Sentenza n. 248 del 1989

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SENTENZA N. 248

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con modifiche in legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1987 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Esposito Domenico ed altri contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 625 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Esposito Domenico ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avv. Carlo Lessona per Esposito Domenico e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con ordinanza in data 15 gennaio 1987, pervenuta a questa Corte il 19 ottobre 1988, il tribunale amministrativo regionale della Toscana sottopone all'esame della Corte questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, terzo - comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

Ad avviso del giudice a quo viene in questo modo a determinarsi un’ingiustificata disparità di trattamento tra ufficiali che, pur trovandosi nella medesima qualifica, non provengono da carriere inferiori ed ufficiali che invece vi provengono, perché solo per i primi e previsto, come base iniziale per la valutazione dell'anzianità, il settimo livello, mentre per i secondi e considerato come base della valutazione il sesto livello.

Altra questione di costituzionalità della stessa norma impugnata e sollevata in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, nell'assunto che il trattamento più sfavorevole per la seconda categoria di ufficiali determinerebbe la lesione del diritto costituzionalmente garantito <ad una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto>, risultandone anche violato il principio di imparzialità, secondo cui, a parità di anzianità di servizio e di grado, dovrebbe corrispondere eguaglianza di retribuzione.

2.-La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione é fondata.

L'art. 17, primo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nel ridisciplinare al titolo V l'assetto retributivo del personale militare, prevede che <l'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 é effettuato dal 10 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale>.

Il secondo comma dello stesso articolo disciplina i criteri con i quali determinare lo stipendio nei nuovi livelli retributivi, sia per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, sia per il personale militare che alla data del 10 febbraio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza.

Con il terzo comma dello stesso art. 17, che é la norma impugnata, si stabilisce poi che, ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma, per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, debba considerarsi livello iniziale il 50 per i sottufficiali ed il 70 per gli ufficiali.

Orbene quest'ultima previsione determina certamente un’ingiustificata discriminazione a danno degli ufficiali provenienti da carriere inferiori.

Difatti prima dell’entrata in vigore della norma di cui si tratta, il trattamento economico degli ufficiali non era differenziato, per cui appare irragionevole che le due categorie di ufficiali siano state discriminate fra loro, essendo stato riservato ad una di esse un trattamento economico deteriore rispetto a quello dell'altra senza che ciò sia conseguente, come e stato rilevato dal giudice a quo, al superamento delle premesse che avevano determinato il precedente giudizio di valore (sentenza n. 219 del 1975).

Né al riguardo potrebbe valere il richiamo, contenuto nella memoria difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato, alla circostanza che le due categorie <presentino diversa precedente preparazione e diversa esperienza e professionalità>, in considerazione delle quali il legislatore ha ritenuto, nel suo discrezionale apprezzamento, di dover consentire una maggiore e migliore ricostruzione economica agli ufficiali non provenienti da carriere inferiori rispetto a quelli che, invece, provengano da queste ultime.

Al riguardo va osservato che se la diversità di esperienza e professionalità, che potrebbe emergere dalla diversità di provenienza, può assumere valore ai fini dell'avanzamento degli ufficiali, come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 224 del 1987) in quanto, a questi ultimi fini, appare ragionevole attribuire una considerazione maggiore al servizio prestato nella medesima carriera di ufficiale, essendo plausibile che tale servizio sia idoneo ad ingenerare una più specifica e qualificante esperienza in relazione alle qualifiche superiori da conferire, la medesima diversità di provenienza non può invece giustificare, a parità di qualifica e di funzioni, un trattamento economico differenziato, salvo che ciò non sia determinato da altra ragionevole giustificazione (sentenza n. 1089 del 1988) non ravvisabile della specie.

La norma denunciata, consentendo dunque che, ai fini della determinazione, per classe ed aumento biennale, dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito, venga attribuito agli ufficiali provenienti dalla carriera dei sottufficiali una o più classi di stipendio inferiori, e costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

3.-L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale della norma denunciata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e assorbente rispetto all'altra questione sollevata in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLIN - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE