rimessione.

4. - Alla pubblica udienza la difesa del Tenaglia ha insistito nelle conclusioni precedentemente formulate.

 

Considerato in diritto

 

1. - Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio del sig. Mancini Luigi, avvenuta con deduzioni depositate il 12 ottobre del corrente anno. Al riguardo, non occorre qui soffermarsi sul preciso significato che assume il riferimento dell'art. 23, comma ultimo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla lettura dell'ordinanza nel "pubblico dibattimento", essendo sufficiente osservare che - nella specie - l'ordinanza di rimessione a questa Corte, pronunciata dal tribunale de L'Aquila, risulta esser stata regolarmente notificata in data 4 aprile 1972 agli avvocati Raffaele Di Primio e Fausto Migliorati, difensori (ed il primo altresì procuratore domiciliatario) del Mancini nel giudizio a quo, ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno successivo.

Non vi ha dubbio, pertanto, che il termine di venti giorni, prescritto dall'art. 25, comma secondo, della legge n. 87 ed ulteriormente disciplinato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956, sia stato di gran lunga oltrepassato, dovendosi ritenere applicabile anche ai giudizi di contenzioso elettorale amministrativo, in forza del richiamo contenuto nell'art. 82 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, la disposizione dell'art. 170 del codice di procedura civile.

2. - Nel merito, la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nella parte in cui dichiara ineleggibili ai consigli delle Regioni a statuto ordinario "i capi degli uffici regionali, provinciali e locali, dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento", é fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le cause d’ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (sent. nn. 46 e 108 del 1969, nn. 38 e 189 del 1971, n. 58 del 1972). É vero che l'art. 51 Cost. rimette alla legge di stabilire i requisiti d’eleggibilità, i quali possono essere così positivi come negativi od ostativi (sent. n. 38 del 1971, testé rammentata); ma, proprio perché questi ultimi, risolvendosi in cause d’ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dallo stesso art. 51, del libero accesso, in condizione d’eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, é necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.

Al contrario, la norma denunciata stabilisce - oltre tutto, senza precedenti e senza attuale riscontro nell'intera legislazione elettorale italiana, se si prescinde da una disposizione, sostanzialmente analoga, della legge regionale siciliana del 20 marzo 1951, n. 29 - una causa d’ineleggibilità dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse, come invece all'opposto d’applicazioni pratiche variamente restrittive, circoscritte ad una parte soltanto delle ipotesi che potrebbero egualmente, in astratto, giustificare ragionevolmente la ineleggibilità a consigliere regionale.

Come si riconosce, infatti, anche negli scritti defensionali della parte ricorrente, né nella legge in questione, né in altro testo legislativo é dato rinvenire norme che definiscano l'"ufficio" e specifichino che cosa debba intendersi per tale, o che definiscano la nozione di "capo" di un ufficio. Allo stesso modo, sarebbe vano ricercare nell'ordinamento vigente criteri univoci che permettano di individuare con la desiderabile chiarezza quali "uffici" statali, diversi da quelli ad ambito regionale e provinciale, siano da qualificare "locali". Nemmeno soccorrono a tali fini elementi desumibili dai lavori preparatori della legge del 1968, quale che sia poi il valore che si debba a questi attribuire per ricostruire il significato della norma. La causa d’ineleggibilità di cui é questione venne per la prima volta introdotta, senza spiegazione né discussione alcuna, dalla prima commissione della Camera dei deputati, in sede d’esame del disegno di legge governativo presentato il 19 maggio 1964 e d’altri progetti di legge in tema d’elezioni dei consigli regionali; successivamente essa ricompare (ed anche questa volta, senza che ne risultino comunque addotte le ragioni giustificatrici e la portata) nel nuovo disegno di legge governativo presentato alla Camera il 21 giugno 1967, che diventerà poi la legge de qua.

Il rilevato contrasto, per le considerazioni fin qui accennate, dell'art. 5, n. 7, della legge n. 108 del 1968, nella parte denunciata, con l'art. 51 Cost., che d'altronde rappresenta specificazione del più generale principio d’eguaglianza, rende superfluo prendere in esame gli altri profili della questione sollevata dal tribunale de L'Aquila, con più particolare riguardo all'art. 3 Cost. nei rapporti tra elezioni dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e dei consigli di quelle a statuto speciale.

É tuttavia da soggiungere che, ovviamente, il legislatore, nella sua prudente discrezionalità, potrà sempre, ove lo ritenga necessario, statuire, con uniforme riferimento a tutti i consigli regionali, ipotesi ben determinate e chiaramente circoscritte d’ineleggibilità per particolari categorie di funzionari dello Stato esplicanti le loro mansioni nelle Regioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

A) dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio della difesa del sig. Mancini Luigi;

B) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per "i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 21 novembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1972.