ORDINANZA N. 177
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 17, secondo comma, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, promossi con sei ordinanze emesse il 22 gennaio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 813, 814, 815, 816, 817 e 818 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti l’atto di costituzione di Geremia Iurino ed altri nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sei ordinanze di identico contenuto emesse il 22 gennaio 1997 (reg. ord. nn. 813, 814, 815, 816, 817 e 818 del 1997) nel corso di altrettanti giudizi promossi nei confronti del Ministero della difesa da ufficiali della Marina militare che chiedevano il riconoscimento del settimo livello retributivo quale base iniziale per la valutazione della pregressa anzianità di servizio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui limita l’applicabilità dei criteri indicati dalla stessa disposizione per la determinazione dello stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori all’iniziale, al personale che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza;
che ad avviso del giudice rimettente questa disposizione ha carattere transitorio, sia per l’espressa previsione di un discrimine temporale, sia perchè a questa disciplina si contrappone quella prevista per la successiva valutazione dell’anzianità pregressa in caso di promozione dopo l’inquadramento nei nuovi livelli stipendiali (art. 18 dello stesso decreto-legge n. 283 del 1981); sicchè per un verso la data del 1° febbraio 1981 non può essere considerata come il momento di entrata in vigore della nuova disciplina, costituendo invece il riferimento temporale per l’applicazione del criterio transitorio di valutazione dell’anzianità, mentre per altro verso tale criterio, pur ispirato ad una finalità perequativa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i militari in servizio alla data del 1° febbraio 1981, che si sono giovati di una valutazione più favorevole dell’anzianità pregressa, e quelli entrati in ruolo o inquadrati dopo quella data, i quali, pur svolgendo pari funzioni, percepirebbero uno stipendio minore, giacchè, secondo la disciplina a regime, non possono fruire, all’atto della promozione, del criterio di valutazione dell’anzianità di servizio previsto dalla disciplina transitoria;
che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), giacchè la disparità di trattamento stipendiale causerebbe gravi turbative alla funzionalità dell’amministrazione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto in tutti i giudizi ed ha successivamente depositato una memoria per sostenere che le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate;
che, in uno dei giudizi (reg. ord. n. 813 del 1997), alcuni ricorrenti hanno depositato l’atto di costituzione oltre venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo la fondatezza della questione stessa.
Considerato che le sei ordinanze, emesse tutte dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, investono le medesime disposizioni ed hanno identico contenuto, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione delle parti private, ricorrenti nel giudizio principale, in quanto il relativo atto é stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto prevede l’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 143 del 1999);
che l’art. 17, secondo comma, lettera b), del decreto-legge n. 283 del 1981 - nella transizione ad una nuova disciplina del trattamento economico attribuito al personale militare, escluso dalla contrattazione collettiva, disciplina che prevede l’inquadramento dei diversi gradi nei livelli retributivi già previsti per le qualifiche funzionali del personale civile (legge 11 luglio 1980, n. 312) - stabilisce il criterio di valutazione dell’anzianità di servizio di ciascun militare all’atto dell’inquadramento nei nuovi livelli stipendiali; mentre, successivamente, regole diverse disciplinano la valutazione, all’atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore, dell’anzianità maturata nel livello di provenienza (art. 18 dello stesso decreto-legge n. 283 del 1981);
che non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla medesima categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo (tra le molte, sentenze n. 409 del 1998, n. 311 del 1995, n. 243 del 1993 e n. 504 del 1988), nè é in sè arbitrario differenziare il criterio di valutazione dell’anzianità di servizio, considerandola diversamente nel momento del passaggio ad un nuovo regime retributivo e, successivamente, nell’ambito di tale nuovo regime, ispirato a diversi criteri di progressione retributiva;
che neppure é violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (tra le molte, ordinanza n. 205 del 1998; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995 e n. 146 del 1994);
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Renato GRANATA , Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.