Sentenza n. 146 del 1994

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SENTENZA N. 146

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n.468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Moro Giuseppe ed altri contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in cui esclude i colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, con ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale omogeneizzazione stipendiale tra ufficiali delle Forze armate e appartenenti alle Forze di polizia.

 

Il Tribunale rimettente, investito dal ricorso di Moro Giuseppe ed altri, ufficiali con grado di capitano di vascello (equivalente a quello di colonnello), attualmente in ausiliaria, che richiedevano l'omogeneizzazione economica di cui sopra, osserva come tale domanda sia rivolta al conseguimento di un beneficio di natura patrimoniale per un periodo in cui i ricorrenti erano ancora in servizio (il beneficio, ove riconosciuto, incrementerebbe la loro retribuzione, riverberandosi sul trattamento di quiescenza).

 

I ricorrenti, che provenivano dalla carriera dei sottufficiali o comunque da carriera differente da quella degli ufficiali, hanno beneficiato del trattamento di parziale omogeneizzazione prima di raggiungere il grado di capitano di vascello; e nel momento in cui è avvenuta la promozione a tale grado, non è stato loro riconosciuto detto beneficio.

 

L'art. 1, comma 8, del decreto-legge n.379, infatti, prevede la parziale omogeneizzazione in favore dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli che hanno maturato quindici o venticinque anni di servizio nonchè dei colonnelli che hanno maturato venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente.

 

La stessa norma estende poi il beneficio ai maggiori e ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento, rispettivamente, di diciannove e ventinove anni di servizio militare comunque prestato. I colonnelli possono dunque beneficiare dell'indennità solo nell'ipotesi in cui abbiano maturato venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente; ma quei colonnelli che non provengono dall'accademia, bensì da carriere e ruoli differenti (e in particolare dai sottufficiali) difficilmente possono raggiungere, per ragioni anagrafiche, tale anzianità di servizio, il che comporta una disparità di trattamento a loro danno;incongruamente, la parziale omogeneizzazione viene assicurata ai maggiori e ai tenenti colonnelli che provengono da carriere e ruoli diversi, e non si applica nel caso di promozione al grado superiore.

 

Il giudice rimettente afferma che la questione è rilevante, dal momento che l'unico motivo ostativo all'attribuzione patrimoniale invocata dai ricorrenti risiede proprio nella mancata inclusione, tra gli ufficiali destinatari del beneficio, dei colonnelli (nella specie, capitani di vascello) aventi anzianità di servizio militare, comunque prestato, di ventinove anni. La questione non sarebbe, poi, manifestamente infondata, dal momento che tale mancata inclusione non risponde al canone di ragionevolezza, a quello di eguaglianza, e al principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

 

2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'infondatezza della questione. L'Avvocatura ha presentato altresì, nell'imminenza dell'udienza, una memoria nella quale illustra la ratio della norma denunziata.

 

L'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n.121, attribuisce il trattamento economico del primo dirigente e del dirigente superiore (rispettivamente dopo quindici e venticinque anni di servizio) ai funzionari del ruolo dei commissari e ai primi dirigenti della Polizia di Stato; interessa, quindi, il solo personale delle carriere direttiva e dirigenziale.

 

Il legislatore, con il citato comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge n.379 del 1987, si è attenuto al medesimo principio, prevedendo come criterio per l'attribuzione della parziale omogeneizzazione il conseguimento dell'anzianità di servizio di quindici o venticinque anni dalla nomina a ufficiale.

 

Al fine di evitare sperequazioni, la seconda parte del comma 8 estende la parziale omogeneizzazione ai maggiori e ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, dopo diciannove e ventinove anni di servizio militare comunque prestato. Ora, per i corpi di polizia civili e militari vige analogo sistema: l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n.472, attribuisce un assegno funzionale - che ha natura analoga a quello di < parziale omogeneizzazione> qui in esame - al solo personale direttivo e gradi equivalenti (con esclusione dei dirigenti) al compimento di diciannove e ventinove anni di servizio comunque prestato.

 

Il legislatore ha dunque differenziato l'attribuzione del beneficio di parziale omogeneizzazione e dell'assegno funzionale testè citato - entrambi previsti per gli ufficiali non dirigenti e il personale direttivo - da quello riconosciuto alle categorie con anzianità di servizio maturata nelle carriere direttiva o da ufficiale e in quella dirigenziale.

 

Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra i colonnelli < d'accademia> e quelli provenienti dai sottufficiali, si osserva che il sistema trova una sua ratio nel riconoscimento della specifica professionalità acquisita dai primi attraverso il curriculum accademico e il più selettivo sistema di reclutamento e progressione.

 

I criteri indicati sono stati peraltro confermati dalla legge 8 agosto 1990, n. 231, e dal d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.

 

Considerato in diritto

 

1. Il Tribunale amministrativo della Liguria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 (sia sotto il profilo della disparità di trattamento che della ragionevolezza) e all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1, comma 8, del decreto- legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), nella parte in cui esclude i capitani di vascello - grado equivalente a colonnello - aventi anzianità di servizio militare, comunque prestato, superiore a ventinove anni, dalla parziale omogeneizzazione stipendiale con le forze di polizia assicurata ai maggiori e ai tenenti colonnelli. I colonnelli che non provengono dall'accademia, ma da carriere e ruoli differenti (e in particolare dai sottufficiali) difficilmente possono raggiungere, per ragioni anagrafiche, tale anzianità di servizio: ciò realizza una disparità di trattamento a loro danno che, secondo il giudice rimettente, non ha alcuna giustificazione e lede sia il canone generale di ragionevolezza sia il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

 

2. Per vagliare tali censure, è necessario ricostruire la ratio del decreto-legge n. 379 del 1987.

 

Dopo la stipula degli accordi che hanno portato a miglioramenti economici a favore del pubblico impiego (cui erano interessate anche le Forze di polizia), il Governo ha emanato una serie di decreti-legge non convertiti (dal decreto-legge n. 92 del 1987 al n. 282 dello stesso anno), fino al decreto-legge n. 379 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 468 del 1987, che ha provveduto alla revisione stipendiale e alla perequazione dei trattamenti accessori del personale delle Forze armate.

 

Tale normativa comprende varie misure: l'adeguamento dell'indennità militare;disposizioni per la gestione delle pensioni; la parziale omogeneizzazione retributiva con le Forze di polizia, disciplinata dall'art. 1, comma 8, qui in esame. Il sistema assicura tale omogeneizzazione agli ufficiali che hanno prestato quindici o venticinque anni dalla nomina a tenente (ovviamente con importo differenziato), secondo quanto specificato dalla tabella inclusa nello stesso comma 8, poi aggiornata dalla legge 8 agosto 1990, n. 231, che, all'art. 5, ha nuovamente determinato gli importi annui, confermando il meccanismo già definito dal decreto-legge n. 379 del 1987.

 

Il secondo periodo del comma 8 in esame si fa carico, come riconosce l'ordinanza di rimessione, della situazione degli ufficiali che non provengono dall'accademia, ai quali assicura il trattamento di < parziale omogeneizzazione> al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato; tale ultima previsione vale, peraltro, per i maggiori e i tenenti colonnelli, provenienti da carriere e ruoli diversi, non per i colonnelli. Ed è proprio su tale esclusione che si appuntano i rilievi del giudice a quo, alla luce dell'art.3 e dell'art. 97 della Costituzione.

 

3. Il decreto-legge n. 379 persegue finalità di riequilibrio retributivo tra le Forze di polizia e le Forze armate (peraltro non integrale, come risulta chiaramente dal testo dell'art. 1, comma 8, che parla di .parziale omogeneizzazione>) ed è, questa, la ragion d'essere del decreto. La razionalità della norma denunziata deve essere allora verificata in tale contesto perequativo, e in specifica relazione alle norme dettate per il personale direttivo e per i dirigenti della Polizia di Stato.

 

Come ha ricordato l'Avvocatura dello Stato, la legge 1° aprile 1981, n. 121, all'art. 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma, attribuisce ai commissari (ed equiparati) il trattamento economico della dirigenza secondo il meccanismo dei quindici e dei venticinque anni di servizio prestato senza demerito, riproposto dalla prima parte del comma 8, qui in esame; per i commissari (e qualifiche equi parate) provenienti da carriera e ruoli inferiori, l'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 387 del 1987, convertito nella legge n. 472 del 1987, attribuisce un assegno funzionale al compimento di diciannove e ventinove anni di servizio prestato senza demerito, con riguardo al solo personale direttivo e con esclusione dei dirigenti.

 

Pur nelle evidenti diversità di contesto normativo, si è dunque voluto creare un relativo parallelismo tra i due sistemi retributivi; ed è significativo che il testo originario del decreto-legge predisposto dal Governo prevedeva (ai fini della < parziale omogeneizzazione> economica) la clausola del servizio < senza demerito>, in analogia alle disposizioni riguardanti il personale della Polizia di Stato che si sono richiamate, clausola che le Camere hanno comunque soppresso in sede di conversione.

 

4. L'analisi della ratio legis dimostra che il legislatore non ha posto in essere una disciplina irragionevole. Nè vale eccepire la disparità di trattamento a danno dei colonnelli che non provengono dall'accademia, ma da carriere e ruoli diversi: si tratta, com'è evidente, di situazioni distinte, e vi è, in questo caso, una congrua giustificazione del trattamento economico differenziato (cfr. la sent. n. 248 del 1989 e ancor prima la sent. n. 1089 del 1988), alla luce delle esigenze di omogeneizzazione che in precedenza si sono analizzate.

 

Va considerato, inoltre, che un intervento additivo, pur se diretto, in ipotesi, a salvaguardare posizioni soggettive meritevoli di considerazione, potrebbe determinare, in un assetto normativo così delicato, ulteriori e più gravi disarmonie: a conferma che l'eventuale revisione della materia spetta, nella sua autonomia, al legislatore.

 

5. Del tutto priva di fondamento è, infine, la censura mossa con riferimento all'art. 97 della Costituzione, che è parametro evocato impropriamente, non rilevando, nella questione in esame, il principio di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n.379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di migliora menti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), nella parte in cui esclude i colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, che abbiano maturato ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale omogeneizzazione stipendiale fra gli ufficiali delle Forze armate e gli appartenenti alle Forze di polizia, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GUIZZI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 21/04/1994.